Categoria: In primo piano
Conferimento d’azienda, le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni
13 Aprile 2026
Il Sole 24 Ore 19 Marzo 2026 di Gianluca Cristofori e Fabio Landuzzi
Periodo di possesso delle partecipazioni ricevute per conferimento di azienda Nel conferimento di azienda, o di ramo di azienda, ai sensi dell’articolo 176, co. 4, del Tuir, le partecipazioni ricevute dal conferente «si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell’azienda conferita». La norma prevede, quindi, un principio di continuità temporale, statuendo, per finzione giuridica, una precisa coincidenza tra il periodo di titolarità del bene di primo grado (l’azienda conferita) e quello del bene di secondo grado (la partecipazione attribuita al conferente). Per espressa volontà del legislatore, la stagionatura della partecipazione ricevuta dal conferente è pertanto assunta tenendo conto anche del lasso temporale in cui si è protratta la titolarità dell’azienda conferita. In tal senso, il bene rispetto al quale va misurato il periodo di tempo in cui si è protratta la relativa titolarità in capo al conferente non può che essere rappresentato dall’oggetto del conferimento, corrispondente perciò all’ azienda (o al ramo di azienda). Un bene complesso, quindi, che va assunto nella sua accezione civilistica (articolo 2555, c.c.) e, soprattutto, in termini unitari, non potendo al contrario assumere alcuna rilevanza il periodo di possesso dei singoli elementi patrimoniali che lo compongono.
Dovrebbe essere questa, pertanto, la chiave interpretativa dell’articolo 176, co. 4, del Tuir, peraltro pienamente coerente con le disposizioni contenute nell’articolo 86, del Tuir, ove si statuisce, in particolare, un chiaro principio di determinazione unitaria della plusvalenza in caso di cessione di azienda. Ne dovrebbe derivare che, se unitaria dev’essere la determinazione della plusvalenza relativa al bene di primo grado (l’azienda), altrettanto dovrebbe registrarsi ove il realizzo avesse per oggetto il bene di secondo grado (la partecipazione) ricevuto in esito a un’operazione fiscalmente neutrale, connotata da un principio di piena successione nelle posizioni fiscali soggettive del conferente. La Norma di comportamento n. 235 dell’Aidc fornisce, in tal senso, questa chiara chiave interpretativa dell’articolo 176, co. 4, del Tuir, affermando il principio per cui, ai fini della stagionatura della partecipazione ricevuta dal conferente, non assume alcun rilievo il periodo di possesso dei singoli elementi patrimoniali inclusi nel compendio aziendale conferito. Vero è che si contano due pronunce della corte di Cassazione (ordinanza 8235/2023 e sentenza 29442/2024) in cui viene, al contrario, dato rilievo ai singoli elementi patrimoniali, piuttosto che all’azienda in termini unitari. Trattasi, tuttavia, di un approdo giurisprudenziale invero poco convincente e dal quale, comunque, non parrebbe corretto trarre un principio interpretativo di portata generale, che sarebbe ben poco condivisibile, sul piano sistematico, oltre che foriero di rilevanti complessità applicative, in termini di conseguente stratificazione dei diversi periodi di possesso che caratterizzerebbero, secondo tale chiave di lettura, l’unica partecipazione sociale ricevuta in esito al conferimento di un’azienda. Conforta, peraltro, la conclusione a cui giunge l’Aidc nell’approfondimento compiuto con la Norma di comportamento in commento, il recente intervento del legislatore riferito all’analoga disciplina della “scissione mediante scorporo” di azienda o di ramo di azienda; la lettera c), del comma 15-ter, dell’articolo 173 del Tuir, prevede, infatti, espressamente, che, «ai fini del computo del periodo di possesso delle partecipazioni ricevute dalla società scissa si tiene conto anche del periodo di possesso delle attività e passività dell’azienda oggetto di scorporo;».
Nel chiarire la portata di tale norma, la Relazione illustrativa al DLgs. 192/2024 afferma, in modo cristallino, che anche per le scissioni mediante scorporo, «come per i conferimenti di azienda», quando lo scorporo ha per oggetto un’azienda, le partecipazioni ricevute dalla scissa si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritte «le attività e passività dell’azienda scorporata ed ereditano l’anzianità di possesso della medesima azienda», non già, quindi, quella dei singoli elementi patrimoniali che la compongono .
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Transfer pricing, serve la prova del vantaggio per chi ha pagato
13 Aprile 2026
Il Sole 24 Ore 17 Marzo 2026 di Alessandro Germani
La tematica del transfer pricing (Tp) richiama sempre l’inerenza dei costi e l’utilità per il soggetto che riceve il servizio. La sentenza della Cassazione n. 5753 del 13 marzo 2026 ribadisce questi principi e costituisce un utile vademecum concettuale per le imprese che si trovano ad affrontare tali situazioni.
Nell’ambito del perimetro italiano formato da una società Alfa che commercializza il carburante per aviazione (jetfuel) e la sua controllante italiana Beta Italia, Alfa è parte di due accordi per la ripartizione dei costi infragruppo (cost contribution agreement o CCA) con la consociata inglese Beta International. Il primo riguarda funzioni aziendali centralizzate quali risorse umane, finanza, informatica, appalti e approvvigionamento, servizi legali e gestione dei crediti. Il secondo invece riguarda costi di ricerca e sviluppo sostenuti centralmente (proprietà intellettuale, marketing, salute e sicurezza). La chiave di allocazione è data dal rapporto fra il fatturato della singola entità e quello del business aviazione a livello mondiale, al netto dell’infragruppo e delle imposte indirette .
La Cassazione, in primo luogo, dà ragione all’Agenzia circa il fatto che la questione del transfer pricing (TP) è, per così dire, di natura sostanziale. Quindi che l’avviso di accertamento riporti come riferimento normativo l’articolo 110 comma 7 del Tuir (relativo alla disciplina di TP) piuttosto che l’articolo 109 comma 5 del Tuir (principio di inerenza) è del tutto irrilevante dal momento che nell’avviso di accertamento le Entrate avevano chiaramente illustrato il loro percorso argomentativo. Tanto è vero che avevano decretato la bontà dei (soli) addebiti in tema di credit management, information technology e human resources mentre per gli altri addebiti contestavano che la società Alfa facesse solo riferimento alla centralizzazione delle funzioni e dei servizi ma senza provare alcuna connessione. È interessante il fatto che la Cassazione ritiene che molti dei servizi centralizzati afferiscano a esigenze di coordinamento, che vi sono comunque altri servizi addebitati dalla controllante italiana e che non è provata l’utilità specifica per Alfa dei servizi centralizzati. Questo, dunque, pone in evidenza la necessità che in ambito infragruppo si presti la dovuta attenzione ai seguenti concetti: le attività di interesse dell’azionista (cd. shareholder activities) come tali possono non essere deducibili a valle; i servizi (eventualmente duplicati) prestati da altre entità del gruppo si prestano anch’essi al sindacato di deducibilità; l’inerenza per chi sostiene il costo va sempre provata come vantaggio reale ed effettivo.
La Cassazione chiarisce altresì che la pratica di allocare in maniera conveniente l’imponibile fra le varie associate può sconfinare in pratiche che si rivelano elusive (Cassazione n. 17955/13 e 19166/21). Per la Corte chi riceve il servizio deve ottenerne un’effettiva utilità che deve essere obiettivamente determinabile e documentata, anche se a quei costi non conseguano ricavi in senso stretto. E l’onere della prova grava chiaramente sul contribuente. La Cassazione ribadisce un concetto che dovrebbe essere seguito da tutti i gruppi che si cimentano con queste problematiche: non basta che vi siano i contratti che disciplinano i servizi e le relative fatture, ci vuole la dimostrazione dell’utilità di ciò che si è ricevuto (Cassazione 16480/14 e 17535/19). Interessante anche un altro passaggio della sentenza. La società aveva dedotto erroneamente nel 2010 dei costi di competenza 2009 (tipico errore contabile) e pretendeva che in contenzioso le fosse riconosciuto di compensare il credito scaturente dal 2009 con il debito da accertamento 2010. Ciò indipendentemente dai termini dell’integrativa e dell’istanza di rimborso. La Cassazione rispedisce al mittente ribadendo un principio basilare del reddito d’impresa, ovvero che la competenza non si può scegliere ma va rispettata (Cassazione 23521/20). Questo sia per le Entrate sia per i contribuenti.
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Regole Ue. Al varo il ventottesimo ordinamento per semplificare le regole societarie in Europa
13 Aprile 2026
Il Sole 24 Ore 14 Marzo 2026 di Antonio Criscione
Attesa nelle prossime settimane la proposta della Commissione
Una nuova forma di società non quotata, che il Parlamento Europeo propone di denominare “Societas Europaea Unificata” (S.EU), che prende il nome di “28° regime” poiché è concepito come uno strumento legale opzionale e autonomo che andrebbe ad affiancarsi ai 27 ordinamenti normativi societari nazionali già esistenti nei singoli Stati membri dell’Unione Europea. Il testo della proposta della Commissione è atteso per il 18 marzo, ma il ritardo nella disponibilità di un testo ufficiale sembra mettere in discussione che si riesca ad arrivare in tempo per la prossima settimana. Questa soluzione dovrebbe aiutare a superare l’eterogeneità normativa che ostacola la crescita delle Pmi e delle start-up nel mercato interno. La nuova entità dovrebbe basarsi su norme identiche in tutta l’Unione, adottate preferibilmente tramite un regolamento o una direttiva di armonizzazione massima e approvate a maggioranza qualificata.
La proposta punta fortemente sulla semplificazione e sulla velocità: la S.EU potrà essere costituita con una procedura interamente digitale della durata massima di 48 ore attraverso un portale unico europeo, e richiederà un capitale minimo versato di un solo euro. Per tutelare le imprese dalle cosiddette “acquisizioni killer” straniere e favorirne il finanziamento, la Ue suggerisce l’introduzione di strumenti flessibili, come le azioni a voto plurimo e di fedeltà. Al contempo, il regime europeo pone un limite sulla tutela dei lavoratori: la S.EU non dovrà in alcun caso essere utilizzata per eludere o indebolire i diritti del lavoro nazionali e le norme sulla rappresentanza e la partecipazione dei dipendenti.
Su questi slanci ideali il presidente di Amf (Associazione Intermediari Mercati Finanziari) Marco Ventoruzzo, esprime apprezzamento ma anche qualche dubbio: «Appare discutibile – spiega – la creazione di un diritto societario ad hoc riservato alle start-up o alle società innovative, peraltro di difficile definizione. L’esigenza di una maggiore flessibilità e armonizzazione societaria è trasversale e gioverebbe anche a società tradizionali. Penso anche si debba estendere a quotate, dove in realtà l’armonizzazione è già maggiore e potrebbe paradossalmente essere più facile». Per garantire il successo del 28° regime, Ventoruzzo individua tre condizioni fondamentali, che riassume nelle “tre C”: la completezza della disciplina nell’ambito prescelto, ad esempio il diritto societario e finanziario, che deve coprire in modo autonomo almeno il 90% delle regole per non ripetere i fallimenti della vecchia Società Europea; la convenienza, ossia la necessità di offrire un vero “sconto normativo” e delle semplificazioni per incentivare l’uso del nuovo strumento, un punto che però può creare tensioni con i rigidi modelli sindacali di cogestione tedeschi; e, infine, la certezza nell’enforcement, poiché norme armonizzate rischiano di frammentarsi se applicate da tribunali e autorità nazionali con prassi e lingue diverse, per cui sarebbe auspicabile la creazione di sezioni specializzate in grado di giudicare in lingua inglese, come giustamente suggerisce il punto 37 del progetto Ue.
Sull’ampliamento della platea di riferimento si pronuncia anche Assonime. L’associazione, in risposta alla consultazione della Ue, ha accolto con grande favore l’introduzione del 28° regime, auspicando l’utilizzo di un Regolamento per garantire un’uniformità reale ed evitare le discrepanze tipiche del recepimento delle Direttive. Tuttavia, Assonime chiede con decisione che il nuovo regime sia reso accessibile a tutti i tipi di società, e non limitato alle sole imprese innovative, per sbloccare il pieno potenziale del mercato unico europeo. Per l’associazione delle imprese, la forma giuridica prescelta dovrebbe essere in grado di accompagnare l’azienda lungo l’intero ciclo di vita, non ostacolando né la fase di espansione dimensionale (scale-up) né la prospettiva di una futura quotazione in borsa.
A chiudere il cerchio sulle implicazioni del progetto Roberta D’Apice, direttore affari legali e regolamentari di Assogestioni spiega che: «Per l’industria del risparmio gestito, il 28° regime ha una portata sistemica ed è strettamente collegato alla capacità dell’Europa di mobilitare l’ingente stock di risparmio privato verso investimenti produttivi . Semplificare il quadro normativo per le imprese, infatti, si traduce nell’ampliamento delle opportunità di investimento per gli investitori istituzionali e per i cittadini europei» . Da questa prospettiva, Assogestioni considera il nuovo modello societario non come una misura isolata, ma come un tassello fondamentale della più ampia Savings and Investments Union, un’iniziativa essenziale per rendere i mercati dei capitali europei più profondi e integrati, favorendo in ultima analisi la canalizzazione dei capitali verso la crescita dell’economia reale.
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Residenza con 183 giorni in Italia, il fisco non prevede deroghe
13 Aprile 2026
Il Sole 24 Ore 11 Marzo 2026 di Antonio Longo
La guerra o altre situazioni emergenziali e temporanee non sono indicative di un mutamento di residenza fiscale.
Dal 1° gennaio 2024, l’articolo 2 del Tuir, come modificato dal decreto legislativo 209/2023, prevede una nuova definizione di residenza fiscale delle persone fisiche ai fini delle imposte sui redditi.
Si considerano fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni in un anno, ovvero 184 giorni in caso di anno bisestile), soddisfano almeno uno dei seguenti criteri di collegamento con l’Italia: hanno qui la residenza ex articolo 43 del Codice civile, vale a dire la propria dimora abituale; hanno il domicilio in Italia, inteso come il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona; sono presenti nel territorio dello Stato, tenuto conto anche delle frazioni di giorno; sono iscritte nell’anagrafe della popolazione residente. Non è necessario che i criteri di collegamento citati si verifichino in modo continuativo e ininterrotto, essendo sufficiente che ricorrano complessivamente per la maggior parte del tempo nel corso dell’anno solare.
Il nuovo criterio basato sulla presenza in Italia richiede la permanenza fisica del soggetto nel territorio italiano per la maggior parte del periodo d’imposta, a prescindere dalle ragioni per cui ciò avviene. E, nel conteggio, rilevano anche le frazioni di giorno. In ipotesi si considera italiano anche il giorno di un volo atterrato in tarda serata o in partenza all’alba. Tra i casi particolari, la circolare 20/E/2024 si occupa anche delle ipotesi di lavoro svolto in modalità agile (smart working). La permanenza fisica in Italia per oltre 183 giorni nel corso dell’anno determina, di per sé, la residenza fiscale nel territorio dello Stato, anche qualora l’attività lavorativa sia svolta da remoto per un datore di lavoro estero. Qualora poi i legami del contribuente risultino distribuiti tra più Stati e non sia immediatamente individuabile il luogo in cui si concentrano le principali relazioni personali e familiari, il criterio della maggiore presenza in Italia può essere utile a oggettivizzare l’identificazione della residenza.
Se la residenza fiscale di una persona fisica deve anche tener conto di possibili conflitti di residenza da dirimere in base alle tie breaker rules previste dai trattati contro le doppie imposizioni di volta in volta applicabili, maggiori complessità possono aversi in tutti quei casi che presentato il carattere dell’eccezionalità. Si pensi ai conflitti armati o alle emergenze sanitarie, a lunghe e impreviste degenze ospedaliere o ad altre cause di forza maggiore che possono comportare una permanenza temporanea in un altro Paese. Secondo l’analisi dell’Ocse elaborata durante la pandemia Covid 19, tali permanenze non devono essere automaticamente considerate indicative di un mutamento della residenza. Le amministrazioni dei Paesi coinvolti dovrebbero piuttosto valutare la normalità dei legami e l’abitualità di vita del contribuente, non il solo periodo eccezionale o presenze meramente temporanee o occasionali.
In concreto, le tie breaker rules dell’articolo 4 del modello di Convenzione Ocse andrebbero applicate guardando a un orizzonte temporale ordinario e all’«abitual abode» inteso come luogo in cui la persona vive abitualmente, secondo frequenza, durata e regolarità, e non in base a giorni trascorsi in un periodo emergenziale.
Questo approccio è stato, peraltro, già valorizzato dalla giurisprudenza di merito italiana seppur in un caso relativo alla normativa anteriforma del 2024 (sentenza 182/2025, Cgt di primo grado di Verona). Il caso riguardava un cittadino ucraino, trasferitosi temporaneamente in Veneto nel 2014 per motivi di sicurezza familiare connessi al conflitto in Crimea e nel Donbass, munito di visto di breve durata. In sintesi, i giudici di merito hanno accertato che il contribuente manteneva all’estero la gestione principale dei propri interessi economici oltre a una abitazione comunque ritenuta stabile e hanno riconosciuto che la presenza in Italia per via del conflitto non fosse sufficiente per radicare la residenza fiscale nel nostro Paese.
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Decreto Delegato 20 Febbraio 2026 nr 23 – Disposizioni in materia di Registro e disciplina dei Veicoli
13 Marzo 2026
A decorre dal 1° aprile 2026 (eccetto gli art. 6 e 18 comma 2) entreranno in vigore le nuove disposizioni previste dal Decreto Delegato nr. 23 che aggiornano la normativa vigente in tema di commercio e circolazione dei veicoli. Si segnalano i seguenti articoli:
art. 2 per Veicolo si intendono ciclomotori, motoveicoli, tricicli, autoveicoli, rimorchi, macchine agricole e macchine operatrici.
art. 3 viene istituito in forma digitale il “Registro dei Veicoli” accessibile dai principali Uffici della Pubblica Amministrazione e dalle Forze dell’Ordine
art. 4 al momento del VISTO i dati del veicolo sono automaticamente iscritti nel Registro dei Veicoli e l’operatore economico indica obbligatoriamente marca, modello, nr di telaio, luogo di deposito, se uso vendita o dimostrativo o sostituitivo o se è bene strumentale e se è un veicolo usato i km percorsi e la data di prima immatricolazione
art. 5 l’Ufficio Automezzi, al termine delle procedure di immatricolazione, inserisce nel Registro il nr di targa assegnata, la data d’immatricolazione o radiazione
art. 6 è richiesta preventivamente al rilascio dell’autorizzazione ad operare una fidejussione bancaria di 200.000,00€ di 6 anni irrevocabile che deve rimanere valida anche qualora l’impresa cessi l’attività, sia posta in liquidazione, sospesa o revocata
art.7 lo spostamento del veicolo da luogo di deposito è concesso per massimo 30gg previa indicazione e motivazione dello spostamento nel luogo provvisorio
art. 8 le sanzioni applicate qualora il veicolo non sia presente nel luogo di deposito vanno da €100,00 a € 10.000,00
art.9 gli operatori economici che operano con licenza al dettaglio o all’ingrosso di veicoli sono tenuti ad annotare nel Registro dei Veicoli i veicoli concessi in uso a terzi a titolo dimostrativo o sostitutivo
art.11 sono previsti controlli in caso di vendita inferiore a 6m da persone giuridiche a persone fisiche seguita da ulteriore vendita a persona giuridica o se persona fisica acquisti o venda più di 7 veicoli
art. 13 gli operatori economici al dettaglio o all’ingrosso devono annotare l’importazione o l’esportazione non definitiva nel Registro dei Veicoli
Si allega testo completo
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Legge 4 Febbraio 2026 nr 17 – Disposizioni in materia di Sandbox normative
13 Marzo 2026
La Legge 17/2026 regola l’iter procedurale e autorizzativo che riguarda tutte quelle attività “pilota” ad alto contenuto innovativo e tecnologico che contribuiscono allo sviluppo del comparto economico sammarinese.
Viene così creato una “sandbox normativa” ovvero un “ambiente di test” regolato e controllato dalle leggi dello Stato dove sperimentare l’avvio e l’eventuale conclusione positiva di questi particolari iniziative economiche.
In estrema sintesi i “progetti pilota” di elevata matrice tecnologica o innovativa, avanzati dai soggetti promotori con specifici requisiti (art. 5) tramite Istanza al Dipartimento Sviluppo Economico (art.7), vengono valutati da un apposito Comitato d’Esame (art.4) che il Congresso di Stato ha il potere di autorizzare per un massimo di 36 mesi
I progetti, se autorizzati, entreranno poi in una fase di sperimentazione controllata e monitorata tramite gli Uffici competenti al termine del quale, in caso di Delibera positiva, vi sarà data attivazione con Decreto o Regolamento ad hoc.
Si allega il testo completo
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Le tre frodi creative sul lingotto
12 Marzo 2026
Il Sole 24 Ore 14 Febbraio 2026 di Stefano Elli
DEVIANZE
Ti vendono il lingotto d’oro, ovviamente esentasse, e te lo custodiscono “loro” in cassette di sicurezza in Svizzera. Se ti manca e desideri un contatto fisico (può succedere) puoi anche andarlo a trovare in loco, previo appuntamento. Il punto è che lo stesso lingotto viene venduto anche ad altri ignari investitori. Quindi può accadere che lo stesso lingotto abbia un centinaio di proprietari, naturalmente tutti all’insaputa l’uno dell’altro. Quando la valigia è gonfia di contanti il venditore trasloca: i locali delle cassette vengono svuotati e il truffatore svanisce. Ovviamente tenendosi ben stretto il lingotto. E tenterà l’operazione in altre località.
L’oro ai fondi
Si monta una sceneggiatura credibile: con alcuni ingredienti indispensabili: una o più società nel caso di specie la Suisse Bullion Company Sa, dell’italiano Dario Littera; contatti all’estero, in particolare con fondi internazionali. Si asserisce di avere la licenza di estrazione e raffinazione di oro in Paesi africani (tipicamente Mali e Tanzania) e lo si dimostra con documenti in apparenza autentici. Si propongono ai suddetti fondi investimenti ad alta remunerazione.
Se ad “abboccare” è un fondo (o addirittura più fondi) magari con sedi alle Cayman e i quotisti dei fondi in questione non hanno alcun interesse a che la faccenda venga approfondita in sede tributaria o, peggio, penale, il colpo può riuscire ed essere anche molto redditizio.
L’oro di contrabbando
Nel caso della Swiss Gold Treuhand invece l’oro veniva raccolto sotto forma di gioielli venduti a compro oro poco sensibili alle raccomandazioni normative. Veniva spostato fisicamente in nazioni dove era trasformato attraverso processi di fusione. in seguito riassemblato sotto forma di lingotti con punzonatura regolare per poi ricominciare a viaggiare per il mondo con un altro aspetto e un altro valore.
Il giochetto è riuscito anche di recente: l’oro partiva dall’Italia, veniva trasportato in Svizzera (nel mendrisiotto) e poi ripartiva per la Germania, l’Austria e la Repubblica Ceca.
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Sicurezza ripartita tra distaccante e distaccatario
12 Marzo 2026
Il Sole 24 Ore 17 Febbraio 2026 di Antonella Iacopini
Quando si attua un distacco di lavoratori, gli obblighi in materia di sicurezza riguardano sia il distaccante che il distaccatario, come ricordato dall’ordinanza 1633/2026 della Cassazione.
L’articolo 3, comma 6, del Dlgs 81/2008 stabilisce che tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Anche il ministero del Lavoro, con interpello 8/2016, ha precisato che gli obblighi in materia di salute e di sicurezza incombono, in modo differenziato, sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco che sul distaccatario.
La Suprema corte, in sede penale (46567/2024), ha chiarito che, pur se l’articolo 3, comma 6 attribuisce gli obblighi prevenzionistici al distaccatario nella fase esecutiva del lavoro, permane in capo al distaccante il dovere di assicurarsi, prima del distacco, che le condizioni di sicurezza siano garantite.
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Agente responsabile a seguito di insoluti
12 Marzo 2026
Il Sole 24 Ore 27 Febbraio 2026 di Rossana Cassarà e Alessandro Limatola
Con l’ordinanza 1252/2026, la Corte di cassazione ha rimesso sotto la lente la clausola dello “star del credere”, tipica dei contratti di agenzia e di commissione, in virtù della quale l’agente, oltre a non percepire alcuna provvigione per gli affari non onorati dal pagamento, deve parzialmente rifondere il preponente della perdita subita. Un tema che sembrava superato dopo la modifica introdotta nel 2000 che ha portato alla riformulazione dell’articolo 1746 del Codice civile in tema di obblighi dell’agente.
La pronuncia risulta interessante per il focus sulla diversa articolazione dell’onere della prova a seconda che la dichiarazione scritta con cui l’agente si riconosca responsabile del danno per il mancato buon fine dell’affare venga qualificata quale patto dello star del credere (ormai vietato) o quale semplice ricognizione di debito in base all’articolo 1988 del Codice civile.
Il giudizio di primo grado nasceva dalla domanda di pagamento di saldi provvigionali da parte di un agente ai quali la preponente ha opposto il proprio controcredito per i danni subiti in ragione di un insoluto generato da un cliente acquisito dall’agente. A fondamento della propria domanda, la società ha posto una dichiarazione scritta rilasciata dall’agente con la quale questi si assumeva la responsabilità della perdita economica. Il Tribunale, pur senza esprimersi sulla natura della dichiarazione dell’agente, ne ha preso atto e ha dichiarato la parziale compensazione dei crediti con un saldo residuo a carico dell’agente.
I giudici d’appello hanno ribaltato la decisione, rigettando la richiesta di compensazione/pagamento della preponente e qualificando nullo il documento agli atti in quanto realizzato in violazione dell’articolo 1746 del Codice civile, come modificato dal 2 febbraio 2000.
La Corte di legittimità ha cassato la pronuncia d’appello, ritenendo fondata la posizione della preponente in ordine alla validità della dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dell’agente e precisando che mai quella dichiarazione poteva integrare un patto nullo per violazione dell’articolo 1746, il quale, invece, presuppone l’assunzione preventiva da parte dell’agente dell’obbligo di garanzia per eventuali futuri affari non andati a buon fine, mentre nel caso in esame la dichiarazione era stata rilasciata dopo il verificarsi degli insoluti generati dai clienti procurati dall’agente.
Tale circostanza ha portato la Cassazione a qualificare la dichiarazione dell’agente come una ricognizione di debito con gli effetti – anche processuali – previsti dall’articolo 1988 del Codice civile e la conseguente inversione dell’onere probatorio, in seguito alla quale il compito di dimostrare l’insussistenza del debito, ovvero la nullità del patto perché in violazione dell’articolo 1746, andava assolto dall’agente.
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Dai ricavi al magazzino, gli indicatori che smascherano le imprese filtro
12 Marzo 2026
Il Sole 24 Ore lunedì 23 Febbraio 2026 di Laura Ambrosi e Antonio Iorio
Le imprese filtro – denominate anche buffer company – sono società che svolgono un ruolo intermedio nelle frodi fiscali complesse, soprattutto in quelle legate all’Iva. Non sono imprese fittizie create solo per emettere fatture false, come le “cartiere”, ma nemmeno aziende completamente estranee all’illecito. Sono imprese reali, con una struttura organizzativa, una sede, talvolta dipendenti e rapporti bancari regolari. Proprio questa loro natura ibrida le rende particolarmente difficili da riconoscere.
Il fenomeno è stato approfonditamente analizzato dall’Unità di informazione finanziaria (Uif) della Banca d’Italia nel quaderno antiriciclaggio 28/2025.
All’interno di uno schema di frode, le imprese filtro si collocano tra le cartiere e le imprese operative che beneficiano economicamente dell’illecito. Le cartiere emettono fatture false e spesso spariscono rapidamente; le imprese operative, invece, ottengono il vantaggio finale (ad esempio richiedendo crediti Iva indebiti).
L’impresa filtro serve a collegare questi due soggetti, allungando la catena delle operazioni e rendendo più difficile la ricostruzione del percorso del denaro. In pratica, agisce come uno “schermo”: riceve e riemette fatture, fa transitare flussi finanziari e contribuisce a separare formalmente chi genera la fattura falsa da chi ne trae il beneficio.
Durante il periodo in cui partecipano alla frode, i bilanci delle imprese filtro mostrano ricavi elevati, ma anche costi altrettanto elevati, spesso quasi equivalenti: accanto alle operazioni reali, vengono infatti registrate transazioni fittizie che gonfiano sia le vendite sia gli acquisti. Ne risulta una redditività relativamente bassa rispetto al volume di affari dichiarato. Inoltre, il numero di dipendenti può essere contenuto rispetto al fatturato, generando un valore di ricavi per addetto insolitamente alto. È come se l’azienda muovesse grandi quantità di denaro senza che questo corrisponda a una reale intensità produttiva.
Un altro elemento tipico riguarda i tempi di pagamento. Le fatture – sia in entrata sia in uscita – vengono incassate e pagate molto rapidamente. Questo comportamento riduce la permanenza di crediti, debiti e scorte in bilancio e comporta un capitale circolante insolitamente basso. I flussi finanziari sono veloci e spesso si compensano tra loro, rendendo meno evidente la struttura artificiale di alcune operazioni. A differenza delle società cartiere, però, le imprese filtro mantengono rapporti con il sistema bancario e possono ricorrere a finanziamenti, soprattutto a medio-lungo termine. Nel mondo bancario, quindi, si presentano come clienti apparentemente normali.
Individuare un’impresa filtro non è semplice, perché nessun singolo indicatore è sufficiente. Il riconoscimento avviene piuttosto attraverso l’osservazione congiunta di più segnali. Tra questi vi sono volumi di ricavi e costi molto elevati rispetto alla struttura aziendale, margini di profitto compressi, ricavi per dipendente anomali, tempi di incasso e pagamento molto brevi e un capitale circolante ridotto. Anche il settore di attività può essere rilevante: molte imprese filtro operano nel commercio all’ingrosso o in ambiti con frequenti operazioni Iva, talvolta con controparti estere.
Un ulteriore elemento utile è l’analisi nel tempo. Spesso le anomalie si concentrano in determinati anni e si attenuano dopo controlli fiscali o accertamenti. Questo suggerisce che il comportamento anomalo non sia strutturale, ma legato a un periodo specifico di coinvolgimento nella frode.
In sintesi, le imprese filtro sono aziende reali che, per un certo periodo, partecipano a meccanismi fraudolenti fungendo da intermediari tra soggetti fittizi e beneficiari finali. La loro forza sta nella normalità apparente: hanno forma giuridica regolare, attività economica dichiarata e relazioni bancarie. Tuttavia, quando si analizzano attentamente i loro numeri e i loro flussi finanziari, emergono segnali che, considerati insieme, permettono di distinguerle dalle imprese pienamente lecite e di individuare il loro ruolo nelle frodi fiscali complesse.
