Scadenziario Febbraio 2017

31 Gennaio 2017

Scadenziario entro il 20 Febbraio

  • Scade il termine per il pagamento dei contributi previdenziali /assistenziali I.S.S.  F.S.S. e FONDISS per lavoratori dipendenti relativi al mese di gennaio.

Scadenziario entro il 28 Febbraio

  • Scade il termine per il versamento della ritenuta del 5% sugli utili  (anche eventualmente accantonati a Riserva) prelevati nel bimestre di novembre e dicembre dell’esercizio precedente (ritenuta da applicarsi sulla distribuzione utili formatisi dall’anno 2014  in avanti);
  • il pagamento delle ritenute a titolo definitivo per lavoro autonomo relativi al bimestre di novembre e dicembre dell’esercizio precedente;
  • il pagamento dell’imposta speciale di bollo sui servizi di agenzia e rappresentanza (3% – 6%) relativi al bimestre di novembre e dicembre dell’esercizio precedente;
  • il pagamento dell’imposta speciale di bollo sui servizi di elaborazione dati e pubblicità (3%) relativi al bimestre di novembre e dicembre dell’esercizio precedente;
  • scade il termine per la richiesta di rimborso per l’acquisto di benzina e di gasolio usato come carburante nel periodo 01/07/2016 – 31/12/2016 come da decreto delegato del 6 agosto 2012 n. 114

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Scadenziario Gennaio 2017

17 Gennaio 2017

Scadenziario entro il 20 Gennaio

  • Scade il termine per il pagamento dei contributi previdenziali /assistenziali I.S.S. e F.S.S. e FONDISS per lavoratori dipendenti relativi al mese di DICEMBRE e TREDICESIMA 2016.

Scadenziario entro il 30 Gennaio

  • Scade il termine per versamento degli importi relativi alla gestione separata e FONDISS per gli amministratori, presidenti  CdA, Amministratori delegati, CO.CO.PRO e soci lavoratori di cui alla Legge 158 del 05/10/2011 art. 4

Scadenziario entro il 31 Gennaio

  • Scade il termine per il pagamento dell’imposta complementare del 3% sui servizi resi a privati nel periodo 01/07/2016 -31/12/2016;
  • Scade il termine per l’invio on-line dell’elenco nominativo delle imprese estere che effettueranno le manutenzioni ordinarie e straordinarie all’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio come da delibera n. 17 del congresso di stato del 21 luglio 2015  e successive Delibere integrative (nr 18 del 30/09/2015 e nr 20 del 02/08/2016). Si veda altresì la Circolare nr 5 del 27/12/2016 dell’Ufficio Industria Artigianato e Commercio.

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DECRETO DELEGATO 29 dicembre 2016 n.147

17 Gennaio 2017

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DECRETO DELEGATO 29 dicembre 2016 n.148

17 Gennaio 2017

AGGIORNAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITÀ PROFESSIONALI, IMPRENDITORIALI E SOCIALI
Articolo Unico
1. Il canone di locazione per gli immobili destinati ad attività professionali, imprenditoriali e sociali, relativo ai contratti stipulati o aggiornati entro il 31 dicembre 2015, per l’anno 2017, non è oggetto di rivalutazione.

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Scudo, non punibilità esclusa per chi ha pagato in ritardo

17 Gennaio 2017

Il Sole 24 Ore 30 Dicembre 2016 di Laura Ambrosi

Cassazione. La Suprema Corte ha ribaltato il giudizio del Tribunale

La presentazione della dichiarazione per avvalersi dello scudo fiscale ed il pagamento dell’imposta sostitutiva in data successiva all’avvio dell’attività di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria impedisce di beneficiare della non punibilità ai fini penali.
A precisarlo è la Corte di Cassazione, sezione III penale, con la sentenza 55106 depositata ieri.
La Procura della Repubblica ricorreva avverso la decisione del Tribunale della libertà di revocare il sequestro dei beni eseguito nei confronti di due persone imputate del reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di false fatture, di cui all’articolo 2 del Dlgs 74/2000.
Secondo i giudici del riesame, l’avvio della verifica fiscale in data successiva all’entrata in vigore della norma (3/8/2009) comportava l’applicazione della non punibilità penale in quanto gli interessati successivamente si erano legittimamente avvalsi della normativa sullo scudo fiscale presentando le relative dichiarazioni riservate.
La Procura ricorreva per cassazione avverso tale decisione, lamentando in sostanza che il Tribunale non aveva considerato l’esistenza di altre cause ostative alla fruizione dei benefici penali derivanti dall’adesione allo scudo fiscale.
In particolare il rimpatrio delle attività non produceva gli effetti premiali, allorchè, alla data della presentazione della dichiarazione riservata, una delle violazioni fosse già stata constatata o comunque fossero stati avviati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento tributario o contributivo di cui gli interessati avevano avuto notizia.
Nella specie l’attività ispettiva nei confronti dei due imputati era iniziata l’11 agosto e l’11 settembre 2009 mentre le dichiarazioni riservate erano presentate il 30 settembre in un caso e il 26 novembre nell’altro, nessun versamento poi era stato eseguito.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Procura
Secondo i giudici di legittimità la normativa sullo scudo fiscale escludeva la punibilità per i reati tributari in caso di rimpatrio dei capitali cd. scudati e si perfezionava con il pagamento dell’imposta (art 13 bis del DL 78/2009).
Il rimpatrio non produceva gli effetti estintivi della punibilità quando, alla data di presentazione della dichiarazione riservata, le violazioni fossero state già constatate o comunque fossero già iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento tributario e contributivo di cui gli interessati avevano avuto formale conoscenza.
Nel caso in esame il procedimento penale non era sicuramente iniziato alla data di entrata in vigore della norma (3/8/2009) e quindi sarebbe stato possibile perfezionare il rimpatrio mediante il pagamento dell’imposta e non già con la mera presentazione della dichiarazione riservata, peraltro inoltrate tutte successivamente rispetto all’avvio ufficiale dei controlli. In sostanza, rileva la sentenza, non era stato eseguito il pagamento e le istanze erano pure successive all’inizio dei controlli. Da qui l’accoglimento del ricorso.

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Fiscalità di gruppo, il Lussemburgo si adegua

17 Gennaio 2017

Il Sole 24 Ore 28 Dicembre 2016 di Valerio Vallefuoco

Multinazionali. Recepita la regolamentazione internazionale in vigore dal 1° gennaio

Passo importante verso la tax compliance del Lussemburgo che appena ieri attraverso la sua “Administration des contributions directes” (equivalente dell’agenzia delle Entrate) ha recepito la regolamentazione internazionale ed europea sulla fiscalità dei gruppi di imprese, a partire dal 1° gennaio 2017. La nuova regolamentazione assicurerà che le multinazionali non potranno più effettuare delle transazioni all’interno del proprio gruppo, in modo da assicurare che il prezzo del trasferimento dei ricavi sia tassato in maniera esigua ovvero non tassato in modo da risultare aiuto di Stato illegale ma si conformi alle regole che assicurano la concorrenza nel mercato Ue e Ocse. La circolare dell’amministrazione Lussemburghese richiama i principi e il contenuto dell’articolo 9 del commentario Ocse sulle imprese associate. Nella sostanza il principio internazionale condiviso prevede infatti che nei gruppi di imprese allorché due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, siano vincolate da condizioni, convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non sono stati realizzati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati di conseguenza. Tale normativa è stata spinta dal mutato assetto europeo e mondiale contro l’elusione internazionale. Del resto sono da tempo in corso indagini della Commissione Ue per violazione della normativa sugli aiuti di Stato proprio nei confronti del Lussemburgo per tax ruling troppo favorevoli nei confronti di Amazon, Mc Donald’s e Gdf. Inoltre a brevissimo verrà implementata la regolamentazione europea sullo scambio automatico di informazioni nell’ambito dei ruling preventivi transfrontalieri e degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, fino a oggi previsto solo in via opzionale.
Nella normativa dell’Ue l’obbligo di scambio di informazioni sui tax ruling è previsto dalla direttiva Ue 2015/2376 recante modifica della direttiva 2011/16/Ue per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. Tale direttiva si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017, ma soggiacciono a scambio automatico i ruling emanati, modificati o rinnovati dopo il 31 dicembre 2016. In particolare anche la “Administration des contributions directes” Lussemburghese nel caso in cui i ruling preventivi transfrontalieri e gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento siano stati emanati, modificati o rinnovati tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013, potrà comunicarli agli altri Stati a condizione che fossero ancora validi al 1° gennaio 2014. Invece nel caso in cui i ruling preventivi transfrontalieri e gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento siano emanati, modificati o rinnovati tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016, dovrà comunicarli alla Commissione Ue o agli altri Stati indipendentemente dal fatto che siano ancora validi.

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La prestazione del professionista segue il fabbricato

17 Gennaio 2017

Il Sole 24 Ore 27 Dicembre 2016 di Michele Brusaterra, Matteo Mantovani e Benedetto Santacroce

LA RICLASSIFICAZIONE DELLE PRATICHE

Le nuove regole sulle prestazioni relative ai beni immobili mettono definitivamente fuori gioco alcune interpretazioni nazionali tra cui quelle relative alle prestazioni dei professionisti collegate agli atti di compravendita, ovvero le attività di sorveglianza degli immobili ovvero alcune tipologie di contratti di deposito. Il regolamento 1042/2013 specifica che solo uno stretto e diretto collegamento con i beni immobili qualifica le prestazioni di servizio tra quelle per i quali l’Iva si applica nello Stato in cui il bene stesso è situato (articolo 7-quater, Dpr 633/72).
Le prestazioni
In base alla nuova disciplina e (Regolamento 1042/2013/Ue) si considerano relativi a beni immobili:
i servizi nei confronti dei quali il bene immobile è un elemento costitutivo del servizio ed è essenziale e indispensabile per la sua prestazione;
i servizi erogati o destinati a un bene immobile, aventi per oggetto l’alterazione fisica o giuridica di tale bene.
La definizione d’ordine generale è poi supportata nel regolamento attraverso una dettagliata elencazione, in positivo e in negativo, dei servizi riconducibili (o meno) alla categoria immobiliare. In termini pratici, è questa la parte più importante dell’intervento Ue ed è quello che evidenzia proprio i contrasti con l’interpretazione interna.
In particolare, il regolamento include fra le prestazioni immobiliari anche i servizi legali riguardanti cessione o trasferimento di proprietà di immobili (e connessi diritti), quali le pratiche notarili o la stesura di contratti di compravendita (anche se l’operazione non va a buon fine). Le Entrate, al contrario, nella circolare 37/E/2011 hanno adottato un approccio più restrittivo, escludendo tout court dalle prestazioni in questione – con implicito rinvio ai servizi generici – l’attività dell’avvocato relativa alla predisposizione dell’atto di vendita di un immobile o l’attività del tributarista relativa alla valutazione dei profili fiscali dell’operazione, ancorché riferiti a un immobile specificamente individuato; questo perché, in generale, esulano dall’ambito applicativo dell’articolo 7-quater del Dpr 633/72. Vanno considerati di natura immobiliare, inoltre, l’elaborazione di planimetrie per un fabbricato destinato a un particolare lotto di terreno, a prescindere dal fatto che lo stesso sia costruito; il rilevamento e la valutazione del rischio e dell’integrità di beni immobili e la loro valutazione, anche a fini assicurativi, nonché le opere agricole (in particolare servizi quali il dissodamento, la semina, l’irrigazione e la concimazione), i servizi di pulizia e i servizi di sorveglianza e sicurezza (ai quali, al contrario, nella circolare Assonime n. 1 del gennaio 2013, è attribuita natura generica).
La gestione
L’attività di gestione immobiliare è connessa all’immobile solo quando non è mera gestione del portafoglio di investimenti. Il regolamento consente di eliminare anche i dubbi attorno alla qualificazione delle prestazioni di deposito merci. Per le Entrate (circolare 28/E/2011) sarebbero sempre di natura generica, mentre l’Ue – in linea con la sentenza della Corte di giustizia C-155/12 – adotta un canone di valutazione connesso alle caratteristiche del contratto sottostante, per cui il deposito integra una prestazione relativa agli immobili laddove sia prevista l’attribuzione di una parte specifica dell’edificio ad uso esclusivo del committente/depositante ovvero, in mancanza di siffatta attribuzione, una prestazione generica.

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Tra Svizzera e San Marino scambio automatico delle informazioni

17 Gennaio 2017

Il Sole 24 Ore 2 Dicembre 2016 di Paolo Bernasconi e Alessandro Galimberti

Lotta all’evasione. L’accordo sottoscritto ieri a Roma dalle delegazioni

Nel giorno in cui Svizzera e San Marino firmano (a Roma) un accordo per lo scambio automatico di informazioni fiscali, il governo di Berna annuncia che a breve (2019) estenderà lo standard di trasparenza tanto caro all’Ocse ad altri 19 paesi, da Andorra all’Argentina, a Barbados, Bermuda, Brasile, Cile, Groenlandia, Isole Caiman, Isole Faroe, Isole Turcks e Caicos, Isole Vergini britanniche, India, Israele, Maurizio, Messico, Monaco, Nuova Zelanda, Seychelles e Uruguay.
Per la piazza finanziaria alpina, e per migliaia di investitori italiani ancora “coperti” attraverso “veicoli” transitati dalla Confederazione verso i paradisi un tempo remoti, è un’altra notizia destabilizzante. Il Parlamento aveva già approvato lo scambio con i 28 dell’Unione Europea ed anche con l’Australia. Ora però, sensibilizzato dalla lista Falciani, il governo svizzero va ad aprire persino numerose piazze off shore caraibiche che hanno fornito migliaia di società paravento alle fiduciarie elvetiche, e persino quel Brasile da cui la marea di centinaia di milioni corruttori di Petrobras ha inquinato una quarantina di banche rossocrociate.
Stupisce la motivazione della apertura di “credito”: si tratterebbe di Paesi il cui sistema legale e amministrativo viene riconosciuto da Berna tale da fornire sufficienti garanzie di rispetto della confidenzialità e di protezione dei dati finanziari che saranno trasmessi tramite il fisco. In caso di violazioni, però, come potranno difendersi i clienti di banca sottoposti alla sovranità fiscale di Paesi spesso disamministrati e in testa alla lista dei corrotti ?
Ci si attendeva un periodo di sperimentazione dello scambio automatico, per sondare il meccanismo, almeno cinque anni di rodaggio, con gli Stati membri dell’Ue,dove figurano Paesi di rating CCC dal punto di vista dell’integrità ed efficienza della Pa.Ad accelerare il corso (o la rincorsa) di allineamento della Svizzera è forse l’ennesima minaccia da parte del Global Forum. La partita sembra chiusa, anche se qualcuno confida ancora nella proverbiale prudenza del Parlamento svizzero che dovrà ratificare ad uno ad uno questi accordi, sottoposti tra l’altro alla clausola referendaria popolare.
Il futuro della piazza bancaria svizzera, in ogni caso, sarà sottoposto alla difficile coesistenza fra le forme più diverse di cooperazione fiscale: scambio automatico, segnalazione spontanea o su domanda,comprese le domande raggruppate, cooperazione fra autorità autoriciclaggio, ma anche fra autorità penali nell’interesse di procedimenti penali esteri per riciclaggio del provento di frodi fiscali,oltre alle 500 rogatorie trattate ogni anno dalla Finma (la Consob svizzera).

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San Marino, stop all’invio per le fatture ricevute dal 2017

17 Gennaio 2017

Il Sole 24 Ore lunedì 12 Dicembre 2016 di Giampaolo Giuliani

Comunicazioni Iva. Il Dl fiscale abolisce l’adempimento

Ha i giorni contati la comunicazione all’agenzia delle Entrate tramite il modello polivalente delle importazioni dalla Repubblica di San Marino per quanto riguarda l’Iva. La legge di conversione del decreto fiscale (Dl 193/2016) ha infatti introdotto una disposizione (articolo 7-quater, commi 21 e 22) che abolisce questo adempimento dalle «annotazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017».
In particolare, il decreto fiscale cancella l’articolo 16, lettera c), del decreto ministeriale del 24 dicembre 1993, che impone all’acquirente italiano, nel caso di importazioni da San Marino con fattura senza addebito d’imposta, di comunicare i dati della transazione all’agenzia delle Entrate utilizzando il modello di comunicazione polivalente e compilando il quadro SE. L’invio deve essere fatto telematicamente tramite il modello polivalente entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione nei registri.
L’abrogazione della comunicazione dalle «annotazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017» merita un approfondimento, perché, per come è formulato il decreto ministeriale del 1993, vi sono margini di incertezza su quando sarà operativa l’abolizione della lettera c) dell’articolo 16.
Il decreto che regola i rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino non è stato aggiornato rispetto ai cambiamenti introdotti nelle disposizioni generali previste dal Dpr 633/72, e questo costringe spesso operatori e interpreti a trovare delle soluzioni “fai-da-te”. Così, in questo caso, si rilevano due discrasie nel decreto ministeriale che rendono necessario forzare l’applicazione delle vecchie norme.
Il primo problema riguarda l’articolo 16, lettera a), il quale prevede che gli operatori italiani corrispondano «l’imposta a norma dell’articolo 17, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 indicandone l’ammontare sull’originale fattura rilasciatagli dal fornitore sammarinese». Considerate le modifiche introdotte a partire dal 2010 all’articolo 17, è evidente che l’imposta non possa essere materialmente assolta secondo le disposizioni contenute nel terzo comma, ma sulla base di quanto stabilito nel secondo comma. Infatti, attualmente Il terzo comma disciplina l’istituto del rappresentante fiscale.
Il secondo problema riguarda le modalità di registrazione della fatture da cui dipende la compilazione del modello polivalente. L’articolo 16, lettera b), del decreto ministeriale del 1993 stabilisce infatti che le fatture siano annotate «nei registri previsti dagli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modifiche e integrazioni, secondo le modalità e i termini in essi stabiliti». Ma i termini di registrazione stabiliti nell’attuale versione dell’articolo 23 non contemplano quelli per le annotazioni di fatture emesse da fornitori non residenti per l’acquisto di beni. Si ritiene comunque di poter seguire le indicazioni generali dettate dal comma 1 dell’articolo 23, per cui «il contribuente deve annotare entro 15 giorni le fatture emesse nell’ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione». Nel caso di acquisti da San Marino, la data di emissione è la data di ricevimento della fattura originale, munita del visto apposto dall’ufficio tributario della Repubblica di San Marino e rilasciata dal cedente sammarinese.
In definitiva, chi ha effettuato acquisti da San Marino, senza che il fornitore abbia addebitato l’imposta, deve inserire nel modello polivalente, da inviare per l’ultima volta entro il 31 gennaio 2017, tutte le fatture ricevute entro il 31 dicembre 2016 che possono essere annotate nel registro delle fatture emesse entro il 15 gennaio, ma con riferimento al mese di dicembre. L’annotazione nel registro degli acquisti va effettuata prima della liquidazione periodica o della dichiarazione annuale nella quale si detrae l’imposta.
Dovendo ricevere fatture originali munite di visto, l’acquirente italiano deve attendere il documento pervenuto tramite posta, corriere o consegnato dal fornitore o per suo conto. Non valgono copie inviate tramite fax o mail. Quindi, considerati i ritardi delle poste per le festività natalizie, è facile ipotizzare che molti acquisti effettuati nell’ultimo periodo dell’anno presso fornitori sammarinesi non dovranno essere oggetto di comunicazione.

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Direttiva madre-figlia alternativa alla convenzione

17 Gennaio 2017

Il Sole 24 Ore 30 Dicembre 2016 di Giacomo Albano

Doppie imposizioni. Per i giudici della Suprema Corte i due istituti convivono ma non sono cumulabili

La direttiva madre-figlia, ancorché adottata dopo una convenzione contro le doppie imposizioni, non comporta il superamento della convenzione bilaterale; al contrario, direttiva e convenzione operano congiuntamente, ma secondo un regime di alternatività.
Lo ha chiarito la sentenza della Cassazione 27111/16 del 28 dicembre, con cui è stato respinto il ricorso di una società tedesca che chiedeva l’applicazione del regime di favore previsto dalla convenzione Italia-Francia in relazione ai dividendi distribuiti da una società italiana.
La controversia riguarda una società figlia italiana che aveva distribuito dividendi alla controllante tedesca in esenzione da ritenuta sussistendo i presupposti per l’applicazione della direttiva madre-figlia.
La mamma tedesca – incassato il dividendo – presentava istanza per ottenere il riconoscimento del credito d’imposta in base all’articolo 10, comma 4, lettera b) della convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni. La disposizione pattizia (non più applicabile a seguito dell’introduzione in Italia del regime di participation exemption) prevede che una società residente in Francia che riceve dividendi da una società italiana – e che darebbero diritto a un credito d’imposta se fossero ricevuti da un soggetto italiano – ha diritto ad un pagamento pari a metà di tale credito d’imposta diminuito della ritenuta alla fonte prevista dalla convenzione stessa (5 o 15% a seconda dei casi).
Per la società tedesca la mancata concessione del regime del credito d’imposta anche alla mamma tedesca – soggetta ad in regime di tassazione sui dividendi analogo a quello delle società francesi – costituirebbe una violazione dei principi comunitari di libertà di stabilimento e di circolazione dei capitali.
I giudici di legittimità hanno respinto la tesi societaria, chiarendo anzitutto che – pur perseguendo analogo obiettivo – direttiva e convenzione prevedono modalità alternative per l’eliminazione della doppia imposizione e si trovano a convivere nell’ordinamento Ue e nazionale, senza che la direttiva implichi un automatico superamento delle convenzioni bilaterali. Con riferimento ai dividendi, in particolare, il contribuente può optare per la modalità più conveniente tra quelle previste dalle due fonti: esenzione da ritenuta e credito d’imposta.
Pertanto, è priva di fondamento la tesi secondo cui l’estensione, a favore di società madri Ue, del regime previsto dalla convenzione Italia Francia risponderebbe alla necessità di evitare benefici “speciali” alle società francesi, in quanto anche le controllanti tedeschi (e in generali Ue) possono fruire della direttiva. Al contrario, proprio la concessione del credito d’imposta – in aggiunto al regime di esenzione Ue – comporterebbe un cumulo dei benefici non consentito neanche ad una società francese.

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