Circolare nr 8 Ufficio Attività Economiche – Disciplina delle Attività Economiche

8 Luglio 2024

Dal 1° Luglio è entrato in vigore il Decreto Delegato nr 50 del 14 03 24 che ha semplificato e aggiornato la normativa di riferimento per l’avvio e la gestione delle attività d’impresa.

La Circolare  sintetizza i punti principali della normativa evidenziando, tra l’altro:

  • il superamento del termine di “licenza”  con la più generica definizione di “Autorizzazione ad Operare
  • la permanenza del Nulla Osta del Congresso di Stato in caso di una delle attività indicate nel D.D.58-2024  
  • l’attività di e-commerce come modalità di vendita ordinaria sia per l’ingrosso che per il dettaglio
  • il superamento del concetto di “sede esclusiva”

In calce vengono inoltre date comunicazioni procedurali importanti, di cui se ne raccomanda la lettura, nel caso di:

  • pratiche in corso al 30/6/24 
  • e-commerce esclusivo (da adeguarsi con nuova pratica gratuita entro il 01 09 24
  • nuova pratica per integrazione allegati

Circolare 8 UAE

DD50-2024+All 

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

Il Moneyval promuove il lavoro di San Marino

8 Luglio 2024

San Marino Fixing 06/06/2024 di Alessandro Carli

“La Repubblica di San Marino ha migliorato le sue misure per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo” annuncia Moneyval in un rapporto di follow-up pubblicato nei giorni scorsi.

Il rapporto ha rilevato che il Monte Titano ha migliorato la propria conformità alla Raccomandazione 35 (sanzioni) della Financial Action Task Force.

Le modifiche introdotte nel 2023 alla legislazione antiriciclaggio hanno in gran parte affrontato le carenze precedentemente individuate riguardo al regime delle sanzioni. Di conseguenza, il Paese è stato rivalutato in base a questa raccomandazione da Parzialmente conforme a Ampiamente conforme.

Nel complesso, si legge nel report, “la Repubblica di San Marino ha compiuto progressi nell’affrontare le carenze di conformità tecnica individuate nel suo rapporto di valutazione reciproca del 2021”.

Delle 40 Raccomandazioni, la Repubblica di San Marino attualmente dispone di:

  • 18 raccomandazioni valutate conformi;
  • 18 raccomandazioni classificate ampiamente conformi;
  • 4 raccomandazioni classificate parzialmente conformi;
  • 0 Raccomandazione non conforme.

“Si prevede che la Repubblica di San Marino”, conclude Moneyval, “riferirà nel maggio 2028 sugli ulteriori progressi compiuti verso il rafforzamento del proprio sistema antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo”.

IL MONEYVAL

Moneyval è la denominazione ufficiale del Comitato di Esperti sulla Valutazione delle Misure Antiriciclaggio e sul Finanziamento del Terrorismo. È un organismo di monitoraggio permanente del Consiglio d’Europa con 35 stati membri e giurisdizioni di cui 32 valutate esclusivamente da Moneyval. Secondo l’articolo 2 dello Statuto, le valutazioni riguardano gli Stati membri del Consiglio d’Europa che non sono membri del GAFI (28 Stati). Attraverso le decisioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, ne fanno parte anche due Stati non membri del Consiglio d’Europa (Israele, Santa Sede), nonché diversi territori delle cui relazioni internazionali è responsabile il Regno Unito (Regno Unito Dipendenze della Corona di Guernsey, Isola di Man e Jersey nonché territorio d’oltremare di Gibilterra del Regno Unito). Il processo di valutazione si basa sul modello e sugli standard della Financial Action Task Force e si basa su diversi cicli. Moneyval sta ora completando il quinto ciclo di valutazioni. Nel Consiglio d’Europa Moneyval fa parte della Direzione Generale dei Diritti Umani e dello Stato di Diritto (DG1), ed è incaricato di valutare il rispetto dei principali standard internazionali, per contrastare il riciclaggio di denaro (ML) e il finanziamento del terrorismo (TF) e l’efficacia della loro attuazione. Nel contesto dei suoi rapporti di valutazione reciproca, Moneyval formula raccomandazioni alle autorità nazionali in merito ai miglioramenti necessari per migliorare i loro sistemi.

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

Riserva di utili da potenziare per il debito da dividendi

8 Luglio 2024

Il Sole 24 Ore lunedì 10 giugno 2024 di Sergio Pellegrino e Lucia Recchioni

In base all’articolo 2949 del Codice civile, i diritti che derivano dai rapporti sociali, come ad esempio i dividendi, si prescrivono in cinque anni se la società è iscritta nel Registro delle imprese.

Ci si potrebbe quindi chiedere come deve essere trattata fiscalmente, in capo alla società, la prescrizione del debito da dividendi, e come questa debba trovare rappresentazione nel prospetto del capitale e delle riserve del quadro RS del modello Redditi.

Utili spunti possono essere tratti dalla sentenza Ctr Friuli Venezia Giulia 19/2020, riguardante un avviso di accertamento emesso nei confronti del socio per omessa dichiarazione di dividendi la cui prescrizione era stata rilevata contabilmente dalla società.

I giudici, nel ritenere non applicabile, nel caso in esame, la teoria dell’incasso giuridico, hanno evidenziato che «la prescrizione non fa emergere alcuna sopravvenienza attiva e correttamente la società ha registrato l’estinzione del debito tra le riserve di utili facenti parte del patrimonio netto: ciò sta a significare che solo in caso di distribuzione delle riserve di patrimonio netto, il socio sarà tenuto a versare l’imposta dovuta, diversamente si verificherebbe una doppia imposizione dello stesso reddito, in quanto l’utile già tassato una prima volta, verrebbe tassato una seconda volta quale sopravvenienza attiva».

Dovendo escludere, quindi, la rilevazione di un componente positivo di reddito a fronte della cancellazione del debito (come potrebbe avvenire per la prescrizione dei debiti nei confronti di soggetti diversi dai soci), si ritiene che la contropartita possa essere rappresentata, alla luce della sentenza citata, da una riserva di utili.

Dalla lettura del principio contabile Oic 28 si potrebbe desumere anche la possibilità di iscrizione di una riserva di capitali, nel caso in cui l’operazione, sostanzialmente assimilata a una rinuncia al credito (pur non potendo essere considerata pacificamente tale), mostrasse una volontà di rafforzamento patrimoniale della società. Tale finalità, tuttavia, si ritiene difficilmente dimostrabile nel caso della prescrizione, la quale presuppone il mancato esercizio dei diritti per un determinato lasso di tempo.

Pertanto, si ritiene che, a fronte dell’eliminazione del debito, debba essere incrementata una riserva di utili del patrimonio netto.

Continuando a concentrarsi sulla tassazione delle società, ci si potrebbe infine chiedere se può applicarsi l’articolo 88, comma 4-bis, del Tuir, in forza del quale la rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale. Anche in tal caso si ritiene che la prescrizione non possa essere assimilata a una rinuncia, dovendo tra l’altro aggiungersi che non vi sarebbe alcuna corrispondenza con componenti negativi dedotti (o, comunque, deducibili) in precedenti esercizi.

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

Immobile ereditato all’estero: plusvalenza esente in Italia

8 Luglio 2024

Il Sole 24 Ore 1 Luglio 2024 di Alfredo Calvano e Attilio Calvano

Un cittadino italiano, residente in Italia, realizza una plusvalenza per la cessione di una casa sita all’estero, ereditata da più di cinque anni dal padre, che era un cittadino italiano iscritto all’Aire (Anagrafe degli italiani residenti all’estero).

Si chiede se la plusvalenza è soggetta a tassazione in Italia.

Si segnala l’operatività delle esimenti reddituali – di natura temporale o giuridica – riconosciute, in alternativa fra loro, dall’articolo 67, lettera b), del Tuir (Dpr 917/1986), in caso di vendita dell’immobile (fabbricato o terreno non edificabile) ancorché situato all’estero.

Pertanto, la plusvalenza realizzata nel caso descritto dal quesito non è imponibile, in quanto il bene è stato acquisito per successione ereditaria (questa esimente assorbe quella rappresentata dal possesso ultraquinquennale, rilevante in caso di acquisto oneroso), a prescindere dalla soggettività fiscale, nazionale o estera, del defunto, come pure dalla collocazione territoriale dell’immobile oggetto di vendita.

Tanto considerato, occorre, tuttavia, che venga valutato anche il regime impositivo dello Stato estero in cui è ubicato l’immobile, alla luce delle norme convenzionali contro le doppie imposizioni, che potrebbero disporre comunque la tassazione (solitamente esclusiva) della vendita nello stesso Stato estero.

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

Riciclaggio, Montecarlo nella lista grigia dei Paesi sotto osservazione

8 Luglio 2024

Il Sole 24 Ore 29 giugno 2024 di Giovanni Parente e Valerio Vallefuoco

Sotto osservazione. Il Principato di Monaco (Montecarlo) e il Venezuela entrano in lista grigia antiriciclaggio. Lista grigia da cui escono invece Giamaica e Turchia. A stabilirlo è stato il Gafi (gruppo di azione finanziaria internazionale) nella sua riunione plenaria svoltasi a Singapore. Una decisione che per il Principato monegasco era nell’aria  e che è arriva nonostante i passi avanti riconosciuti dallo stesso Gafi: Monaco ha compiuto progressi significativi su molte delle azioni raccomandate, tra cui l’istituzione di una nuova unità combinata di informazione finanziaria e di vigilanza antiriciclaggio, rafforzando il suo approccio sull’individuazione del finanziamento del terrorismo ma anche applicando sanzioni finanziarie mirate e una supervisione delle organizzazioni senza scopo di lucro basata sull’analisi di rischio.

Con l’ingresso in lista grigia il Gafi adotta un monitoraggio rafforzato che di fatto servirà a verificare gli esiti lungo un percorso che prevede una serie di direttrici già definite. Gli aspetti su cui Monaco dovrà effettuare passi in avanti riguardano vanno dalla capacità di comprensione del rischio in relazione al riciclaggio di denaro e alle frodi fiscali sul reddito commesse all’estero all’aumento dei sequestri il sequestro di beni sospettati di derivare da attività criminali, passando anche dall’applicazioni di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate per il riciclaggio di denaro. Il governo del Principato ha assicurato in una nota il massimo impegno per un’uscita dalla lista secondo il calendario indicato e ha ricordato come sia stato messo a punto un calendario che si estende fino al gennaio 2026 che prevede due tappe intermedie, a maggio 2025 e settembre 2025. E il Principato conferma la sua «determinazione ad attuare le nuove raccomandazioni» indicate dal Gafi.

Ma quali sono gli effetti pratici dell’inserimento di un Paese nelle liste Gafi per gli operatori? Se il cliente proviene da un Paese compreso nelle liste Gafi o se l’oggetto dell’operazione ha tali Paesi come aree geografiche di destinazione, diventa opportuno almeno acquisire informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo, approfondendo gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto, intensificando la frequenza dell’applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

In questi casi può essere quindi dovuta un’adeguata verifica «rafforzata» che prevede maggiori controlli e intensità degli stessi da parte dei soggetti obbligati. In generale, in questo caso è opportuno valutare se sussiste una valida ragione economica o legale che renda plausibile la tipologia di rapporto continuativo o di operazione richiesti dal cliente o se le necessità finanziarie del cliente possano essere più propriamente soddisfatte nel Paese di residenza o in cui il cliente ha sede.

Gli effetti che ne derivano si ripercuotono sul trattamento sanzionatorio. In alcuni casi, quando vengono omessi gli obblighi antiriciclaggio su operazioni e soggetti che provengono da Paesi inclusi nelle liste grigie, la violazione e la sanzione potrebbe essere considerata grave e quindi ricadere nelle ipotesi di contestazioni qualificate da parte delle Autorità. Tali sanzioni qualificate, oltre ad essere rilevanti dal punto di vista economico, comportano anche in alcuni casi la pubblicazione con ricadute in termini reputazionali.

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

San Marino, pubblicata la decisione (UE) 2024/1733 del Consiglio

8 Luglio 2024

Dalla Redazione di San Marino Fixing del 24/06/2024

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, rende noto che, in data 20 giugno 2024 è stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Ue, la Decisione 2024/1733 adottata dal Consiglio il 30 maggio scorso, che autorizza l’avvio dei negoziati per un Accordo tra l’Ue e San Marino relativo a vari aspetti nel settore della gestione delle frontiere.

Da un punto di vista politico, l’Unione europea ha così riconosciuto gli sforzi compiuti da parte della Repubblica di San Marino per affrontare un tema che, pur non rientrando nella sfera di applicazione del futuro Accordo di associazione, necessitava di un apposito Accordo per affrontare la “speciale situazione” della Repubblica nella gestione delle frontiere esterne dell’Unione.

Da un punto di vista tecnico, tale decisione si è resa necessaria anche in considerazione delle innovazioni introdotte recentemente dal legislatore europeo nell’ambito di Schengen, con particolare riguardo al nuovo sistema informatico autorizzato per la registrazione dei viaggiatori provenienti da paesi terzi che troverà applicazione dal prossimo autunno.

Grazie alla suddetta decisione, e sulla base delle linee negoziali confidenziali ricevute, la Commissione ha ottenuto il mandato a negoziare il testo dell’Accordo con la Repubblica di San Marino e Andorra.

Nei prossimi mesi si aprirà dunque una nuova fase negoziale per le autorità sammarinesi, a conclusione della quale i cittadini sammarinesi potranno trarre benefici in termini di maggiori agevolazioni dall’applicazione dalle nuove norme europee, scongiurando gli effetti negativi derivanti dalla loro mancata inclusione. Sarà anche l’alveo ideale per poter risolvere le problematiche incontrate dai cittadini di Paesi terzi non appartenenti all’Ue presenti a San Marino.

“Analogamente a quanto accaduto in occasione del negoziato per la firma dell’Accordo di associazione, – ha dichiarato il Segretario di Stato Beccari – questo ulteriore momento negoziale consentirà alla Repubblica di San Marino di concludere un ulteriore Accordo capace di rinsaldare ancor di più la cornice giuridica dei suoi accordi con l’Unione europea e di ribadire la volontà politica di maggiore integrazione con l’Ue”

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

Banca responsabile per il pagamento all’Iban errato indicato dall’utente

8 Luglio 2024

Il Sole 24 Ore 26 giugno 2024 di Angelo Busani

La banca che accredita un Iban indicato in modo errato da chi ha disposto il bonifico, il quale invece dovrebbe essere diretto a un beneficiario che non è titolare di un conto di accredito presso la banca stessa, è responsabile nei confronti del beneficiario rimasto insoddisfatto. A meno che non dimostri di aver adottato le cautele necessarie per evitare l’errato accredito oppure a meno che non dimostri di essersi adeguatamente adoperata per consentire al pagatore la individuazione del soggetto destinatario del pagamento, anche comunicandogli, ove necessario, i dati anagrafici o societari.

Questa esigenza scavalca infatti ogni interesse di tutela della privacy in quanto l’interesse alla riservatezza dei dati personali cede di fronte alla necessità di tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti, quale quello del beneficiario di un pagamento di poterlo effettivamente ricevere.

È questa la decisione della Cassazione, nell’ ordinanza n. 17415 di ieri, ove si distingue la responsabilità della banca che esegua un’operazione di pagamento a seguito di una disposizione di pagamento errata nel caso che l’operazione provochi un danno al proprio cliente, il quale utilizza il servizio bancario di pagamento in veste di pagatore o quale destinatario dei fondi oggetto dell’operazione, rispetto al caso in cui l’operazione provochi un danno al beneficiario di una disposizione di pagamento che non sia titolare di un conto di accredito presso la banca stessa.

Nella prima ipotesi, per invocare la responsabilità della banca è necessario dimostrare la sua consapevolezza circa l’errore del cliente. La banca, per essere ritenuta esente da colpa, può limitarsi a dimostrare di aver eseguito l’operazione utilizzando il sistema interamente automatizzato di pagamento, il quale di per sé esclude di dover eseguire un controllo di congruità dell’operazione. In sostanza, il pagamento automatico rende la banca inconsapevole dell’eventuale errore dell’utente del servizio di pagamento, con la conseguenza che spetta a quest’ultimo dimostrare che la banca aveva comunque acquisito la consapevolezza dell’ordine errato.

Nella seconda ipotesi, invece, la banca ha un dovere di diligenza nei confronti dell’effettivo beneficiario rimasto insoddisfatto e quindi, per liberarsi da responsabilità deve provare di aver agito adottando tutte le cautele necessarie al fine di scongiurare il rischio di un’erronea individuazione del beneficiario del pagamento o, quanto meno, deve dimostrare di essersi comportata in modo da rendere possibile la individuazione del soggetto gratificato dal pagamento erroneamente effettuato.

A quest’ultimo riguardo i prestatori di servizi di pagamento – limitatamente ai casi in cui, anche senza porre in essere verifiche specifiche, siano comunque consapevoli dell’inesattezza dell’Iban fornito dal proprio cliente – devono adoperarsi affinché l’operazione di pagamento venga eseguita correttamente: il prestatore che esegua l’operazione di pagamento malgrado sia consapevole dell’inesattezza dell’Iban tiene infatti una condotta volutamente pregiudizievole degli interessi del proprio cliente.

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

ISS: dal 1° luglio le domande per l’assegno familiare integrativo

8 Luglio 2024

Dalla Redazione di San Marino Fixing del  28/06/2024

L’Istituto Sicurezza Sociale rende noto che dal 1° luglio si possono presentare le domande per l’assegno familiare integrativo e per l’assegno familiare per il coniuge con figli di età inferiore a 36 mesi che non abbiano frequentato l’asilo nido a condizione che gli stessi e la loro famiglia siano effettivamente residenti in territorio sammarinese o titolari di permesso di soggiorno.

In base alla Legge 8 Maggio 2009 n. 64, il diritto sussiste se il reddito familiare annuo pro-capite è pari o inferiore a €. 8.500,00. La domanda, relativa all’anno 2023, deve essere presentata entro e non oltre il 30 Settembre 2024 all’Istituto per la Sicurezza Sociale – Ufficio Assegni Familiari – allegando alla suddetta domanda:

  • Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà da compilare da parte del richiedente, presso l’Uff. Assegni Familiari, munito di marca da bollo da € 15,00 e un documento d’identità;
  • In particolare per le detrazioni forfettarie previste al punto 4 dell’art. 2 lettere a) e b) è necessario allegare idonea documentazione attestante che il mutuo/i si riferiscano all’abitazione di residenza con suddivisione delle quote in conto capitale e quote in conto interessi;
  • Per la lettera c), copia del contratto di locazione con ricevute di pagamento canone per l’anno 2023;
  • Ai richiedenti per i quali sia stata emessa sentenza di separazione, si richiede copia della stessa con relativa omologa;
  • Copia dichiarazione dei redditi presentata all’estero;
  • Compensi di qualsiasi natura, non inseriti nella dichiarazione dei redditi, percepiti da associazioni, federazioni sportive, Stato ed Enti autonomi, Corpi militari volontari, ecc.

Per ulteriori detrazioni forfetarie si veda il punto 4 dell’art. 2 Legge n. 64/09.

Al fine di offrire il miglior servizio alla cittadinanza, per la presentazione della domanda si invitano le persone interessate a munirsi preventivamente di tutti i documenti di cui sopra, anche in copia, e a prenotare specifico appuntamento utilizzando l’applicazione Book PA (Ufficio Prestazioni Economiche (ISS) – Assegni Familiari – Domanda Assegno Familiare Integrativo) sul portale della Pubblica Amministrazione.

Si informa inoltre che l’Assegno Familiare Integrativo per il 2022 è stato liquidato con valuta in data odierna (28 giugno): l’importo erogato è visualizzabile per la prima volta tramite l’applicazione Arpa sul Portale della Pubblica Amministrazione, sezione Assegni Familiari.

Infatti, l’Istituto Sicurezza Sociale ha completato lo sviluppo di un importante novità dedicata alla gestione degli assegni integrativi: sarà possibile consultare online la propria posizione personale e lo storico dei contributi erogati dall’ISS, grazie al servizio “ARPA – Archivio Posizioni Assicurative”, offerto dal Portale della Repubblica di San Marino, accendendo al  sito www.gov.sm.

L’Ufficio Assegni Familiari rimane a disposizione per contatti telefonici dal lunedì al venerdì – dalle ore 9:00 alle ore 12:00 – al seguente numero 0549 994401.

“Il nostro impegno verso la digitalizzazione dei processi amministrativi è volto a migliorare l’efficienza e l’efficacia anche dell’ambito previdenziale dell’ISS e a ridurre i tempi di attesa, permettendo agli utenti di ottenere le informazioni necessarie senza doversi recare fisicamente presso i nostri uffici e rendendo l’intero processo agevole e conforme alle esigenze moderne – dichiara il Direttore Amministrativo dell’ISS Marcello Forcellini -. Questo progetto di innovazione digitale è il risultato di un lavoro di squadra e di una visione orientata al futuro, che pone al centro la soddisfazione del cittadino. Siamo certi che queste novità porteranno notevoli benefici alla comunità, rendendo i servizi offerti dall’ISS più trasparenti ed efficienti. A tal proposito, ringrazio i responsabili degli Uffici interessati e tutti i colleghi coinvolti”.

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

Canoni commerciali ridotti, l’accordo dev’essere registrato

8 Luglio 2024

Redditi di terreni e fabbricati

Nell’ambito di un contratto di locazione commerciale, il proprietario non ha percepito i canoni dal conduttore.

Per definire e chiudere la disputa con quest’ultimo, il locatore accetta una riduzione del canone e rilascia una dichiarazione liberatoria nella quale afferma di non avere alcunché da pretendere. In sede di dichiarazione dei redditi, il locatore stesso va a dichiarare l’importo effettivamente percepito dopo l’emissione della liberatoria?

È sufficiente tale dichiarazione liberatoria, qualora vi sia allegato l’assegno che dimostra quanto è stato effettivamente percepito?

Gli accordi intervenuti fra locatore e conduttore, in merito alla riduzione del canone di locazione commerciale che risulta convenuto nel contratto originario, non assumono efficacia nei confronti del Fisco senza una loro formale registrazione, da effettuarsi con il modello RLI e peraltro esente da imposte di registro e bollo (articolo 19 del Dl 133/2014).
Di conseguenza, fintantoché non venga posto in essere questo adempimento, nella dichiarazione dei redditi dovrà essere indicato e assoggettato a tassazione l’ammontare dell’intero canone pattuito all’inizio del rapporto di locazione, sebbene non percepito in tutto o in parte.

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

No al software per calcolare i tempi delle attività

8 Luglio 2024

Il Sole 24 Ore 2 luglio 2024 di Giampiero Falasca

È illecito l’utilizzo, da parte di un datore di lavoro, di un software che monitora le prestazioni dei dipendenti in maniera dettagliata, registrando i tempi e le modalità di lavoro del personale nonché i tempi di inattività con le specifiche causali; è altrettanto illecito l’utilizzo di un hardware che regola l’accesso sul luogo di lavoro attraverso un sistema di riconoscimento facciale. Sulla base di queste considerazioni, il Garante Privacy ha comminato una pesante sanzione amministrativa a carico di un datore di lavoro che usava tali strumenti per migliorare la produttività interna (provvedimento 338/2024 del 6 giugno scorso).

Si tratta di un’azienda che si occupa di commercio e riparazione di autovetture, la quale ha deciso di installare un software (denominato Dms) e un hardware (X-Face 380) molto innovativi; un’installazione avvenuta senza accordo sindacale o autorizzazione amministrativa in quanto la società li considerava “strumenti di lavoro”.

Una scelta censurata in modo pesante dal Garante. Per quanto riguarda l’hardware che consente il riconoscimento facciale dei dipendenti, viene confermato l’indirizzo molto restrittivo già seguito in casi analoghi: è vietato perché realizza un trattamento illecito dei dati personali.

I dati biometrici rientrano nel novero delle cosiddette categorie particolari di dati e, quindi, il relativo trattamento è di regola vietato, salvo il caso in cui risulti necessario per assolvere degli obblighi ed esercitare dei diritti specifici in materia di diritto del lavoro e della protezione sociale (ipotesi che non si verifica nel caso in questione, essendo insufficiente l’esigenza di compilazione delle buste paga a integrare questo requisito). Il Garante, confermando anche qui il proprio consolidato indirizzo, sottolinea che nell’ambito del rapporto di lavoro il consenso manifestato dai dipendenti non può essere considerato idoneo presupposto di liceità, alla luce dell’asimmetria tra le rispettive posizioni delle parti.

Anche l’utilizzo del software gestionale viene sottoposto a numerosi rilievi critici.

Con questo sistema il datore di lavoro aveva imposto ai propri dipendenti, attraverso un codice a barre assegnato individualmente, di registrare le varie fasi dell’attività lavorativa, comprese le pause (con l’indicazione della specifica causale: ad esempio, riposo, attesa ricambi eccetera).

L’Autorità lamenta la mancanza di risposte del datore di lavoro sulla natura e la tipologia dei dati trattati, le modalità e i tempi di conservazione dei dati, che ha impedito di valutare l’effettiva necessità e proporzionalità del software rispetto alle finalità da perseguire. Non è bastata, quindi, la spiegazione fornita dalla società sul fatto che «il sistema non fa nessun controllo sulle attività svolte, ma esegue un semplice conteggio del tempo impiegato».

Carenza accentuata dal fatto che tali informazioni non sono state portate a conoscenza nemmeno dei dipendenti, ai quali è stata fornita un’informativa che risulta incompleta e inidonea a rappresentare compiutamente il trattamento effettuato.

Una violazione particolarmente grave, se si considera che nell’ambito del rapporto di lavoro l’obbligo di informare il dipendente è espressione del dovere di correttezza, come ricorda anche il Gdpr.

Per questi motivi, l’informativa rilasciata ai dipendenti viene considerata carente circa l’indicazione dell’idonea base giuridica che consente il trattamento, con la conclusione che il trattamento è stato realizzato dalla società in violazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza.

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica
Get in touch
x
x

Share to:

Copy link:

Copied to clipboard Copy