Mancata compilazione RW: conta il valore dell’immobile

12 Febbraio 2024

Il Sole 24 Ore 15 Gennaio 2024 di Rosanna Acierno

Ho presentato nel 2019 dichiarazione integrativa, per l’anno di imposta 2015, per mancata compilazione del quadro RW, relativamente a un fabbricato posseduto al 50% in Francia, del valore totale di 310.000 euro. L’agenzia delle Entrate vuole emettere nei miei confronti atto di contestazione, poiché, a suo dire, la sanzione del 3% sul valore del patrimonio non dichiarato doveva essere calcolata su 310.000 euro, e non, come ho fatto io, su 155.000 euro, che è il valore da me posseduto dell’abitazione. Ha ragione l’Agenzia?

La tesi sostenuta dall’agenzia delle Entrate è conforme al disposto normativo.

Si fa rilevare, infatti, che, secondo quanto stabilito dall’articolo 5, comma, 2 del Dl 167/1990, la mancata compilazione del quadro RW è punita con una sanzione dal 3 al 15% del valore dell’immobile non dichiarato (o con sanzione dal 6 al 30% del valore dell’immobile non dichiarato, ove quest’ultimo sia detenuto in un “paradiso fiscale”), a nulla rilevando la quota di possesso.

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Conti correnti: la banca deve vigilare sui movimenti anomali

12 Febbraio 2024

Il Sole 24 Ore 13 gennaio 2024 di Antonio Criscione

I giudici smontano le difese dell’istituto sulla responsabilità

«Nonostante la banca non abbia alcun dovere generale di monitorare la regolarità delle operazioni ordinate dal cliente, nondimeno, in presenza di circostanze anomale idonee a ledere l’interesse del correntista, questa, in applicazione dei doveri di esecuzione del mandato secondo buona fede, deve rifiutare l’esecuzione o almeno informare il cliente». La Cassazione con la sentenza 30588/2023, ribadisce il concetto per cui, in presenza di circostanze anomale che possono ledere l’interesse del correntista, la banca in applicazione dei doveri di esecuzione del mandato secondo buona fede, deve rifiutare l’esecuzione dell’operazione o almeno informare il cliente. «La peculiarità di questa sentenza – spiega l’avvocato Antonio Pinto – è però soprattutto nella confutazione analitica di tre eccezioni che la banca aveva sollevato». Le tre circostanze invocate, dalla banca sono: il fatto che vi era stato un terzo che aveva posto in essere una condotta illecita a danno della cliente, il fatto che la banca non poteva sapere che la cliente era gravemente malata, il fatto che la banca aveva comunicato mediante gli estratti periodici del conto corrente tutte le operazioni eseguite. «La Cassazione ha affermato – continua Pinto – che sussiste comunque la responsabilità contrattuale della banca, anche in presenza dei tre eventi pur provati dall’istituto di credito. Ciò perché, secondo la Corte, l’accertata inosservanza degli obblighi di protezione (di astensione dall’operazione o almeno di informativa specifica sulla operazione anomala) sono comunque sufficienti ad integrare la negligenza e quindi la colpa contrattuale, foriera di responsabilità. Si tratta di un principio importante e spendibile anche in materia di cause per frode informatica o per violazioni di norme di protezione in materia di vendita di prodotti finanziari». Pinto ricorda anche un’ulteriore ragione di utilità della sentenza, stavolta sotto il profilo processuale. Infatti, era accaduto che la cliente in citazione aveva proposto solo una domanda di responsabilità contrattuale per violazione del mandato professionale contenuto nel contratto di conto corrente e solo in sede di memoria di precisazione della domanda aveva anche formulato la domanda di inadempimento delle regole inerenti la gestione patrimoniale della cliente. «La Cassazione afferma – conclude Pinto – che nel giudizio di responsabilità per inadempimento contrattuale del professionista, non costituisce mutamento della domanda, ma semplice ed ammissibile emendatio libelli. Il principio è importante ed utile per le difese dei clienti, perché spesso – solo dopo che la banca si costituisce e deposita tutta la documentazione utile – è possibile individuare altre ragioni di doglianza rispetto alla domanda principale».

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Gli eredi devono rispondere degli obblighi del de cuius

12 Febbraio 2024

l Sole 24 Ore  15 Gennaio 2024 di Pasquale Mirto

Si chiede se sono trasmissibili agli eredi gli accertamenti sulla tassa rifiuti (Tari) non pagati dal genitore deceduto.

La risposta è affermativa. Va premesso che l’articolo 65 del Dpr 600/1973 («Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi») prevede che gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio dello stesso, ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione in merito alle proprie generalità e al proprio domicilio fiscale.

La giurisprudenza di legittimità ha elevato la disposizione di cui al citato articolo 65 a principio generale applicabile in qualsiasi rapporto tributario, compreso quello afferente ai tributi comunali, per i quali si veda Cassazione, 7 giugno 2019, n. 15437.

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Affitti brevi, cedolare secca al 26% solo dal secondo immobile

12 Febbraio 2024

Il Sole 24 Ore 18 gennaio 2024 di Giuseppe Latour

CASA

L’aliquota resta al 21% se si dà in locazione breve una sola unità, mentre oltre le quattro l’attività assume forma imprenditoriale

La cedolare secca al 26% si applicherà solo a partire dal secondo immobile concesso in affitto breve. L’aumento della tassazione, previsto dalla legge di Bilancio a partire dal gennaio del 2024, avrà un impatto ridotto rispetto alle prime ipotesi. Non riguarderà tutte le locazioni, ma soltanto una quota limitata, perché chi affitta un solo immobile non subirà alcun aumento.

Gli affitti brevi – va ricordato – sono quei contratti in cui un privato concede in locazione a un altro privato un immobile abitativo, per un periodo inferiore a 30 giorni, fornendo anche servizi collegati alla locazione dell’immobile come il cambio di biancheria o la connessione a internet.

L’iter legislativo

L’aumento della tassazione dal 21% (previsto fino al 2023) al 26% per questo tipo di locazioni, nel caso in cui venga scelta l’imposta sostitutiva anziché il concorso al reddito complessivo, è stato oggetto di diversi interventi di rifinitura nel corso dei lavori parlamentari. Se all’inizio era stato raccontato che la stretta sui bed and breakfast avrebbe riguardato solo le terze case, la formulazione scelta dal Governo non garantiva questo risultato. La tassazione più elevata veniva, infatti, applicata a tutte le unità, in caso di «destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d’imposta».

Il testo andato in Gazzetta Ufficiale ha sciolto però tutti i dubbi, dopo un intervento di limatura nel corso del passaggio parlamentare. E ha stabilito che ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applica di norma l’aliquota del 26% in caso di opzione per l’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca. Questa regola generale trova, però, un’eccezione. L’aliquota è, allora, ridotta al 21% per i redditi «derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi».

In sostanza, allora, chi concede in locazione breve un solo immobile potrà continuare ad applicare l’aliquota del 21%, mentre chi concede in locazione breve più unità potrà scegliere di applicare a una il 21% e alle altre il 26 per cento. La scelta, come detto, andrà effettuata al momento della dichiarazione dei redditi. Bisogna anche ricordare che, nel caso in cui le unità concesse in locazione breve siano più di quattro, l’attività di affitto si intende svolta in forma imprenditoriale. Non viene, allora, applicata in queste situazioni nessuna cedolare secca.

Le ritenute

Collegato al tema della tassazione c’è quello delle ritenute. Gli intermediari che, di solito, intervengono negli affitti brevi sono infatti obbligati ad applicare una ritenuta pari al 21% su quanto incassano. Al locatore, cioè, verrà versata una somma decurtata della ritenuta che si paga all’erario. Nella legge di Bilancio 2024 viene specificato che questa ritenuta è sempre pagata a titolo di acconto. In questo modo, in caso di cedolare al 21%, la ritenuta esaurirà l’obbligazione, mentre in caso di cedolare al 26% bisognerà versare ancora la differenza.

In questo contesto, la Manovra interviene anche sul tema degli intermediari, spiegando cosa succede quando i corrispettivi vengono incassati da soggetti non residenti in Italia. È sufficiente che il soggetto non residente abbia una stabile organizzazione in Italia o in uno Stato membro dell’Unione europea perché debba adempiere agli obblighi di trattenere la ritenuta, proprio attraverso la stabile organizzazione. Nel caso in cui non abbia una stabile organizzazione, invece, bisognerà nominare un rappresentante fiscale.

La sostanza, allora, è che le piattaforme che fanno da intermediari dovranno sempre accollarsi gli adempimenti legati alla ritenuta.

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Anche ai frontalieri forfettari il limite di 30mila euro lordi

12 Febbraio 2024

Il Sole 24 Ore 05 Febbraio 2024 di Stefano Mazzocchi

Una persona fisica residente in Italia, che lavora nella Repubblica di San Marino come “frontaliere”, possiede un reddito da lavoro dipendente estero superiore a 30mila euro, derivante dal modello IGR-G della Repubblica di San Marino, rilasciato dal datore di lavoro sammarinese. Di conseguenza, nel quadro RC del modello Redditi Pf vengono riportati, al rigo RC1, l’importo lordo del reddito (superiore a 30mila euro) e, al rigo RC5, l’importo al netto della “quota esente frontalieri”, che, nel caso in oggetto, è inferiore ai 30mila euro.

Il contribuente in questione può accedere al regime forfettario?

A norma dell’articolo 1, comma 57, lettera d-ter, della legge 190/2014 (di Stabilità per il 2015), non possono avvalersi del regime forfettario i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del Tuir (Dpr 917/1986), eccedenti l’importo di 30mila euro.

Ai fini della non applicabilita? della causa di esclusione in commento, rilevano solo le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfettario (circolare 10/E/2016, paragrafo 2.3). Con la risposta a istanza di interpello 102/2020, l’agenzia delle Entrate, in riferimento alla risoluzione 7/2020, ha precisato che a determinare l’esclusione dal regime forfettario è l’importo lordo superiore a 30mila euro.

Si ritiene, pertanto, che, nel caso in esame, non sia possibile fruire del regime di favore, essendo stato superato il limite previsto per i redditi da lavoro dipendente. A nulla rileva il fatto che si sia in presenza di un reddito estero

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Tetto europeo al contante a 10mila euro

12 Febbraio 2024

Il Sole 24 Ore 19 gennaio 2024 di Alessandro Galimberti

I Paesi potranno imporre limiti inferiori. Più spazio ai controlli delle identità

Obbligo di due diligence su chi movimenta criptovalute – con soglia a mille euro – faro sulle plusvalenze e sulle compensazioni del calcio professionistico, tracciabilità integrale del commercio dei beni di lusso, dei preziosi. di opere d’arte , auto di lusso, aerei e yacht, e infine (prima) stretta unionale sui pagamenti in contanti.

Il nuovo pacchetto antiriciclaggio Ue, che ieri ha registrato l’«accordo provvisorio» tra Consiglio e Parlamento, apre scenari nuovi e davvero molto incisivi nella lotta al money laundering continentale. A cominciare dal metodo e dall’impianto legislativo, con la scelta di trasferire le norme che si applicano al settore privato in un nuovo regolamento, mentre verrà emanata una direttiva sull’organizzazione dei sistemi istituzionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo a livello nazionale negli Stati membri.

L’accordo provvisorio di ieri sul nuovo regolamento antiriciclaggio permetterà di armonizzare le norme antiriclaggio in tutta l’Ue, colmando i buchi legislativi nei singoli Stati membri utilizzati per riciclare con disinvoltura enormi quantità di denaro, con danni collaterali anche all’ economia e al mercato europeo.

I soggetti obbligati, dalle istituzioni finanziarie alle banche, le agenzie immobiliari, i servizi di gestione patrimoniale, i casinò e i commercianti, sono notoriamente i guardiani (gate keeper) della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, in quanto hanno una posizione privilegiata per individuare le attività sospette.

L’accordo provvisorio espande l’elenco dei “guardiani” al settore delle criptovalute, obbligando tutti i fornitori di servizi di cripto-asset (Casp) a condurre una due diligence sui loro clienti. Ciò significa che dovranno verificare fatti e informazioni e segnalare attività sospette, applicare misure di due diligence quando effettuano transazioni di importo pari o superiore a mille euro. L’accordo aggiunge anche le transazioni con portafogli privati (self-hosted).

Una vera e propria rivoluzione è quella che sta per arrivare nel mercato del lusso con il debutto dei nuovi ingressi nell’elenco dei soggetti obbligati tra cui i commercianti di beni di lusso – metalli preziosi, pietre preziose, gioiellieri, orologiai e orafi – i commercianti di automobili, aerei e yacht di lusso e di beni culturali a cominciare dalle opere d’arte).

Novità in vista anche per il calcio professionistico e i suoi facoltosi agenti, poiché nel tempo si è rilevato un rischio potenziale nel sistema di plusvalenze e compensazioni.

Stretta anche sui pagamenti in contanti, con l’individuazione di un limite-soglia unionale di 10milA euro, ma con i singoli Stati membri che potranno imporre un limite inferiore: il controllo anche sulle transazioni occasionali in contanti sarà comunque obbligatorio tra i 3mila e i 10mila euro, con l’identificazione del disponente.

Maggiore attenzione sulla titolarità effettiva che verrà individuata riferendosi a persone che controllano o godono effettivamente dei benefici della proprietà di un’entità giuridica (come una società, una fondazione o un trust), anche se il titolo o la proprietà sono intestati a un altro nome.

L’accordo prevede la registrazione della titolarità effettiva di tutte le entità straniere che possiedono beni immobili con retroattività fino al 1° gennaio 2014.

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La banca non rimborsa le somme sottratte alla vittima di phishing

12 Febbraio 2024

Il Sole 24 Ore lunedì 15 gennaio 2024 di Giuseppina Satta

Se è provata l’imprudenza del cliente nel condividere i codici di accesso

La banca non deve rimborsare al cliente vittima di phishing le somme sottrattegli dal conto corrente se dimostra la sua condotta «fortemente imprudente» nell’aver comunicato al truffatore le credenziali di accesso. Lo ha precisato il Tribunale di Roma con la sentenza 16588 del 15 novembre scorso.

Il caso

A rivolgersi al tribunale è stato un cliente, che ha agito contro la banca presso la quale aveva attivato un rapporto di conto corrente con servizio di pagamenti telematici. Il cliente invocava il grave inadempimento contrattuale dell’istituto per non aver impedito – in assenza di adeguati sistemi di sicurezza – l’illecita captazione dei suoi codici di accesso al servizio di home banking e per aver consentito a terzi di sottrarre somme dalla sua carta di debito prepagata. Di qui la richiesta di rimborso.

La banca declinava ogni responsabilità, ritenendo che la truffa fosse stata realizzata in conseguenza della negligente condotta del cliente.

La decisione

Secondo il tribunale, il cliente non ha diritto a ottenere il risarcimento dalla banca. Questa ha infatti dimostrato di avere predisposto un sistema di autenticazione forte a doppio fattore per l’accesso al servizio di home banking (come previsto dal decreto legislativo 11/2010), consistente nell’utilizzo combinato di password statiche e password dinamiche utilizzabili una volta sola e generate dall’applicazione della banca installata sullo smartphone del cliente. Ma queste cautele sono state neutralizzate dalla condotta del cliente che, prima, si è collegato a un link contenuto in un messaggio (che sembrava inviato dalla banca), inserendo i codici di accesso al servizio di home banking; poi, ha comunicato al frodatore – che nel frattempo l’aveva contattato telefonicamente – anche le password variabili di accesso al conto, consentendo così il compimento della truffa. Infine, il cliente ha persistito nella sua condotta anche dopo aver ricevuto gli alert dalla banca circa l’imminente compimento delle operazioni dispositive.

Il tribunale ha quindi valutato il comportamento del correntista come «fortemente imprudente», anche tenuto conto che la banca aveva realizzato una massiccia campagna antifrode proprio concentrata sul fenomeno del phishing, esortando i clienti a non condividere con altri le credenziali di accesso al conto.

Per il tribunale, le frodi perpetrate mediante phishing sono talmente diffuse e note da rendere inescusabile la condotta dell’utente dei servizi di pagamento che decida di comunicare le proprie credenziali di autenticazione al di fuori del circuito operativo dell’intermediario.

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Decreto Delegato 30 gennaio 2024 nr 15 – Modifica delle disposizioni relative alle detrazioni soggettive previste dall’articolo 16 e dall’articolo 16 di cui all’articolo 148, comma 8 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche

12 Febbraio 2024

In sostituzione del D.D. 155/2023 (abrogato), si riporta l’elenco della detrazioni valide, a partire già dal periodo d’imposta 2023, indicate all’art.1 (modifica dell’art.16  della Legge 166/2013).

DD015-2024

Art. 1
(Modifica dell’articolo 16 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche)
1. L’articolo 16 della Legge n.166/2013 e successive modifiche è così sostituito:
“Art. 16
(Detrazioni soggettive)
1. Dall’imposta sui redditi posseduti dalle persone fisiche si detraggono:
a) euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato;
b) euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni figlio a carico;
c) euro 125,00 (centoventicinque/00) per i genitori ed i suoceri anche se non conviventi;
d) euro 125,00 (centoventicinque/00) per ogni altro familiare convivente a carico;
e) euro 125,00 (centoventicinque/00) per i parenti e gli affini che esercitino effettivamente il diritto agli alimenti.
2. In riferimento alla lettera b) del comma 1 si considerano a carico:
a) i figli minori, compresi i figli naturali, i figli adottivi e gli affiliati;
b) i figli maggiori di età inabili al lavoro in modo permanente, quelli di età non superiore ai ventisei anni che frequentino corsi legali di studio, compresi i figli naturali, i figli adottivi, gli affiliati ed infine quelli inoccupati; questi ultimi devono essere regolarmente iscritti alle liste di avviamento al lavoro e non aver rifiutato offerte di lavoro compatibili con le mansioni previste dalla propria lista di appartenenza e devono altresì essere conviventi con il contribuente.
3. Le persone indicate alle lettere a), c), d) ed e) del comma 1 si considerano a carico se hanno redditi lordi propri per un ammontare non superiore a quello di cui alla pensione sociale nella misura prevista dall’articolo 45, primo comma della Legge 11 febbraio 1983 n.15 e successive
modifiche, se residenti. Il predetto limite non si applica in relazione a redditi percepiti da soggetti diversamente abili.
4. Le detrazioni di imposta per carichi di famiglia sono rapportate ai mesi dell’anno e non competono ai soggetti passivi non residenti.
5. Le detrazioni di cui al comma 1, lettera b) possono essere utilizzate solo da uno dei genitori o, in alternativa, da entrambi nella misura del 50 per cento ciascuno. Qualora la detrazione usufruita dai genitori superi nel complesso il 100 per cento della stessa, la detrazione viene determinata nella misura del 50 per cento per ciascun genitore.
6. Le detrazioni di cui al comma 1, lettere c), d) ed e) sono fruibili per intero da un solo contribuente oppure pro quota dai contribuenti che assumono il carico familiare.
7. Le detrazioni di cui al comma 1 sono maggiorate del 20 per cento qualora il numero dei familiari a carico superi le due unità, oppure, quando il familiare a carico è un soggetto diversamente abile o persona permanentemente inferma.
8. L’accertamento da parte dell’UO Ufficio Tributario di redditi in capo ai familiari a carico oltre la soglia di cui al comma 3, comporta per il contribuente l’inefficacia della detrazione e la conseguente rettifica della dichiarazione.
9. Per i redditi di cui agli articoli 24, 25 e 26 di imponibile fino ad euro 15.000,00 (quindicimila/00) si detraggono dall’imposta euro 100,00 (cento/00).
10. Le detrazioni di cui al presente articolo possono essere modificate con decreto delegato.”.

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Decreto Delegato 2 febbraio 2024 nr 17 – Modifiche e coordinamento alla Legge 29 novembre 2022 n.157 e successive modifiche – Riforma del Sistema Previdenziale

12 Febbraio 2024

Si allega l’ultimo Decreto  in tema di riforma del sistema previdenziale che, tra l’altro, riporta in essere le disposizioni previste dai commi 1 e 2 dell’art. 3 della Legge 157/2005 riguardanti le modalità di calcolo della pensione dei dipendenti pubblici e privati, dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti.

DD017-2024

 

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Circolari Ufficio Attività Economiche Gennaio 2024

12 Febbraio 2024

Si riportano le ultime Circolari emesse dall’Ufficio Attività Economiche in tema di Distacchi, Lavoro Straordinario, deroga all’art. 27 Legge 164 /2022 (lavoro prestato dagli amministratori), trasferimento della Sezione Lavoro

circolare 1  com. preventiva lav straord  

circolare 2 com. preventiva lav straord

circolare 3 distacchi Italia – San Marino

circolare 4 deroga art 27 c 4 L164/2022  + delibera n.3

circolare 5_trasf. funzioni

 

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