Non è una holding finanziaria la società che gestisce un portafoglio

30 Aprile 2020

Il Sole 24 Ore 25 APRILE 2020 di Alessandro Germani

 INTERPELLO ENTRATE

Il discrimine è costituito dal fatto che non siano detenute partecipazioni

La società ricade nell’ambito Mifid 2 perché qualificabile come operatore finanziario

La società che investe prevalentemente in strumenti finanziari non rientra né tra le società di partecipazione finanziaria né tra quelle di partecipazione non finanziaria, ex articolo 162-bis del Tuir. È questa la risposta 121/2020 del 24 aprile delle Entrate.

L’istante è una microimpresa che redige il bilancio in forma semplificata e non detiene alcuna partecipazione, bensì solamente titoli allo scopo di impiego della liquidità. Gestisce di fatto un portafoglio finanziario di titoli che rientrano nella categoria degli Etc (exchange traded commodities). Si tratta di strumenti finanziari cartolarizzati il cui sottostante è il cacao.

L’agenzia delle Entrate nella sua risposta ricorda che l’introduzione dell’articolo 162-bis nel Tuir risponde all’esigenza di disciplinare sotto il profilo fiscale gli intermediari finanziari e le cosiddette società di partecipazione (finanziaria e non). Detto questo, la società non detiene alcuna partecipazione ma investe solo in strumenti finanziari Etc che a fine anno presentavano un prezzo di mercato superiore al costo di iscrizione. In particolare il comma 1 dell’articolo 162-bis distingue, fra le altre fattispecie: le società di partecipazione finanziaria (lettera b); le società di partecipazione non finanziaria (lettera c1); le società assimilate a quelle di partecipazioni non finanziaria (lettera c2).

Poiché la società in questione investe nei citati Etc e non detiene partecipazioni, per il 2019 e finché non muterà questa sua politica essa resta esclusa dai soggetti disciplinati dall’articolo 162-bis del Tuir e determinerà la propria base Ires e Irap fuori dalle regole proprie dei soggetti finanziari. La conclusione dell’Agenzia è in linea con quanto aveva anticipato Assonime (circolare 16/2019 nota 47).

Per ciò che concerne l’anagrafe tributaria, l’istante ricade nell’applicazione della Direttiva Mifid 2 in quanto riveste, la qualifica di operatore finanziario. Deve pertanto comunicare la sua Pec, in base al provvedimento del 10 maggio 2017, per la sezione del Rei «Indagini finanziarie» e con codice operatore residuale 16. In ogni caso, poiché effettua la negoziazione di titoli derivati su merci per conto proprio, non dando tale modalità operativa origine a rapporti finanziari con soggetti terzi, la società non dovrà effettuare la comunicazione prevista all’articolo 7, comma 6, del Dpr 605/73.

Ipotizzando poi che si tratti di derivati non di copertura, in base all’articolo 112, comma 2, del Tuir alla formazione del reddito concorreranno i componenti positivi e negativi che dovessero risultare dalla valutazione degli strumenti finanziari derivati alla data di chiusura dell’esercizio. In fase di realizzo, poi, i componenti positivi e negativi concorreranno al reddito di periodo ex articolo 83 del Tuir. In virtù poi del principio introdotto dal 2008 della presa diretta dal bilancio, ai fini Irap l’attività di trading su strumenti finanziari derivati determina componenti (da valutazione e da realizzo) che concorrono alla base imponibile.

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

Niente Cig per il lavoratore distaccato dall’estero

30 Aprile 2020

Il Sole 24 Ore 7 APRILE 2020 di Marco Strafile

Incroci transnazionali

Possibile invece per l’italiano impiegato oltreconfine se l’attività è ferma

In base al decreto 19, comma 8, del Dl cura Italia, per accedere alla cassa integrazione i lavoratori devono risultare alle dipendenze delle imprese richiedenti la prestazione al 23 febbraio 2020. Nel caso di aziende (soprattutto in quelle che appartengono a gruppi) che accedono alla Cig e utilizzano personale distaccato da altre imprese, si pone il dubbio riguardante la possibilità di estendere le integrazioni salariali ai lavoratori distaccati.

Il tenore letterale delle disposizioni richiamate sembrerebbe far propendere per una risposta negativa, nel senso di consentire l’accesso a tale ammortizzatore solo a quei lavoratori che risultino formalmente assunti dall’impresa richiedente.

Tale lettura è peraltro conforme ai chiarimenti forniti dall’Inps con il messaggio 3777/2019, secondo cui «l’integrazione salariale viene concessa in favore dei lavoratori che prestano servizio presso l’unità produttiva per la quale viene chiesta l’integrazione stessa. Pertanto…per tutta la durata del distacco, non può essere ricompreso tra i beneficiari dell’integrazione salariale».

Ad analoghe conclusioni si giunge nel caso di lavoratore distaccato presso un’azienda che ha richiesto il trattamento di integrazione salariale: in linea con la circolare Inps 41/2006, infatti, si conferma la non spettanza delle prestazioni, rimanendo, i distaccati, dipendenti dell’azienda di origine.

I principi enunciati dall’Inps con il messaggio 3777, qualora applicabili alle ipotesi riguardanti aziende italiane che hanno in organico dipendenti distaccati da imprese estere, dovrebbero precludere a tali lavoratori l’accesso alla Cig, mentre potrebbero accedervi i dipendenti distaccati all’estero da imprese italiane (qualora la sospensione delle attività dovesse riguardare anche la società distaccataria).

Il quadro interpretativo sopra richiamato, impostato secondo una prospettiva domestica, potrebbe complicarsi (e per questo sarebbe auspicabile un chiarimento al riguardo) se dovesse tenere in considerazione anche le possibili interazioni connesse con l’esistenza, o meno, di accordi di sicurezza sociale siglati dall’Italia con altri Stati e con le disposizioni del Dlgs 136/2016 riguardanti la parità di trattamento dei distaccati dall’estero nell’ambito di una prestazione di servizi transnazionale.

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

Effetti prospettici della crisi da monitorare comunque

30 Aprile 2020

Il Sole 24 Ore 20 APRILE 2020 di Primo Ceppellini e Roberto Lugano

Le verifiche

Va esaminata la coerenza delle misure innovative adottate dall’impresa

In questo particolare frangente temporale, il collegio sindacale è chiamato anche a compiti straordinari di vigilanza, in quanto, dopo aver verificato la reazione immediata della società allo shock del coronavirus in termini organizzativi e sanitari, deve essere in grado di comprendere l’impatto sulla situazione economica e finanziaria delle società, ma anche di capire se gli organi amministrativi stanno reagendo in modo efficiente e con una logica prospettica alla situazione di crisi.

Vediamo alcuni elementi che possono costituire un percorso logico di indagine.

I rischi di continuità aziendale

Il primo passo che il management deve fare è l’individuazione degli impatti della crisi, mettendo a fuoco, per ciascuno, non solo la probabilità, ma anche il potenziale danno. I fattori da considerare riguardano tutte le aree dell’attività: produzione, contratti, finanza.

  1. Produzione. Sono esempi di fattori di rischio di tipo produttivo l’impossibilità di completare o consegnare la produzione, dovuti alla malattia o all’assenza del personale, alla mancanza di materie prime necessarie per la produzione, alle difficoltà di organizzare i servizi di trasporto e di consegna.
  2. Contratti. Sotto il profilo contrattuale, vanno valutate le possibili richieste di sconti, riduzioni, penali nonché in generale il rischio di blocchi nella possibilità di ricevere ordini.
  3. Finanza. Spostando l’attenzione sugli aspetti finanziari, si dovrà guardare principalmente allo slittamento degli incassi e alla possibilità di insoluti nei pagamenti da parte dei clienti, allo sforamento degli affidamenti bancari, al rischio di non poter rispettare le scadenze di pagamento di fornitori, mutui, leasing.

I piani economici e finanziari

I sindaci dovranno verificare se le società hanno predisposto piani economici e finanziari: in questi giorni le aziende stanno rivedendo completamente le loro previsioni e i loro budget. Occorre la massima attenzione nel verificare che le ipotesi prese a base dei vari scenari elaborati siano ragionevoli, al fine di considerare credibili le previsioni sugli effetti economici e finanziari.

Le analisi dovrebbero riguardare le tre componenti essenziali, ovvero andamento economico, situazione patrimoniale, situazione finanziaria. È vero che le norme del Dl 23/2020 hanno ridotto la pressione sotto l’aspetto patrimoniale, ma gli effetti prospettici della crisi vanno sempre e comunque monitorati: non sono escluse situazioni in cui, pur potendo evitare l’obbligo civilistico, sia compromessa in toto l’esistenza dell’impresa.

Una particolare attenzione dovrà essere dedicata alla variabile finanziaria, che normalmente sarà influenzata sia dalla rapidità delle risposte dei finanziatori alle richieste della società sia dalla situazione esogena in cui si troveranno fornitori e clienti.

Le misure adottate

L’ultimo elemento da considerare è l’adozione, da parte del management, di politiche di reazione agli effetti negativi.

Le scelte aziendali dovranno essere concentrate sui rischi maggiori, individuando le politiche da adottare nei confronti di clienti, fornitori, finanziatori.

Possono verificarsi situazioni in cui l’impresa può adottare anche misure di tipo innovativo, avviando tra l’altro cambiamenti nella sfera della produzione o dell’approvvigionamento di flussi finanziari: sotto questo profilo, le misure di agevolazione contenute negli ultimi provvedimenti normativi possono essere uno stimolo a rivedere le politiche di ricorso al credito.

Ai sindaci spetta il controllo sulla coerenza delle misure adottate, da valutare in funzione delle dimensioni dell’impresa, della conoscenza dei mercati e di tutte le variabili sopra indicate.

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

Direttiva «madre-figlia», l’elusione va dimostrata

30 Aprile 2020

Il Sole 24 Ore lunedì 20 APRILE 2020 di Marco Nessi

FISCO INTERNAZIONALE

L’ufficio non può far leva sulla nozione di beneficiario effettivo come per le royalty

La direttiva “madre-figlia” non prevede la rilevanza della nozione di beneficiario effettivo dei dividendi. Pertanto, l’eventuale accertamento dell’agenzia delle Entrate può basarsi sulla dimostrazione dell’abuso del diritto, ma non solo sulla mancata prova di essere stato l’effettivo beneficiario effettivo dei dividendi. Questo importante principio è stato espresso dalla Commissione tributaria provinciale di Pescara nella sentenza 27/2/2020 (presidente Perla, relatore Papa).

Il caso esaminato ha riguardato una distribuzione di dividendi effettuata da una società italiana a favore dei una società di diritto tedesco (socia controllata dalla prima per il 40 per cento). Su questo dividendo veniva applicata una ritenuta a titolo d’imposta pari all’1,375% ai sensi dell’articolo 27, comma 3-ter, del Dpr 600/73.

Decorso il termine annuale di possesso, la società tedesca presentava istanza di rimborso della ritenuta subita (articolo 27-bis, lettera d, Dpr 600/73). A fronte del diniego espresso, la società presentava ricorso sottolineando che, a differenza di quanto era stato sostenuto dall’ufficio, la direttiva “madre-figlia” non attribuiva alcuna rilevanza alla qualifica di beneficiario effettivo. Inoltre, nel caso di specie non vi era alcuna situazione elusiva in quanto le somme ricevute dall’Italia a titolo di dividendo erano state girate il giorno stesso a una società controllata al fine di ripianare una parte dell’esposizione debitoria che la società stessa vantava nei confronti della controllata.

I giudici di primo grado hanno accolto il ricorso. Il collegio giudicante ha ricordato come, a differenza della direttiva “interessi – royalties”, ai fini dell’applicazione della direttiva “madre-figlia” l’articolo 27-bis non reca alcun riferimento espresso alla nozione di «beneficiario effettivo», ma rinvia alla normativa antielusiva prevista dall’articolo 10-bis della legge 212/2000 (in senso analogo si vedano anche le sentenze della Corte di giustizia Ue, C-116/16 e C-117/16).

Pertanto il diniego al riconoscimento del rimborso della ritenuta avrebbe dovuto essere fondato sulla dimostrazione dell’effettiva sussistenza di un’ipotesi di abuso del diritto e non semplicemente sulla presunta mancata dimostrazione della società di essere stata il beneficiario effettivo dei dividendi. In tal senso, la retrocessione immediata dei dividendi, se unita ad altri elementi, avrebbe potuto costituire un indice della non genuinità della società tedesca e/o delle operazioni effettuate dalla stessa.

Tuttavia, nel caso in esame, la società aveva dimostrato che:

l’intero gruppo di appartenenza era collocato in Germania (paese Ue) senza società extraeuropee che avrebbero potuto lucrare sulla direttiva

il pagamento dei dividendi era stato effettuato al fine di ripianare un’esposizione debitoria che era stata accumulata nei confronti della capogruppo alla distribuzione degli utili.

Questi fatti, provati documentalmente e non contestati, dimostravano la natura indiziaria degli elementi raccolti dall’ufficio, essendo stati effettuati senza l’analisi dell’intero contesto economico aziendale in cui, viceversa, l’operazione avrebbe dovuto essere collocata.

 

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

La crisi riscrive il transfer pricing: come gestire valori e comparabili

30 Aprile 2020

Il Sole 24 Ore lunedì 20 APRILE 2020 di Massimo Bellini

 EMERGENZA COVID-19 FISCO INTERNAZIONALE

La revisione dei prezzi va valutata in base all’impatto del virus sui bilanci

Rettifiche dei benchmark o della parte testata: occorre documentare le scelte

La gestione dei prezzi di trasferimento, in tempi di Covid-19, presenta diverse complessità. Uno dei temi più controversi riguarda lo svolgimento delle analisi di benchmark e la selezione dei comparabili. Molti gruppi usano infatti le analisi di benchmark per individuare la remunerazione delle cosiddette attività routinarie, come quelle di distribuzione, produzione o servizi.

Ma nell’attuale periodo di crisi è possibile cambiare l’approccio adottato? E in caso affermativo, come possono essere modificati i margini? Ci si chiede, in particolare, se le entità routinarie possano avere margini ulteriormente ridotti o addirittura negativi.

Gli extra-utili o perdite sono normalmente allocati alle entità con funzioni a valore aggiunto; l’attuale situazione è però talmente straordinaria e impattante su tutta la supply chain, che occorre valutare se e come rivedere quest’impostazione.

Valutazioni e problemi

Le linee guida sul transfer pricing forniscono alcuni spunti di riflessione. L’Ocse prevede, ad esempio, che i rischi debbano essere attribuiti a chi li controlla e ha la capacità finanziaria per sostenerli; ma quelli collegati al coronavirus non sembrano controllabili, anche finanziariamente, per cui si potrebbe sostenere che gli effetti debbano avere impatto su tutto il gruppo. Anche il concetto di «opzioni realisticamente a disposizione delle parti» può aiutare: l’entità routinaria potrebbe infatti accettare una riduzione dei propri margini per evitare il default della controparte.

In tema di perdite, il paragrafo 1.129 delle linee guida prevede che «anche le imprese associate, come le imprese indipendenti, possono sostenere perdite effettive». Va però considerato che alcuni Paesi hanno una visione più restrittiva sulle perdite per entità routinarie (ad esempio, la Cina).

L’opportunità di rivedere il transfer pricing dev’essere valutata sulla base delle circostanze specifiche, in primis la significatività dell’impatto del virus sui bilanci. Indicazioni importanti possono arrivare dall’osservazione del comportamento del mercato e di operatori indipendenti. Alcuni gruppi utilizzano le operazioni con parti terze come comparabili (comparabili interni): per cui tali informazioni sono, più che mai in questo periodo, il principale benchmark. Ma anche le società che non hanno comparabili interni potrebbero trarre utili informazioni dal comportamento che stanno adottando con le proprie controparti indipendenti. Potrebbero esserci situazioni in cui i contratti vengono rinegoziati, casi di deroghe temporanee, dilazioni di pagamento, eccetera. È dunque opportuno valutare attentamente se tali comportamenti possano essere applicati anche alle transazioni infragruppo.

Ulteriore problematica si pone per le ricerche svolte con database. I bilanci dei comparabili per il 2020 – gli unici che potrebbero fornire indicazioni – saranno nelle banche dati solo a fine 2021. Si consideri inoltre che in precedenti periodi di crisi (come il 2008) non necessariamente le ricerche ex post hanno confermato a pieno il trend negativo di mercato: per ragioni tecniche quali, per esempio, l’uscita dal database di società fallite.

Aggiustamenti ragionati

Nell’immediato si può pensare di applicare dei correttivi. Potrebbe trattarsi di aggiustamenti ai benchmark attualmente disponibili, per rettificare l’intervallo di libera concorrenza sulla base del trend di mercato osservato in periodi di crisi (precedenti o attuale), desunto da specifiche indagini di settore. Oppure si potrebbe selezionare solo i comparabili che evidenziano variazioni di dati di bilancio (come la diminuzione dei ricavi), in linea con quelli della società da testare, e/o includere nelle ricerche le società in perdita. O più semplicemente si potrebbe abbassare il target di riferimento (dalla mediana al primo quartile, eccetera).

Anziché rettificare i comparabili, gli aggiustamenti potrebbero essere fatti sulla parte testata: ad esempio, eliminando dal bilancio i componenti straordinari. Quest’esercizio può risultare però difficile, perché solitamente la crisi impatta su varie voci. La scelta adottata potrebbe essere corroborata con il metodo del profit split dimostrando la congruità dei criteri di ripartizione di eventuali perdite, anche mediante il confronto con le logiche di ripartizione degli utili di anni precedenti. Per i gruppi con fatturato superiore a 750 milioni, lo stesso esercizio potrà essere fatto in futuro dalle amministrazioni con il country by country reporting.

È fondamentale predisporre da subito i documenti di supporto. Poiché le verifiche saranno fatte ex post con informazioni e dati al momento non disponibili, la documentazione deve consentire di giustificare la ragionevolezza delle scelte adottate ora, in un contesto di estrema incertezza.

 

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

Anche la società con sede all’estero responsabile per il decreto 231

30 Aprile 2020

Il Sole 24 Ore 9 APRILE 2020 di Giovanni Negri

DIRITTO DELL’ECONOMIA

Un trattamento diverso per le società non italiane crea concorrenza sleale

La magistratura competente è quella del luogo in cui viene commesso il reato

Anche la società straniera risponde sulla base del decreto 231 degli illeciti commessi da propri dipendenti in Italia. Anche se la legislazione del Paese di appartenenza non prevede norme che disciplinano la medesima materia con riferimento, per esempio, alla predisposizione e efficace attuazione di modelli organizzativi idonei a impedire la commissione di reati fonte di responsabilità amministrativa. A queste importanti conclusioni approda la Corte di cassazione con il principio di diritto che scandisce la parte finale della sentenza n. 11626 della Sesta sezione penale.

In questo senso, deve essere recepito quanto affermato di recente dalla giurisprudenza di merito nel caso dell’incidente di Viareggio, dove il decreto 231 del 2001 è stato ritenuto applicabile anche a una società straniera priva di sede in Italia, ma attiva sul territorio nazionale.

Nel caso esaminato, a due società collegate tra loro e riconducibili a una holding internazionale era stata inflitta dalla Corte d’appello di Roma una sanzione di 600mila euro complessivi per il vantaggio ottenuto dalla commissione di reati di corruzione semplice e corruzione in atti giudiziari da parte di amministratori rappresentanti delle società. Attraverso la dazione di somme di denaro le società “incriminate” erano riuscite a ottenere la disponibilità di cospicui beni derivanti da un precedente fallimento.

Tra i motivi di ricorso aveva trovato posto anche la contestazione della giurisdizione italiana, fondata sul fatto che alla società con sede legale all’estero non può essere contestata una colpa di organizzazione, se non nel luogo dove è collocato il centro decisionale.

La magistratura competente, nella lettura difensiva, deve essere quella del luogo dove si è verificata la lacuna organizzativa; tanto più che le società imputate non hanno in Italia un’effettiva operatività, ma vi svolgono solo un’attività formale.

Per la Cassazione tuttavia, la responsabilità amministrativa degli enti è innanzitutto derivata da quella penale, con la conseguenza che la giurisdizione va valutata con riferimento al reato presupposto, «a nulla rilevando che la colpa in organizzazione e dunque la predisposizione di modelli non adeguati sia avvenuta all’estero». Coerentemente con questa impostazione allora, il decreto 231 affida la competenza sugli illeciti amministrativi al giudice penale titolare del fascicolo sui reati dai quali dipendono ed esprime un netto favore per lo svolgimento di un unico processo per accertare insieme reato e illecito amministrativo.

Inoltre, a corroborare la linea favorevole all’affermazione della giurisdizione nazionale, c’è l’esplicita considerazione, da parte del decreto 231, del caso opposto, quello del reato commesso all’estero da società italiana.

A essere affermata è la giurisdizione nazionale, a meno che non stia procedendo anche lo Stato del luogo dove è stato commesso il fatto.

Si realizza in questo modo una parificazione rispetto a quanto previsto per l’imputato persona fisica, fatto salvo il principio del ne bis in idem internazionale.

Ancora, va respinta la tesi difensiva per la quale l’affermazione della competenza della magistratura italiana potrebbe costituire trattamento discriminatorio fra soggetti giuridici comunitari in violazione della libertà di stabilimento. Anzi, rappresenterebbe, avverte la Cassazione, un’alterazione della libera concorrenza vincolare le sole imprese italiane a sostenere costi organizzativi dai quali sarebbero esenti le società straniere.

Va poi ricordato, afferma la sentenza, come il decreto legislativo 179/04 (in attuazione della direttiva 2001/24/Ce sul risanamento e liquidazione delle banche) ha esteso la responsabilità amministrativa per l’illecito dipendente da reato alle succursali italiane di banche comunitarie o extracomunitarie.

 

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

Circolare nr 4/2020 Direzione Generale ISS – Disposizioni applicative D.L. nr 61 del 17/4/2020 e D.L. nr 63 del 21/04/2020

24 Aprile 2020

La Circolare nr 4/2020 emessa dalla Direzione Generale dell’ISS, di seguito allegata, prevede la possibilità di rateizzazione dei contributi previdenziali /assistenziali I.S.S. F.S.S. e FONDISS: detta istanza deve essere effettuata attraverso l’applicativo CONTRISS del portale pa.sm all’interno della voce di menù “Anagrafiche – Richieste piani di rateizzazione”. 

CIRCOLARE N.4

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

Decreto Legge nr 65 del 24 Aprile 2020 – Proroga della sospensione straordinaria e temporanea dei termini di cui agli art. 9 10 e 12 della Legge nr 118 28/6/20 e succ. mod.

24 Aprile 2020

Si allega il testo completo del Decreto Legge nr 65 riguardante la proroga straordinaria e temporanea del permesso di soggiorno.

DL65-2020

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

Decreto – Legge 21 aprile 2020 n.63 -Interventi in ambito economico e per il sostegno di famiglie, imprese, lavoratori autonomi e liberi professionisti per affrontare l’emergenza COVID-19

22 Aprile 2020

I principali provvedimenti del nuovo Decreto nr 63, del quale s’invita tutta la clientela alla lettura, sono di seguito riportati:

Art. 6  Imposte dirette. La presentazione della dichiarazione dei redditi e il conseguente versamento dell’imposta IGR per l’esercizio 2019, sono stati posticipati al 31 agosto 2020 e qualora l’imposta da pagare fosse superiore ad euro 300,00 può essere versata in tre rate di uguale importo rispettivamente entro il 31 agosto 2020, 30 settembre 2020 e 31 ottobre 2020. I due acconti d’imposta per l’anno 2020 sono dovuti il 30 novembre 2020 ed il 31 dicembre 2020 ciascuno nella misura pari al 25% dell’imposta dovuta nell’esercizio precedente. Le ritenute da lavoro dipendente ed autonomo operate alla fonte vanno versate entro il quadrimestre successivo a quello in cui sia stata operata la ritenuta. Le attività che sono state sospese per effetto delle norme di legge non sono tenute al pagamento dell’imposta speciale sul reddito (minimun tax, si veda comma 6). Per il 2020 è sospesa la disciplina sugli ammortamenti e possono quindi essere utilizzate percentuali di ammortamento ridotte in ragione di comprovate circostanze di riduzione dell’attività. Le perdite fiscali realizzate nell’esercizio d’imposta 2020 possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi senza alcun limite di tempo. I benefici fiscali concessi alle imprese di nuova costituzione e all’imprenditoria giovanile e femminile sono prorogati di un anno.
Art.7  Dilazione di pagamento per debiti iscritti a ruolo. Per le cartelle esattoriali emesse dopo il primo gennaio 2020 è prevista una dilazione del debito che può andare da un massimo di 120 a 36 mesi a seconda delle garanzie che assistono il debito. Le rate delle dilazioni e dei piani di rientro concordati aventi scadenza nel periodo marzo-giugno 2020 potranno, su richiesta del debitore, essere traslate al termine del periodo di ammortamento senza incorrere nella decadenza dei benefici della dilazione o della rateizzazione. La scadenza delle cartelle esattoriali emesse tra primo marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 è estesa al 31 luglio 2020. Inoltre, le attività che sono state sospese per effetto delle norme di legge non sono tenute al pagamento di penalità ed interessi sui tributi iscritti a ruolo qualora ottemperino agli obblighi di pagamento concordati.
Art.8  Affitti passivi. Le attività che sono state sospese per effetto delle norme di legge vantano per l’anno 2020 un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione effettivamente corrisposto al locatore dal mese di marzo e sino al termine dell’emergenza sanitaria riferito agli immobili adibiti all’esercizio dell’attività economica. Non sono ammessi ai benefici di cui al comma 1 gli operatori economici che corrispondono canoni di locazione a soggetti riconducibili allo stesso gruppo d’impresa o a parti correlate all’impresa. Se l’immobile è di proprietà della Eccellentissima Camera il pagamento dei canoni di locazione, su richiesta del locatario, può essere rateizzato in 24 mesi a partire dal 1° gennaio 2021.
Art.9  Pagamento Contributi di Sicurezza Sociale e FONDISS del lavoratore autonomo. Non è dovuto il primo acconto dei contributi previdenziali ed il calcolo del secondo acconto, con pagamento entro il 30/11/2020, viene effettuato, in via straordinaria, con aliquote ridotte al 50 per cento sulla base del reddito minimo previsto. Inoltre, per il periodo di imposta 2020 i contributi previdenziali e FONDISS sono calcolati con aliquote ridotte al 50%. È data facoltà ai contribuenti di rateizzare, senza sanzioni, l’ammontare dell’acconto mediante versamenti mensili, da effettuarsi secondo le modalità già previste dal regolamento ISS.
Art.10  Termini versamento Contributi di Sicurezza Sociale e FONDISS per lavoro dipendente. Il versamento dei contributi potrà avvenire in modalità rateizzata, con riferimento al periodo marzo-ottobre 2020, senza applicazione di penalità per un massimo di dodici mensilità con applicazione degli interessi nella misura del tasso fisso del due per cento.
Art.11  Deduzione fiscale per aumento del capitale sociale. Per i periodi d’imposta 2020 e 2021 gli operatori economici potranno portare in deduzione dal reddito imponibile una quota del 10% corrispondente all’incremento del capitale sociale o della riserva in conto capitale, qualora tale incremento sia stato eseguito con capitali finanziari detenuti all’estero da almeno 12 mesi e versati su istituti sammarinesi.
Art.17 comma 1: Obbligo di formazione. La validità delle attività di informazione e formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia di igiene degli alimenti in scadenza nel mese di marzo ed aprile 2020, è prorogata sino alla riapertura effettiva delle attività formative. comma 2: Vendite promozionali. Sono consentite le vendite promozionali in ogni periodo dell’anno 2020 alla percentuale decisa dall’esercente e senza preventiva comunicazione all’Ufficio Attività Economiche.
Art.20  Misure per il sostegno alla liquidità degli operatori economici. Lo Stato rilascia apposita garanzia sui finanziamenti concessi agli operatori economici per un massimo di 500.000,00 euro tenendo conto del costo del personale e della media dell’imposta generale sui redditi versata nell’ultimo triennio. Il tasso di interesse non può essere maggiore del 2% più euribor a sei mesi e comunque non inferiore al 2%.

DL63-2020

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

Circolare nr 6/2020 del 22/4/20 Ufficio Attività Economiche – Procedure obbligatorie – Disposizioni Straordinarie – COVID 19

22 Aprile 2020

Si forniscono i seguenti chiarimenti:
per quanto riguarda il punto 1) si comunica che l’attivazione della procedura informatica per l’iscrizione al REGISTRO DI AVVIO ATTIVITA’,  è rivolta a tutti i soggetti autorizzati ad operare sulla base dell’art. 2 del D.L. 62/2020 (attività commerciali di vendita al dettaglio e artigianali, taxi ed NCC, attività edili, impiantistiche, cantieristiche di cura e manutenzione edifici giardini e aree verdi, gommisti e riparatori aut, consegne a domicilio di generi alimentari anche da parte di bar ristoranti ecc ecc…).

Coloro che hanno già avviato l’attività con modalità provvisoria devono confermare l’iscrizione tramite procedura informatica entro il 23/04/2020 mentre dal 24/4/20 si intendono autorizzati sul “REGISTRO AVVIO ATTIVITA’”solo gli operatori iscritti tramite pratica OPEC.

Visto che la pratica d’iscrizione al suddetto Registro è gratuita, l’Ufficio Attività Economiche consiglia l’iscrizione a tutti gli operatori che operano in e-commerce.

per quanto riguarda il punto 2) le disposizioni di DEROGA PER OPERARE CON PIU’ DEL 50% DEI LAVORATORI sono rivolte sia agli operatori economici  all’ingrosso che al dettaglio come meglio specificato dall’art.  6 del D.L. nr 62/2020.

per quanto riguarda il punto 3) gli operatori economici che esercitano l’attività di COMMERCIO AL DETTAGLIO  possono effettuare vendite promozionali per tutto l’anno 2020 senza preventiva comunicazione

Circ.6-2020 PROCEDURE OBBLIGATORIE

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica
Get in touch
x
x

Share to:

Copy link:

Copied to clipboard Copy