Augurando Buon Natale e Felice Anno Nuovo, lo Studio Fiscale, Tributario e Legale del Dott. Antonio Valentini ricorda alla gentile clientela che rimarrà chiuso per le festività natalizie dal 24 dicembre  all’ 8 gennaio compresi

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E-fattura con San Marino senza indicazione del valore dell’aliquota

7 Novembre 2022

Il Sole 24 Ore 18 ottobre 2022 di Alessandro Mastromatteo Benedetto Santacroce

L’operatore del Titano va segnalato con le cinque cifre senza la sigla «SM»

Dal 1° luglio 2022 l’utilizzo obbligatorio della fattura elettronica, da veicolare tramite Sistema di interscambio (Sdi), per tutte le operazioni da e verso operatori di San Marino può generare particolari criticità non tanto nella popolazione delle informazioni richieste dal tracciato xml, quanto nella verifica relativa alle vidimazioni eseguite dall’Ufficio delle Entrate della Repubblica di San Marino.

In particolare, la questione si può porre relativamente alle cessioni di beni spediti o trasportati a San Marino, le quali costituiscono operazioni non imponibili Iva, in quanto equiparate alle cessioni all’esportazione di cui all’articolo 8 del Dpr 633 del 1972, in presenza di una duplice condizione: il cessionario sammarinese deve essere un soggetto passivo d’imposta e l’Ufficio tributario di San Marino deve avere certificato la regolarità del documento emesso.

Non è quindi sufficiente, che il Sistema di interscambio non abbia scartato il tracciato Xml emesso dal soggetto passivo nazionale nei confronti del cliente operatore sanmarinese. Avere ottenuto infatti una ricevuta di consegna da parte di Sdi, quindi senza alcuna rilevazione di un codice errore, non determina, come conseguenza diretta e necessaria, il fatto che la certificazione fiscale dell’operazione risulti perfezionata.

Infatti, l’operatore economico italiano è tenuto a visualizzare telematicamente l’esito del controllo effettuato dall’ufficio tributario di San Marino collegandosi al portale «Fatture e corrispettivi» dell’agenzia delle Entrate nazionale, e consultando le informazioni circa il singolo tracciato trasmesso.

Occorre quindi verificare l’esito, inteso come vidimazione regolarmente rilasciata da San Marino a valle del controllo, da completarsi entro quattro mesi, circa il regolare assolvimento dell’imposta sull’importazione e convalida della regolarità della fattura. In caso di esito negativo, l’operatore italiano è chiamato, nei trenta giorni successivi, ad emettere nota di variazione senza il pagamento di sanzioni e interessi.

Sul portale italiano «Fatture e corrispettivi» l’emittente vedrà l’annotazione «San Marino – vidimazione negata» nelle informazioni relative alla fattura. Considerando che il flusso per lo Sdi risulta tuttavia correttamente completato dal punto di vista tecnico, l’operatore italiano sarà chiamato a regolarizzare l’operazione con lo Sdi italiano, emettendo innanzitutto nota di variazione con indicazione del medesimo cessionario della fattura originaria ma il codice destinatario convenzionale a sette «X» e non quello dell’ufficio sanmarinese Hub-Sm; successivamente, dovrà riemettere la fattura correggendo i valori che hanno determinato l’esito negativo e indirizzandola, in questo caso, al codice destinatario dell’Ufficio delle entrate di San Marino. In questo senso, sarebbe opportuno avvalersi di meccanismi informatici che rendano quanto più automatizzato possibile il controllo circa l’esito, interfacciandosi con il portale delle Entrate e limitando potenziali profili sanzionatori.

Un errore frequente riscontrato risiede nell’indicazione dell’imposta in fattura; tutte le righe del tracciato Xml devono invece riportare AliquotaIva=0.00 e un valore di Natura (tipicamente N3.3 «Non Imponibili – cessioni verso San Marino»). Altro errore frequente quello della non corretta indicazione nel tracciato Xml della partita Iva dell’operatore sanmarinese, che va compilata con le cinque cifre non riportando la sigla del Paese «SM» nello stesso campo.

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Esterovestizione esclusa se la residenza societaria è realmente oltreconfine

7 Novembre 2022

Il Sole 24 Ore 31 ottobre 2022 di Lorenzo Del Federico

La libertà di stabilimento nella Ue giustifica le scelte economiche delle imprese

Il Principio interpretativo n. 5 di Modulo 24 Accertamento e Riscossione sull’interposizione fittizia ruota intorno all’articolo 37 del Dpr 600/73, ma offre l’occasione per riflettere anche sull’esterovestizione, sempre al confine tra elusione ed evasione.

L’esterovestizione si ritiene comunemente configurabile quando una società simula di essere residente all’estero per sottrarsi alla tassazione in Italia. Tuttavia, la giurisprudenza parla spesso di “elusione” (Cassazione, sezione tributaria, 4463/22, 7454/22 e 8297/22), mentre nella stragrande maggioranza dei casi l’esterovestizione ha connotazione evasiva; per un altro verso si tende a giustificare l’esterovestizione alla luce del principio unionale della libertà di stabilimento (Cassazione penale 43809/15).

Per identificare la residenza delle società, l’articolo 73 del Tuir fa riferimento alla sede legale, all’oggetto principale e alla sede dell’amministrazione; ma è prevista anche una presunzione relativa, giacché si considerano residenti le società “estere” che detengano partecipazioni di controllo in società residenti e, alternativamente, siano controllate o amministrate in prevalenza da residenti. La norma si pone come semplice previsione di sistema, avulsa da qualsiasi logica antielusiva. Pertanto, rispetto alle patologie dell’esterovestizione, il Principio interpretativo sull’interposizione fittizia mostra tutta la sua pregnanza.

Nulla quaestio laddove la società sia realmente radicata all’estero, avendo ivi la sede, l’oggetto principale e la sede amministrativa. Laddove, invece, emergano profili di simulazione e fittizietà rispetto a tali requisiti è chiaro che ci si trova di fronte a comportamenti evasivi, in cui il contribuente rappresenta e dichiara circostanze false; comportamenti che, quindi, possono assumere anche rilevanza penale.

Infine, laddove la società risulti costituita all’estero senza valide ragioni economiche, mediante comportamenti anomali, al di fuori di ogni logica di mercato, e al fine di realizzare essenzialmente vantaggi fiscali indebiti, potrà trovare applicazione l’articolo 10-bis dello Statuto del contribuente.

I vantaggi fiscali indebiti relativi a una società realmente, ma abusivamente, localizzata all’estero, potranno essere pertanto disconosciuti ex articolo 10-bis, che però non è applicabile in ambito Ue, stante la libertà di stabilimento. Invero, come chiarito dalla giurisprudenza, la libertà di stabilimento garantisce e giustifica la società, anche qualora la localizzazione sia motivata dal vantaggio fiscale, derivante da un regime più favorevole, che rispondendo al sistema delle fondamentali libertà economiche dell’Unione non potrà mai essere qualificato come “indebito” (causa C-196/04, Cadbury Schweppes del 2006).

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Sanzionata per falso in bilancio anche l’omissione sui conti d’ordine

7 Novembre 2022

Il Sole 24 Ore 29 ottobre 2022 di Giovanni Negri

RENDICONTI

La conseguenza è comunque una rappresentazione patrimoniale distorta

Non è determinante il mancato superamento delle soglie di rilevanza

Il falso in bilancio può interessare anche i conti d’ordine, elementi contabili che non rappresentano attività o passività in senso proprio e quindi non incidono sulle soglie di rilevanza penale.

A questa conclusione approda la Cassazione, quinta sezione penale sentenza 36012, con la quale è stata confermata la condanna inflitta al presidente e al vicepresidente del consiglio di amministrazione di una società per azioni. I due amministratori avevano omesso di fornire esatte informazioni sul valore delle partecipazioni detenute nelle loro controllate, incidendo in maniera significativa sulla rappresentazione del patrimonio netto.

Nel procedimento l’accusa aveva valorizzato il fatto che nei conti d’ordine relativi ai bilanci oggetto di contestazione gli amministratori avevano trascurato di indicare il valore delle fideiussioni e delle lettere di patronage concesse a garanzia dei debiti contratti con le banche dalle società partecipate, per oltre 13 milioni.

I conti d’ordine, ricorda la sentenza, secondo la definizione contenuta nel principio contabile n. 22, rappresentano annotazioni di memoria a corredo della situazione patrimoniale-finanziaria esposta nello stato patrimoniale e costituiscono semplici informazioni su operazioni, non suscettibili di incidere sulle soglie di rilevanza penale.

Tuttavia, «pur non influendo quantitativamente sul patrimonio o sul risultato economico dell’esercizio, rappresentano un’informazione essenziale per conoscere lo stato dei reali impegni finanziari della controllante nei confronti delle controllate».

E allora, l’omessa indicazione dell’esatta consistenza degli impegni finanziari infragruppo, «incidendo sul primario interesse della trasparenza», può contribuire a fornire una rappresentazione falsata dell’effettiva consistenza patrimoniale e finanziaria delle singole società.

«Una falsata rappresentazione – osserva la Cassazione – che, a prescindere dalla incidenza o meno sulle soglie quantitative, può assumere comunque rilevanza penale».

Centrale nel ragionamento dei giudici è infatti non tanto il tema delle soglie, improponibile nel contesto specifico, quanto piuttosto quello dell’«alterazione sensibile» previsto dall’articolo 2621 del Codice civile, cui ancorarsi in tutti i casi in cui il dato rigido delle soglie quantitative non appare concretamente praticabile perché manca un risultato di esercizio suscettibile di raffronto e, quindi, di variazione percentuale.

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Legge 25 Ottobre 2022 nr 148 – II Variazione al Bilancio di Previsione dello Stato e degli Enti del settore pubblico allargato per l’esercizio finanziario 2022 , mod. alla Legge nr 207 22/12/2021 e succ. mod.

7 Novembre 2022

Di seguito il testo completo della II Variazione di Bilancio attuata con la Legge 148 del 25 Ottobre 2022 della quale si evidenziano i punti principali:

art. 9: contiene le disposizioni relative ad opere ed interventi per la produzione di energie rinnovabili nei condomini

art. 10: modifica dell’ammontare del contributo in conto interessi in favore delle imprese per gli interventi di riqualificazione energetica ed impiantistica degli edifici esistenti e per l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o cogenerazione

art. 13 e 14: disposizioni relative ad incentivi fiscali volti alla riduzione dei consumi di gas naturale e di energia elettrica, nonché incentivi di carattere edilizio e di carattere economico per edifici oggetto di qualificazione energetica ed impiantistica

art. 18: il termine per l’archiviazione delle fatture elettroniche viene posticipato al 30 settembre 2023

art. 19: prevede l’obbligo di nomina di un rappresentante fiscale o della identificazione diretta per le persone fisiche o giuridiche non residenti che sono tenute all’assolvimento degli obblighi fiscali relativi alla monofase.

art. 20: abrogazione del Decreto Legge 25 settembre 2018 n.123 “Disciplina del regime per la detassazione dei redditi derivanti da beni immateriali”

art. 21: modifiche al meccanismo di risoluzione delle controversie relative al trattamento fiscale – procedure amichevoli (MAP) ai sensi degli accordi in materia di doppia imposizione fiscale e scambio d’informazioni in materia fiscale

L148-2022+All

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Decreto Delegato 5 Ottobre 2022 nr 141 – Trasferimento transfrontaliero di denaro contante

7 Novembre 2022

Il Decreto Delegato nr 141 del 5 Ottobre 2022 (che entrerà in vigore dal 30 giugno 2023)  tratta il trasferimento transfrontaliero di denaro contante da e verso l’estero aggiornando la normativa  e rivedendo non solo gli obblighi informativi (si vedano gli Allegati 1 e 2) ma anche le sanzioni e i controlli.

DD141-2022+All

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Legge 26 Settembre 2022 nr 129 – Interventi a sostegno della famiglia

7 Novembre 2022

Si allega il testo completo della Legge nr 129 del 14 Settembre u.s. che aggiorna la normativa a sostegno della genitorialità e della famiglia all’interno del mondo del lavoro e si evidenziano i seguenti punti:

  • Capo II della norma (dall’art. 3 all’art. 10) sono contenute le misure per tutelare la salute della lavoratrice gestante, puerpera e in periodo di allattamento garantendo la salute della lavoratrice gestante nel momento in cui si ritrova a ricoprire delle mansioni con un grado di rischio elevato.
  • Capo III (dall’art. 11 all’art. 21) sono indicate le misure a sostegno della genitorialità in cui si prevede la possibilità per la madre e per il padre in taluni casi alternativamente fra loro di usufruire dei periodi di astensione dal lavoro. Tali periodi prendono il nome di congedo che riguarda, il congedo di gravidanza e il puerperio della lavoratrice, i congedi di paternità, i congedi parentali, i permessi di allattamento, i congedi famigliari per i genitori adottandi e adottivi o congedo di gravidanza o puerperio.
  • Capo IV (dall’art. 22 all’art. 33) vengono indicate ulteriori misure a sostegno della famiglia istituendo permessi per l’educazione dei figli, per la loro salute da parte di entrambi i genitori. Questi permessi saranno utilizzati per visite mediche parentali, visite mediche dei figli, per malattie dei figli, per i colloqui scolastici e per l’ottenimento di congedi per l’assistenza al famigliare a seguito di una grave disabilità permanente o temporanea indicando tutto nella documentazione che viene richiesta, da presentare agli uffici competenti per ottenere tale certificazione. Sono previste inoltre “le ferie solidali” che, nel settore privato, sono demandate alla contrattazione collettiva. E’ previsto da parte dei genitori alternativamente tra loro di poter trasformare l’orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
  • Capo V (dall’art. 34 all’art. 38) sono previsti articoli in riferimento alla maternità obbligatoria, al divieto di licenziamento e la possibilità di richiedere da parte di entrambi i genitori una flessibilità oraria con figli in età inferiore a 14 anni.
  •  Capo VI (dall’art. 39 all’art. 46) vengono indicate le disposizioni transitorie e di coordinamento le sanzioni e le leggi abrogate

L129-2022+All

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Circ. Prot. nr 92238 Ufficio Tributario del 30 Settembre 2022 – Prestazioni di rilevanza artistica

7 Novembre 2022

Si allega la Circolare dell’Ufficio Tributario del  30 Settembre u.s. che individua le prestazioni di rilevanza artistica ai fini della corretta applicazione della ritenuta alla fonte. Pur essendo indicato un elenco tassativo viene specificato che ulteriori casistiche potranno essere valutate attraverso l’istituto dell’interpello preventivo come da art.123 della Legge 166/2013.

Sono indicate come prestazioni di rilevanza artistica:

  • scrittori, compositori e artisti interpreti teatrali, cinematografici o musicali, interpreti lettori e doppiatori (con l’esclusione della mera lettura di testi scritti);
  • traduttori editoriali di testi letterari a condizione che l’opera realizzata si connoti per un effettivo carattere di originalità e non nella traduzione mec-canica o pedissequa di termini in gran parte predeterminati (es manuali d’uso o testi tecnici);
  •  autori di rappresentazioni artistiche qualora l’opera sia finalizzata alla espo-sizione in musei, mostre o luoghi aperti al pubblico,
  • giocolieri ed acrobati professionisti nell’ambito di spettacoli pubblici ,
  • coloro che prestano la propria immagine quali testimonial o che utilizzano la propria notorietà sui canali telematici per influenzare le scelte dei consuma-tori (rientra nel caso il c.d. “influencer” o il soggetto la cui notorietà è di pubblico dominio e che presta la sua immagine per una sfilata di moda).

Circ. Prot nr 92238 Uff. Tributario

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Circolare Prot. 102502 del 27 Ottobre 2022 – Ufficio Attività Economiche – Vendite Promozionali “Black Friday”

7 Novembre 2022

Le imprese titolari di licenza di commercio al dettaglio che volessero aderire alle vendite promozionali del “Black Friday” (dal 21/11/2022 fino al 04/12/2022 compreso)
devono darne comunicazione all’Ufficio Attività Economiche tramite istanza  OPEC  indicando
-indicazione delle date di inizio e fine;
-tipo di prodotti posti in promozione;
-percentuale minima e massima di sconto che si intende applicare

Prot. 102502 Circ. Black Friday 2022

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E-fattura dei forfettari: ravvedimento da valutare per errori o ritardi

7 Novembre 2022

Il Sole 24 Ore 10 Ottobre 2022 di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

DAL 1° OTTOBRE

Dal 1° ottobre anche i forfettari devono rispettare le tempistiche ordinarie per l’emissione delle fatture elettroniche. Eventuali ritardi possono essere sanati con ravvedimento operoso, ma la convenienza delle correzioni spontanee va verificata in base alle singole situazioni. Nel predisporre le e-fatture bisogna anche tenere conto delle specifiche tecniche aggiornate.

Per consentire ai forfettari di adeguarsi alla fattura elettronica, è stato previsto un periodo di moratoria che ha riguardato le operazioni eseguite dal 1° luglio al 30 settembre scorso: l’emissione del documento (e, quindi, la trasmissione via Sdi) poteva avvenire anche oltre i tempi ordinari purché entro il mese successivo a quello di effettuazione. Così, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a settembre, c’è ancora tempo sino a fine ottobre per provvedere senza sanzioni.

Per le operazioni eseguite dal 1° ottobre si devono invece rispettare i termini ordinari. Per esempio, la fattura per una cessione va emessa entro 12 giorni dalla consegna/spedizione dei beni, fatto salvo il termine più ampio del 15 del mese successivo al ricorrere dei requisiti per la fatturazione differita.

Per coloro che sono rimasti alla carta, invece, le tempistiche sono da sempre quelle ordinarie.

Violazioni, sanzioni e regolarizzazioni

In caso di ritardata o mancata emissione del documento, si applica la sanzione tra il 5 e il 10% dell’imponibile, con un minimo di 500 euro (articolo 6, commi 2 e 4, Dlgs 471/1997). Tuttavia, se la violazione non rileva per la determinazione del reddito, la penalità diventa fissa: da 250 a 2mila euro (articolo 6, comma 2, ultimo periodo, Dlgs 471/1997).

Le sanzioni possono comunque ridursi nell’ipotesi di correzione spontanea dell’errore mediante il ravvedimento operoso. In questo caso, basta emettere il documento (se non già emesso, ancorché tardivamente) e procedere col versamento della sanzione ridotta in funzione del momento in cui interviene la regolarizzazione.

Ma non sempre la regolarizzazione è la strada più conveniente. Infatti, in presenza di più infrazioni si dovrebbe procedere a tante regolarizzazioni quante sono le violazioni commesse, generando quindi un effetto moltiplicativo. Invece, quando le violazioni sono rilevate dall’ufficio si può beneficiare dell’istituto della continuazione, ossia di una sanzione unica (se più favorevole al contribuente) pari a quella più grave, aumentata da 1/4 al doppio (articolo 12, Dlgs 472/1997).

Specifiche tecniche e nuovi controlli

Dal 1° ottobre, poi, anche i forfettari applicano le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica (1.7.1 per operazioni B2B e B2C; 1.3.2 per il B2G). La novità più importante è l’introduzione di un nuovo Tipo Documento, il «TD28», da usare in caso di fattura cartacea con addebito d’imposta da parte di soggetti sanmarinesi minori (sono tali quelli con ricavi dell’anno precedente inferiori a 100mila euro), i quali sono esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica.

Il nuovo codice va utilizzato per rispettare l’obbligo di comunicazione dei dati con soggetti non residenti (in altri termini, l’esterometro). Va da sé che, in generale, chi intende gestire i documenti con modalità telematiche può usare il medesimo codice: in questo caso, l’obbligo di comunicazione dei dati risulterebbe assorbito.

Come evidenziato nella guida alla fatturazione elettronica e all’esterometro aggiornata il 30 settembre scorso, il codice «TD19» va usato per assolvere l’Iva ex articolo 17, comma 2, del Dpr 633/1972, nel caso in cui la fattura elettronica ricevuta dall’operatore sammarinese sia senza addebito dell’imposta. In caso di acquisto di beni provenienti da San Marino documentati con e-fattura, l’assolvimento dell’imposta da parte del cessionario residente avviene quindi obbligatoriamente con questo Tipo Documento.

Per i servizi vale il «TD17».

È stato introdotto un nuovo controllo che, se non superato, fa scattare lo scarto del documento (Codice errore «00476»). In particolare, non è ammessa una fattura che riporta contemporaneamente nel Paese dell’identificativo fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente un valore diverso da IT.

È bene infine ricordare che non tutti i forfettari sono obbligati alla e-fattura. Quelli che nel 2021 non hanno superato la soglia dei 25mila euro di ricavi/compensi, ragguagliati ad anno, possono continuare a gestire il processo di fatturazione in modalità analogica fino a tutto il 2023.

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