Lo Studio Commerciale Valentini augura Buone Feste e comunica che sarà chiuso per le festività natalizie dal 23 Dicembre al 7 Gennaio compresi. Le attività riprenderanno regolarmente lunedì 8 Gennaio

15 Novembre 2023

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Presunzione di esterovestizione: test sulle partecipazioni in soggetti residenti

14 Novembre 2023

Il Sole 24 Ore 26 ottobre 2023 di Giacomo Albano

LE QUOTE DI CONTROLLO

Salvo prova contraria, si presumono residenti in Italia le società non residenti che detengono partecipazioni di controllo in società ed enti italiani se, alternativamente, è soddisfatta una delle due seguenti condizioni:

1 sono controllati, anche indirettamente da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

2 sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.

Lo schema di decreto conferma quindi la presunzione di residenza per le società non residenti che detengono partecipazioni di controllo in società italiane, introducendo delle modifiche di coordinamento per tener conto dei nuovi criteri di residenza; nella precedente formulazione, infatti, in presenza delle condizioni in questione, si presumeva esistente in Italia la sede dell’amministrazione, criterio non più applicabile con i nuovi parametri.

La disciplina è chiaramente finalizzata a contrastare l’esterovestizione, ossia la localizzazione all’estero da parte di soggetti residenti in Italia, di partecipazioni in società residenti in Italia, al fine di sottrarre alla potestà impositiva dello Stato i redditi relativi a tali partecipazioni (essenzialmente dividendi e plusvalenze).

La presunzione continua ad essere relativa, nel senso che determina un’inversione dell’onere della prova in ordine alla residenza del soggetto estero. Tale onere, contrariamente alla regola generale secondo cui spetta al fisco provare il fondamento della propria pretesa impositiva, viene trasferito sul soggetto “estero”, il quale dovrà dimostrare che, nonostante la sussistenza dei criteri di collegamento con il territorio nazionale indicati dalla disciplina presuntiva, la propria residenza fiscale non è localizzata in Italia in base ai (nuovi) criteri generali della direzione effettiva e della gestione ordinaria.

Va ricordato che la presunzione opera, ove ne sussistano i requisiti, nei confronti del soggetto estero a prescindere dalla sua configurazione quale holding, quindi anche nei confronti di società operative estere che possiedono partecipazioni di controllo in società italiane, ed a prescindere dal “peso” delle partecipazioni di controllo nelle società italiane rispetto ai restanti elementi dell’attivo; la presunzione, inoltre, prescinde dal livello di tassazione dello Stato estero in cui è ubicata la sede legale.

Da ultimo, lo schema di decreto riformula la norma che disciplina la residenza per gli organismi di investimento collettivo del risparmio. Il nuovo testo conferma che per tali soggetti rileva il criterio del luogo di istituzione. Viene altresì confermata la presunzione di residenza per i trust istituiti in Stati a fiscalità privilegiata in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari siano fiscalmente residenti in Italia, con la possibilità di fornire la prova della effettiva residenza nello Stato estero.

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Il nuovo OIC 34 – Servizi – Ricavi rilevati a conto economico in base allo stato di avanzamento

14 Novembre 2023

Il Sole 24 Ore 5 ottobre 2023 di Alessandro Germani

Due le condizioni: misurazione attendibile del ricavo e maturazione del corrispettivo in proporzione alla prestazione eseguita

Una rilevante novità del principio contabile Oic 34, nell’ambito di una trattazione unitaria dei ricavi, la cui disciplina era in passato trattata in maniera asistematica all’interno degli altri principi contabili, è la distinzione delle caratteristiche delle due categorie rappresentate da cessioni dei beni e prestazioni di servizi.

In primo luogo, il paragrafo 22 si occupa della rilevazione, affermando che, dopo aver determinato il valore delle singole unità elementari di contabilizzazione, la società dovrà procedere con lo stabilire il momento in cui rilevare il ricavo in bilancio sulla base del principio di competenza economica. Questo principio resta alla base di tutto come cardine della rilevazione.

Poi il principio distingue le cessioni di beni dalle prestazioni di servizi. Il paragrafo 31 stabilisce che i ricavi per prestazione di servizi sono rilevati a conto economico in base allo stato di avanzamento, se sono rispettate entrambe le condizioni:

l’accordo tra le parti prevede che il diritto al corrispettivo per il venditore maturi via via che la prestazione è eseguita;

l’ammontare del ricavo di competenza può essere misurato attendibilmente.

Quindi la rilevazione richiede nella sostanza che si determinino contemporaneamente le due condizioni della maturazione del corrispettivo a mano a mano che la prestazione è eseguita e la misurazione del ricavo per competenza sia effettuata in maniera attendibile.

Il principio prosegue con lo stato di avanzamento che si può determinare con vari metodi e il redattore di bilancio che procederà con quello che conduce a una determinazione attendibile dei servizi prestati. Dopodiché i metodi possono essere rappresentati dalla proporzione:

tra le ore di lavoro svolto alla data di bilancio e le ore complessive di lavoro stimate per effettuare il lavoro;

tra i costi sostenuti alla data di bilancio e i costi totali dell’operazione stimati;

tra i servizi effettuati alla data di bilancio e i servizi totali previsti nel contratto.

Quindi lo stato di avanzamento è stimabile in base a criteri oggettivi che fanno leva sulle ore di lavoro, sui costi sostenuti o sui servizi effettuati. Esso richiama, nella sostanza, la determinazione dello stato di avanzamento prevista per i lavori in corso su ordinazione (Oic 23) al paragrafo 62. In questo principio sono richiamati sia il metodo del costo sostenuto sia quello delle ore lavorate, che sono proprio due fra quelli previsti anche in chiave Oic 34.

Esiste, infine, una previsione di chiusura in base al paragrafo 33 del principio contabile Oic 34. Infatti, nel caso in cui la società non possa rilevare il ricavo secondo il criterio dello stato di avanzamento, il ricavo per il servizio prestato è iscritto a conto economico quando la prestazione è stata completata.

Nelle Motivazioni alla base delle decisioni assunte si dà conto del fatto che, alla luce dei commenti ricevuti sul Discussion Paper del 2019, si è deciso che il principio sui ricavi dovesse confermare l’attuale distinzione tra vendita di beni e prestazione di servizi. Appare in ogni caso evidente la criticità legata alle modalità di rilevazione dei ricavi derivanti da prestazioni di servizi. Le motivazioni, in particolare, confermano che non era chiaro se questi ricavi dovessero essere rilevati solo dopo aver terminato la prestazione o se in alcuni casi potessero essere contabilizzati in proporzione al lavoro svolto.

Viene anche chiarito che il principio, coerentemente con quanto previsto dall’Oic 23 per i lavori in corso su ordinazione, prevede che i ricavi per prestazione di servizi siano rilevati in base allo stato di avanzamento se il diritto al corrispettivo per il venditore matura in proporzione alla prestazione eseguita e se l’ammontare del ricavo di competenza può essere misurato attendibilmente.

Appare quindi chiaro che la contabilizzazione del ricavo per prestazioni di servizi si rilevi a stato di avanzamento se le citate condizioni (maturazione proporzionale alla prestazione eseguita e attendibilità della misurazione) sono rispettate.

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Decreto Delegato 30 Ottobre nr 153 – Ratifica D.D. 120 2023 – Disciplina del contatto di lavoro a tempo determinato, delle prestazioni di lavoro temporaneo e dei distacchi di lavoratori

14 Novembre 2023

Il Decreto Delegato nr 153 ratifica il precedente Decreto Delegato nr 120 (si veda la Newsletter di Settembre) modificando alcuni articoli che si evidenziano schematicamente.

Si ricorda che la sua entrata in vigore è stata il 30 Ottobre u.s. e, data la complessità della norma, in caso occorrano informazioni specifiche si invita la gentile clientela  a contattare lo Studio.

DD153-2023

ART. 1

Durata max: 24 mesi

dal 18° al 24° mese nel caso di rinnovo è obbligatorio pagare un addizionale contributiva aggiuntiva del 3%

In caso di trasformazione o di assunzione a tempo indeterminato la maggiorazione applicata sino al diciottesimo mese verrà detratta dai contributi successivi

Rinnovi max: 4 nell’arco di 4 anni (in caso di violazione il contratto si converte in tempo indeterminato)

Accordo sindacale: tramite accordo sindacale possono essere derogati i limiti alla durata e al numero di proroghe o rinnovi relativi a casi specifici per un solo lavoratore o un gruppo di lavoratori.

Periodo di prova: il lavoratore è tenuto a completare il periodo di prova anche in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato

il comma 10) specifica che nel caso di una nuova assunzione del lavoratore da parte dello stesso datore di lavoro, ma in una qualifica diversa, il dipendente è soggetto a un nuovo periodo di prova dovuto alla nuova qualifica.

Sostituzione lavoratore con diritto di conservazione del posto di lavoro: non vengono applicati i limiti del decreto. La durata max è il rientro del lavoratore sostituito (è necessario allegare della documentazione)

LIMITI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO:

I contratti a tempo determinato non possono superare il 25% del numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato

piccole imprese:

  1. a) 2 unità se il numero dei dipendenti è inferiore a 5;
  2. b) 3 unità qualora il numero dei dipendenti sia compreso fra 5 e 10i;
  3. c) 4 unità nel caso in cui il numero di dipendenti sia compreso fra 11 e 15;
  4. d) 5 unità se il numero dei dipendenti è compreso fra 16 e 20.

nuova attività : no limiti per un periodo non superiore all’anno

Non si può avviare un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato in presenza di una o più condizioni

ostative previste dall’articolo 11 ad esclusione di quella prevista al comma 1 lettera b)

ART. 2

Contratto di lavoro a tempo determinato per motivi stagionali

no limiti art. 1 purchè rientri nel periodo di stagionalità comunicato dall’azienda, se svolte al di fuori del periodo di stagionalità sono soggetti all’art. 1

durata max 9 mesi nell’arco dell’anno (12 mesi)

comma 6 Le imprese che accedono a tale tipologia di contratto di lavoro, fuori dai periodi di stagionalità, possono

usufruire del lavoro occasionale di cui all’articolo 19 della Legge n.164/2022 ed all’articolo 2 del DD 15

luglio 2021 n.130 con le seguenti limitazioni:

  1. a) nel limite massimo di 300 ore e per non più di 3 giorni alla settimana qualora l’impresa

abbia comunicato il periodo di stagionalità nelle modalità di cui al comma 2.

  1. b) nel limite di 6 giorni al mese qualora l’impresa non comunichi il periodo di stagionalità nelle

modalità di cui al comma 2. In tal caso, le limitazioni si applicano nei periodi in cui non sono

avviati lavoratori stagionali.

comma 7 I limiti di cui al comma 6 non si applicano qualora i periodi di stagionalità non superino i 7 mesi nell’arco dell’anno solare.

aziende manifatturiere: (che non utilizzano il lavoro occasionale) si consiglia di non fare la comunicazione al comma 2, mantenendo la possibilità di assumere a carattere stagionale per 9 mesi

i lavoratori stagionali non sono conteggiati nel 25% dei limiti di assunzione a tempo determinato

ART. 3

continuazione del rapporto di lavoro oltre la scadenza del termine

se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza, senza comunicare rinnovo, si applicano le seguenti disposizioni:

  1. a) nei primi 10 giorni successivi alla scadenza, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al

lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto

pari al 20%. Tale maggiorazione non è dovuta qualora il contratto di lavoro sia trasformato a tempo indeterminato

sanzione per ipotesi a) € 200,00 per ogni giorno di continuazione del rapporto fino alla regolarizzazione,

se non viene applicata la maggiorazione

  1. b) oltre il 10° giorno dalla scadenza, il contratto di lavoro a tempo determinato si trasforma in

contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dalla scadenza del predetto termine

Qualora l’impresa non intenda prorogare o rinnovare il contratto di lavoro, deve darne

comunicazione al lavoratore almeno 10 giorni prima della scadenza del contratto di lavoro

mediante comunicazione scritta; in caso contrario il lavoratore ha diritto ad ottenere il

corrispettivo per il mancato preavviso

ART. 4

diritto di precedenza (se l’ex dipendente non lavora, e abbia un’anzianità di servizio superiore ai 6 mesi) solo nel caso di mansioni analoghe

diritto di precedenza entro 3 mesi successivi al termine contratto ad eventuale assunzione

diritto di precedenza entro 6 mesi successivi al termine contratto ad eventuale assunzione, se la durata era fino a 24 mesi

Tale vincolo non si applica qualora sia lo stesso lavoratore a non voler continuare il rapporto di lavoro

con l’impresa o qualora il contratto si sia risolto o non prosegua per il non superamento del periodo

di prova o per fatto imputabile al lavoratore.

CAPO II

DISTACCHI ART. 7

Durata: 12 mesi prorogabili per ulteriori 6 mesi

Il distacco del territorio della Repubblica di San Marino per lo svolgimento di un’attività lavorativa dettata da esigenze tempornanee:

  1. a) i fornitura di beni o prestazione di servizi, 12 mesi +6 di proroga
  2. b) tra imprese appartenenti allo stesso gruppo di imprese; 12 mesi +6 di proroga
  3. c) tra imprese che svolgano la medesima attività economica limitatamente alle prestazioni

pertinenti al loro ciclo produttivo, individuate mediante un accordo scritto tra le stesse. In tal

caso, il lavoratore distaccato deve risultare in organico nell’impresa distaccante da almeno un

anno.

Durata per manutenzioni e distacchi infragruppo sono 18 mesi (12 mesi +6 di proroga), che si possono superare con 1 gg di stacco

Il lavoratore distaccato ha diritto all’applicazione del trattamento complessivo, economico e normativo, previsto dal contratto collettivo di riferimento ovvero dal contratto integrativo aziendale dell’impresa nella

quale è distaccato se di miglior favore rispetto a quello di origine,

l’impresa distaccataria (Rsm) risponde in solido nel caso di mancato pagamento del trattamento economico

esclusi dal distacco: da parte di associazioni, fondazioni, cooperative

non possono essere distaccati lavoratori che beneficiano della cig

obblighi di prevenzione e sicurezza in carico alla ditta distaccataria

vincolo il distacco di 1 lavoratore è ammesso solo nel caso in cui l’impresa distaccataria (Rsm) occupi

almeno 1 dipendente a tempo indeterminato

per più lavoratori è ammissibile entro il limite del 10% del numero dei lavoratori dell’impresa distaccataria

nel numero è compreso anche il titolare di impresa individuale

la commissione del lavoro su richiesta può individuare percentuali diverse.

tali vincoli SI APPLICANO ANCHE ALLE stabili organizzazioni

sanzione: la violazione comporta l’applicazione delle sanzioni previste per lavoro irregolare

ART. 8

procedura sul Labor ( ditta samm.se deve avere copertura assicurativa contro infortuni in Rsm)

Durata : primo periodo non può superare i 12 mesi, può essere prorogato per ulteriori 6 mesi su richiesta motivata

sanzioni lavoratore che svolge mansione diversa da quella indicata nel distacco incorre in sanzione di lavoro irregolare

Relativamente al distacco di cui alla lettera c) il termine di 18 mesi è da computarsi:

– nell’arco di 3 anni per il settore edile;

– nell’arco di 4 anni per mansioni qualificate e superiori;

– nell’arco di 5 anni per le altre casistiche.

Fatto salvo quanto previsto al comma 8, le durate massime previste ai commi 6 e 7 sono da intendersi come

periodi continuativi nelle seguenti ipotesi (l’interruzione di un solo giorno fa decorrere nuovamente la durata):

  1. a) svolgimento di attività di installazione, montaggio, smontaggio, collaudo e manutenzione

previste in un contratto di fornitura di beni materiali o immateriali ed impianti o di

riparazione degli stessi;

  1. b) spostamenti temporanei di dirigenti, figure apicali e qualificate tra imprese appartenenti allo

stesso gruppo di imprese;

  1. c) spostamenti temporanei di lavoratori appartenenti allo stesso gruppo di imprese nell’ambito di

attività di pubblico interesse.

ART. 10

prestazioni di lavoro tra imprese di diritto samm.se

un’impresa di diritto sammarinese può esercitare la propria attività lavorativa presso un’altra impresa di diritto sammarinese nelle seguenti ipotesi:

  1. a) svolgimento di attività di installazione, montaggio, smontaggio, collaudo e manutenzione

previste in un contratto di fornitura di beni materiali o immateriali ed impianti o di riparazione degli stessi;

  1. b) nell’ambito di un contratto di appalto d’opera o attività in cantieri edili;
  2. c) nell’ambito di un appalto o somministrazione di servizi; (necessario il contratto)
  3. d) tra imprese appartenenti allo stesso gruppo di imprese;
  4. e) distacchi di lavoratori tra imprese che svolgano la medesima attività economica limitatamente

alle prestazioni pertinenti al loro ciclo produttivo (necessario il contratto)

sanzione: le violazioni incorrono a sanzione per lavoro irregolare e all’impresa di provenienza sanzioni art. 3 comma 7 legge 164/2022

 

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Decreto Delegato 10 Ottobre 2023 nr 146 – Adeguamento della legislazione nazionale alle convenzioni e agli standard internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

14 Novembre 2023

Si allega il testo completo della nuova normativa antiriciclaggio che si adegua alle convenzioni e agli standard internazionali in materia di prevenzione, contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, recependo le indicazioni della quinta direttiva UE. E’ un provvedimento molto tecnico, che interessa non solo alcuni ordini professionali ma anche una serie di soggetti designati tenuti ad obblighi di adeguata verifica con le autorità interessate.

DD146-2023

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Regolamento 31 Ottobre 2023 nr 16 – Disposizioni applicative degli articoli 1 e 5 del Decreto Delegato 27 settembre 2023 nr 134 – Disciplina del commercio dell’oro e degli altri metalli preziosi da investimento

14 Novembre 2023

Il Regolamento nr 16 emana le disposizioni applicative del Decreto Delegato nr 134/2023 relativamente al commercio dell’oro e degli altri metalli preziosi da investimento.

Prima del rilascio della licenza è prevista una richiesta d’iscrizione all’Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio che prevede una serie di requisiti e certificati per l’iscrizione al Registro degli Operatori Professionali in metalli preziosi da investimento

R16-2023

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Decreto Delegato 31 Ottobre 2023 nr 155 – Modifica delle disposizioni relative alle detrazioni soggettive previste dall’art. 16 e l’art 16 di cui all’ art. 148 comma 8 Legge 166/2013 e succ. modifiche

13 Novembre 2023

Si allega il testo completo del Decreto Delegato nr 155 che riporta  le detrazioni soggettive già in vigore per il periodo d’imposta 2023.

1. Dall’imposta sui redditi posseduti dalle persone fisiche si detraggono:
a) euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato;
b) euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni figlio a carico;
c) euro 125,00 (centoventicinque/00) per i genitori ed i suoceri anche se non conviventi;
d) euro 125,00 (centoventicinque/00) per ogni altro familiare convivente a carico;
e) euro 125,00 (centoventicinque/00) per i parenti e gli affini che esercitino effettivamente il diritto agli alimenti.
2. In riferimento alla lettera b) del comma 1 si considerano a carico:
a) i figli minori, compresi i figli naturali, i figli adottivi e gli affiliati;
b) i figli maggiori di età inabili al lavoro in modo permanente, quelli di età non superiore ai ventisei anni che frequentino corsi legali di studio, compresi i figli naturali, i figli adottivi, gli affiliati ed infine quelli inoccupati; questi ultimi devono essere regolarmente iscritti alle liste di avviamento al lavoro e non aver rifiutato offerte di lavoro compatibili con le mansioni previste dalla propria lista di appartenenza e devono altresì essere conviventi con il contribuente.
3. Le persone indicate alle lettere a), c), d) ed e) del comma 1 si considerano a carico se hanno redditi lordi propri per un ammontare non superiore a quello di cui alla pensione sociale nella
misura prevista dall’articolo 45, primo comma della Legge 11 febbraio 1983 n.15 e successive modifiche, se residenti. Il predetto limite non si applica in relazione a redditi percepiti da soggetti diversamente abili.
4. Le detrazioni di imposta per carichi di famiglia sono rapportate ai mesi dell’anno e non competono ai soggetti passivi non residenti.
5. Le detrazioni di cui al comma 1, lettera b) possono essere utilizzate solo da uno dei genitori o, in alternativa, da entrambi nella misura del 50 per cento ciascuno. Qualora la detrazione usufruita dai genitori superi nel complesso il 100 per cento della stessa, la detrazione viene determinata nella misura del 50 per cento per ciascun genitore.
6. Le detrazioni di cui al comma 1, lettere c), d) ed e) sono fruibili per intero da un solo contribuente oppure pro quota dai contribuenti che assumono il carico familiare.
7. Le detrazioni di cui al comma 1 sono maggiorate del 20 per cento qualora il numero dei familiari a carico superi le due unità, oppure, quando il familiare a carico è un soggetto diversamente abile o persona permanentemente inferma.
8. L’accertamento da parte della UO Ufficio Tributario di redditi in capo ai familiari a carico oltre la soglia di cui al comma 3, comporta per il contribuente l’inefficacia della detrazione e la conseguente rettifica della dichiarazione.
9. Per i redditi di cui agli articoli 24, 25 e 26 di imponibile fino ad euro 15.000,00 (quindicimila/00) si detraggono dall’imposta euro 100,00 (cento/00).
10. Le detrazioni di cui al presente articolo possono essere modificate con decreto delegato.”

 

DD155-2023

 

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Decreto Legge 27 Ottobre 2023 nr 152 – Ratifica D.L. 29 Settembre 2023 nr 139 – Proroga straordinaria dei termini di archiviazione delle fatture elettroniche nell’interscambio di beni e servizi con l’Italia

13 Novembre 2023

La ratifica del D.L. 139 di cui avevamo già dato notizia nella newsletter di Settembre aggiunge l’art.1 bis che, demanda al Congresso di Stato di adottare Decreti Delegati per:

  • la disciplina per la fatturazione elettronica interna a San Marino di beni e serivizi, nonchè la relativa conservazione ed archiviazione
  • prevedere e disciplinare la fatturazione elettronica per le prestazioni di servizi aggiornando la Legge nr 131/1991
  • modificare la Legge nr 137/1997 relativa alle merci in c/lavorazione, deposito o altro titolo

DL152-2023

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Decreto Delegato 4 Ottobre 2023 nr 144 – Disciplina dei marchi “Made in San Marino” e “100% Made in San Marino”

13 Novembre 2023

Il Decreto Delegato nr 144 istituisce e disciplina i marchi “Made in San Marino” e “100% Made in San Marino”, il Registro delle Botteghe Storiche e dei Mercati Storici al fine di valorizzare i prodotti della Repubblica di San Marino

Con il marchio “Made in San Marino” sono considerati i beni prodotti da due o più paesi ma che hanno subìto nel territorio dello Stato sammarinese “l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa sammarinese attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione”.

Si intende invece realizzato interamente in San Marino e identificato con il marchio “100% Made in San Marino” il prodotto o la merce per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti interamente sul territorio sammarinese.

DD144-2023

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Decreto Delegato 25 Ottobre 2023 nr 150 – Disciplina delle tecnologie basate su registri distribuiti

13 Novembre 2023

Il Decreto Delegato nr 150, che abroga il precedente Decreto Blockchain n.86, regola l’emissione, l’offerta, la negoziazione e la prestazione di servizi in token nella Repubblica di San Marino, al fine di tutelare il mercato, la clientela e il risparmio.

L’evoluzione digitale sta infatti trasformando molti settori…si pensi ad esempio alle cripto-attività, alla  moneta elettronica, o ai token di diritto a ricevere  una determinata prestazione di beni o servizi… si è quindi reso necessario  non solo definire limiti e parametri operativi  ma anche individuare le autorità di vigilanza competenti.

DD150-2023+All

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