Categoria: In primo piano
Ma per il Garante la posta rimane riservata
5 Agosto 2026
Il Sole 24 Ore 30 Luglio 2026 di Aldo Bottini
Il Garante della privacy insiste sulle proprie posizioni, estremamente rigide e assai discutibili, in materia di gestione e controllo della posta elettronica nei luoghi di lavoro, incurante delle opinioni divergenti che iniziano a manifestarsi in alcune sentenze dei giudici del lavoro. Qualche settimana fa abbiamo dato notizia di una sentenza del Tribunale di Pisa che ha dichiarato legittimo il licenziamento per giusta causa di un dipendente il cui comportamento infedele era stato accertato tramite controlli (mirati e successivi all’insorgere di un fondato sospetto) sui messaggi contenuti nella casella di posta elettronica aziendale assegnatagli.
Il Tribunale ha ritenuto irrilevante, ai fini della valutazione della legittimità del licenziamento, il provvedimento del Garante di avvio, nei confronti di Piaggio, società datrice di lavoro, di un procedimento sanzionatorio per illiceità nelle modalità di conservazione dei log di accesso al sistema di posta elettronica e dei messaggi stessi.
Con riferimento a quella stessa vicenda, è stato pubblicato ieri il provvedimento definitivo del Garante (rispetto al quale Piaggio ha preannunciato ricorso al Tribunale competente) con cui si ordina alla società «il divieto dell’accesso al contenuto dei dati raccolti e conservati sui sistemi aziendali relativi alla posta elettronica aziendale» e si infligge una pesante sanzione amministrativa pecuniaria. Il punto di partenza delle argomentazioni del Garante è sempre lo stesso: «l’indirizzo di posta aziendale individualizzato (ovvero assegnato a uno specifico lavoratore), così come il contenuto della posta elettronica presente nell’account, costituiscono dati personali del lavoratore stesso».
Da ciò si fa discendere l’applicazione alla mail aziendale della garanzia di riservatezza della corrispondenza, che si spinge sino ad affermare che andrebbero adottate «misure di tipo organizzativo e tecnologico tali da impedire l’accesso all’archivio da parte di soggetti diversi dall’interessato».
Si tratta di un’impostazione avulsa dalla realtà. Il dipendente che utilizza l’account di posta aziendale (di proprietà del datore di lavoro) non lo fa certo a titolo personale, ma agisce come espressione dell’organizzazione. Tanto più quando, come accade nella stragrande maggioranza dei casi, le policy aziendali chiariscono che della mail aziendale si deve fare un uso esclusivamente lavorativo. Il che dovrebbe essere più che sufficiente, secondo le stesse Linee guida sulla posta elettronica emanate dal Garante nel lontano 2007, a evitare l’insorgere di qualsiasi aspettativa di riservatezza.
Il Garante insiste poi nel non riconoscere natura di strumento di lavoro alla raccolta e conservazione dei dati e dei messaggi di posta elettronica, con la conseguenza che tale conservazione (che il Garante ritiene «non indispensabile» per rendere la prestazione lavorativa) dovrebbe essere sottoposta alla preventiva autorizzazione sindacale o amministrativa prevista dal primo comma dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori. Una simile posizione non considera che oggi, tramite le email, vengono scambiate informazioni, trasmessi documenti, assunte posizioni negoziali, il che ne richiede necessariamente la conservazione negli archivi aziendali per evidenti finalità lavorative. Senza considerare che, nel caso concreto, si trattava di un controllo difensivo diretto all’accertamento di un illecito, come tale sottratto, per giurisprudenza pacifica, all’applicazione dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori.
A quest’ultimo proposito, il Garante, pur affermando che «non rientra nelle competenze di questa Autorità pronunciarsi sulla cd. teoria dei controlli difensivi», entra in realtà nel merito delle modalità applicative di tali controlli, sposando in pieno la tesi secondo cui, per essere legittimo, il controllo deve svolgersi «ex post, ovvero su comportamenti posti in essere successivamente all’insorgenza del sospetto dell’illecito». Una tesi respinta dal Tribunale di Pisa che ha giudicato sulla medesima fattispecie e che porta alla totale impossibilità di accertare condotte illecite verificatesi ed esauritesi al momento dell’insorgere del fondato sospetto, come correttamente ritenuto, in una fattispecie analoga, dalla Corte d’appello di Torino (sentenza 437 del 31 ottobre 2023).
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Trust del Liechtenstein, la riforma amplia i controlli
5 Agosto 2026
Sole 24 Ore 15 Luglio 2026 di Angelo Busani
Una notevole revisione della governance del trust regolato dalla legge del Liechtenstein. È la conseguenza dell’entrata in vigore, il 1° luglio 2026, della riforma del Personen- und Gesellschaftsrecht (il Pgr e cioè la legge sul diritto delle persone e delle società), recata dalla legge del 4 dicembre 2025, pubblicata nel Landesgesetzblatt del Liechtenstein numero 12 del 2026.
Il cuore della riforma è l’introduzione, per i trust privatistici (privatnützige Trusts), dell’Informationsberechtigter (information rights holder), cioè un soggetto titolare per legge di diritti di informazione e controllo, istituito con lo scopo di supervisionare l’attività del trustee.
In particolare, il potere/dovere dell’Informationsberechtigter consiste nel diritto di ottenere dal trustee le informazioni necessarie sulla gestione del trust, nel diritto di ricevere dati e documentazione sull’amministrazione del patrimonio segregato, nel diritto di rendiconto e di verifica annuale per verificare se il trustee abbia amministrato il trust fund secondo l’atto istitutivo e la legge e nel potere di reazione e cioè, se emergono irregolarità, di attivare o sollecitare il procedimento di vigilanza davanti al Landgericht (il tribunale di primo grado del Liechtenstein). In sostanza, non si tratta di un co-trustee né di un protector perché è un soggetto che svolge solo una funzione di controllo e non concorre alla gestione del trust.
Questo nuovo regime si applica ai trust costituiti dopo il 1° luglio 2026 mentre, per i trust già esistenti a tale data, è stabilita una finestra di 18 mesi, sino al 31 dicembre 2027, per adeguarsi. La sequenza è: dapprima la modifica da parte del settlor; se il settlor sia deceduto, incapace o irreperibile, è previsto un intervento sussidiario del trustee, con autorizzazione del Landgericht; in mancanza, si passa a criteri suppletivi coinvolgendo i beneficiari. Sul piano pratico, per i trust privatistici iscritti nel Registro commerciale, al momento dell’iscrizione occorre una conferma sottoscritta dal trustee circa l’avvenuta designazione di almeno un Informationsberechtigter e di un suo successore. Per i trust non iscritti ma con atto depositato presso l’Amt für Justiz, la designazione deve risultare dall’atto di trust o da documento aggiuntivo, con apposita conferma del trustee.
Quanto invece ai trust di pubblica utilità (gemeinnützige Trusts), la legge di riforma va in altra direzione: essi vengono avvicinati al modello delle fondazioni di pubblica utilità, con maggiore coinvolgimento dell’autorità di vigilanza (la Stiftungsaufsichtsbehörde): essa viene ridenominata Stiftungs- und Trustaufsichtsbehörde e per i trust di pubblica utilità assume una funzione di controllo, pur restando al Landgericht il potere di adottare provvedimenti correttivi.
Il punto più interessante della riforma, in chiave comparatistica, è dunque che il Liechtenstein introduce una figura che non coincide perfettamente con categorie classiche del trust di common law: l’Informationsberechtigter si discosta dai modelli dei Paesi ove il trust è disciplinato o praticato e perciò indubbiamente è un soggetto che non è di immediata percezione da parte di disponenti e consulenti stranieri. È tuttavia prevalsa in Liechtenstein l’idea che si tratti di un sistema che serva a colmare un deficit di controllo, rafforzando in tal modo l’affidabilità e quindi la riconoscibilità internazionale dei trust liechtensteinesi.
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Patto di famiglia senza esenzione fiscale
5 Agosto 2026
Il Sole 24 Ore 14 Luglio 2026 di Angelo Busani
Niente esenzione dall’imposta di donazione per il patto di famiglia che trasferisce al figlio la nuda proprietà del 95% delle quote di una holding, anche se al beneficiario sono attribuiti i corrispondenti diritti di voto, quando lo statuto conserva in capo al disponente prerogative capaci di svuotare, in concreto, il controllo societario. È quanto afferma l’agenzia delle Entrate nella risposta n. 143/2026, sull’interpretazione dell’articolo 3, comma 4-ter, dlgs 346/1990 (il Testo unico dell’imposta di donazione), nella quale, tra l’altro, non si nota alcun accenno al fatto che fosse una holding la società le cui quote erano oggetto dell’ipotizzato trasferimento. Il caso nasce da un progetto di passaggio generazionale articolato in un arco temporale di cinque anni, con il progressivo coinvolgimento del figlio negli organi amministrativi delle principali società del gruppo e con l’avvio, sempre progressivo, di attività di direzione e coordinamento delle controllate. L’agevolazione è dunque negata perché in questa operazione, seppur venissero attribuiti al nudo proprietario i diritti di voto relativi alla quota di partecipazione trasferita, si ipotizzava una modifica statutaria destinata a riservare al padre alcuni diritti particolari: il diritto di essere nominato amministratore e presidente del consiglio di amministrazione; il diritto di rappresentare la holding e di votare nelle assemblee delle partecipate su nomina e revoca degli amministratori, trasferimenti di partecipazioni, aziende, rami d’azienda e marchi; nonché il diritto di esprimere o negare il gradimento sui trasferimenti.A ciò si aggiungeva una clausola secondo cui, per modificare lo statuto, sarebbe stato necessario il voto favorevole di almeno il 96% dei diritti di voto complessivi. Il figlio, pur titolare del 95% dei voti, non avrebbe quindi potuto eliminare autonomamente le previsioni che attribuivano al genitore quelle prerogative personali.Secondo l’Agenzia, ai fini dell’esenzione non basta il trasferimento formale della maggioranza dei diritti di voto, ma occorre accertare che il beneficiario acquisisca un effettivo controllo di diritto ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del Codice civile, cioè il potere di determinare l’esito delle deliberazioni dell’assemblea ordinaria nel loro complesso. La risposta richiama la risposta a interpello n. 115 del 4 giugno 2026, secondo cui clausole statutarie o patti parasociali riservati al dante causa possono depotenziare, fino a escluderlo, il controllo formalmente trasferito. Nella ricostruzione dell’Agenzia, quindi, la verifica da compiere non si arresta alla titolarità dei voti, ma investe l’assetto statutario complessivo e la sua capacità di lasciare al beneficiario un potere effettivo sulle decisioni ordinarie dell’assemblea dei soci.
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Decreto Delegato 19 Giugno 2026 nr 82 – Modifiche al D.D. 14 03 2024 nr 50 “Disciplina delle Attività Economiche” e successive modifiche
9 Luglio 2026
Il Decreto Delegato nr 83 ha per oggetto la sospensione o la revoca dell’autorizzazione ad operare in caso di mancato pagamento della tassa di rinnovo previsto il 31 Marzo di ogni anno.
Per l’anno in corso, in virtù delle disposizioni transitorie previste dell’art. 3, è possibile procedere alla riattivazione d’ufficio dell’autorizzazione ad operare, a condizione che il pagamento venga effettuato entro il 31/7/2026. Decorso il predetto termine l’autorizzazione ad operare è revocata.
La procedura di riattivazione è da effettuarsi tramite pratica OPEC allegando il pagamento effettuato.
Per gli anni a venire è previsto che:
- qualora la tassa di rinnovo non venga corrisposta entro 60gg dalla scadenza della cartella unica delle tasse, l’UAE solleciti l’operatore economico con un’ ulteriore richiesta il versamento da effettuarsi. Decorso anche tale termine (30gg dalla notifica della relativa richiesta) l’autorizzazione ad operare è SOSPESA
- qualora la tassa di rinnovo non venga corrisposta oltre 120 gg dalla scadenza della cartella unica delle tasse l’UAE solleciti l’operatore economico con un’ulteriore richiesta di versamento da effettuarsi. Decorso anche tale termine (30gg dalla notifica della relativa richiesta) l’autorizzazione ad operare è REVOCATA
Si allega testo completo
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Dividendi dall’estero, sì al tax credit se la sostitutiva è obbligatoria
9 Luglio 2026
Il Sole 24 Ore lunedì 15 Giugno 2026 di Nicola Borzomì e Fabrizio Cancelliere
In materia di dividendi di fonte estera percepiti da persona fisica residente in Italia, nell’ipotesi in cui l’imposizione sostitutiva del 26% sia applicata obbligatoriamente – senza possibilità per il contribuente di optare per il regime ordinario – il diritto convenzionale prevale sulla normativa interna e impone il riconoscimento del credito per le imposte pagate all’estero, ai sensi dell’articolo 24 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Svizzera.
L’imposta sostitutiva di cui all’articolo 18, Dpr 917/1986, svolge una funzione equivalente alla ritenuta a titolo d’imposta di cui all’articolo 27, comma 4, Dpr 600/1973, sicché la clausola convenzionale di esclusione del credito – operante solo quando l’imposizione avvenga “su richiesta del beneficiario” – non trova applicazione ove la tassazione sostitutiva sia imposta per legge, senza facoltà di scelta in capo al contribuente. A tali conclusioni è giunta la Cgt di II grado della Lombardia, sentenza 1013/9/2026, depositata l’11 maggio 2026 (presidente Locatelli, relatore Latti), che ha rigettato l’appello delle Entrate.
La vicenda trae origine dalla presentazione, da parte del contribuente, di un’istanza di rimborso per imposte trattenute su dividendi di fonte elvetica, e assoggettati ad applicazione – in Svizzera – di una ritenuta a titolo di imposta preventiva, nella misura del 35%; ritenuta poi parzialmente rimborsata dalla Confederazione elvetica, nella misura del 20%, così da ricondurre la ritenuta effettivamente applicata alla percentuale massima prevista dalla Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni (15%). Su tali dividendi, in linea con la prassi indicata come corretta dalle Entrate, il contribuente liquida in dichiarazione dei redditi l’imposta sostitutiva del 26% ai sensi dell’articolo 18 citato, peraltro calcolata sull’importo lordo, stante l’assenza di un intermediario finanziario, senza il riconoscimento di alcun credito per le imposte pagate all’estero.
Il silenzio rifiuto formatosi sulla successiva istanza di rimborso viene impugnato dinanzi alla Cgt di I grado di Como, che accoglie il ricorso condannando l’ufficio alle spese di lite. L’Agenzia fa appello. L’ufficio sostiene che, sia nella normativa interna sia in quella convenzionale, la concorrenza del reddito estero alla formazione del reddito complessivo costituisce requisito essenziale per il riconoscimento del credito d’imposta. Pertanto, stante l’avvenuta applicazione dell’imposta sostitutiva sui dividendi esteri – e la conseguente mancata concorrenza degli stessi alla formazione del reddito complessivo – il credito non può essere riconosciuto.
La Corte rigetta l’eccezione. Il collegio muove dall’analisi dell’articolo 24 della Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni, che impone all’Italia di eliminare la doppia imposizione, con la sola eccezione del caso in cui la ritenuta italiana sia applicata su richiesta del contribuente. Nel caso di specie, l’imposta sostitutiva del 26% sui redditi da dividendi è stata invece applicata in ottemperanza alla normativa nazionale, che esclude la possibilità di opzione per il regime ordinario: la clausola di esclusione convenzionale non risulta operante e il contribuente ha diritto al rimborso.
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Fisco, controlli boom: triplicate le indagini sui conti correnti
9 Luglio 2026
Il Sole 24 Ore 25 Giugno 2026 di Marco Mobili e Gianni Trovati
Corte dei conti. Nella parifica del rendiconto statale l’accelerata dell’amministrazione finanziaria: verifiche puntuali in aumento del 18%, crescono dell’11,3% quelle sostanziali sugli autonomi
ROMA
Va bene la compliance, sono importanti tutti gli incentivi per spingere l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari. Ma il cuore della lotta all’evasione restano i controlli. E l’amministrazione finanziaria mostra di saperlo bene, anche se spesso il tema si allontana dal cuore del racconto politico.
A rimetterlo al centro della scena sono i numeri. Nella relazione sul rendiconto generale pubblicata ieri con il giudizio di parificazione del bilancio dello Stato, la Corte dei conti ne mette in fila molti. Pesanti.
Primo: crescono in modo netto i «controlli ordinari», cioè le verifiche puntuali (non automatiche come quelle su spese mediche e dichiarazioni) che «consentono di individuare redditi non dichiarati, omissioni, irregolarità e comportamenti elusivi, garantendo il recupero delle imposte dovute e contribuendo all’equità del sistema tributario», come riassumono le sezioni riunite in sede di controllo.
Nel 2025 sono state 223.647, con un salto del 18% rispetto all’anno prima, e hanno permesso di accertare 16,46 miliardi di maggiore imposta (qui l’aumento annuale è dell’11,4%).
L’accelerazione è netta, e le tabelle la mostrano in modo chiaro. Anche se per la Corte si tratta solo di un primo passo, in una strada che «tenuto conto della numerosità dei fenomeni evasivi» dovrebbe portare a «concentrare ulteriormente la frequenza dei controlli, soprattutto per le attività a maggior rischio di evasione, anche attraverso un maggior utilizzo dei dati a disposizione dei sistemi informativi.
Nei database le informazioni da incrociare arrivano da fatture elettroniche emesse e ricevute, corrispettivi telematici (gli scontrini che una volta collegati ai Pos hanno fatto emergere 5,3 miliardi di imponibile in pochi mesi) e dai movimenti risultanti dall’Anagrafe dei rapporti finanziari.
Proprio su quest’ultimo terreno si incontra una delle impennate più ripide nell’attività del Fisco. Le indagini finanziarie, quelle che portano le lenti di Agenzia e Guardia di Finanza a spulciare i dati dei conti correnti, lo scorso anno sono state 6.566, e hanno prodotto accertamenti per 256 milioni di euro. È una goccia nel mare dell’evasione, certo: ma il numero di operazioni è più che triplo rispetto a quello registrato nel 2024, e mostra lo sforzo dell’amministrazione finanziaria di addentrarsi su questo terreno delicato quando le analisi di rischio mostrano che è il caso di farlo.
In crescita sono anche i numeri delle verifiche sulle partite Iva. I controlli sostanziali sugli autonomi soggetti agli indici di affidabilità fiscale (Isa) l’anno scorso sono stati 103.449, con un aumento dell’11,3% sull’anno prima e del 18,1% sul 2023. Ma anche in questo caso il campo da gioco rimane sterminato, e ampi restano i margini per incrementi ulteriori. I nuovi numeri indicano infatti che i controlli hanno riguardato il 3,8% delle partite Iva , con un’intensità che nel tentativo di spegnere il vulcano inestinguibile dei bonus edilizi sale al picco del 4,6% nelle costruzioni e arriva al 4,1% nel settore cugino di imbiancatura e lavori in casa. All’altro capo della graduatoria, fra le attività principali si incontrano gli studi medici (1,6% i controllati), che però sono la categoria meno a rischio secondo gli Isa (80,2% di affidabili nelle dichiarazioni 2025; Sole 24 Ore del 28 maggio).
Più in generale, il rapporto fra controlli e partite Iva a rischio in base alle pagelle fiscali restituirebbe rapporti più alti, prospettando la probabilità reale di essere sottoposti a verifica per chi presenta dichiarazioni zoppicanti. Ma per la Corte «la frequenza dei controlli sostanziali in rapporto alla numerosità dei contribuenti» rimane «un dato di rilievo critico»: e richiede di intensificare ancora il ritmo.
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La fattura da stornare e rifare tra Italia e San Marino
9 Luglio 2026
Il Sole 24 Ore 29 Giugno 2026 di Giorgio Confente
Un mio cliente ha emesso una fattura verso un cliente di San Marino. La fattura è stata accettata dal sistema di interscambio (Sdi) italiano con regolare ricevuta di consegna, ma è stata scartata da parte dell’agenzia delle Dogane di San Marino, a causa di un errore nella partita Iva di San Marino.
Qual è la prassi per la correzione?
Nel caso descritto, dev’essere stornata la fattura errata e va trasmesso un nuovo documento, che riporti i dati corretti della partita Iva di San Marino.
In particolare, si deve emettere una nota di credito con il codice TD04. Per evitare che la nota di credito sia inviata all’hub di San Marino, si può impostare, nel campo del codice destinatario, la stringa generica “XXXXXXX”, anziché il codice specifico dell’Ufficio tributario sammarinese (2R4GTO8). In tal modo, la nota di credi to annulla la fattura errata dal registro Iva vendite e dal sistema di interscambio italiano.
Successivamente, si può emettere una nuova fattura, con i dati del cliente sammarinese compilati correttamente e con codice destinatario “2R4GTO8”. Nello specifico, il campo “IdFiscale” del cliente dev’essere valorizzato con “SM”, mentre il campo “IdCodice” deve contenere esclusivamente il numero della partita Iva sammarinese, senza il prefisso iniziale “SM”.
Per completezza, si evidenzia che, se l’ufficio tributario di San Marino respinge il file, perché i dati del cliente non sono corretti, l’operazione è da considerare con esito negativo del controllo e viene meno il regime di non imponibilità, in base all’articolo 71 del Dpr 633/1972, decreto Iva, con obbligo di versamento della relativa imposta (agenzia delle Entrate, provvedimento 5 agosto 2021, n. 211273, paragrafo 3.2).
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Decreto Legge 18 Giugno2026 nr 80 – Proroga straordinaria dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e degli adempimenti connessi
9 Luglio 2026
Il Decreto Legge nr 80 proroga al 31 Agosto 2026 i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche (IGR L, M, N) e il pagamento dell’eventuale conguaglio a debito sia relativo all’IGR che ai contributi obbligatori e FONDISS.
Si allega di seguito il testo completo, unitamente alla Circolare del 26 Giugno dell’Ufficio Tributario contenente tabella aggiornata delle prossime scadenze fiscali.
Circ proroga_scadenza_IGRL_e_PF
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Decreto Legge 25 Giugno 2026 nr 83 – Modifica temporanea delle aliquote dell’importazione dell’imposta speciale sulle importazioni di prodotti petroliferi e proroga dell’intervento di sostegno temporaneo dello Stato per il settore carburanti nell’ambito del progetto San Marino Card di cui al D.L. 24 04 2026 nr 54
9 Luglio 2026
Dal 1° luglio la riduzione delle accise (in calo rispetto al precedente mese di Giugno) scende da 20 a 10 centesimi per benzina, gasolio, biodiesel e gasoli paraffinici, e di 0,05 centesimi al chilogrammo per il GPL uso carburante. Viene contestualmente prorogata al 31 luglio anche la misura di sostegno tramite la San Marino Card, con una ricarica di 20 centesimi per litro.
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Passaggio generazionale tassato se il potere decisionale resta al padre
9 Luglio 2026
Il Sole 24 Ore 5 Giugno 2026 di Angelo Busani
Il passaggio generazionale è soggetto a imposta di successione e donazione se resta solo sulla carta: con le risposte 115 e 116 del 4 giugno 2026 l’agenzia delle Entrate restringe l’accesso al regime dell’articolo 3, comma 4-ter, del Testo unico (Dlgs 346/1990) quando, dietro il trasferimento di partecipazioni ai figli, il disponente conserva poteri tali da impedire un loro effettivo subentro.
Nella risposta 115 si osserva il caso di un patto di famiglia con cui il fondatore di un gruppo imprenditoriale intendeva attribuire ai due figli azioni di una newco pari al 40,75% del capitale, ma rappresentative del 78,36% dei diritti di voto in assemblea ordinaria. In astratto, dunque, il dato numerico sembrava orientare verso l’acquisizione del controllo «di diritto», in base a quanto previsto dall’articolo 2359, comma 1, numero 1 del Codice civile, in quanto veniva superata la soglia del 50,01% dei voti nell’assemblea “ordinaria”.
L’agenzia delle Entrate, però, punta l’obiettivo sulla struttura statutaria complessiva: il disponente avrebbe conservato alcune azioni speciali, pari al 6% del capitale e all’11,5% dei voti. Tra i diritti speciali di queste azioni rientravano il voto favorevole determinante sulle operazioni di maggiore rilievo, il diritto di nominare un componente del consiglio di amministrazione e il voto concorrente dell’amministratore così designato su materie di governance e, infine, il diritto di veto sulla distribuzione di utili oltre la soglia del 15 per cento.
Per l’Agenzia, questi poteri comprimono la possibilità dei figli di determinare l’esito delle delibere assembleari e quindi la conclusione: il controllo trasferito non è effettivo. La norma che dispone la non soggezione all’imposta dei trasferimenti di quote di controllo non può fondarsi su una maggioranza di voti solo formale, quando clausole statutarie o diritti particolari riservati al dante causa svuotano il potere decisionale dei beneficiari.
La risposta 116 affronta lo stesso tema da un diverso angolo visuale: il trasferimento, mediante patti di famiglia, della nuda proprietà di quote di società in nome collettivo, con riserva di usufrutto vitalizio in capo ai genitori. Le Entrate ammettono che l’agevolazione possa riguardare anche la sola nuda proprietà, ma soltanto se il socio nudo proprietario acquisisce una posizione idonea a subentrare nella gestione.
Nel caso osservato, invece, la documentazione esaminata dall’agenzia delle Entrate evidenziava clausole idonee a concentrare nel disponente usufruttuario la rappresentanza e la concreta amministrazione delle società le cui quote erano oggetto di trasferimento.
Anche qui, dunque, il problema non è la categoria civilistica del diritto trasferito, ma l’effettività del passaggio generazionale. Se la separazione tra nuda proprietà e usufrutto lascia al padre il controllo e la gestione, il beneficiario non assume una posizione piena ed effettiva nell’impresa e l’imposta di donazione deve essere applicata in misura ordinaria.