Mese: Novembre 2020
Decreto Legge 26 novembre 2020 nr 206 – Ulteriori disposizioni per il contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19
30 Novembre 2020
Si riportano gli articoli più significativi del Decreto Legge nr 206 del 26 novembre 2020 e si allega il testo completo del quale se ne consiglia l’integrale lettura. Si ricorda che le disposizioni del Decreto rimangono in vigore fino alla loro espressa abrogazione.
- Art. 1 – Viene stabilito che nei locali aperti al pubblico ove è prevista la somministrazione di cibi e bevande è necessario il distanziamento di almeno un metro e mezzo tra tavoli adiacenti e almeno un metro tra una persona e l’altra; trovano posto al tavolo all’interno o all’esterno dei locali in un numero massimo, per ciascun tavolo e tenuto conto del distanziamento, di quattro persone. Sono vietati congressi, conferenze, meeting e feste. È fortemente raccomandato evitare pranzi, cene, aperitivi e comunque ogni altra situazione che comporti l’aggregazione conviviale di più di quattro persone non appartenenti allo stesso nucleo di conviventi presso i domicili privati salvo esigenze di sostegno familiare. Per quanto attiene le palestre e piscine private, centri benessere, scuole di ballo e scuole di danza viene stabilito che l’ingresso all’interno degli spogliatoi è contingentato, è inibito in ogni caso l’utilizzo delle docce. L’accesso ai punti vendita di generi alimentari è consentito unicamente in forma individuale salvo casi di necessità dovuti a motivi assistenziali.
- Art. 5 – È prevista la didattica a distanza per tutte le classi della Scuola Secondaria Superiore a partire da lunedì 30 novembre e fino al 23 dicembre 2020. Mentre è previsto l’obbligo di tenere sempre ben indossata la mascherina nelle scuole per studenti al di sopra dei sei anni di età.
- Art. 10 – Identifica i casi in cui è possibile richiedere l’astensione anticipata dal lavoro a tutela della maternità.
- Art. 11 – Il permesso parentale straordinario prevede la corresponsione di indennità del 20% del salario dovuto a carico della Cassa Ammortizzatori Sociali ed è previsto il riconoscimento della contribuzione figurativa, infine vincola il datore di lavoro al divieto di licenziamento. Il permesso non può essere richiesto dai dipendenti che risultano essere amministratori o soci e dai dipendenti che risultano essere coniugi o parenti sino al secondo grado del titolare, dei soci o dell’amministratore. Tale permesso è riconosciuto solo se nel nucleo familiare i lavoratori dipendenti abbiano già usufruito di tutte le ferie maturate e non è riconosciuto se nel nucleo familiare vi sono soggetti che non lavorano in quanto inoccupati, in CIG, in malattia o lavorino dal domicilio. Qualora nel nucleo familiare vi siano lavoratori autonomi il permesso è concesso solamente se la sede operativa non corrisponde con il domicilio.
- Art. 13 – Al fine di limitare i contagi negli ambienti di lavoro i datori sono tenuti a riorganizzare la propria attività per ridurre il numero di dipendenti contemporaneamente presenti nelle strutture aziendali, fermo restando l’obbligo di prevedere comunque un adeguato distanziamento fra loro, prevedendo modalità di lavoro dal domicilio, la fruizione di ferie, congedi retribuiti dando priorità alle lavoratrici in gravidanza, ai lavoratori invalidi o disabili ai lavoratori genitori o affidatari di figli minori sino ai tredici anni di età, di figli in condizioni di disabilità o membri di nuclei familiari aventi nello stato di famiglia persone disabili e anziane.
- Art. 17 – Su disposizione del Giudice, ferma la presenza di quest’ultimo e del Cancelliere in aula, è consentito lo svolgimento dell’attività di udienza in videoconferenza o comunque mediante l’utilizzo di strumenti informatici.
- Art. 19 – Per riunioni con più di quattro partecipanti è fortemente raccomandata l’adozione delle modalità di collegamento da remoto.
- Art. 21 – Vengono disciplinate le modalità e le condizioni per il rinnovo automatico di appalti in scadenza o scaduti.
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Decreto Legge 24 novembre 2020 nr 205 – Ulteriori interventi a supporto dell’emergenza economica causata da COVID-19
30 Novembre 2020
Di seguito si commentano gli articoli 1,2,3 e 4 del Decreto Legge nr 205 del 24 novembre 2020 del quale si allega il testo completo.
Art. – Lavoro accessorio ed occasionale
È consentito in tutti i settori nei seguenti casi:
– Sostituzione urgente di lavoratori o del titolare di impresa individuale assenti per malattia/quarantena dovute a contagio diretti o indiretti da COVID-19.
– Sostituzione di lavoratori assenti per permessi straordinari parentali o eventuali ulteriori astensioni volontarie.
– Sostituzioni urgenti di lavoratori assenti per malattia o per le astensioni previste.
– Sostituzione di lavoratori assenti per dimissioni.
La norma prevede altresì specifiche limitazioni all’utilizzo del lavoro accessorio e occasionale (comma 2) e modalità semplificate per l’iscrizione alle liste di avviamento al lavoro (comma 3).
Art. 2 – Deroga termini versamento Contributi
Il versamento dei contributi ISS e Fondiss per il lavoro dipendente, previa istanza da presentarsi all’Istituto Sicurezza Sociale, potrà avvenire in via straordinaria in modalità rateizzata per le mensilità di novembre, dicembre e tredicesima 2020. La rateizzazione è concessa senza applicazione di penalità per un massimo di dodici mensilità ma con applicazione degli interessi nella misura del 2%.
Art. 3 – Soggetto inidoneo
Viene introdotta una soglia massima di 10.000,00 di pendenze esattoriali complessive al di sotto della quale il soggetto non è considerato soggetto inidoneo ai sensi della Legge n.47/2006 e possiede i requisiti soggettivi per l’ottenimento della licenza individuale ai sensi della Legge n.40/2014.
Art. 4 – Diritto allo studio
Per l’anno 2020 il termine ultimo per la presentazione della domanda per ottenere i benefici previsti dalla Legge Diritto allo studio viene prorogato al 14 dicembre 2020.
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Decreto Delegato 18 novembre 2020 nr 203 – Residenza ordinaria per lavoratori frontalieri
30 Novembre 2020
Il Decreto Delegato 18 novembre 2020 n. 203 modifica le modalità di concessione della residenza ordinaria per lavoratori frontalieri. In particolare, è stato eliminato il sistema del sorteggio, previsto finora, a beneficio di un’esame delle pratiche sulla base dell’anzianità lavorativa in Repubblica e, a parità di requisito di anzianità, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Rimangono invariati i requisiti previsti per la richiesta di residenza:
- titolarità di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
- aver svolto negli ultimi quindici anni l’attività lavorativa in maniera continuativa (ammesse interruzioni complessivamente non superiori a giorni quindici lavorativi) presso uno o più operatori economici sammarinesi.
La nuova modalità di concessione alleggerisce i passaggi burocratici e favorisce un esame più celere e razionale delle pratiche. L’iter per richiedere la residenza rimane inalterato ed è riportato all’interno del Decreto allegato.
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Decreto Delegato 6 novembre 2020 nr 195 – Ratifica D.D. 4 agosto 2020 nr 131 – Norme per le Società Spin -Off e Start-Up Universitarie
30 Novembre 2020
Al fine di implementare la competitività tecnologica di San Marino e promuovere l’imprenditoria giovanile si è ratificato il 6 novembre 2020 con Decreto Delegato nr 195 il Decreto Delegato del 4 agosto 2020 nr 131 contente le norme per le Spin-Off e Start-Up Universitarie. Nel testo che si allega vengono definiti i requisiti necessari per la costituzione di nuove società finalizzate allo sfruttamento economico dei risultati derivanti dalla ricerca e dalla sperimentazione universitaria, viene definito il capitale sociale e vengono inquadrate le agevolazioni finanziarie.
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Valido il patto che vincola l’ingresso di nuovi soci
30 Novembre 2020
Il Sole 24 Ore 20 novembre 2020 di Mario Notari
Università Bocconi, presidente commissione Società del Consiglio notarile di Milano
DIRITTO DELLE IMPRESE
Massima dei notai di Milano interpreta il valore degli accordi parasociali
Gli statuti delle società di capitali possono subordinare l’ingresso di nuovi soci alla preventiva approvazione di un determinato patto parasociale, concluso in precedenza da altri soci. È questo il passaggio più significativo di uno dei nuovi orientamenti interpretativi del Consiglio notarile di Milano, che si pone nel solco di una serie di “massime” che hanno progressivamente attribuito rilevanza applicativa ai patti parasociali negli statuti di Spa e Srl.
A partire dalla riforma del 2003, infatti, è stata avvertita una forte esigenza di far emergere alla luce del sole gli accordi che sino a quel momento venivano riservati esclusivamente ai patti parasociali. Ciò per due motivi: da un lato, quanto meno per le Spa, è stato introdotto un limite di durata dei patti parasociali di cinque anni; dall’altro, si è via via cercato di rendere più vincolanti i patti parasociali, che tramite il loro inserimento nello statuto sociale acquisiscono la cosiddetta efficacia “reale”, diventando cioè vincolanti anche nei confronti della società e dei terzi acquirenti.
Di conseguenza, si è progressivamente ampliata la prassi di prevedere anche nello statuto i medesimi accordi che formano oggetto dei patti parasociali. Tutto ciò anche grazie alla maggiore elasticità del diritto societario derivante dalla riforma, nonché alle interpretazioni evolutive di diversi istituti delle società di capitali, alle quali ha fortemente contribuito anche la Commissione Società dei notai milanesi.
La massima citata (n. 194) prende in esame una via di mezzo tra gli accordi solo parasociali e quelli che assumono la natura di vere proprie clausole statutarie. In alcune circostanze, infatti, si riscontra l’esigenza, per un verso, di preservare la natura parasociale di tali accordi – anche solo per ragioni di riservatezza – e per altro verso di vincolare comunque tutti coloro che vogliono diventare soci ai contenuti di tali accordi. Ecco dunque che viene affermata la legittimità di clausole statutarie le quali, pur non recependo gli accordi parasociali, vincolano la circolazione delle azioni o delle quote all’accettazione di tali accordi da parte di coloro che intendono diventare soci. Viene così creato un “collegamento” vincolante tra lo statuto sociale e i patti parasociali, pur mantenendo la natura giuridica (e la riservatezza) di questi ultimi.
Analoghe esigenze stanno alla base di un’altra massima approvata dai notai milanesi ( 195). Si afferma infatti la validità di due frequenti clausole negli accordi di club deal o di investimenti di private equity o di joint venture: quella che prevede il “voto determinante” di un singolo amministratore nelle deliberazioni del cda e quella che richiede, per alcune particolari deliberazioni del cda, il voto unanime di tutti i consiglieri in carica. Anche in questo caso, sulla base di analitiche e rigorose argomentazioni, si giunge alla conclusione della ammissibilità di siffatte clausole, che avvicinano così il diritto societario alla moderna pratica degli affari.
Queste massime, insieme alle altre approvate contestualmente, verranno presentate nel corso di un webinar organizzato Consiglio notarile di Milano, in programma oggi, dedicato ai 20 anni della Commissione società.
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Il denaro non giustificato non equivale a riciclaggio
30 Novembre 2020
Il Sole 24 Ore 17 novembre 2020 di Valerio Vallefuoco
CASSAZIONE
Il reato presupposto va ben individuato, non basta il sospetto
Sentenza garantista della Cassazione, numero 32112 pubblicata ieri , in tema di sequestro penale di somme di denaro anche rilevanti detenute in modo ingiustificato.
Secondo la Suprema corte, essere in possesso di un’ingente quantità di denaro, anche se non si è in grado giustificarne la disponibilità e quindi la provenienza, non può delineare automaticamente il reato di riciclaggio e il conseguente sequestro del contante, anche se il soggetto che ne sia trovato in possesso, l’abbia occultata, sia considerato un nullatenente e abbia dei precedenti penali.
Nel caso di specie, il corpo dei Carabinieri operava il sequestro di una somma pari a 65.870 euro che era stata precedentemente nascosta da due soggetti, pregiudicati e nullatenenti.
Il Tribunale, investito della richiesta di riesame avverso il decreto di convalida del pubblico ministero, riteneva che la disponibilità ingiustificata di una somma di denaro di considerevole importo, le modalità di occultamento, la condizione di impossidenza dei proventi e i precedenti iscritti a loro carico costituissero validi elementi atti a dimostrare la provenienza illecita di quanto sequestrato, integrando il fumus del delitto di riciclaggio.
Di diverso avviso è stata la Suprema corte che ha ribadito, in via preliminare, la necessaria imprescindibilità, ai fini della corretta applicazione delle misure cautelari reali, della verifica delle risultanze processuali e dall’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti .
Il principio sostenuto dalla Corte di cassazione penale si basa sulla ricostruzione del reato di riciclaggio che prevede espressamente l’individuazione di un reato presupposto indicando in caso di sequestro l’origine del bene da sottoporre al vincolo in quanto di provenienza delittuosa .
Secondo i giudici non possono risultare sufficienti i richiami a meri indici sintomatici privi di specificità in ordine all’origine della disponibilità dei beni oggetto di sequestro e suscettibili di provare solo un semplice possesso ingiustificato di denaro.
Pertanto un sequestro preventivo di cose che si presumono pertinenti al reato di riciclaggio deve essere supportato da elementi di fatto acquisiti e scrutinati riferibili a un reato presupposto che dovrà almeno essere astrattamente configurabile e precisamente individuato. Per la Cassazione penale, pertanto, per giustificare un sequestro di somme non è sufficiente la sola supposizione dell’esistenza del reato presupposto dalla mera effettuazione di operazioni asseritamente sospette degli indagati ma serve una sostanza probatoria concreta. Secondo la Suprema corte non può essere considerata attività di riciclaggio il mero possesso di denaro, in quanto inidoneo a integrare da solo l’attività diretta alla sostituzione ed al trasferimento o ad altre operazioni intese a occultare la provenienza delittuosa del denaro.
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Sconti intercompany legittimi se ancorati a motivi commerciali
30 Novembre 2020
Il Sole 24 Ore lunedì 9 novembre 2020 di Marco Nessi e Roberto Torelli
TRANSFER PRICING
Se contabilizzati rientrano nella base imponibile della società
L’amministrazione finanziaria non può riclassificare arbitrariamente gli sconti commerciali tra le componenti finanziarie sulla base di argomentazioni generaliste. Analogamente, il prestito di personale non può essere riqualificato in un trasferimento di asset materiali senza specifiche e concrete motivazioni. Sono questi i principi espressi dalla Ctp di Milano nella sentenza 1138/2/2020 del 9 giugno scorso (presidente Pilello, relatore Guidi).
Nel caso esaminato, l’ufficio aveva rilevato, nei confronti di una società italiana appartenente a un gruppo industriale cino/ungherese con sede a Shanghai, una maggiore Ires dovuta in relazione all’anno 2013, contestando l’indeducibilità di una parte dei costi sostenuti per acquisti di beni provenienti dalla casa madre. In particolare, dopo avere convertito gli sconti commerciali offerti alla casa madre in sconti finanziari correlati alla riduzione dei termini di pagamento, l’ufficio ha rideterminato ai fini dell’applicazione della disciplina del transfer pricing il margine operativo in diminuzione rispetto al margine mediano delle società comparabili, con conseguente aumento della base imponibile ai fini Ires.
Inoltre, è stata contestata l’esistenza di ricavi non tassati per riaddebiti (maggiorati da un mark up) effettuati dalla società nei confronti della casa madre per l’utilizzo di personale proprio messo a disposizione del gruppo all’estero in occasione di trasferte. Tale prestazione è stata riqualificata in un trasferimento di asset immateriali, con il riconoscimento da parte della casa madre del diritto di royalties sul fatturato complessivo invece che il mero riaddebito di costi sulle trasferte.
I giudici di primo grado hanno accolto il ricorso. Con riferimento alla prima contestazione è stato osservato che lo sconto commerciale praticato dalla società poteva trovare la sua logica in una motivazione di tipo commerciale, quale la volontà di favorire la vendita dei prodotti e aumentare le fette di mercato. Inoltre la normativa tributaria non prevede l’illegittimità degli sconti concessi a società del gruppo che operano in esclusiva. Al contrario, è lo stesso articolo 9 del Tuir, richiamato dall’articolo 110, comma 7, a fissare i principi cardine per l’individuazione del valore normale dei beni e servizi, prevedendo la necessità di tenere conto degli sconti d’uso, senza alcuna eccezione.
Inoltre, la società aveva adeguatamente evidenziato che la concessione degli sconti costituiva una prassi del mercato di riferimento e rispondeva a una logica commerciale. Infine, è stato osservato che, a prescindere dalle valutazioni in merito alla relativa natura, gli sconti in esame erano stati pur sempre contabilizzati come componenti positivi di reddito e avevano concorso alla determinazione della base imponibile Ires e Irap della società.
Sul secondo rilievo è stata sottolineata la genericità del fatto di avere individuato un prestito di personale ritenuto qualificato senza specifici e concreti approfondimenti. Per questi motivi il collegio ha ritenuto corretta l’adozione del metodo del cost plus in quanto in linea con i valori di mercato e tale da determinare una remunerazione dei servizi resi in linea con i valori di mercato.
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Procedura on line di comunicazione e deposito accordi di lavoro agile
29 Novembre 2020
L’Ufficio Attività Economiche, con Circolare nr 11 che si allega, ha reso noto la procedura on line da seguire sulla piattaforma LABOR per la comunicazione e il deposito degli accordi di lavoro in smart working.
CIRCOLARE n 11-2020 Deposito Accordi di Lavoro Agile – Smart Working prot.119553
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Contratti validi anche se l’amministratore ha violato i limiti previsti dallo statuto
20 Novembre 2020
Il Sole 24 Ore lunedì 9 novembre 2020 di Giovanbattista Tona
Nessuna conseguenza sull’efficacia degli accordi sottoscritti con terzi
Anche nelle Srl è possibile ripartire in moto diseguale i poteri di rappresentanza
Le limitazioni ai poteri degli amministratori delle società non sono opponibili ai terzi e quindi se l’amministratore stipula un contratto senza osservare le regole impostegli dallo statuto, l’accordo rimane comunque efficace e vincolante per la società. Anche nelle Srl è comunque possibile attribuire il potere di rappresentanza solo ad alcuni amministratori o comunque ripartirlo in modo diverso dal quanto stabilito dall’articolo 2475 del Codice civile.
Lo ha stabilito la sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Roma con una sentenza del 10 settembre scorso.
La ripartizione nelle Srl
Il caso riguardava un’azione promossa da alcuni soci di una società a responsabilità limitata che chiedevano dichiararsi inefficace un contratto stipulato dal presidente del consiglio di amministrazione con il legale rappresentante di un’altra società, perché ritenevano che costui non avesse il potere di impegnare la società in quell’accordo.
Lo statuto prevedeva per alcune tipologie di contratti (e tra queste vi era il contratto di cui si chiedeva dichiararsi l’inefficacia) l’obbligo della congiunta sottoscrizione del presidente del consiglio di amministrazione e di almeno uno dei due vicepresidenti.
Su questo aspetto i giudici romani hanno ritenuto possibile – anche nelle società a responsabilità limitata – attribuire il potere di rappresentanza soltanto ad alcuni amministratori ovvero ripartirlo in maniera diversa rispetto a quanto stabilito dall’articolo 2475-bis del Codice civile, secondo il quale esso spetta a tutti gli amministratori senza distinzioni e che troverebbe applicazione nel silenzio dello statuto o dell’atto di nomina.
I poteri di rappresentanza
In tema di rappresentanza, il tribunale ha, invece, dato concreta applicazione al principio introdotto dal decreto legislativo n. 6 del 2003 sui poteri di rappresentanza dell’amministratore sia per le società per azioni (articolo 2384 del Codice civile) sia per le società a responsabilità limitata (articolo 2475-bis dello stesso Codice).
Secondo queste norme, il potere di rappresentanza degli amministratori è generale e le limitazioni eventualmente fissate dall’atto costitutivo, dallo statuto, dall’atto di nomina o da una decisione degli organi competenti, anche se pubblicati, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che essi abbiano intenzionalmente agito in danno della società.
La regola generale
In materia di rappresentanza volontaria, vige in realtà la regola valida sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche, contenuta nell’articolo 1388 del Codice civile, secondo la quale il contratto concluso dal rappresentante in nome del rappresentato produce effetti direttamente in capo al rappresentato solo se è stato stipulato nei limiti delle facoltà conferitegli dal rappresentato.
Il contratto, concluso da soggetto che sia privo di potere rappresentativo o che abbia ecceduto i limiti del potere conferitogli, è quindi inefficace e potrà produrre effetti solo se lo ratifica l’interessato. Nel caso in cui non lo ratifichi, il contratto rimane inefficace e il terzo non può farlo valere direttamente nei confronti del “falso” rappresentato. Se invece lo ratifica gli effetti si dispiegheranno in modo retroattivo, perché il contratto era ab origine valido (ma non efficace) e la mancanza di potere rappresentativo da parte di chi lo aveva stipulato ne aveva fatto una fattispecie negoziale in itinere, che si perfeziona con la ratifica.
E quelle per le società
Nelle società invece il potere di rappresentanza non deriva da una investitura ad hoc, come nella rappresentanza volontaria, ma deriva da una qualifica legale.
Nelle società a responsabilità limitata esso spetta a tutti gli amministratori senza distinzioni e quindi deriva dalla legge, costituendo una qualità legale intrinseca dell’ufficio di amministratore.
Nelle società per azioni esso invece spetta solo agli amministratori ai quali il potere rappresentativo sia stato specificamente conferito in forza di statuto o di deliberazione del competente organo sociale.
Il rilievo dei limiti al potere rappresentativo si esaurisce però sul piano dei rapporti interni alla società e può giustificare la revoca dell’amministratore dall’incarico o l’azione di responsabilità nei suoi confronti o ancora la denuncia al collegio sindacale, se esistente.
Nessuna automatica conseguenza invece può produrre sui contratti stipulati con i terzi, che rimangono validi ed efficaci, poiché le limitazioni e le ripartizioni del potere di rappresentanza rimangono una mera scelta organizzativa non opponibile alle controparti negoziali.
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Decreto Legge 29 Ottobre 2020 nr 193 – Disposizioni per il contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19
9 Novembre 2020
In allegato il testo completo del Decreto Legge nr 93 del 29 ottobre 2020 del quale si evidenziano gli articoli più importanti. Si suggerisce la lettura integrale del documento in quanto reca indicazioni importanti sia per le imprese che per i cittadini:
Art. 1: Disposizioni generali
- Obbligo contattare il medico di base in caso di sintomi (37,5°)
- Obbligo di indossare CORRETTAMENTE mascherina in luoghi chiusi aperti al pubblico e luoghi aperti qualora non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro. Il parafiato in plexiglass non è consentito.
- Obbligo di avere sempre la mascherina con sé. Raccomandato l’utilizzo anche all’interno di abitazioni private se in presenza di non conviventi.
- I locali aperti al pubblico hanno l’obbligo di mettere a disposizione gel igienizzante, garantire il distanziamento, l’utilizzo della mascherina e curare l’igiene degli spazi comuni.
- Fortemente raccomandato limitare l’ingresso in modo da garantire la distanza interpersonale di 1 metro.
- Ogni attività deve essere chiusa al pubblico dalle ore 24:00 alle ore 4:30
- In tutti i locali nei quali vengono somministrati cibi e bevande è obbligatorio esporre con un cartello il numero massimo di clienti contemporaneamente ammessi in modo da consentire il mantenimento delle distanze di sicurezza. Possono essere serviti unicamente i clienti che trovano posto al tavolo, con un massimo di 6 persone per tavolo (numero superabile se sono conviventi). È ammessa la consumazione al banco ma solo se garantito il distanziamento. Vietato mettere a disposizione quotidiani, carte e giochi.
- Conferenze, i congressi o similari, sono consentiti secondo le modalità presviste al comma 4 dell’articolo 1.
- Vietate feste anche in luoghi privati al di sopra delle 6 persone, che può essere derogato unicamente nel caso in cui i componenti siano membri di un unico nucleo di conviventi.
- Sono sospese tutte le discipline sportive collettive o individuali di contatto amatoriali e agonistiche; sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni sportive.
- Per le palestre e piscine private, centri benessere, spa, scuole di ballo e scuole di danza è dato mandato agli uffici preposti di verificare con assiduità il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale nonché delle misure di contenimento di cui all’Allegato 2 in assenza delle quali le forze dell’ordine procederanno con la inibizione temporanea dell’attività fino alla regolarizzazione.
- Limitare l’accesso agli ascensori in modo da garantire la distanza interpersonale di 1 metro.
- Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto sono consentiti secondo le moadlità di cui al comma 16 dell’articolo 1.
- Sono consentiti i mercati tradizionali ed i mercati tipici o specializzati nel rispetto dei protocolli sanitari definiti dal Dipartimento Protezione e Prevenzione dell’ISS.
Art. 2: Distanziamento su mezzi di trasporto privati
- Non è consento occupare il posto a fianco del conducente, a meno che entrambi i viaggiatori indossino la mascherina chirurgica oppure appartengano allo stesso nucleo di conviventi.
- Sui sedili posteriori nelle ordinarie vetture, nel solo caso in cui i passeggeri non appartengano allo stesso nucleo di conviventi, possono venire trasportati due passeggeri qualora muniti di idonei dispositivi individuali di sicurezza.
Art. 3: Modiche ed integrazioni alle misure straordinarie Cassa Integrazione Guadagni
- La Cassa Integrazione Causa 4) non è concessa qualora l’operatore economico sospenda l’attività ordinaria o, se trattasi di società di capitali, la richieda per l’intero orario di lavoro di tutti i dipendenti.
- La CIG non è mai concessa per amministratori o dirigenti.
- Non è possibile ricorrere alla CIG causa 4) qualora l’azienda nelle stesse giornate della richiesta, abbia assunto lavoratori in qualsiasi modalità per la stessa mansione dei dipendenti in CIG oppure usufruisca di solidarietà familiare. Queste disposizioni non si applicano se l’assunzione è dovuta per sostituzione di personale in malattia o dimesso e il lavoratore abbia mansioni superiori o comunque diverse e non assimilabili ai lavoratori in CIG.
- Qualora l’Ufficio Attività di Controllo nell’ambito delle attività ispettive, sulla base della documentazione acquisita dall’operatore economico, rilevi un’attività lavorativa comunque svolta in modalità da remoto, quest’ultima rientra nelle fattispecie previste in caso di presenza sul luogo di lavoro di lavoratori in CIG di cui all’articolo 1 commi 18 e 19 del Decreto – Legge 27 luglio 2020 n.123.
Art. 4: Ulteriori disposizioni in materia di erogazione indennità Cassa Integrazione Guadagni
- L’erogazione diretta della CIG da parte dell’ISS ritorna nelle modalità ordinarie, dunque con una penale del 15%.
Art. 6: Tutela della maternità
- È facoltà della lavoratrice gestante richiedere l’astensione anticipata dal lavoro, solamente nel caso in cui non sia possibile attivare lo smartworking oppure il datore di lavoro non sia in grado di garantire le condizioni di sicurezza nello svolgimento delle mansioni previste.
- Al termine del periodo di astensione anticipata, le gestanti per le quali non è ancora prevista la regolare astensione per maternità riprendono l’attività lavorativa.
- Le modalità di richiesta e di revoca sono disciplinate dall’articolo 6 del Decreto.
Art. 7: Modifica di permesso parentale straordinario per nuclei familiari
- Entro il 31/12/20 è possibile usufruire del permesso parentale straordinario per un periodo continuativo o frazionato in presenza di un minore di età non superiore ai 12 anni oppure una persona disabile o non autosufficiente qualora non sia possibile attivare le modalità di lavoro dal domicilio.
- Il permesso è fruibile esclusivamente: a) nei periodi di sospensione ordinari dei servizi educativi e delle attività nelle strutture diurne per la disabilità; b) in caso di sospensione straordinaria anche nei casi in cui la sospensione sia limitata solamente alla singola classe; c) in caso di quarantena preventiva o di contagio del minore di 12 anni o della persona disabile o non autosufficiente, qualora il genitore o membro del nucleo di conviventi non sia sottoposto egli stesso al medesimo provvedimento di isolamento.
Art. 8: Modifiche straordinarie alle prestazioni di Lavoro occasionale e accessorio
È consentito l’utilizzo di lavoro occasione in tutti i settori, nei seguenti casi:
- Sostituzione urgente di lavoratori in malattia o quarantena
- Sostituzione urgente di lavoratori in congedo parentale
- In caso di sostituzioni urgenti di lavoratori assenti per malattia o per astensioni sino ad un massimo di 30 giorni
- Sostituzione urgente di lavoratori dimissionari.
Non è consentito il lavoro occasionale nei seguenti casi:
- Lavoratori in CIG con la stessa mansione
- Se negli ultimi 6 mesi siano state avviate procedure di riduzione del personale o non siano stati rinnovati contratti a tempo determinato negli ultimi 3 mesi per la stessa mansione, o che abbiano stipulato accordi di solidarietà
- Se vi sono lavoratori con orario ridotto nella stessa mansione
Tali disposizioni non si applicano per i lavoratori occasionali che abbiano mansioni superiori o comunque diverse ai lavoratori nei punti in cui non è ammesso il lavoratore occasionale. Sono definite le modalità di iscrizione alla lista di avviamento al lavoro per i lavoratori occasionali (comma 3).
Art. 10: Disposizioni per limitare il rischio di contagio nei luoghi di lavoro
- Si invitano i datori di lavoro a privilegiare lo smart-working oppure l’utilizzo di ferie, congedi retribuiti dando priorità alle lavoratrici in gravidanza, ai lavoratori invalidi o disabili, ai lavoratori genitori.
- I lavoratori che hanno già usufruito dello smartworking possono richiederne la riattivazione, salvo la possibilità per il datore di non autorizzare motivando tale scelta.
Art. 13: Modalità per effettuazione di interventi d’urgenza presso i domicili di persone in isolamento o quarantena
È necessaria l’autorizzazione preventiva della Protezione Civile.
Art. 14: Disposizione relativa all’attività giudiziaria
Si stabilisce che sino al 31 dicembre 2020 le attività processuali da compiersi nel giorno giuridico si svolgano il mercoledì e il giovedì.
Art. 15: Rafforzamento delle misure di controllo inerenti ad assembramenti
- Il personale in servizio nei locali aperti al pubblico ha il dovere di richiedere agli avventori il rispetto delle prescrizioni nell’area di pertinenza del locale che sia interna o esterna al medesimo.
- Nel caso di assembramenti nelle immediate vicinanze del locale aperto al pubblico, il personale in servizio è tenuto ad avvertire le forze di polizia del mancato rispetto delle norme vigenti.
Art. 16: Riunioni in modalità videoconferenza
- Tutte le riunioni assembleari, di consigli di amministrazione e di direttivi di tutte le persone giuridiche ed enti anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti e/o statutarie.
- Sono in ogni caso escluse le assemblee che, a norma di legge, richiedono la forma dell’atto pubblico.
Art. 17: Sospensione screening volontario
- I test su base volontaria presso l’ISS sono sospesi.
- I laboratori di analisi privati che vogliono effettuare test devono essere autorizzati dall’Authority Sanitaria.
- Nel caso di esito positivo al sierologico effettuato a pagamento, è necessario effettuare il tampone molecolare presso l’ISS.
- Nel frattempo l’assistito deve sottoporsi alla quarantena domiciliare preventiva.
- Tale periodo di quarantena è coperto da malattia comune solo nel caso in cui il tampone molecolare sia positivo, altrimenti il periodo è da considerarsi non retribuito.
Art. 18: Sanzioni
- Il mancato rispetto degli obblighi relativi ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie è punito con una sanzione pari a 500,00 Euro.
- Il mancato rispetto delle misure previste dal Decreto Legge è punito con una sanzione che va da 1.000 a 2.000 Euro.
- In caso di reiterazione la licenza potrà essere sospesa in maniera temporanea e immediata per 15 giorni.
Art. 19: Disposizioni transitorie
- Gli eventi in corso di organizzazione, per i quali non sussistano i tempi di preavviso di cui all’articolo 1 comma 4, devono essere autorizzati dalla Gendarmeria.