Mese: Giugno 2026
I trust di gestione scontano la tassazione solo all’uscita
10 Giugno 2026
Il Sole 24 Ore 6 Maggio 2026 di Andrea Vasapolli
Anche i trust di gestione sono tassati solo all’uscita. Con una recente ordinanza (n. 7161/2026) la Corte di cassazione ha affrontato un caso che si presenta in modo ricorrente nella pratica dei trust. Per quello che è possibile desumere dal provvedimento, ciò che caratterizzava il caso era rappresentato dal fatto che il trust, sulle cui vicende si era instaurato il contenzioso, aveva una finalità sostanzialmente gestoria del patrimonio trasferito al trustee, in una prospettiva quindi dinamica e non statica di gestione dello stesso. Erano inoltre previste progressive attribuzioni patrimoniali ai beneficiari durante la vita del trust e non solo al termine finale dello stesso.
Tale configurazione è in verità assolutamente normale. Uno degli aspetti che caratterizza l’istituto del trust è che esso rappresenta una modalità dinamica di gestione fiduciaria del patrimonio destinato al servizio del disegno programmatico voluto dal disponente. Il trustee non solo deve cercare di gestire al meglio tale patrimonio, facendone crescere il valore nel tempo, ma è anche chiamato a porre in essere quegli atti di dismissione e di reinvestimento che si rendono nel tempo necessari per meglio servire le esigenze dei beneficiari. Analogamente, non vi è alcuna ragione per cui la destinazione a questi ultimi del patrimonio in trust possa avvenire solo al termine dello stesso. Al contrario, i poteri di anticipazione usualmente attribuiti al trustee hanno proprio la funzione di consentirgli di attribuire man mano parti del patrimonio ai vari beneficiari secondo le loro esigenze, per come nel tempo mutevolmente si presentano e in conformità alle previsioni dell’atto istitutivo.
L’agenzia delle Entrate sosteneva che tale configurazione dinamica del trust era incompatibile con il regime di tassazione all’uscita e che, pertanto, dovesse scontare l’imposta l’atto di dotazione patrimoniale del trust. Tale tesi era sostenuta con vigore dall’Amministrazione finanziaria ricorrente, al punto di rigettare la definizione del giudizio ex articolo 380-bis cpc., che è la proposta che viene formulata dal Presidente di sezione o da un consigliere da questo delegato quando ravvisa la inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso.
Con l’ordinanza in commento la Suprema corte ha riaffermato il principio secondo il quale l’istituzione di un trust e il conferimento in esso di beni che ne costituiscano la dotazione sono atti fiscalmente neutri, in quanto non danno luogo ad un passaggio effettivo e stabile di ricchezza, ad un incremento del patrimonio del trustee, che acquista solo formalmente la titolarità dei beni, per poi trasferirla al beneficiario finale.
La finalità sostanzialmente gestoria del trust, così come il fatto che siano previste attribuzioni patrimoniali ai beneficiari durante la vita dello stesso, non modifica il quadro interpretativo oramai stabilmente definito dalla corte di Cassazione su questa materia, peraltro anche recepito dalla recente riforma normativa con l’introduzione del nuovo articolo 4-bis del Tus. Al momento dell’istituzione dei beni in trust, infatti, l’unica utilità che si realizza è rappresentata dalla mera segregazione di essi. Solo al ricorre del trasferimento attuale ed effettivo, stabile e definitivo, dei beni ai beneficiari, si realizza quel reale arricchimento degli stessi che rappresenta il presupposto legittimante l’imposizione, ex articolo 53 Costituzione. La tassazione deve quindi essere man mano declinata a fronte dei singoli atti di attribuzione ai beneficiari, i quali rappresentano modalità di realizzazione del disegno programmatico voluto dal disponente.
Una ulteriore ragione di interesse dell’ordinanza in commento è rappresentata dal fatto che i giudici della suprema Corte chiariscono che è assolutamente normale che il trustee compia atti di gestione del patrimonio istituito in trust, per cui ai beneficiari possono essere attribuiti sia i medesimi beni in origine trasferiti dal disponente, sia beni diversi ed ulteriori, frutto della gestione del trustee. Tale ulteriore e diverso patrimonio che consegue alla gestione è assoggettabile, al ricorrere dei presupposti di legge, «ad un’imposizione che potrebbe avere anche altra natura rispetto a quella» inerente all’imposta di donazione, «come quella diretta, gravante sui redditi», applicabile al trust o ai beneficiari in basa alla natura fiscale – opaca o trasparente – di quest’ultimo.
Impossibile liquidare in anticipo la quota nel silenzio dello statuto
di N.T.
Il singolo beneficiario di un trust regolato dalla legge di Jersey non ha diritto alla liquidazione anticipata della propria quota del patrimonio vincolato nel trust quando l’atto istitutivo stabilisce una durata del trust e prevede solo anticipazioni discrezionali, non anche un diritto individuale alla devoluzione anticipata. La cessazione anticipata del trust e la distribuzione del fondo richiedono il consenso di tutti i beneficiari.
È questo il principio di diritto che si ricava dall’ordinanza di Cassazione 12518 del 4 maggio 2026, concernente il caso di un trust regolato dalla legge di Jersey, istituito nel 2012 (e destinato a durare 25 anni) al fine di sovvenire alle necessità della vita dei beneficiari. Nel trust era stata vincolata una quota di partecipazione al capitale di una società, poi alienata dal trustee, con la conseguenza che nel trust rimaneva solo una somma di denaro. Il trustee aveva proceduto a una ripartizione parziale di detta somma tra i beneficiari, ma si era rifiutato di distribuire la restante giacenza. Di qui il contenzioso.
Il Tribunale di Milano aveva respinto le domande. La Corte d’appello aveva confermato la pronuncia di primo grado, escludendo che dall’atto istitutivo o dalla legge di Jersey emergesse il diritto dei singoli beneficiari alla distribuzione anticipata del denaro vincolato nel trust.
La Cassazione, infine, ha confermato le conclusioni raggiunte nei giudizi di merito, osservando che l’atto istitutivo del trust prevedeva la distribuzione del patrimonio del trust alla scadenza del termine finale e non contemplava un diritto individuale alla liquidazione anticipata.
Priva di rilevanza è stata ritenuta anche la considerazione del ricorrente secondo cui l’atto istitutivo del trust concedeva al trustee un potere di anticipazione, esercitabile con il consenso del protector: secondo la Cassazione, questa previsione non equivale al riconoscimento di un diritto soggettivo del beneficiario alla liquidazione anticipata della quota di patrimonio del trust al medesimo spettante. Si tratta di una diversa facoltà, interna alla gestione del trust, compatibile con la permanenza del vincolo e con la durata stabilita nell’atto istitutivo.
Per il giudice della legittimità è stato decisivo anche il disposto dell’articolo 43 della Jersey Trust Law 1984, norma che consente ai beneficiari, se tutti esistenti e individuati, di chiedere al trustee di porre fine al trust e distribuire tra loro i beni del trust: pertanto, la distribuzione anticipata del patrimonio del trust è possibile solo se vi sia una volontà concorde di tutti i beneficiari, assente nel caso specifico, mancando nell’atto istitutivo la previsione di una facoltà di liquidazione anticipata.
La Cassazione aggiunge che i ricorrenti non hanno indicato alcuna norma inderogabile del diritto di Jersey idonea a prevalere sull’atto istitutivo. Resta quindi centrale la disciplina pattizia del trust, che fissava il termine di durata e non attribuiva ai beneficiari un potere di scioglimento individuale.
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Motorsport e pubblicità, tra evento e clientela collegamento visibile
10 Giugno 2026
Il Sole 24 Ore lunedì 11 Maggio 2026 di Davide Greco
Il criterio degli obiettivi perseguiti rappresenta il discrimen tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità. Le prime sono sostenute per accrescere l’immagine della società e le sue possibilità di sviluppo, senza che sussista un’aspettativa di incremento delle vendite; le seconde, invece, sono direttamente finalizzate alla promozione dei prodotti e dei servizi commercializzati. È questo il principio espresso dalla Cgt di II grado del Veneto nella sentenza 55 del 28 gennaio 2026, sezione 4 (presidente Casagranda, relatore Minelli), relativa a una società italiana cui l’agenzia delle Entrate aveva contestato la deducibilità, per carenza di inerenza, dei costi sostenuti per una sponsorizzazione nel campionato Fia di Formula 2. Il contratto prevedeva l’esposizione del marchio aziendale sulla livrea di alcune vetture di una scuderia, nonché la sua diffusione attraverso ulteriori strumenti promozionali.
Nel caso esaminato, in particolare, l’agenzia delle Entrate aveva contestato la deducibilità dei costi, ritenendoli privi del requisito dell’inerenza e proponendone la riqualificazione in spese di rappresentanza. La società contribuente sosteneva, invece, la piena deducibilità delle spese, evidenziandone la congruità e il ritorno economico, desumibile dall’incremento di fatturato e clienti. La Corte veneta si è dapprima soffermata sulla differenza tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza, precisando che il criterio discretivo è rappresentato dagli obiettivi immediatamente perseguiti mediante gli esborsi sostenuti. In particolare, per essere qualificate come spese di pubblicità, tali spese «devono necessariamente rispondere a una finalità promozionale specificamente incentrata sui prodotti e compiuta attraverso un’attività reclamistica e organizzativa direttamente calibrata sulla loro vendita». In sostanza, affinché una spesa possa essere qualificata come pubblicitaria, è necessario che il messaggio sia destinato a informare il consumatore, allo scopo di incrementarne le vendite.
Ebbene, secondo i giudici veneti, le spese sostenute dall’azienda non potevano essere qualificate come spese di pubblicità. Sebbene il contratto prevedesse l’esposizione del marchio sulle vetture durante le gare del campionato Fia (all’epoca GP2, oggi Formula 2), la maggior parte delle competizioni si svolgeva all’estero. Ne derivava l’inidoneità dell’iniziativa a raggiungere il target di clientela dell’impresa, costituito prevalentemente da società con sede in Italia. A ciò si aggiungeva che le tabelle di fatturato prodotte dalla contribuente non consentivano di ritenere adeguatamente provato il ritorno economico delle spese sostenute.
La pronuncia offre un’indicazione chiara per le imprese: nelle sponsorizzazioni sportive non è sufficiente la visibilità del marchio, ma è necessario dimostrare un collegamento concreto tra l’iniziativa promozionale e il mercato di riferimento, anche sotto il profilo geografico.
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Nelle restrizioni della Ue anche i beni dual use
10 Giugno 2026
Il Sole 24 Ore 13 Maggio 2026 di Margherita Bianchini, Lorenzo Lodoli e Benedetto Santacroce
L’emanazione del XX pacchetto di sanzioni contro la Russia, l’attuale situazione di tensione in Medio Oriente con le restrizioni verso l’Iran, la previsione unionale di restrizioni particolari per i beni a doppio uso (civile e materiale) impongono già di per sé per le imprese la creazione di un presidio di tutela contro i rischi connessi. A questo, dal 2026, si è aggiunta l’attuazione del nuovo ombrello penale europeo, previsto dalla direttiva (UE) 2024/1226, e realizzato in Italia dal Dlgs 211/2025 che impone una revisione dei modelli 231/2001 con sanzioni pesantissime per chi non si adegua.
Il Dlgs 211/2025
Sono introdotti una serie di reati nel Codice penale volti a contrastare non solo la violazione diretta, ma anche l’elusione delle misure restrittive adottate da Bruxelles.
La norma cardine di questa innovazione è l’articolo 275-bis del Codice penale, che sanziona chiunque importa, esporta, commercia, vende o trasferisce beni in violazione di divieti o restrizioni imposti da misure unionali.
Anche chi conclude operazioni commerciali e finanziarie vietate con Stati terzi o entità controllate, mette a disposizione fondi o risorse economiche a soggetti designati, omette il congelamento dei beni, e presta servizi, anche finanziari, oggetto di restrizione viene punito allo stesso modo.
Particolare attenzione è rivolta al commercio di tecnologie dual-use e di attrezzature militari; per queste categorie, il reato scatta anche in caso di grave negligenza, punita con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Beni dual use
Saranno interessati dai nuovi reati anche i divieti dual use. Il legislatore ha infatti introdotto una fattispecie, punita a titolo di colpa grave (articolo 275-quinquies), in caso di importazione, esportazione, commercializzazione, vendita, acquisto, trasferimento, supporto al transito e trasporto di beni inseriti nell’elenco dei beni a duplice uso (Regolamento UE 2021/821, allegati I e IV).
Si tratta dei prodotti, anche tecnologie o software, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare e comprendono i prodotti che possono essere impiegati per la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l’uso di armi nucleari, chimiche o biologiche o dei loro vettori.
Sono prodotti soggetti ad un controllo all’esportazione che si sostanzia nel subordinarli ad autorizzazione rilasciata dall’Uama.
L’impatto operativo
Assonime ha analizzato l’impatto delle nuove misure restrittive dell’Ue sul rischio di impresa (Caso 3/2026). Con il Caso 3/2026 si evidenzia come, nella prassi, le principali criticità per le imprese si manifestino in diverse forme.
Vi sono innanzitutto le violazioni dirette dei divieti di esportazione, ad esempio verso Paesi soggetti a sanzioni come Russia o Iran, spesso con riferimento a beni a duplice uso.
Un secondo ambito riguarda le operazioni finanziarie, come pagamenti effettuati verso banche o soggetti inseriti nelle liste sanzionatorie, che possono comportare il blocco delle transazioni e il congelamento dei fondi.
Ulteriori rischi derivano dalla gestione della supply chain, quando i prodotti vengono indirettamente destinati a Paesi sanzionati tramite intermediari o distributori situati in Stati terzi.
Vi sono anche i fenomeni di elusione delle sanzioni, realizzati attraverso triangolazioni commerciali, società di comodo o strutture societarie opache, che rendono difficile individuare il beneficiario effettivo delle operazioni.
Tuttavia, il documento sottolinea che molte violazioni non derivano da comportamenti intenzionali, ma da carenze nei sistemi di controllo interno, come uno screening insufficiente delle controparti, un aggiornamento tardivo delle liste sanzionatorie o una due diligence inadeguata.
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Nell’attività di agenzia conta la territorialità
10 Giugno 2026
Il Sole 24 Ore lunedì 25 Maggio 2026 di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri
Rientrano nell’attività d’intermediazione sia il mandato sia la commissione (che è un mandato a vendere o ad acquistare beni), ma anche la mediazione e il contratto di agenzia. Diversamente dalla commissione e dal mandato, tuttavia, per l’agenzia e i rapporti simili (mediazione, procacciamento d’affari, per esempio) non opera la finzione giuridica di cui agli articoli 2 e 3 del Dpr 633/1972, in base alla quale l’operazione (economicamente unica) realizzata con il terzo, cliente o fornitore, si “sdoppia” per effetto dell’intervento del mandatario/commissionario, come evidenzia l’articolo 13, comma 2, lettera b) del decreto Iva in punto di determinazione della base imponibile.
L’autonomia dell’intermediazione resa dal “vero” agente – che non sia mandatario/commissionario – si riflette anche sulle regole di territorialità, le quali non replicano quelle delle operazioni riaddebitate (come ribadito anche dalla risposta 94/2026), salva la necessaria riverifica dei presupposti della specifica operazione.
Alle intermediazioni si applica infatti la regola generale dell’articolo 7-ter del Dpr 633/72, quando l’agente opera in favore di un soggetto passivo (B2b), oppure quella dell’articolo 7-sexies se il committente del servizio è un soggetto diverso (B2c). In tal caso (committente privato), l’intermediazione rileva nel luogo in cui si considera effettuata l’operazione intermediata, con conseguente allocazione della tassazione in base alla regola di territorialità a essa applicabile.
Per la prenotazione di una camera in hotel in Italia, pertanto, l’intermediario nazionale (che non operi in regime di agenzia viaggi) fattura la provvigione fuori campo Iva al cliente-soggetto passivo estero. Applica invece l’imposta (22 per cento) se il cliente è un privato perché l’albergo è ubicato in Italia.
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Decreto Legge 3 Giugno 2026 nr 76 – Proroga degli interventi straordinari in materia di carburanti
10 Giugno 2026
Con il Decreto Legge nr 76 vengono nuovamente prorogati fino al 30 Giugno 2026 gli interventi straordinari in materia di carburanti sia in termini di ricarica verso i titolari di SMac Card, sia nel taglio delle accise.
Più in dettaglio:
- il rimborso dell’imposta sulle importazioni di prodotti petroliferi, in favore degli acquirenti titolari di SMaC Card corrisposto nella misura di euro 0,20 (venti centesimi di euro) per ogni litro acquistato (si veda il D.L. 54 del 24 Aprile 2026)
- la diminuzione delle aliquote dell’imposta speciale sulle importazioni (si veda il D.L. 55 del 24 Aprile 2026)
a) benzina uso carburante diminuzione di euro al litro di -0,20;
b) gasolio uso carburante diminuzione di euro al litro di -0,20;
c) biodiesel e gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) diminuzione di euro al litro di -0,20;
d) gas di petrolio liquefatti (GPL) uso carburante diminuzione di euro al chilogrammo -0,10 e al litro -0,055
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Decreto Delegato 28 Maggio 2026 nr 73 – Disposizioni in materia di Registro e disciplina dei veicoli
10 Giugno 2026
In sintesi:
art. 2 viene istituito in forma digitale il “Registro degli operatori economici che operano nel settore del commercio dei Veicoli” accessibile dai principali Uffici della Pubblica Amministrazione e dalle Forze dell’Ordine. Il suddetto Registro sarà disciplinato da un apposito Regolamento
art. 3 al momento dell’apposizione del VISTO i dati del veicolo sono automaticamente iscritti nel Registro di cui sopra e l’operatore economico indica obbligatoriamente marca, modello, nr di telaio, luogo di deposito, se veicolo usato i km percorsi e la data di prima immatricolazione. Qualora l’acquisto o l’importazione non fosse soggetta al visto si occuperà di effettuare l’inserimento di tali dati l’operatore economico o lo spedizioniere delegato. L’operatore economico è tenuto ad inserire anche l’avvenuta vendita definitiva
art. 4 Il Registro in questione acquisisce e aggiorna automaticamente i dati del Registro Immatricolazione (limitatamente agli operatori del commercio al dettaglio o all’ingrosso di veicoli) e la destinazione del veicolo se ad uso dimostrativo, sostitutivo o bene strumentale
art. 5 è richiesta preventivamente al rilascio dell’autorizzazione ad operare una fidejussione bancaria sammarinese di 200.000,00€ di 6 anni irrevocabile che deve rimanere valida anche qualora l’impresa cessi l’attività, sia posta in liquidazione, sospesa o revocata
art.6 l’operatore economico ha facoltà di spostare il veicolo dal luogo di deposito previa indicazione e motivazione dello spostamento nel luogo provvisorio
art. 7 le sanzioni applicate qualora il veicolo non sia presente nel luogo di deposito e non si trovi all’interno del territorio della Repubblica di San Marino in luogo verificabile ammontano a € 2.000,00. E’ prevista una sanzione di € 100,00 per l’irregolare o incompleta compilazione dei dati del Registro
art.8 gli operatori economici che operano con licenza al dettaglio o all’ingrosso di veicoli sono tenuti ad annotare obbligatoriamente nel Registro i veicoli concessi in uso a terzi a qualunque titolo prima dell’inizio della concessione stessa
art. 9 gli operatori economici al dettaglio o all’ingrosso devono annotare nel Registro preventivamente l’esportazione o l’importazione non definitiva
Si allega testo completo
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Antiriciclaggio, titolare effettivo anche nel mandato fiduciario
10 Giugno 2026
Il Sole 24 Ore lunedì 1 Giugno 2026 di Gian Luca Proietti Toppi
La Corte di giustizia Ue rafforza il percorso verso la piena operatività del Registro dei titolari effettivi, ma non consegna un via libera privo di condizioni. Con la sentenza del 21 maggio 2026, nelle cause riunite C-684/24 e C-685/24, i giudici europei chiariscono che il diritto dell’Unione non osta a una disciplina nazionale che consideri i mandati fiduciari stipulati da società fiduciarie di diritto italiano come istituti giuridici affini ai trust, soggetti agli obblighi di comunicazione della titolarità effettiva.
Il nodo delle fiduciarie
La decisione nasce dai rinvii pregiudiziali del Consiglio di Stato nei giudizi promossi da alcune fiduciarie contro la disciplina italiana di attuazione del Registro. Il nodo era se il mandato fiduciario potesse rientrare nell’articolo 31 della direttiva 2015/849, pur non comportando necessariamente un trasferimento formale della proprietà dei beni.
La Corte Ue non condivide la tesi delle fiduciarie. Il trasferimento della proprietà non è condizione indispensabile. Conta la funzione sostanziale dell’operazione: la dissociazione tra il soggetto che appare all’esterno e quello che conserva l’interesse economico effettivo. L’effetto di schermatura dell’identità del titolare effettivo assume quindi rilievo centrale ai fini antiriciclaggio.
La sentenza esclude anche che l’articolo 31 violi il principio di certezza del diritto. La nozione di istituti affini ai trust è ampia, ma non incompatibile con il diritto dell’Unione. Spetta agli Stati membri individuare le figure che, per assetto o funzione, presentano caratteristiche analoghe ai trust, purché la scelta resti coerente con gli obiettivi antiriciclaggio.
L’accesso alle informazioni
La seconda parte della pronuncia riguarda l’accesso alle informazioni. Dopo la sentenza Luxembourg Business Registers del 2022, che aveva escluso l’accesso indiscriminato del pubblico ai dati sui titolari effettivi, la Corte valuta il sistema fondato sul legittimo interesse. L’accesso costituisce un’ingerenza nei diritti alla vita privata e alla protezione dei dati personali, ma può essere giustificato dall’obiettivo di prevenire riciclaggio e finanziamento del terrorismo, se proporzionato e non generalizzato.
Il filtro del legittimo interesse diventa così il punto di equilibrio. È compatibile con la direttiva una disciplina nazionale che consenta l’accesso ai privati, inclusi i portatori di interessi diffusi, quando vi sia un interesse giuridico rilevante e differenziato, diretto, concreto e attuale, e quando la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere una situazione giuridicamente tutelata. Non basta una mera curiosità informativa.
Resta un profilo critico. La Corte ammette che le Camere di commercio, pur essendo organi amministrativi e non giurisdizionali, possano decidere sulle deroghe all’accesso quando l’ostensione esponga il titolare effettivo a rischi sproporzionati o quando il titolare sia minore o incapace. Tuttavia, se la deroga viene negata, deve essere garantita una tutela giuridica provvisoria, per evitare che l’accesso renda di fatto inutile la protezione successiva.
L’adeguata verifica
Sul piano pratico, la sentenza non chiude il giudizio nazionale e non riattiva da sola il Registro. Spetterà al Consiglio di Stato definire le controversie interne alla luce dell’interpretazione vincolante della Corte Ue. Tuttavia, la pronuncia rimuove il principale ostacolo interpretativo: i mandati fiduciari stipulati da società fiduciarie di diritto italiano possono rientrare nel perimetro degli obblighi di comunicazione.
Per professionisti, banche, intermediari e altri soggetti obbligati, la piena operatività del Registro potrà offrire uno strumento di riscontro rispetto alle informazioni fornite dal cliente, nei limiti e con le modalità previste dalla disciplina di accesso. Sarà utile soprattutto in presenza di catene partecipative complesse, strutture fiduciarie o assetti multilivello, ma non sostituirà l’adeguata verifica.
Resterà necessario valutare autonomamente la coerenza delle informazioni raccolte, la struttura dell’operazione, la provenienza dei fondi e l’eventuale presenza di indicatori di rischio. La consultazione potrà rafforzare i controlli e agevolare l’individuazione di incoerenze, ma non esonererà il soggetto obbligato dalla propria valutazione professionale.
Il percorso verso la piena operatività del Registro esce rafforzato dal giudizio europeo e il banco di prova sarà ora la gestione concreta dell’accesso, tra prevenzione, tutela dei dati personali, strumenti di tutela provvisoria e responsabilità dei soggetti obbligati.
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Holding e «sub», rileva chi esercita il controllo effettivo
10 Giugno 2026
Il Sole 24 Ore 11 Maggio 2026 di Luigi e Francesco Ferrajoli
Si chiede se una società, controllata al 100% da un’altra società, la quale, a sua volta, è controllata da una capogruppo, deve comunicare la direzione e il coordinamento relativamente alla holding o alla subholding, nel caso il controllo societario e la direzione e il coordinamento non coincidano. Oppure la comunicazione deve riguardare tutte e due le società esercenti direzione e coordinamento?
L’articolo 2497-bis del Codice civile stabilisce che «la società deve indicare la società o l’ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui al comma successivo». L’articolo 2497-sexies prevede che «si presume salvo prova contraria che l’attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi dell’articolo 2359».
Da questo quadro si desume che non sempre il controllo coincide con la direzione e il coordinamento. L’obbligo giuridico concerne l’indicazione della società che effettivamente esercita l’attività di direzione e coordinamento, società che non necessariamente coincide (la legge prevede una presunzione, ma ammette la prova contraria) con la società che esercita il controllo.
Quindi:
– se solo la holding (capogruppo) esercita concretamente attività di direzione e coordinamento, la comunicazione deve riguardare solo la holding;
– se, invece, tale attività è esercitata dalla subholding, si comunica solo la subholding.
Il mero controllo (anche totalitario) non basta: serve l’effettivo esercizio dell’attività di direzione e coordinamento.
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Consulenze infragruppo e costi pubblicitari: inerenza da documentare
10 Giugno 2026
Il Sole 24 Ore lunedì 4 Maggio 2026 di Gianluca Nemec e Sebastiano Sciliberto
CASSAZIONE
Con l’ordinanza 7216/2026, pubblicata il 25 marzo scorso, la Cassazione è intervenuta su alcune questioni di rilievo: la deducibilità delle spese di sponsorizzazione sportiva, l’inerenza nei rapporti infragruppo e la rettifica dei ricavi sulla scorta del valore normale.
La vicenda trae origine da due accertamenti relativi al 2009 e 2010, con cui l’amministrazione finanziaria aveva disconosciuto la deducibilità di costi sostenuti per sponsorizzazioni sportive – in quanto avvenute in violazione della legge 289/2002 – e di costi per servizi infragruppo con soggetti residenti, asseritamente ritenuti non inerenti, e aveva rideterminato i ricavi relativi a operazioni intercorse con il socio sulla base del valore normale. A seguito della sentenza di secondo grado sfavorevole, la società ha proposto ricorso per Cassazione.
Sport e attività promozionale
Sulla deducibilità dei costi sostenuti per sponsorizzazioni sportive, la ricorrente lamentava che la legge 289/2002 prevedesse una presunzione legale assoluta di inerenza in materia di sponsorizzazioni. La Suprema corte ha rigettato tale doglianza, precisando che tale presunzione opera esclusivamente in presenza dei requisiti previsti dalla normativa in esame, tra i quali figura la circostanza che il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente realizzato una specifica attività promozionale. La pronuncia è in linea con l’orientamento maggioritario in giurisprudenza (ex multis, Cassazione 2990/2021 e 6368/2021), in ossequio al quale viene ribadito che la presunzione prevista dalla norma non esonera il contribuente dal provare l’effettivo svolgimento dell’attività promozionale. In particolare, non possono ritenersi sufficienti soltanto la sottoscrizione di un contratto, il pagamento tracciato delle fatture emesse, la corretta contabilizzazione dei movimenti afferenti al rapporto commerciale, ma è altresì necessaria la predisposizione di un dossier con cui documentare la controprestazione offerta mediante, ad esempio, rassegne stampa, video, fotografie , eccetera.
Rapporti infragruppo e costi di consulenza
In tema di deducibilità di costi di consulenza infragruppo, i giudici di legittimità hanno valutato non sufficiente la documentazione prodotta dalla società, ritenuta utile solo a comprovare l’esistenza delle operazioni, mentre è invece necessaria la dimostrazione di un’effettiva utilità obiettivamente determinabile. La Cassazione, sulla scorta di quanto affermato nella sentenza 23164/2017 (in cui veniva considerata insufficiente l’esibizione del contratto infragruppo e la fatturazione dei corrispettivi), ha ribadito l’onere del contribuente di allegare elementi specifici a riprova del reale vantaggio ottenuto, al fine di conclamare l’inerenza del costo infragruppo, sebbene da non correlarsi necessariamente ai ricavi in senso stretto, ma in una prospettiva più ampia all’attività d’impresa.
Rettifica ricavi e valore normale
L’ultimo profilo deciso dalla Corte riguardava la legittimità della rettifica dei ricavi realizzati nei confronti di un socio, rideterminati applicando il criterio del valore normale ex articolo 9 del Tuir. Sul punto, i giudici di legittimità hanno ribadito la possibilità di ricorrere a tale criterio nell’ambito di operazioni tra soggetti residenti non solo nel caso in cui non sia pattuito un corrispettivo, ma anche ove lo stesso sia significativamente inferiore al valore di mercato, configurando un’ipotesi di antieconomicità che il contribuente ha l’onere di giustificare. Difatti, come precisato dalla giurisprudenza più recente (ex multis Cassazione 10422/2023 in materia di accertamento analitico/induttivo), lo scostamento dal valore normale può rappresentare un parametro dell’antieconomicità «manifesta e macroscopica», tale da giustificare l’accertamento con conseguente prova contraria a carico del contribuente. La Suprema corte ha quindi fatto uso di tale principio nel caso di specie, sebbene, tenuto conto della minima differenza tra i ricavi effettivamente fatturati e quelli ritenuti “normali”, l’antieconomicità non apparisse affatto così “manifesta e macroscopica”.
Risulta evidente come la decisione in esame valorizzi il principio di inerenza quale criterio qualitativo di collegamento tra costo e attività d’impresa, ma al contempo richieda una rigorosa dimostrazione dell’effettività delle operazioni e della loro utilità concreta nell’ottica del soggetto che ha sostenuto il costo, assegnando altresì rilevanza al valore normale delle operazioni stesse.
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La residenza a San Marino sbarra l’accesso al forfait
10 Giugno 2026
Il Sole 24 Ore 18 Maggio 2026 di Fabrizio Cancelliere
Fiscalità internazionale
Un cittadino italiano, iscritto all’Aire (anagrafe degli italiani residenti all’estero), risiede da oltre 10 anni nella Repubblica di San Marino.
Questo soggetto avrebbe, ora, intenzione di avviare un’attività di agente di commercio, operando esclusivamente sul territorio italiano. A tal fine, egli aprirebbe una partita Iva italiana, mantenendo, tuttavia, la residenza anagrafica nella Repubblica di San Marino. L’intera attività – per la quale l’unica impresa mandante sarebbe una società italiana, con tutti i clienti in Italia – verrebbe svolta in Italia, producendo, quindi, il 100% del reddito sul territorio dello Stato italiano.
Se tale soggetto acquisisse un domicilio in Italia – in un immobile detenuto in locazione, come sede dell’attività, oppure presso i propri genitori, che risiedono in Italia -, mantenendo, però, la residenza anagrafica a San Marino, potrebbe accedere al regime forfettario?
La risposta è negativa. La normativa sul regime forfettario, introdotta dalla legge 190/2014, di Stabilità per il 2015, prevede, infatti, la possibilità di accedervi anche per i soggetti non residenti in Italia, purché residenti in uno Stato membro dell’Unione europea (o in uno Stato aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo, che assicuri un adeguato scambio di informazioni), e che producano in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.
Nel caso specifico, il 100% del reddito sarebbe prodotto in Italia e, dunque, il secondo requisito, quello reddituale, risulterebbe soddisfatto. Non così il primo. Infatti, la Repubblica di San Marino non fa parte dell’Unione europea né rientra tra gli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.