Madre-figlia, rimborsi per i soggetti a imposizione

9 Luglio 2026

Il Sole 24 Ore 4 Giugno 2026 di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

A fini del rimborso delle ritenute sui dividendi distribuiti da una società figlia italiana a una società madre con sede in un altro Stato Ue, per il requisito dell’assoggettamento a imposta della società estera è sufficiente il potenziale e generale assoggettamento a imposizione nello Stato di residenza, indipendentemente dall’effettivo pagamento. Inoltre, l’accertamento di un’eventuale pratica abusiva idonea a negare i benefici della direttiva “madre-figlia” non può fondarsi su presunzioni astratte, ma richiede la rigorosa e congiunta applicazione di specifici test sostanziali, gravando sull’Amministrazione l’onere di provare gli elementi costitutivi della condotta elusiva. A confermare questi principi è la Corte di cassazione con l’ordinanza 17347 depositata ieri.

L’agenzia delle Entrate ha negato il rimborso della ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti da una Spa italiana alla propria controllante olandese, che aveva richiesto l’applicazione del regime di esenzione (ex articolo 27-bis, Dpr 600/73 di recepimento della direttiva cosiddetta “madre-figlia”).

I giudici di appello confermavano il diniego ritenendo che la holding olandese costituisse una costruzione di puro artificio, creata da investitori italiani ed esteri per canalizzare i flussi reddituali verso un regime fiscale più favorevole. Veniva, a tal fine, valorizzata la presenza di patti parasociali e la coincidenza di ruoli di governance tra i soggetti coinvolti. La residenza nei Paesi Bassi era pertanto declassata a mera domiciliazione, priva di reale sostanza economica. Di conseguenza, secondo i giudici non era provato né che la società olandese fosse l’effettiva beneficiaria dei dividendi percepiti, né l’effettiva tassazione dei dividendi percepiti in Olanda.

Secondo la Cassazione – che ha accolto il ricorso della società – il giudice di merito ha erroneamente subordinato il diritto al rimborso alla prova del concreto pagamento (esborso) delle imposte nei Paesi Bassi. Il requisito dell’assoggettamento a imposta deve essere interpretato quale potenziale assoggettamento alla potestà impositiva dello Stato di residenza, senza che sia necessario un effettivo esborso finanziario. È sufficiente, cioè, che il dividendo concorra alla formazione del reddito complessivo.

In ordine al contestato abuso del diritto, spetta poi all’Amministrazione l’onere di provare la sussistenza degli elementi costitutivi di una pratica abusiva. Il contribuente è tenuto unicamente a dimostrare la ricorrenza dei requisiti formali previsti dalla legge per beneficiare dell’esenzione (forma giuridica, residenza Ue, assoggettamento a imposta e possesso della partecipazione). La prova dell’abuso non può poi limitarsi a indizi formali (compagine sociale, patti, cariche). Essa richiede un’analisi complessiva basata su indizi oggettivi e concordanti e deve articolarsi in test sostanziali, quali:

l’esistenza di un’effettiva attività economica, tenendo presente che la mera gestione di partecipazioni tipica di una holding pura costituisce, di per sé, un’attività economica reale e che una struttura organizzativa snella non è, di per sé, sintomo di artificiosità;

la reale disponibilità giuridica ed economica dei dividendi, ovvero se la percipiente sia vincolata, giuridicamente o in fatto, a ritrasferirli a terzi.

La sentenza impugnata, non avendo applicato questi criteri valutativi e limitandosi a presunzioni astratte, ha violato i principi che governano l’accertamento dell’abuso del diritto in ambito eurounitario.

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Così se il residente in Svizzera cede quote di società in Italia

9 Luglio 2026

Il Sole  24 Ore 22 Giugno 2026 di Fabrizio Cancelliere

Un soggetto, di origine e cittadinanza italiane, fiscalmente residente in Svizzera da oltre 12 anni, ha applicato per circa 10 anni il regime di imposizione forfettaria svizzero (cosiddetta tassazione globale).

In Italia, il medesimo soggetto detiene beni immobili e partecipazioni in società di capitali.

A decorrere dal 2024, il contribuente ha aderito al regime svizzero di “tassazione globale modificata”.

Fatte queste premesse, si chiede di confermare che, in caso di cessione delle partecipazioni detenute in società di capitali italiane, le eventuali plusvalenze da capital gain non sono soggette a imposizione in Italia, in applicazione della convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera.

La risposta è positiva. Le eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni detenute in società di capitali italiane, da parte di un soggetto fiscalmente residente in Svizzera, sono soggette a imposizione solo in quest’ultimo Stato (di residenza); ciò in applicazione della convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera, firmata a Roma il 9 marzo 1976 e ratificata con legge 943/1978.

L’articolo 13, paragrafo 3, della convenzione citata stabilisce, infatti, che i redditi derivanti dall’alienazione di partecipazioni in società residenti in uno Stato contraente sono imponibili solo nello Stato in cui l’alienante è residente. Pertanto, le plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni in società di capitali italiane sono tassabili – nel caso descritto – solo in Svizzera, quale Stato in cui il percettore risulta residente, sempreché questa situazione sia confermata sul piano fattuale.

 

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La Cassazione rilancia: indagini bancarie solo se autorizzate

9 Luglio 2026

Il Sole 24 Ore 20 Giugno 2026 di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Altra ordinanza della Corte di cassazione sull’inutilizzabilità dei dati acquisiti a seguito di indagini bancarie non supportate da un’autorizzazione legittima. A confermare il nuovo orientamento della Corte è l’ordinanza 20694 depositata il 18 giugno scorso.

I giudici di legittimità, pur rilevando che l’autorizzazione per le indagini finanziarie resta, sul piano interno, un atto organizzativo e preparatorio, evidenziano che non può più considerarsi sostanzialmente irrilevante quando costituisce il titolo dell’ingerenza nei dati bancari del contribuente. Per essere legittima, deve preesistere alla richiesta alla banca e deve contenere un minimo contenuto verificabile ex post sui presupposti, sull’oggetto e sui limiti dell’accesso, così da assicurare un controllo di proporzionalità e non arbitrarietà dell’ingerenza

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un professionista per la vendita di due unità immobiliari. L’Ufficio fondava la contestazione su vari indizi: scostamento dai valori Omi, discrepanza tra prezzo dichiarato in atto e valore mutuo, prelievi bancari non giustificati, ritenuti coerenti con un corrispettivo effettivo superiore a quello formalmente dichiarato. I giudici di secondo grado confermavano integralmente la pretesa. In Cassazione, il professionista ha censurato innanzitutto la mancanza di una valida autorizzazione alle indagini bancarie, assumendo che su tali acquisizioni si fosse formato il principale materiale indiziario della rettifica.

La Corte prende atto che l’autorizzazione alle indagini bancarie è stata a lungo qualificata come atto interno, privo di autonoma natura provvedimentale e non soggetto a specifico obbligo di motivazione. Tuttavia, tale costruzione deve essere reinterpretata evolutivamente alla luce della giurisprudenza sovranazionale, in particolare della nota sentenza Cedu «Ferrieri e Bonassisa contro Italia» che ha escluso che il sistema interno assicuri un controllo effettivo ex post sui vizi dell’autorizzazione. La Cassazione valorizza poi la giurisprudenza della Corte di giustizia Ue, secondo cui l’accesso a informazioni bancarie non può risolversi in una ricerca generica o arbitraria: occorre almeno una motivazione sufficiente a dimostrare la prevedibile pertinenza delle informazioni richieste rispetto al contribuente, all’indagine e al soggetto detentore dei dati. Ne consegue che se l’autorizzazione è il titolo dell’ingerenza nei dati bancari, allora non è più sostenibile che sia integralmente sottratta a controllo contenutistico. Essa deve così preesistere alla richiesta di accesso; recare un contenuto minimo idoneo a rendere verificabili ex post i presupposti dell’indagine; delimitare oggetto e limiti dell’accesso, in funzione del sindacato di proporzionalità.

La Corte, richiamando la giurisprudenza in tema di accesso domiciliare, secondo cui l’illegittimità o l’assenza del provvedimento autorizzatorio si riflette sugli atti successivi, conclude che le risultanze delle movimentazioni bancarie non possono entrare nel giudizio; il quadro indiziario quindi deve essere rivalutato espungendo tale materiale probatorio. La questione pertanto non è più solo se l’autorizzazione esiste, ma se sia anteriore, delimitata e controllabile. Ovviamente resta fermo il principio che questo tipo di eccezioni devono essere eccepite dall’interessato nel ricorso introduttivo.

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Congruità delle spese da valutare in base all’impresa o al mercato

9 Luglio 2026

Il Sole 24 Ore 17 Giugno 2026 di Giorgio Gavelli

Regole di deducibilità degli interessi passivi, antieconomicità e inerenza: i temi trattati da cinque sentenze della Cassazione lo scorso 11 giugno, a partire dalla 19140 (tutte caratterizzate dalle stesse parti in causa), sono tra quelli che da decenni fanno scorrere fiumi di inchiostro, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza (per un primo commento si veda «Il Sole 24 Ore» di sabato 13 giugno 2026). E non è un caso che la Corte, prima di ribadire alcuni principi che ormai dobbiamo tutti (contribuenti e agenzia delle Entrate) considerare come consolidati – alla stregua di vero e proprio «diritto vivente» –, operi un approfondito excursus di come si è arrivati a questi approdi.

Il contenzioso aveva a oggetto plurimi avvisi di accertamento emessi nei confronti della stessa società (una sub-holding italiana di un gruppo internazionale), con recupero a tassazione per tutti i periodi d’imposta degli interessi passivi corrisposti ad altra società del gruppo per finanziamenti contratti al fine di acquisire partecipazioni societarie.

La tesi delle Entrate (rigettata in primo grado ma accolta in appello) era che il complessivo finanziamento – formalmente regolare – fosse da qualificare come «operazione intercompany antieconomica» in quanto, nella sostanza, finalizzata a dedurre interessi passivi ingiustificati pur di erogare utili alla capogruppo.

Questo scopo era reso evidente – ad avviso dei verificatori – da tre elementi: la scelta di estinguere con precedenza altri finanziamenti infruttiferi in luogo di quelli (fruttiferi) oggetto di indagine; la contemporanea titolarità di finanziamenti attivi e finanziamenti passivi; la decisione di distribuire utili al socio in luogo di provvedere prioritariamente all’estinzione dei finanziamenti. Non è stato contestato un comportamento elusivo ma, direttamente, l’indeducibilità degli oneri finanziari e ciò non a causa di una errata applicazione dell’articolo 96 del Tuir, ma per una presunta antieconomicità dell’operazione che avrebbe privato i costi del requisito indispensabile dell’inerenza.

In primo luogo, la Cassazione contestualizza il pregresso orientamento (pronunce 10501/2014, 9380/2009 e 22034/2006), secondo cui gli interessi passivi sarebbero deducibili per i soggetti Ires nei limiti dell’articolo 96 del Tuir indipendentemente dal giudizio di inerenza, per effetto di quanto previsto dall’articolo 109, comma 5 del Tuir. In realtà, se è vero che non si deve cercare un collegamento tra finanziamenti contratti e specifici ricavi o una particolare gestione aziendale, è altrettanto ineludibile che la connessione sussista con l’attività esercitata dall’impresa, nel suo essere e progredire (pronunce 2795/2025, 17875/2022 e 23872/2020: si veda Il Sole 24 Ore del 10 marzo 2025).

Viene corretto anche l’orientamento (superato dalla giurisprudenza successiva) secondo cui il concetto di inerenza del costo equivarrebbe a quello della sua congruità (rinvenibile, ad esempio, nelle pronunce 13596/2018 e 15856/2018): è oggi assodato che il giudizio relativo all’inerenza è di carattere qualitativo e non di carattere quantitativo (pronunce 23095/2025, 22664/2024 e 30366/2019), prescindendo da un apprezzamento del costo in termini di congruità o antieconomicità (Corte costituzionale, 262/2020).

Questi principi non aprono la porta alla deducibilità “senza regole” di spese svantaggiose e sproporzionate, le quali vanno valutate (con un giudizio da operare a monte e non a valle della gestione d’impresa) come elementi di un giudizio di estraneità all’attività che deve necessariamente confrontarsi con indici e parametri di riferimento, a pena di un’indebita interferenza nelle scelte imprenditoriali, definita come «limite invalicabile dell’Amministrazione finanziaria».

Se, quindi, l’inerenza non ha una dimensione quantitativa, l’antieconomicità (che può segnalare l’assenza di inerenza) deve per forza misurarsi a livello comparativo nell’ambito dell’impresa o del mercato, e solo laddove la sproporzione sia dimostrata senza profili dubitativi si può pensare di sindacare la deducibilità del costo (pronunce 26312/2025, 26887/2024 e 18904/2018).

Peraltro, conclude la Cassazione, non può esserci alcun automatismo tra il comportamento antieconomico e la non inerenza dei costi, tanto è vero che la dimostrazione di non congruità va comunque valutata, secondo i criteri propri della valutazione presuntiva, insieme agli altri elementi addotti.

L’analisi approfondita della Cassazione nelle sentenze in commento si sofferma anche sull’onere probatorio. Sotto questo aspetto, se è compito del contribuente provare i presupposti di deducibilità dei costi, compresa l’inerenza (da ultimo, pronunce 23095/2025 e 1239/2025), spetta all’Amministrazione dimostrare la presenza dell’anti-economicità (pronunce 11999/2025, 34772/2023 e 33568/2022), con indici precisi riferiti all’impresa o al mercato, evidenziando una sproporzione ancor più macroscopica se sotto osservazione è la detrazione Iva.

Nel caso oggetto di giudizio, gli elementi riportati negli avvisi di accertamento per contestare la deducibilità degli interessi passivi non avevano questa dimensione quantitativa, per cui sono stati ritenuti insufficienti.

Risulta evidente, dunque, che questi principi, espressi dalla Suprema corte con riferimento agli oneri finanziari, sono suscettibili di applicazione per tutte i componenti negativi del reddito d’impresa: dai compensi amministratori alle spese di pubblicità, dai costi per consulenze a quelli per altre tipologie di servizio. In questo senso, contribuenti, verificatori e giudici di merito hanno ora una guida più sicura a cui fare riferimento per evitare inutili (e onerosi) contenziosi.

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I trust di gestione scontano la tassazione solo all’uscita

10 Giugno 2026

Il Sole 24 Ore 6 Maggio 2026 di Andrea Vasapolli

Anche i trust di gestione sono tassati solo all’uscita. Con una recente ordinanza (n. 7161/2026) la Corte di cassazione ha affrontato un caso che si presenta in modo ricorrente nella pratica dei trust. Per quello che è possibile desumere dal provvedimento, ciò che caratterizzava il caso era rappresentato dal fatto che il trust, sulle cui vicende si era instaurato il contenzioso, aveva una finalità sostanzialmente gestoria del patrimonio trasferito al trustee, in una prospettiva quindi dinamica e non statica di gestione dello stesso. Erano inoltre previste progressive attribuzioni patrimoniali ai beneficiari durante la vita del trust e non solo al termine finale dello stesso.

Tale configurazione è in verità assolutamente normale. Uno degli aspetti che caratterizza l’istituto del trust è che esso rappresenta una modalità dinamica di gestione fiduciaria del patrimonio destinato al servizio del disegno programmatico voluto dal disponente. Il trustee non solo deve cercare di gestire al meglio tale patrimonio, facendone crescere il valore nel tempo, ma è anche chiamato a porre in essere quegli atti di dismissione e di reinvestimento che si rendono nel tempo necessari per meglio servire le esigenze dei beneficiari. Analogamente, non vi è alcuna ragione per cui la destinazione a questi ultimi del patrimonio in trust possa avvenire solo al termine dello stesso. Al contrario, i poteri di anticipazione usualmente attribuiti al trustee hanno proprio la funzione di consentirgli di attribuire man mano parti del patrimonio ai vari beneficiari secondo le loro esigenze, per come nel tempo mutevolmente si presentano e in conformità alle previsioni dell’atto istitutivo.

L’agenzia delle Entrate sosteneva che tale configurazione dinamica del trust era incompatibile con il regime di tassazione all’uscita e che, pertanto, dovesse scontare l’imposta l’atto di dotazione patrimoniale del trust. Tale tesi era sostenuta con vigore dall’Amministrazione finanziaria ricorrente, al punto di rigettare la definizione del giudizio ex articolo 380-bis cpc., che è la proposta che viene formulata dal Presidente di sezione o da un consigliere da questo delegato quando ravvisa la inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso.

Con l’ordinanza in commento la Suprema corte ha riaffermato il principio secondo il quale l’istituzione di un trust e il conferimento in esso di beni che ne costituiscano la dotazione sono atti fiscalmente neutri, in quanto non danno luogo ad un passaggio effettivo e stabile di ricchezza, ad un incremento del patrimonio del trustee, che acquista solo formalmente la titolarità dei beni, per poi trasferirla al beneficiario finale.

La finalità sostanzialmente gestoria del trust, così come il fatto che siano previste attribuzioni patrimoniali ai beneficiari durante la vita dello stesso, non modifica il quadro interpretativo oramai stabilmente definito dalla corte di Cassazione su questa materia, peraltro anche recepito dalla recente riforma normativa con l’introduzione del nuovo articolo 4-bis del Tus. Al momento dell’istituzione dei beni in trust, infatti, l’unica utilità che si realizza è rappresentata dalla mera segregazione di essi. Solo al ricorre del trasferimento attuale ed effettivo, stabile e definitivo, dei beni ai beneficiari, si realizza quel reale arricchimento degli stessi che rappresenta il presupposto legittimante l’imposizione, ex articolo 53 Costituzione. La tassazione deve quindi essere man mano declinata a fronte dei singoli atti di attribuzione ai beneficiari, i quali rappresentano modalità di realizzazione del disegno programmatico voluto dal disponente.

Una ulteriore ragione di interesse dell’ordinanza in commento è rappresentata dal fatto che i giudici della suprema Corte chiariscono che è assolutamente normale che il trustee compia atti di gestione del patrimonio istituito in trust, per cui ai beneficiari possono essere attribuiti sia i medesimi beni in origine trasferiti dal disponente, sia beni diversi ed ulteriori, frutto della gestione del trustee. Tale ulteriore e diverso patrimonio che consegue alla gestione è assoggettabile, al ricorrere dei presupposti di legge, «ad un’imposizione che potrebbe avere anche altra natura rispetto a quella» inerente all’imposta di donazione, «come quella diretta, gravante sui redditi», applicabile al trust o ai beneficiari in basa alla natura fiscale – opaca o trasparente – di quest’ultimo.

Impossibile liquidare in anticipo la quota nel silenzio dello statuto

di N.T.

Il singolo beneficiario di un trust regolato dalla legge di Jersey non ha diritto alla liquidazione anticipata della propria quota del patrimonio vincolato nel trust quando l’atto istitutivo stabilisce una durata del trust e prevede solo anticipazioni discrezionali, non anche un diritto individuale alla devoluzione anticipata. La cessazione anticipata del trust e la distribuzione del fondo richiedono il consenso di tutti i beneficiari.

È questo il principio di diritto che si ricava dall’ordinanza di Cassazione 12518 del 4 maggio 2026, concernente il caso di un trust regolato dalla legge di Jersey, istituito nel 2012 (e destinato a durare 25 anni) al fine di sovvenire alle necessità della vita dei beneficiari. Nel trust era stata vincolata una quota di partecipazione al capitale di una società, poi alienata dal trustee, con la conseguenza che nel trust rimaneva solo una somma di denaro. Il trustee aveva proceduto a una ripartizione parziale di detta somma tra i beneficiari, ma si era rifiutato di distribuire la restante giacenza. Di qui il contenzioso.

Il Tribunale di Milano aveva respinto le domande. La Corte d’appello aveva confermato la pronuncia di primo grado, escludendo che dall’atto istitutivo o dalla legge di Jersey emergesse il diritto dei singoli beneficiari alla distribuzione anticipata del denaro vincolato nel trust.

La Cassazione, infine, ha confermato le conclusioni raggiunte nei giudizi di merito, osservando che l’atto istitutivo del trust prevedeva la distribuzione del patrimonio del trust alla scadenza del termine finale e non contemplava un diritto individuale alla liquidazione anticipata.

Priva di rilevanza è stata ritenuta anche la considerazione del ricorrente secondo cui l’atto istitutivo del trust concedeva al trustee un potere di anticipazione, esercitabile con il consenso del protector: secondo la Cassazione, questa previsione non equivale al riconoscimento di un diritto soggettivo del beneficiario alla liquidazione anticipata della quota di patrimonio del trust al medesimo spettante. Si tratta di una diversa facoltà, interna alla gestione del trust, compatibile con la permanenza del vincolo e con la durata stabilita nell’atto istitutivo.

Per il giudice della legittimità è stato decisivo anche il disposto dell’articolo 43 della Jersey Trust Law 1984, norma che consente ai beneficiari, se tutti esistenti e individuati, di chiedere al trustee di porre fine al trust e distribuire tra loro i beni del trust: pertanto, la distribuzione anticipata del patrimonio del trust è possibile solo se vi sia una volontà concorde di tutti i beneficiari, assente nel caso specifico, mancando nell’atto istitutivo la previsione di una facoltà di liquidazione anticipata.

La Cassazione aggiunge che i ricorrenti non hanno indicato alcuna norma inderogabile del diritto di Jersey idonea a prevalere sull’atto istitutivo. Resta quindi centrale la disciplina pattizia del trust, che fissava il termine di durata e non attribuiva ai beneficiari un potere di scioglimento individuale.

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Motorsport e pubblicità, tra evento e clientela collegamento visibile

10 Giugno 2026

Il Sole 24 Ore lunedì 11 Maggio 2026 di Davide Greco

Il criterio degli obiettivi perseguiti rappresenta il discrimen tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità. Le prime sono sostenute per accrescere l’immagine della società e le sue possibilità di sviluppo, senza che sussista un’aspettativa di incremento delle vendite; le seconde, invece, sono direttamente finalizzate alla promozione dei prodotti e dei servizi commercializzati. È questo il principio espresso dalla Cgt di II grado del Veneto nella sentenza 55 del 28 gennaio 2026, sezione 4 (presidente Casagranda, relatore Minelli), relativa a una società italiana cui l’agenzia delle Entrate aveva contestato la deducibilità, per carenza di inerenza, dei costi sostenuti per una sponsorizzazione nel campionato Fia di Formula 2. Il contratto prevedeva l’esposizione del marchio aziendale sulla livrea di alcune vetture di una scuderia, nonché la sua diffusione attraverso ulteriori strumenti promozionali.

Nel caso esaminato, in particolare, l’agenzia delle Entrate aveva contestato la deducibilità dei costi, ritenendoli privi del requisito dell’inerenza e proponendone la riqualificazione in spese di rappresentanza. La società contribuente sosteneva, invece, la piena deducibilità delle spese, evidenziandone la congruità e il ritorno economico, desumibile dall’incremento di fatturato e clienti. La Corte veneta si è dapprima soffermata sulla differenza tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza, precisando che il criterio discretivo è rappresentato dagli obiettivi immediatamente perseguiti mediante gli esborsi sostenuti. In particolare, per essere qualificate come spese di pubblicità, tali spese «devono necessariamente rispondere a una finalità promozionale specificamente incentrata sui prodotti e compiuta attraverso un’attività reclamistica e organizzativa direttamente calibrata sulla loro vendita». In sostanza, affinché una spesa possa essere qualificata come pubblicitaria, è necessario che il messaggio sia destinato a informare il consumatore, allo scopo di incrementarne le vendite.

Ebbene, secondo i giudici veneti, le spese sostenute dall’azienda non potevano essere qualificate come spese di pubblicità. Sebbene il contratto prevedesse l’esposizione del marchio sulle vetture durante le gare del campionato Fia (all’epoca GP2, oggi Formula 2), la maggior parte delle competizioni si svolgeva all’estero. Ne derivava l’inidoneità dell’iniziativa a raggiungere il target di clientela dell’impresa, costituito prevalentemente da società con sede in Italia. A ciò si aggiungeva che le tabelle di fatturato prodotte dalla contribuente non consentivano di ritenere adeguatamente provato il ritorno economico delle spese sostenute.

La pronuncia offre un’indicazione chiara per le imprese: nelle sponsorizzazioni sportive non è sufficiente la visibilità del marchio, ma è necessario dimostrare un collegamento concreto tra l’iniziativa promozionale e il mercato di riferimento, anche sotto il profilo geografico.

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Nelle restrizioni della Ue anche i beni dual use

10 Giugno 2026

Il Sole 24 Ore 13 Maggio 2026 di Margherita Bianchini, Lorenzo Lodoli e Benedetto Santacroce

L’emanazione del XX pacchetto di sanzioni contro la Russia, l’attuale situazione di tensione in Medio Oriente con le restrizioni verso l’Iran, la previsione unionale di restrizioni particolari per i beni a doppio uso (civile e materiale) impongono già di per sé per le imprese la creazione di un presidio di tutela contro i rischi connessi. A questo, dal 2026, si è aggiunta l’attuazione del nuovo ombrello penale europeo, previsto dalla direttiva (UE) 2024/1226, e realizzato in Italia dal Dlgs 211/2025 che impone una revisione dei modelli 231/2001 con sanzioni pesantissime per chi non si adegua.

Il Dlgs 211/2025

Sono introdotti una serie di reati nel Codice penale volti a contrastare non solo la violazione diretta, ma anche l’elusione delle misure restrittive adottate da Bruxelles.

La norma cardine di questa innovazione è l’articolo 275-bis del Codice penale, che sanziona chiunque importa, esporta, commercia, vende o trasferisce beni in violazione di divieti o restrizioni imposti da misure unionali.

Anche chi conclude operazioni commerciali e finanziarie vietate con Stati terzi o entità controllate, mette a disposizione fondi o risorse economiche a soggetti designati, omette il congelamento dei beni, e presta servizi, anche finanziari, oggetto di restrizione viene punito allo stesso modo.

Particolare attenzione è rivolta al commercio di tecnologie dual-use e di attrezzature militari; per queste categorie, il reato scatta anche in caso di grave negligenza, punita con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Beni dual use

Saranno interessati dai nuovi reati anche i divieti dual use. Il legislatore ha infatti introdotto una fattispecie, punita a titolo di colpa grave (articolo 275-quinquies), in caso di importazione, esportazione, commercializzazione, vendita, acquisto, trasferimento, supporto al transito e trasporto di beni inseriti nell’elenco dei beni a duplice uso (Regolamento UE 2021/821, allegati I e IV).

Si tratta dei prodotti, anche tecnologie o software, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare e comprendono i prodotti che possono essere impiegati per la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l’uso di armi nucleari, chimiche o biologiche o dei loro vettori.

Sono prodotti soggetti ad un controllo all’esportazione che si sostanzia nel subordinarli ad autorizzazione rilasciata dall’Uama.

L’impatto operativo

Assonime ha analizzato l’impatto delle nuove misure restrittive dell’Ue sul rischio di impresa (Caso 3/2026). Con il Caso 3/2026 si evidenzia come, nella prassi, le principali criticità per le imprese si manifestino in diverse forme.

Vi sono innanzitutto le violazioni dirette dei divieti di esportazione, ad esempio verso Paesi soggetti a sanzioni come Russia o Iran, spesso con riferimento a beni a duplice uso.

Un secondo ambito riguarda le operazioni finanziarie, come pagamenti effettuati verso banche o soggetti inseriti nelle liste sanzionatorie, che possono comportare il blocco delle transazioni e il congelamento dei fondi.

Ulteriori rischi derivano dalla gestione della supply chain, quando i prodotti vengono indirettamente destinati a Paesi sanzionati tramite intermediari o distributori situati in Stati terzi.

Vi sono anche i fenomeni di elusione delle sanzioni, realizzati attraverso triangolazioni commerciali, società di comodo o strutture societarie opache, che rendono difficile individuare il beneficiario effettivo delle operazioni.

Tuttavia, il documento sottolinea che molte violazioni non derivano da comportamenti intenzionali, ma da carenze nei sistemi di controllo interno, come uno screening insufficiente delle controparti, un aggiornamento tardivo delle liste sanzionatorie o una due diligence inadeguata.

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Nell’attività di agenzia conta la territorialità

10 Giugno 2026

Il Sole 24 Ore lunedì 25 Maggio 2026 di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

Rientrano nell’attività d’intermediazione sia il mandato sia la commissione (che è un mandato a vendere o ad acquistare beni), ma anche la mediazione e il contratto di agenzia. Diversamente dalla commissione e dal mandato, tuttavia, per l’agenzia e i rapporti simili (mediazione, procacciamento d’affari, per esempio) non opera la finzione giuridica di cui agli articoli 2 e 3 del Dpr 633/1972, in base alla quale l’operazione (economicamente unica) realizzata con il terzo, cliente o fornitore, si “sdoppia” per effetto dell’intervento del mandatario/commissionario, come evidenzia l’articolo 13, comma 2, lettera b) del decreto Iva in punto di determinazione della base imponibile.

L’autonomia dell’intermediazione resa dal “vero” agente – che non sia mandatario/commissionario – si riflette anche sulle regole di territorialità, le quali non replicano quelle delle operazioni riaddebitate (come ribadito anche dalla risposta 94/2026), salva la necessaria riverifica dei presupposti della specifica operazione.

Alle intermediazioni si applica infatti la regola generale dell’articolo 7-ter del Dpr 633/72, quando l’agente opera in favore di un soggetto passivo (B2b), oppure quella dell’articolo 7-sexies se il committente del servizio è un soggetto diverso (B2c). In tal caso (committente privato), l’intermediazione rileva nel luogo in cui si considera effettuata l’operazione intermediata, con conseguente allocazione della tassazione in base alla regola di territorialità a essa applicabile.

Per la prenotazione di una camera in hotel in Italia, pertanto, l’intermediario nazionale (che non operi in regime di agenzia viaggi) fattura la provvigione fuori campo Iva al cliente-soggetto passivo estero. Applica invece l’imposta (22 per cento) se il cliente è un privato perché l’albergo è ubicato in Italia.

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Decreto Legge 3 Giugno 2026 nr 76 – Proroga degli interventi straordinari in materia di carburanti

10 Giugno 2026

Con il Decreto Legge nr 76  vengono nuovamente prorogati fino al 30 Giugno 2026 gli interventi straordinari in materia di carburanti sia in termini di ricarica verso i titolari di SMac Card, sia nel taglio delle accise.

Più in dettaglio:

  • il rimborso dell’imposta sulle importazioni di prodotti petroliferi, in favore degli acquirenti titolari di SMaC Card corrisposto nella misura di euro 0,20 (venti centesimi di euro) per ogni litro acquistato (si veda il D.L. 54 del 24 Aprile 2026)
  • la diminuzione delle aliquote dell’imposta speciale sulle importazioni (si veda il D.L. 55 del 24 Aprile 2026)
    a) benzina uso carburante diminuzione di euro al litro di -0,20;
    b) gasolio uso carburante diminuzione di euro al litro di -0,20;
    c) biodiesel e gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) diminuzione di euro al litro di -0,20;
    d) gas di petrolio liquefatti (GPL) uso carburante diminuzione di euro al chilogrammo -0,10 e al litro -0,055

DL76-2026

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Decreto Delegato 28 Maggio 2026 nr 73 – Disposizioni in materia di Registro e disciplina dei veicoli

10 Giugno 2026

A decorre dal 1° Novembre  2026 (eccetto gli art. 5 e 10 comma 3 e 4) entreranno in vigore le nuove disposizioni previste dal Decreto Delegato nr. 73/2026 che riordina la disciplina dei Veicoli e del relativo Registro abrogando i precedenti D.D. nr 23 e 45 del 2026

In sintesi:

art. 2 viene istituito in forma digitale il “Registro degli operatori economici che operano nel settore del commercio dei Veicoli” accessibile dai principali Uffici della Pubblica Amministrazione e dalle Forze dell’Ordine. Il suddetto Registro sarà disciplinato da un apposito Regolamento

art. 3  al momento dell’apposizione del VISTO i dati del veicolo sono automaticamente iscritti nel Registro di cui sopra e l’operatore economico indica obbligatoriamente marca, modello, nr di telaio, luogo di deposito, se veicolo usato i km percorsi e la data di prima immatricolazione. Qualora l’acquisto o l’importazione non fosse soggetta al visto  si occuperà di effettuare l’inserimento di tali dati l’operatore economico o lo spedizioniere delegato. L’operatore economico è tenuto ad inserire anche l’avvenuta vendita definitiva

art. 4 Il Registro in questione acquisisce e aggiorna automaticamente i dati del Registro Immatricolazione  (limitatamente agli operatori del commercio al dettaglio o all’ingrosso di veicoli) e la destinazione del veicolo se ad uso dimostrativo, sostitutivo o bene strumentale

art. 5 è richiesta preventivamente al rilascio dell’autorizzazione ad operare una fidejussione bancaria sammarinese di 200.000,00€ di  6 anni irrevocabile che deve rimanere valida anche qualora l’impresa cessi l’attività, sia posta in liquidazione, sospesa o revocata

art.6 l’operatore economico ha facoltà di spostare il veicolo dal luogo di deposito previa indicazione e motivazione dello spostamento nel luogo provvisorio

art. 7 le sanzioni applicate qualora il veicolo non sia presente nel luogo di deposito e non si trovi all’interno del territorio della Repubblica di San Marino  in luogo verificabile ammontano a  € 2.000,00. E’ prevista una sanzione di € 100,00 per l’irregolare o incompleta compilazione dei dati del Registro

art.8 gli operatori economici che operano con licenza al dettaglio o all’ingrosso di veicoli sono tenuti ad annotare obbligatoriamente nel Registro i veicoli concessi in uso a terzi a qualunque titolo prima dell’inizio della concessione stessa

art. 9 gli operatori economici al dettaglio o all’ingrosso devono annotare nel Registro preventivamente  l’esportazione o l’importazione non definitiva

Si allega testo completo

DD73-2026

 

Doing business in San Marino

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