Decreto Delegato 1 marzo 2024 nr 23 – Modifica all’allegato VII ed agli art.15 e 16 del D.D. 21 04 2008 nr 62 “Produzione e Commercializzazione dei integratori alimentari” e succ. mod.

11 Marzo 2024

E’ stato riemesso con  Decreto Delegato nr 43 il provvedimento che aggiorna le norme generali e le norme specifiche relative alle  procedure di notifica di etichetta degli integratori alimentari (già anticipate nella Newsletter di Dicembre con il D.D. 172/2023).

Si ricorda nuovamente che  sono state aggiornate le sanzioni relative alle violazione degli articoli  9 e 11 del D.D. 62/2008, (rispettivamente i valori dichiarati in etichetta e l’immissione in commercio senza autorizzazione) e possono arrivare ad un massimo di € 20.000,00.

DD43-2024

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Decreto Delegato 7 febbraio 2024 nr 19 – Modifiche agli art. 197 e 198 del Codice Penale – Appropriazione Indebita e Amministrazione Infedele

11 Marzo 2024

Gli articoli 197 e 198 del Codice Penale vengono così modificati:

Art. 197
(Appropriazione indebita)
1. Chiunque indebitamente fa sua la cosa mobile altrui, della quale ha il possesso a qualsiasi titolo, è punito, a querela dell’offeso, con la prigionia e la multa a giorni di secondo grado.
2. Si applica la prigionia di primo grado o la multa a giorni di secondo grado, se l’appropriazione ha per oggetto cose di tenue valore o da altri smarrite o costituenti tesoro ovvero cose delle quali l’agente è venuto in possesso per errore, caso fortuito o forza maggiore.
3. Si procede d’ufficio se il fatto è commesso da un amministratore, esattore, custode, curatore ovvero da chiunque presta la propria opera ad altri e si applicano la prigionia di secondo grado, la multa a giorni di terzo grado e l’interdizione di quarto grado dall’incarico di tutore o curatore, dalla professione o dall’arte.
4. Si procede d’ufficio se il fatto, da chiunque commesso, abbia arrecato danno allo Stato, a società da esso partecipate, ad enti pubblici o ad istituti bancari o finanziari; a tali fattispecie si applica la prigionia dal secondo al quarto grado, in considerazione della rilevanza dell’entità del danno economico arrecato, la multa a giorni di terzo grado e l’interdizione di quarto grado dai pubblici uffici e dai diritti politici.”.
Art. 2
Art. 198
(Amministrazione infedele)
1. I tutori, i curatori, gli amministratori, i direttori, i liquidatori di società ed ogni altro amministratore di patrimonio privato, i quali, fuori dai casi previsti dall’articolo 197, per procurare a sé o ad altri un vantaggio, compiono atti che siano di danno al patrimonio amministrato, sono puniti con la prigionia di secondo grado o con la multa a giorni di terzo grado.
2. Se il fatto è commesso in danno dello Stato, di società da esso partecipate, di enti pubblici o di istituti bancari e finanziari si applica la prigionia dal secondo al quarto grado, in considerazione della rilevanza dell’entità del danno economico.”.

DD19-2024

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Decreto Delegato 8 febbraio 2024 nr 20 – Disposizioni in materia di consumo

11 Marzo 2024

Il Decreto Delegato nr 20 adegua l’impianto normativo della Repubblica di San Marino alla  normativa europea sul diritto e le tutele dei consumatori al fine di garantire loro un più elevato livello di protezione.

Il Decreto produrrà i propri effetti dal momento della ratifica, ma sarà immediatamente operativo relativamente a due articoli in particolare:

art. 25 (Legittimazione ad agire) ossia la possibilità per le associazioni di categoria di rappresentare i consumatori in giudizio nei procedimenti di natura civile, di natura amministrativa e costituirsi parte civile nei procedimenti penali

 

art. 27 (Class action)  al fine di tutelare diritti individuali ed omogenei di una classe di consumatori lesi  da un medesimo un operatore economico

DD20-2024

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Stretta sulle frodi Iva anche sulle auto da San Marino e Vaticano

11 Marzo 2024

Il Sole 24 Ore 17 febbraio 2024 di Simona Ficola e Benedetto Santacroce

La circolare 3/E: l’aliquota sulla cessione del pellet di legno al 22% dal 1° marzo

Primi chiarimenti sulle novità Iva. La circolare 3/E/2024 affronta le modifiche sulle imposte indirette contenute nella manovra 2024, nel decreto Anticipi (Dl 145/2023) e nel decreto salva infrazioni (Dl 69/2023).

Sull’Iva, l’articolo 1, comma 45, della legge di bilancio 2024, prevede una modifica delle aliquote Iva relative alle cessioni di alcuni prodotti per l’infanzia e per l’igiene femminile, precedentemente ricompresi nell’ambito applicativo dell’aliquota ridotta al 5 per cento. La norma in argomento interviene nella parte III della Tabella A allegata al decreto Iva, ricomprendendo tra i beni e servizi soggetti ad aliquota Iva del 10 per cento: il latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti, condizionato per la vendita al minuto; gli estratti di malto e le preparazioni per l’alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina. La medesima aliquota del 10 per cento è prevista anche per i prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell’igiene femminile e ai pannolini per bambini. Vengono, infine, esclusi dal novero dei beni assoggettati ad aliquota ridotta i seggiolini per bambini, per i quali l’imposta torna ad applicarsi nella misura ordinaria, pari al 22 per cento.

Sempre restando in tema di aliquota al 10 per cento, la legge di bilancio dispone la proroga dell’applicazione di tale aliquota in relazione al pellet di legno, ma solo per i mesi di gennaio e febbraio 2024; dal prossimo 1° marzo 2024, quindi, la cessione di pellet di legno tornerà ad essere assoggettata all’aliquota Iva ordinaria del 22 per cento.

Inoltre, la legge di Bilancio ha previsto la riduzione da 154,94 euro a 70 euro (Iva inclusa) del valore indicato in fattura delle cessioni di beni (restano escluse le prestazioni di servizi) destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Ue, effettuate dal 1° febbraio 2024 a favore di soggetti domiciliati o residenti fuori della Ue (ovvero, come chiariscono le Entrate, le persone fisiche che, indipendentemente dalla cittadinanza, abbiano il domicilio o la residenza abituale in un Paese situato fuori del territorio doganale della Ue), al di sopra del quale la cessione può avvenire senza pagamento d’imposta. Le modalità con cui tale agevolazione può essere riconosciuta sono due: immediata, in sede di cessione, emettendo fattura senza applicazione dell’Iva, ovvero differita, con la restituzione dell’imposta originariamente applicata, tramite rimborso della stessa. La cessione dei beni ai viaggiatori extra Ue deve essere documentata tramite il sistema Otello.

Infine, per contrastare le frodi Iva nel settore del commercio dei veicoli, è stata estesa la procedura di immatricolazione prevista per i veicoli di provenienza unionale, anche a quelli provenienti dallo Stato della Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino. Anche in queste ipotesi la richiesta di immatricolazione o di voltura di autoveicoli è subordinata alla contestuale presentazione di una copia del modello F24 recante, in relazione a ciascun veicolo, il numero di telaio e l’ammontare dell’Iva assolta in occasione della prima cessione all’interno del territorio dello Stato.

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Cybersecurity, record per il mercato italiano: spesa a 2,15 miliardi

11 Marzo 2024

Il Sole 24 Ore 22 febbraio 2024 di Enrico Netti

Il 62% delle grandi aziende ha investito di più in difesa digitale delle infrastrutture

La cybersicurezza è la priorità digitale e nel 2023 gli investimenti delle aziende italiane sono cresciuti a doppia cifra. Gli investimenti hanno raggiunto i 2,15 miliardi con un +16% sul 2022. Quasi i due terzi delle grandi aziende, il 62% per la precisione, ha aumentato la spesa per la difesa digitale delle proprie infrastrutture e dei propri asset materiali e intangibili. L’impegno c’è ma scorrendo il rapporto tra investimenti e Pil emerge la scarsità delle risorse messe in campo. Il rapporto tra la spesa in cybersicurezza e Pil dell’Italia è allo 0,12%, dato che colloca il nostro paese all’ultimo posto tra quelli del G7. Questa classifica vede al primo posto gli Usa con lo 0,34%, il Regno Unito con il 0,29% mentre altre potenze europee come Francia o Germania sono allo 0,19%. È quanto rivela l’Osservatorio Cybersecurity & Data Protection della School of Management del Politecnico di Milano presentato oggi nel convegno «Beyond cybersecurity: tra intelligenza umana e fattore artificiale» che Il Sole-24 Ore anticipa.

Preoccupano i dati degli assalitori: i tre quarti delle grandi organizzazioni italiane segnala un aumento dei tentativi e il 12% ha subito danni. Per la difesa l’81% delle grandi aziende si è dotata di un piano di sviluppo strutturato. Il punto debole sono le Pmi perché più dei tre quarti della spesa in cybersecurity è in capo alle grandi aziende. «Le istituzioni e la filiera devono supportare l’ingresso delle Pmi in questo mercato, indirizzando i loro investimenti e definendo iniziative per creare una cultura sulla cybersicurezza – spiega Alessandro Piva, direttore dell’Osservatorio -. Servono fondi e programmi che spingano le Pmi a investire in sicurezza con crediti d’imposta o altri incentivi fiscali, con finanziamenti a fondo perduto».

La maggioranza degli attacchi è causata dalla criminalità che usa ransomware ma in Italia circa un terzo ha ragioni politiche e ideologiche. Le bande di hacker usano l’intelligenza artificiale per campagne di social engineering più incisive e su larga scala, più precise nell’individuare le possibili vulnerabilità e la creazione di deepfake volti a creare disinformazione. La stessa Ai può anche essere usata per difendere le aziende. «È essenziale cogliere il potenziale delle tecnologie, in primis le più innovative come l’intelligenza artificiale – segnala Gabriele Faggioli, Responsabile scientifico dell’Osservatorio Cybersecurity -. Dall’altro, non va sottovalutata la componente umana, insistendo sulla formazione e sensibilizzazione dei lavoratori, con l’obiettivo di creare una mentalità security-first».

Il ricorso all’intelligenza artificiale è agli inizi. È dispiegata dal 56% delle grandi aziende per la cyberdifesa ma solo una su cinque usa questi strumenti in modo esteso. Si usano soprattutto per individuare possibili anomalie che si discostano dai consueti comportamenti, identificare nuove potenziali minacce e vulnerabilità zero-day (70%).

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Documenti da San Marino, ritrasmissione allo Sdi se il formato è cartaceo

11 Marzo 2024

Il Sole 24 Ore lunedì 26 febbraio 2024 di Matteo Balzanelli, Giampaolo Giuliani e Massimo Sirri

Nessun obbligo invece se il cedente sammarinese emette e-fatture (con Iva)

Nella disciplina Iva, gli acquisti di beni presso operatori sammarinesi hanno sempre richiesto delle procedure particolari rispetto alle importazioni o agli acquisti intracomunitari. Ciò è principalmente dovuto alle peculiarità di questo piccolo Stato, non aderente all’Unione europea e interamente confinante con l’Italia, dove i varchi di confine non sono vigilati dalle amministrazioni finanziarie dei due Paesi.

Tuttavia, queste particolarità da sole non bastano a spiegare come si è arrivati a predisporre procedure tanto differenziate, soprattutto se si tiene presente che gli operatori sammarinesi sono in grado di emettere fatture elettroniche che, dopo il vaglio del proprio ufficio tributario, sono inviate al Sistema di interscambio, il quale le trasmette all’operatore stabilito o identificato in Italia.

Non si vede quindi la ragione perché gli operatori italiani, quando prelevano dal proprio cassetto fiscale delle fatture elettroniche trasmesse da operatori sammarinesi, debbano a loro volta rinviare allo Sdi un nuovo documento.

In verità questo non vale in tutti i casi, ma soltanto per alcune operazioni: infatti, quando il cedente sammarinese emette delle fatture elettroniche con addebito d’imposta, l’acquirente italiano non deve fare alcunché. Diversamente, se la fattura (con Iva) anziché in formato elettronico viene spedita o consegnata dal cedente sammarinese in formato cartaceo, l’operatore italiano deve trasmettere allo Sdi «un documento con Tipo Documento TD28».

È importante rilevare che tale trasmissione deve essere effettuata solamente al ricevimento di una fattura in originale munita dei visti dell’ufficio tributario sammarinese e dell’agenzia delle Entrate.

Il diverso trattamento

Per quanto attiene alle fatture senza addebito d’imposta, per le quali l’acquirente italiano deve assolvere l’Iva mediante il meccanismo dell’inversione contabile, vi è l’obbligo di predisporre un documento con Tipo Documento TD19, a nulla influendo la circostanza che la fattura sia in formato elettronico o in formato cartaceo.

Tutto ciò è strano, perché le fatture elettroniche senza addebito d’imposta, al pari di quelle con addebito di Iva, sono esaminate dall’ufficio tributario e ulteriormente controllate dallo Sdi prima che siano depositate nel cassetto fiscale dell’acquirente: sicché non si vede la ragione di obbligare alla predisposizione di un documento elettronico per le prime (senz’Iva), quando per le seconde (con Iva) si riconosce piena validità alla fattura emessa dall’operatore sammarinese.

I momenti rilevanti

A ogni modo, al di là di queste bizzarrie, preme sottolineare che, in caso di acconti per acquisti effettuati presso operatori sammarinesi, questi ultimi non devono emettere fattura, in quanto tale obbligo scatta con la materiale uscita delle merci dal territorio sammarinese, momento in cui l’ufficio tributario riconosce il rimborso dell’imposta sulle importazioni e appone i visti sulle fatture.

Parallelamente, per gli acconti versati, gli acquirenti italiani non devono assolvere l’imposta mediante il meccanismo dell’inversione contabile, in quanto l’operazione diventa rilevante ai fini Iva al momento dell’importazione, individuato nella data di partenza del bene da San Marino.

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Emirati Arabi Uniti fuori dalla lista grigia Gafi

11 Marzo 2024

Il Sole 24 Ore 1 marzo 2024 di Valerio Vallefuoco

Anche Barbados, Uganda e Gibilterra escono dal monitoraggio rafforzato

Importanti novità per la regolamentazione antiriciclaggio internazionale dalla ultima sessione plenaria di Parigi del Gafi (Gruppo di azione finanziaria internazionale) del 23 febbraio. Tra i principali risultati vi è una nuova guida basata sul rischio per l’attuazione della raccomandazione 25 sulla titolarità effettiva e la trasparenza degli istituti giuridici. I delegati della rete globale Gafi composta da oltre 200 Stati hanno deciso di sottoporre a consultazione pubblica una serie di opzioni per potenziali modifiche alla raccomandazione 16 e alla sua nota interpretativa sui bonifici bancari. Le revisioni proposte adattano gli standard Gafi ai cambiamenti dei modelli di business e degli standard di messaggistica dei sistemi di pagamento e a garantire che rimangano neutrali dal punto di vista tecnologico.

L’assemblea ha finalizzato le modifiche alla sua metodologia di valutazione per riflettere le recenti revisioni degli standard Gafi per proteggere le organizzazioni non profit da potenziali abusi per il finanziamento del terrorismo. Il Gafi ha inoltre identificato delle giurisdizioni con attività di asset virtuali di importanza rilevante, per sostenerle nell’implementazione dei requisiti del Gafi per la supervisione e la regolamentazione di questa attività.

Quanto agli aggiornamenti delle liste, rimossi quattro Paesi dalla lista di monitoraggio rafforzato a seguito di ispezioni in questi Paesi. Sono uscite dalla lista grigia Barbados, Gibilterra, Uganda ma soprattutto gli attesissimi Emirati Arabi Uniti. Questi ultimi hanno rafforzato l’efficacia del loro regime antiriciclaggio e antiterrorismo per rispettare gli impegni del piano d’azione relativi alle carenze strategiche individuate dal Gafi nel febbraio 2022, tra cui: (1) aumento delle richieste segnalazioni di operazioni sospette in uscita per facilitare le indagini in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo; (2) miglioramento della comprensione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo da parte delle autorità di vigilanza delle attività e professioni non-finanziarie, applicando sanzioni efficaci e proporzionate per le inadempienze in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che coinvolgono gli intermediari finanziari e le attività e professioni non-finanziarie e aumentando la presentazione di segnalazioni di operazioni sospette per tali settori; (3) sviluppo di una migliore comprensione del rischio di abuso delle persone giuridiche e attuando misure di attenuazione basate sul rischio per impedirne l’abuso; (4) fornitura di ulteriori risorse alla locale Uif per aumentare la sua capacità di fornire informazioni finanziarie; (5) aumento delle indagini e i procedimenti giudiziari in materia di riciclaggio; (6) garanzia di l’effettiva attuazione dei controlli sugli operatori attraverso la sanzione della non conformità ,dimostrando una migliore comprensione dell’evasione delle sanzioni Onu tra il settore privato. Gli EAU non sono quindi più soggetti al processo di monitoraggio rafforzato del Gafi.

La plenaria ha infine approvato la nomina di un nuovo presidente del Gafi (2024-2026): Elisa de Anda Madrazo, messicana, assumerà l’incarico il 1° luglio 2024.

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Non residenti con divieto di fattura elettronica negli scambi B2B

11 Marzo 2024

Il Sole 24 Ore 5 marzo 2024 di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce

Con il sistema interscambio possibile inviare documenti fuori campo Iva

Nei rapporti B2B divieto di fatturazione elettronica per il soggetto non residente, non stabilito in Italia, ma identificato direttamente o con rappresentante fiscale: tramite SdI potrà essere trasmesso solamente un documento a fini contabili o organizzativi, tranne nelle operazioni con consumatori finali in cui risulta debitore di imposta. Con la risposta a interpello n. 58/E, pubblicata ieri, l’Agenzia delle entrate conferma quanto già indicato con precedenti documenti di prassi, ribadendo il formale divieto di emissione di fatture per un soggetto non residente, consentendogli tuttavia, attraverso il Sistema di interscambio, l’invio di un documento contabile fuori campo Iva con codice natura N.2.2..

L’istanza di interpello è stata formulata da una società sammarinese: le spedizioni di prodotti finiti, in favore della clientela italiana, unionale o estera, sono effettuate da un centro di logistica ubicato sul territorio nazionale. Avvalendosi di un rappresentante fiscale, l’interpellante intende procedere, da un lato, alla trasmissione di fatture elettroniche per cessioni intraunionali e per le esportazioni; dall’altro, nei confronti di clientela italiana, all’invio di un documento con validità esclusivamente contabile in quanto il cliente, in qualità di debitore di imposta, è tenuto ad assolvere l’Iva mediante autofattura o inversione contabile.

Nel ripercorrere la disciplina normativa circa la documentazione degli scambi commerciali con San Marino, le Entrate ricordano come quando il cedente/prestatore è un soggetto non residente, l’assolvimento dell’imposta tramite inversione contabile deve essere realizzato dal cessionario/committente stabilito. Cedente o prestatore non residente, anche se identificato in Italia, non è infatti tenuto all’emissione della fattura tramite l’identificativo Iva italiano.

Tuttavia, in relazione ad una cessione interna, la disciplina normativa non esclude che il rappresentante fiscale possa emettere un documento non rilevante Iva nei confronti di soggetto residente.

In assenza di obbligo di documentazione tramite fattura elettronica, l’operatore non residente, per necessità organizzative o anche solo di migliore e più trasparente gestione dei rapporti tra le parti, potrà emettere documenti a fini contabili in relazione alla cessione di beni presenti sul territorio nazionale indicando, oltre al codice natura N2.2., anche che la relativa imposta sarà assolta dal cessionario nazionale ex articolo 17, comma 2, del decreto Iva.

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Decreto Delegato 24 gennaio 2024 nr 12 – Potenziamento dell’attività di riscossione del Servizio di Esattoria

12 Febbraio 2024

Si rende noto l’attuale potenziamento e rafforzamento dell’attività di riscossione dei crediti iscritti a Ruolo.

Tra le novità:

art. 4=  il debitore può far pervenire al Servizio di Esattoria una istanza motivata per il pagamento delle somme iscritte a Ruolo, in tutto o in parte, mediante cessione di beni di proprietà anche di terzi

art.6 = il Servizio Esattoria può attivare azioni cautelari, tra le quali il sequestro e la diffida ad alienare, volte a tutelare la riscossione del credito, anche per ruoli per i quali non sia ancora stata elaborata oppure notificata la cartella esattoriale e per cartelle esattoriali non ancora scadute ed esecutive.
A tal fine il Servizio Esattoria tiene conto anche dei seguenti elementi:
a) vi sia rischio di chiusura improvvisa di attività con dismissione dei beni e dell’attivo dell’impresa;
b) vi sia irreperibilità del contribuente;
c) vi sia pericolo di sottrazione o di cessione, a qualunque titolo, di beni mobili, mobili registrati o immobili di proprietà del contribuente;
d) vi siano ordinativi di pagamento disposti dal Settore Pubblico Allargato;
e) siano state ricevute segnalazioni da parte dell’Ente o Ufficio impositore

art.10 = Il Servizio di Esattoria, a tutela del credito esattoriale, può attivare la procedura cautelare volta all’iscrizione di privilegio sui beni mobili registrati di proprietà del debitore volto ad impedire la vendita dei beni mobili registrati.
Il privilegio legale è iscritto per debiti non inferiori ad euro 1.000,00 (mille/00) e può essere effettuato dal Servizio Esattoria anche massivamente, ossia contemporaneamente per una pluralità di debitori, ognuno per i beni mobili registrati di cui risulta essere proprietario.
Il privilegio può essere iscritto su tutti i beni mobili registrati di proprietà del debitore fino alla concorrenza del debito esattoriale. Ai fini della cancellazione del privilegio su ciascun bene mobile registrato, il Servizio di Esattoria tiene conto della congruità del valore di realizzo.

DD012-2024

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Decreto Delegato 29 dicembre 2023 nr 199 – Riorganizzazione della Gestione Separata, interventi di coordinamento in materia previdenziale, revisione delle norme in materia di attività lavorativa per percettori di pensione e solidarietà familiare

12 Febbraio 2024

Si riportano brevemente gli articoli del Decreto Delegato nr 199/2023 del quale si era anticipata la proroga al versamento della gestione separata al 29 al Febbraio del corrente mese.

DD199-2023

Art. 1 Gestione separata
– l’amministratore operativo e il socio prestatore di attività lavorativa nella società sono soggetti, oltre alla normale contribuzione, al versamento contributivo aggiuntivo dell’ 1% del reddito minimo dei lavoratori autonomi destinato alla Gestione Separata ed anche al FONDISS
– l’iscrizione alla Gestione Separata è unica per gli Amministratori Ordinari che risultino già iscritti in qualità di Amministratore Operativo, e viceversa.
– i soggetti che non ricadano nell’ipotesi precedente e siano iscritti ad altro titolo nella Gestione Separata, sono assoggettati al versamento contributivo da calcolarsi sul 30 per cento del reddito percepito in forza della seconda iscrizione. Il reddito, su cui è calcolata la percentuale sopra indicata, non è, comunque, inferiore al reddito minimo previsto per i lavoratori autonomi.

Art. 2 Contribuzione minima CoCoPro

– il contributo alla Gestione Separata per i CoCoPro è calcolato sul corrispettivo indicato nel contratto

Art. 3 Pensionati Amministratori ordinari o operativi

– l’amministratore titolare di pensione ordinaria è soggetto al contributo del 30,5% da calcolarsi sul 20% del reddito percepito. Tale reddito non può essere più basso del minimo previsto per i lavoratori autonomi

– l’amministratore operativo o socio, avente apposito contratto di collaborazione e titolare di pensione ordinaria o di anzianità è soggetto al contributo del 30,5% da calcolarsi sul 60% del reddito percepito. Tale reddito non può essere più basso del minimo previsto per i lavoratori autonomi

Art. 4 Termini per il versamento

– il versamento della gestione separata scade il 29 febbraio 2024

Gli effetti dei primi tre articoli si applicano anche al 2023.

Art. 5 Modifica al calcolo pensionistico per lavoratori part time

– al momento del calcolo della pensione si prende come base per un massimo di cinque annualità complessive sull’intera vita lavorativa, la retribuzione a tempo pieno di un lavoratore di pari qualifica ed anzianità, se più favorevole, nei seguenti casi:

a) per periodi part time svolti prima del 1 gennaio 2023

b) accordo sindacale per esubero di personale successivo al 1 gennaio 2023

c) assistere un familiare non autosufficiente

Art. 6 Attività lavorativa pensionati

l’attività lavorativa per percettori di pensione ed il relativo cumulo tra reddito da lavoro e pensione sono consentiti per i residenti effettivi in Repubblica:
a) se percettori di pensione di vecchiaia;
b) o se percettori di pensione di anzianità, alla maturazione del requisito anagrafico richiesto, tempo per tempo, per accedere alla pensione ordinaria di vecchiaia.

  • qualora l’attività lavorativa non superi le 20 ore settimanali, l’aliquota contributiva di pura solidarietà è ridotta al 25%, di cui 18 a carico del datore e 7 a carico del lavoratore
  • tale aliquota agevolata si applica anche per un orario maggiore qualora l’attività lavorativa sia finalizzata alla formazione di un sostituto, per un massimo di 12 mesi.

Art. 7 Solidarietà familiare

è consentito il supporto gratuito di familiari effettivamente residenti in territorio, quali il coniuge non legalmente separato ed i parenti fino al secondo grado:

a) del titolare di impresa individuale o di società in nome collettivo;
b) del libero professionista iscritto all’albo professionale ai sensi delle normative vigenti;

c) dei soci di imprese a gestione familiare ossia soci di società di capitali le cui quote siano detenute da familiari e che abbiamo tra 1 e 5 dipendenti, oppure più di 5 dipendenti ma la cui maggioranza siano parenti

Anche i pensionati possono svolgere solidarietà familiare alle seguenti condizioni:
a) siano percettori di pensione di vecchiaia e di anzianità, a condizione che il soggetto non abbia fatto accesso alla pensione di anzianità con applicazione di disincentivi previsti dalla normativa vigente.
b) alla maturazione del requisito anagrafico richiesto, tempo per tempo, per accedere alla pensione ordinaria di vecchiaia, qualora siano percettori di pensione di anzianità con applicazione di disincentivi previsti dalla Legge n.157/2022 e successive modifiche.

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