Legge 29 Ottobre 2021 nr 183 – Variazione al Bilancio di Previsione dello Stato e degli Enti del Settore Pubblico allargato per l’esercizio finanziario 2021 e modifiche alla Legge 23 dicembre 2020 nr 223

9 Novembre 2021

Nella  Legge di assestamento al Bilancio  dello Stato, la nr 183 del 29 ottobre si segnalano, tra gli altri, i seguenti provvedimenti da attuarsi con Decreto Delegato da emettersi entro il 31 Dicembre 2021:

art 2 – l’istituzione di una Destination Wedding Organization allo scopo di incentivare i matrimoni stranieri in Repubblica

art. 3 – interventi a sostegno dei Tour Operator e delle Agenzia Viaggi che prevedono un contributo economico per un massimo di 20 mila euro a operatore

art.4 – semplificazioni tecniche e procedurali (in vista della scadenza al 31 12 2021) della Dichiarazione delle attività patrimoniali e finanziare detenute all’estero (DAPEF)

L183-2021+All

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Decreto Delegato 29 Ottobre nr 184 – Ratifica D.D. 24 settembre 2021 nr 167 – Norme di semplificazione dell’attività amministrativa

9 Novembre 2021

Si allega il testo completo del Decreto Delegato nr 184 del 29 Ottobre 2021 che mira alla semplificazione di atti e procedimenti con la Pubblica Amministrazione.

DD184-2021

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Decreto Legge 29 Ottobre 2021 nr 182 – Ratifica D.L. 5 Ottobre 2021 nr 173 – Ulteriori disposizioni in merito alla gestione del’epidemia da COVID-19 e proroga delle misure

9 Novembre 2021

Si allega il testo completo del Decreto nr 182, a ratifica del precedente D.L. nr 173, che proroga le disposizioni Covid.

In particolare si segnalano:

l’art. 3-quinquies che consiglia lo svolgimento in tutti i casi possibili di riunioni e  assemblee in modalità di collegamento  da remoto

l’art. 3-sexies che reintroduce l’obbligo di mascherina nei luoghi chiusi

DL182-2021

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Socio unico iscritto Aire e base operativa in Italia: la Srl è esterovestita

9 Novembre 2021

Il Sole 24 Ore lunedì 18 ottobre 2021 di Giorgio Gavelli

Reperiti inoltre documenti extracontabili presso un’altra impresa italiana

Va considerata esterovestita (ossia solo formalmente con sede all’estero, ma di fatto con sede in Italia) la società con un amministratore unico (e socio unico) ufficialmente iscritto all’Aire ma, di fatto, operante stabilmente in Italia e in presenza di documentazione commerciale ed extracontabile reperita presso una società italiana. È la conclusione a cui giunge la Ctp Torino n. 706/02/2021 (presidente Cervetti, relatore Gurgone), che richiama alla mente alcuni casi eclatanti riguardanti il settore della moda.

In questo caso il settore interessato è quello (meno patinato) della cartellonistica pubblicitaria. Nel corso di una verifica presso una società con sede in Piemonte, la guardia di Finanza reperiva copiosa documentazione commerciale ed extracontabile riguardante altre due società, svolgenti la medesima attività e amministrate dallo stesso soggetto, con sede rispettivamente nel Regno Unito e nella Repubblica di San Marino.

All’esito delle indagini le due società sono state ritenute solo formalmente localizzate all’estero, ma di fatto con sede in Italia, presso la sede della società piemontese, dove venivano assunte le decisioni di natura manageriale e commerciale. Ciò anche se l’amministratore unico di tutte le strutture risultava, dal 2013, non più residente in Italia ma nel Regno Unito.

In base all’articolo 73, comma 1, Tuir, ai fini Ires si considerano residenti le società e gli enti commerciali che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato. Tuttavia, già dal 2016, il successivo comma 5-bis introduce la seguente presunzione: salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione di società ed enti che detengono partecipazioni di controllo in soggetti Ires residenti, se, in alternativa:

sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del Codice civile, da soggetti residenti nello Stato;

sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nello Stato.

Nel caso di specie tutti i requisiti per far scattare la presunzione non erano presenti. Tuttavia il collegio sembra collocare direttamente nel nostro Paese «la sede dell’amministrazione» (intesa come sede effettiva, Cassazione 16697/2019) e «l’oggetto principale» delle due società formalmente estere, le quali vengono quindi considerate esterovestite (Cassazione 19000/2021). Ne consegue la conferma di quanto contestato dall’ufficio, in relazione alla omessa presentazione delle dichiarazioni e all’evasione d’imposta.

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Bitcoin e rischio truffa: ecco tutte le difese (ma la sanzione è incerta)

9 Novembre 2021

Il Sole 24 Ore 2 novembre 2021 di Vittorio Carlini

Focus. La valuta regina è considerata un investimento di natura finanziaria Per i criptoasset legati a prodotti può richiamarsi il Codice del consumatore

AFP Boom di investimenti. Con il balzo delle quotazioni del bitcoin si assiste a un balzo degli investimenti: è opportuno conoscere regole e tutele per chi opera in criptovalute

«Fatta la legge, trovato l’inganno». Il proverbio è noto. Solo che rispetto al bitcoin, da un lato, la legge non c’è (perlomeno non esiste una norma ad hoc); e, dall’altro, gli inganni spesso già esistono dietro l’angolo. Un contesto in cui gli investitori, vittime di raggiri, possono quindi pensare di non avere alcuna tutela. Le cose, a ben vedere, non stanno così.

Eft o investimenti diretti

Dapprima bisogna distinguere tra chi opera direttamente sui criptoasset o chi, invece, utilizza Etf o Etn in Europa. In questa seconda ipotesi «se l’Etn è venduto da istituti tradizionali – afferma Andrea Conso, avvocato esperto di cryptocurrency di Conso&Annunziata – si ricade sotto l’ombrello dell’usuale regolamentazione dei prodotti finanziari». Certo: bisogna sempre fare attenzione al prospetto informativo. Buona prassi, ad esempio, è controllare dove sia situata la sede legale dell’emittente. Se è infatti vero che il foro competente, rispetto all’eventuale illecito di un emittente, è in linea di massima quello della residenza dell’investitore, l’esecuzione di un’ipotetica sanzione «diventa complessa, e onerosa, nel momento in cui debba essere realizzata in uno Stato “esotico”». Ciò detto, però, è chiaro che l’investitore fai-da-te, il quale sfrutta l’Exchange traded fund (o l’Etn), ha i mezzi per fare valere le sue ragioni.

Diverso, invece, il discorso nel primo caso. Cioè quando si effettuano compravendite direttamente nella criptosfera, in particolare sulle piattaforme di scambi accentrati. Qui le cose si complicano. «In assenza di norme specifiche -riprende Conso – sarebbe opportuno operare tramite exchange con alcune minime caratteristiche». Quali? Tra le altre: la loro configurazione, o riconducibilità, a società commerciali e con la domiciliazione o sede legale in Stati contraddistinti da un sistema normativo evoluto. «Questo perché, in primis, la presenza di un veicolo societario consente, ad esempio, l’avvio di procedure concorsuali in caso di fallimento». E, poi, perché, «al di là dell’antiriciclaggio, dove la legge ormai comprende i criptoasset, la tutela dell’investitore finora passa attraverso l’applicazione per analogia della norma». Vale a dire: sono richiamate, analizzando ogni singolo caso, regole pensate per altre situazioni. Un meccanismo che, evidentemente, è più facile realizzare in sistemi giuridici evoluti.

Le difese in concreto

Fin qui alcune suggestioni generali: quali, tuttavia, considerazioni più concrete? «Il bitcoin -afferma Conso – è corretto oggi ricondurlo ad un investimento di natura finanziaria». La stessa proposta di regolamento Ue MiCa (atteso per il 2024), creando e applicandosi ad una disciplina residuale per tutte le cripto attività non qualificabili quali strumenti finanziari (tra gli altri le stable coin o gli utility token), sembra avvalorare l’impostazione in oggetto. A fronte di ciò è chiaro che, riguardo alla cryptocurrency regina, possono attivarsi le norme e difese già esistenti collegate alla sollecitazione del pubblico risparmio: dalla presenza di un minimo di prospetto informativo fino alla necessità del consenso informato.

E rispetto, invece, al cosiddetto utility token? Questo, risalendo alla stessa indicazione della Finma (la Consob svizzera), è un criptoasset che legittima, a chi ne è in possesso, di ricevere, a titolo gratuito od oneroso, un bene o un servizio. «Riguardo ad esso, di conseguenza, non è errato pensare alle varie tutele che sono previste nel Codice del consumatore».

Il Codice del consumatore

Già, le tutele del Codice del Consumatore. Ma di cosa si sta parlando? Per rispondere è utile ricordare il fenomeno, ricompreso negli utility token e molto di moda in questo periodo, dei Non fungible token (Nft). Cioè: gettoni digitali, creati su blockchain, che da un lato non possono essere sostituiti con altri token (non fungibilità); e che, dall’altro, certificano e garantiscono, su un bene digitale o fisico (un’opera d’arte) un diritto. Ad esempio: la proprietà.

Ebbene: simili gettoni digitali sono oggetto di compravendita, soprattutto su piattaforme online. In un simile contesto, diversi esperti, sottolineano che all’operatività negli exchange dovrebbe applicarsi l’art. 35 del Codice del consumo. Questo prevede che le clausole del contratto di compravendita siano redatte in modo chiaro e comprensibile. Non solo: dev’essere prevista la garanzia del diritto di recesso. O ancora che non possa essere esclusa all’acquirente la possibilità, a priori, di adire l’autorità giudiziaria nei casi in cui lo si ritenga opportuno. «Simili valutazioni – riprende Conso -sono corrette. Ciò detto, però, bisogna fare i conti con la realtà». Vale a dire? «Molte piattaforme, nelle loro formulazioni contrattuali, spesso disconoscono i diritti in oggetto». È vero! Rimangono in astratto rivendicabili. «Ma gli exchange, frequentemente, non indicano di chi è la titolarità della piattaforma, dove è la sede legale, qual è l’entità giuridica contro cui agire». Insomma: la norma, individuata per analogia, esiste. E, però, la sua concreta applicazione non è scontata.

Alla fine si affronta il consueto problema legato all’evoluzione tecnologica nella finanza. Da un lato le novità, e le speculazioni, corrono velocemente. Dall’altro, il legislatore fatica a tenere il passo. Anche perché, inutile nasconderlo, il nuovo business che si va creando fa gola a molti.

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Hacker contro San Carlo, l’azienda salva i dati

9 Novembre 2021

Il Sole 24 Ore 27 ottobre 2021

CYBER RISK

L’azienda ha deciso di non pagare il riscatto e ha denunciato i fatti

Si tratta di un tipico attacco Ransomware quello messo a segno venerdì scorso ai danni della azienda milanese di patatine San Carlo. Un attacco dopo il quale gli hacker hanno richiesto un riscatto per restituire la piena funzionalità al sistema informatico aziendale. Da quanto si è saputo, però, è stato possibile aggirare l’attacco e l’azienda ha ripristinato subito la piena funzionalità senza subire danni.

Alla San Carlo sarebbero però stati trafugati documenti relativi al budget e alcuni documenti sensibili come copie di passaporti, patenti e documenti di identità di alcuni dipendenti. Autori dell’attacco sarebbero gli hacker del celebre gruppo internazionale Conti, a quanto ha rivelato su Twitter il ricercatore di sicurezza informativa ‘Odisseus’. Questa mattina sul dark web sarebbero già stati diffusi alcuni dei documenti trafugati, che in tutto peserebbero 53 mega bite.

La San Carlo, a quanto si è saputo, non è stata l’unica azienda milanese ad aver subito attacchi informatici in questa settimana, tutti non andati pienamente a segno.

La Polizia Postale, che è subito intervenuta, sta stilando una relazione che consegnerà nelle prossime ore al procuratore aggiunto Alberto Nobili, a capo del pool antiterrorismo e contro i reati informatici della Procura di Milano. Dopo la richiesta del riscatto da parte degli estorsori informatici l’azienda ha deciso di non pagare la somma richiesta anche in ragione del fatto che i dati sottratti erano già stati messi al sicuro con un back up di sistema.

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Le molteplici vie da seguire per il passaggio generazionale

9 Novembre 2021

Il Sole 24 Ore 23 ottobre 2021 di G.G.F.

PIANIFICAZIONE

Spesso il passaggio generazionale, cioè il processo che conduce al passaggio alla generazione successiva di capitali e patrimonio, e anche di responsabilità legate all’impresa, non viene affrontato per tempo o in modo adeguato. «Forse il concetto stesso di passaggio generazionale può essere fuorviante, inducendo alcuni a ritenere che si tratti di un “passaggio del testimone” definitivo ed assoluto, da compiersi in età molto avanzata», osserva Massimiliano Campeis, senior partner dello Studio Avvocati Campeis. «È invece un tema che riguarda tutte le famiglie, nella prospettiva di conferire al proprio patrimonio maggiore ordine, efficienza e protezione, e – in ottica di pianificazione successoria – di fare in modo che in futuro sia equamente diviso, scongiurando l’insorgere di divergenze, e che sia impiegato nella maniera più utile per fare fronte ai bisogni concreti dei beneficiari», spiega l’avvocato.

Se all’interno del patrimonio c’è una società commerciale, la pianificazione aiuta a preservare la stabilità degli assetti proprietari, evitando situazioni che possono danneggiare la continuità dell’azienda e il suo valore. Inoltre, dal punto di vista fiscale, «operare attribuzioni in vita può significare cristallizzare la normativa vigente, mettendo il patrimonio al riparo da futuri inasprimenti dell’imposta di successione e donazione (in Italia oggi particolarmente favorevole)», argomenta Campeis.

Esistono vari strumenti per il passaggio generazionale. Oltre al trust, è possibile ricorrere alla donazione, trasferendo beni o quote societarie al beneficiario; alle polizze vita, che oltre a offrire vantaggi fiscali sono impignorabili e vengono escluse dall’asse ereditario; al patto di famiglia, un contratto tra tutti i legittimari, che anticipa il trasferimento dell’azienda o delle quote nelle mani delle persone più idonee a occuparsene, evitando liti tra gli eredi, nonché i problemi di continuità aziendale. O all’istituzione di una holding tra gli eredi. «Non è facile indicare quali siano i migliori strumenti», riflette Campeis, aggiungendo che «spesso una buona pianificazione ne utilizza diversi, in maniera tra loro coordinata».

Intanto, già un testamento redatto con attenzione è meglio di niente. Meglio ancora, però, se combinato con un’attenta pianificazione “in vita”. «Quando nel patrimonio ci sono una o più società, con un attento utilizzo delle previsioni statutarie in combinazione con la donazione o il patto di famiglia (avente a oggetto la nuda o piena proprietà di partecipazioni), può essere costruito l’assetto più idoneo agli interessi della famiglia», aggiunge Campeis.

Mentre in caso di esigenze particolari, come la necessità di disporre attribuzioni di beni o redditi diluite nel tempo (per esempio per persone in giovane età), o di garantire una governance all’azienda di famiglia, si può appunto ricorrere al trust, che consente «di operare una programmazione dinamica del patrimonio per gli anni, o i decenni, futuri», conclude Campeis.

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La frode del fornitore non contagia tutti i clienti in modo automatico

9 Novembre 2021

Il Sole 24 Ore 25 ottobre 2021 di Massimo Sirri e Riccardo Zavatta

Ctp Milano: l’ufficio ha raccolto indizi privi di valore probatorio

Non regge la tesi per cui il fornitore coinvolto in una frode carosello e quello che abbia ricevuto fatture per operazioni inesistenti altro non potrebbero fare se non diffondere lo stesso “male” a tutti coloro con cui entrano in contatto, con l’effetto che anche le fatture emesse da detti fornitori dovrebbero inserirsi in un circuito fraudolento e, in definitiva, qualificarsi come relative a operazioni oggettivamente inesistenti. Così non è secondo la sentenza 3641/7/2021 della Ctp Milano (presidente e relatore Mainini), la quale, sostituendosi all’ufficio accertatore nello svolgimento del vaglio critico degli elementi meramente indiziari raccolti in istruttoria, evidenzia come questi siano privi di valore probatorio e, in realtà, «senza fondamento e indimostrati». Soprattutto, se messi a confronto con la struttura della cliente (ricorrente in giudizio), con le rigorose procedure di selezione e verifica dei fornitori e gli accurati protocolli di acquisizione documentale (certificazioni-autorizzazioni), nonché con i controlli fisici e contabili che caratterizzano l’intero processo di approvvigionamento. Tutti presidi di regolarità e correttezza dei comportamenti che, peraltro, sarebbero assai difficilmente aggirabili nell’ambito di un’organizzazione aziendale delle dimensioni di quella della contribuente, se non con il coinvolgimento di un numero di dipendenti tale «da rendere impraticabile la sola eventualità». In conclusione, il collegio mette in luce l’inconsistenza e la stessa verosimiglianza delle costruzioni accusatorie (che talora connotano questa tipologia d’accertamenti), evidenziando altresì la disinvoltura con la quale, nel caso di specie, l’ufficio ha trasformato «inspiegabilmente e senza avvio di ulteriori indagini o prove» una possibile contestazione (almeno per uno dei fornitori) d’inesistenza soggettiva in un rilievo per utilizzo di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, inserite in un accordo fraudolento. Il che porta a sottolineare come la natura della contestazione sia destinata a riflettersi sull’onere probatorio degli uffici e sugli strumenti a disposizione della difesa. Se si discute d’inesistenza soggettiva, occorre far valere la propria buona fede e diligenza. Se il rilievo concerne l’inesistenza oggettiva dell’operazione (inserita o meno in un carosello), il fisco può ricorrere a presunzioni, ma devono essere gravi, precise e concordanti. Nelle frodi in cui la merce è effettivamente acquistata, ma qualcuno non versa l’Iva, non può parlarsi di operazioni inesistenti. Rileva però la conoscenza-conoscibilità della frode. Nel caso di specie, la prima non è stata provata, nemmeno per presunzioni, e la seconda stride apertamente con la normale diligenza del cessionario.

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