La sfera professionale fissa la residenza fiscale per gli anni ante riforma

13 Aprile 2026

Il Sole 24 Ore 27 Marzo 2026 di Alessandro Germani

La residenza delle persone fisiche in base alla normativa antecedente al 1° gennaio 2024 valorizza la nozione di domicilio come sede principale degli affari ed interessi. Quindi si tratta di una nozione di residenza ancorata alla sfera professionale ed economica. Ciò a differenza della nuova disposizione dell’articolo 2 comma 2 del Tuir che a decorrere dal 2024 per la nozione di domicilio (alternativa alla residenza e all’iscrizione all’anagrafe dei residenti) fa perno sulle relazioni personali e familiari della persona. Questo principio è confermato dalla Cassazione con la sentenza n. 6722 pubblicata lo scorso 20 marzo nel quale è interessante l’iter argomentativo della Corte. Ad una persona fisica italiana era stata contestata con riguardo all’anno d’imposta 2008 la residenza fiscale in Belgio. Ciò in base agli interessi economici preponderanti che la persona aveva mantenuto in Italia, in particolare le sue cariche come amministratore di società italiana. In secondo grado era stata data ragione all’agenzia delle Entrate. La Cassazione, quindi, entra nel merito della nozione di residenza delle persone fisiche ex articolo 2 del Tuir. Il contribuente lamenta che i giudici di merito abbiano data rilievo agli interessi economico-patrimoniali rispetto a quelli personali e familiari. La Corte promuove il giudizio di secondo grado, respingendo le doglianze del contribuente. Infatti nella nozione ante 2024 si fa riferimento al centro degli affari e degli interessi vitali della persona che risulta prioritario rispetto alle relazioni affettive e familiari . Né si ravvisa contrasto fra questo indirizzo e la normativa eurounitaria che guarda sì ai legami familiari ma in ambiti molto specifici come quello doganale e della patente di guida. In ogni caso la Ctr non ha tralasciato i legami personali e familiari del contribuente stabiliti in Belgio, ma ha ritenuto che gli interessi patrimoniali, quasi interamente legati al territorio italiano, fossero di gran lunga prevalenti e tali da radicare in Italia la residenza fiscale del contribuente. Come la Cassazione ha ben messo in evidenza, infatti, la Corte di secondo grado è entrata nel merito. E ha soppesato gli interessi personali e familiari del contribuente, che è coniugato con una cittadina belga, è iscritto alla previdenza sociale, nelle liste elettorali e ha stipulato un’assicurazione sanitaria, rispetto a quelli economici e patrimoniali. Questi ultimi sono stati riconosciuti preminenti, in quanto la persona ha rivestito la carica di legale rappresentante e/o socio di 7 società italiane, è intervenuto in 7 atti notarili stipulati in Italia, ha partecipato a quattro riunioni assembleari, ha intrattenuto numerosissimi rapporti con operatori finanziari in Italia, con notevoli operazioni effettuate direttamente in Italia e premi assicurativi versati a compagnie di assicurazioni italiane. Per inciso il contribuente ha comunque avuto ragione per il semplice fatto che nell’avviso di accertamento non era stata allegata l’autorizzazione alle indagini finanziarie ex articolo 32 del Dpr. 600/73. Tuttavia nel merito l’analisi della Cassazione, che promuove quella fatta dalla Ctr, dimostra la logica che va seguita quantomeno per i casi di contenzioso ancorati alla vecchia nozione di residenza delle persone fisiche, dove il connotato dei due elementi (personali ed economici) è stato soppesato a fondo dal giudice di merito.

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La holding invadente trascina la bancarotta

13 Aprile 2026

Il Sole 24 Ore 25 Marzo 2026 di Patrizia Maciocchi

È amministratore di fatto delle società controllate il presidente del consiglio di amministrazione di una holding se ha una gestione tale da rendere gli amministratori delle società satellite degli esecutori.

La Cassazione (sentenza 10984 depositata ieri) conferma la condanna dell’amministratore delegato della capogruppo, per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, oltre che impropria da falso in bilancio e operazioni dolose. Nel mirino degli inquirenti sono finite una serie di operazioni distrattive che avevano causato il fallimento di una Spa. La Suprema corte ha respinto la tesi difensiva che negava la posizione di amministratore di fatto del dominus della holding, per non aver mai gestito la società fallita, priva di attività effettive.

I giudici di legittimità ricordano che, per attribuire la qualifica di amministratore di fatto, è sufficiente la presenza di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive. E questi elementi, nel caso di una società non più operativa, vanno «commisurati non alla inesistente fase produttiva e commerciale, bensì alla gestione del patrimonio, cosicché la prova può trarsi anche da uno o più atti che per l’oggetto e per il tempo di esecuzione siano sintomatici della esistenza del potere di fatto in modo non episodico o occasionale».

Nei reati fallimentari, infatti, la titolarità della carica di amministratore della capogruppo non implica di per sé la qualifica di amministratore di fatto delle controllate. Salvo che l’esercizio dei poteri di direzione e coordinamento si traduca in atti di gestione di fasi o settori dell’attività di queste, limitandone l’autonomia e riducendo gli amministratori a esecutori materiali delle direttive impartite. E ciò è quanto riscontrato dai giudici nella vicenda sotto esame.

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Decreto Legge 19 Marzo 2026 nr 39 – Modifica temporanea delle aliquote dell’imposta speciale sulle importazioni di prodotti petroliferi

13 Aprile 2026

Anche a San Marino si sono prese misure straordinarie per far fronte all’aumento dei prezzi dei carburanti legate all’attuale crisi del mercato internazionale.

In allineamento col taglio delle accise italiano, il Decreto Legge 19 marzo 2026 n.39 stabilisce una diminuzione temporanea ( dal 20 marzo al 30 aprile)  delle aliquote dell’imposta speciale sui carburanti, in particolare:

  • Benzina, Gasolio, Biodiesel e HVO a – 20 centesimi al litro;
  • GPL a – 10 centesimi al chilogrammo e a – 5,5 centesimi al litro.

DL39-2026

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Circolare 4/2026 Ufficio Attività Economiche – Modifiche all’art. 73 della Legge 16 12 2013 nr 166 “Incentivi alla costituzione di nuove imprese” e modalità applicative

13 Aprile 2026

Si allega la Circolare nr 4/2026 Ufficio Attività Economiche  riguardante alcuni chiarimenti in merito agli incentivi alla costituzione di nuove imprese (9% di IGR per i primi 5 anni dal 2026) di cui all’art. 73 della Legge 166/2013 così come modificati dalla Legge 141/25 art. 23 comma 4.

Viene specificato che  per nuove attività s’intendono tutte quelle attività non preesistenti alla data della richiesta di rilascio dell’Autorizzazione ad Operare o Attività libero professionale e si elencano una serie di casistiche specifiche escluse da tale beneficio quali ad esempio le cessioni d’azienda o ramo di azienda, le attività individuali o professionali che si trasformano in società o viceversa, le mere prosecuzioni di attività preesistenti, un’ulteriore Autorizzazione ad operare.

Non rientrano nei benefici i titolari di imprese individuali, professionisti e lavoratori autonomi o società di nuova costituzione dove i soci e/o titolari effettivi hanno svolto attività similari nei 12 mesi precedenti

Per i dettagli del caso si invita ad un’attenta lettura

Prot. 16899 Circolare n.4.2026

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Decreto Delegato 19 Marzo 2026 – Disposizioni per l’utilizzo degli applicativi elettronici in uso all’UO Ufficio di Stato Brevetti e Marchie e mod. al Titolo V della L 25 05 2005 nr 79 e succ. mod.

13 Aprile 2026

Il Decreto Delegato 38 disciplina le regole del Deposito Telematico di Marchi, Brevetti e Disegni Industriali tramite procedura informatica e applicativo elettronico all’ Ufficio di Stato Brevetti e Marchi di San Marino al fine di allinearsi con quanto già avviene in Europa e all’Estero.

Il programma gestionale da utilizzarsi ha l’obiettivo non solo di assicurare una corretta gestione delle procedure di registrazione e rinnovo attribuendo una  numerazione progressiva e  una data di deposito certa e immodificabile, ma permette altresì la tenuta di Registri ben distinti, la creazione di fascicoli documentali da poter consultare e conservare, la  visualizzazione ed estrazione veloce di copie del fascicolo.

L’applicativo elettronico, dotato di un sistema di autenticazione, permette inoltre di dare piena efficacia probatoria dell’avvenuto deposito del marchio, brevetto, disegno industriale.

Si allega testo completo

DD38-2026

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Decreto Legge 5 Marzo 2026 nr 33 – Disposizioni in materia di sostegno al settore dei veicoli

13 Aprile 2026

Il Decreto Delegato 33 introduce misure straordinarie e temporanee di sostegno alle imprese del settore veicoli sia al dettaglio che all’ingrosso in difficoltà economica.

Tale intervento si è reso necessario in seguito alla luce delle nuove procedure internazionali di immatricolazione dei veicoli provenienti da San Marino per fronteggiare gli effetti della crisi sul fatturato, sull’occupazione e sulla stabilità del comparto.

Tra gli strumenti previsti ci sono la moratoria di dodici mesi sui debiti tributari, tutela dei nuovi finanziamenti bancari, possibilità di utilizzare il pegno rotativo sui veicoli destinati alla vendita, agevolazioni contributive e accesso alla cassa integrazione in deroga. Per accedervi ci sono requisiti stringenti. In particolare, le imprese devono dimostrare una riduzione significativa dell’attività economica, con cali fino al 40% del valore della produzione o del 50% del margine operativo nel biennio 2024-2025, avere almeno tre dipendenti, operare da almeno cinque anni sul territorio sammarinese e mantenere i livelli occupazionali previsti.

DL33-2026

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Lo Zelig della truffa. Il «Prova a prendermi» in salsa svizzera

13 Aprile 2026

Il Sole 24 Ore 21 Marzo 2026 di Stefano Elli

Condanna a 8 anni di carcere al genio della frode creativa nella Confederazione

C’era un austriaco, un irlandese e uno svizzero. L’austriaco truffava il prossimo, l’irlandese, prima truffato poi complice dell’austriaco. Lo svizzero è il procuratore che li ha arrestati entrambi.

L’austriaco si chiama Juergen Pichler, nome d’arte Trickster (che in inglese significa imbroglione), 47 anni, professione (vera) musicista, ma anche pilota di linea, ma anche membro dei servizi d’intelligence austriaci, ma anche agente della Drug enforcement agency, ma anche medico, ma anche petroliere. Per il procuratore pubblico di Lugano Nicola Borga, è soltanto colpevole di ripetuta truffa, ripetuta appropriazione indebita, falsità in certificati, ripetuta infrazione alla legge federale sugli agenti terapeutici, ripetuta falsità in documenti e ripetuta contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti. Da un anno si trova in carcere alla Stampa di Lugano ed è comparso nei giorni scorsi di fronte alla Corte delle assise criminali di Lugano di fronte ai giudici Amos Pagnamenta, Luca Zorzi e Renata Loss Campana. Per Borga, solo lui avrebbe intascato 23,8 milioni di franchi dal 2022 al 2024, truffando una dozzina di società elvetiche. Lui. Il socio irlandese Liam Kelly, 43 anni, ne avrebbe intascati “solo” 16,8. Come abbiano fatto a “giocare” i sospettosissimi uomini d’affari svizzeri? Secondo la procura, è stato possibile grazie a un abile lavoro di contraffazione di estratti conto, lettere di credito e altri documenti bancari che hanno comprovato la solidità delle proprie credenziali. In realtà la truffa era sempre la stessa, reiterata più volte.

Trickster si presentava alle proprie selezionate vittime come un benestante uomo d’affari attivo in svariati settori (anche farmaceutico visto che tra le vittime dell’”imbroglione” figura anche il presidente dell’associazione zurighese dei farmacisti) e proponeva l’acquisto o di auto di particolare lusso (Bentley Continental, Ferrari Roma Nero Daytona) o di aeroplani executive (Extra EA 500) o anche elicotteri (Airbus C135). Convinceva gli interlocutori con le proprie capacità oratorie a versare caparre confirmatorie per l’acquisto e la prenotazione di veicoli e velivoli presi in fase di costruzione e non potevano essere consegnati subito) dopodiché tratteneva il quantum e si volatilizzava. Numerose le piazze battute dai due compari: oltre all’Austria, alla Svizzera, anche la Germania, l’Italia e la Francia. Qui addirittura, durante il Festival del cinema di Cannes, Trickster aveva affittato via Booking una megavilla sul mare spacciandola per sua, organizzando megaparty, cui intervenivano modelle, imprenditori e Vip. Dettaglio gustoso, durante la serata, si sedeva a un pianoforte a coda (a suo dire regalo personale del cantautore Billy Joel), e intonava alcune delle canzoni scritte da lui stesso. Probabilmente l’unica circostanza autentica di quelle serate. Durante il processo Trickster ha ammesso di essere affetto da una patologia multipolare. Nel corso della requisitoria la pubblica accusa ha chiesto per lui una pena di sei anni di carcere e l’espulsione dalla Svizzera di 12 anni. Il suo avvocato Fabio Kappeli ha invocato le attenuanti per seminfermità psichiatrica del suo assistito. Nella serata di mercoledì Tribunale svizzero ha superato le richieste dell’accusa condannando Pichler a otto anni di carcere e a 12 anni di espulsione dal territorio elvetico. Mentre il sodale irlandese è stato condannato a tre anni e mezzo di carcere di cui solo 18 mesi da scontare (per la sospensione condizionale della pena) oltre all’espulsione dalla Svizzera per sette anni.

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Conferimento d’azienda, le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni

13 Aprile 2026

Il Sole 24 Ore 19 Marzo 2026 di Gianluca Cristofori e Fabio Landuzzi

Periodo di possesso delle partecipazioni ricevute per conferimento di azienda Nel conferimento di azienda, o di ramo di azienda, ai sensi dell’articolo 176, co. 4, del Tuir, le partecipazioni ricevute dal conferente «si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell’azienda conferita». La norma prevede, quindi, un principio di continuità temporale, statuendo, per finzione giuridica, una precisa coincidenza tra il periodo di titolarità del bene di primo grado (l’azienda conferita) e quello del bene di secondo grado (la partecipazione attribuita al conferente). Per espressa volontà del legislatore, la stagionatura della partecipazione ricevuta dal conferente è pertanto assunta tenendo conto anche del lasso temporale in cui si è protratta la titolarità dell’azienda conferita. In tal senso, il bene rispetto al quale va misurato il periodo di tempo in cui si è protratta la relativa titolarità in capo al conferente non può che essere rappresentato dall’oggetto del conferimento, corrispondente perciò all’ azienda (o al ramo di azienda). Un bene complesso, quindi, che va assunto nella sua accezione civilistica (articolo 2555, c.c.) e, soprattutto, in termini unitari, non potendo al contrario assumere alcuna rilevanza il periodo di possesso dei singoli elementi patrimoniali che lo compongono.

Dovrebbe essere questa, pertanto, la chiave interpretativa dell’articolo 176, co. 4, del Tuir, peraltro pienamente coerente con le disposizioni contenute nell’articolo 86, del Tuir, ove si statuisce, in particolare, un chiaro principio di determinazione unitaria della plusvalenza in caso di cessione di azienda. Ne dovrebbe derivare che, se unitaria dev’essere la determinazione della plusvalenza relativa al bene di primo grado (l’azienda), altrettanto dovrebbe registrarsi ove il realizzo avesse per oggetto il bene di secondo grado (la partecipazione) ricevuto in esito a un’operazione fiscalmente neutrale, connotata da un principio di piena successione nelle posizioni fiscali soggettive del conferente. La Norma di comportamento n. 235 dell’Aidc fornisce, in tal senso, questa chiara chiave interpretativa dell’articolo 176, co. 4, del Tuir, affermando il principio per cui, ai fini della stagionatura della partecipazione ricevuta dal conferente, non assume alcun rilievo il periodo di possesso dei singoli elementi patrimoniali inclusi nel compendio aziendale conferito. Vero è che si contano due pronunce della corte di Cassazione (ordinanza 8235/2023 e sentenza 29442/2024) in cui viene, al contrario, dato rilievo ai singoli elementi patrimoniali, piuttosto che all’azienda in termini unitari. Trattasi, tuttavia, di un approdo giurisprudenziale invero poco convincente e dal quale, comunque, non parrebbe corretto trarre un principio interpretativo di portata generale, che sarebbe ben poco condivisibile, sul piano sistematico, oltre che foriero di rilevanti complessità applicative, in termini di conseguente stratificazione dei diversi periodi di possesso che caratterizzerebbero, secondo tale chiave di lettura, l’unica partecipazione sociale ricevuta in esito al conferimento di un’azienda. Conforta, peraltro, la conclusione a cui giunge l’Aidc nell’approfondimento compiuto con la Norma di comportamento in commento, il recente intervento del legislatore riferito all’analoga disciplina della “scissione mediante scorporo” di azienda o di ramo di azienda; la lettera c), del comma 15-ter, dell’articolo 173 del Tuir, prevede, infatti, espressamente, che, «ai fini del computo del periodo di possesso delle partecipazioni ricevute dalla società scissa si tiene conto anche del periodo di possesso delle attività e passività dell’azienda oggetto di scorporo;».

Nel chiarire la portata di tale norma, la Relazione illustrativa al DLgs. 192/2024 afferma, in modo cristallino, che anche per le scissioni mediante scorporo, «come per i conferimenti di azienda», quando lo scorporo ha per oggetto un’azienda, le partecipazioni ricevute dalla scissa si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritte «le attività e passività dell’azienda scorporata ed ereditano l’anzianità di possesso della medesima azienda», non già, quindi, quella dei singoli elementi patrimoniali che la compongono .

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Transfer pricing, serve la prova del vantaggio per chi ha pagato

13 Aprile 2026

Il Sole 24 Ore 17 Marzo 2026 di Alessandro Germani

La tematica del transfer pricing (Tp) richiama sempre l’inerenza dei costi e l’utilità per il soggetto che riceve il servizio. La sentenza della Cassazione n. 5753 del 13 marzo 2026 ribadisce questi principi e costituisce un utile vademecum concettuale per le imprese che si trovano ad affrontare tali situazioni.

Nell’ambito del perimetro italiano formato da una società Alfa che commercializza il carburante per aviazione (jetfuel) e la sua controllante italiana Beta Italia, Alfa è parte di due accordi per la ripartizione dei costi infragruppo (cost contribution agreement o CCA) con la consociata inglese Beta International. Il primo riguarda funzioni aziendali centralizzate quali risorse umane, finanza, informatica, appalti e approvvigionamento, servizi legali e gestione dei crediti. Il secondo invece riguarda costi di ricerca e sviluppo sostenuti centralmente (proprietà intellettuale, marketing, salute e sicurezza). La chiave di allocazione è data dal rapporto fra il fatturato della singola entità e quello del business aviazione a livello mondiale, al netto dell’infragruppo e delle imposte indirette .

La Cassazione, in primo luogo, dà ragione all’Agenzia circa il fatto che la questione del transfer pricing (TP) è, per così dire, di natura sostanziale. Quindi che l’avviso di accertamento riporti come riferimento normativo l’articolo 110 comma 7 del Tuir (relativo alla disciplina di TP) piuttosto che l’articolo 109 comma 5 del Tuir (principio di inerenza) è del tutto irrilevante dal momento che nell’avviso di accertamento le Entrate avevano chiaramente illustrato il loro percorso argomentativo. Tanto è vero che avevano decretato la bontà dei (soli) addebiti in tema di credit management, information technology e human resources mentre per gli altri addebiti contestavano che la società Alfa facesse solo riferimento alla centralizzazione delle funzioni e dei servizi ma senza provare alcuna connessione. È interessante il fatto che la Cassazione ritiene che molti dei servizi centralizzati afferiscano a esigenze di coordinamento, che vi sono comunque altri servizi addebitati dalla controllante italiana e che non è provata l’utilità specifica per Alfa dei servizi centralizzati. Questo, dunque, pone in evidenza la necessità che in ambito infragruppo si presti la dovuta attenzione ai seguenti concetti: le attività di interesse dell’azionista (cd. shareholder activities) come tali possono non essere deducibili a valle; i servizi (eventualmente duplicati) prestati da altre entità del gruppo si prestano anch’essi al sindacato di deducibilità; l’inerenza per chi sostiene il costo va sempre provata come vantaggio reale ed effettivo.

La Cassazione chiarisce altresì che la pratica di allocare in maniera conveniente l’imponibile fra le varie associate può sconfinare in pratiche che si rivelano elusive (Cassazione n. 17955/13 e 19166/21). Per la Corte chi riceve il servizio deve ottenerne un’effettiva utilità che deve essere obiettivamente determinabile e documentata, anche se a quei costi non conseguano ricavi in senso stretto. E l’onere della prova grava chiaramente sul contribuente. La Cassazione ribadisce un concetto che dovrebbe essere seguito da tutti i gruppi che si cimentano con queste problematiche: non basta che vi siano i contratti che disciplinano i servizi e le relative fatture, ci vuole la dimostrazione dell’utilità di ciò che si è ricevuto (Cassazione 16480/14 e 17535/19). Interessante anche un altro passaggio della sentenza. La società aveva dedotto erroneamente nel 2010 dei costi di competenza 2009 (tipico errore contabile) e pretendeva che in contenzioso le fosse riconosciuto di compensare il credito scaturente dal 2009 con il debito da accertamento 2010. Ciò indipendentemente dai termini dell’integrativa e dell’istanza di rimborso. La Cassazione rispedisce al mittente ribadendo un principio basilare del reddito d’impresa, ovvero che la competenza non si può scegliere ma va rispettata (Cassazione 23521/20). Questo sia per le Entrate sia per i contribuenti.

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Regole Ue. Al varo il ventottesimo ordinamento per semplificare le regole societarie in Europa

13 Aprile 2026

Il Sole 24 Ore 14 Marzo 2026 di Antonio Criscione

Attesa nelle prossime settimane la proposta della Commissione

Una nuova forma di società non quotata, che il Parlamento Europeo propone di denominare “Societas Europaea Unificata” (S.EU), che prende il nome di “28° regime” poiché è concepito come uno strumento legale opzionale e autonomo che andrebbe ad affiancarsi ai 27 ordinamenti normativi societari nazionali già esistenti nei singoli Stati membri dell’Unione Europea. Il testo della proposta della Commissione è atteso per il 18 marzo, ma il ritardo nella disponibilità di un testo ufficiale sembra mettere in discussione che si riesca ad arrivare in tempo per la prossima settimana. Questa soluzione dovrebbe aiutare a superare l’eterogeneità normativa che ostacola la crescita delle Pmi e delle start-up nel mercato interno. La nuova entità dovrebbe basarsi su norme identiche in tutta l’Unione, adottate preferibilmente tramite un regolamento o una direttiva di armonizzazione massima e approvate a maggioranza qualificata.

La proposta punta fortemente sulla semplificazione e sulla velocità: la S.EU potrà essere costituita con una procedura interamente digitale della durata massima di 48 ore attraverso un portale unico europeo, e richiederà un capitale minimo versato di un solo euro. Per tutelare le imprese dalle cosiddette “acquisizioni killer” straniere e favorirne il finanziamento, la Ue suggerisce l’introduzione di strumenti flessibili, come le azioni a voto plurimo e di fedeltà. Al contempo, il regime europeo pone un limite sulla tutela dei lavoratori: la S.EU non dovrà in alcun caso essere utilizzata per eludere o indebolire i diritti del lavoro nazionali e le norme sulla rappresentanza e la partecipazione dei dipendenti.

Su questi slanci ideali il presidente di Amf (Associazione Intermediari Mercati Finanziari) Marco Ventoruzzo, esprime apprezzamento ma anche qualche dubbio: «Appare discutibile – spiega – la creazione di un diritto societario ad hoc riservato alle start-up o alle società innovative, peraltro di difficile definizione. L’esigenza di una maggiore flessibilità e armonizzazione societaria è trasversale e gioverebbe anche a società tradizionali. Penso anche si debba estendere a quotate, dove in realtà l’armonizzazione è già maggiore e potrebbe paradossalmente essere più facile». Per garantire il successo del 28° regime, Ventoruzzo individua tre condizioni fondamentali, che riassume nelle “tre C”: la completezza della disciplina nell’ambito prescelto, ad esempio il diritto societario e finanziario, che deve coprire in modo autonomo almeno il 90% delle regole per non ripetere i fallimenti della vecchia Società Europea; la convenienza, ossia la necessità di offrire un vero “sconto normativo” e delle semplificazioni per incentivare l’uso del nuovo strumento, un punto che però può creare tensioni con i rigidi modelli sindacali di cogestione tedeschi; e, infine, la certezza nell’enforcement, poiché norme armonizzate rischiano di frammentarsi se applicate da tribunali e autorità nazionali con prassi e lingue diverse, per cui sarebbe auspicabile la creazione di sezioni specializzate in grado di giudicare in lingua inglese, come giustamente suggerisce il punto 37 del progetto Ue.

Sull’ampliamento della platea di riferimento si pronuncia anche Assonime. L’associazione, in risposta alla consultazione della Ue, ha accolto con grande favore l’introduzione del 28° regime, auspicando l’utilizzo di un Regolamento per garantire un’uniformità reale ed evitare le discrepanze tipiche del recepimento delle Direttive. Tuttavia, Assonime chiede con decisione che il nuovo regime sia reso accessibile a tutti i tipi di società, e non limitato alle sole imprese innovative, per sbloccare il pieno potenziale del mercato unico europeo. Per l’associazione delle imprese, la forma giuridica prescelta dovrebbe essere in grado di accompagnare l’azienda lungo l’intero ciclo di vita, non ostacolando né la fase di espansione dimensionale (scale-up) né la prospettiva di una futura quotazione in borsa.

A chiudere il cerchio sulle implicazioni del progetto Roberta D’Apice, direttore affari legali e regolamentari di Assogestioni spiega che: «Per l’industria del risparmio gestito, il 28° regime ha una portata sistemica ed è strettamente collegato alla capacità dell’Europa di mobilitare l’ingente stock di risparmio privato verso investimenti produttivi . Semplificare il quadro normativo per le imprese, infatti, si traduce nell’ampliamento delle opportunità di investimento per gli investitori istituzionali e per i cittadini europei» . Da questa prospettiva, Assogestioni considera il nuovo modello societario non come una misura isolata, ma come un tassello fondamentale della più ampia Savings and Investments Union, un’iniziativa essenziale per rendere i mercati dei capitali europei più profondi e integrati, favorendo in ultima analisi la canalizzazione dei capitali verso la crescita dell’economia reale.

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