Nuova modalità richiesta appuntamenti Ufficio Tributario

16 Maggio 2020

Dal 18 maggio p.v. la modalità di prenotazione per accedere ai servizio dell’Ufficio Tributario sarà esclusivamente quella predisposta attraverso il servizio “bookPA” attivabile dal portale della Pubblica Amministrazione www.pa.sm.

Si allega la Circolare del 14/5/2020 dell’Ufficio Tributario con le le istruzioni relative.

Circolare_nuovo_servizio_bookPA (1)

Istruzioni_Attivazione_BOOKPA

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Circolare Esplicativa D.L. nr 68 del 6/5/20 e Circolare Esplicativa D.L. 68 del 7/5/20 – Disposizioni interpretative e applicative in merito allo spostamento delle persone in territorio e fuori territorio sammarinese

8 Maggio 2020

Si allegano:

  • Circolare Esplicativa del D.L. 68  emanata  dal Congresso di Stato il 6/5/2020 a chiarimento dei comportamenti da adottare e le motivazioni per le quali è possibile spostarsi sul territorio e fuori dal territorio della Repubblica. Si raccomanda l’intera lettura con particolare riferimento all’art. 2 che consente lo spostamento al di fuori del confine sammarinese solo per i motivi elencati.

Circolare  esplicativa DL 68 6/5/2020

  • Circolare Esplicativa del D.L. 68 emanata dal Congresso di Stato il 07/05/2020  dove  si legge che, data l’ evoluzione normativa  intervenuta nelle regioni limitrofe e dell’esigenza di reciprocità fra i territori, decadono – dall’8 al 31 maggio 2020 – le limitazioni riguardanti i confini delle province di Rimini e Pesaro-Urbino comprese quelle inerenti la compresenza dei conviventi nello stesso abitacolo, che a questo punto, possono essere superiori a due.  

Circolare esplicativa DL 68 7/5/2020

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Prot. n 0037658/2020 Dipartimento Finanze e Bilancio – Chiarimenti e precisazioni sulle proroghe dei termini di presentazione delle fatture in importazione ed esportazione (Delibera del Congresso di Stato nr 23 del 23/4/20

5 Maggio 2020

La Direzione dell’Ufficio Tributario diffonde la Circolare allegata per chiarire i termini di presentazione delle fatture e le modalità di pagamento dell’iva prepagata sulle fatture export e per informare della possibilità di consegna all’Ufficio Tributario delle fatture import export anche a mezzo posta, in tal caso come data di presentazione fa fede il timbro postale.

trasmissione_delibere_termini_presentazione_fatture

delibera_CdS_n23_30_aprile_2020

delibera_CdS_n7_7_aprile_2020

 

 

 

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Decreto Legge nr 68 del 3/5/2020 – Disposizioni per un graduale allentamento delle misure restrittive conseguenti all’emergenza sanitaria da COVID-19

5 Maggio 2020

Si allega il testo completo del Decreto Legge nr 68 del 3 maggio 2020 del quale se ne consiglia l’intera lettura e se ne evidenziano i seguenti articoli:

ART. 2: riguarda la mobilità transfrontaliera, che è permessa per soli motivi di lavoro, di salute, rientro presso al domicilio, attività presso le seconde case e visite ai congiunti.

ART. 3: norma la riapertura delle attività di commercio al dettaglio, anche svolte all’interno di grandi strutture e centri commerciali.

ART. 4: disciplina lo svolgimento di attività industriali, artigianali produttive e di commercio all’ingrosso.

ART. 5: riguarda lo svolgimento di attività di servizi, artigianali di servizi e libere professioni. In particolare:

comma 3: le attività inerenti i servizi alla persona(es. centri estetici, parrucchieri, ecc) saranno consentite a partire dal 18 maggio, al momento potranno continuare la vendita di prodotti con consegna a domicilio.

comma 4attività di manutenzione, pulizia e sanificazione presso le abitazioni private sono consentite, purché all’interno del domicilio non vi sia la presenza del soggetto privato.

comma 5: attività sanitarie(medici, dentistici, odontoiatri, veterinari), le attività di fisioterapia, massaggi e poliambulatori sono consentite previa autorizzazione dell’Authority sanitaria.

comma 6: i servizi di ristorazione(tra cui bar, ristoranti, gelaterie, ecc) saranno consentiti a partire dal 18 maggio, al momento potranno svolgere l’attività con consegna a domicilio oppure l’asporto

comma 7: strutture ricettive potranno operare dal 18 maggio, è consentita fin da subito la possibilità di svolgere attività di consegna a domicilio o asporto di alimenti.

comma 8: attività dei centri sportivi, palestre, piscine, centri benessere potranno operare dal 31 maggio.

comma 12: il trasporto pubblico sarà permesso a partire dal 31 maggio.

comma 13: attività edili, cantieristiche, cura e manutenzione di edifici e aree verdi sono consentite purché eseguite alla presenza contemporanea di un massimo di 10 persone e comunque non più di un operaio ogni 10 mq.

ART. 6: obblighi in capo al datore di lavoro a riguardo dei propri dipendenti applicabili a tutte le attività. Se ne consiglia un’approfondita lettura.

ART. 7: obblighi in capo al datore di lavoro per le attività di cui agli articoli 4 e 5. Rimane in vigore l’obbligo di ridurre la compresenza dei dipendenti del 50% ma tale obbligo non si applica alle aziende con meno di 10 dipendenti. Per quelle con più di 10 dipendenti rimane la possibilità di chiedere una deroga motivata (comma 2). Rimane la possibilità, laddove possibile, del lavoro da domicilio.

ART. 13: le domande, istanze e dichiarazioni avanzate da operatori economici verso la PA devono essere presentate unicamente nella forma di documento elettronico sottoscritto con firma elettronica qualificata inoltrato tramite il servizio di recapito certificato (SERC)

ART. 16: screening sierologico sui lavoratori. L’ISS stabilirà, in base al numero di lavoratori presenti (e quindi anche del rischio contagio), i criteri e le priorità di svolgimento dello screening sierologico sui lavoratori. Al datore di lavoro verrà richiesto un contributo di 15€ per ogni screening effettuato sui lavoratori.

DL 68-2020+All

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Decreto Legge nr 67 del 3/5/20 – Interventi in ambito di lavoro e pensioni a supporto dell’emergenza economica causata da COVID-19

5 Maggio 2020

Si allega il testo completo del Decreto nr 67 del 3 Maggio 2020 segnalando gli articoli seguenti:

Art. 1: Cassa Integrazione straordinaria. La possibilità di accedere alla CIG viene estesa fino al 31/12/2020, previo utilizzo di tutte le ferie maturate al mese in cui viene richiesta. Per i primi due mesi di utilizzo della CIG valgono le disposizioni fino ad ora in vigore, e comunque descritte al comma 4. Superato il termine di un bimestre, i costi relativi a ferie e gratifica natalizia sono a carico della Cassa Ammortizzatori Sociali. Superato il trimestre di utilizzo di CIG, la percentuale di trattamento sarà del 50% della retribuzione persa e solamente gli oneri relativi alle festività sono a carico del datore di lavoro. La CIG è concessa anche agli amministratori se la richiesta di CIG stessa interessa tutti i dipendenti (comma 6).

Art. 2: Erogazione della CIG. Qualora la CIG non venga pagata dal datore di lavoro, previa richiesta questa verrà versata al dipendente direttamente dall’ISS applicando al datore una penalità pari al 15% dell’importo. Al comma 4 viene stabilito che tale penalità non sarà applicata nel caso in cui il datore di lavoro dichiari di non detenere a San Marino o all’estero su conti correnti aziendali e personali (compresi i conti correnti personali dei soci per le società di capitali) disponibilità liquide superiori al costo della CIG maggiorato del 25%; la penalità non si applicherà comunque nel caso in cui le disponibilità liquide siano inferiori di 10.000€.

Art. 3: modalità di assunzione e riduzione del personale. Viene stabilita la sospensione, fino al 31/12/2020, la sospensione della procedura per l’assunzione nominativa di personale non iscritto alle liste di avviamento al lavoro (cioè assunzione diretta di frontaliere con contributo del 4,5%); a tal proposito rimane però possibile procedere con tali assunzioni attraverso la richiesta numerica. Alla lettera b), c) e d) dell’Art. 3 vengono stabilite le modalità per la riduzione del personale.

Art. 4: nuove aliquote per indennità economica speciale e indennità di disoccupazione.

Art. 5: ritenuta straordinaria sulle pensioni.

DL67-2020

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Delaware, paradiso dell’anonimato

1 Maggio 2020

Il Sole 24 Ore 1 MAGGIO 2020 di Alessandro Galimberti

Dall’altra parte dell’Oceano

Gli Stati Uniti non hanno aderito allo standard Ocse sullo scambio d’informazioni

Il piccolo Stato del Delaware negli Stati Uniti di America è ormai famoso in tutto il mondo per i sui privilegi fiscali e societari tanto che lo scorso anno contava su circa 960mila abitanti la registrazione di almeno un 1,3 milioni di società di capitali. Solo nel 2017 nello stesso Stato americano si sono registrate poco meno di 200mila società. Tre le attrattive principali del Delaware la prima di tipo societario, la seconda legata alla riservatezza dei soci fondatori e la terza di tipo tributario. Riguardo la prima i costi e i tempi di costituzione e scioglimento delle società sono estremamente ridotti e contenuti con la possibilità di utilizzare fiduciari specializzati anche nella costituzione di società tutto compreso, ma anche la procedura di liquidazione e fallimentare nel piccolo Stato americano è molto richiesta poiché più veloce e molto meno onerosa rispetto agli altri Stati. Anche l’anonimato sulla titolarità effettiva delle società era molto attrattiva; fino allo scorso anno era di fatto impossibile anche per le autorità federali americane conoscere il vero proprietario dalle società dalle autorità locali del Delaware. Infine le società del Delaware per gli introiti effettuati al di fuori degli Stati Uniti sembrerebbero godere di una sostanziale esenzione fiscale se a questa non imposizione si aggiunge che molti dei beneficiari effettivi di queste società sono soggetti residenti o cittadini non statunitensi, queste società risultano non interessare l’agenzia delle entrate americana (Irs).

Relativamente all’anonimato societario sono stati fatti dei passi avanti poiché da circa un anno ormai lo Stato americano ha approvato una proposta federale sulla lotta al riciclaggio di denaro e all’evasione fiscale. Per cui oggi anche in Delaware è obbligatorio far conoscere alle autorità il titolare effettivo delle società ed ormai il governo federale dovrà occuparsi anche della materia relativa alla proprietà effettiva delle aziende.

Tuttavia, poiché gli Usa non hanno adottato lo standard Ocse sullo scambio automatico di informazioni fiscali (Crs) ma hanno imposto il loro standard circa l’obbligo per gli altri Paesi di comunicare solo le informazioni fiscali sui cittadini e sui residenti statunitensi, per ora – se non su base spontanea o volontaria delle autorità americane – non è ancora possibile risalire ai titolari effettivi delle società del Delaware.

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