Legge 23 dicembre 2020 nr 223 – Bilanci di Previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l’esercizio finanziario 2021 e Bilanci Pluriennali 2021/2023

12 Gennaio 2021

Si evidenziano i punti principali della Finanziaria 2021 di cui si allega il testo completo

L 223-2020

  • Articolo 1 prestiti agevolati: è confermata anche per il 2021 la possibilità di ottenere prestiti a tasso agevolato per l’agricoltura, per gli studenti, per l’eliminazione delle barriere architettoniche,  per la ricerca, ecc.
  • Articolo 11 sostegno alla liquidità COVID: le misure temporanee per il sostegnoalla liquidità dei nuclei familiari e degli operatori economici di cui agli articoli 19 e 20 del Decreto – Legge n.91/2020 sono prorogate sino al 30 giugno 2021.
  • Articolo 18 imposta di registro per immobili: l’imposta di registro per il trasferimento a titolo oneroso di beni immobili e diritti reali immobiliari di cui al n.1, par. 1) della tabella “A” allegata alla Legge 29 ottobre 1981 è ridotta al 2,5%.
  • Articolo 19 Art bonus:è riconosciuto un credito d’imposta alle persone fisiche e agli enti non commerciali (nei limiti del 15% del reddito imponibile) ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa (nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui) che procedono ad erogazioni liberali a sostegno della cultura.
  • Articolo 21 limite ai lavoratori distaccati: il limite quantitativo all’utilizzazione di lavoratori distaccati è pari al 15% dei lavoratori a tempo indeterminatodell’azienda presso la quale dovranno operare; oltre tale limite i distacchi sono possibili solo qualora si attesti che non vi siano lavoratori disponibili nelle Liste a parità di qualifica e mansione. Tale limitazione non si applica alle figure apicali o dipendenti con incarichi direttivi o formativi per distacchi tra società appartenenti ad uno stesso gruppo.
  • Articolo 22 limite ai CO.CO. PRO.: limiti temporali dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, che devono avere una durata massima i trentasei mesi; la Commissione Lavoro può deliberare eventuali proroghe per sopraggiunte esigenze debitamente motivate.
  • Articolo 26 rinvio copertura perdite 2020 e 2021:le perdite d’esercizio conseguite negli esercizi 2019 e 2020, in via straordinaria, possono essere coperte nei 5 esercizi successivi con quote annuali minime pari al 20% delle stesse.
  • Articolo 29 vendita diretta di prodotti agricoli.
  • CAPO III Eco e Sisma Bonus: contiene gli interventi incentivanti per il comparto edile, tra cui l’Ecobonus per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti e Sismabonus per la riduzione del rischio sismico (art.42), Bonus per la tutela degli edifici esistenti di rilevante interesse storico, ambientale e culturale (art.44), riduzione delle imposte indirette (art.45).
  • CAPO IV energie rinnovabili e mobilità sostenibile: contiene gli interventi sulla produzione di energie rinnovabili e incentivi per la mobilità sostenibile tra cui gli incentivi per la mobilità sostenibile (art.51), incentivazione veicoli basso impatto ambientale (art.55), incentivo per bici elettriche (art.56).
  • Articolo 61 proroga tassazione proporzionale per lavoro autonomo e d’impresa: viene prorogato anche per il 2021 l’attuale regime di tassazione proporzionale per i soggetti titolari di reddito da lavoro autonomo e d’impresa.
  • Articolo 62 agevolazioni su premi di risultato e straordinari: vengono abrogate le agevolazioni sui premi di risultato e straordinari.
  • Articolo 66 credito di imposta su incremento acquisti in territorio: è istituito un credito d’imposta connesso all’incremento degli acquisti effettuati in territorio, viene riconosciuto operatori economici che nel 2021 incrementano l’incidenza degli acquisti interni sugli acquisti totali rispetto all’esercizio 2020.
  • Articolo 67 modifica dei termini per il requisito esattoriale.
  • Articolo 68 rottamazione cartelle esattoriali: le cartelle esattoriali emesse dall’Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino al 31 dicembre 2020 possono essere oggetto di una definizione agevolata presentando richiesta all’Esattoria di BCSM entro il 15/05/21. La corresponsione delle somme dovute può avvenire in un’unica soluzione entro il 15 maggio 2021 ovvero attraverso una dilazione di pagamento per un numero massimo di 3 rate con la seguente scadenze: 15 maggio 2021, 15 settembre 2021, 15 novembre 2021.
  • Articoli 69-70 nuove residenze e regimi fiscali agevolati: definiscono particolari regimi fiscali agevolativi per le persone fisiche e per i pensionati che intendono stabilire la propria residenza in territorio.
  • Articolo 74 rivalutazione beni d’impresa: entro il 31/10/21 è consentito alle società di ogni genere ed agli operatori economici persone fisiche di rivalutare i beni strumentali iscritti nel registro dei beni ammortizzabili al 31 dicembre 2020 e le partecipazioni in società controllate o collegate, alle condizioni specifiche dettate dalla norma.
  • Articolo 75 rideterminazione di partecipazioni e strumenti finanziari: entro il 30/04/2021 e versando una imposta sostitutiva del 2% sulla variazione di valore, è possibile rideterminare il valore delle partecipazioni e strumenti finanziari.
  • Articoli 86-87 procedure di liquidazione e compenso curatore/liquidatore: Le procedure di liquidazione e di concorso sono dichiarate chiuse con decreto del Commissario della Legge, senza ulteriori formalità, quando, sulla base della relazione del liquidatore o del procuratore del concorso, l’attivo sia inferiore a euro 5.000,00. L’articolo 87 fornisce ulteriori specifiche riguardanti il Compenso del curatore o liquidatore nelle procedure con difetto di attivo.

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Circolare del 8/12/2020 della Commissione per la verifica del diritto al Rimborso Monofase

12 Gennaio 2021

Si allega la Circolare emanata l’8 Dicembre 2020 dalla Commissione per la verifica del diritto al rimborso monofase che tratta il caso in cui all’operatore sammarinese siano contestate come operazioni inesistenti le cessioni all’esportazione. Se ne raccomanda un’attenta lettura.

Circolare 8 12 20 – Comm. per verifica Rimborsi Monofase

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Decreto-Legge 31 dicembre 2020 nr 224 – Interventi straordinari in ambito economico a supporto dell’emergenza causata da COVID-19

12 Gennaio 2021

Si allega il testo integrale del Decreto Legge nr 224  del 31 dicembre 2020 che, dato il perdurare degli effetti economici dovuti all’emergenza COVID-19, interviene in modo straordinario in merito alla Cassa Integrazione Guadagni, Operatori in Stato di Crisi e Ammortizzatori sociali.

DL 224-2020

  • CIG 2021(Capo I): contiene la nuova disciplina della Cassa Integrazione Guadagni che entrerà in vigore il 1 febbraio 2021;

L’articolo 16  consente l’utilizzo dell’attuale CIG – causa 4 per le attività che hanno subito una sospensione parziale o totale a seguito della recente normativa di restrizione: la CIG potrà essere richiesta nelle giornate per le quali è stata disposta la chiusura dell’attività per tutti i dipendenti, compresi soci, parenti, amministratori e dirigenti e verrà concessa anche nel caso in cui il lavoratore non abbia ancora ultimato le ferie residue dell’anno 2020.

  • OPERATORI IN STATO DI CRISI (Capo II): introduce alcuni interventi speciali per l’anno 2021 rivolti ad operatori in stato di crisi presentando una apposita istanza entro il 20 gennaio 2021: erogazione diretta della Cassa Integrazione Guadagni (art.10), dilazione dei contributi (art.11) ed utenze (art.12). Possono accedere a tali interventi solo gli operatori che rispettano tutti i seguenti punti identificati nell’articolo 9:
  1. a)abbia subito una contrazione del fatturato al 31 dicembre 2020 pari o superiore al 60% rispetto alla media degli esercizi 2018 e 2019.
  2. b)abbia fatto richiesta di CIG causa 5).
  3. c)dichiari di non detenere disponibilità liquide utilizzabili nell’immediato c/o istituti sammarinesi, italiani ed esteri superiori ad euro 12.000,00 (dodicimila/00) per ciascun dipendente in organico.
  4. d)per le sole società di capitali, dichiari di non aver distribuito per l’esercizio 2019 utili in favore di soci per un ammontare superiore ad euro 12.000,00 (dodicimila/00) per ciascun dipendente in organico e comunque non superiori ad euro 30.000,00 (trentamila/00) per ciascun socio. Nel caso in cui ci sia stata una distribuzione degli utili nei limiti indicati, la somma di questo e di eventuali ulteriori compensi ed emolumenti della società verso i soci non deve comunque superare la soglia di euro 30.000,00 (trentamila/00) per ciascun socio.
  5. e)non abbia posizione debitorie con lo Stato superiori a euro 10.000,00 (diecimila/00) a meno che non abbia concordato piani di rientro con l’Ente con il quale detiene il debito o con Banca Centrale e purché questi siano garantiti.

L’articolo 13 prolunga al 30 giugno 2021 l’attuale sospensione delle procedure per l’assunzione nominativa di personale non iscritto alle liste di avviamento al lavoro, con esclusione nei riguardi di amministratori e soci di società, personale stagionale già assunto in anni precedenti, eventuale distacco e/o trasferimento di dipendenti all’interno di società del gruppo.

L’articolo 14 consente ai lavoratori autonomi, che avevano nel 2019 un reddito pari o inferiore al reddito minimoe che nel 2020 hanno subito una contrazione del fatturato al 31 dicembre 2020 pari o superiore al 60% rispetto la media degli esercizi 2018 e 2019, un’abbattimento del 60% del reddito minimo per il 2021.

L’articolo 15 prevede una norma speciale per l’assunzione di CO.PRO: gli operatori economici che nel corso del 2020 abbiano avviato i licenziamenti collettivi, o che lo faranno nel 2021, potranno procedere all’avvio di nuovi CO.CO.PRO oppure il rinnovo degli esistenti previa autorizzazione dalla Commissione per il Lavoro.

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Stabile organizzazione anche le attività di supporto

12 Gennaio 2021

Il Sole 24 Ore 2 dicembre 2020 di Cecilia Breviglieri e Maricla Pennesi

CASSAZIONE

Le attività devono dare vita a un ciclo completo con risultati rilevanti

La Corte di cassazione, con l’ordinanza 21693 dell’8 ottobre 2020, ha recentemente affermato che si configura la stabile organizzazione di una società estera sul territorio italiano se, per il tramite di un amministratore di fatto, vengono svolte una pluralità di attività da rappresentare un ciclo completo con un proprio risultato economicamente rilevante per il soggetto estero.

Lo svolgimento dell’attività d’impresa deve essere intesa in senso ampio, ricomprendendo anche tutte quelle prestazioni di servizi o, più in generale, qualunque attività riferibile all’interesse economico del soggetto estero sul territorio italiano.

Pertanto una volta individuata in via sostanziale l’esistenza di una stabile organizzazione, quand’anche vi fossero attività preparatorie o accessorie queste sarebbero comunque da ricomprendere nell’insieme di operazioni che rappresentano l’attività di impresa, in una sorta di vis attractiva, ricondotta a unità dalla rilevanza economica nell’interesse della società estera.

La Suprema corte, nell’ordinanza, ribadisce i criteri cardine per l’individuazione, su base sostanziale e fattuale, di una stabile organizzazione; infatti chiarisce che l’articolo 162 del Tuir (per gli esercizi ante 2004 si deve far riferimento al contenuto sostanzialmente analogo all’articolo 20 del Tuir vigente ratione temporis, come integrato dall’articolo 5 del commentario Ocse) prevede che l’esistenza di una stabile organizzazione in Italia di un’impresa estera ricorre:

  • quando ci sia una sede localizzata sul territorio stabile e connessa a un esercizio normale di attività economica d’impresa idonea a produrre reddito;
  • quando l’attività viene svolta per il tramite di un rappresentante dotato del potere di concludere contratti per conto dell’impresa non residente nel territorio dello Stato.

Nel ribadire i principi base, la Corte di cassazione si spinge oltre a qualificare le attività ausiliarie e preparatorie e il discrimen per essere qualificate come tali, sostenendo che ai fini della definizione di attività meramente ancillari è necessario che le stesse siano rivolte esclusivamente all’impresa e al suo funzionamento interno, senza rappresentare un centro d’imputazione autonoma di reddito.

Pertanto non possono essere qualificate tali le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di terzi (clienti) ovvero a favore di altre imprese facenti parte del gruppo.

Attività diverse da casa madre

Degna di nota l’ulteriore annotazione da parte della Cassazione in cui si sottolinea che una sede fissa per essere considerata una stabile organizzazione deve essere utilizzata dall’impresa residente per l’esercizio in tutto o in parte della “sua” impresa, il che non implica necessariamente che l’attività da svolgere per mezzo della sede debba essere del tutto simile a quella della casa madre, essendo, invece, requisito fondamentale che sia svolta una qualunque attività d’impresa comparabile o del tutto diversa da quella esercitata dal soggetto estero purchè riconducibile all’interesse economico diretto dello stesso con il conseguente ottenimento di un autonomo risultato tassabile.

A questo quadro di attività funzionalmente interconnesse si aggiunge un elemento fondante l’intera contestazione ovvero il ruolo assunto, in Italia, dall’amministratore di fatto, il quale poneva in essere una serie di attività riconducibili al ruolo di “agente” ( comma 6 articolo 162 Tuir) per conto della casa madre, quali il perfezionamento di contratti di acquisto e vendita, il reimpiego di denaro ottenuto dall’attività caratteristica di investimenti, finanziamenti e mutui a beneficio suo o di soggetti terzi, e attività di acquisto per conto delle consociate.

L’emissione delle fatture

Non solo. La stessa persona emetteva fatture per conto della società nei confronti dei clienti italiani, apponeva la propria firma nel siglare i contratti e i documenti rilevanti, procedendo alla conservazione degli stessi nell’interesse del soggetto estero, curava i rapporti con gli intermediari bancari presso cui erano accesi i conti correnti societari, pagava i fornitori emettendo assegni sia sui conti bancari della società sia come persona fisica e dava disposizioni per l’incasso delle fatture.

La Corte conclude con quello che dovrebbe essere un auspicabile invito all’analisi concreta dei rischi fiscali in relazione ai fenomeni di stabile organizzazione occulta ovvero a esaminare tutti i fatti rilevanti e decisivi ai fini della valutazione della natura dell’attività svolta nel contesto del modello di business del soggetto estero tenendo conto delle peculiarità ed articolazioni dello stesso sul territorio italiano nonché ai soggetti in esso attivamente coinvolti nella realizzazione del risultato economico.

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Brexit, il rappresentante fiscale dribbla gli effetti Iva più pesanti

11 Gennaio 2021

Il Sole 24 Ore lunedì 28 dicembre 2020 Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

IMPOSTE INDIRETTE

Alcuni fornitori Uk scelgono di registrarsi in uno Stato Ue per agevolare i propri clienti

L’iter può essere usato anche per le cessioni «assimilate» alle intraUe

Per agevolare i propri clienti nel dopo Brexit, i fornitori britannici possono decidere di “registrarsi” ai fini Iva, nominando un rappresentante fiscale in un qualsiasi Stato membro. Una soluzione che resta valida anche dopo l’accordo del 24 dicembre tra Regno Unito e Unione europea e che offre il vantaggio di eseguire nello Stato Ue prescelto l’importazione dei beni provenienti da Uk o da altri Paesi extraUe, così da realizzare poi una cessione intracomunitaria nei confronti del cessionario soggetto passivo Ue.

È allora bene che gli operatori nazionali siano a conoscenza delle regole che governano tali operazioni.

  1. Innanzitutto, va ricordato che l’introduzione di beni nel territorio dell’Ue con relativa immissione in libera pratica può avvenire senza pagamento dell’imposta, fruendo della possibilità riconosciuta dall’articolo 143 direttiva 2006/112 di “sospendere” il pagamento dell’Iva all’importazione se i beni sono destinati a proseguire verso altro Stato membro nel quale sarà assolto il tributo.
  2. Una volta scelto il paese Ue in cui sdoganare i beni di provenienza extracomunitaria, gli operatori Uk lì nomineranno un rappresentante fiscale per dar corso all’immissione senza pagamento dell’imposta e al successivo trasferimento intraUe. In tal modo, pur rifornendosi da un fornitore inglese, l’acquirente nazionale continua a effettuare acquisti intracomunitari soggetti a Iva con applicazione del reverse charge.
  3. Dal punto di vista reddituale, il fornitore resta extraUe. Il cessionario nazionale tuttavia, ai fini Iva, deve integrare e registrare la fattura emessa dal rappresentante fiscale e collaborare con tale soggetto per fornire la prova dell’avvenuto trasferimento dei beni dallo Stato d’immissione in libera pratica all’Italia.

Per prassi dello Stato d’importazione, tuttavia, potrebbe darsi che il rappresentante non sia tenuto a emettere fattura e possa limitarsi a compilare l’elenco riepilogativo delle cessioni. Tale mancanza va sanata dal cessionario nazionale con autofattura da regolarizzazione ex articolo 46, comma 5, Dl 331/93, indicando l’identificativo Iva del rappresentante fiscale che dev’essere quindi noto all’acquirente.

  1. In ogni caso, è opportuno che il cessionario nazionale si faccia rilasciare idonea documentazione (compresa quella doganale, se possibile) che comprovi la regolarità dell’intera operazione.

La cessione assimilata

La procedura illustrata può essere seguita anche se i beni immessi in libera pratica non formano oggetto di una successiva “vera” cessione intraUe, ma di un trasferimento per esigenze del fornitore Uk, il quale potrebbe voler disporre dei beni in Italia, magari presso un proprio deposito. In tal caso, si avrebbe una cessione intracomunitaria “assimilata” dal rappresentante (di Uk) nello Stato d’importazione ad altro rappresentante (di Uk) in Italia, il quale assolverà comunque l’imposta in reverse.

Il rappresentante in Italia

L’operatore inglese potrebbe anche decidere di nominare un rappresentante fiscale in Italia per ivi immettere in libera pratica beni provenienti da fuori Ue. In questo caso, se i beni sono destinati al trasferimento in altro Stato membro, l’articolo 67, Dpr 633/72 prevede una procedura analoga a quella sopra descritta.

In base al comma 2-ter di tale norma e diversamente da quanto prevede la direttiva, è tuttavia richiesto che il bene sia oggetto di una vera cessione intraUe (che il rappresentante dovrà regolarmente fatturare) e che il cessionario sia effettivamente stabilito in altro Paese Ue.

Se i beni non sono destinati ad altro Stato comunitario, ma restano in Italia, l’imposta è assolta (salvo deposito Iva o plafond) dal rappresentante inglese presso la dogana nazionale. Tale soggetto non emetterà però fattura per la successiva vendita a soggetti passivi Iva nazionali, trattandosi pur sempre di un acquisto da extraUe da autofatturare a cura del cessionario nazionale.

Quale che sia lo Stato comunitario scelto, il rappresentante fiscale dell’operatore Uk potrebbe essere coinvolto in operazioni complesse (triangolari o vendite a catena). Vanno quindi rispettate le regole previste per tali operazioni e le indicazioni della giurisprudenza comunitaria.

Per esempio, in caso di rappresentante fiscale nominato in Italia che “acquisti” beni presso un fornitore Ue per cederli a un cliente soggetto passivo nazionale, occorre prestare attenzione al trasporto dei beni. Se il trasferimento in Italia è eseguito dal cessionario residente, il fornitore inglese, sebbene già registrato in Italia, dovrebbe infatti nominare un rappresentante fiscale anche nello Stato Ue di partenza dei beni per realizzare una cessione intracomunitaria nei confronti del soggetto nazionale (sentenza C-628/16).

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La partecipazione minoritaria «salva» l’impresa dalle norme di transfer pricing

11 Gennaio 2021

Il Sole 24 Ore lunedì 21 dicembre 2020 di Massimo Bellini

FISCO INTERNAZIONALE

La Ctr di Bolzano esclude l’applicazione e dà ragione all’azienda con 48% di quote

I mutui infruttiferi possono rispondere comunque alle logiche del mercato

Nella sentenza 55/2 del 4 dicembre 2020 i giudici della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano (presidente Rispoli, relatore Fleischmann) si sono espressi sull’applicabilità della normativa sui prezzi di trasferimento a un finanziamento infruttifero tra società con vincolo di partecipazione del 48 per cento.

La vicenda

Il caso riguarda un contribuente italiano cui sono stati notificati tre avvisi di accertamento relativi agli anni 2016, 2017 e 2018 per violazione dell’articolo 110, comma 7, del Tuir, dovuta all’omessa applicazione di interessi su un finanziamento concesso ad una società cilena controllata al 48 per cento. In particolare, l’ufficio aveva ripreso a tassazione il valore degli interessi che sarebbero stati dovuti in applicazione del principio di libera concorrenza.

La decisione

I giudici di secondo grado hanno rigettato l’appello dell’ufficio contro la sentenza di primo grado, favorevole al contribuente. Le motivazioni riguardano sia il requisito soggettivo che oggettivo per l’applicazione della normativa di transfer pricing.

In relazione al primo aspetto, secondo i giudici la partecipazione del 48% è una partecipazione minoritaria che non consente di esercitare il controllo né di diritto né di fatto sulla società cilena. In particolare, la partecipata era amministrata da tre direttori che dovevano prendere decisioni all’unanimità, di cui solo uno era nominato dalla contribuente. L’esistenza di tale rapporto partecipativo consentiva di esercitare una certa influenza, ma non integrava il requisito del controllo. Per tali motivi le due società non potevano essere considerate come imprese associate facenti parte dello stesso gruppo e di conseguenza l’articolo 110, comma 7, del Tuir non era applicabile.

Il principio

Il principio è condivisibile. Non vi sono dubbi che una partecipazione inferiore al 50%, in assenza di ulteriori elementi, non integra il requisito soggettivo. Dovrebbe esserci infatti influenza dominante sulla base di vincoli azionari o contrattuali secondo quanto previsto dal Dm del 14 maggio 2018 o influenza sulle decisioni imprenditoriali secondo quanto indicato in precedenza dalla circolare 32/1980. Tali elementi dovevano essere provati dall’ufficio (Cassazione 28335/2018) ma non sembrano emergere dai fatti descritti nella sentenza.

Il requisito oggettivo

Anche se tali considerazioni bastano a risolvere la controversia vi è qualche perplessità sulla conclusione dei giudici in relazione al requisito oggettivo. Secondo la Ctr l’ufficio non ha provato l’esistenza di componenti reddituali ai quali sarebbe applicabile l’articolo 110, comma 7, del Tuir arrivando così a tassare proventi figurativi ed ipotetici. In senso contrario si è espressa di recente la Cassazione (21828/2020) secondo cui l’eventuale infruttuosità del finanziamento concordata tra le parti non esclude di per sé l’applicazione delle regole sui prezzi di trasferimento.

Più convincente è invece il passaggio in cui i giudici sottolineano che nel nostro ordinamento giuridico non vi è una presunzione assoluta di onerosità, per cui anche un finanziamento non oneroso può essere conforme con il principio di libera concorrenza. Vi possono infatti essere vari casi in cui la stipula di un prestito infruttifero risponde a logiche di mercato come facilitare lo sviluppo in nuovi mercati (Ctp Milano 7019/12/17).

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Il bonifico tra coniugi diventa donazione indiretta

11 Gennaio 2021

Il Sole 24 Ore 10 dicembre 2020 di Angelo Busani e Elisabetta Smaniotto

CASSAZIONE

Operazione per aumentare in modo stabile il patrimonio del donatario

Il bonifico ordinato dalla moglie a favore del marito è una donazione indiretta quando effettuato allo scopo di realizzare uno stabile incremento del patrimonio del donatario e un impoverimento del patrimonio del donante; ne consegue, se la vicenda emerge nell’ambito di un procedimento di accertamento delle imposte sui redditi, la tassazione, a titolo di imposta di donazione, con l’aliquota dell’8% sul valore eccedente la franchigia di 1 milione di euro. Lo ha deciso la Cassazione con l’ordinanza 27665 del 7 ottobre 2020, la quale dovrebbe essere il primo caso nel quale la giurisprudenza di legittimità si occupa della tassazione delle donazioni indirette: nella fattispecie giunta al terzo grado di giudizio, si trattava di un bonifico di 12 milioni di euro, effettuato dalla moglie su un conto intestato a una società fiduciaria ma riferibile al marito; il denaro era poi rimasto su quel conto solo per un giorno perché poi servito al marito per effettuare un finanziamento a favore di una società di cui egli era socio. La Cassazione ha ritenuto applicabile l’articolo 56-bis, Dlgs 346/90 (testo unico imposta successione e donazione) perché si tratta di una norma:

  1. a) in vigore in quanto esistente al momento in cui l’imposta di donazione venne abrogata (legge 383/01) e poi richiamata in vita dalla norma (Dl 262/06) che ha reintrodotto l’imposta;
  2. b) che deve essere armonizzata con l’odierno “assetto” dell’imposta di donazione, vale a dire che quando essa si riferisce all’unica franchigia di 350 milioni di lire, tale soglia di esenzione va oggi riferita, a seconda dei casi, a 1 milione di euro (nel caso della donazione tra coniugi e parenti in linea retta), a 100mila euro (donazione tra fratelli) e a 1,5 milioni di euro (donazione a favore di persona gravemente disabile); e, quando dispone l’aliquota del 7%, la norma deve essere letta come se si riferisse – con «funzione latamente sanzionatoria» – all’aliquota dell’8% (l’applicazione dell’aliquota del 7% era la conclusione invece raggiunta dalla Ctr Emilia Romagna nella sentenza 222/2018, poi appunto impugnata in Cassazione);
  3. c) applicabile a «liberalità che neppure si traducono in contratti scritti, trattandosi di meri comportamenti materiali» o a liberalità «che risultano da documenti scritti per i quali non è imposta la formalità della registrazione» per cui «anche la donazione per così dire “informale”» non sarebbe estrancea «al meccanismo di emersione oggetto di causa, atteso che l’inosservanza della forma pubblica ex articolo 782 del Codice civile e la relativa sanzione della nullità, se rilevano sul piano civilistico, a tutela del donante, nessuna conseguenza producono sul piano tributario»;
  4. d) applicabile, oltre che alle liberalità indirette, anche alle liberalità «risultanti da atti di donazione effettuati all’estero a favore di residenti».

L’ordinanza 27665/2020 conclude affermando che, quando l’articolo 56-bis del Dlgs 346/90 si riferisce alla registrazione volontaria delle donazioni indirette, anche questa norma deve essere letta alla luce delle aliquote e alle franchigie oggi vigenti: il 4% applicabile al valore superiore a 1 milione di euro (donazione tra coniugi e parenti in linea retta), il 6% applicabile al valore superiore a 100mila euro (donazione tra fratelli), l’8% in ogni altro caso.

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Arte, sport e cultura: per eventi e servizi si paga l’Iva nello Stato del committente

11 Gennaio 2021

Il Sole 24 Ore lunedì 21 dicembre 2020 di Raffaele Rizzardi e Benedetto Santacroce

Vanno considerate anche le norme sulle prestazioni relative agli immobili

L’eccezione principale è il caso di un servizio di locazione autonomo

Le manifestazioni artistiche, sportive, culturali e scientifiche, con le relative forniture di servizi, seguono regole di tassazione Iva che, negli ultimi anni, sono state oggetto di numerose pronunce della Corte di giustizia Ue e della prassi nazionale ed estera con risultati non sempre del tutto lineari, lasciando gli operatori in balia di interpretazioni locali non del tutto coerenti con il sistema unionale.

Lo sforzo che l’interprete è chiamato a realizzare per fornire una lettura integrata del sistema e delle richiamate pronunce deve partire dall’evoluzione della disposizione unionale, nonché dalla stretta relazione che esiste tra le disposizioni della Direttiva Iva (Dir 2006/112/Ce) che si occupano di queste manifestazioni e quelle che si occupano della tassazione delle prestazioni relative agli immobili. Proprio nella relazione tra queste disposizioni nascono le maggiori problematiche interpretative.

In particolare, mentre in riferimento alle prime la tassazione segue in via generale la tassazione nello Stato del committente (se non nel caso di accesso fisico alla manifestazione ovvero di prestazione realizzata nei confronti di un privato), nelle seconde la tassazione segue il luogo in cui si trova l’immobile.

Se volessimo individuare una chiave di lettura delle disposizioni unionali potremmo sintetizzare questi principi:

in tutti i casi in cui il prestatore fornisce l’evento, per così dire “chiavi in mano” al destinatario soggetto passivo, il servizio va tassato nello Stato membro del committente (in questo senso Risposta a interpello 35/E/2020, in senso contrario Principio di diritto 2/E/2018);

non va trascurata la volontà contrattuale delle parti che, in generale, in riferimento alla realizzazione di un evento, non intendono acquisire la mera disponibilità di un immobile (quale prestazione principale) e usufruire di ulteriori servizi (accessori), bensì sono interessati all’organizzazione dell’evento/manifestazione nella sua complessità. Quest’ultima fattispecie va dunque qualificata come servizio unitario, sebbene complesso (costituito in via principale dall’attività culturale, artistica, sportiva eccetera e in via secondaria da ulteriori servizi) territorialmente rilevante nel Paese di stabilimento del committente, in quanto – si ribadisce – sul piano normativo, la deroga alla regola generale della territorialità opera solo se la stessa è resa nei confronti di un destinatario soggetto privato;

i servizi relativi all’accesso all’evento implicano l’acquisto del diritto di entrare nel luogo in cui la manifestazione si svolge nonché di partecipare all’evento in un ruolo “passivo o semiattivo” (in senso conforme Corte di giustizia, sentenza C-647/17, per un corso di formazione professionale, in senso difforme Risposta a interpello 62/E/2020). Al contrario, la partecipazione attiva di un soggetto (artista, sportivo, eccetera) alla realizzazione dell’evento fuoriesce dalla regola di tassazione nel luogo in cui si svolge l’evento (dettata per l’accesso alla manifestazione) e tornano applicabili le regole generali in termini di territorialità dell’Iva.

In linea con questi principi, oltre alle citate posizioni della Corte di giustizia, si segnala l’articolata circolare 29 del 5 aprile 2011 della direzione generale delle finanze pubbliche francese che esemplificando le diverse ipotesi, sottolinea che la tassazione per essere riferita all’immobile (che solitamente è una componente tipica delle manifestazioni) deve avere per oggetto un servizio di locazione autonomamente considerato e non incluso in una prestazione unica di cui l’immobile non è per le parti e per la finalità del contratto un elemento predominante.

Principio-interpretazione-a cura del CTS Sole 24 Ore

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Scadenziario Gennaio 2021

11 Gennaio 2021

entro il 20 Gennaio

  • Scade il termine per il pagamento dei contributi previdenziali /assistenziali I.S.S. e F.S.S. e FONDISS per lavoratori dipendenti relativi al mese di DICEMBRE e TREDICESIMA 2020.

entro il 30 Gennaio

  • Scade il termine per versamento degli importi relativi alla gestione separata e FONDISS per gli amministratori, presidenti  CdA, Amministratori delegati, CO.CO.PRO e soci lavoratori di cui alla Legge 158 del 05/10/2011 art. 4.

entro il 31 Gennaio

  • Scade il termine per il pagamento dell’imposta complementare del 3% sui servizi resi a privati nel periodo 01/07/2020 -31/12/2020;

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Dal 1° luglio addio alle soglie di protezione

11 Gennaio 2021

Il Sole 24 Ore 5 gennaio 2021 di Raffaele Rizzardi

LE VENDITE ALL’ESTERO

Lo sviluppo esponenziale delle vendite online ai privati, accentuato dalle difficoltà di movimento delle persone per l’emergenza sanitaria, ha portato non poche piccole e medie imprese a spedire merce in altri Stati membri superando la cosiddetta soglia di protezione, normalmente di 35mila euro per la sommatoria delle cessioni a non soggetti di imposta del singolo Stato, che comporta l’applicazione dell’Iva dello Stato di destinazione, con un adempimento oggi necessariamente di identificazione in quel Paese, computando l’aliquota Iva di tale Stato.

Se l’invio è invece rimasto nei limiti, le vendite dirette ai consumatori sono state assoggettate all’imposta dello Stato in cui è iniziata la spedizione, nel nostro caso l’Italia.

Dal 1° luglio prossimo verranno meno le soglie di protezione, salvo una di 10mila euro per l’insieme delle operazioni territorialmente rilevanti in tutti gli altri Stati. Potrebbe essere il caso di un artigiano edile, cui capita raramente di essere chiamato ad eseguire dei lavori su un edificio all’estero. Se sta in questi limiti la sua prestazione sarà effettuata con l’Iva italiana. Per chi vende online questo limite è del tutto inconsistente, e pertanto avrà, in primo luogo l’opportunità di non dover aprire partite Iva all’estero, utilizzando il sistema dello sportello unico, Oss (One stop shop), che consente di versare alla propria amministrazione finanziaria anche l’Iva di un altro Paese, ovviamente mettendo a disposizione i dati che consentono di individuare ciascuno Stato di destinazione della merce.

Il serio rovescio della medaglia riguarda l’individuazione dell’aliquota pertinente per il singolo prodotto in ciascuno degli altri 27 Paesi aderenti al regime Iva intraunionale.

Non abbiamo dimenticato la Brexit, lasciando invariato il numero degli attuali partners, in quanto le aliquote della Gran Bretagna dovranno essere applicate alle vendite con destinazione Irlanda del Nord.

La Commissione europea ha messo a disposizione un database “Vat search”, che richiede l’inserimento della voce doganale della Nomenclatura comune europea.

A quasi cinquant’anni dall’entrata in vigore dell’Iva nel nostro Paese le tabelle delle aliquote ridotte continuano a indicare la vecchia voce doganale. Ma anche commutando il riferimento, abbiamo voluto fare una prova con il prodotto di cui parla la risposta ad interpello del 10 dicembre 2020, n. 579, da classificare nella Nc 2106 90. La risposta dell’Agenzia è per l’aliquota 10%, in base alla voce 80 – prodotti alimentari vari (v.d. ex 21.07) della tabella A, parte III, ma la consultazione europea indica l’aliquota ordinaria del 22%.

Il sistema dello sportello unico era partito nel 2003 solo per i servizi online, solo con l’aliquota ordinaria, e ci è voluto molto per la riduzione relativa a libri e periodici online.

Dal 1° luglio prossimo bisognerà conoscere l’aliquota in ciascuno Stato di ogni prodotto venduto ai consumatori. Ma dopo 12 mesi il problema tornerà con il nuovo regime delle vendite ai soggetti di imposta.

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