Decreto Delegato 21 febbraio 2023 nr 25 – Aggiornamento canone di locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo

7 Marzo 2023

“Il canone di locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, per l’anno 2023, non è oggetto di rivalutazione”

DD25-2023

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Decreto Delegato 21 febbraio 2023 nr 26 – Aggiornamento canone di locazione degli immobili destinati ad attività professionali, imprenditoriali e sociali

7 Marzo 2023

“Il canone di locazione degli immobili destinati ad attività professionali, imprenditoriali e sociali, relativo ai contratti stipulati o aggiornati entro il 31 dicembre 2021, per l’anno 2023, è oggetto di rivalutazione nella misura massima dell’1,50%”

DD26-2023

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Decreto Delegato 8 Febbraio 2023 nr 18 – Modifiche alla Legge 23/02/2006 nr 47 – Legge sulle Società e succ. mod.

7 Marzo 2023

Il Decreto Delegato nr 18, che modifica la Legge sulle Società, prevede diverse novità  per cui ne raccomandiamo l’intera lettura.
Segnaliamo qui di seguito i seguenti articoli:

art 1 -“Nella corrispondenza anche digitale, negli atti, negli annunci anche digitali, nei titoli emessi o redatti di ciascuna società devono essere indicati:

  • la denominazione, il tipo e la sede della società;
  • la data e il numero di iscrizione nel Registro;
  • il capitale sociale versato e quello sottoscritto;
  • l’eventuale stato di liquidazione della società;
  • l’eventuale esistenza di socio unico.

art 2 –  “le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche da remoto, in teleconferenza audio e video, qualora tale modalità non sia espressamente vietata dallo statuto sociale e anche in caso il Presidente del CdA non sia presente in territorio della Repubblica di San Marino e in ogni caso nei limiti e secondo le rispettive seguenti prescrizioni. In caso di presenza in territorio del Presidente, il Presidente del CdA e il segretario verbalizzante, che può essere scelto anche al di fuori dei componenti del Consiglio, devono trovarsi presso la sede o in altro luogo della Repubblica di San Marino; il verbale, trascritto nel libro previsto dall’articolo 72, comma 4, numero 4) deve essere sottoscritto dal Presidente del CdA e dal Segretario verbalizzante; è fatto obbligo al Segretario verbalizzante di procedere alla registrazione integrale audio e video della riunione e al Presidente del CdA di conservarla per almeno due anni; ogni altra disposizione prevista per le riunioni assembleari è disciplinata dall’art. 44- bis se e in quanto applicabile e compatibile. In caso di non presenza in territorio del Presidente, il Segretario verbalizzante deve essere un notaio pubblico sammarinese (…)”

art 3 – “Le società devono tenere, anche con strumenti informatici, il libro giornale, il libro degli inventari e il libro dei beni ammortizzabili. Devono altresì conservare ordinatamente, per ciascun affare, gli originali della corrispondenza e delle fatture ricevute nonché copia della corrispondenza e delle fatture spedite. I libri ed i documenti indicati debbono essere ordinariamente conservati nella sede della società e comunque nella Repubblica di San Marino per cinque anni e debbono essere tenuti in conformità alla Rubrica LXXI del Libro II degli Statuti. Le società hanno l’obbligo di esibire i libri alle autorità competenti che ne facciano richiesta, entro 48 ore dalla richiesta. Le società debbono inoltre tenere:

  • 1) il libro dei soci, nel quale debbono essere indicati il numero delle quote o azioni, i dati anagrafici dei titolari delle quote e delle azioni nominative, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi;
  • 2) il libro delle obbligazioni, il quale deve indicare il numero e l’ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, i dati di cui all’articolo 32 per ciascuna emissione obbligazionaria, il nome e cognome dei titolari delle obbligazioni nominative ed i trasferimenti ed i vincoli ad esse relativi;
  • 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni della assemblea;
  • 4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
  • 5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
  • 6) il libro delle adunanze e, rispettivamente, delle deliberazioni ovvero delle decisioni del collegio sindacale e del sindaco unico;
  • 7) il libro del controllo contabile dei revisori, solo se il controllo contabile non competa all’organo sindacale (…)”

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Decreto Delegato 16 febbraio 2023 nr 21 – Adeguamento del tetto limite pensionistico di cui all’art. 14 della Legge 29/11/2022 nr 157

7 Marzo 2023

Il tetto limite pensionistico per l’anno 2023 è fissato ad euro 48.147,00.

DD21-2023

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L’importatore risponde dell’illiceità dei prodotti immessi nel mercato Ue

7 Marzo 2023

Il Sole 24 Ore 17 febbraio 2023 di Alessandro Galimberti

La Cassazione equipara le posizioni del produttore e di chi sdogana la merce

MILANO

L’importatore nell’Unione europea ha le stesse responsabilità del produttore e, in caso di mancato rispetto delle norme comunitarie, ne risponde a titolo proprio.

La sentenza della terza penale di Cassazione (25618/22), pur riferita a un modesto quantitativo di colle stick ordinate e arrivate dalla Cina, segna un principio di diritto molto impegnativo per chi fa trading con Paesi terzi. Secondo il collegio (presidente Marini, estensore Andronio) che ha avallato la decisione di merito della Corte d’appello di Genova, l’importazione iniziata con lo sdoganamento della merce equivale a «immissione sul mercato» e pertanto l’importatore ha l’onere di accertarsi «prima» della conformità dei prodotti alla normativa comunitaria.

I fatti di causa riguardavano un imprenditore cinese quarantenne, condannato per violazione dell’articolo 16 del Dlgs 133/2009 (restrizioni sull’uso di sostanze chimiche) per aver immesso sul mercato o utilizzato una sostanza vietata «in quanto tale o in quanto componente di un preparato». In particolare, nelle colle stick bloccate in dogana a Genova era presente una quantità di toulene superiore ai limiti consentiti dal Regolamento Ce 1907/2006 . Secondo la difesa, all’imprenditore cinese non poteva essere contestato alcunché, per l’oggettiva impossibilità di controllare e campionare i prodotti subito sequestrati all’arrivo in dogana. E sempre stando a questa interpretazione, la condanna inflitta dai giudici di merito genovesi avrebbe introdotto pertanto una fattispecie di responsabilità oggettiva a carico dell’imputato, in palese contrasto con il dettato costituzionale.

La Terza penale ha però validato il percorso logico-argomentativo della Corte d’appello ligure, a cominciare proprio dal momento iniziale della «immissione sul mercato» che si realizza «quando un prodotto fuoriesce dalla fase di fabbricazione al fine di essere distribuito sul mercato comunitario». L’immissione sul mercato di un prodotto pericoloso, inoltre, «comprende non solo la messa in circolazione dello stesso, ma anche la sua detenzione in concreta disponibilità a favore della clientela interessata».

Quanto al titolo di responsabilità riconosciuta in capo all’importatore – asseritamente «oggettiva» secondo la difesa – la Cassazione la individua come colposa nell’ambito del reato contravvenzionale. L’imprenditore, scrive il relatore, «si è reso responsabile di una gravissima negligenza nonché di una colpevole imprudenza nei confronti della salute degli acquirenti finali, come dimostrano le parole rese dallo stesso, il quale ha dichiarato che la trattativa per l’ordinazione della merce in questione con il venditore spedizioniere cinese si era tenuta attraverso una chat chiamata QQ, senza che in principio fosse fornita alcuna informazione in ordine alla composizione del prodotto, senza che fosse effettuata alcuna analisi chimica prima dell’importazione doganale, senza che fosse rilasciata alcuna dichiarazione scritta con cui il commerciante cinese avrebbe potuto confermare che il prodotto fosse conforme alla normativa europea». Condotte, quelle descritte dalla Cassazione, che disegnano a contrario i doveri dell’importatore «agente modello» che avrebbe «dovuto astenersi dall’acquisto se non era in grado di conoscere in anticipo la composizione del prodotto» o alternativamente, agendo in buona fede, «avrebbe dovuto imporre al venditore di inviargli preventivamente un prodotto modello da fare analizzare; o, ancora, avrebbe dovuto rivolgersi alle dogane per individuare con i funzionari il protocollo migliore per garantire un commercio corretto».

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Decreto Delegato 20 febbraio2023 nr 22 – Testo Unico Innovativo delle Disposizioni in materia di comunicazione telematica con l’Amministrazione e di accesso ai Servizi in linea dell’Amministrazione

7 Marzo 2023

In materia di sviluppo digitale il Decreto Delegato nr 22  coordina e aggiorna le attuali disposizioni in materia di servizio elettronico, recapito certificato e  comunicazione telematica fra utenti e Amministrazione (intesa come Pubblica Amministrazione, Settore Pubblico Allargato ed Enti).

Si segnalano in particolare i seguenti articoli:

art 7– che riconosce la validità della PEC italiana in determinate fattispecie

art 9 – circa l’accesso, l’aggiornamento, la tenuta del RPDD (Registro Pubblico dei Domicili Digitali)

art 10 – a riguardo della presentazione di istanze, domande e dichiarazioni in via telematica da effettuarsi verso l’ Amministrazione

DD22-2023

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Decreto Delegato 8 Febbraio 2023 nr 17 – Disposizioni sulle modalità di accesso, di tenuta e consultazione del Registro delle Società di cui alla Legge 23 Febbraio 206 nr 46 – Legge sulle Società

7 Marzo 2023

Il Decreto in oggetto, che abroga il precedente  D.D. nr 152 del 15 novembre 2022, rivede la normativa riguardante l’iscrizione e la tenuta del Registro delle Società ad opera dell’Ufficio Attività Economiche.

DD17-2023

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Sanzioni alla società se non si prova il ruolo di amministratore di fatto

7 Marzo 2023

Il Sole 24 Ore 27 febbraio 2023 Marcello Maria De Vito

Mancando la dimostrazione della «gestione», il singolo risponde a titolo personale

Se un individuo ha usato l’ente come mero schermo viene punito «in proprio»

Qualora l’autore della violazione non abbia agito nell’interesse della società, ma abbia perseguito un interesse proprio o diverso da quello sociale, in tema di sanzioni tributarie non si applica l’articolo 7 del Dl 269/03, bensì la regola generale sulla responsabilità personale dell’autore della violazione. Sono questi i principi riaffermati dalla Cgt Lombardia con la sentenza n.411/11/2023 depositata lo scorso 3 febbraio (presidente Bonomi, relatore De Rentiis).

L’agenzia delle Entrate notificava a un contribuente un atto di contestazione per sanzioni riferibili a violazioni commesse da una cooperativa, ritenendo che fosse amministratore di fatto dell’ente. Il contribuente ricorreva alla Ctp che rigettava il ricorso. Impugnava quindi la sentenza eccependo che l’articolo 7 del Dl 269/03 pone le sanzioni esclusivamente a carico dell’ente, in assenza di prova della qualifica di amministratore di fatto.

La Corte rammenta che, secondo la regola generale, la sanzione colpisce la persona fisica autrice dell’illecito. L’articolo 7 del Dl in questione dispone che le sanzioni relative al rapporto fiscale della società sono esclusivamente a carico della persona giuridica. Il collegio osserva però che la norma eccezionale postula che l’autore della violazione abbia agito nell’interesse della società. Solo tale condizione giustifica la riferibilità della sanzione in via esclusiva all’ente. Qualora, invece, l’amministratore, di diritto o di fatto, abbia agito nel proprio interesse utilizzando la società quale schermo, viene meno la ratio giustificatrice dell’articolo 7 e si applica la regola generale sulla responsabilità personale dell’autore della violazione.

Precisato il quadro giuridico, la Corte puntualizza che se l’ufficio invoca la responsabilità dell’amministratore di fatto deve provare l’esercizio, in modo continuativo e significativo dei poteri tipici della qualifica. Come sottolineato dal collegio, nelle controdeduzioni d’appello l’Agenzia ha affermato che il ricorrente ha posto in essere atti gestori senza produrre però alcuna documentazione. Né dagli esiti dell’indagine penale poteva desumersi l’esercizio significativo dei poteri di amministratore. Pertanto, la Corte accoglie l’appello e annulla l’atto di contestazione.

Sul punto, recentemente, è intervenuta la Cassazione con la sentenza n.1358/2023 del 17 gennaio. La Suprema corte ha espresso il principio secondo il quale si considera soggetto interponente il soggetto che abbia gestito uti dominus una società di capitali e quest’ultima si considera soggetto interposto. Ne derivano conseguenze in tema di responsabilità sia per le imposte, sia per le sanzioni.

Sotto il primo profilo, si determina, ex articolo 37, comma 3, Dpr 600/73, la traslazione del reddito d’impresa al soggetto interponente e delle relative imposte da quest’ultimo dovute in quanto effettivo possessore del reddito. In tema di sanzioni, invece, i giudici di legittimità hanno puntualizzato che non ha rilievo il rapporto fiscale della società, bensì ha rilievo il rapporto fiscale che fa capo al soggetto interponente. Ne consegue che la fattispecie esula dal disposto dell’articolo 7 del Dl n. 269/03 che pone a carico della persona giuridica, esclusivamente le sanzioni relative al rapporto fiscale proprio della società .

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Esterometro per acquisti e cessioni con soggetti non stabiliti in Italia

7 Marzo 2023

Il Sole 24 Ore 16 febbraio 2023 di Alessandro Mastromatteo

MONITORAGGIO

Restano escluse le operazioni documentate con bolletta doganale di import o export e con fattura elettronica inviata tramite Sdi

Esterometro per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, senza ulteriori limitazioni: ai fini della trasmissione dei relativi dati occorre guardare solamente al fatto che il soggetto, cliente o fornitore, non sia stabilito in Italia.

L’invio delle informazioni prescinde anche dalla natura della controparte estera, nonché dal fatto che l’operazione realizzata rilevi o meno a fini Iva nel territorio nazionale. La trasmissione dei dati con l’estero costituisce infatti un obbligo comunicativo: non risponde pertanto a finalità di controllo delle operazioni rilevanti a fini Iva effettuate tra soggetti passivi ma, al contrario, è funzionale esclusivamente al monitoraggio di acquisti o cessioni e prestazioni di servizi nelle quale una delle due parti risulta essere “estera”. Devono perciò essere comunicate tutte le operazioni con controparti non stabilite in Italia, con le uniche esclusioni di natura oggettiva individuate per espressa previsione normativa: l’obbligo di esterometro non deve essere assolto quando acquisto, cessione o prestazione risultano documentate con bolletta doganale, di importazione o esportazione, o anche con l’emissione o la ricezione tramite Sdi (Sistema di interscambio) di una fattura elettronica.

Restano quindi escluse anche le operazioni da e verso la Repubblica di San Marino quando documentate con fattura elettronica emessa o ricevuta tramite Sdi, analogamente alle cessioni nei confronti di viaggiatori extra-Ue ex articolo 38-quater del Dpr 633/72, documentate con fattura elettronica (tax free shopping) trasmessa mediante il sistema Otello 2.0.

L’esclusione opera, infine, anche in presenza di acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia, ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del Dpr 633 del 1972, quando di importo inferiore, per singola operazione, a 5mila euro, comprensivo dell’eventuale imposta: si tratta di fattispecie molto frequenti quali, ad esempio, le spese sostenute all’estero per alberghi o ristoranti, rifornimenti di carburante, noleggi di autovetture, voli aerei esteri. Al contrario le medesime operazioni territorialmente non rilevanti, ma di importo superiore alla soglia indicata, andranno comunque comunicate al fisco con l’esterometro sebbene anch’esse non costituiscano oggetto di registrazione.

Come indicato dall’agenzia delle Entrate con la circolare n. 26/E del 13 luglio 2022, e da ultimo con le risposte a specifici quesiti nel corso di Telefisco2023 (si veda articolo in pagina), la comunicazione dei dati delle operazioni da e verso l’estero impatta anche nella realizzazione di una serie di adempimenti a fini Iva quali le integrazioni ovvero le autofatture per operazioni con l’estero.

Più nello specifico, per quanto riguarda il ciclo passivo estero, la trasmissione dei tipi documento TD17, TD18 e TD19, unitamente alle ricevute generate da Sdi al momento del loro invio/ricezione, costituisce prova dell’avvenuta trasmissione e di adempimento dell’obbligo dell’esterometro come previsto dall’articolo 1, comma 3-bis, del Dlgs 127 del 2015. Le Entrate hanno precisato infatti come l’esterometro, da un lato, e gli obblighi di integrazione di un documento ricevuto e di autofatturazione, dall’altro, costituiscono adempimenti autonomi.

Non vi è infatti un obbligo di assolvere ai doveri di integrazione/autofatturazione mediante la procedura di trasmissione dei dati tramite file xml utilizzando i tipo documento TD17, TD18 e TD19: integrazione o autofattura potrebbero anche avvenire in forma analogica. Tuttavia, il mancato/tardivo invio dei dati attraverso l’esterometro costituisce violazione sanzionabile.

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Russia nella black list Ue: stretta sui costi deducibili

7 Marzo 2023

Il Sole 24 Ore 15 febbraio 2023 di Luca Gaiani

Scattano i vincoli reintrodotti dalla manovra 2023

Monitoraggio sui prezzi per verificare la conformità al valore normale

La Russia entra nella lista dei Paesi non collaborativi che fa scattare la deducibilità limitata dei costi provenienti da fornitori ivi domiciliati introdotta dalla legge di Bilancio 2023 (si veda anche il servizio a pagina 14). A partire da ieri, scattano nuovi vincoli anche per Costa Rica, Isole Vergini Britanniche e Isole Marshall.

L’articoli 110, commi 9-bis e seguenti, del Tuir, come modificato dalla legge 197/2022, stabilisce che i costi e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni con fornitori domiciliati in Paesi o territori inclusi nella lista delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali redatta dalla Ue sono deducibili limitatamente al valore normale (articolo 9 del Tuir).

La norma, entrata in vigore dal 1° gennaio 2023, non ha una specifica decorrenza e dovrebbe dunque applicarsi dall’esercizio che ha inizio a partire da tale data (periodo di imposta 2023 per le società con esercizio coincidente con l’anno solare). Il vincolo introdotto dalla disposizione può essere disapplicato, deducendo importi anche superiori al valore normale, solo qualora l’impresa italiana fornisca al fisco la prova che le operazioni, oltre ad avere avuto concreta esecuzione, rispondono ad un effettivo interesse economico.

Una ulteriore deroga è prevista per operazioni con fornitori black list che sono società controllate dell’impresa italiana a cui si applica la norma Cfc prevista dall’articolo 167 del Tuir e dunque il cui reddito viene imputato per trasparenza in capo al socio italiano.

Anche rispettando il limite del valore normale, i componenti reddituali derivanti da operazioni con fornitori black list dovranno essere separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. La mancata o incompleta indicazione di tali spese, anche in presenza dei requisiti per la loro integrale deduzione, farà scattare una sanzione estremamente pesante (articolo 8 comma 3-bis del Dlgs 471/1997) pari al 10% delle spese stesse, con un minimo di 500 e un massimo di 50 mila euro.

I Paesi a cui si applica la disposizione sono quelli contenuti nella lista degli Stati non cooperativi ai fini fiscali aggiornata periodicamente dal Consiglio d’Europa. Con un comunicato diffuso ieri, la Ue ha inserito nell’elenco quattro nuovi Stati: Russia, Isole Vergini Britanniche, Costa Rica e Isole Marshall, che si aggiungono ai dodici già presenti: Samoa Americane, Anguilla, Bahamas, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad e Tobago, Turks e Caicos, Isole Vergini Americane e Vanuatu.

Con riferimento ai fornitori domiciliati in Russia e negli altri tre nuovi Paesi non collaborativi, la norma dovrebbe applicarsi solo per le operazioni effettuate dal 14 febbraio 2023, data di aggiornamento della lista (cioè per i costi sostenuti in base alle regole di competenza da tale giorno).

Le imprese interessate dovranno dunque tempestivamente aggiornare i propri sistemi di monitoraggio dei costi provenienti da tali fornitori, verificando altresì la conformità dei relativi prezzi al valore normale, onde poterli indicare separatamente nei prospetti che saranno contenuti nelle dichiarazioni del 2024.

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