Legge 7 luglio 2020 n.113 – Variazione al Bilancio di Previsione dello Stato e degli Enti del Settore Pubblico Allargato per l’Esercizio Finanziario 2020 e modifiche alla Legge 19 novembre 2019 n. 157

13 Luglio 2020

Si allega il testo completo della L113-2020+All riassumendone i punti principali:

art. 13 – le domande di deposito/concessione/rinnovo  di marchio, brevetto e disegno industriale potranno essere fatte  in forma elettronica mediante applicativo sul sito dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi attraverso apposite direttive dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.

art.14 comma e – il Congresso di Stato è tenuto ad attivare il confronto con tutte le parti sociali ed economiche interessate entro il 31 ottobre 2020 con l’obiettivo di avviare l’iter legislativo entro il mese di dicembre 2020 per la riforma delle imposte indirette che preveda il passaggio da una imposta monofase ad una imposta sul valore aggiunto.

art.14 comma f – è dato mandato al Congresso di Stato di emanare apposito decreto delegato entro il 31 ottobre 2020 nel quale vengano individuati i beni immobili da assoggettare ad imposta e le esenzioni da prevedere sugli stessi per l’applicazione dell’ Imposta Straordinaria sugli Immobili delle società

art.22 – Rivalutazione dei beni d’impresa per società enti e operatori economici persone fisiche entro il 31 ottobre 2020

art. 24 – Per incentivare le compravendite di beni immobili l’ imposta di registro sugli atti stipulati dall’entrata in vigore della presente legge e  fino al 31 dicembre 2020 è ridotta al 2,5%

art. 26 – Dall’entrata in vigore della presente Legge per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 non si applicano le disposizioni per la riduzione del capitale sociale nel caso di perdita oltre 1/3 del Capitale Sociale e la stessa non opera come causa di scioglimento della società.

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Decreto Legge nr 114 dell’8 luglio 2020 – Interventi in ambito di lavoro a supporto dell’emergenza economica causata da COVID-19

13 Luglio 2020

Si allega il testo integrale del D.L.114-2020 (che si allega) raccomandando l’intera lettura ed evidenziando gli articoli seguenti in merito alle misure straordinarie di CIG.

Art. 1 – Misure straordinarie Cassa Integrazione Guadagni
La disposizione in esame abroga l’articolo 1 del Decreto Legge 27 maggio 2020 n. 92.
Causale
Viene confermata fino al 31 dicembre 2020 la causale 4) “riduzione di operatività determinata dal rischio di contagio da COVID-19 o dalle ripercussioni dovute alla sua diffusione” e viene prevista nuovamente la possibilità di ricorrere alla causa 1) forza maggiore, la quale tuttavia comporterà un trattamento del 60%. Le imprese del settore edile o affini potranno accedere unicamente alla causa 1), salva la possibilità di ricorrere alla causa 4) per periodi di almeno 4 giorni
consecutivi e, nel caso in cui venga effettuato un richiamo al lavoro, tutte le richieste di CIG inferiore a 4 giorno saranno tramutate in causa 1).
Durata
Fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la verifica bimestrale prevista dall’articolo 10, comma 2 del Decreto Legge 27 maggio 2020 n. 92.
Misura del trattamento – differite/oneri
Causa 1) In luogo del normale trattamento previsto dalla L. 73/2010 (82%), a far data
dall’entrata in vigore del presente decreto verrà corrisposta nella misura del 60%.
Causa 4) a) 30% prima settimana, 45% seconda settimana, 60% dalla terza settimana e fino
al secondo mese compreso con maturazione completa delle differite (gratifica
natalizia, indennità di anzianità, festività e ferie) a carico del datore di lavoro; b) 60% per il terzo mese con maturazione del rateo delle differite nella medesima percentuale, di cui i ratei di ferie, gratifica natalizia e i relativi contributi sono posti a carico del Fondo per gli ammortizzatori sociali mentre restano a carico del datore di lavoro le festività e dell’indennità di anzianità. Il datore di lavoro non dovrà corrispondere la differenza delle differite; c) 60% superato il primo trimestre (in precedenza era previsto il 50%) e tale trattamento comprenderà anche dei salari differiti (tredicesima mensilità, indennità di anzianità e ferie) che pertanto non saranno maturati; rimangono a carico del datore di lavoro gli oneri relativi alle festività. d) Qualora non siano sufficienti le ferie residue, potranno essere coperti da CIG eventuali periodi di ferie collettive; e) superato il quadrimestre, il trattamento è il medesimo di quello di cui alla lettera c) sarà tuttavia necessario ottenere una conforme deliberazione della
Commissione per la Cassa Integrazione Guadagni, la quale si esprimerà dietro apposita richiesta che dovrà essere presentata almeno 10 giorni prima dell’inizio del periodo di ammissione al trattamento. L’istanza dovrà essere corredata di una relazione che illustri:

1) il permanere della congiuntura negativa o della situazione economico-produttiva del settore o del mercato di riferimento;

2) la dimostrazione della mancata ripresa di fatturato o, se in ripresa, del calo di fatturato rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, dando prova che questo non sia ancora sufficiente a sostenere i costi aziendali;
3) le azioni intraprese sul piano commerciale ed organizzativo al fine di evitare o ridurre il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni e le aspettative in merito al risultato delle iniziative adottate e/o adottande.
Precisiamo che per settimana o mese ci si riferisce all’orario di lavoro contrattuale (industria 37,5 ore settimanali e 162,5 mensili; servizi 39 ore settimanali e 169 mensili; ecc.).
Dal 1° luglio il trattamento minimo comunque garantito ammonterà ad €. 700,00 (fino alla data indicata, invece, rimane di €. 500,00).
Beneficiari
Fino all’11 luglio la CIG è ammessa in favore di tutti i dipendenti (purché tutto l’organico sia in cassa integrazione), a far data dall’11 luglio invece saranno esclusi i dirigenti e gli amministratori e, se assunti da meno di due anni, anche i soci e i dipendenti che risultano essere coniugi o parenti sino al secondo grado del titolare, dei soci o dell’amministratore.
La CIG causa 4) non è concessa nel caso in cui l’attività sia chiusa ovvero, se trattasi di società di capitali, se richieda l’integrazione salariale per l’intero orario di lavoro di tutti i dipendenti.
È in ogni caso prevista la possibilità di deroga da parte dalla Commissione Cassa Integrazione Guadagni, previa richiesta motivata dalla situazione economico-produttiva del settore o del mercato di riferimento. In questo caso, la deroga potrà
riguardare anche l’accesso al trattamento per amministratori e dirigenti.
I lavoratori assunti dal 14 marzo al 14 maggio 2020 hanno diritto alla C.I.G. causa 4) dal 16° giorno successivo alla data di assunzione mentre i lavoratori assunti dal 15 maggio potranno accedere alla C.I.G. causa 4) dopo 100 giorni lavorativi validi agli effetti previdenziali (tali limiti non si applicano alla causa 1) forza maggiore).
Condizioni
I lavoratori devono aver usufruito di tutte le ferie, permessi, recuperi residui dell’anno 2019 nonché di almeno il 50% delle ferie spettanti nel 2020 (in precedenza si doveva aver usufruito delle ferie maturate al mese in cui veniva richiesta l’integrazione salariale).
Il nuovo decreto specifica che non è possibile ricorrere alla CIG causa 4) qualora l’azienda nelle stesse giornate della richiesta, abbia assunto lavoratori occasionali o saltuari per la stessa mansione dei dipendenti in CIG oppure usufruisca di solidarietà familiare.
Sanzioni
Una delle modifiche di maggior rilievo riguarda l’aspetto sanzionatorio. In primo luogo la competenza è stata trasferita dall’ISS all’Ufficio Attività di Controllo, il quale potrà applicare le seguenti sanzioni:
A. in caso venga rilevata la presenza sul luogo di lavoro di lavoratori in CIG sanzione amministrativa di €. 2.000,00 più €. 100,00 per ogni lavoratorecoinvolto e mancato percepimento della CIG per il periodo relativo della richiesta;
B. in caso venga rilevata:

▪ prestazione del servizio dal domicilio o presso qualunque altro luogo diverso dalla sede aziendale;
▪ presenza di lavoratori irregolari;
▪ presenza di lavoratori dipendenti distaccati da altre aziende,
esclusa la fattispecie di cui all’articolo 19, comma 1) lettera b)
della Legge 29 settembre 2005 n. 131 e distacchi provenienti da
aziende appartenenti allo stesso gruppo industriale o distacchi
correlati ad accordi di sistema precedentemente stipulati;
▪ oppure, nel periodo che va dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre
2020, vengano riscontrate condotte recidivanti o il ripetersi di
comportamenti riconducibili al precedente comma 11;

sarà applicata la sanzione di €. 6.000,00 più €. 300,00 per ogni lavoratore coinvolto, e potrà essere inoltre deliberata la non ammissione alla CIG fino ad un massimo di 3 mesi.L’Ufficio Attività di Controllo effettuerà le dovute segnalazioni sia all’Autorità giudiziaria che alla Commissione Cassa Integrazione Guadagni, che dovrà tenerne conto nell’ambito delle proprie pratiche autorizzative.
Al riguardo segnaliamo che, in base alle nuove disposizioni, nel caso in cui venisse accertata la presenza al lavoro di personale in CIG senza il necessario richiamo sul portale CONTRISS, non sarà più la Commissione CIG a richiedere eventuali chiarimenti, ma sarà l’Ufficio Attività di Controllo ad effettuare tutti gli accertamenti necessari per poi informare la Commissione circa l’applicazione di sanzioni e dell’inibizione all’utilizzo della Cassa integrazione fino ad un massimo di
tre mesi.
Chiusura attività e ferie
Viene meno la disposizione che prevedeva per il datore di lavoro di dover programmare i periodi di chiusura tenendo conto delle ferie già fruite dai dipendenti ed ora si dispone che eventuali periodi di ferie collettive potranno essere coperte con la CIG qualora non siano sufficienti le ferie residue al lavoratore.
Art. 2 – Deroga temporanea all’articolo 16 della Legge 29 settembre 2005 n. 131
Le attività che hanno fatto o faranno ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni causa 4) potranno comunque effettuare assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato venendo prevista la non applicazione del limite di cui all’articolo 16, comma 2 lettera c) della Legge 29 settembre 2005 n. 131.
Art. 3 – Modifiche all’art. 3 del Decreto Legge 92/2020
Viene modificato l’articolo 3, comma 1 punto d) del Decreto Legge 92/2020 il quale ha previsto che in caso di nuove assunzioni nelle mansioni di lavoratori precedentemente oggetto di licenziamenti collettivi, questi avranno diritto di
precedenza rispetto ad altri e tra loro la precedenza spetterà ai lavoratori residenti.
Il diritto di precedenza viene allungato a tutta la durata del percepimento di ammortizzatori sociali e comunque non potrà avere durata inferiore a 12 mesi. Con il presente decreto viene specificato che in ogni caso il diritto di precedenza non potrà essere superiore a 26 mesi dalla data di licenziamento e che allo scadere dei primi 12 mesi il diritto di precedenza decade qualora il lavoratore sia stato assunto a tempo indeterminato presso un’altra azienda e abbia superato il periodo di prova.

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Circolare nr 6/2020 – Disposizioni applicative D.L. nr 91 del 26 maggio 2020

13 Luglio 2020

Si allega la Circolare nr 6/2020 ISS del 9 giugno 2020  a chiarimento delle disposizioni del D.L. NR 91  relative in particolare al calcolo del secondo acconto dei contributi previdenziali per l’anno 2020 dei lavoratori autonomi.

Circolare 6_2020 ISS

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Decreto Legge 30 giugno 2020 n.108 – Disposizioni finali relative all’emergenza da A COVID – 19

13 Luglio 2020

Il D.L. 108-2020+All che si allega, decreta dal 1° Luglio la cessata emergenza da COVID-19. Si consiglia anche in questo caso l’integrale lettura e, si segnalano, i seguenti punti principali:

art. 2 – Rimane raccomandato l’utilizzo delle mascherine protettive in luoghi chiusi e permane l’obbligo di indossare la mascherina ogni qualvolta non sia mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro per un periodo superiore ai 30 minuti; Restano in vigore le disposizioni igienico-sanitarie di cui all’Allegato 1 nonché all’Allegato 2 del presente Decreto Legge;

In merito al comma 10 art 2 e al comma 3 art 15 in merito alle riunioni a distanza si allega a maggior chiarimento la Circolare Esplicativa della Segreteria di Stato Industria Artigianato e Commercio  Prot.n. 609778_2020

art. 5 – I test sierologici vengono effettuati esclusivamente su base volontaria previa richiesta con le condizioni previste dal presente Decreto Legge;

art. 6 – Si attuano, laddove tecnicamente possibile, le modalità di “lavoro a domicilio” con le condizioni previste dal presente Decreto Legge.

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Decreto Legge – 15 giugno 2020 n.102 – Ulteriori disposizioni per un graduale allentamento delle misure restrittive conseguenti all’emergenza sanitaria da COVID-19 ed interventi in ambito economico

13 Luglio 2020

Nel D.L.102-2020 che si allega  e del quale si consiglia l’intera lettura evidenziamo i seguenti articoli:

Art. 1: a partire dal 15 giugno sono consentite le manifestazioni, i convegni, attività di sale giochi e scommesse nel rispetto dei presidi igienico-sanitari.

Art. 2: prevede modifiche dell’allegato 2 del Decreto Legge 96/2020 che consentono un allentamento delle misure igienico-sanitarie. Sono previste modifiche per i seguenti settori: servizi alla persona, attività di ristorazione e bar, strutture ricettive, attività motoria e sportiva.

Art. 3: modifica l’allegato 3 del Decreto Legge 96/2020, in particolare in riferimento alle misure igienico-sanitarie relative all’attività di consegna a domicilio.

Art. 4: modifica l’allegato 6 del Decreto Legge 96/2020, in particolare in riferimento alla sanificazione e igienizzazione degli ambienti.

Art. 5: abroga la necessità di autodichiarare l’appartenenza al medesimo nucleo famigliare per poter usufruire dei servizi di ristorazione senza distanza interpersonale.

Art. 6: abroga le disposizioni precedenti relative alle vendite promozionali. Stabilisce la possibilità di effettuare vendite promozionali per tutto l’anno 2020 in ogni periodo dell’anno e alla percentuale decisa dall’esercente senza preventiva comunicazione all’UAE. Il periodo di saldi (vendite di fine stagione) per l’anno 2020 viene anticipato al 18 luglio fino al 1 settembre.

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Fattura da Londra anziché dalla Cina: il costo resta deducibile (se inerente)

13 Luglio 2020

Il Sole 24 Ore lunedì 8 Giugno 2020 di Giorgio Emanuele Degani e Damiano Peruzza

ACCERTAMENTO

L’inesistenza soggettiva, se le operazioni sono reali, non pregiudica lo sgravio

Servono prove concrete di acquisto, consegna e pertinenza con il business

Per la Ctr Puglia 464/1/2020, depositata il 21 febbraio scorso (presidente Ancona, relatore Stragapede) il coinvolgimento, anche consapevole, del cessionario in operazioni soggettivamente inesistenti – in cui cioè le fatture sono emesse da un soggetto diverso dall’effettivo cedente – non esclude la deducibilità dei costi relativi a queste operazioni ai fini delle imposte sui redditi.

Con tale pronuncia, i giudici di appello hanno confermato la sentenza di primo grado, che ha annullato l’avviso di accertamento emesso dall’agenzia delle Entrate nei confronti di un contribuente e con il quale l’ufficio ha contestato maggiori imponibili in capo allo stesso per via della presunta falsità soggettiva delle fatture emesse da società clienti.

Fatture da Hong Kong e Cina

A seguito delle risultanze di una verifica fiscale, l’amministrazione finanziaria ha notificato un avviso di accertamento al contribuente con cui è stata contestata la falsità soggettiva di talune fatture emesse da cessionari stranieri nei suoi confronti.

In particolare, secondo l’ufficio, le fatture emesse da due società, una con sede a Hong Kong e l’altra in Gran Bretagna, sarebbero state riferibili ad altro soggetto con sede in Cina; ciò in quanto è stata riscontrata una sostanziale identità dei costi delle transazioni poste in essere. Dal che sarebbe conseguita l’interposizione fittizia di tali società tra il contribuente e il cedente cinese.

Secondo i giudici tributari, tanto di primo quanto di secondo grado, il contribuente non ha svolto alcuna attività illecita in quanto è stato provato in concreto che le operazioni commerciali contestate sono state effettive e reali.

Pertanto, mediante la produzione di copiosa documentazione (bollette doganali di importazione, distinte di pagamento, ordini, bolle di consegna merci, e così via), il contribuente ha dimostrato che i componenti negativi sottesi alle operazioni contestate sono stati regolarmente dedotti in quanto inerenti.

I requisiti della Cassazione

La pronuncia della Ctr Puglia appare coerente con l’orientamento giurisprudenziale di legittimità prevalente. In verità, nell’ipotesi in cui l’operazione si riferisca a soggetti diversi da quelli effettivi, la Corte di cassazione ritiene che:

  1. da un lato, va escluso il carattere fittizio degli elementi passivi laddove il destinatario della fattura abbia adempiuto al pagamento della prestazione, in quanto sussiste un effettivo esborso da parte del soggetto (tra le tante, si vedano le sentenze di Cassazione 27566/2018, 25249/2016 e 24426/2013);
  2. dall’altro, restano valide le regole generali in tema di deduzione dei componenti negativi del reddito, secondo cui la concreta deducibilità del costo è subordinata alla verifica dei requisiti generali di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità dei componenti negativi (da ultimo, le sentenze 10916/2020 e 32587/2019).

Ebbene, applicando questi principi, emerge come la difformità soggettiva della fattura non determina di per sé il venire meno dell’inerenza all’attività d’impresa dei costi, effettivamente sostenuti e documentati, sottesi all’operazione soggettivamente inesistente.

L’indeducibilità, dunque, può essere contestata solo alla luce delle regole generali individuate dalla normativa sui componenti negativi del reddito previste dal Testo unico per le imposte sui redditi, per come interpretate dalla giurisprudenza.

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Scambio di partecipazioni con la holding: non c’è abuso

13 Luglio 2020

Il Sole 24 Ore 9 Giugno 2020 di Francesco Paolo Fabbri

Non è abusiva l’operazione di scambio di partecipazioni tramite la quale la maggioranza assoluta del capitale di una Spa viene conferita in una holding di nuova costituzione. È quanto emerge dalla risposta all’interpello 170 del 9 giugno 2020. Nel caso esaminato dall’agenzia delle Entrate, alcuni soci di una Spa partecipata da una pluralità di persone fisiche, legate da vincoli di parentela di vario grado, decidono di conferire il 57,277% delle azioni della medesima società in una holding di famiglia appositamente costituita. A seguito di tale trasferimento delle azioni la holding deterrà quindi la stessa percentuale del capitale (57,277%), integrando il presupposto per l’applicazione del regime di “realizzo controllato” di cui all’articolo 177, comma 2, del Tuir. L’Agenzia conferma che l’operazione illustrata non dà luogo a un disegno abusivo ex articolo10-bis dello Statuto del contribuente, non realizzandosi alcun vantaggio fiscale indebito. Ciò in quanto sussistono tutti i presupposti normativi affinché le partecipazioni ricevute dai conferenti le azioni della Spa siano valutate (ai fini della determinazione del reddito dei medesimi conferenti) in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formata dalla holding conferitaria per effetto del conferimento. Applicando tale criterio risulta del tutto legittimo che possa non emergere alcuna plusvalenza, in particolare qualora il valore di iscrizione delle partecipazioni conferite, al pari dell’incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, risulti pari all’ultimo valore fiscale – presso i soci conferenti – delle partecipazioni conferite. Tale regime di neutralità fiscale “indotta” dal comportamento contabile della società conferitaria è infatti un effetto implicitamente previsto dal legislatore, che in tal modo ha inteso agevolare le riorganizzazioni societarie. Questo, evidentemente, sia con riferimento alle operazioni di scambio che attuino un’aggregazione di imprese tra soggetti terzi, sia per quelle realizzate all’interno dello stesso gruppo per modificare gli assetti di “governance”, come nel caso di cui alla risposta a interpello n. 170/2020. Occorre segnalare un aspetto di interesse che emerge dal documento di prassi. In particolare, nella fattispecie in esame, nella quale i soggetti conferenti sono persone fisiche non imprenditori, l’Agenzia ha ritenuto di escludere tout court l’applicazione dell’articolo 177, comma 3, del Tuir, vista l’irrilevanza delle disposizioni di cui all’articolo 87 del Tuir.
L’articolo 177, comma 3, del Tuir, richiama infatti il comma 2 dell’articolo 175 del medesimo testo unico, che reca una norma di carattere antielusivo finalizzata ad evitare che lo scambio di partecipazioni possa essere “strumentalizzato” per trasformare partecipazioni plusvalenti estranee all’ambito applicativo della Pex (articolo 87 del Tuir) in quote partecipative idonee a fruire di tale regime di esenzione parziale.

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L’azienda chiusa per lockdown può non pagare l’affitto

13 Luglio 2020

Il Sole 24 Ore lunedì 15 Giugno 2020 di Antonino Porracciolo

IMMOBILI

Escluso l’inadempimento colpevole se si è stati colpiti dalle norme emergenziali

Il fermo dell’attività d’impresa dovuto alla decretazione d’urgenza emanata per evitare la diffusione del Covid-19 esclude l’inadempimento colpevole delle aziende che, a causa del blocco, non hanno potuto eseguire le prestazioni dovute. È quanto può leggersi in filigrana in due recenti decreti dei tribunali di Bologna (giudice Marco Gattuso) e di Rimini (giudice Silvia Rossi), rispettivamente del 12 e del 25 maggio.

Entrambe le controversie sono state promosse dalle conduttrici di immobili adibiti a uso commerciale per ottenere, in base all’articolo 700 del Codice di procedura civile, una pronuncia d’urgenza che inibisse alle società locatrici di mettere all’incasso gli assegni detenuti a garanzia del pagamento dei canoni delle locazioni.

Le ricorrenti (difese dallo studio legale Angelini e Balzi) hanno puntato sul fatto che l’articolo 3, comma 6-bis, del decreto legge 6/2020 (convertito nella legge 13/2020) dispone che il rispetto delle misure di contenimento dirette a evitare il diffondersi del Covid-19 «è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del Codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti». Dunque, secondo le conduttrici, la norma esclude, per tutta la durata del lockdown, l’inadempimento nel pagamento dei canoni dovuti dalle imprese coinvolte nel blocco dell’attività. Blocco che si era verificato nelle vicende in esame, giacché un immobile era adibito a centro fitness ed estetica, mentre l’altro ospitava una struttura alberghiera.

Nell’accogliere provvisoriamente, con provvedimento pronunciato prima della convocazione delle parti (articolo 669-sexies, comma 2, del Codice di procedura civile), le richieste delle ricorrenti, i giudici danno atto che queste ultime avevano esposto di aver sospeso la propria attività a causa delle misure restrittive emanate per contrastare la diffusione del Covid-19; rilevano quindi che le stesse conduttrici avevano emesso assegni postdatati a garanzia dell’obbligazione di pagamento dei canoni.

In particolare, il giudice di Rimini afferma che sussiste il «fumus boni iuris» della pretesa della ricorrente (cioè la verosimile fondatezza del diritto) «alla luce delle disposizioni emergenziali e della situazione di fatto in cui si trova ora a operare l’attività di ricezione turistica». Inoltre, l’incasso degli assegni potrebbe provocare alle imprenditrici un pregiudizio irreparabile, giacché dal mancato pagamento dei titoli segue la segnalazione alla Centrale d’allarme interbancaria (Cai), e quindi la revoca di ogni autorizzazione a emettere assegni e il conseguente divieto per qualunque banca e ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di assegno con il traente.

Così i tribunali hanno ordinato alle società locatrici di non mettere all’incasso gli assegni bancari detenuti a titolo di garanzia. In entrambi i procedimenti è stata quindi fissata l’udienza per la conferma, modifica o revoca del decreto (in base al comma 2 dell’articolo 669-sexies): al Tribunale di Rimini l’udienza si terrà da remoto, mentre a Bologna con il deposito di note scritte.

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Applicare i protocolli anti-Covid tutela il datore sui contagi

13 Luglio 2020

Il Sole 24 Ore 15 Giugno 2020 di Gabriele Taddia

I NODI DELLA RIPRESA SICUREZZA

L’articolo 29-bis inserito nel Dl Liquidità dà più peso al rispetto delle prescrizioni

L’obbligo di protezione dei lavoratori si assolve con le misure concordate

Con la conversione in legge del Dl 23/2020, il legislatore ha tentato di fornire una pur limitata risposta alle pressanti richieste delle imprese, di assicurare una qualche forma di tutela ai datori di lavoro rispetto al rischio di subire imputazioni penali o richieste risarcitorie da parte dei lavoratori a causa del contagio da Coronavirus, stante l’estrema difficoltà, soprattutto nella prima fase della diffusione del contagio, di fare riferimento a misure specifiche per i luoghi di lavoro e comunque nella grande difficoltà di stabilire se un lavoratore avesse subito il contagio effettivamente sul posto di lavoro, a causa di carenze organizzative dell’azienda, oppure altrove.

Ad alimentare le preoccupazioni datoriali aveva contribuito la disposizione dell’articolo 42 del Dl 18 del 17 marzo (il cura Italia): nei casi accertati (anche in base a presunzioni semplici) di infezioni da Coronavirus in occasione di lavoro, questi eventi sono da qualificare come infortuni sul lavoro.

La circolare Inail del 20 maggio aveva cercato di portare chiarezza sul punto, senza tuttavia fugare i legittimi timori di parte datoriale.

Con l’articolo 29-bis della legge di conversione del Dl 23/2020, pur non prevedendo una norma di salvaguardia penale di carattere generale, il legislatore ha affermato un principio importante in chiave di tutela del datore di lavoro: ai fini della tutela contro il rischio di contagio da Covid-19, i datori di lavoro adempiono all’obbligo di garantire la sicurezza dei lavoratori previsto dall’articolo 2087 del Codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso sottoscritto il 24 aprile 2020, e negli altri protocolli previsti all’articolo 1, comma 14, del Dl 33 del 16 maggio 2020, nonché tramite l’adozione e il mantenimento delle misure qui previste.

Se non trovano applicazione queste prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o negli accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali.

La previsione è importante perché l’articolo 2087 del Codice civile è una norma di chiusura del sistema prevenzionistico, in base alla quale l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, senza tuttavia specificare quali misure devono concretamente essere adottate. Questa norma è spesso utilizzata anche in campo penale per contestare l’eventuale carenza del sistema prevenzionistico adottato dal datore di lavoro.

Ora il legislatore, in relazione al rischio contagio Covid, per la prima volta statuisce che lo strumento attraverso il quale il datore di lavoro può dimostrare di aver adempiuto al proprio obbligo di tutelare i lavoratori, è rappresentato dall’adozione e dall’efficace mantenimento delle misure previste in primo luogo nel Protocollo Condiviso del 24 aprile, nonché nei protocolli di filiera (ad esempio edilizia, logistica, trasporti), nonché nei protocolli e nelle linee guida adottate dalle singole regioni o dalla Conferenza Stato-Regioni (o dalle Province autonome). Dunque, non si tratta una clausola di piena salvaguardia, ma di una disposizione sicuramente di grandissimo impatto anche sul piano della tutela penale poiché il datore di lavoro, in caso di contestazione, potrà contrapporre all’eventuale imputazione o richiesta risarcitoria la dimostrazione di aver adottato e applicato in modo rigoroso i protocolli previsti.

L’adozione dei protocolli è peraltro stata posta alla base della riapertura o della prosecuzione di alcune attività, da parte del Dpcm 26 aprile 2020, nel quale sono stati previsti come allegati il Protocollo di carattere generale del 24 aprile 2020 e le linee guida per cantieri, trasporti e logistica e trasporto pubblico. Mentre i protocolli per diverse attività che hanno ricevuto il via libera successivamente sono stati predisposti con indicazioni specifiche anche su base regionale (ristorazione, acconciatura–estetica, balneazione, strutture ricettive e molte altre). Infine, il Dl 33/2020 ha ribadito che il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

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Le «bugie» al notaio in sede di contratto integrano il reato di falso ideologico

13 Luglio 2020

Il Sole 24 Ore 22 Giugno 2020 di Angelo Busani

Contratti

Non si scherza con le dichiarazioni da rendere nel contesto di un contratto stipulato in uno studio notarile: infatti, integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (punito con la reclusione fino a due anni dall’articolo 483 del Codice penale) la condotta del venditore (o del donante) di un contratto di compravendita o di donazione immobiliare, che dichiari falsamente al notaio rogante «la conformità dell’immobile oggetto di alienazione alle caratteristiche previste dalla concessione» rilasciata per la sua edificazione. Lo sancisce la Cassazione penale nella sentenza nr 16982 del 4 Giugno 2020, ribadendo un principio già in precedenza espresso nelle sentenze nr 11628/2011 e nr 5178/2017.

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