Scadenziario Novembre 2021

10 Ottobre 2021

entro il 20 Novembre

  • Scade il termine per il pagamento dei contributi previdenziali /assistenziali I.S.S. F.S.S. e FONDISS per lavoratori dipendenti relativi al mese di ottobre.

entro il 30 Novembre

  • Scade il termine sia per le persone fisiche (lavoratori autonomi e ditte individuali) che giuridiche, del versamento del secondo acconto dell’imposta generale sui redditi (I.G.R.) dei contributi previdenziali /assistenziali I.S.S., F.S.S. e FONDISS relativi all’anno in corso;
  • ai sensi dell’art. 39 Legge 130/2010 così come modificato dal D.D. nr 118 del 02/08/2019  – Norme di semplificazione burocratica per le imprese –  i titolari di licenze di commercio al dettaglio non devono più comunicare i periodi di chiusura annuali all’Ufficio Attività Economiche ma  solo giorno di chiusura infrasettimanale; la comunicazione va effettuata anche in caso di rinuncia al giorno di chiusura. Si ricorda di affiggere sempre all’entrata principale gli orari di apertura e chiusura in maniera visibile anche all’esterno.

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Decreto Consiliare nr 164 del 23 settembre 2021 – Ratifica Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati

8 Ottobre 2021

E’ stato ratificato l’accordo Italia-San Marino avente per oggetto il reciproco riconoscimento in tema di sequestri giudiziari e confisca dei beni frutto di proventi illeciti.

Si allega il testo completo

DC164-2021+All

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Decreto Delegato 20 settembre 2021 nr 163 – (Ratifica D.D. 5 agosto 2021 nr 148) – Della fattura elettronica nell’interscambio di beni e servizi con l’Italia

8 Ottobre 2021

Si allega il testo completo del Decreto Delegato nr 163 (a ratifica del precedente D.D. nr 148 del 5/8/2021)  in tema di fatturazione elettronica. Si ricorda che la procedura, nel caso il fornitore italiano scelga l’invio elettronico, è già attiva dal 1° Ottobre.

Nel Decreto nr 163 viene tra l’altro specificato che:

  • l’ Ufficio Tributario avvisa al domicilio digitale dell’operatore sammarinese della ricezione nello SDI di San Marino della fattura elettronica del fornitori italiano
  • l’operatore economico integra il tracciato xml di ciascuna riga con il tipo merce, l’aliquota, la monofase dovuta e lo rinoltra all’Ufficio Tributario per i dovuti controlli
  • anche le fatture di servizi se ricevute nello SDI di San Marino devono essere “lavorate” e inviate all’Ufficio Tributario anche se non soggette a monofase
  • l’operatore economico tramite opzione irrevocabile può inviare già da adesso (periodo transitorio) le fatture in formato elettronico ai propri clienti italiani. L’invio elettronico sarà obbligatorio dal 1° Luglio 2022.
  • è ora possibile ricevere in formato elettronico le note di credito dai fornitori italiani
  • l’Ufficio Tributario non funge da conservatore delle fatture elettroniche: occorrerà delegare il servizio a soggetti terzi.

DD163-2021

Si allega in questa sede anche l’ultima Circolare dell’Ufficio Tributario del 28/09/2021 che riepiloga schematicamente le fasi di attuazione della procedura, i riferimenti normativi e le mail di contatto per ricevere assistenza da parte dell’Ufficio Tribuario.

Circ Ufficio Tributario  28 09 21

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Dall’emissione all’Iva, la fattura elettronica cambia le operazioni tra Italia e San Marino

8 Ottobre 2021

Il decreto 21 giugno 2021 del ministero dell’Economia ha dato attuazione all’articolo 12 del Dl 34/2019, che prevedono che gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino debbano essere eseguiti in via elettronica.
Le regole tecniche hanno trovato collocazione nel provvedimento 211273 delle Entrate datato 5 agosto 2021, emanato in osservanza dell’articolo 21 del Dm del 21 giugno.

L’effetto pratico di tali novità è che le regole che disciplinano gli scambi tra Italia e San Marino, contenute nel decreto del ministro delle Finanze 24 dicembre 1993, troveranno a breve applicazione, facoltativamente dal 1° ottobre 2021 e obbligatoriamente dal 1° luglio 2022, nell’ambito della fatturazione elettronica che già conosciamo, con qualche ulteriore specificità che di seguito esaminiamo.

Dal punto di vista dell’assolvimento dell’imposta, il decreto prevede che:

  • le cessioni effettuate da parte dei soggetti passivi mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio della Repubblica di San Marino (Italia-San Marino) e i servizi connessi, sono non imponibili ai sensi degli articoli 8 e 9 del Dpr 633/1972. Sono assimilate a tali cessioni l’invio di beni mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato o da terzi per suo conto;
  • le cessioni effettuate da operatori sanmarinesi mediante l’introduzione dei beni nel territorio dello Stato (San Marino-Italia) assolvono l’imposta ai sensi dell’articolo 71 del Dpr 633/1972, ossia sono tenuti al pagamento dell’imposta i contribuenti per i quali o per conto dei quali essa è effettuata;
  • momento di effettuazione dell’operazione sono l’emissione della fattura o il pagamento del corrispettivo, ovvero l’inizio del trasporto o della spedizione.
  • In quest’ultimo caso, se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.

    Dal punto di vista dell’emissione della fattura elettronica, il decreto prevede che:

    • per le cessioni di beni Italia-San Marino, la fattura elettronica non imponibile trasmessa dal cedente italiano al cessionario sanmarinese (tramite lo Sdi) sia verificata dall’ufficio tributario di San Marino, che ne convalida la regolarità e comunica l’esito del controllo al competente ufficio dell’agenzia delle Entrate attraverso un apposito canale telematico.
    • per le cessioni di beni San Marino-Italia, la fattura elettronica emessa dall’operatore sanmarinese viene trasmessa dall’ufficio tributario di San Marino allo Sdi, il quale la recapita al cessionario italiano che può visualizzare l’esito dei controlli, oltre ai dati fiscali della fattura, attraverso canale telematico messo a disposizione dalle Entrate sul sito «Fatture e corrispettivi».

    Permane, per le cessioni di beni San Marino-Italia:

    • la possibilità di addebitare l’imposta nella fattura elettronica, nel qual caso l’imposta è versata dall’operatore sammarinese all’ufficio tributario di San Marino. L’esito positivo del controllo da parte dell’Agenzia è reso noto telematicamente al cessionario, che da tale momento può operare la detrazione dell’imposta, ai sensi degli articoli 19 e seguenti;
    • la possibilità di non indicare l’imposta nella fattura elettronica, nel qual caso l’operatore italiano al quale la fattura è stata recapitata tramite Sdi assolve l’imposta in reverse charge, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, indicando l’ammontare dell’imposta dovuta con le modalità previste dall’Agenzia per l’integrazione delle fatture elettroniche.

    Le regole contenute nel provvedimento del 5 agosto

    Il provvedimento contiene specifiche regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche. Dal contenuto del provvedimento e sulla base delle informazioni ricevute da AssoSoftware, possiamo affermare che per l’operatore italiano cedente o cessionario non cambia nulla rispetto alle attuali modalità di invio e ricezione delle fatture elettroniche, salvo indicare lo specifico codice destinatario dell’hub di San Marino per quanto riguarda le fatture emesse.

    Per l’operatore sanmarinese, invece, che invia o riceve le fatture elettroniche, valgono le nuove regole tecniche emesse dal ministero delle Entrate di San Marino che prevedono specifiche e tracciati ad hoc per l’interfacciamento con l’hub dell’Ufficio tributario dello Stato di San Marino.

    Rimangono da verificare le modalità con cui saranno resi disponibili gli esiti dei controlli sull’esigibilità dell’Iva e se questi saranno accessibili anche agli operatori collegati tramite intermediari accreditati (i.e. hub privati). A breve sarà possibile conoscere, grazie alle attività di coordinamento di AssoSoftware, le esatte modalità operative concretamente utilizzabili con i software gestionali.

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Contanti senza riscontro ai fornitori? Legittimo presumere ricavi in nero

8 Ottobre 2021

Il Sole 24 Ore 4 ottobre 2021 di Davide Settembre

Non risultano prelievi pari al saldo delle fatture e mancano prove contrarie

La Cassazione.  Indice di «nero» il mancato riscontro tra fatture e prelievi bancari

È legittimo l’operato dell’ufficio fiscale che accerta i ricavi “in nero” nel caso in cui un imprenditore paghi i fornitori in contanti senza provare che tali somme siano state prelevate dal proprio conto corrente, su cui vengono incassati i ricavi contabilizzati. È quanto hanno stabilito, in sintesi, i giudici della Commissione tributaria provinciale di Torino con la sentenza 708/2/2021, depositata il 7 settembre scorso (presidente Bianconi, relatore Gurgone).

Nell’ambito di alcuni controlli ai sensi del Dl 78/2010, convertito nella legge 122/2010 (spesometro), l’ufficio aveva chiesto al contribuente di esibire tutta la documentazione contabile relativa al 2015. In particolare, dall’analisi della documentazione era emerso che i ricavi contabilizzati venivano versati sul conto corrente del contribuente (un imprenditore) che provvedeva invece a pagare i fornitori in contanti.

Tuttavia, dal conto corrente risultavano prelievi di importo decisamente inferiore alle somme utilizzate per pagare i fornitori. Da ciò, l’ufficio aveva presunto che tali provviste erano state pagate (almeno in parte) con ricavi non contabilizzati e aveva pertanto notificato al contribuente un atto di accertamento per recuperare a tassazione tali somme. L’imprenditore aveva tuttavia impugnato l’avviso dinanzi i giudici di primo grado.

I giudici piemontesi hanno respinto il ricorso. In particolare, hanno evidenziato nella sentenza che, dall’analisi della documentazione (fatture, estratti conto bancari eccetera), era emerso che gli incassi contabilizzati erano versati sul conto corrente dell’imprenditore che pagava molto spesso in contanti i fornitori.

Tuttavia, dal conto corrente non risultavano prelievi pari al saldo delle fatture in contanti. Pertanto, doveva dedursi che le stesse erano state pagate con somme che non erano transitate dal conto corrente e che quindi erano “in nero”.

Secondo i giudici l’ufficio, nell’ambito dell’accertamento analitico-induttivo, aveva operato sulla scorta di dati oggettivi forniti dallo stesso contribuente che non aveva provato come aveva saldato il debito esposto nelle fatture contabilizzate. I giudici hanno richiamato una sentenza della Cassazione in base alla quale il fatto che un’azienda adempia le proprie obbligazioni in contanti costituisce indice di reddito sul quale basare una rettifica presuntiva (sentenza 19902/2008).

In particolare, hanno ricordato i giudici, per la Cassazione è legittima la presunzione relativa alla sussistenza di una contabilità parallela non denunciata, qualora le uscite di cassa non abbiano trovato riscontro nelle scritture contabili: ove le fatture non trovino riscontro nei dati bancari, si deve concludere che la provvista utilizzata provenga da ricavi non contabilizzati, in assenza di prova contraria da parte del contribuente.

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Il datore può controllare il pc usato dal dipendente

8 Ottobre 2021

Il Sole 24 Ore 23 settembre 2021 di Giampiero Falasca

Deve esistere un fondato sospetto di illecito prima di avviare la verifica

L’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori si applica sui controlli collettivi

Il datore di lavoro può svolgere controlli tecnologici su un singolo lavoratore se emerge un fondato sospetto circa la commissione di un illecito anche in assenza delle condizioni previste dall’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, a patto che sussistano alcune condizioni: deve essere assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione dei beni aziendali e la tutela della dignità personale, e il controllo deve riguardare dati acquisiti dopo l’insorgenza del sospetto.

Con l’affermazione di questo principio di diritto, la Cassazione (sentenza 25732/21 pubblicata ieri) ricostruisce i principi da applicare in tema di controllo a distanza dei lavoratori nel caso in cui sussista il sospetto della commissione di un illecito.

La controversia riguarda una Fondazione che ha subito un danno alla rete informatica per via di un virus. A seguito di accertamenti effettuati sul computer di una dipendente, l’ente ha appurato che tale virus era stato introdotto nella rete aziendale attraverso un file scaricato dalla lavoratrice da siti web visitati per ragioni private, estranee all’attività lavorativa. La dipendente è stata licenziata, sia per aver utilizzato i mezzi informatici messi a disposizione dal datore di lavoro per fini privati, sia per i danni causati al patrimonio aziendale dalla sua condotta; oltre ha impugnare il licenziamento, la lavoratrice ha ottenuto un provvedimento del Garante Privacy con il quale è stata intimata al datore di lavoro l’immediata interruzione di qualsiasi ulteriore trattamento dei dati personali.

Dopo diverse pronunce contrastanti, la vicenda è finita in Corte di cassazione, dove i giudici di legittimità, con la sentenza 25732, hanno fatto ordine sui principi guida da applicarsi su un tema così delicato, anche tenendo conto delle innovazioni all’articolo 4 dello Statuto apportare nel 2015 dal Jobs Act.

La Suprema corte ha, innanzitutto, fatto chiarezza sul tema dei cosiddetti “controlli difensivi”, ricordando che è necessario distinguere tra i controlli che vengono svolti a difesa del patrimonio aziendale e che riguardano tutti i dipendenti, e i controlli relativi a singoli lavoratori verso i quali sussiste il fondato sospetto della commissione di un illecito. La prima tipologia di controlli, secondo la sentenza della Corte, rientra pienamente nel campo di applicazione dell’articolo 4 dello Statuto e, come tale, è soggetta alle regole e alle procedure previste da tale norma, a pena di illegittimità dei controlli medesimi. La seconda tipologia di controlli, invece, deve ritenersi estranea al perimetro applicativo dell’articolo 4, in quanto scaturisce dalla necessità di accertare e sanzionare gravi illeciti di un singolo lavoratore: questo vuol dire che se un datore di lavoro sospetta che un dipendente stia commettendo un illecito, può effettuare controlli a distanza utilizzando strumenti tecnologici senza seguire le rigide procedure previste dallo Statuto dei lavoratori.

Questa facoltà, secondo i giudici, incontra un limite importante: il controllo difensivo dovrebbe essere attuato ex post, ossia dopo che il datore di lavoro abbia avuto il fondato sospetto che sia stato compiuto un illecito da parte di uno o più lavoratori. Questo tipo di controllo può, inoltre, estendersi solo alla raccolta delle informazioni acquisite dal quel momento in poi, non potendo invece abbracciare le informazioni e i dati acquisiti senza il rispetto dell’articolo 4 prima di quel momento: in tal modo, infatti, si finirebbe per estende a dismisura l’area del controllo difensivo.

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Operazioni Ue–San Marino con un doppio passaggio

8 Ottobre 2021

Il Sole 24 Ore 20 Settembre 2021 di Giampaolo Giuliani

Iva Ue–extra Ue

Una società, con sede nella Repubblica di San Marino e con codice operatore economico, acquista all’interno della Ue beni (senza compilare il documento di transito T2) tramite il suo rappresentante fiscale in Italia con partita Iva. Questi acquisti vengono assoggettati a Iva mediante l’applicazione del meccanismo del reverse charge. I beni in questione possono essere rivenduti dal rappresentante fiscale in Italia alla società con sede nella Repubblica di San Marino con codice operatore economico?

W.B.RIMINI

L’operazione descritta dal lettore è possibile, a condizione che il trasporto dei beni non avvenga direttamente dal Paese Ue a San Marino, ma avvenga in due tratte distinte: la prima con partenza dal Paese Ue e arrivo in Italia, la seconda con partenza dall’Italia e arrivo a San Marino. Si veda al riguardo la risoluzione 123/E/2009.

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L’e-fattura con San Marino cancella l’Intrastat cessioni

8 Ottobre 2021

Il Sole 24 Ore 28 Settembre 2021 di Matteo Balzanelli Massimo Sirri

Da venerdì avvio facoltativo Obbligo dal 1° luglio 2022 solo per transazioni di beni

Niente elenchi riepilogativi per chi effettua anche vendite intracomunitarie

Uno degli effetti più graditi dell’avvio della fatturazione elettronica negli scambi con San Marino, facoltativa da venerdì 1° ottobre e obbligatoria (ma solo per la compravendita di beni) dal 1° luglio 2022, è senz’altro la scomparsa dell’obbligo di presentare gli elenchi Intrastat delle vendite per chi esegue anche cessioni intracomunitarie (quelli per gli acquisti già non andavano presentati). Altra buona notizia è che la fatturazione elettronica dovrebbe escludere l’esterometro. L’abolizione dell’Intrastat consegue all’entrata in vigore del Dm 21 giugno 2021 che non prevede più l’adempimento. Per tale motivo, l’obbligo dovrebbe sparire anche se è emessa fattura cartacea (finché possibile). Viene meno anche l’obbligo di annotazione nel registro Iva vendite dei riferimenti della fattura vistata dall’ufficio tributario estero. Entrambe le violazioni erano comunque state considerate irrilevanti ai fini del regime di non imponibilità delle cessioni verso San Marino (Cassazione 24479/2018 e 21811/2016). La non imponibilità resta però subordinata (articolo 5 del Dm) alla convalida di regolarità dell’e-fattura da parte dell’ufficio sammarinese o al possesso della fattura cartacea timbrata dallo stesso ufficio. Il cedente nazionale deve disporre delle fatture “validate” entro 4 mesi dall’emissione. In mancanza, occorre regolarizzare le operazioni con nota di variazione in aumento entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza dei quattro mesi. Solo così non sono dovute sanzioni né interessi. Visto che l’articolo 1, comma 6 del nuovo decreto prevede che la cessione si consideri effettuata per l’importo fatturato o incassato in anticipo rispetto alla consegna dei beni, è necessario monitorare attentamente il termine dei quattro mesi dall’emissione della fattura non imponibile, tenendo conto che la documentazione necessaria per la disapplicazione dell’imposta è collegata all’importazione a San Marino. Attenzione anche alle fatture cartacee. Con modalità (che è consigliabile siano) tracciate, occorre infatti comunicare all’ufficio di San Marino e per conoscenza alle Entrate la mancata ricezione, nei 4 mesi dall’emissione della fattura, dell’esemplare vistato. Si pone dunque la questione del termine entro cui inviare la comunicazione, visto che l’articolo 4, comma 3 del Dm afferma solo che, se «entro trenta giorni» il cedente non ha ricevuto l’esemplare della fattura vidimata, si deve applicare l’imposta. Una lettura rigida potrebbe significare che l’intera procedura (comunicazione agli uffici e regolarizzazione) debba perfezionarsi entro trenta giorni dalla scadenza dei quattro mesi, sempre che, naturalmente, entro tale termine non sia stato ricevuto il documento vidimato. Pertanto, i cedenti nazionali dovranno attivarsi per eseguire la comunicazione non appena scaduti i 4 mesi dalla fatturazione. Sul fronte acquisti, se il cedente sammarinese ha emesso fattura elettronica con o senza applicazione dell’Iva (le due modalità in uso sono confermate), la detrazione e l’integrazione della fattura sono vincolate all’esito del controllo delle Entrate e al rilascio della fattura estera da parte dello Sdi. La fattura cartacea dev’essere vidimata dall’ufficio di San Marino. Se è stata emessa con Iva, la detrazione è subordinata alla ricezione dell’originale vistato. Se è senz’Iva, l’integrazione va eseguita sempre disponendo dell’esemplare vistato. La mancata ricezione o la ricezione di una fattura irregolare vanno “sistemate” nei termini dell’articolo 6, comma 9-bis del Dlgs 471/97 (reverse charge). Poiché il momento d’effettuazione degli acquisti è ancorato solo all’inizio del trasporto, come negli acquisti intracomunitari, e nulla è previsto (a differenza delle cessioni dall’Italia) per l’anticipazione del momento d’effettuazione in caso di acconti, ne dovrebbe derivare che un pagamento anticipato al fornitore sammarinese non comporti obblighi di regolarizzazione se non è ricevuta fattura, rilevando a tale fine solo la partenza dei beni.

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Scadenziario Ottobre 2021

7 Ottobre 2021

entro il 20 Ottobre

  • Scade il termine per il pagamento dei contributi previdenziali /assistenziali I.S.S.  F.S.S. e FONDISS per lavoratori dipendenti relativi al mese di settembre.

entro il 31 Ottobre

  • Scade il termine per il pagamento delle ritenute a titolo d’acconto per lavoro dipendente e autonomo relativi al bimestre di luglio-agosto 2021;
  • scade il termine per il versamento della ritenuta del 5% sugli utili  (anche eventualmente accantonati a Riserva) prelevati nel bimestre di luglio- agosto (ritenuta da applicarsi sulla distribuzione utili formatisi dall’anno 2014  in avanti);
  • il pagamento dell’imposta speciale di bollo sui servizi di agenzia e rappresentanza (3% e 6%) relativi al bimestre di luglio e agosto 2021;
  • pagamento dell’imposta speciale di bollo su servizi di elaborazione dati e pubblicità relativa al bimestre luglio – agosto 2021.
  • Ai sensi dell’ art. 74 Legge 223/2020 entro il 31/10/21 è consentito alle società di ogni genere ed agli operatori economici persone fisiche di rivalutare i beni strumentali iscritti nel registro dei beni ammortizzabili al 31 dicembre 2020 e le partecipazioni in società controllate o collegate, alle condizioni specifiche dettate dalla norma.

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Accertamento da studi di settore bocciato senza il contraddittorio

7 Ottobre 2021

Il Sole 24 Ore lunedì 27 settembre 2021 di Giorgio Emanuele Degani Damiano Peruzza

Strumento per assicurare il rispetto dei principi di collaborazione tra le parti

La Ctr di Reggio Calabria si adegua all’orientamento della Corte di cassazione

In caso di accertamenti standardizzati, l’omesso contraddittorio preventivo comporta la nullità dell’atto impositivo. Questo è il principio di diritto reso dalla Commissione tributaria regionale di Reggio Calabria con la sentenza n. 481/8/2021 (presidente Epifanio, relatore Pagano) in un caso di accertamento standardizzato basato sugli studi di settore. In particolare, i giudici hanno ribadito l’importanza del principio del contraddittorio preventivo tra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente, strumento essenziale per assicurare il rispetto dei principi di collaborazione e buona fede tra le parti.

Il caso

L’agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento standardizzato basato sugli studi di settore. Il contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla Ctp, eccependo, tra gli altri, la nullità dello stesso per non essere stato attivato il contraddittorio di cui all’articolo 5, Dlgs 218/1997. Il primo grado accoglieva il ricorso e l’ufficio interponeva appello. La Ctr ha respinto il gravame, rilevando la mancata attuazione del contraddittorio tra le parti nella fase procedimentale antecedente all’emissione dell’avviso di accertamento. Secondo i giudici di appello, l’accertamento standardizzato si fonda sull’estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e suddivisi per categorie; detti dati consentono di determinare il reddito del contribuente. Durante la fase amministrativa–procedimentale, incombe sul contribuente l’onere di allegare e provare la sussistenza delle condizioni che giustificano l’esclusione dello stesso dall’area dei soggetti a cui possono essere applicate le risultanze dell’accertamento standardizzato, ovvero l’argomentazione circa la specifica realtà e situazione economica che giustifichi il conseguimento del minor reddito. Al contempo, spetta all’amministrazione finanziria dimostrare l’applicabilità dello standard prescelto alla fattispecie concreta, con la precisazione delle ragioni per le quali vengono disattese le contestazioni sollevate dal contribuente.

Contraddittorio preventivo

È dunque evidente che l’esperimento del contraddittorio con il contribuente e la puntuale valutazione delle relative risultanze costituiscono elementi essenziali ed imprescindibili da porre a fondamento della ripresa erariale; ciò, in quanto, le risultanze standardizzate devono essere adeguate alla realtà del singolo contribuente, solo così potendo far emergere degli elementi idonei a commisurare la presunzione alla concreta realtà economica dell’impresa. Il contraddittorio preventivo endoprocedimentale diviene un momento essenziale ed imprescindibile, la cui assenza determina la nullità dell’accertamento.

La pronuncia risulta essere corretta e conforme all’orientamento giurisprudenziale di legittimità (da ultimo, Cassazione 2848/2021), secondo cui il contraddittorio è una primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Pertanto, nell’ipotesi di accertamento standardizzato, l’assenza dell’espletamento dello stesso comporta la nullità della pretesa impositiva.

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