Legge 22 dicembre 2021 nr 207 – Bilancio di Previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l’esercizio finanziario 2022 e Bilanci Pluriennali 2022/2024

13 Gennaio 2022

Si allega il testo completo della Legge Finanziaria 2022 e si elencano gli articoli di maggior interesse:

Legge nr 207 

Art. 3Acquisizione di risorse mediante finanziamenti nazionali o internazionali o
emissione di Titoli del debito pubblico
Viene disposto l’ulteriore emissione di titoli del debito pubblico da collocare sul
mercato nazionale o internazionale sino ad un ammontare complessivo di 150
milioni di euro.
Art. 4Imposta per il Riequilibrio delle Attività Finanziarie Estere – IRAFE
Viene istituita con un emendamento in seconda lettura l’imposta per il Riequilibrio
delle Attività Finanziarie Estere (IRAFE) per tutti i residenti da oltre cinque anni
continuativi o per coloro che non sono assoggettati a regimi speciali sui redditi
esteri.
L’aliquota dell’imposta è pari allo 0,2% e si applica alle attività finanziarie detenute
all’estero, direttamente o indirettamente anche per interposta persona fisica o
giuridica, rilevate al termine di ciascun anno solare.
In particolare si considera il valore di mercato o, in mancanza, il valore nominale o
di rimborso, di investimento in titoli o strumenti o prodotti finanziari e le somme
di denaro depositate sui conti o libretti di risparmio.
Sono invece escluse dalla base imponibile:
– attività patrimoniali non finanziarie;
– partecipazioni in società estere non quotate;
– finanziamenti dei soci;
– metalli preziosi allo stato grezzo o monetato;
– valute estere (in banconote o monete);
– polizze di assicurazione sulla vita, infortuni o malattia;
– fondi pensionistici;
– attività finanziarie detenute all’estero sino al valore complessivo di euro
20.000,00;
– attività finanziarie detenute all’estero alla data del 31 dicembre 2021
rimpatriate nei termini della dichiarazione “DAPEF” da presentarsi nell’anno
2022 per l’esercizio fiscale 2021.
L’imposta deve essere autoliquidata mediante il “DAPEF” e l’omesso versamento
anche parziale comporta l’applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative
determinate da 1 a 3 volte l’imposta dovuta (0,2%).
Per il caso di ritardato versamento, anche parziale, dell’imposta viene applicata la
sanzione pecuniaria amministrativa pari al 5% sulla parte d’imposta versata
tardivamente se effettuata entro i 30 giorni di ritardo e pari al 15% se effettuata
successivamente.

Art. 8 – Proroga di disposizioni normative
Al comma 3 viene prorogato al 31 dicembre 2022 il termine – di cui all’art. 4,
comma 4 del Regolamento 3/2019 – per l’adeguamento dell’organico aziendale
con il numero richiesto di lavoratori invalidi assunti a tempo indeterminato al fine
della partecipazione alle gare d’appalto per la fornitura dei beni e servizi alla
Pubblica Amministrazione.
Al comma 5 viene prorogato anche per l’esercizio 2022 il ripianamento del
disavanzo della gestione degli ammortizzatori sociali mediante il prelievo dalla
Cassa Compensazione e, se necessario, utilizzando le risorse che saranno immesse
nel Fondo Straordinario a sostegno dell’economia al fine di mantenere inalterate le
attuali aliquote contributive a carico degli operatori economici e dei lavoratori.
Il comma 7 dispone che anche per tutto il 2022 l’imposta di registro sarà ridotta al
2,5% su tutti gli atti relativi alle compravendite di beni immobili.
Il comma 8 proroga la disposizione che consente di ripianare le perdite di esercizio
conseguite negli esercizi 2019 e 2020 nei 5 esercizi successivi con quote minime
annuali del 20% viene prorogata anche alle perdite conseguite nell’esercizio 2021.
Il comma 9 proroga (per il terzo anno consecutivo) di un altro anno (fino al 31
dicembre 2022) tutte le disposizioni transitorie (in quanto in vigore fino al 31
dicembre 2021) disciplinate dall’art. 148 della L. 166/2013. A titolo esemplificativo
continua anche per il 2022 la tassazione al 17% dei redditi di lavoro autonomo e
d’impresa individuali, così come le altre disposizioni ivi previste.
Analogamente viene prorogata di un altro anno (31 dicembre 2022) la tassazione
della rendita catastale anche sugli immobili utilizzati nell’attività di impresa.
Pertanto la variazione in aumento della rendita catastale che sarebbe dovuta
terminare con l’esercizio 2022 continuerà anche in detto esercizio.
Su nostra istanza è stato altresì nuovamente prorogato al 31 dicembre 2022 il
termine di cui al Decreto Delegato 172/2014, e successive modifiche, relativo alla
ulteriore riduzione di 15 centesimi al litro delle accise sugli acquisti di gasolio.
Ricordiamo che tale riduzione è relativa agli acquisti di carburante destinato al
rifornimento di veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, effettuata
dagli operatori economici esercenti attività di autotrasporto di merci per conto
terzi che abbiano almeno 25 unità lavorative su base media nel periodo di
riferimento, e per gli operatori che effettuano attività di trasporto persone che
abbiano almeno 5 unità lavorative su base media nel periodo di riferimento.
Prorogato al 31 dicembre 2022 anche la disciplina sul prepensionamento a seguito
di riduzione di personale.
Art. 12 – Riorganizzazione e ottimizzazione degli interventi e delle risorse in
materia di politiche occupazionali e politiche attive
Viene conferita apposita delega al Congresso di Stato per l’emanazione, entro il 30
giugno 2022, di una disciplina volta al riassetto degli incentivi occupazionali e degli
interventi per la riqualificazione professionale e le politiche attive.
Ci preme evidenziare che per le assunzioni nominative di personale frontaliero
effettuate optando per il pagamento del 4,5% durante la vigenza dell’art. 2 della L.
115/2017 (cd Legge Sviluppo) permane in capo al datore di lavoro l’obbligo di
versamento di tale contributo (4,5% della retribuzione imponibile previdenziale del
lavoratore assunto), salvo che si tratti di trasferimenti infragruppo svolti con
accordo sindacale durante la vigenza del Decreto Legge 67/2020.
Viene abrogata la norma relativa al “Reddito di sostentamento e inserimento
lavorativo – RESIL” di cui all’articolo 7 della 88/2019.
Sono prorogati altresì fino all’adozione della normativa sopracitata i benefici di cui
alla L. 137/1987. In particolare si tratta degli sgravi contributivi a favore
dell’occupazione femminile per le imprese del settore tessile e dell’abbigliamento e
lo sgravio contributivo del 2% per tutto il personale assunto a tempo parziale per
tutte le aziende industriali.

Art. 34 – Ecobonus per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti e
Sismabonus per la riduzione del rischio sismico
Vengono estesi anche per l’esercizio finanziario 2022, seppur con casistiche e
percentuali diverse rispetto all’anno in corso, l’ecobonus ed il sismabonus.
Art. 35 – Percentuali relative ai contributi relativi all’efficientamento energetico
La suddivisione dei contributi a carico dello Stato relativi ad efficientamento
energetico passano al 70% dello stanziamento per quelli a fondo perduto e del 30%
per quelli a fondo perduto per impianti FER (in precedenza era 80% per i primi e
20% per i secondi).
Viene eliminato il riferimento alla soglia massima di erogazione del 10% dello
stanziamento per i contributi a fondo perduto per opere che prevedano
congiuntamente l’installazione di impianti FER e di impianto termico che benefici
della produzione di energia rinnovabile di tale impianto FER e che non beneficino di
altre forme di incentivazione.

Art. 37 – Proroga dei termini per la presentazione della domanda di concessione
edilizia in sanatoria straordinaria di cui all’articolo n.33 della Legge 7 agosto 2017
n. 94 e successive modifiche
Viene posticipato al 30 settembre del 2022 il termine per la presentazione della
domanda di concessione edilizia in sanatoria straordinaria mentre la data finale per
consegna della documentazione viene fissata al 30 novembre 2022.
È invece prorogato al 30 settembre 2022 il termine per il versamento del 50%
dell’importo della sanzione e del contributo di concessione.
Art. 38 – Definizione agevolata dei crediti scaduti in Esattoria
Viene contemplata la possibilità di definizione delle cartelle esattoriali emesse
dall’Esattoria di Banca Centrale sino al 31 dicembre 2021 senza alcuna
corresponsione di sanzioni con il pagamento della vera sorte, intesa quale somma
complessivamente quantificata in via preventiva alla iscrizione a ruolo determinata
dall’imponibile accertato ed interessi connessi. La analoga previsione contenuta
nella finanziaria dello scorso anno faceva invece salvi anche gli interessi oltre alle
sanzioni. Rimane fermo il requisito del previo assolvimento degli obblighi retributivi
nei confronti dei dipendenti.
La richiesta dovrà essere presentata entro il 31 maggio 2022 e il debito potrà
essere estinto in un’unica soluzione, oppure in tre rate (scadenze 31 maggio, 30
settembre e 30 novembre 2021).
In questo secondo caso, il mancato pagamento anche di una sola rata farà
decadere dai benefici sopra menzionati.
Potranno beneficiare della presente disposizione anche coloro che hanno già in
essere dilazioni di pagamento con l’Esattoria.
Art. 40 – Rivalutazione beni d’impresa
Viene riproposta la norma della rivalutazione dei beni dell’impresa, con le novità
introdotte dall’art. 74 della L. 223/2020 con le quali:
a) la tassazione separata è diventa progressiva a scaglioni senza prevedere un
importo minimo con ciò determinando un aggravio dell’imposta sostitutiva rispetto
a quella prevista nelle normative precedenti;
b) i beni immobili oggetto di rivalutazione mantengono il vincolo di inalienabilità
per i prossimi cinque anni fatta eccezione per le alienazioni, i conferimenti e le
operazioni straordinarie infragruppo;
c) le operazioni di cui al punto precedente sono esenti dal pagamento delle
imposte di registro, bollo e trascrizione.
Ricordiamo che la norma dà la possibilità per le società e gli enti tenuti alla
redazione del bilancio e le persone fisiche operatori economici di rivalutare i beni
strumentali di proprietà iscritti nel registro dei beni ammortizzabili e/o inventari
alla data del 31 dicembre 2022 da effettuarsi entro il 31 ottobre 2022, nonché le
partecipazioni in società controllate e collegate costituenti immobilizzazioni.
La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria
omogenea, non deve superare i valori correnti di mercato ed è consentita anche
alle persone giuridiche partecipanti ad operazioni di fusione, trasformazione e
scissione aziendale.
Gli amministratori ed i sindaci, se nominati, devono indicare e motivare in nota
integrativa i criteri seguiti nella rivalutazione e attestare sotto la loro
responsabilità, salvo che non intervenga idonea perizia giurata di stima da parte di
un professionista sammarinese, che i valori indicati non eccedono i limiti di cui al
punto precedente. La delibera di rivalutazione e le annesse relazioni devono essere
allegate alla copia del bilancio riguardante l’esercizio in cui è avvenuta la
rivalutazione, da depositarsi presso l’ufficio preposto alla tenuta dei registri.
I saldi attivi di rivalutazione al netto dell’imposta sostitutiva confluiscono in
un’apposita riserva da utilizzarsi per la copertura delle perdite oppure per
aumentare il capitale sociale.
L’imposta da corrispondere come sopra indicato è stata modificata nel seguente
modo con il sistema della tassazione separata nella misura progressiva a scaglioni:
– fino ad una rivalutazione di euro 2,5 milioni, aliquota del 5%;
– da euro 2,5 milioni fino ad euro 5 milioni, aliquota del 4%;
– oltre ad euro 5 milioni, aliquota del 3%.
Per tutti gli altri beni ammortizzabili l’aliquota è del 3,5%.
L’ammontare dell’imposta pagata non è deducibile dal reddito d’impresa e deve
essere contabilizzato in diminuzione del fondo di riserva di rivalutazione iscritto in
bilancio.
Il versamento dell’imposta sostitutiva è dovuto anche dai soggetti che usufruiscono
di esenzioni o riduzioni dell’IGR e deve essere effettuato entro il bimestre
successivo a quello in cui si è perfezionata la rivalutazione e non può essere
oggetto di compensazione con altri crediti IGR oppure con l’imposta monofase.
Qualora l’importo da pagare sia superiore ad euro 100.000 è possibile rateizzare il
pagamento in due rate uguali semestrali da versare nei successivi due semestri
rispetto a quello in cui è stata perfezionata la rivalutazione.
Art. 41 – Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni e strumenti
finanziari
Con questa disposizione, il legislatore concede ai contribuenti (persone fisiche
fiscalmente residenti in San Marino) eventualmente soggetti alle disposizioni
dell’articolo 41 (Altri redditi) la facoltà, relativamente alla determinazione delle
plusvalenze e minusvalenze previste al comma 1, lettere b) e c) [azioni, quote e
strumenti finanziari] di rideterminare il valore fiscale di acquisto qualora le
predette attività siano possedute alla data del 1 gennaio 2022. (La tassazione
separata ordinaria prevista dagli artt. 13 e 148 della L. n. 166/2013 è dell’8%).
Le modalità d’adeguamento sono diverse a seconda che l’attività finanziaria
detenuta sia o meno negoziata nei mercati regolamentati; infatti:
a) per quelle non negoziate può essere assunto in luogo del costo o valore di
acquisto il valore alla data del 31 dicembre 2021 della frazione del patrimonio
netto della società o ente determinato sulla base delle risultanze dell’ultimo
bilancio approvato anteriormente alla medesima data. Tuttavia ai sensi del 2°
comma del medesimo art. 75 è data facoltà al contribuente di determinare, in
luogo del valore della frazione del patrimonio netto, il valore di mercato alla
data del 31 dicembre 2021 sulla base di una perizia giurata di stima redatta da
soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
nonché da soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili. Il valore periziato è
riferito all’intero patrimonio sociale.
b) per quelle negoziate nei mercati regolamentati, in luogo del costo o valore di
acquisto, può essere assunto l’ultimo prezzo di mercato disponibile dell’anno
2021 rilevato nei medesimi mercati.
In entrambi i casi per rivalutare l’attività finanziaria detenuta è necessario
corrispondere un’imposta sostitutiva dell’imposta generale sui redditi pari al 2%
sulla variazione intervenuta. (valore rideterminato – costo originario).
L’imposta sostitutiva del 2% come sopra determinata deve essere versata entro il
31 maggio 2022. Qualora le attività finanziarie siano detenute da un intermediario
finanziario sammarinese l’imposta sostitutiva è riscossa mediante ritenuta alla
fonte a titolo d’imposta, previa fornitura da parte del contribuente che intende
optare delle risorse necessarie per far fronte al pagamento.
Il mancato versamento dell’imposta sostitutiva entro il termine di cui sopra
determina la nullità della rideterminazione dei valori di acquisto delle attività
finanziarie interessate.

Art. 42 – Istituzione dell’imposta di soggiorno
Viene istituita a decorrere dall’anno 2022 è un’imposta di soggiorno a carico di
coloro che alloggiano all’interno delle strutture ricettive della Repubblica di San
Marino, rimandando ad un decreto delegato, da adottarsi entro il 31 marzo 2022,
la determinazione della disciplina di dettaglio (individuazione dei soggetti passivi,
delle modalità e delle tempistiche di versamento, della misura dell’imposta ecc).
Art. 48 – Modifiche articolo 24bis Decreto Delegato 27 aprile 2012 n.44 e sue
successive modifiche – Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti – RTGR
Come richiesto dalle associazioni di categoria, è stato eliminato l’obbligo di nomina del Responsabile
Tecnico Gestione Rifiuti per le attività economiche produttrici di rifiuti speciali non
pericolosi che superano il limite di 5.000 chilogrammi 5.000 litri all’anno, venendo
ripristinata la formulazione del comma 1 precedentemente portata dal Decreto
Delegato 22 febbraio 2021 n. 25; tali imprese, quindi, non devono nominare
l’RTGR, indipendentemente dalla quantità di rifiuti speciali non pericolosi
prodotti. Rimane l’obbligo per le attività economiche produttrici di rifiuti speciali
pericolosi che superano il limite di 100 chilogrammi o 100 litri all’anno e per gli
impianti autorizzati allo stoccaggio, trattamento e gestione di rifiuti.
È stata accolta altresì la nostra richiesta di posticipare di quattro mesi la scadenza
per la comunicazione del nominativo del RTGR (dal 31 dicembre 2021 al 30 aprile
2022).
Vengono inoltre modificati i requisiti di ammissione al corso di abilitazione per la
nomina a RTGR venendo aggiunto il corso di laurea in scienze geologiche tra le
lauree scientifiche affini e sostituendo gli specifici diplomi precedentemente
previsti con qualsiasi diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata
quinquennale (permanendo il requisito del conseguimento da almeno cinque anni).

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Le novità previste dal 2022 per gli scambi con San Marino

13 Gennaio 2022

Il Sole 24 Ore 13  dicembre 2021 di Giampaolo Giuliani (L’Esperto Risponde)

Dal 2022, con l’abolizione dell’esterometro, tutte le fatture attive o passive transfrontaliere dovranno adottare il formato elettronico. Questo vale anche per operazioni intrattenute con San Marino?

Il decreto del ministero dell’Economia e delle finanze del 21 giugno 2021 sembra consentire il cartaceo, per certificare gli scambi di beni fino al 30 giugno 2022, esclusivamente con tale Paese. Invece, per i servizi, l’opzione analogica non ha limitazioni temporali. Significa che dal 2022 il Fisco rinuncia, parzialmente, all’informazione derivante dalle fatture estere con San Marino prima fornita con l’esterometro?

Per quel che riguarda i rapporti con San Marino, nel caso si adotti anche nei primi sei mesi del 2022 la fatturazione cartacea, il cedente italiano deve comunque emettere la fattura elettronica. A tale scopo sono previste due procedure.

La prima procedura, stabilita per tutte le cessioni nei confronti di operatori non residenti, prevede di indicare nel codice destinatario la sequenza di sette caratteri «XXXXXXX» specificando nel campo partita Iva del cessionario/committente il codice «OO99999999999» (due volte la lettera O e 11 volte il numero 9). Peraltro, nel caso in cui il cliente sia un privato consumatore, il campo dev’essere compilato con il codice numerico «0000000» (contenente sette volte il numero zero).

La seconda procedura, prevista dal decreto del giugno 2021, citato dal lettore, permette l’emissione della fattura elettronica, riportando il codice destinatario attribuito all’Ufficio tributario di San Marino – 2R4GTO8 – e il codice operativo del committente sammarinese.

Per quanto riguarda gli acquisti, analogamente a quanto avviene nel caso di operazioni di acquisto presso operatori unionali, l’acquirente dovrà inviare allo Sdi (sistema di interscambio) la fattura predisposta sulla base di quella ricevuta dal cedente sammarinese.

Infine, per quanto attiene alle prestazioni di servizi, dal 1° gennaio 2022, anche per le prestazioni di servizi realizzate in favore di committenti residenti nella Repubblica di San Marino, sarà sempre necessario predisporre la fattura in formato elettronico, con la possibilità di utilizzare le due procedure appena indicate. Tuttavia, la seconda procedura, che prevede l’utilizzo del codice destinatario dell’Ufficio tributario sammarinese, è consentita soltanto in presenza di prestazioni non rilevanti territorialmente, commissionate da operatori economici sammarinesi.

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Pagamenti in contanti con tetto a 999,5 euro

13 Gennaio 2022

Il Sole 24 Ore 4 gennaio 2022 di Valerio Vallefuoco

LOTTA AL NERO

Il nuovo limite, operativo dal 1° gennaio, va arrotondato ai 5 centesimi più vicini

Per gli stranieri opera una deroga fino a 15mila euro

Valerio Vallefuoco

L’anno nuovo comporta l’entrata in vigore in Italia dell’ennesima restrizione all’uso del contante. Dal 1° gennaio è infatti vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro (si confronti l’articolo 49 del Dlgs 231/2007). Quindi, sul territorio nazionale per i cittadini italiani sarà possibile eseguire pagamenti in contanti solo fino a 999 euro e 5 centesimi, cifra esatta figlia della circostanza che il divieto scatta dalla soglia di mille euro e dal 1° gennaio 2018, per motivi legati ai costi della produzione delle monetine da 1 e 2 centesimi, l’importo da pagare deve essere arrotondato per eccesso o per difetto ai 5 centesimi più vicini alla cifra dell’importo richiesto (si veda l’articolo 13 quater del Dl 50/2017).

Per gli stranieri che spendono in Italia è prevista invece una deroga disciplinata dall’articolo 3 del Dl 16/2012, convertito nella legge 44/2012. Grazie a essa, per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legati al turismo effettuati da persone con cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato italiano il limite per il trasferimento di denaro contante è infatti elevato a 15mila euro. La deroga dei pagamenti è soggetta, tuttavia, ad alcuni adempimenti posti a carico del venditore del bene o del servizio acquistato, tra cui l’invio di una comunicazione all’agenzia delle Entrate e il deposito dell’incasso il giorno successivo presso un intermediario autorizzato.

I trasferimenti superiori ai limiti, indipendentemente dalla loro causa o dal loro titolo, sono vietati anche quando sono effettuati per mezzo di più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati. I trasferiemnti superiori possono essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane Spa, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento. La normativa antiriciclaggio definisce quale sia un’operazione frazionata, definendo come tale un’operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai limiti, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni. Resta ferma la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.

Per le violazioni delle disposizioni sulla limitazione del contante si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a 50mila euro, con il minimo edittale ridotto anch’esso dal 1° gennaio 2022.

L’unica nota dolente è rappresentata dal fatto che questa restrizione tutta italiana inserita nella normativa antiriciclaggio potrebbe essere in contrasto con le norme dell’Unione europea che prevedono il parere obbligatorio della Bce sulla materia, la quale aveva peraltro sollecitato ufficialmente sia nel dicembre 2019, sia nel maggio 2020 un proprio coinvolgimento: richiesta inascoltata dal Governo dell’epoca.

Infine, una piccola riflessione: ma in un periodo in cui nell’Europa occidentale si è arrivati a un valore complessivo di scambio pari a 46.3 miliardi di dollari di transazioni in criptovalute, noi continuiamo invece a occuparci di limitare i pagamenti in moneta legale e non solo a monitorarli?

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Decreto Legge 31 Dicembre 2021 nr 215 – Disposizioni di carattere generale e amministrative connesse all’epidemia da COVID-19

13 Gennaio 2022

Il Decreto Legge nr 215 reca alcune misure straordinarie da applicarsi fino al termine dell’emergenza sanitaria.

Si segnala, in particolare, l’art. 2 che prevede misure straordinarie relative ai lavoratori in quarantena i quali, possono richiedere volontariamente di rinunciare al periodo di copertura della malattia a fronte di lavoro dal domicilio.

DL215-2021+All.t

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Decreto Delegato 30 dicembre 2021 nr 214 – Modifiche alla Legge 31 marzo 2014 nr 40 e successive modifiche – Disciplina delle licenze per l’esercizio delle attività industriali, di servizio, artigianali e commerciali

13 Gennaio 2022

Si allega il testo completo del Decreto Delegato nr 214 che modifica la normativa delle licenze industriali, di servizio, artigianali e commerciali.

DD 214-2021

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Decreto Legge 22 Dicembre 2021 nr 208 – Ulteriori disposizioni urgenti per il contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19

13 Gennaio 2022

Di seguito i punti principali dell’ultimo decreto Covid

DL 208-2021+All.1

  • 1: L’accesso a supermercati, discount di alimentari e punti vendita di generi alimentari è consentito unicamente in forma individuale salvo casi di necessità dovuti a motivi assistenziali.
  • 2: Elenco della certificazione COVID‐19 valida a San Marino.
  • 3: È obbligatorio indossare correttamente la mascherina nei luoghi chiusi aperti al pubblico, sia per gli utenti sia per gli operatori. All’apertoè obbligatorio in caso di eventi e manifestazioni e ogni qualvolta non sia possibile mantenere un distanziamento interpersonale di almeno 1,5 metri. È obbligatoria la mascherina FFP2 sui mezzi di trasporto pubblico e nei luoghi chiusi, inclusi i posti di lavoro, in cui non sia possibile garantire posti a sedere per tutti i presenti e comunque ogni qualvolta non sia possibile mantenere un distanziamento interpersonale di almeno 1,5 metri.
  • 4: Ogni locale chiuso aperto al pubblico ha l’obbligo di esporre all’ingresso un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente per assicurare il mantenimento di almeno 1,5 metri di distanza interpersonale. Le medie e grandi strutture hanno l’obbligo di  indicare ed assicurare, anche attraverso controllo all’entrate, il numero massimo della capienza all’interno tenendo conto della presenza di 1 persona ogni 15 metri quadrati di superficie di vendita.
  • 5: L’accesso alle attività economiche di somministrazione di alimenti e bevande(bar, ristoranti, mense, strutture ricettive) qualora avvenga in locali al chiuso, a congressi e meeting, nonché alle strutture sportive pubbliche e private è consentito unicamente a coloro che sono in possesso della Certificazione COVID -19. Sono esclusi i fornitori, coloro che usufruiscono del servizio di asporto e coloro che trovano posto all’esterno.

È obbligatorio per tutti gli operatori dei supermercati e delle attività di vendita di generi alimentari, anche per animali, delle attività di somministrazione di cibi e bevande l’utilizzo delle mascherine FPP2 mentre ne rimangono esclusi gli avventori.

  • 5, comma 6: Il datore di lavoro è autorizzato, qualora lo ritenga utile in relazione a situazioni contingenti (ad esempio in seguito a contagi interni alla struttura), a richiedere ai propri dipendenti, oppure ai soggetti convocati, in aggiunta al documento che attesta la vaccinazione anche ulteriore certificazione attraverso tamponequale requisito per accedere al luogo di lavoro. In tal caso, ricade sul datore di lavoro, a proprie spese e presso strutture pubbliche o private autorizzate, della effettuazione di tali test.
  • 6: nei locali chiusi aperti al pubblico ove sia prevista la somministrazione di cibi e bevande, al tavolo possono essere serviti unicamente i clienti che, in base all’applicazione del distanziamento di almeno 1 metro tra tavoli adiacenti, trovano posto all’interno o all’esterno dei locali in un numero massimo di quattro persone al tavolo. Tale numero è derogabile in caso di soggetti facenti parte del medesimo nucleo di conviventi. È inoltre vietata l’attività di ballo e ogni altra attività di intrattenimento che comporti assembramento (art.8).
  • 7: i datori di lavoro devono riorganizzare la propria attivitàprevedendo, in ogni caso possibile e compatibile con l’attività aziendale, modalità di lavoro dal domicilio o altre misure ovvero la fruizione di ferie, congedi retribuiti per ridurre il numero di dipendenti contemporaneamente presenti nelle strutture aziendali.
  • 9: l’accesso dell’utenza alle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private sono consentiti solo con il possesso della Certificazione Covid-19.
  • 12: in tutti i casi in cui sia possibile, è obbligatorio svolgere le riunioni, le conferenze, i congressi in collegamento da remoto. Qualora ciò non sia possibile, perché richieste modalità di voto in presenza ecc, sono consentiti quantificando l’utenza nella misura del 50% della capienza massima prevista. A tal proposito, la regola si applica anche a tutte le riunioni assembleari, di consigli di amministrazione e di direttivi di tutte le persone giuridiche ed enti anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti e/o statutarie ad eccezione delle assemblee che, a norma di legge, richiedono la forma dell’atto pubblico.

Sono consentite le attività formative in presenza nel rispetto delle misure igienico sanitarie vigenti con particolare riguardo al distanziamento interpersonale di almeno 1,5 metri, e al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

  • Dagli articoli 14 al 17 sono previste le disposizioni per la scuola e per le attività sportive.
  • 18, 19, 22: Nel caso in cui un minore di 14 anni, oppure una persona con disabilità sia sottoposto a quarantena, al genitore o al familiare che lo assiste è riconosciuta la facoltà di astensione dal lavoro retribuita a precise condizioni. Le lavoratrici gestanti possono richiedere l’astensione anticipata se a) non sia possibile attivare la modalità di lavoro dal domicilio, b) se emerge un’esposizione a rischio di contagio elevata.  È istituito un permesso parentale straordinario che, a certe condizioni, è possibile utilizzare nei periodi di sospensione ordinari dei servizi educativi.

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Decreto Legge 22 dicembre 2021 nr 206 – Proroga degli interventi straordinari in ambito economico a supporto dell’emergenza economica causata da COVID-19

13 Gennaio 2022

Il Decreto Legge nr 206 proroga sino al 31 marzo 2022 gran parte delle disposizioni relative alla Cassa Integrazione Guadagni (CIG).

Di seguito i punti principali

DL 206-2021

  • CIG causa 2): Gli operatori economici che, nell’anno 2021, hanno avuto accesso alla CIG causa 2) possono usufruire delle ore non utilizzate entro il 31 marzo 2022 nelle modalità indicate all’articolo 3 del Decreto – Legge 26 gennaio 2021 n.6, così come modificate dall’articolo 4 del Decreto – Legge 26 luglio 2021 n.139. Qualora l’operatore economico non richieda la proroga prevista al comma 3 dell’articolo 3 del Decreto – Legge n. 6/2021, l’eventuale richiesta di CIG verrà intesa come causa 2) ordinaria ai sensi della Legge 31 marzo 2010 n.73. Tutti gli operatori economici che nell’anno 2021 non hanno usufruito di Cassa Integrazione Guadagni hanno accesso alla CIG causa 2) nelle modalità e limiti previsti dalla Legge 31 marzo 2010 n. 73.
  • CIG causa 4): Gli operatori economici che, nell’anno 2021, hanno avuto accesso alla CIG causa 4) possono usufruire delle ore non utilizzate entro il 31 marzo 2022 nelle modalità indicate all’articolo 4 del Decreto – Legge 26 gennaio 2021 n.6 così come modificate dall’articolo 4 del Decreto – Legge 26 luglio 2021 n.139. Gli operatori economici che hanno terminato entro il 31 marzo 2022 le ore massime utilizzabili per uno o più lavoratori, possono richiedere l’accesso alla CIG causa 4) per un numero massimo di ore pari al divisore contrattuale moltiplicato per tre o, per gli orari di lavoro a tempo parziale, alle ore di lavoro mensili moltiplicate per tre.
  • CIG causa 5): Gli operatori economici che, nell’anno 2021, hanno avuto accesso alla proroga della CIG causa 5) così come previsto all’articolo 1 del Decreto – Legge n. 139/2021 possono usufruire di tale tipologia di integrazione salariale per un numero massimo di ore pari al divisore contrattuale moltiplicato per tre, o, per gli orari di lavoro a tempo parziale, alle ore di lavoro mensili moltiplicate per tre. Tale integrazione può essere usufruita, in ogni caso, sino al 31 marzo 2022. Ove non in contrasto si applicano le disposizioni dell’articolo 5 del Decreto – Legge 26 gennaio 2021 n.6 così come modificate dall’articolo 1 del Decreto – Legge 26 luglio 2021 n.139. È possibile accedere alla CIG causa 5 anche qualora non sia stato fatto durante il 2021, purché in possesso dei requisiti (si vedano comma 1 e 2 dell’articolo 1 del decreto legge n. 139/2021) e non si siano stati effettuati licenziamenti collettivi nel corso del 2021.
  • Gli operatori economici che richiedono di usufruire della CIG causa 4 e 5,devono presentare alla Commissione Cassa Integrazione Guadagni, entro il 31 gennaio 2022 oppure contestualmente alla richiesta se successiva a tale data, documentazione attestante il fatturato al 31 dicembre degli anni 2019, 2020, e 2021La mancata presentazione della documentazione richiesta entro la data indicata, comporterà l’impossibilità di poter far richiesta per tali tipologie di CIG dopo tale data, permanendo in capo all’operatore economico il solo diritto alla CIG causa 2.
  • Gli operatori economici che hanno avuto accesso alla certificazione di stato di crisidi cui all’articolo 9 del decreto legge n.6/2021, hanno facoltà di richiedere di aver accesso alle disposizioni di cui all’articolo 10 del suddetto decreto sino al 31 marzo 2022. Tali operatori economici, potranno richiedere la rateizzazione del versamento dei contributi per il periodo gennaio – marzo nelle modalità indicate all’articolo 11 del decreto legge n.6/2021.Tali operatori economici hanno la facoltà di richiedere la rateizzazione del pagamento di tutte le fatture per energia elettrica, servizio idrico integrato e gas naturale emesse dall’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 marzo 2022 nelle modalità indicate all’articolo 12 del decreto legge n.6/2021

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Decreto Delegato 17 dicembre 2021 nr 204 – Modifiche ai D.D. 29 marzo 2021 nr 61 e 29 ottobre 2021 nr 184 – Norme ulteriori in materia di semplificazione amministrativa

13 Gennaio 2022

Si allega il testo completo del Decreto Delegato nr 204 che estende anche alle imprese estere iscritte nel Registro Pubblico dei Domicili Digitali (RPDD) la possibilità di presentare telematicamente domande e istanze alla Amministrazione sammarinese.

DD 204-2021

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Fattura in esenzione da Iva per la società di San Marino

13 Gennaio 2022

Il Sole 24 Ore 3 gennaio 2022 di Giampaolo Giuliani (L’Esperto Risponde)

Una società, che effettua trasporti per conto terzi, deve emettere una fattura per la prestazione di un servizio di trasporto nei confronti di una società di San Marino?
Si chiede conferma del fatto che l’operazione è esente da Iva e, in caso di risposta affermativa, si chiede altresì qual è l’articolo di legge da richiamare in fattura per l’esenzione. P.O. Pesaro

Quella descritta dal quesito è effettivamente una operazione fuori campo Iva, per carenza del presupposto territoriale, ex articolo 7–ter del Dpr 633/1972.
Pertanto dev’essere emessa fattura a norma dell’articolo 21, comma 6–bis, lettera b, del Dpr 633/1972, con l’indicazione che si tratta di un’operazione non soggetta a imposta sul valore aggiunto.

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Non imponibile la riparazione in Italia dell’auto extra–Ue

13 Gennaio 2022

Il Sole 24 Ore 13 dicembre 2021 di Giampaolo Giuliani (L’Esperto Risponde)

Se residenti in Svizzera, o in un altro Paese extra–Ue, fanno riparare un’auto (o fanno effettuare il cambio gomme) in Italia, si è in presenza di una operazione imponibile ai fini Iva? (F.T. Zurigo)

Le prestazioni di riparazione auto, così come il cambio degli pneumatici, sono rilevanti ai fini Iva se commissionate da privati residenti in Paesi extra–Ue (ex articolo 7–sexies, comma 1, lettera d, del Dpr 633/1972), mentre sono fuori campo Iva se commissionate da operatori economici, sempre residenti in Paesi extra–Ue (ex articolo 7–ter dello stesso Dpr).
Tuttavia, nel caso in cui le prestazioni siano rilevanti ai fini Iva, l’articolo 9, comma 1, n. 9, del Dpr 633/1972 prevede che operi il regime della non imponibilità.

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