Dal 1° novembre entrerà in vigore la nuova tassa Ue sui mini pacchi

9 Ottobre 2026

Il Sole 24 Ore 18 Settembre 2026 di Gaetana Rota e Benedetto Santacroce

Il contributo italiano rinviato a dicembre

Entro il 1° novembre 2026 entrerà in vigore la tassa di gestione dell’Unione europea sulle spedizioni di singoli articoli provenienti da paesi extra-Ue. Mentre il rinvio dell’entrata in vigore del contributo nazionale di due euro, per i pacchi extra Ue di valore inferiore ai 150 euro, in scadenza il 1° ottobre, è stato ulteriormente prorogato al 1° dicembre, dal decreto legge 162/2026 approvato il 16 settembre dal Consiglio dei ministri e pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale.

La misura, in realtà già nota e di cui più volte si è parlato anche su queste pagine, si inserisce nel quadro della riforma del Codice doganale dell’Unione che, nell’abolire definitivamente la franchigia daziaria per le merci importate di valore inferiore a 150 euro, sancisce anche che la “tassa di gestione” introdotta per coprire i costi sostenuti dalle autorità per la vigilanza, il trattamento dati e l’analisi dei rischi sull’imponente volume di spedizioni B2C provenienti da Paesi terzi può essere solo di matrice unionale .

Entrando nel dettaglio dell’articolo 20 del regolamento, la tassa consiste in un importo fisso per singolo articolo contenuto nella spedizione e si applica alle richieste di immissione in libera pratica per le vendite a distanza. La somma corrisponde ai costi reali dei servizi resi, inclusi la verifica delle informazioni, l’esecuzione dei controlli, l’infrastruttura digitale e i servizi svolti dall’Autorità doganale dell’Ue. Il balzello non è rimborsabile ed è versato dal debitore con cadenza almeno mensile. La determinazione esatta dell’importo è affidata a un atto delegato della Commissione europea da adottare entro dieci giorni dalla pubblicazione ( si veda Il Sole 24 Ore del 16 settembre 2026), garantendo la piena introduzione della nuova tassa sui minipacchi entro il primo novembre

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Con gli attivi sottostimati transfer pricing a rischio di dichiarazione infedele

9 Ottobre 2026

Il Sole 24 Ore 16 Settembre 2026 di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

La rassegna della Cassazione in tema di transfer pricing evidenzia che si tratta di operazioni reali con scambio di beni e servizi a prezzi differenti da quelli che sarebbero stati praticati tra soggetti indipendenti in libera concorrenza. Trattandosi di negozi traslativi reali ed efficaci, è esclusa la dichiarazione fraudolenta (articolo 3 dlgs 74/2000). Il problema, secondo la rassegna, si sposta sull’eventuale applicabilità della dichiarazione infedele (articolo 4), nel caso in cui la violazione della regola del valore normale si traduca in sottostima degli elementi attivi (quindi vendite della impresa italiana), superi le soglie normative e non trovi copertura in una documentazione che renda trasparente il criterio valutativo adottato (Masterfile e documentazione nazionale). Quanto alle Cfc l’imputazione per trasparenza al soggetto residente dei redditi della controllata estera quando ricorrono cumulativamente due condizioni (tassazione estera significativamente ridotta e prevalenza di ricavi riconducibili a passive income o attività dal limitato valore economico aggiunto) pone il problema della eventuale sussistenza della dichiarazione infedele (articolo 4). La rassegna non esclude in astratto la rilevanza penale, ma nega che possa discendere automaticamente dalla sola applicabilità della disciplina antielusiva tributaria.

L’onere dell’accusa, in questa prospettiva, è qualitativamente più elevato: deve provare non semplicemente che il legislatore tributario presume una delocalizzazione abusiva del reddito ma che, sul piano fattuale, il soggetto estero non ha quella autonomia e quella sostanza economica che formalmente gli si attribuisce. A tal fine viene richiamata la recente sentenza 50/2026 della Corte costituzionale, che conferma il principio per cui le presunzioni legali tributarie non possono, sole, fondare una responsabilità penale.

Rispetto alle società di comodo, sotto il profilo penale, la rassegna ritiene che la mera costituzione è un’operazione negoziale reale ed effettivamente voluta, che produce effetti nel mondo giuridico ed economico, perché la società viene davvero costituita, capitalizzata, dotata di beni e di una minima organizzazione. Per questa ragione, di per sé, non rientra nelle categorie della simulazione o della falsa rappresentazione della realtà. La rilevanza penale può emergere se la società di comodo viene poi utilizzata come strumento di ulteriori condotte fraudolente (frode carosello, emissione di fatture inesistenti, sottrazione fraudolenta mediante cessione di beni). Non è quindi la «non operatività» a fondare il reato, ma l’eventuale impiego della società come veicolo di una manipolazione ulteriore della realtà fiscale. La società di comodo, da sola, esprime al massimo un indice di elusività; diventa penalmente significativa solo se si inserisce in uno schema probatorio che mostri documenti falsi, operazioni inesistenti, interposizioni fittizie o altri artifici tipici della frode tributaria.

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Negli accordi transattivi il regime Iva è ancorato all’operazione originaria

9 Ottobre 2026

Il Sole 24 Ore 10 Settembre 2026 di Nicola Galleani D’Agliano e Filippo Jacobacci

La transazione è il contratto con cui le parti compongono una lite attuale o potenziale mediante reciproche concessioni. Elemento essenziale è la datio, intesa come sacrificio o rinuncia che ciascuna parte offre all’altra: senza una datio non vi è transazione, ma un diverso negozio (accertamento, ricognizione, dichiarazione unilaterale).

La disciplina distingue tra transazione dichiarativa e transazione novativa. La prima modifica il rapporto preesistente e, in caso di inadempimento, fa rivivere automaticamente l’obbligazione originaria. La seconda sostituisce integralmente il rapporto precedente, richiedendo animus novandi e aliquid novi, ossia volontà inequivoca di estinguere l’obbligazione e creazione di un rapporto nuovo, oggettivamente incompatibile con quello originario.

Con la norma 239, la Commissione norme di comportamento osserva che, ai fini Iva, l’accordo contrattuale è solo un elemento probatorio. Quel che rileva è l’esistenza di una prestazione che trasferisce un’utilità e di una controprestazione economicamente valutabile. Da questa impostazione discende la totale impermeabilità del sistema Iva rispetto alla qualificazione civilistica della transazione.

L’Iva colpisce l’operazione economica caratterizzata dallo scambio utilità denaro, secondo il principio only once della Direttiva 2006/112/Ce. Il regime Iva delle transazioni che non introducono nuove operazioni (sia dichiarative sia novative) rimane quindi ancorato all’operazione originaria: la transazione modifica o sostituisce il contratto, ma non l’operazione Iva, che continua a “vivere” indipendentemente dal nuovo accordo.

L’abbandono della lite, inoltre, non costituisce prestazione di servizi in base all’articolo 3 del Dpr 633/1972, nella misura in cui si tratta di un effetto civilistico privo di contenuto economico autonomo. Diversamente da quanto sostenuto dall’agenzia delle Entrate, la rinuncia al contenzioso non integra una prestazione negativa imponibile, poiché ciò introdurrebbe una surrettizia novazione fiscale non coerente con il principio di capacità contributiva.

La prestazione negativa, ovvero l’obbligo, assunto verso corrispettivo, di non compiere un’azione o tollerare un comportamento altrui, è rilevante ai fini Iva solo quando questa astensione o tolleranza costituisce un’utilità economicamente valutabile per il destinatario e si inserisce in un rapporto sinallagmatico. La transazione diviene fiscalmente rilevante solo quando genera nuove operazioni Iva, ossia nuovi sinallagmi autonomi rispetto al rapporto originario: ad esempio, ulteriori forniture di beni o servizi con corrispettivi propri. In questi casi, il principio only once impone di assoggettare a Iva la nuova utilità trasferita.

Nelle transazioni relative a risarcimenti, l’imponibilità dipende dalla causa concreta della somma: resta escluso dal campo Iva ciò che ristora un danno patrimoniale privo di sinallagma; diviene imponibile ciò che, pur denominato risarcimento, remunera in sostanza una prestazione o un comportamento economicamente rilevante.

In conclusione, il regime Iva delle somme transattive dipende: dall’operazione originaria, che non viene meno per effetto della transazione, e dalle eventuali nuove operazioni introdotte nell’accordo, che assumono autonoma rilevanza ai fini dell’imposta.

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E-fattura, nella Ue procedure in ordine sparso

9 Ottobre 2026

Il Sole 24 Ore 9 Settembre 2026 di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce

Fatturazione elettronica per le operazioni B2B domestiche e avvio degli obblighi di reporting digitale: gli Stati membri stanno seguendo la strada di Italia, Romania, Polonia, Croazia e Belgio. L’obbligo è partito dal 1° settembre scorso in Francia, che sarà seguita a inizio 2027 dalla Germania e dalla Slovacchia e, presumibilmente, a partire da ottobre 2027 dalla Spagna.

Le differenze di modalità di scambio dei documenti, il controllo preventivo o meno sui flussi di fatturazione a cura delle amministrazioni fiscali locali oltre che i formati da utilizzare rappresentano elementi da valutare per comprendere a che punto i singoli Stati si sono spinti in vista della partenza, dal 1° luglio 2030, dell’obbligo di e-fattura per tutte le operazioni intra-unionali accompagnata dalla specifica reportistica Drr – Digital reporting requirement prescritti dalla legislazione Vida – Vat in the digital age di cui alla direttiva 2025/516. Proprio per evitare una maggiorazione dei costi, la direttiva suggerisce che i sistemi applicati negli Stati membri, per comunicare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a titolo oneroso fra soggetti passivi nel loro territorio, dovrebbero rispettare le caratteristiche del sistema attuato per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi transfrontaliere. Il che vuol dire utilizzare i formati e le sintassi UBL e CII sia per le rendicontazioni nazionali che per la fatturazione elettronica domestica.

L’esame delle legislazioni dei singoli Stati che, da ultimo, stanno introducendo obblighi di fatturazione elettronica nazionale attesta proprio questa tendenza. Due sono in particolare gli elementi che caratterizzano tali disposizioni nazionali: da un lato la previsione di utilizzo di tali formati strutturati e, dall’altro, l’assenza di un controllo preliminare sui tracciati da parte di un’autorità di controllo pubblico come accade invece nel sistema in Italia, in Romania e in Polonia.

In Francia, ad esempio, tutte le imprese devono essere in grado di ricevere fatture elettroniche dal 1° settembre 2026 mentre l’obbligo di emissione è introdotto, in maniera graduale e obbligatoria, in ragione di determinati criteri dimensionali. La riforma introduce inoltre due obblighi complementari, quello di e-invoice per le operazioni B2B – business to business e quello di e-reporting. Analoga situazione in Germania. Anche il regime tedesco prevede l’utilizzo di UBL o CII o di formati nazionali compatibili, con scambio elettronico direttamente tra le parti, essendo sufficiente l’invio ad un indirizzo di posta elettronica, sebbene sia in previsione l’introduzione, probabilmente dal 2030, di un obbligo di rendicontazione al fisco. L’adeguamento al Vida per Paesi quali l’Italia dovrà avvenire entro il 1° gennaio 2035: oltre a comprendere come integrare il tracciato Xml nazionale per renderlo conforme alle sintassi europee, dovrebbe venire meno il controllo preventivo formale obbligatorio da parte del fisco. Sarebbe tuttavia opportuno intervenire quanto prima, così da evitare aggravi di costi alle imprese nazionali chiamate comunque ad adempiere agli obblighi unionali per le operazioni intraUe dal luglio 2030.

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Decreto Delegato 4 Settembre 2026 nr 133 – Disciplina delle fatture nell’interscambio di beni e servizi tra operatori economici sammarinesi

9 Settembre 2026

Con il Decreto Delegato nr 133 si dà avvio alla fatturazione elettronica interna nell’interscambio di beni e servizi tra operatori economici sammarinesi.
Di seguito una breve sintesi degli articoli ricordando che seguirà apposito Regolamento del Congresso di Stato per definire le regole tecniche e le istruzioni per la predisposizione e la trasmissione:

Art.2  = tutti gli operatori economici sammarinesi, le imprese agricole, lo Stato e gli enti pubblici e privati in possesso di un codice operatore economico dovranno emettere fattura elettronica. Sono esclusi dall’obbligo le imprese che nell’anno precedente hanno dichiarato ricavi inferiori a € 100.000,00 ma possono comunque aderire presentando apposita opzione.

Art. 3 = le fatture elettroniche (sia per le cessioni di beni che di servizi che in caso di acconti) devono essere predisposte e trasmesse per via telematica attraverso l’HUB SM all’Ufficio Tributario  entro il secondo mese successivo alla consegna dei beni o all’ultimazione del servizio, con un sistema di codice HASH che garantirà l’autenticità e la tracciabilità di ogni documento.

Art. 4 = con apposito Regolamento del Congresso di stato saranno fornite indicazioni e istruzioni applicative per le regole tecniche e procedurali. La fattura elettronica scartata dall’HUB SM si considera non emessa

Art. 5 = le note di variazione devono essere emesse nel medesimo formato delle fattura alle quali si riferiscono

Art.6 = in caso di ritardo nella trasmissione della fattura o la nota di variazione elettronica è prevista una sanzione di 100,00€ a partire dal 1° Gennaio 2028

Art. 7 = trascorsi 2 mesi dal termine di presentazione delle fatture elettroniche il cessionario o il committente che non abbia ricevuto la fattura o la nota di variazione elettroniche  è tenuto nei 30gg successivi a predisporre un documento elettronico secondo quanto sarà previsto dal Regolamento di cui all’art. 4

Art. 8 = l’Ufficio Tributario non assolve l’attività di conservatore delle fatture elettroniche
Art. 11 = A far data dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2026 l’utilizzo della fattura elettronica resta facoltativa fino a divenire obbligatoria, per i soggetti non esclusi, dal 1° gennaio 2027.

Per Stato, Pubblica Amministrazione ed enti pubblici, l’applicazione delle nuove regole è rinviata da apposito Regolamento attuativo.

DD133-2026

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Regolamento 7 Agosto 2026 nr 24 – Disposizioni attuative in materia di mancato versamento degli oneri previdenziali e sociali

9 Settembre 2026

Il Regolamento nr 24  disciplina le modalità operative adottate dall’ISS (Istituto di Sicurezza Sociale) in caso di mancato versamento dei contributi previdenziali.

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti l’ISS invita a registrarsi o ad aggiornare i propri recapiti  sul portale “ARPA” entro il 15 settembre 2026 per ricevere le notifiche  relative alle comunicazioni sui mancati versamenti degli oneri previdenziali e sociali poichè a partire dal 1° ottobre 2026,  l’Istituto invierà tramite e-mail o SMS le comunicazioni nei casi in cui,  per tre mensilità, anche non consecutive, il datore di lavoro non abbia versato per intero i contributi  previdenziali dovuti, sia per il primo pilastro previdenziale, sia per FONDISS.

In questa prima fase di avvio, l’ISS prenderà in considerazione le verifiche sui contributi non versati  effettuate dall’Ufficio al 31 agosto 2026. Le prime comunicazioni riguarderanno le posizioni relative al  bimestre febbraio-marzo 2026 e quelle in cui non sia stato rispettato un piano di rateizzazione già  accordato.

Si ricorda che, come indicato al 2° comma dell’art.1 la soglia di tredici mensilità, anche non consecutive, non pagate comporta la sospensione dell’autorizzazione ad operare prevista dall’art.6 c1 Legge 3 Marzo 2025 nr 30.

R024-2026

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Lavoratore autonomo o mediatore: l’agente sportivo è ancora in bilico

9 Settembre 2026

Il Sole 24 Ore 17 Agosto 2026 di Sandro Censi e Davide Greco

Come emerge dall’esame della giurisprudenza, della prassi e del dibattito dottrinale, non è ancora chiaro se l’agente sportivo, ai fini fiscali, debba essere qualificato quale lavoratore autonomo o mediatore. Una recente pronuncia della Cgt di primo grado di Cagliari (sentenza 136/1/2026) sembra aver tracciato una possibile direttrice interpretativa destinata a incidere sul futuro della materia.

La (nuova) definizione

La controversia riguardava l’applicabilità della ritenuta del 30%, a titolo d’imposta, sui compensi corrisposti da una nota società calcistica della Serie A italiana a una società di agenti sportivi con sede nel Principato di Monaco. I giudici sardi sembrano aver assunto una posizione piuttosto chiara circa la possibilità di ricondurre la figura dell’agente sportivo – almeno ai fini fiscali – nell’alveo del lavoro autonomo professionale, superando la tradizionale qualificazione di mediatore atipico che aveva caratterizzato il dibattito interpretativo, quantomeno durante la vigenza dell’abrogato articolo 1, comma 373, della legge di Bilancio 2018.

Dopo aver ricostruito il quadro normativo applicabile ratione temporis, i giudici si soffermano sulla nuova definizione di agente sportivo prevista dall’articolo 2 del Dlgs 37/2021 – poi meglio precisata dal Dpcm 218/2025 – osservando che «nella nuova disciplina emerge (…) un tratto diverso del procuratore sportivo, descritto come una figura più complessa rispetto alla figura tratteggiata dalla disciplina previgente. L’art. 2 del D.lgs [37/2021] infatti, nel confermare che l’agente sportivo svolge l’attività di mediazione, specifica che egli fornisce altresì “servizi professionali di assistenza e consulenza”, accentuando la parte intellettuale-professionale del procuratore ed inserendolo in maniera più chiara nell’ambito delle prestazioni di lavoro autonomo professionale».

Il richiamo alla nuova disciplina rappresenta certamente uno dei passaggi centrali della motivazione. Da tale passaggio sembra emergere come il legislatore abbia progressivamente valorizzato la componente professionale dell’attività dell’agente sportivo, affiancando all’attività di mediazione una più ampia funzione di assistenza e consulenza.

L’attività effettiva

La Cgt di Cagliari, tuttavia, non sembra arrestarsi al solo dato formale contenuto nel Dlgs 37/2021. Un ulteriore profilo valorizzato è quello della concreta attività svolta dall’agente sportivo: viene attribuita particolare importanza alla «prestazione effettivamente resa» dall’agente, «al di là delle definizioni normative e regolamentari che disciplinano il procuratore sportivo».

A differenza di quanto sostenuto dall’Agenzia nella risoluzione 69/E/2022 e nella risposta 315/22, nelle quali l’attenzione sembra essersi concentrata prevalentemente sul dato normativo, la Corte – pur prendendo atto del mutato quadro legislativo – richiama l’interprete alla necessità di non fermarsi alla qualificazione formale della figura dell’agente sportivo.

La nuova disciplina costituisce certamente un elemento di rilievo nell’attività interpretativa, ma non esaurisce l’indagine richiesta ai fini fiscali. Al contrario, secondo l’impostazione che sembra emergere dalla sentenza, occorre verificare, caso per caso, quale sia l’attività concretamente svolta dall’agente sportivo, attribuendo rilievo decisivo alla prestazione effettivamente resa.

A parere dei giudici sardi, è evidente il cambio di rotta impresso dal legislatore con il Dlgs 37/2021. Il nuovo assetto normativo e, ancor prima, le modalità previste dalla riforma per il percorso abilitativo, sembrano infatti indirizzare la figura dell’agente sportivo tra i professionisti che svolgono attività di lavoro autonomo.

Valutazioni caso per caso

Non possiamo però sottacere che l’attività di intermediazione continua a essere espressamente prevista anche all’interno della nuova normativa, sia da un punto di vista terminologico, sia come descrizione della possibile attività prestata dall’agente sportivo. L’articolo 5 del Dlgs 37/2021, ad esempio, disciplina il contratto di mandato sportivo quale contratto che incarica l’agente di mettere in contatto due o più soggetti operanti nell’ambito delle discipline sportive. Inoltre, l’articolo 2, comma 1, lettera a), e l’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto definiscono l’agente sportivo come colui che «mette in contatto due o più soggetti (…) ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, (…) fornendo servizi professionali di assistenza e consulenza, mediazione».

Ciò che potrebbe, almeno in parte, rimettere in discussione tale ricostruzione è, come spesso accade, la concreta realtà applicativa. La soluzione interpretativa potrebbe allora non risiedere in una contrapposizione netta tra le due qualificazioni, bensì nella capacità di cogliere, caso per caso, la reale natura della prestazione svolta.

Se questo è il quadro normativo e giurisprudenziale, è naturale chiedersi quale sia il grado di recepimento della riforma da parte delle Federazioni sportive nazionali, chiamate ad adeguare regolamenti e procedure al nuovo quadro normativo. La svolta culturale passa, infatti, anche attraverso di esse e dal rispetto del termine di sei mesi previsto dall’articolo 17 del regolamento attuativo del Dlgs 37/2021, pubblicato in Gazzetta il 19 gennaio 2026.

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Beni e rapporti in Italia non bastano a smentire il domicilio all’estero

9 Settembre 2026

Il Sole 24 Ore lunedì 10 Agosto 2026 di Andrea Barison

La disponibilità di beni e rapporti con l’Italia non è sufficiente, di per sé, a dimostrare la residenza fiscale del contribuente. Gli elementi posti a fondamento dell’accertamento devono risultare concretamente idonei a provare la permanenza del domicilio nel territorio dello Stato. È questo il principio affermato dalla Cgt di II grado del Lazio con la sentenza 3577 del giugno 2026, sezione 17 (presidente Sessa, relatore Marotta). La controversia trae origine da un avviso di accertamento con il quale l’agenzia delle Entrate recuperava a tassazione i redditi percepiti nel 2017 da un contribuente iscritto all’Aire dal 2013 e residente in Thailandia, ritenendo che avesse mantenuto la residenza fiscale in Italia. Trattandosi del periodo d’imposta 2017, trovava applicazione l’articolo 2 del Tuir nella formulazione antecedente al Dlgs 209 de 2023.

Accertata la permanenza in Thailandia per la maggior parte del periodo d’imposta, l’istruttoria si concentrava sull’eventuale domicilio in Italia. L’ufficio richiamava la residenza dei figli e dell’ex coniuge, la disponibilità di immobili e autoveicoli, l’accredito della pensione su un conto corrente italiano, una partecipazione societaria, il ricorso al Servizio sanitario nazionale e le ricariche di utenze telefoniche italiane.

Il contribuente produceva il contratto di locazione dell’immobile in Thailandia con le ricevute dei canoni, i certificati di residenza thailandese e Aire, il codice fiscale thailandese, i visti di ingresso e uscita e la documentazione dei pagamenti effettuati all’estero.

La Corte respinge l’appello dell’Agenzia, ritenendo che gli elementi richiamati nel processo verbale di constatazione e nell’avviso di accertamento non dimostrino la residenza fiscale in Italia. I giudici escludono la rilevanza della residenza dei figli, appartenenti a nuclei familiari autonomi, e dell’ex coniuge, in seguito alla separazione. Irrilevanti sono ritenuti anche la titolarità dell’immobile assegnato all’ex moglie, il ricorso al Servizio sanitario nazionale, giustificato da esigenze mediche, l’accredito della pensione sul conto italiano imposto dall’Inps, la proprietà di un immobile acquisito per successione, la partecipazione societaria qualificata come investimento e le ricariche telefoniche italiane, effettuate per mantenere i rapporti con figli e nipoti. La Corte esclude inoltre l’applicazione dell’articolo 19 della Convenzione Italia-Thailandia, rilevando che il contribuente, ex pilota Alitalia, non ha mai svolto funzioni pubbliche, nonché dell’articolo 18, comma 2, ritenendo applicabile il comma 1. Richiamando la Cassazione n. 10706/2019, ribadisce che la nozione convenzionale di residenza presuppone il potenziale assoggettamento illimitato all’imposizione nello Stato estero di residenza, indipendentemente dall’effettivo pagamento dell’imposta. La sentenza conferma quindi la decisione di primo grado e condanna l’agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio.

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Imballaggi, dichiarazioni di conformità dal 12 agosto

9 Settembre 2026

Il Sole 24 Ore 5 Agosto 2026 di Paola Ficco

Dal 12 agosto, in base all’articolo 39 del Regolamento (Ue) 2025/40 (Ppwr), il fabbricante deve compilare e conservare le dichiarazioni di conformità relative agli imballaggi secondo lo schema dell’Allegato VIII, sostenute da evidenze tecniche complete e coerenti tra loro, secondo la procedura dell’Allegato VII. Occorre, quindi, uno scambio informativo intenso lungo l’intera catena di fornitura, gestito con metodo stabile. Il fabbricante può usare il modello che ritiene opportuno (file Word, Excel eccetera). Si tratta del documento obbligatorio redatto dal fabbricante che attesta formalmente la conformità dell’imballaggio alle prescrizioni di sostenibilità previste dal Regolamento (Ue) 2025/40, articoli da 5 a 12, sulla base della documentazione tecnica (allegato VII).

Il Regolamento definisce «fabbricante» chi materialmente produce imballaggi o prodotti imballati. La definizione, però, presenta due casi particolari:

prevalenza del marchio. Quando un soggetto fa progettare o fabbricare un imballaggio da terzi e lo immette sul mercato con il proprio nome o marchio commerciale, è questo il soggetto (non il produttore materiale) che si qualifica come fabbricante. L’eventuale presenza di altri marchi sull’imballaggio è irrilevante. È il caso tipico della grande distribuzione con i prodotti a marchio proprio.

microimprese. Se il titolare del marchio è una microimpresa (meno di 10 occupati e fatturato o totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro) e se il fornitore dell’imballaggio ha sede nello stesso Stato membro, il fabbricante è tale fornitore. Si pensi a un piccolo birrificio artigianale italiano che fa stampare le proprie bottiglie da un vetraio italiano. L’obbligo di dichiarazione ricade sul vetraio e non sul birrificio.

La responsabilità segue, quindi, chi governa la presenza del prodotto sul mercato, salvo che si tratti di un operatore di dimensioni minime, nel qual caso risale al fornitore, purché resti all’interno dello stesso Stato membro. La dichiarazione di conformità Ue e la documentazione tecnica a supporto vanno conservate per 5 anni dalla data di immissione sul mercato, se imballaggi monouso. Se riutilizzabili, il termine sale a 10 anni. Per «immissione sul mercato» il Regolamento 2025/40 intende «la prima messa a disposizione di un imballaggio, vuoto o contenente un prodotto, sul mercato dell’Unione» (articolo 3).

Il fabbricante firma la dichiarazione, ma non può dimostrare da solo la conformità perché i dati e le evidenze tecniche arrivano dai fornitori: lo scambio informativo (anche riservato, se necessario) deve essere continuo: in difetto non può attestare nulla. Nella filiera, quindi, ognuno ha compiti precisi.

Il Regolamento diluisce nel tempo gli obblighi. Quindi, la dichiarazione è uno strumento dinamico, da integrare con il quadro normativo che si completa. Secondo le Faq della Commissione Ue (Capitolo XV, punto 5) la valutazione riguarda l’imballaggio nella sua interezza: tutti i componenti, integrati o separati (bottiglia, tappo, etichetta), confluiscono in un’unica dichiarazione di conformità. I due documenti sono un unico sistema: la dichiarazione riassume le conclusioni di conformità, la documentazione tecnica ne fornisce le prove (https://op.europa.eu/en/publication-detail/-e vademecum sulle misure di prevenzione di cui al regolamento Ppwr in www.conai.org).

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Le provvigioni all’ex «agente» sugli incassi post dimissioni

9 Settembre 2026

Il Sole 24 Ore 10 Agosto 2026 di Marco Gualtierotti

Un’azienda riconosce ai propri sales manager una premialità variabile, da corrispondere nel mese in cui il cliente paga la relativa fattura.

In caso di cessazione volontaria del rapporto di lavoro, come devono essere gestite le fatture derivanti da ordini acquisiti dal sales manager quando era ancora in forza, ma incassate successivamente alla cessazione del rapporto?

Qualora sia legittimo riconoscere comunque la premialità, a quale titolo dovrebbe essere erogata tale somma, e quale sarebbe il corretto trattamento sotto il profilo contributivo e previdenziale, tenendo conto che l’ex dipendente potrebbe essere in pensione oppure lavorare in un’altra azienda?

Posto che – da quanto si evince dal quesito – il rapporto di lavoro era di tipo subordinato, la premialità pare nascere da un accordo di carattere aziendale e/o individuale con i dipendenti. Le parti dovrebbero quindi fare riferimento a quanto stabilito in tale accordo o, nel caso in cui esso non preveda alcunché, regolamentare la fattispecie, eventualmente anche in un addendum sottoscritto dalle parti.

In linea generale, e a titolo esemplificativo, le parti potrebbero, per analogia, mutuare nell’accordo aziendale/individuale le specifiche regole previste in materia di agenzia. In tal senso, si rinvia al disposto dell’articolo 1748, terzo e quarto comma, del Codice civile, secondo cui «l’agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all’agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all’attività da lui svolta; in tali casi la provvigione è dovuta solo all’agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti». Inoltre, «salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all’agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all’agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico».

Laddove si voglia prevedere un limite temporale entro il quale possa essere riconosciuta la premialità, si potrebbe fare riferimento al «termine ragionevole», richiamato al terzo comma del citato articolo 1748 del Codice civile, e, nel caso di specie, riguardante il diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto. Gli accordi economici collettivi applicabili al rapporto di agenzia, sia quello del settore commercio che quello del settore industria, quantificano tale termine in sei mesi, purché l’agente abbia dettagliatamente relazionato la preponente circa le trattative commerciali intraprese, e salvo diversi accordi fra le parti.

Le somme, ancorché erogate dopo la cessazione del rapporto, saranno corrisposte sempre a titolo di premialità, la cui fonte è l’accordo fra le parti, e assoggettate a normale contribuzione e tassazione, trovando comunque applicazione – si ritiene – il disposto dell’articolo 51 del Dpr 917/1986, Tuir, in base al quale «il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro».

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