DECRETO DELEGATO 27 settembre 2017 n.114

10 Ottobre 2017

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 103, COMMA 4 DELLA LEGGE 16 DICEMBRE 2013 N. 166 – IMPOSTA GENERALE SUI REDDITI E SUCCESSIVE MODIFICHE
Art. 1
1. L’articolo 103, comma 4 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 è così modificato:
“4. Le ritenute di cui ai commi 1, 2, 3 e 7 non si applicano qualora il percipiente sia:
a) una banca;
b) un altro soggetto autorizzato ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, diverso da una banca, che percepisca il pagamento di interesse e/o provento equivalente per conto proprio;
c) un soggetto estero che, in forza della normativa in vigore nel proprio Stato d’origine, svolga una o più attività equivalenti alle attività riservate di cui all’Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165 che percepisca il pagamento di interesse e/o provento equivalente per conto proprio;
d) un organismo di investimento collettivo estero; per i fondi comuni d’investimento di diritto sammarinese restano ferme le esenzioni previste dalla Legge 15 gennaio 2007 n. 4.
e) un soggetto non residente fiscalmente nel territorio dello Stato, nel caso di proventi derivanti da conti correnti, depositi, certificati di deposito, pronti contro termine, obbligazioni con emittente sammarinese. In tal caso il percipiente è tenuto a dichiarare al soggetto erogante, la propria condizione di soggetto non fiscalmente residente ai fini della applicazione della suddetta esenzione.”.
Art. 2
1. L’articolo 103, comma 4, nel testo di cui all’articolo 148, comma 8, della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche è così modificato:
“4. Le ritenute di cui ai commi 1, 2, 3 e 7 non si applicano qualora il percipiente sia:
a) una banca;
b) un altro soggetto autorizzato ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, diverso da una banca, che percepisca il pagamento di interesse e/o provento equivalente per conto proprio;
c) un soggetto estero che, in forza della normativa in vigore nel proprio Stato d’origine, svolga una o più attività equivalenti alle attività riservate di cui all’Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n. 165. Qualora il predetto soggetto estero operi per il tramite di un soggetto autorizzato di cui alla precedente lettera b), al fine di beneficiare dell’esenzione, quest’ultimo è tenuto a comunicare sotto la propria responsabilità, all’atto dell’accensione del rapporto, i dati identificativi del soggetto estero, al soggetto autorizzato che corrisponde o paga l’interesse o il provento equivalente;
d) un organismo di investimento collettivo estero; per i fondi comuni d’investimento di diritto sammarinese restano ferme le esenzioni previste dalla Legge 15 gennaio 2007 n.4.
e) un soggetto non residente fiscalmente nel territorio dello Stato, nel caso di proventi derivanti da conti correnti, depositi, certificati di deposito, pronti contro termine, obbligazioni con emittente sammarinese. In tal caso il percipiente è tenuto a dichiarare al soggetto erogante, la propria condizione di soggetto non fiscalmente residente ai fini della applicazione della suddetta esenzione.”.

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DECRETO – LEGGE 25 settembre 2017 n.113

10 Ottobre 2017

PROFILI DEFINITORI DELL’ASSEGNO E DISCIPLINA IN MATERIA DI RICHIESTA DI PAGAMENTO E PROTESTO DI ASSEGNI
IN FORMATO ELETTRONICO
Art. 1
(Tipizzazione dell’assegno)
1. Alla Legge 17 novembre 2005 n. 165 è aggiunto l’articolo 146-bis che segue:
“Art. 146-bis
(Coordinamento con il codice cambiario)
1. L’assegno bancario è un titolo di credito, esecutivo e all’ordine, contenente l’ordine incondizionato impartito da un correntista (traente) alla propria banca (trattaria) di pagare a vista a terzi o a sé stesso (beneficiario) una determinata somma di denaro, addebitando il proprio conto corrente.
2. L’assegno prepagato è un titolo di credito, esecutivo e all’ordine, contenente la promessa incondizionata di una banca, a ciò autorizzata dall’Autorità di Vigilanza della Banca Centrale, a pagare a vista una determinata somma di denaro in favore del soggetto ivi indicato come beneficiario, emesso su richiesta e previa messa a disposizione della medesima somma di denaro da parte del soggetto richiedente, anche non correntista.
3. L’assegno di traenza e quietanza è un titolo di credito esecutivo e non trasferibile, inviato dalla banca al beneficiario attestante una somma a sua disposizione, incassabile a vista dal beneficiario previa apposizione, da parte del beneficiario medesimo, di firma per traenza sul recto dell’assegno, e per quietanza sul verso del medesimo.
4. I titoli di credito di cui ai commi 1, 2 e 3 sono strumenti di pagamento in quanto pagabili unicamente a vista.”.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto-legge, i termini sotto riportati assumono i seguenti significati:
a) “Assegno”: assegni bancari, assegni prepagati, assegni traenza e quietanza tratti su o emessi da un intermediario definito alla lettera d);
b) “Emittente”: la banca o altro soggetto sammarinese abilitato all’emissione di un assegno prepagato per una somma disponibile presso il soggetto medesimo al momento dell’emissione;
c) “Immagine dell’assegno”: copia per immagine dell’assegno recto e verso su supporto informatico:
 dotata delle caratteristiche minime indicate dalle disposizioni attuative della presente normativa;
 la cui conformità è garantita dalla banca negoziatrice attraverso il rispetto delle medesime caratteristiche minime;
d) “Intermediario”: i soggetti di cui alle lettere b), e) ed f);
e) “Negoziatore”: la banca o altro soggetto sammarinese abilitato alla negoziazione di un assegno a seguito di girata per l’incasso;
f) “Trattario”: la banca o altro soggetto sammarinese presso cui è detenuto il conto di traenza dell’assegno.
Art. 3
(Ambito di applicazione)
1. La presente disciplina si applica agli intermediari che si avvalgono della facoltà di cui all’articolo 4.
2. La presente normativa può essere applicata anche ad assegni e a titoli di credito a questi assimilabili tratti su un intermediario estero e negoziati su di un intermediario, o viceversa, nel presupposto di sostanziale assimilazione della presente normativa sammarinese con quella estera, fermo restando l’obbligo in capo agli intermediari sammarinesi di rispettare le regole di accesso, eventualmente in modalità pattizia, al sistema dei pagamenti forense utilizzato per la negoziazione di assegni fra i due paesi.
3. Le disposizioni di cui al presente decreto-legge possono applicarsi, in quanto compatibili, anche agli assegni presentati per il pagamento in forma cartacea quando il trattario o l’emittente coincide con il negoziatore.
Art. 4
(Presentazione in forma elettronica dell’assegno)
1. Il negoziatore può presentare l’assegno per il pagamento al trattario o all’emittente in formato elettronico nelle modalità di cui alla disciplina attuativa della presente normativa.
2. La presentazione di cui al comma 1 deve intendersi compiuta nel momento in cui il trattario o l’emittente ricevono l’immagine dell’assegno e/o le ulteriori informazioni eventualmente imposte dalla normativa secondaria.
Art. 5
(Tempi di presentazione)
1. Il negoziatore deve presentare l’assegno per il pagamento al trattario o all’emittente entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui l’assegno gli è stato girato per l’incasso.
2. Nel caso in cui la presentazione all’incasso avvenga in assenza dell’immagine dell’assegno, ma esclusivamente con le informazioni sostitutive dell’immagine menzionata come da possibile ipotesi di cui al precedente articolo 4 comma 2, il negoziatore, al fine di consentire i controlli di regolarità dell’assegno, deve trasmettere al trattario o all’emittente, previa richiesta di questi ultimi, l’immagine dell’assegno non oltre il giorno lavorativo successivo a quello di presentazione.
Art. 6
(Protesto)
1. In caso di mancato pagamento di un assegno presentato per il pagamento in formato elettronico, il protesto può essere richiesto solo in via telematica.
2. Nei casi di cui al comma 1, il pubblico ufficiale incaricato redige il protesto esclusivamente sulla base dell’immagine dell’assegno e/o delle relative informazioni ricevute in via telematica.
3. Il portatore dell’assegno riceve stampe e/o copie in formato cartaceo degli:
 assegni presentati per il pagamento in formato elettronico;
 eventuali documenti che ne attestano il mancato pagamento.
4. Per cause di forma maggiore gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere predisposti mediante modalità diverse da quella telematica.
Art. 7
(Validità della documentazione)
1. La documentazione in formato elettronico prodotta ai sensi del presente decreto-legge e della relativa normativa attuativa per il pagamento e la conservazione dell’assegno, nonché per l’elevazione dell’eventuale protesto, è valida e rilevante a tutti gli effetti di legge.
2. Le attività inerenti la dematerializzazione di cui al comma 1 possono essere esternalizzate.
3. Restano invariate le modalità comunicative fra il pubblico ufficiale e le autorità preposte alla gestione del protesto.
Art. 8
(Responsabilità e sicurezza)
1. Gli intermediari devono adottare adeguati presidi al fine di garantire la sicurezza e la correttezza delle fasi riguardanti gli adempimenti di cui al presente decreto-legge e relativa normativa attuativa.
2. L’intermediario è responsabile per quanto previsto dal comma 1 anche nel caso in cui le relative attività vengano esternalizzate a un soggetto terzo.
Art. 9
(Riservatezza dei dati)
1. Il rispetto della presente disciplina libera gli intermediari dall’osservanza delle ulteriori disposizioni previste nella Legge 23 maggio 1995 n. 70 e successive modifiche, a protezione della riservatezza dei dati, inclusa quella di cui all’ultimo comma dell’articolo 4 della suddetta norma.
Art. 10
(Attuazione della presente disciplina)
1. Con regolamento emanato da Banca Centrale della Repubblica di San Marino potranno essere definite:
 l’attuazione effettiva della presente normativa, anche con tempi differenziati a seconda della circostanza, da un lato che l’assegno venga tratto e negoziato in San Marino oppure, dall’altro, venga tratto in San Marino e negoziato all’estero o viceversa;
 eventualmente di concerto con le autorità preposte in San Marino, la disciplina tecnico-informatica alla quale gli intermediari dovranno uniformarsi per rendere effettiva l’applicazione della presente normativa, anche nell’ipotesi in cui l’intermediario medesimo partecipi ad un sistema di pagamenti forense per il pagamento di un assegno;
 le modalità per l’ottenimento dell’autorizzazione da parte degli intermediari di cui al precedente articolo 1 circa gli assegni prepagati.
Art. 11
(Norma finale)
1. Con provvedimento della Banca Centrale è fissata la data della piena operatività del pagamento dell’assegno e della elevazione del protesto in formato elettronico.
2. Sono fatti salvi gli effetti del Decreto – Legge 12 giugno 2017 n. 60.

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LEGGE 29 SETTEMBRE 2017 n.115 Modifiche e integrazioni alle norme in materia di sostegno allo SVILUPPO ECONOMICO

10 Ottobre 2017

TITOLO I
NUOVE NORME PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE E PER LA FORMAZIONE
Art.1
(Modifiche all’articolo 69 della Legge 16 dicembre 2013 n.166)
1. L’articolo 69 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 è così sostituito:
“Art. 69
(Incentivi per l’incremento dell’occupazione)
1. Agli operatori economici, ivi compresi i liberi professionisti, che assumono lavoratori dalle
liste di avviamento al lavoro, è riconosciuto un credito d’imposta IGR nella misura e nelle modalità
definite all’articolo 70.
2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente Capo II per “numero medio di
lavoratori dipendenti occupati” si intende la somma algebrica di tutti i lavoratori subordinati
assunti nell’esercizio fiscale di riferimento, ponderata per il numero di mesi dell’anno in cui
risultano alle dipendenze dell’operatore economico. Si considera mese di occupazione quello in cui
il dipendente è occupato per almeno sedici giorni di calendario. Ogni lavoratore assunto a tempo
parziale va considerato nel calcolo del numero medio dei lavoratori dipendenti rapportando
l’orario di lavoro svolto all’orario contrattuale pieno previsto per il settore di assunzione e/o ad
eventuali accordi esistenti a livello aziendale che prevedano un orario di lavoro diverso da quello
contrattualmente previsto.
Settembre 2017 Bollettino Ufficiale della Repubblica di San Marino – Parte Ufficiale Doc. III.14
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3. L’Ufficio del Lavoro è tenuto a calcolare il numero medio di lavoratori dipendenti occupati
dall’impresa o presso i liberi professionisti e ad aggiornarlo in caso di variazioni, fornendo tali dati
costantemente all’Ufficio Contributi dell’Istituto per la Sicurezza Sociale e all’Ufficio Tributario al
fine dell’applicazione dell’articolo 70.”.
Art.2
(Procedure per l’assunzione nominativa di personale non iscritto
alle liste di avviamento al lavoro)
1. Il datore di lavoro che:
a) abbia avviato una richiesta numerica ai sensi dell’articolo 5, comma 6, dalla quale sia emersa la
disponibilità di personale iscritto alle liste di avviamento al lavoro che però non abbia
soddisfatto le proprie esigenze;
b) voglia assumere un lavoratore non iscritto alle liste di avviamento al lavoro senza prima avviare
una richiesta numerica di personale;
può effettuare la comunicazione nominativa dell’assunzione di un lavoratore non iscritto alle liste
di avviamento al lavoro. La documentazione da produrre per effettuare l’assunzione è stabilita con
decreto delegato.
2. Nel caso di cui al comma 1 al datore di lavoro è richiesto ogni anno il pagamento di un
contributo pari al 4,5% della retribuzione imponibile previdenziale del lavoratore assunto.
3. Tale contributo viene destinato a finanziare il “Fondo per le Politiche Attive del Lavoro”. Per
la gestione del “Fondo per le Politiche Attive del Lavoro” vengono istituiti appositi capitoli nel
bilancio dello Stato, gestiti dalla Commissione per il Lavoro nell’ambito delle funzioni di cui
all’articolo 7, esclusivamente a beneficio del personale iscritto alle liste di avviamento al lavoro. La
Commissione deve produrre annualmente alla Commissione Consiliare Permanente Finanze e
Bilancio il programma di utilizzo delle risorse a disposizione, identificando l’elenco dei corsi di
formazione svolti nell’anno precedente e il programma dei corsi da svolgere, con particolare
riguardo a quelli legati alle professionalità rivelatesi necessarie sulla base dello studio previsto
all’articolo 7, comma 3, lettera h), annualmente redatto.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assunzioni effettuate a partire
dall’entrata in vigore della presente legge. Per quelle effettuate in precedenza restano in vigore le
norme vigenti al momento dell’assunzione, che si applicano anche ai rinnovi dei permessi di lavoro
presso la stessa impresa dei medesimi lavoratori. Le assunzioni effettuate da imprese che
acquisiscano, assorbano o proseguano l’attività di imprese precedentemente esistenti, a condizione
che queste ultime vengano cessate e solo limitatamente ai lavoratori precedentemente impiegati in
tali imprese, non sono considerate come nuove.
5. L’aliquota di cui al comma 2, le regole di applicazione e la destinazione delle risorse di cui al
comma 3 possono essere modificate con decreto delegato sulla base dell’andamento delle liste di
avviamento al lavoro.
Art.3
(Modifiche all’articolo 70 della Legge 16 dicembre 2013 n.166)
1. L’articolo 70 della Legge n.166/2013 è così sostituito:
“Art.70
(Aspetti Fiscali)
1. I datori di lavoro che nell’esercizio fiscale considerato, rispetto all’esercizio precedente,
effettuano un incremento del numero medio di lavoratori dipendenti occupati pari almeno ad una
Settembre 2017 Bollettino Ufficiale della Repubblica di San Marino – Parte Ufficiale Doc. III.14
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unità, purché almeno il 50% di essi provenga dalle liste di avviamento al lavoro, hanno il diritto di
usufruire di un credito d’imposta IGR sull’imposta generale sui redditi dovuta pari al:
a) 5% dell’imposta per ogni unità di aumento, con eventuale arrotondamento per difetto, per le
imprese con un numero medio di lavoratori dipendenti nell’esercizio precedente maggiore o
uguale a 5;
b) 10% dell’imposta per ogni unità di aumento, con eventuale arrotondamento per difetto, per le
imprese con un numero medio di lavoratori dipendenti nell’esercizio precedente minore di 5;
fermo restando che tale credito d’imposta IGR non può superare il 25% dell’imposta complessiva
dovuta.
2. In caso il datore di lavoro assuma, dalle liste di avviamento al lavoro, un lavoratore:
a) inoccupato o disoccupato continuativamente da almeno tre mesi, elevati a dodici in caso di
lavoratore dimessosi volontariamente dal precedente posto di lavoro, senza calcolare le
eventuali prestazioni di lavoro accessorio/occasionale, che non percepisce ammortizzatori
sociali;
b) disoccupato continuativamente da almeno un mese, elevato a dodici in caso di lavoratore
dimessosi volontariamente dal precedente posto di lavoro, senza calcolare le eventuali
prestazioni di lavoro accessorio/occasionale, che abbia compiuto i cinquanta anni di età e che
non percepisce ammortizzatori sociali;
c) donna in reinserimento lavorativo dopo il periodo di astensione obbligatoria previsto per legge
per maternità o adozione, fino al compimento del terzo anno di età del bambino;
d) con una invalidità certificata pari o superiore al 40%;
le percentuali di cui al comma 1, lettere a) e b), sono elevate di un ulteriore 5% per ciascun
lavoratore assunto e il credito d’imposta IGR non può superare il 40% dell’imposta complessiva
dovuta.
3. Il credito d’imposta IGR di cui ai commi 1 e 2 può essere goduto, anche in modo parziale su
opzione dell’impresa, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi per l’esercizio in cui
avviene l’incremento o entro i due esercizi fiscali successivi. Nel caso di utilizzo parziale del credito
d’imposta IGR, è possibile utilizzarne la parte residua in sede di presentazione della dichiarazione
dei redditi per l’esercizio fiscale successivo.
4. Se durante l’esercizio in cui ha scelto di godere del credito d’imposta IGR l’impresa procede
ad un ulteriore incremento, secondo le modalità previste al comma 1, può optare per cumulare i
benefici in tale esercizio oppure per godere dell’ulteriore credito d’imposta IGR entro i due esercizi
fiscali successivi. Non è ammesso il rimborso del credito d’imposta IGR; si applicano le disposizioni
dell’articolo 126 della presente legge.
5. Il credito d’imposta IGR è revocato per le imprese che, entro due anni dall’esercizio fiscale
in cui ha avuto luogo il godimento del beneficio, effettuano licenziamenti collettivi e/o riduzioni del
personale ai sensi delle norme in materia di lavoro, se tali riduzioni coinvolgono un numero di
dipendenti pari o superiore a quello per cui si è ottenuto il beneficio.
6. Alle imprese che decadono dai benefici ai sensi del comma 5, è precluso l’accesso ai benefici
di cui al presente Capo per i successivi tre anni dal licenziamento collettivo o dalla riduzione del
personale.
7. Le aliquote, le soglie e le procedure di cui al presente articolo possono essere modificate con
decreto delegato sulla base dell’andamento delle liste di avviamento al lavoro.”.
Art.4
(Politiche incentivanti l’assunzione di categorie deboli)
1. L’aliquota contributiva di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a) della Legge 31 marzo 2010
n.73 è azzerata per ogni lavoratore assunto di cui all’articolo 70, comma 2, della Legge n.166/2013,
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così come sostituito dalla presente legge, per un periodo di quattro anni dal momento
dell’assunzione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano soltanto per le assunzioni effettuate a partire
dall’entrata in vigore della presente legge. Per quelle effettuate in precedenza restano in vigore le
norme vigenti al momento dell’assunzione, che si applicano anche ai rinnovi di permessi di lavoro
presso la stessa impresa dei medesimi lavoratori. Le assunzioni effettuate da imprese che
acquisiscano, assorbano o proseguano l’attività di imprese precedentemente esistenti, a condizione
che queste ultime vengano cessate e solo limitatamente ai lavoratori precedentemente impiegati in
tali imprese, non sono considerate come nuove.
3. Le aliquote di cui al presente articolo possono essere modificate con decreto delegato sulla
base dell’andamento delle liste di avviamento al lavoro.
Art.5
(Procedure ordinarie per l’avviamento al lavoro)
1. L’avviamento al lavoro, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, di coloro che
possiedono lo status di non occupazione, avviene attraverso la comunicazione nominativa o a
seguito della richiesta numerica inviata dal datore di lavoro all’Ufficio del Lavoro nei modi e nelle
forme previste dalle normative vigenti.
2. È sempre ammessa la comunicazione nominativa di lavoratori iscritti alle Liste di
Avviamento al Lavoro. A tal fine, le aziende possono in qualunque momento accedere alle liste di
avviamento al lavoro, anche attraverso le opportune procedure informatiche, e consultare i
curriculum dei lavoratori iscritti.
3. La comunicazione nominativa di cui al precedente comma, debitamente firmata dal datore
di lavoro e dal lavoratore e corredata della documentazione necessaria ad attestare l’esistenza di
tutti i requisiti previsti dall’ordinamento, è titolo idoneo alla costituzione del rapporto di lavoro fin
dal momento del suo ricevimento da parte dell’Ufficio del Lavoro. L’Ufficio del Lavoro provvede,
entro i due giorni lavorativi successivi al ricevimento della comunicazione, alla verifica di tutti i
requisiti e le condizioni previsti dalla legge per la regolare costituzione del rapporto. Se la verifica
ha esito positivo, l’Ufficio comunica al datore di lavoro la presa d’atto dell’avvenuta regolare
costituzione del rapporto. In caso di necessità di integrazione della documentazione o di non
conformità della comunicazione nominativa, l’Ufficio del Lavoro assegna al datore di lavoro o al
lavoratore il termine di tre giorni lavorativi per la regolarizzazione della comunicazione, prorogabili
in presenza di giustificati motivi. Nel caso in cui la regolarizzazione non avvenga nel termine
previsto o non sia possibile per contrasto insanabile con la normativa vigente in materia, l’Ufficio
del Lavoro comunica immediatamente, sia al datore di lavoro sia al lavoratore, l’immediata
risoluzione del rapporto.
4. La modalità di consultazione delle liste e la procedura per l’assunzione nominativa di
lavoratori iscritti alle liste di avviamento al lavoro di cui ai commi 2 e 3 sono modificabili con
decreto delegato, tenendo conto delle future implementazioni informatiche e con l’obiettivo di
semplificare le procedure stesse e le verifiche necessarie.
5. Qualora la mancanza dei requisiti richiesti dall’ordinamento sia di palese evidenza, e
dunque se ne evinca la volontà di utilizzare lavoratori per i quali non sia comunque possibile la
costituzione di un legittimo rapporto di lavoro, al datore di lavoro e, se del caso, al lavoratore, sono
applicate le sanzioni previste dalle norme del Titolo IV del Decreto-Legge n.156/2011 in materia di
lavoro irregolare.
6. La richiesta numerica di personale deve essere per numero di dipendenti richiesti ed
esclusivamente per la mansione codificata e per il livello di inquadramento. L’elenco delle
mansioni, elaborato su proposta dell’Ufficio del Lavoro, è stabilito con decreto delegato, che può
demandarne l’aggiornamento alla Commissione per il Lavoro.
Settembre 2017 Bollettino Ufficiale della Repubblica di San Marino – Parte Ufficiale Doc. III.14
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7. A fronte di una richiesta numerica di personale e dopo le verifiche previste dalle norme
vigenti svolte dall’Ufficio del Lavoro, il datore di lavoro può accedere immediatamente ai curricula
e alla storia lavorativa degli iscritti alle liste di avviamento al lavoro e selezionare attraverso le
procedure informatiche i candidati, invitandoli al colloquio e dando comunicazione
successivamente all’Ufficio del Lavoro dei nominativi contattati e dell’esito dei colloqui stessi.
8. Il percipiente ammortizzatori sociali che, nel corso del colloquio con l’impresa o con
l’orientatore, si mostri non pienamente disponibile allo svolgimento della mansione richiesta sulla
base delle regole e delle modalità d’impiego previste nel contratto di lavoro dello specifico settore,
in presenza di giustificate ragioni stabilite con delibera della Commissione per il Lavoro, compreso
il caso in cui si tratti di un lavoratore che abbia usufruito della disposizione di cui all’articolo 10,
potrà continuare a vedersi erogato l’ammortizzatore sociale oppure subire una decurtazione
parziale dello stesso. Nel caso in cui la non piena disponibilità emerga nel corso del colloquio con
l’impresa, l’orientatore, ricevuta la comunicazione del datore di lavoro, effettuerà un colloquio con
il disoccupato volto ad accertare l’effettività di tale situazione.
9. Qualora l’impresa non utilizzi la procedura di cui all’articolo 2 della presente legge, il
permesso di lavoro per i lavoratori non iscritti alle liste di avviamento al lavoro viene rilasciato, al
medesimo livello contrattuale previsto nella richiesta numerica:
a) dopo aver verificato che non vi siano lavoratori iscritti nelle liste relative alle mansioni
specifiche ed ai livelli di cui al comma 6;
b) qualora non vi sia tale disponibilità nemmeno fra i lavoratori posti in mobilità iscritti alla Lista
speciale;
c) qualora i lavoratori invitati o inviati non si presentino al colloquio o si dichiarino indisponibili
alla mansione richiesta.
In ogni caso, i percipienti ammortizzatori sociali che, ai sensi del comma 8, non diano piena
disponibilità allo svolgimento della mansione richiesta sulla base delle regole e delle modalità
d’impiego previste nel contratto di lavoro dello specifico settore, non sono considerati iscritti alle
liste ai sensi del presente comma.
10. L’Ufficio del Lavoro, anche avvalendosi dell’opera di certificatori di competenze approvati
dalla Commissione per il Lavoro, associa ogni lavoratore iscritto alle liste di avviamento al lavoro o
alla Lista speciale con le specifiche mansioni approvate e aggiornate con il decreto delegato di cui al
comma 6 e con lo specifico livello di inquadramento contrattuale in base al quale possono essere
svolte dal lavoratore stesso, anche differenziando sulla base dello specifico contratto collettivo di
lavoro a cui le mansioni fanno riferimento. Con le stesse modalità l’Ufficio del Lavoro, qualora si
rilevi necessario, può effettuare la certificazione delle competenze dei lavoratori non iscritti alle
liste di avviamento al lavoro assunti dalle imprese. Le spese per l’utilizzo dei certificatori di
competenze di cui al presente comma sono posti a carico del Fondo per le Politiche Attive del
Lavoro di cui all’articolo 2, comma 3.
11. I lavoratori non iscritti alle liste di avviamento al lavoro, fermo restando quanto previsto al
comma 9, godono dei medesimi trattamenti normativi dei lavoratori iscritti alle liste di avviamento
al lavoro, anche rispetto alla durata dell’assunzione, del conseguente permesso di lavoro ed al
periodo necessario per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. I lavoratori
non iscritti alle liste di avviamento al lavoro che hanno già raggiunto, presso la stessa impresa, il
periodo di cui all’articolo 13, comma 1, del Decreto-Legge n.156/2011, acquisiscono il diritto
all’assunzione a tempo indeterminato a decorrere dall’1 luglio 2018.
Art.6
(Altre norme in materia di lavoro)
1. Con decreto delegato sono disciplinate, relativamente ai lavoratori non iscritti alle liste di
avviamento al lavoro, le modalità di concessione del permesso di lavoro e dei nulla osta, gli
Settembre 2017 Bollettino Ufficiale della Repubblica di San Marino – Parte Ufficiale Doc. III.14
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adempimenti amministrativi e la documentazione necessaria per l’assunzione e le relative sanzioni
applicate.
2. Al fine di evitare fenomeni di superamento dell’orario massimo di lavoro giornaliero e
settimanale previsto dai contratti collettivi di lavoro per i lavoratori assunti a tempo pieno, la
Commissione per il Lavoro, anche con lo scopo di semplificare i controlli da parte dei competenti
organismi, può stabilire con propria delibera forme di indicazione, al momento della assunzione,
dell’orario di lavoro del lavoratore e di comunicazione delle variazioni dello stesso.
3. Il pagamento della retribuzione del lavoratore deve avvenire, da parte dell’impresa,
obbligatoriamente tramite accredito su un conto corrente intestato al lavoratore medesimo o
tramite altro strumento di pagamento che garantisca la tracciabilità del pagamento stesso.
Art.7
(Commissione per il Lavoro)
1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, nel rispetto delle attribuzioni e
delle competenze di altri organi ed istituzioni, la Commissione per il Lavoro adotta ogni iniziativa
utile ad assicurare un costante controllo delle dinamiche che influenzano il mercato del lavoro, al
fine di una maggiore partecipazione e responsabilizzazione di tutte le parti in esse coinvolte, per
migliorare i rapporti tra i cittadini e le istituzioni.
2. In particolare, oltre alle competenze attribuitele da leggi specifiche, assolve i seguenti
compiti:
a) effettua l’attività di consultazione permanente rispetto alla programmazione delle politiche del
lavoro e della formazione;
b) delibera sui ricorsi degli interessati contro i provvedimenti presi dall’Ufficio del Lavoro, il quale,
in caso di accoglimento, può in ogni caso adire il Tribunale Amministrativo a tutela del proprio
provvedimento;
c) vigila sull’attuazione di leggi o normative concernenti disposizioni in materia di lavoro,
collaborando attivamente con l’Ufficio dell’Ispettorato del Lavoro;
d) redige e invia al Consiglio Grande e Generale, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sullo
stato generale dell’occupazione, sulla base del riferimento e dei dati forniti dall’Ufficio del
Lavoro.
3. La Commissione per il Lavoro, inoltre:
a) rende noto il programma mensile dei corsi di formazione e riqualificazione dei lavoratori,
occupati o disoccupati, organizzati da istituzioni pubbliche e, qualora ne riceva comunicazione,
da realtà private;
b) delibera l’elenco dei corsi obbligatori per i disoccupati che percepiscono ammortizzatori sociali e
per quelli che non li percepiscono, prevedendone la gratuità della frequentazione;
c) regola i criteri per la tenuta delle liste di avviamento al lavoro e per potervi rimanere iscritti,
stabilendo anche i meccanismi di accettazione delle proposte di lavoro da parte dei percettori di
ammortizzatori sociali;
d) regola le forme e le modalità con cui il datore di lavoro o il lavoratore possono chiedere
l’assistenza dell’Ufficio del Lavoro durante i colloqui per l’eventuale assunzione, allo scopo di
facilitare l’incontro fra domanda e offerta di lavoro;
e) stabilisce le specifiche ragioni nelle quali il rifiuto di una occupazione non comporti
conseguenze sul percepimento di ammortizzatori sociali o le comporti solo in parte, ai sensi
dell’articolo 5, comma 8;
f) stabilisce schemi vincolanti per la redazione dei piani individuali di orientamento, formazione e
riqualificazione, come previsto all’articolo 3 della Legge n.73/2010, e può richiedere
informazioni in merito alla loro attuazione all’Ufficio del Lavoro;
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g) sviluppa, basandosi sulle disposizioni di legge, un elenco di lavori socialmente utili che i
lavoratori percipienti ammortizzatori sociali potranno svolgere, ferma restando la precedenza ad
attività di formazione, orientamento e lavoro;
h) svolge annualmente, utilizzando gli strumenti più idonei, uno studio di mercato, in
collaborazione con l’Ufficio del Lavoro, il Centro di Formazione Professionale, le Organizzazioni
Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, per comprendere le varie professionalità presenti
in territorio, incrociarle con il fabbisogno delle aziende e le prospettive di sviluppo del Paese;
i) accredita le strutture private che intendono fornire servizi di formazione e di certificazione di
competenze e stabilisce i crediti formativi da erogare ai corsi di formazione, ai sensi di quanto
previsto all’articolo 8;
l) svolge ogni altra funzione demandatale dalla presente legge.
4. Lo studio delle professionalità di cui al comma 3, lettera h), deve essere pubblicato online e
inviato, per il tramite della dirigenza della Scuola Media Inferiore e Superiore, agli studenti delle
suddette scuole e al personale addetto all’orientamento degli stessi al fine di indirizzarne l’attività.
Qualora si riscontri la carenza di specifiche professionalità particolarmente richieste, la
Commissione per il Lavoro predispone gli opportuni interventi formativi rivolti a disoccupati e
inoccupati allo scopo di fare incontrare domanda e offerta di lavoro.
5. Sono soggette a pubblicazione on line tutte le delibere della Commissione per il Lavoro e le
motivazioni delle decisioni prese, nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblicazione e
diffusione di documenti in particolare quando contengono dati, menzioni o informazioni di
carattere personale. I membri della Commissione per il Lavoro, nell’ambito delle competenze a
questa attribuite, sono tenuti al rispetto di quanto stabilito dalla Legge 5 settembre 2014 n.141
“Codice di condotta per gli Agenti Pubblici”, ed in particolare dall’articolo 18 dello stesso.
6. La Commissione per il Lavoro è nominata dal Consiglio Grande e Generale, è paritetica ed
ha una durata pari a quella della legislatura.
7. La Commissione per il Lavoro è presieduta dal Segretario di Stato per il Lavoro ed è
composta:
– da due membri nominati dal Consiglio Grande e Generale;
– da tre rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori legalmente riconosciute,
fermo restando che eventuali Organizzazioni Sindacali che non siano membri della
Commissione sono invitate a presenziare, senza diritto di voto, alle sue riunioni;
– da tre rappresentanti dei Sindacati dei datori di lavoro legalmente riconosciuti, fermo restando
che eventuali Sindacati dei datori di lavoro che non siano membri della Commissione sono
invitati a presenziare, senza diritto di voto, alle sue riunioni.
8. Il Consiglio Grande e Generale, le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro, oltre ai rappresentanti effettivi, designano altrettanti rappresentanti supplenti.
9. Partecipano alle riunioni della Commissione per il Lavoro il Direttore dell’Ufficio del
Lavoro, un funzionario dell’Ufficio del Lavoro con funzioni di verbalizzante e di segreteria tecnica
e, qualora la Commissione si riunisca per deliberare sulle materie di cui al comma 3, lettere a), b),
h) e i), sono invitati a partecipare anche il Segretario di Stato per l’Istruzione e il Direttore del
Centro di Formazione Professionale.
10. In via straordinaria, a seconda degli argomenti posti all’ordine del giorno, su richiesta del
Presidente, possono partecipare alle sedute della Commissione per il Lavoro anche altri funzionari
o esperti con funzione consultiva.
11. La Commissione per il Lavoro è convocata dal Presidente o da un suo delegato o su richiesta
di almeno tre membri quando se ne ravvisi la necessità. Per la validità delle riunioni della
Commissione stessa è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti con
diritto di voto.
12. La Commissione per il Lavoro delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale
il voto del Presidente.
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13. La Commissione per il Lavoro subentra in tutte le funzioni e compiti demandati al Comitato
Esecutivo per il Lavoro e la Formazione di cui all’articolo 4 della Legge n.131/2005.
Art.8
(Strumenti formativi)
1. Al fine di favorire la ricollocazione dei lavoratori iscritti alle liste di avviamento al lavoro che
percepiscono ammortizzatori sociali è previsto l’obbligo per gli stessi di frequentare corsi di
formazione offerti da strutture pubbliche o private accreditate nei termini stabiliti dalla
Commissione per il Lavoro ai sensi dell’articolo 7, comma 3, lettera i). Tale obbligo è sancito nel
Patto di Servizio. Il lavoratore deve maturare per ogni periodo di riferimento un determinato
numero di crediti formativi.
2. È inoltre affidato alla Commissione per il Lavoro il compito di attribuire ad ogni corso,
proposto dalle strutture pubbliche e private accreditate, un numero di crediti variabile. I criteri di
attribuzione dei crediti per ogni corso sono definiti in autonomia dalla Commissione stessa tramite
apposito regolamento. Nell’attribuzione del punteggio per ogni corso proposto la Commissione per
il Lavoro deve comunque tenere in considerazione quanto emerso dallo studio delle professionalità
di cui all’articolo 7, comma 3, lettera h).
3. La partecipazione ai corsi accreditati permette al lavoratore iscritto di maturare un
punteggio nel periodo di riferimento.
4. Il lavoratore iscritto alle liste di avviamento al lavoro per poter continuare a godere del
sistema di ammortizzatori sociali deve maturare nel periodo di riferimento un punteggio minimo di
crediti che ottiene partecipando ai corsi di formazione erogati dalle strutture accreditate. La soglia
minima dei crediti da maturare per poter continuare a godere degli ammortizzatori sociali viene
definita periodicamente dalla Commissione per il Lavoro.
Art.9
(Credito d’imposta IGR per attività formativa)
1. Agli Operatori Economici che effettuano investimenti in attività di formazione, ad
esclusione dei corsi di formazione obbligatori per legge, è attribuito un credito d’imposta IGR nella
misura del 25% delle spese sostenute in ogni periodo d’imposta.
2. Il credito d’imposta IGR è riconosciuto ad ogni operatore economico fino ad un importo
massimo annuale di euro 5.000,00 e per un massimo di due esercizi nell’arco di un quadriennio.
3. Ogni operatore economico per poter godere del credito di imposta IGR deve presentare
preventivamente al Centro di Formazione Professionale un Piano Formativo. Il Piano formativo
deve contenere i seguenti elementi minimi:
a) individuazione dei fabbisogni formativi dell’azienda;
b) definizione di un piano di attività di formazione aziendale che soddisfi i fabbisogni formativi.
4. Al termine del periodo di formazione deve essere presentata al Centro di Formazione
Professionale una relazione contenente una valutazione dell’attività di formazione effettuata.
5. Il Centro di Formazione Professionale, in relazione ai documenti presentati, rilascia, al
termine del periodo sopra indicato, una specifica attestazione di validità del corso rispetto ai
fabbisogni individuati che deve essere allegata, assieme ai documenti che dimostrano le spese
sostenute, alla dichiarazione dei redditi al fine del godimento del credito di imposta IGR.
6. Il Centro di Formazione Professionale eleva la percentuale del credito di imposta IGR di cui
al comma 1 fino ad un massimo del 40% quando il Piano Formativo di cui al comma 3 è finalizzato
a formare lavoratori nei settori emersi come mancanti o strategici a livello di sistema sulla base
dello studio di cui all’articolo 7, comma 3, lettera h) e comma 4.
7. Nel caso in cui, a seguito di controlli, si accerti l’indebito uso, anche parziale, del credito
d’imposta IGR a causa dell’inammissibilità dei costi o per il mancato rispetto delle condizioni
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richieste, l’amministrazione pubblica provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di
interessi e sanzioni.
8. Con decreto delegato possono essere modificati gli importi del credito d’imposta IGR per
attività formativa e le condizioni di accesso al medesimo.
Art.10
(Graduatorie Lavoro)
1. Al fine di favorire l’occupazione dei lavoratori non occupati e, contemporaneamente, di non
pregiudicare la possibilità di aspirare ad occupazioni compatibili con il proprio livello di istruzione,
formazione e con le proprie precedenti esperienze, è data la possibilità a tutti i disoccupati e
inoccupati iscritti in più liste di avviamento al lavoro di poter rimanere iscritti nella propria “lista
preferenziale” anche qualora stiano lavorando in mansioni, settori o attività con esse non
congruenti.
2. Al momento dell’iscrizione alle liste di avviamento al lavoro, il richiedente deve indicare con
precisione la propria “lista preferenziale”, sulla base della propria esperienza e formazione.
3. L’Ufficio del Lavoro è tenuto, qualora il richiedente sia iscritto in più liste di avviamento al
lavoro e nell’ambito di una di queste venga avviato al lavoro, a tempo determinato o indeterminato,
quando ne abbia fatto espressa richiesta, a mantenerlo iscritto alla “lista preferenziale” indicata,
nella posizione in graduatoria occupata, e a contattarlo o renderlo visibile on line alle imprese in
presenza di richieste numeriche ai sensi dell’articolo 5, comma 6, nell’ambito della “lista
preferenziale”.
4. In ogni caso, l’Ufficio del Lavoro deve porre in essere i più opportuni accorgimenti statistici
per far sì che il lavoratore di cui al comma 1, rimasto iscritto alla “lista preferenziale” sulla base del
comma 3, non venga classificato come disoccupato o inoccupato.
TITOLO II
OTTENIMENTO DI RESIDENZA E PERMESSO DI SOGGIORNO PER INVESTIMENTI
ECONOMICI
Art.11
(Residenza per motivi economici)
1. Dopo l’articolo 22 della Legge 27 giugno 2013 n.71 è aggiunto il seguente articolo:
“Art. 22–bis
(Residenza per motivi economici)
1. Tutti coloro che intraprendono una attività economica in forma societaria nella Repubblica
di San Marino hanno diritto di richiedere e ottenere la residenza per motivi economici, sulla base
dei criteri previsti nei successivi commi e fintanto che permangano le condizioni che ne hanno
giustificato il rilascio.
Ai fini della concessione della residenza per motivi economici non devono sussistere le condizioni
ostative indicate all’articolo 17, commi 1 e 2, della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive
modifiche e integrazioni.
2. La residenza per motivi economici è concessa alla persona fisica che detiene almeno il 51%
del capitale sociale.
L’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio comunica all’Ufficio di Stato Civile il nominativo ed i
dati anagrafici del soggetto per l’iscrizione nel registro dei residenti per motivi economici, purché
ne abbia fatta richiesta.
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3. La residenza per motivi economici viene concessa al soggetto di cui al comma 2, anche
qualora l’impresa sia già esistente, qualora vengano rispettati i seguenti requisiti occupazionali:
a) nel caso di attività di impresa in settore da incentivare, sia assunto almeno n.1 lavoratore
dipendente dalle liste di avviamento al lavoro, a tempo indeterminato; nel caso di assunzione di
un numero maggiore di lavoratori, compresi quelli assunti a tempo determinato, almeno il 50%
di questi deve essere assunto dalle liste di avviamento al lavoro;
b) nel caso di attività di impresa in settore non incluso fra quelli da incentivare, siano assunti
almeno n.3 lavoratori dipendenti dalle liste di avviamento al lavoro, a tempo indeterminato; nel
caso di assunzione di un numero maggiore di lavoratori, compresi quelli assunti a tempo
determinato, almeno il 50% di questi deve essere assunto dalle liste di avviamento al lavoro.
Le assunzioni che configurano il requisito minimo di cui al presente comma si intendono da
effettuarsi a tempo pieno.
4. Con decreto delegato vengono individuati i settori relativi all’attività di impresa da
incentivare nei successivi cinque anni, indicando precisamente le aree di attività ammissibili.
5. Qualora vengano meno i motivi che hanno giustificato la concessione di residenza per
motivi economici, ed in particolare:
a) qualora il numero dei lavoratori non rispetti il numero e le proporzioni previste al comma 3,
anche con riferimento a successivi incrementi occupazionali;
b) l’attività economica non venga più esercitata a causa della sospensione, rinuncia o cessazione
della licenza nei casi previsti per legge;
c) qualora per almeno un biennio il soggetto titolare di residenza per motivi economici o società o
imprese dallo stesso controllate a San Marino abbiano in essere posizioni debitorie verso lo
Stato per importi superiori a euro 20.000,00 (ventimila/00), per le quali sia stata avviata la
procedura di esecuzione coattiva;
al beneficiario vengono concessi novanta giorni correnti per ripristinare il soddisfacimento dei
requisiti richiesti per la concessione ed il mantenimento della residenza per motivi economici,
decorsi infruttuosamente i quali l’ufficio, che ha accertato le inadempienze, le segnala all’Ufficio di
Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali per la revoca della residenza per motivi economici.
6. La residenza per motivi economici è revocata con provvedimento del Dirigente dello Stato
Civile, Servizi Demografici ed Elettorali.
7. In caso di revoca della residenza per motivi economici questa non viene più concessa al
beneficiario di cui al comma 2, al coniuge e ai parenti di primo grado nel caso intendano avviare
una ulteriore attività economica.
8. La residenza per motivi economici è concessa altresì:
a) al coniuge non legalmente separato per il quale non siano in corso le procedure di separazione,
scioglimento o cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio;
b) al convivente more uxorio;
c) al figlio di età non superiore a 25 anni legittimo, naturale, riconosciuto o adottivo, che risulti a
suo carico, purché non sia coniugato o convivente more uxorio e, nel caso di minori, a
condizione che l’altro genitore, qualora sia noto ed in vita, abbia prestato il suo consenso ovvero
tale consenso sia stato autorizzato dal provvedimento dell’autorità giudiziaria;
d) al figlio legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, qualora non sia in
grado di provvedere al proprio sostentamento a causa di disabilità.
9. In deroga alla Legge 22 luglio 2014 n. 114, il titolare di residenza per motivi economici ed i
suoi familiari sono tenuti al pagamento di una quota in favore dell’Istituto per la Sicurezza Sociale a
titolo di contributo per le prestazioni sanitarie e assistenziali che si dovessero rendere necessarie in
caso di malattie, infortuni e maternità e per gli altri servizi sociali e di pubblica utilità. Tale quota è
stabilita con apposito decreto delegato che ne prevede anche le modalità e la frequenza di
versamento.
Il titolare della residenza per motivi economici di cui al comma 8 può iscriversi alle liste di
avviamento al lavoro con le procedure previste dalla normativa vigente.
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10. Prima del perfezionamento della procedura di iscrizione nel Registro della popolazione
residente, il richiedente deve produrre all’Ufficio di Stato Civile documentazione comprovante la
costituzione di una garanzia reale su deposito bancario o altro strumento finanziario detenuto
presso un soggetto autorizzato ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche
e relativi decreti applicativi, a favore dell’Ecc.ma Camera, di cui sia titolare il richiedente stesso, di
valore pari ad euro 75.000,00 (settantacinquemila/00). La garanzia reale, entro due anni
dall’ottenimento della residenza, deve essere elevata a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) o
sostituita dall’acquisto di un immobile già esistente al momento del perfezionamento della
transazione, che può essere destinato quale sede dell’attività o quale residenza del beneficiario,
purché di valore, risultante dall’atto di acquisto, almeno pari ai medesimi euro 150.000,00
(centocinquantamila/00), su cui deve essere iscritto privilegio in favore dell’Ecc.ma Camera, pena
la revoca della residenza per motivi economici.
11. L’immobile o la garanzia reale di cui al comma precedente, fungono da garanzia a favore
dell’Ecc.ma Camera per rimborsare eventuali retribuzioni non corrisposte ai dipendenti ed escutere
eventuali crediti della Pubblica Amministrazione di natura tributaria o contributiva fino alla
scadenza del periodo di cui al successivo comma 13.
12. Il residente per motivi economici non ha diritto ad accedere alle agevolazioni di cui alla
Legge 15 dicembre 1994 n.110 “Testo Unico e di riforma delle disposizioni in materia di edilizia
sovvenzionata” e di cui alla Legge 31 marzo 2015 n.44 “Disposizioni in materia di Edilizia
Sovvenzionata”.
13. Trascorso un periodo di dieci anni dall’iscrizione nel registro dei residenti per motivi
economici e assolti gli impegni previsti, previa verifica sulla permanenza dei requisiti previsti
all’articolo 17, commi 1 e 2 della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche e integrazioni e
sulla dimora abituale, la residenza si intende consolidata ed il provvedimento si estende ai
componenti del nucleo familiare convivente.
14. L’Ufficio di Stato Civile, con proprie disposizioni interne, disciplina le modalità per la tenuta
separata del registro dei residenti per motivi economici e del registro dei residenti a norma della
Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche.
15. Può essere concesso un numero massimo di residenze, ai sensi del presente articolo, pari a
n.50 all’anno, non computando in tale numero i soggetti di cui al comma 8. Tale numero è
modificabile ogni anno con decreto delegato.
16. Con decreto delegato possono essere annualmente elencati i settori economici per i quali,
per ragioni di eccessiva saturazione di mercato, di eccessivo carico urbanistico o per altre ragioni di
politica economica, non può essere ottenuta la residenza di cui al presente articolo.
17. L’Ufficio di Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali comunica alla Commissione
Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione, ogni tre mesi, il numero di
residenze per motivi economici concesse e revocate nel periodo considerato.”.
Art.12
(Permesso di soggiorno per motivi imprenditoriali)
1. Alla Legge n.118/2010 è aggiunto il seguente articolo 10-ter:
“Art. 10-ter
(Permesso di soggiorno per motivi imprenditoriali)
1. Il permesso di soggiorno per motivi imprenditoriali può essere concesso allo straniero,
socio per una quota pari almeno al 25%, amministratore unico o presidente del consiglio di
amministrazione di società di capitali operante nei settori di investimento di cui alle lettere a), b),
f), g), h) ed i) dell’articolo 1, comma 1 del Decreto Delegato 25 aprile 2014 n.63, a seguito del
giudizio del Comitato Tecnico Valutatore di cui all’articolo 17 della Legge n.71/2013.
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2. Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno per motivi imprenditoriali può
richiedere il rilascio del medesimo permesso di soggiorno per ricongiungimento dei seguenti
famigliari:
a) coniuge non legalmente separato e per il quale non siano in corso le procedure di separazione,
scioglimento o cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio;
b) convivente more uxorio;
c) figlio di età non superiore a 25 anni legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo
carico, purché non sia coniugato o convivente more uxorio e, nel caso di minori, a condizione
che l’altro genitore, qualora sia noto ed in vita, abbia prestato il suo consenso ovvero tale
consenso sia stato autorizzato dal provvedimento dell’autorità giudiziaria;
d) figlio legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, qualora non sia in grado
di provvedere al proprio sostentamento a causa di disabilità.
La durata del ricongiungimento, di cui al presente comma, è collegata alla durata del permesso di
soggiorno per motivi imprenditoriali del soggetto a favore del quale è stato rilasciato.
3. Lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare deve dimostrare la disponibilità:
a) di un alloggio adeguato per sé e per i famigliari per i quali si intende richiedere il
ricongiungimento;
b) di un reddito annuo adeguato al sostentamento proprio e dei famigliari per i quali si intende
richiedere il ricongiungimento, corrispondente ad un importo pro-capite pari almeno alla
retribuzione contrattuale media territoriale di un lavoratore dell’industria di cui all’articolo 54
della Legge 11 febbraio 1983 n.15.
4. Il permesso di soggiorno per motivi imprenditoriali rilasciato allo straniero, rientrante nelle
categorie di cui al superiore comma 2, consente, nel caso di minori, l’iscrizione a corsi di studio o di
formazione professionale.
5. Gli aventi diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi imprenditoriali sono tenuti
a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura del rischio malattia, infortunio e maternità, da
contrarre presso un’agenzia assicurativa sammarinese, valida nel territorio della Repubblica con
copertura annua minima di euro 30.000,00 (trentamila/00) pro-capite.
6. Il permesso di soggiorno per motivi imprenditoriali ha durata pari a dodici mesi e può
essere rinnovato fino ad un massimo di cinque anni. Dopo tale termine il permesso di soggiorno è
revocato, fermo restando il diritto dei soggetti di cui al comma 1 di richiedere la residenza secondo
la normativa vigente.”.
Art. 13
(Impegni occupazionali per residenza automatica)
1. L’articolo 2 del Decreto Delegato 25 aprile 2014 n.63 è così sostituito:
“Art.2
(Impegni occupazionali per residenza automatica)
1. Il regime semplificato di cui all’articolo 16 della Legge n.71/2013 è accessibile solo qualora
vengano assunti dalle liste di avviamento al lavoro almeno cinque dipendenti a tempo
indeterminato e ad orario contrattuale pieno; nel caso di assunzione di un numero maggiore di
lavoratori, compresi quelli assunti a tempo determinato, almeno il 50% di questi deve essere
reclutato dalle liste di avviamento al lavoro.
2. L’eventuale assunzione dei soci della società e dei loro famigliari non rileva ai fini del
requisito occupazionale richiesto dal comma precedente.
3. Nel caso di progetti imprenditoriali con specializzazione particolarmente elevata, all’atto
della presentazione del progetto imprenditoriale, è possibile fare richiesta di sostituire parte del
personale da assumere dalle liste di avviamento al lavoro con personale da assumere al di fuori
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13
delle liste di avviamento al lavoro, purché in possesso di particolari qualifiche, determinanti per
l’avvio del progetto imprenditoriale, da documentare in maniera specifica anche attraverso la
produzione di certificazione idonea a comprovarle. Il Comitato Tecnico Valutatore delibera in
merito a tale richiesta, consultato l’Ufficio del Lavoro rispetto alla presenza o meno di tale
personale nelle liste di avviamento al lavoro.
4. Nel caso di progetti imprenditoriali atti a rilevare un’attività esistente ai sensi di quanto
previsto dall’articolo 15 della Legge 27 giugno 2013 n.71, qualora l’impresa rilevata non abbia i
minimi occupazionali indicati al comma 1, questi devono essere integrati entro sessanta giorni dal
rilevamento. L’integrazione rileva ai fini dell’accesso ai benefici fiscali e del regime semplificato.”.
Art. 14
(Modifica dell’articolo 4 del Decreto Delegato 25 aprile 2014 n.63)
1. L’articolo 4 del Decreto Delegato 25 aprile 2014 n.63 è così sostituito:
“Art.4
(Garanzie patrimoniali a favore dello Stato)
1. Entro novanta giorni dall’approvazione del progetto imprenditoriale da parte del Comitato
Tecnico Valutatore e comunque prima del perfezionamento della procedura di iscrizione nel
registro della popolazione residente, deve comunque essere acquistato un immobile già esistente al
momento del perfezionamento della transazione, che può essere destinato quale sede dell’attività o
quale residenza del beneficiario, del valore minimo di euro 300.000,00 (trecentomila/00).
L’investimento immobiliare effettuato non è soggetto ad autorizzazione del Consiglio dei XII e
viene comunicato al medesimo Consiglio dei XII per una presa d’atto.
2. L’immobile, sul quale viene costituito privilegio funge da garanzia a favore
dell’Eccellentissima Camera per rimborsare eventuali retribuzioni non corrisposte ai dipendenti ed
escutere eventuali crediti della Pubblica Amministrazione di natura tributaria o contributiva, fino
all’esaurimento della durata del piano aziendale presentato di cui all’articolo 18, comma 5, lettera
c) e dell’eventuale proroga concessa ai sensi dell’articolo 22, comma 1, della Legge n.71/2013.
3. La costituzione di privilegio sull’immobile, di cui al comma 2, può, a discrezione del
soggetto beneficiario del disposto dell’articolo 16 della Legge n.71/2013, essere sostituito dalla
costituzione di una garanzia reale di pari valore a favore dell’Eccellentissima Camera su deposito
bancario o altro strumento finanziario detenuto presso un soggetto autorizzato ai sensi della Legge
17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche e relativi decreti applicativi, di cui sia titolare il
soggetto beneficiario stesso.
4. Le condizioni di cui ai commi precedenti si intendono riferite alla singola richiesta di
residenza ed eventuale nucleo familiare.”.
TITOLO III
ALTRE NORME IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO
Art.15
(Cumulabilità dei benefici previsti dalla Legge a sostegno dei giovani imprenditori e delle nuove
attività nei centri storici con quelli previsti da altre norme)
1. Il comma 3 dell’articolo 13 della Legge n.178/2015 è così modificato:
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“3. I benefici previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli previsti da altre
norme. E’ fatta salva l’applicazione dell’abbattimento del reddito minimo previsto ai commi 5 e 6
dell’articolo 11 della Legge 5 ottobre 2011 n.158, così come modificati dall’articolo 55 della Legge 22
dicembre 2011 n.200 e l’applicazione del Decreto Delegato 28 giugno 2010 n.122 e successive
modifiche.” .
Art.16
(Incentivi per iniziative di internazionalizzazione)
1. Al fine di agevolare i processi di internazionalizzazione delle imprese sammarinesi, è
concesso un credito d’imposta IGR pari al 20% delle spese ammissibili sostenute da parte di
operatori economici sammarinesi per la partecipazione ad iniziative imprenditoriali, missioni,
partecipazione a fiere ed altre iniziative di ricerca di nuovi mercati.
2. Le domande sono presentate alla Camera di Commercio di San Marino. Il Comitato Tecnico
Valutatore di cui all’articolo 17 della Legge n.71/2013, sulla base di quanto disposto dal
regolamento di cui al comma 3, stabilisce l’eventuale accesso ai benefici di cui al presente articolo e
l’importo di credito d’imposta IGR da erogare.
3. Il Congresso di Stato adotta un regolamento applicativo del presente articolo dove sono
specificati i requisiti che devono avere le imprese beneficiarie, la tipologia di spese ammissibili,
nonché ogni altra disposizione necessaria all’attuazione del presente articolo comprese quelle
relative all’istruzione delle pratiche.
Art.17
(Agevolazioni su premi di risultato di importo variabile e prestazioni oltre l’orario di lavoro
contrattuale)
1. Con decreto delegato sono stabilite forme di agevolazione sulla retribuzione dei lavoratori
che conseguono a:
a) premi di risultato di importo variabile, che il datore di lavoro riconosce ai propri lavoratori
dipendenti, la cui erogazione sia legata ad incrementi di redditività, produttività, qualità e
innovazione o utili realizzati a livello aziendale e purché entro il limite di euro 5.000,00
(cinquemila/00) annui lordi;
b) prestazioni svolte oltre l’orario di lavoro contrattualmente previsto, purché entro il limite di
euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) annui lordi.
2. Per godere dell’agevolazione, i premi di cui al comma 1, lettera a) devono essere erogati
conseguentemente al raggiungimento degli obiettivi prefissati ed in misura ad essi rapportata,
variabile ogni anno e senza alcuna forma di automatismo.
3. Gli obiettivi devono essere misurabili e verificabili sulla base di parametri oggettivi stabiliti
nel decreto delegato di cui al comma 1. I criteri di misurazione degli incrementi di redditività,
produttività, qualità, innovazione o utili di cui al comma 1 ed il legame di questi parametri con
l’ammontare dei premi sono stabiliti a livello aziendale, ai sensi dell’articolo 32 della Legge
n.59/2016, ferma restando la loro caratteristica di variabilità.
4. Il contratto integrativo aziendale deve essere stipulato, fra datore di lavoro e struttura
sindacale aziendale o nelle altre modalità così come previsto dall’articolo 32 della Legge n.59/2016,
almeno quarantacinque giorni prima dell’inizio del periodo di riferimento utile ai fini del calcolo
del raggiungimento degli obiettivi.
5. I premi di risultato di importo variabile e le prestazioni svolte oltre l’orario contrattuale
devono essere soggetti a contribuzione previdenziale.
6. Quanto disposto dal presente articolo trova esclusiva applicazione per il settore privato.
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7. Con decreto delegato può essere modificato il limite massimo dei premi soggetti ad
agevolazione nonché il tempo utile per stipulare il contratto integrativo aziendale ai sensi del
comma 4.
Art.18
(Conti on line)
1. L’articolo 2-bis del Decreto-Legge n.4/2016 “Disposizioni urgenti in materia di operatività
finanziaria” è così sostituito:
“Art.2-bis
(Apertura rapporti bancari e di investimento finanziario mediante tecniche di comunicazione a
distanza)
1. Le banche possono prevedere sul proprio sito internet la possibilità di aprire rapporti
bancari e di investimento finanziario, nonché i relativi servizi accessori, per via telematica purché:
a) il sito internet abbia estensione di dominio sammarinese;
b) l’accesso alla modulistica per la richiesta di apertura del conto in via telematica sia subordinato
alla lettura da parte dell’utente delle Avvertenze Legali;
c) per l’attivazione del conto sia necessario:
– la conferma di avvenuta lettura della documentazione precontrattuale e contrattuale;
– la conferma dell’identità dell’utente rispetto alle generalità comunicate via web venga verificata
almeno mediante riscontro della rispondenza delle generalità medesime rispetto ai dati
dell’ordinante risultanti da un primo bonifico bancario proveniente da un conto allo stesso
utente intestato e acceso presso una banca o istituto di pagamento aventi sede a San Marino o in
un Paese ad esso equivalente sotto il profilo antiriciclaggio;
d) sia rispettata la normativa antiriciclaggio prevista dalle leggi e dalle istruzioni dell’Agenzia di
Informazione Finanziaria, anche con particolare riguardo ai casi in cui il cliente non sia
fisicamente presente.”.
2. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino è tenuta a disciplinare, con apposito
regolamento, la possibilità per gli istituti finanziari di stipulare a distanza i contratti di cui al
presente articolo ed i relativi servizi accessori.
Art.19
(Modifica all’articolo 7 della Legge 31 marzo 2014 n.40)
1. L’articolo 7 della Legge 31 marzo 2014 n.40 è così sostituito:
“Art.7
(Part-time imprenditoriale)
“1. Al fine di favorire l’iniziativa imprenditoriale di persone che vogliono esercitare
contemporaneamente attività di impresa e attività lavorativa alle dipendenze di terzi, è possibile il
ricorso all’istituto del part-time imprenditoriale, nei termini da definirsi con decreto delegato.”.
Art.20
(Prestazioni di rilevanza artistica o culturale)
1. Il comma 2, dell’articolo 102, della Legge n.166/2013 è così modificato:
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“2. In deroga al comma 1 è operata una ritenuta a titolo d’imposta del 3% se i percipienti
svolgono prestazioni di rilevanza artistica o culturale aventi le caratteristiche definite con circolare
dell’Ufficio Tributario.”.
Art.21
(Investimenti incentivati)
1. L’articolo 62, comma 1, della Legge n.166/2013 è così modificato:
“1. Sono considerati interventi di investimento i progetti aziendali che prevedono:
a) l’introduzione di avanzamenti tecnologici atti a migliorare i prodotti o i processi produttivi
esistenti ovvero l’acquisizione di impianti o tecnologie finalizzati alla realizzazione di prodotti
nuovi o nuovi processi produttivi;
b) costruzioni, acquisizioni, ristrutturazioni o ampliamenti di immobili volti a migliorare i processi
produttivi esistenti o ad introdurne di nuovi in presenza di progetti aziendali che prevedano
l’occupazione di almeno un dipendente a tempo indeterminato;
c) l’acquisizione di impianti, macchinari o processi tecnologici tesi ad ottenere consistenti risparmi
energetici ed idrici o significative riduzioni di agenti inquinanti secondo i parametri, i
coefficienti e le modalità idonee a rappresentare il considerevole e consistente risparmio
energetico e il minor carico inquinante come stabilito da apposita normativa di settore e con
apposita certificazione. Il beneficio di cui alla presente lettera è ottenibile a patto che il
potenziale beneficiario non abbia ricevuto sanzioni o segnalazioni dagli uffici competenti in
merito al non rispetto delle normative relative ai benefici richiesti.”.
Art.22
(Incentivi ai progetti imprenditoriali atti a rilevare imprese esistenti)
1. All’articolo 71, della Legge n.166/2013, è aggiunto il seguente comma 4 bis:
“4 bis. Le disposizioni dell’articolo 72 e dell’articolo 73 del presente Capo III sono applicabili anche
alle società che rilevano imprese in conclamata crisi aziendale, con almeno venti unità lavorative ed
a condizione che venga garantita l’occupazione di almeno il 70% dei lavoratori in forza all’impresa,
nell’ipotesi in cui il rilevamento dell’impresa stessa, persona giuridica, sia realizzato tramite:
a) l’acquisizione delle totalità di quote o di azioni da parte di soggetti che non devono essere stati
soci o amministratori dell’impresa in conclamata crisi aziendale, né coniugi di questi, né parenti
ed affini degli stessi fino al quarto grado, fatta eccezione per gli amministratori nominati
successivamente alla dichiarazione di conclamata difficoltà dell’impresa;
b) la costituzione di una nuova società da parte di soggetti con le medesime caratteristiche di cui
alla lettera a), che incorpori per fusione la società in conclamata crisi aziendale oppure che ne
acquisti un ramo d’azienda.
Una impresa è dichiarata in conclamata crisi aziendale tramite apposito accordo sottoscritto
congiuntamente dalla Segreteria di Stato per il Lavoro, dalla Segreteria di Stato per l’Industria,
l’Artigianato e il Commercio, dalle Organizzazioni Sindacali, dall’Associazione Datoriale di
riferimento e dall’impresa in crisi aziendale. L’accordo dovrà definire precisamente gli indicatori di
carattere economico-patrimoniale, reddituale e relativi alla situazione debitoria con
l’Eccellentissima Camera e/o i dipendenti e/o i fornitori che giustificano tale dichiarazione,
indicando esplicitamente in che modo tali indicatori possano pregiudicare la prosecuzione
dell’attività aziendale.”.
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Art.23
(Modifica all’articolo 73 della Legge 16 dicembre 2013 n.166)
1. L’articolo 73 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 è così sostituito:
“Art.73
(Incentivi alla costituzione di nuove imprese)
1. Alle nuove attività d’impresa esercitate in forma individuale o libero professionale, i cui
titolari non abbiano esercitato, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della richiesta, attività
economica assimilabile a quella per cui richiedono l’accesso ai seguenti benefici, sono riconosciuti:
a) esenzione dal pagamento della tassa di primo rilascio della licenza;
b) per i successivi tre anni di esercizio dell’attività, esenzione dal pagamento della tassa annuale di
licenza;
c) per i primi cinque periodi d’imposta, abbattimento dell’aliquota prevista pari al 50%. Il
contribuente ha facoltà di posticipare la decorrenza del periodo di esenzione fiscale non oltre il
terzo periodo d’imposta successivo a quello di inizio della nuova attività;
d) credito d’imposta IGR su programmi di formazione del personale, di innovazione tecnologica e
sviluppo, i cui criteri sono definiti con apposito decreto delegato.
2. I benefici di cui al comma 1 si applicano anche alle società di capitali i cui soci non abbiano
esercitato, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della richiesta, attività di impresa
assimilabile a quella per cui richiedono l’accesso ai seguenti benefici, quando:
a) trattasi di società di nuova costituzione;
b) si provveda all’assunzione di almeno un dipendente, compreso l’amministratore anche se non
iscritto alle liste di avviamento al lavoro, purché assunto a tempo pieno, entro sei mesi dal
rilascio della licenza, e di un ulteriore dipendente entro ventiquattro mesi dal rilascio licenza.
Il mantenimento dei requisiti in capo ai soci in caso di cessione di quote od azioni e del vincolo
previsto alla lettera b) è condizione indispensabile per conservare i benefici.
3. I benefici previsti al comma 1, lettere a) e b), si applicano, pena decadenza, dalla data di
rilascio della licenza ovvero, se lavoro autonomo libero professionale, all’atto della iscrizione presso
l’Ufficio del Lavoro.
4. I benefici previsti al comma 1, lettere c) e d), si applicano su opzione del soggetto
beneficiario, fermo restando i limiti temporali ivi previsti.
5. Il venir meno dei requisiti previsti ai commi 1 e 2 del presente articolo comporta la
decadenza delle agevolazioni per l’esercizio in corso e per quelli successivi.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle società cooperative se e in
quanto compatibili.”.
TITOLO V
MODIFICHE ALLA LEGGE 19 APRILE 2014 N.71 ED ALLA DISCIPLINA DEI DISTACCHI
Art.24
(Modifica all’articolo 3 della Legge 19 aprile 2014 n.71)
1. L’articolo 3 della Legge 29 aprile 2014 n.71 è così sostituito:
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“Art.3
(Riforma dell’apprendistato)
“1. L’apprendistato per formazione è finalizzato al conseguimento di una qualifica
professionale, di cui all’Allegato A della presente legge, o all’effettuazione di un percorso formativo
e applicativo/pratico delle conoscenze teoriche acquisite nell’ambito di un corso di studi o di
formazione ma anche per il reinserimento lavorativo per i lavoratori disoccupati che cambiano in
modo sostanziale o l’attività lavorativa precedentemente svolta, o la mansione in relazione al titolo
di studio posseduto al fine di favorire la collocazione o la ricollocazione mirata di lavoratori, iscritti
alle liste di avviamento al lavoro, che necessitano di attività formativa per esercitare la mansione
richiesta.
2. È riservato:
a) ai giovani di età compresa tra l’assolvimento dell’obbligo scolastico e i 30 anni;
b) agli inoccupati continuativamente da tre mesi;
c) a lavoratori disoccupati che cambiano in modo sostanziale o l’attività lavorativa
precedentemente svolta, o la mansione in relazione al titolo di studio posseduto.
3. L’assunzione in apprendistato è a tempo indeterminato ed è oggetto di comunicazione
nominativa trasmessa all’Ufficio del Lavoro ai sensi della normativa vigente, nonché al Centro di
Formazione Professionale per le finalità di cui al comma 6.
4. La durata iniziale dell’apprendistato di cui al presente articolo, fermo restando eventuali
periodi superiori previsti dall’Allegato A alla presente legge, è di:
a) sei mesi nel caso di assunzione del lavoratore alla seconda categoria prevista per lo specifico
contratto collettivo di lavoro;
b) dodici mesi nel caso di assunzione del lavoratore alla terza categoria prevista per lo specifico
contratto collettivo di lavoro;
c) ventiquattro mesi nel caso di assunzione del lavoratore alla quarta categoria prevista per lo
specifico contratto collettivo di lavoro.
5. Il termine iniziale può essere prorogato, su richiesta dell’impresa, fino a un massimo del
50% della durata iniziale prevista dal precedente comma 4. Il datore di lavoro, qualora intenda
prorogare il termine nel caso di assunzione al comma 4, lettera a), deve assumere lo stesso
lavoratore ad un inquadramento almeno pari alla terza categoria.
6. La richiesta di proroga è inviata dall’impresa alla Commissione per il Lavoro, che la valuta
nella prima seduta utile. La Commissione del Lavoro, per decidere sul rilascio della proroga,
richiede un parere non vincolante al Centro di Formazione Professionale in merito alla congruità
della richiesta di proroga medesima rispetto all’attività svolta dal lavoratore. A tal fine, il Centro di
Formazione Professionale può svolgere visite in loco presso la struttura aziendale. La decisione
della Commissione per il Lavoro è definitiva.
7. L’assunzione del lavoratore in apprendistato, fermo restando quanto previsto nei contratti
collettivi di lavoro, può avvenire con un periodo di prova non superiore al 50% della durata iniziale
di cui al comma 4.
8. Nel caso in cui il datore di lavoro decida di interrompere il rapporto di lavoro durante
l’eventuale parte del periodo di prova successivo ai tre mesi, è tenuto a restituire all’Istituto per la
Sicurezza Sociale la somma corrispondente agli sgravi contributivi di cui abbia beneficiato ai sensi
dell’articolo 6, comma 7 della presente legge ed a destinare al Fondo per le Politiche Attive del
Lavoro, la somma corrispondente alla differenza fra la retribuzione pagata al dipendente ai sensi
del comma 9 ed il 90% della retribuzione contrattuale corrispondente alla qualifica ed al livello
retributivo finali previsti dalle declaratorie dei contratti collettivi di lavoro.
9. Durante il periodo di apprendistato, considerato il minor rendimento dell’apprendista e dei
costi aziendali per la formazione e l’addestramento, il datore di lavoro corrisponde compensi
mensili pari a:
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a) 1° semestre: il 70% della retribuzione contrattuale corrispondente alla qualifica e livello
retributivo finali previsti dalle declaratorie dei contratti collettivi di lavoro;
b) 2° semestre: il 75% della retribuzione contrattuale corrispondente alla qualifica e livello
retributivo finali previsti dalle declaratorie dei contratti collettivi di lavoro;
c) 2° anno: l’80% della retribuzione contrattuale corrispondente alla qualifica e livello retributivo
finali previsti dalle declaratorie dei contratti collettivi di lavoro;
d) 3° anno: il 90% della retribuzione contrattuale corrispondente alla qualifica e livello retributivo
finali previsti dalle declaratorie dei contratti collettivi di lavoro.
10. Con apposito decreto delegato può essere modificato l’Allegato A della presente legge, gli
importi degli abbattimenti di cui al comma 9, nonché la durata del periodo minimo di
apprendistato di cui al comma 4.”.
Art.25
(Modifica all’articolo 6 della Legge 19 aprile 2014 n.71)
1. L’articolo 6 della Legge 29 aprile 2014 n.71 è così sostituito:
“Art. 6
(Norme generali sull’apprendistato)
1. L’apprendista deve essere affiancato da un tutor in possesso delle conoscenze specifiche,
preventivamente indicato dal datore di lavoro.
2. E’ fatto obbligo al datore di lavoro di non adibire l’apprendista a mansioni e attività non
attinenti al programma formativo e comunque tali da non consentire il fine che si prefigge
l’assunzione in apprendistato.
3. I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso lo stesso o diversi datori di
lavoro e/o altri periodi effettuati con contratti a contenuto formativo si cumulano ai fini del
computo della durata massima del periodo di apprendistato in capo ad ogni singolo lavoratore, che
non può superare i tre anni, elevabili a cinque se i periodi svolti come apprendista sono separati da
interruzioni superiori a tre anni.
4. L’Ufficio del Lavoro è tenuto a comunicare al datore di lavoro la storia del lavoratore
relativamente alla mansione e qualifica svolta ed in particolare i periodi di servizio prestati in
qualità di apprendista e/o altri periodi effettuati con contratti a contenuto formativo, qualora i dati
non siano disponibili sul Portale dell’Amministrazione Pubblica – Sezione Ufficio del Lavoro.
5. Al termine del programma di formazione il datore di lavoro è tenuto a comunicare
all’apprendista, all’Ufficio del Lavoro e al Centro di Formazione Professionale, in forma scritta, le
competenze acquisite, secondo un modello di rilevazione definito dal Centro di Formazione
Professionale. Tali informazioni entrano a far parte della scheda anagrafico/professionale di cui
all’articolo 6 della Legge 29 settembre 2005 n.131.
6. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge in materia di apprendistato
si applica quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro.
7. Le retribuzioni degli apprendisti sono esentate dall’imposizione contributiva nella misura
del 50%, i cui costi sono posti a carico del Bilancio dello Stato sul capitolo 2-4-7460 “Fondo
speciale per interventi sull’occupazione e contenimento del costo del lavoro”. L’azienda che assume
coloro che hanno svolto un corso di formazione di primo o di secondo livello presso il Centro di
Formazione Professionale a seguito dell’indagine condotta annualmente con il “Questionario sui
fabbisogni formativi delle imprese”, gode sulle retribuzioni degli apprendisti di un’esenzione
dall’imposizione contributiva pari al 100%.
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8. Nel caso di un soggetto di cui all’articolo 3, comma 2, lettera c), se di età superiore a 30
anni, il lavoratore ha diritto a percepire una integrazione salariale pari al 10% di quanto previsto
sulla base del comma 9 del medesimo articolo, a carico della Cassa per gli Ammortizzatori Sociali.
9. Chi percepisce ammortizzatori sociali può essere avviato al lavoro attraverso l’apprendistato
di cui all’articolo 3, ferma restando la possibilità per il lavoratore di rifiutare tale avvio, in
considerazione dell’abbattimento retributivo previsto.
10. L’avvio al lavoro attraverso l’apprendistato è incompatibile con l’applicazione degli incentivi
di cui all’articolo 7, comma 3.
11. Le aliquote, gli sgravi e gli importi degli incentivi indicati nel presente articolo e nel
precedente sono modificabili con decreto delegato alla luce dell’utilizzo di tale tipologia di contratti
e dell’andamento delle liste di avviamento al lavoro.”.
Art.26
(Modifica all’articolo 7 della Legge 19 aprile 2014 n.71)
1. L’articolo 7 della Legge 29 aprile 2014 n.71 è così sostituito:
“Art. 7
(Riforma degli incentivi alle assunzioni)
1. Al fine di favorire la ricollocazione dei lavoratori iscritti alle liste di avviamento al lavoro, è
istituito un incentivo per la loro assunzione.
2. L’erogazione di tali incentivi è autorizzata dall’Ufficio del Lavoro.
3. I lavoratori assunti ai sensi del presente articolo hanno diritto a percepire il 100% della
retribuzione contrattuale così suddivisa:
a) dal 1° mese al 12° mese, il 2% a carico della Cassa per gli Ammortizzatori Sociali, la restante
parte a carico dell’impresa;
b) dal 13° mese al 24° mese, il 4% a carico della Cassa per gli Ammortizzatori Sociali, la restante
parte a carico dell’impresa;
c) dal 25° mese al 36° mese, il 6% a carico della Cassa per gli Ammortizzatori Sociali, la restante
parte a carico dell’impresa;
d) dal 36° mese al 48° mese, purché in presenza di una assunzione ad un livello contrattuale
almeno pari al terzo, l’8% a carico della Cassa per gli Ammortizzatori Sociali, la restante parte a
carico dell’impresa.
Gli incentivi di cui al presente comma sono dimezzati per assunzioni ad un livello contrattuale
inferiore al secondo.
Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore la retribuzione per intero, con rivalsa sui
contributi dovuti mensilmente all’Istituto per la Sicurezza Sociale per la parte di retribuzione a
carico della Cassa per gli Ammortizzatori Sociali.
4. I datori di lavoro usufruiscono di sgravi contributivi nella misura del 20% per un periodo di
trentasei mesi.
5. L’assunzione può avvenire sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. In caso di
assunzione a tempo determinato, l’ammortizzatore sociale viene sospeso, il lavoratore ha diritto a
percepire il 100% della retribuzione contrattuale ed è riconosciuto il 50% dell’incentivo di cui al
comma 3.
6. Se allo scadere del sesto mese, il datore di lavoro non trasforma il rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, l’impresa perde il diritto agli incentivi di cui al comma 3 senza dar luogo alla
restituzione delle agevolazioni di cui abbia beneficiato. Qualora l’impresa trasformi entro sei mesi il
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto ad accedere agli incentivi e agli sgravi
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contributivi di cui ai commi 3 e 4 relativi all’assunzione a tempo indeterminato, per il periodo
residuo dalla data di trasformazione.
7. Tutti gli incentivi e gli sgravi di cui ai commi precedenti sono aumentati ognuno
singolarmente del 15% in caso si tratti di assunzione di un lavoratore:
a) inoccupato o disoccupato continuativamente da almeno tre mesi, elevati a dodici in caso di
lavoratore dimessosi volontariamente dal precedente posto di lavoro, senza calcolare le
eventuali prestazioni di lavoro accessorio/occasionale, che non percepisce ammortizzatori
sociali;
b) disoccupato continuativamente da almeno un mese, elevato a dodici in caso di lavoratore
dimessosi volontariamente dal precedente posto di lavoro, senza calcolare le eventuali
prestazioni di lavoro accessorio/occasionale, che abbia compiuto i cinquanta anni di età e che
non percepisce ammortizzatori sociali;
c) donna in reinserimento lavorativo dopo il periodo di astensione obbligatoria previsto per legge
per maternità o adozione, fino al compimento del terzo anno di età del bambino;
d) con una invalidità certificata pari o superiore al 40%.
8. Le aliquote e le soglie di cui al presente articolo possono essere modificate con decreto
delegato sulla base dell’andamento delle liste di avviamento al lavoro.”.
Art.27
(Abrogazione articoli 4, 5, 8 e 9 della Legge 19 aprile 2014 n.71)
1. Sono abrogati gli articoli 4 e 5 della Legge 19 aprile 2014 n.71. I richiami a detti articoli nelle
norme vigenti si intendono riferiti all’articolo 3 della Legge n.71/2014, così come modificato
dall’articolo 24 della presente legge.
2. Sono abrogati gli articoli 8 e 9 della Legge 19 aprile 2014 n.71. I richiami a detti articoli nelle
norme vigenti si intendono riferiti all’articolo 7 della Legge n.71/2014, così come modificato
dall’articolo 26 della presente legge.
Art. 28
(Distacco di lavoratori)
1. Il comma 8, dell’articolo 19, della Legge n.131/2005, è così modificato:
“8. Per i lavoratori alle dipendenze di imprese non di diritto sammarinese, il primo periodo di
distacco nella Repubblica di San Marino non può avere durata superiore a sei mesi. Ad ogni
eventuale richiesta di rinnovo può essere concessa una proroga di ulteriori sei mesi, sempre nel
rispetto di quanto stabilito al comma 7, per un periodo massimo complessivo di trentasei mesi. Ad
ogni rinnovo l’impresa deve comunque esperire la procedura di cui al comma 6.”.
2. Dopo il comma 8, dell’articolo 19, della Legge n.131/2005, è aggiunto il seguente comma 8
bis:
“8 bis. Il lavoratore distaccato da un’impresa di diritto sammarinese ad un’altra impresa di diritto
sammarinese ha diritto all’applicazione del trattamento contrattuale di miglior favore sulla base
degli specifici contratti collettivi e/o aziendali applicati dalle imprese. Con decreto delegato
possono essere indicate specifiche limitazioni all’applicazione di tale disposto.”.
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TITOLO VI
NORME IN MATERIA DI CERTIFICATO, LICENZE E IMMOBILI
Art. 29
(Validità del certificato)
1. Il certificato rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, dal Tribunale, dagli Enti Pubblici e
dalla Camera di Commercio della Repubblica di San Marino ha una validità temporale minima di
sei mesi dalla data del rilascio.
Art. 30
(Esenzione dall’ottenimento d’autorizzazione del Congresso di Stato per società estere o persone
fisiche non residenti)
1. All’articolo 13 della Legge n.40/2014, è aggiunto il seguente comma 8 bis:
“8 bis. Sono esentate dall’ottenimento d’autorizzazione del Congresso di Stato, di cui al comma 8:
a) le imprese estere che direttamente, o tramite terzi, provvedono all’installazione, montaggio e
collaudo dei beni strumentali e accessori presso il domicilio dell’acquirente sammarinese a
condizione che la fornitura dei beni preveda espressamente il montaggio ed il prezzo sia
comprensivo anche di tali costi;
b) le imprese estere che prestano servizi di manutenzione o riparazione occasionale presso il
domicilio dell’acquirente, con esclusione delle imprese estere che svolgono le attività previste
dalla Legge n.148/2005.
Sono altresì esentate dall’ottenimento d’autorizzazione, le imprese estere che provvedono alla
manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni strumentali e accessori dell’impresa nel periodo
coperto dalla relativa garanzia. Per le manutenzioni ordinarie e straordinarie e i servizi speciali al
di fuori del periodo di garanzia, l’impresa sammarinese deve comunicare preventivamente i dati
identificativi dell’impresa estera, l’inizio e la fine dei lavori e la/le tipologia/e dei lavori da eseguire
all’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio. L’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio
trasmette suddetto elenco all’Ufficio del Lavoro.
L’impresa estera è tenuta a comunicare all’Ufficio del Lavoro, in via preventiva, l’inizio e la fine dei
lavori, la/le tipologia/e dei lavori da eseguire, i nominativi dei dipendenti.
Il presente comma è modificabile con decreto delegato.”.
Art. 31
(Immobili ad uso produttivo)
1. È istituito il “Registro degli immobili a uso economico”, tenuto dalla Camera di Commercio
e contenente un elenco degli immobili a destinazione produttiva, commerciale e servizi che non
ospitino attività economiche e siano disponibili per l’affitto o la vendita.
2. Tutti i proprietari di immobili che rispondano ai criteri di cui al comma 1 sono tenuti ad
iscriverli al registro indicando, quantomeno, la metratura dell’immobile, la sua ubicazione, la sua
destinazione ed il prezzo indicativo a cui può essere venduto o affittato, nonché eventualmente una
breve descrizione dell’immobile e l’indicazione del recapito a cui l’interessato può rivolgersi per
ricevere maggiori informazioni.
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3. Il “Registro degli Immobili a uso economico” viene messo a disposizione, dalla Camera di
Commercio, di eventuali investitori che vogliano aprire una attività in Repubblica e siano alla
ricerca di un immobile in cui ubicarla.
4. La Camera di Commercio stabilisce eventuali ulteriori dati o elementi necessari per una
corretta tenuta del registro e pone in essere tutte le misure idonee per rendere noto questo servizio
gratuito a tutti i proprietari di immobili ad uso economico della Repubblica.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Art.32
(Norme transitorie, finali e di coordinamento)
1. Sono fatti salvi tutti i benefici, sussidi, abbattimenti o riduzioni ottenuti in forza delle norme
tempo per tempo vigenti prima dell’entrata in vigore della presente legge.
2. L’eventuale abbattimento dell’imponibile già concesso alle imprese ai sensi del previgente
articolo 70 della Legge n.166/2013, può essere suddiviso, su richiesta dell’impresa interessata, in
un massimo di cinque esercizi. Le modalità applicative del presente articolo sono stabilite tramite
Circolare dell’Ufficio Tributario.
3. La decorrenza delle disposizioni di cui all’articolo 5, ad eccezione del comma 11, è fissata al
1° gennaio 2018 ed è modificabile con decreto delegato sulla base dell’andamento del processo di
associazione di cui all’articolo 5, comma 10, della presente legge.
4. Le imprese che siano intervenute nel rilevamento di attività in conclamata crisi aziendale, a
seguito di specifico accordo sottoscritto con le Segreterie di Stato, le organizzazioni sindacali e dei
datori di lavoro, prima dell’entrata in vigore della presente legge, e che soddisfino le condizioni di
cui all’articolo 71, comma 5, della Legge n.166/2013, possono richiedere un credito di imposta IGR
pari al valore delle maggiori imposte pagate rispetto a quelle previste all’articolo 73 della Legge
n.166/2013, fermo restando che il periodo temporale di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) della
medesima legge resta quello vigente al momento del rilevamento e decorre dal primo esercizio per
il quale tale credito d’imposta IGR è stato richiesto.
5. L’articolo 19, comma 3, lettera d) della Legge n.42/1955 è così modificato:
“d) i soci delle società regolarmente costituite, ove entrino in regolare rapporto di lavoro con la
società, nonché gli amministratori, i consiglieri delegati o di amministrazione ed in genere tutti
coloro che hanno, in virtù di cariche sociali, la rappresentanza e l’amministrazione della
società.”.
6. I lavoratori non iscritti alle liste di avviamento al lavoro titolari di rapporto di lavoro a
tempo determinato nel corrente anno (2017), che abbiano lavorato ininterrottamente presso la
stessa impresa nella Repubblica di San Marino da periodi antecedenti il 31 dicembre 2016, e che
avranno il loro rapporto di lavoro confermato entro il 30 giugno 2018, avranno tale rapporto di
lavoro trasformato a tempo indeterminato a decorrere dall’1 luglio 2018.
Art.33
(Abrogazioni)
1. Sono espressamente abrogati:
– a partire dal 1° gennaio 2018, gli articoli 3 e 4 del Decreto-Legge 5 ottobre 2011 n.156 e
successive modifiche;
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http://www.bollettinoufficiale.sm/on-line/RicercaBU?operation=getDocBU&id=fd868bb34d081e8275b8f3b4e30999e9ef343ec5
24
– gli articoli 24 e 25 della Legge 19 settembre 1989 n.95 e successive modifiche;
– l’articolo 4 della Legge n.131/2005;
– il Decreto 23 novembre 2005 n.169 “Regolamento in materia di avviamento al lavoro di
lavoratori non iscritti alle liste di avviamento al lavoro”;
– l’articolo 58 della Legge 18 dicembre 2003 n.165;
– il sesto comma dell’articolo 39 della Legge 13 ottobre 1984 n.91, cosi come modificato
dall’articolo 39 della Legge 16 dicembre 2004 n.172;
– l’articolo 49 della Legge 22 dicembre 2010 n.194;
– l’articolo 24 del Decreto Delegato 28 gennaio 2011 n.17;
– l’articolo 24 del Decreto Delegato 22 marzo 2011 n.50;
– l’articolo 43 della Legge 20 dicembre 2013 n.174;
– l’articolo 8 della Legge 26 maggio 2004 n.71.
2. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia che siano in contrasto o
incompatibili con le norme della presente legge.
Art.34
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale
pubblicazione.

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Recesso dall’affitto valido solo se scritto

10 Ottobre 2017

Il Sole 24 Ore 29 Settembre 2017 di Saverio Fossati

Locazioni. La Cassazione ribalta l’orientamento di un anno fa e dà torto all’inquilina che se ne era andata

Se il contratto di locazione deve avere la forma scritta, anche il recesso, per essere valido, dovrà necessariamente essere scritto. Una conclusione logica, quella della Terza sezione della Corte di cassazione (ordinanza 22647/2017), che fa seguito però all’interpretazione diametralmente opposta di un anno fa.
La situazione che ha affrontato la Cassazione è abbastanza frequente: un appartamento era stato affittato regolarmente a più inquilini e una di questi, a un certo punto, aveva annunciato verbalmente alla proprietaria che se ne sarebbe andata, promettendo che qualcun altro avrebbe “preso il suo posto”. Detto, fatto, «senza preavviso» e senza alcuno scambio di lettere. Inutile dire che il subentro non era avvenuto e la proprietaria si era trovata così ad avere un canone decurtato della quota prima dovuta da chi aveva traslocato.
La proprietaria aveva quindi fatto ricorso per la restituzione dei canoni perduti ma le Corti di merito (in particolare la Corte d’appello) le avevano dato torto.
La Cassazione, però, ha ribaltato le conclusioni della Corte d’appello, rilevando, anzitutto,«che il contratto di locazione stipulato senza la forma scritta ex art. 1, comma 4, della l. n. 431 del 1998 è affetto da nullità assoluta, rilevabile da entrambe le parti e d’ufficio».
La Cassazione stessa, rileva ancora la Corte, ha più volte affermato che la risoluzione consensuale di un contratto può avvenire anche con una manifestazione tacita di volontà, «salvo che non sia richiesta la forma scirtta ad substantiam », cioè appunto quando non viene considerata una formalità ma un elemento costituivo del contratto, come indicato chiaramente dalla legge 431/98. Nel caso di specie , conclude la Cassazione, va data ragione alla proprietaria e rinviata la sentenza alla Corte d’appello per una nuova pronuncia, che dovrà attenersi al seguente principio: «Il contratto di locazione ad uso abitativo, soggetto all’obbligo di forma scritta ai sensi dell’art. 1, comma 4, della l. n. 431 del 1998, deve essere risolto con comunicazione scritta, non potendo, in questo caso, trovare applicazione il principio di libertà delle forme, che vale solamente per i contratti in forma scritta per volontà delle parti e non per quelli che per i quali la forma scritta sia prescritta dalla legge ad substantiam».
Il principio, chiaramente espresso, chiude la polemica aperta con la precedente sentenza 11808/2016, che era giunta a conclusioni opposte (si veda Il Sole 24 Ore del 28 luglio 2016).

 

 

 

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Iva, la regolarità dei documenti salva il cedente

10 Ottobre 2017

Il Sole 24 Ore 21 Settembre 2017 di Laura Ambrosi

Cassazione. Nella vendita a cessionari esteri la buona fede esclude la partecipazione alla frode

Nella vendita di beni a cessionari esteri, successivamente ritenuta fraudolenta, la buona fede del cedente va valutata sotto un profilo soggettivo. In sostanza, in presenza della regolarità documentale dell’operazione, il venditore viene a trovarsi in una situazione soggettiva di buona fede. Pertanto, se intende recuperare nei suoi confronti l’Iva sulle cessioni, l’ufficio deve fornire elementi convincenti addossandosi l’onere probatorio. A precisarlo è la Corte di cassazione con la sentenza 21740/2017 depositata ieri.
Un ufficio aveva recuperato l’Iva nei confronti di una Srl per le vendite di orologi a cessionari esteri extra Ue. I beni erano stati venduti a una persona italiana che si presentava come agente dei soggetti esteri e che curava il loro trasporto e gli adempimenti relativi all’esportazione.
Tuttavia emergeva che lo spedizioniere doganale, che aveva predisposto la documentazione di esportazione con il “visto uscire”, non era a conoscenza delle modalità di trasporto delle merci dopo la loro uscita dalla dogana e l’intermediario non aveva ricevuto alcun compenso dai cessionari esteri. Da qui la riqualificazione delle operazioni in cessioni interne imponibili.
Sia la Commissione tributaria provinciale che la regionale hanno ritenuto illegittima la pretesa dell’ufficio, in quanto il coinvolgimento del cedente nella frode non era stato provato stante la regolarità documentale dell’operazione che non poteva generare sospetti di illeciti in capo al venditore.
Nel ricorso per Cassazione l’Agenzia ha lamentato che la Ctr avesse erroneamente addossato sul fisco l’onere probatorio senza invece considerare gli elementi di anomalia riscontrabili nelle operazioni (verosimilmente la ripetuta presenza del medesimo intermediario italiano). Tali elementi avrebbero imposto a carico della società venditrice la prova della buona fede.
Secondo la Suprema corte, che ha respinto il ricorso, la Ctr si è posta correttamente dal punto di vista del cedente, ritenendo che quest’ultimo si trovasse in una situazione soggettiva di buona fede. Le risultanze istruttorie infatti, non autorizzavano l’illazione che sapesse – o che avrebbe dovuto sapere – della partecipazione agli illeciti stante anche il rispetto della regolarità documentale delle operazioni.

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Il segreto bancario non può coprire l’evasione fiscale

10 Ottobre 2017

Il Sole 24 Ore 19 Settembre 2017 di Alessandro Galimberti

LISTA FALCIANI? SENTENZA DEL TRIBUNALE FEDERALE

«Il segreto bancario non ha lo scopo di proteggere l’evasione fiscale commessa all’estero». Se a vergare questa sentenza è un tribunale svizzero – quello Federale, massima istanza del paese, l’equivalente della nostra Cassazione – significa che il vento lassù è davvero cambiato.
La causa che segna il punto di non ritorno tra il vecchio mondo alpino e il nuovo è quella che opponeva una signora argentina e i figli, tutti con domicilio fiscale in Italia, e banca Hsbc, quella diventata famosa per il furto + vendita di file al fisco francese da parte dell’ex dipendente Hervè Falciani (condannato per questo a 5 anni di carcere dal tribunale di Bellinzona). Nei primi due gradi mamma e figli avevano ottenuto «parziale ragione» dal pretore di Lugano e poi dall’appello ticinese: banca responsabile della mancata protezione dei dati, quindi clienti risarciti per la mancata adesione allo scudo fiscale-ter (i fatti accadono nel 2010) e per le imposte, sanzioni e interessi pagati alle Entrate, 40mila euro.
Ora però la cassazione svizzera inverte l’ordine causale: se i ricorrenti hanno versato quell’amaro importo, peraltro piccola frazione dei loro depositi in Hsbc, è perché – e solo perché – hanno scelto di non pagare le tasse là dove avrebbero dovuto, in Italia. Quindi c’è stato certamente un danno, ma chi è causa del suo mal non guardi alla banca, appunto perché il segreto bancario non tutela l’evasore, sicut dixi.
La sentenza (per la cronaca la 4A_21/2017 dell’udienza 29 giugno 2017) farà la storia del costume, prima ancora che della giurisprudenza, ma va letta anche per i riflessi che potrà avere sulle cause gemelle, centinaia, aperte a Lugano per le polizze Credit Suisse Life Bermuda (si veda da ultimo Il Sole 24 Ore del 1° settembre scorso). Qui i clienti lamentano la “stangata” per non aver potuto accedere alla voluntary disclosure/1 dopo che la Gdf aveva trovato i loro nomi (13mila) in un ufficio di Milano, e gli interessati non erano stati avvisati. Ma non è detto che Credit Suisse meriterà la clemenza riservata dalla corte a Hsbc: «La vicenda è parzialmente diversa – dice l’avvocato ticinese Paolo Bernasconi, che patrocina decine di clienti “Life Bermuda” – perchè non puntiamo a dimostrare la mancata custodia dei dati, ma piuttosto la erronea e cattiva consulenza: agli investitori veniva detto che quelle polizze erano sostanzialmente fuori dall’imponibile, cioè fiscalmente esenti. Così invece non era», come hanno scoperto i tanti che a Natale di 3 anni fa vennero raggiunti dagli avvisi di accertamento velocemente notificati dalla Gdf e dalle Entrate: il 1° gennaio infatti apriva la sanatoria vd/1, che fu invece impedita a molti dei 13 mila “Life Bermuda”.

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Il costo antieconomico non diventa indeducibile

10 Ottobre 2017

Il Sole 24 Ore 16 Settembre 2017 di Antonio Iorio

Cassazione. Le scelte aziendali spettano all’imprenditore

L’opportunità di un costo, e quindi la sua eventuale antieconomicità, non può essere sindacata dall’amministrazione in termini di indeducibilità, perché si tratta di valutazioni della strategia commerciale riservate all’esclusivo giudizio dell’imprenditore.
Ad affermare questo importante principio è la Corte di cassazione con la sentenza 21405 depositata ieri.
L’Agenzia delle entrate disconosceva ad una società la deducibilità di un cospicuo costo perché ritenuto antieconomico. Più precisamente, la contribuente aveva risolto un contratto di servizi con una società del gruppo per fornitura di attività di marketing, sottoscrivendo uno specifico accordo. In base a tale atto l’impresa sottoposta al controllo fiscale si faceva carico di tutte le spese sostenute dalla società di marketing.
L’Agenzia riteneva che la nuova somma concordata fosse superiore al corrispettivo previsto nel contratto iniziale, tanto è che se lo avesse proseguito sino a scadenza avrebbe avuto minori oneri.
Ne conseguiva, così, che secondo l’amministrazione i maggiori costi assunti, seppur giustificabili nell’economia di un gruppo, non potevano considerarsi inerenti, poiché sostenuti in favore di un soggetto che non aveva alcun titolo per pretendere somme ulteriori rispetto al corrispettivo originariamente pattuito. Il provvedimento veniva impugnato dinanzi al giudice tributario che per entrambi i gradi di merito confermava l’illegittimità della rettifica. L’Agenzia ricorreva così in Cassazione lamentando un’errata interpretazione da parte del giudice di appello.
I giudici di legittimità hanno innanzitutto richiamato un orientamento secondo il quale i comportamenti antieconomici rappresentano elementi indiziari gravi, precisi e concordanti che legittimano il recupero a tassazione dei relativi costi. L’amministrazione, però, non può valutare anche la necessità o l’opportunità di tali costi rispetto all’oggetto dell’attività.
Si tratta, infatti, di una valutazione della strategia commerciale riservata all’esclusivo giudizio dell’imprenditore.
Nella specie, l’antieconomicità derivava esclusivamente dalla considerazione da parte dell’Agenzia dell’accordo risolutivo sottoscritto tra le società del gruppo che risultava oggettivamente di valore superiore rispetto alla mera prosecuzione del contratto originario.
Tuttavia, senza ulteriori elementi rilevatori di una finalità estranea alla gestione aziendale, la scelta della società non poteva essere sindacata.
La decisione appare particolarmente importante poiché rimarca il ruolo dell’imprenditore nelle scelte aziendali.
Secondo il principio affermato ora dalla Cassazione l’eventuale comportamento ritenuto antieconomico da parte dell’Ufficio non può di per sé determinare l’indeducibilità di un costo, con la conseguenza che occorrono altri elementi dai quali desumere l’effettivo intento di evadere.

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Inerenza in bilico su polizze e parcelle

10 Ottobre 2017

Il Sole 24 Ore 11 Settembre 2017 di Gianfranco Ferranti

Reddito d’impresa. La Cassazione boccia lo sgravio della spesa per la Rc infortuni dei dirigenti dato che il risarcimento va alla società

La Corte detta i confini per la deducibilità dei costi assicurativi e il rimborso delle spese legali

Non sono inerenti, secondo la Cassazione, le spese sostenute dalla società per la difesa legale di dipendenti e amministratori e i premi pagati dalla società per le polizze contro gli infortuni. L’inerenza delle spese continua a far discutere – anche in giudizio – e su questi temi si sono concentrate alcune delle pronunce più recenti.
La Corte ha anche affermato che il contribuente non può provare l’inerenza dimostrando soltanto la legittimità dell’erogazione effettuata, in quanto l’assenza di un obbligo giuridico è indizio di antieconomicità della spesa, superabile dimostrando la sua funzionalità agli obiettivi dell’impresa (sentenza 1544/2017, relativa a costi non stabiliti per contratto).
La difesa dei dipendenti…
La Cassazione ha esaminato (sentenza 6185/2017) il caso del rimborso da parte dell’impresa delle spese sostenute da propri dipendenti per difendersi in sede penale dalla querela sporta da altri dipendenti. Il giudice di merito le aveva considerate deducibili perché l’azienda aveva inteso «tutelare i propri interessi e la propria posizione tanto sul piano patrimoniale che sul piano morale e sociale». Ma la Cassazione pur riconoscendo che «la contribuente abbia agito per un proprio interesse» non ha ritenuto la spesa inerente «in assenza di qualsiasi correlazione» con un’attività «potenzialmente idonea a produrre utili».
Si ritiene che tale correlazione sussisterebbe qualora fosse concretamente provata l’esistenza, ad esempio, di un danno “reputazionale” derivante alla società dall’esito del processo.
…e degli amministratori
La giurisprudenza di legittimità si è espressa in senso analogo rispetto alle spese per la difesa penale degli amministratori, negandone la deducibilità anche se il capo di imputazione concerneva “fatti compiuti nello svolgimento dell’incarico” (sentenze 3737 e 23089/2012, conformi alla Sezioni unite 10680/1994). Quest’ultima sentenza ha ritenuto deducibili “soltanto le spese sostenute dall’amministratore per attività svolte a causa del mandato ricevuto e non semplicemente… in occasione del mandato stesso» e che l’illecito penale non rientri tra le attività per le quali il mandatario può rivalersi sul mandante, anche se l’accusa si rivela infondata.
Si ritiene, quindi, che l’inerenza della spesa sussista in presenza, ad esempio, di un reato fiscale commesso dall’amministratore (o dal manager) che ha sottoscritto la dichiarazione dei redditi, qualora tale funzione sia contrattualmente prevista.
Le polizze assicurative
La Cassazione ha, altresì, affermato, nella sentenza 28004/2009, l’indeducibilità dei premi pagati dalla società per polizze assicurative relative agli infortuni «del personale con qualifica di dirigente, di impiegato e di quadro», perché tali costi «pur se inerenti alla gestione dell’impresa», non sarebbero «diretti alla produzione di reddito, né sono spese poste a vantaggio dei lavoratori come i costi per assicurazione prevista da norma cogente, rimanendo, al verificarsi dell’evento assicurato, il risarcimento di esclusiva spettanza della società». Tale motivazione appare contraddittoria laddove nega la deducibilità di costi previsti da un accordo sindacale e riconosciuti come inerenti alla gestione dell’impresa.
L’Adc ha, invece, sostenuto, nella norma di comportamento 154/2004, la deducibilità dei premi delle polizze stipulate per il rischio di morte o di invalidità degli amministratori – qualora la beneficiaria sia la società – perché si tratta di eventi da cui deriverebbero conseguenze negative per l’attività di quest’ultima (così Ctr Veneto, sentenza 1183/2/16, e Ctp Agrigento, 1840/7/15).
È un orientamento condivisibile e indirettamente confermato dalle Entrate nella risoluzione 178/E/2003, in cui si afferma che i premi pagati dalla società per le polizze sulla responsabilità civile di amministratori e dipendenti non concorrono a formare il reddito dei beneficiari, in quanto spese sostenute nell’esclusivo interesse del datore di lavoro.

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Società estinte, niente retroattività

10 Ottobre 2017

Il Sole 24 Ore 5 Settembre 2017 di Laura Ambrosi
Accertamento. Per la Cassazione l’ex liquidatore non può presentare ricorso perché privo di capacità processuale
Stop all’avviso per i soggetti cancellati prima del 13 dicembre 2014
È illegittimo l’accertamento emesso nei confronti di una società cancellata dal registro imprese: si tratta infatti di un soggetto inesistente e come tale non può essere destinatario di alcun provvedimento. La nuova norma, peraltro, ha valenza solo per le cancellazioni decorrenti dal 13 dicembre 2014. L’ex liquidatore non può comunque proporre ricorso avverso il provvedimento ricevuto poiché privo di capacità processuale. A confermare questo orientamento è l’ordinanza 20752/2017 della Corte di cassazione depositata ieri.
L’agenzia delle Entrate ha notificato un accertamento ad una società estinta ed al suo ex liquidatore. Il provvedimento veniva impugnato da parte di entrambi ed annullato dal giudice di merito. In particolare, la commissione regionale, pur respingendo l’eccezione di inammissibilità del ricorso, ha rilevato che l’ente proprio perché estinto non poteva essere destinatario di alcun atto, ma andava comunque riconosciuto il diritto di difesa.
L’agenzia delle Entrate ha presentato così ricorso in Cassazione lamentando che, secondo la nuova norma, l’estinzione aveva efficacia solo decorso un quinquennio. Inoltre, l’ufficio ha dedotto in ogni caso che il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile fin dal primo grado, atteso che proposto da soggetto ormai estinto e privo di capacità processuale.
La Suprema corte, confermando la decisione di appello, ha innanzitutto ricordato che la nuova norma sulle società estinte non è retroattiva e pertanto ha valenza solo ed esclusivamente per le cancellazioni presentate a decorrere dal 13 dicembre 2014 (Cassazione 6743/2015). I giudici di legittimità hanno così rilevato che effettivamente la Ctr avrebbe dovuto accogliere l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio promosso dall’ex liquidatore della società cancellata, attesa la carenza di capacità processuale.
La decisione conferma l’orientamento ormai consolidato sul punto sull’inesistenza degli atti notificati al soggetto estinto.
La nuova norma, infatti, non ha alcun valore per il passato con la conseguenza che in vigenza delle vecchie regole, la società cancellata non può essere destinataria di alcun provvedimento. In passato, la Cassazione in merito al ruolo dell’ex liquidatore aveva già chiarito che il ricorso dallo stesso proposto avverso una cartella di pagamento è inammissibile ed il giudice è tenuto a rilevare d’ufficio la nullità dell’atto impositivo perché intestato a soggetto estinto (28187/2013).
Tuttavia, in tale occasione era stato anche precisato che la cartella di pagamento non poteva essere emessa e che quindi anche qualora non fosse stata impugnata dall’ex liquidatore non avrebbe prodotto alcuna conseguenza: nessuna esecuzione forzata, infatti, sarebbe stata possibile nei confronti di una società “inesistente”.
La Cassazione osservava poi che, in ogni caso, non può essere negato il diritto di difesa al soggetto che riceve un atto dal quale, benché in astratto, potrebbe conseguirgli un pregiudizio. Per completezza, si segnala che la giurisprudenza di legittimità ha recentemente chiarito che l’estinzione della società non fa venir meno la legittimazione attiva e passiva dei soci in giudizio, anche se la pretesa del fisco resta comunque vincolata a quanto eventualmente percepito nel riparto dell’attivo di liquidazione (sentenza 15035/2017).

 

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Rafforzata la tutela dei marchi

10 Ottobre 2017

Il Sole 24 Ore 14 Settembre 2017 di Bernardo Bruno

Diritto dell’economia. Nulla la registrazione solo «ostruzionistica»

Nullo il marchio comunitario registrato in mala fede al solo fine di impedire a chi lo abbia precedentemente utilizzato e diffuso di continuare a fruirne. Lo ha ribadito la recente sentenza n. 20715, con cui la Corte di cassazione ha altresì evidenziato che «ai fini della nullità in questione, rileva l’uso altrui del medesimo segno anche in un solo Stato membro». Il marchio, indispensabile ad identificare origine e qualità di un prodotto e garantirne la riconoscibilità piena, è meritevole di tutela giuridica anche prima della formale registrazione, in virtù dell’uso di fatto con cui l’utilizzatore ne diffonde la notorietà nel mercato di riferimento. Negli ultimi anni talune aziende, traendo vantaggio dalla mancata registrazione del segno altrui, ne avanzavano richiesta in altri Stati comunitari, in pregiudizio a chi ne avevano precedentemente diffuso la notorietà. L’11 giugno 2009 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, pronunciando una storica sentenza nell’ambito del processo Lindt, è intervenuta a sanzionare condotte improntate alla mala fede, individuando tre fattori utili da indagare: a) la conoscenza dell’esistenza di un terzo utilizzatore di un prodotto identico in almeno uno Stato membro; b) l’intenzione del richiedente di impedire al terzo di continuare ad utilizzare il segno; c) un grado di tutela giuridica attribuito al marchio del terzo e a quello di cui era richiesta la registrazione. La particolare formulazione della pronuncia del Tribunale europeo, tuttavia, ha incentivato, nel tempo, interpretazioni tutt’altro che univoche circa i presupposti della malafede, inducendo alcuni ad attribuire alla portata del divieto valore prettamente territoriale. Nella vertenza in esame, promossa davanti alla Cassazione, è stata infatti proposta una lettura restrittiva del provvedimento della Corte di Giustizia, tesa a delimitare la mala fede del richiedente alla sola ipotesi in cui la registrazione del marchio fosse richiesta nello stesso Paese di diffusione, (con esclusione, dunque, delle domande proposte in altri Stati comunitari). La Suprema Corte ha assunto una posizione netta in merito, escludendo qualsiasi restrizione interpretativa. I giudici di legittimità hanno dichiarato nulla la registrazione di un marchio già utilizzato di fatto in un Paese diverso da quello in cui la richiesta è stata presentata, rilevando l’intento di ostacolare il libero ingresso del concorrente nel mercato straniero. Citando la Corte di Giustizia Europea, i giudici nazionali hanno chiarito che l’intenzione di impedire ad un terzo di commercializzare un prodotto può, in talune circostanze, caratterizzare la malafede del richiedente, circostanze che ricorrono quando «il richiedente ha fatto registrare come marchio comunitario un segno senza l’intenzione di utilizzarlo, unicamente al fine di impedire che un terzo entri nel mercato». La pronuncia ha il pregio di offrire una chiara interpretazione della materia, sancendo la portata extraterritoriale del divieto di registrazione in mala fede del marchio e scoraggiando condotte finalizzate a boicottare l’approccio a nuovi mercati ultranazionali da parte di concorrenti commerciali.

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