Nelle restrizioni della Ue anche i beni dual use

10 Giugno 2026

Il Sole 24 Ore 13 Maggio 2026 di Margherita Bianchini, Lorenzo Lodoli e Benedetto Santacroce

L’emanazione del XX pacchetto di sanzioni contro la Russia, l’attuale situazione di tensione in Medio Oriente con le restrizioni verso l’Iran, la previsione unionale di restrizioni particolari per i beni a doppio uso (civile e materiale) impongono già di per sé per le imprese la creazione di un presidio di tutela contro i rischi connessi. A questo, dal 2026, si è aggiunta l’attuazione del nuovo ombrello penale europeo, previsto dalla direttiva (UE) 2024/1226, e realizzato in Italia dal Dlgs 211/2025 che impone una revisione dei modelli 231/2001 con sanzioni pesantissime per chi non si adegua.

Il Dlgs 211/2025

Sono introdotti una serie di reati nel Codice penale volti a contrastare non solo la violazione diretta, ma anche l’elusione delle misure restrittive adottate da Bruxelles.

La norma cardine di questa innovazione è l’articolo 275-bis del Codice penale, che sanziona chiunque importa, esporta, commercia, vende o trasferisce beni in violazione di divieti o restrizioni imposti da misure unionali.

Anche chi conclude operazioni commerciali e finanziarie vietate con Stati terzi o entità controllate, mette a disposizione fondi o risorse economiche a soggetti designati, omette il congelamento dei beni, e presta servizi, anche finanziari, oggetto di restrizione viene punito allo stesso modo.

Particolare attenzione è rivolta al commercio di tecnologie dual-use e di attrezzature militari; per queste categorie, il reato scatta anche in caso di grave negligenza, punita con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Beni dual use

Saranno interessati dai nuovi reati anche i divieti dual use. Il legislatore ha infatti introdotto una fattispecie, punita a titolo di colpa grave (articolo 275-quinquies), in caso di importazione, esportazione, commercializzazione, vendita, acquisto, trasferimento, supporto al transito e trasporto di beni inseriti nell’elenco dei beni a duplice uso (Regolamento UE 2021/821, allegati I e IV).

Si tratta dei prodotti, anche tecnologie o software, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare e comprendono i prodotti che possono essere impiegati per la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l’uso di armi nucleari, chimiche o biologiche o dei loro vettori.

Sono prodotti soggetti ad un controllo all’esportazione che si sostanzia nel subordinarli ad autorizzazione rilasciata dall’Uama.

L’impatto operativo

Assonime ha analizzato l’impatto delle nuove misure restrittive dell’Ue sul rischio di impresa (Caso 3/2026). Con il Caso 3/2026 si evidenzia come, nella prassi, le principali criticità per le imprese si manifestino in diverse forme.

Vi sono innanzitutto le violazioni dirette dei divieti di esportazione, ad esempio verso Paesi soggetti a sanzioni come Russia o Iran, spesso con riferimento a beni a duplice uso.

Un secondo ambito riguarda le operazioni finanziarie, come pagamenti effettuati verso banche o soggetti inseriti nelle liste sanzionatorie, che possono comportare il blocco delle transazioni e il congelamento dei fondi.

Ulteriori rischi derivano dalla gestione della supply chain, quando i prodotti vengono indirettamente destinati a Paesi sanzionati tramite intermediari o distributori situati in Stati terzi.

Vi sono anche i fenomeni di elusione delle sanzioni, realizzati attraverso triangolazioni commerciali, società di comodo o strutture societarie opache, che rendono difficile individuare il beneficiario effettivo delle operazioni.

Tuttavia, il documento sottolinea che molte violazioni non derivano da comportamenti intenzionali, ma da carenze nei sistemi di controllo interno, come uno screening insufficiente delle controparti, un aggiornamento tardivo delle liste sanzionatorie o una due diligence inadeguata.

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Nell’attività di agenzia conta la territorialità

10 Giugno 2026

Il Sole 24 Ore lunedì 25 Maggio 2026 di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

Rientrano nell’attività d’intermediazione sia il mandato sia la commissione (che è un mandato a vendere o ad acquistare beni), ma anche la mediazione e il contratto di agenzia. Diversamente dalla commissione e dal mandato, tuttavia, per l’agenzia e i rapporti simili (mediazione, procacciamento d’affari, per esempio) non opera la finzione giuridica di cui agli articoli 2 e 3 del Dpr 633/1972, in base alla quale l’operazione (economicamente unica) realizzata con il terzo, cliente o fornitore, si “sdoppia” per effetto dell’intervento del mandatario/commissionario, come evidenzia l’articolo 13, comma 2, lettera b) del decreto Iva in punto di determinazione della base imponibile.

L’autonomia dell’intermediazione resa dal “vero” agente – che non sia mandatario/commissionario – si riflette anche sulle regole di territorialità, le quali non replicano quelle delle operazioni riaddebitate (come ribadito anche dalla risposta 94/2026), salva la necessaria riverifica dei presupposti della specifica operazione.

Alle intermediazioni si applica infatti la regola generale dell’articolo 7-ter del Dpr 633/72, quando l’agente opera in favore di un soggetto passivo (B2b), oppure quella dell’articolo 7-sexies se il committente del servizio è un soggetto diverso (B2c). In tal caso (committente privato), l’intermediazione rileva nel luogo in cui si considera effettuata l’operazione intermediata, con conseguente allocazione della tassazione in base alla regola di territorialità a essa applicabile.

Per la prenotazione di una camera in hotel in Italia, pertanto, l’intermediario nazionale (che non operi in regime di agenzia viaggi) fattura la provvigione fuori campo Iva al cliente-soggetto passivo estero. Applica invece l’imposta (22 per cento) se il cliente è un privato perché l’albergo è ubicato in Italia.

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Decreto Legge 3 Giugno 2026 nr 76 – Proroga degli interventi straordinari in materia di carburanti

10 Giugno 2026

Con il Decreto Legge nr 76  vengono nuovamente prorogati fino al 30 Giugno 2026 gli interventi straordinari in materia di carburanti sia in termini di ricarica verso i titolari di SMac Card, sia nel taglio delle accise.

Più in dettaglio:

  • il rimborso dell’imposta sulle importazioni di prodotti petroliferi, in favore degli acquirenti titolari di SMaC Card corrisposto nella misura di euro 0,20 (venti centesimi di euro) per ogni litro acquistato (si veda il D.L. 54 del 24 Aprile 2026)
  • la diminuzione delle aliquote dell’imposta speciale sulle importazioni (si veda il D.L. 55 del 24 Aprile 2026)
    a) benzina uso carburante diminuzione di euro al litro di -0,20;
    b) gasolio uso carburante diminuzione di euro al litro di -0,20;
    c) biodiesel e gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) diminuzione di euro al litro di -0,20;
    d) gas di petrolio liquefatti (GPL) uso carburante diminuzione di euro al chilogrammo -0,10 e al litro -0,055

DL76-2026

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Decreto Delegato 28 Maggio 2026 nr 73 – Disposizioni in materia di Registro e disciplina dei veicoli

10 Giugno 2026

A decorre dal 1° Novembre  2026 (eccetto gli art. 5 e 10 comma 3 e 4) entreranno in vigore le nuove disposizioni previste dal Decreto Delegato nr. 73/2026 che riordina la disciplina dei Veicoli e del relativo Registro abrogando i precedenti D.D. nr 23 e 45 del 2026

In sintesi:

art. 2 viene istituito in forma digitale il “Registro degli operatori economici che operano nel settore del commercio dei Veicoli” accessibile dai principali Uffici della Pubblica Amministrazione e dalle Forze dell’Ordine. Il suddetto Registro sarà disciplinato da un apposito Regolamento

art. 3  al momento dell’apposizione del VISTO i dati del veicolo sono automaticamente iscritti nel Registro di cui sopra e l’operatore economico indica obbligatoriamente marca, modello, nr di telaio, luogo di deposito, se veicolo usato i km percorsi e la data di prima immatricolazione. Qualora l’acquisto o l’importazione non fosse soggetta al visto  si occuperà di effettuare l’inserimento di tali dati l’operatore economico o lo spedizioniere delegato. L’operatore economico è tenuto ad inserire anche l’avvenuta vendita definitiva

art. 4 Il Registro in questione acquisisce e aggiorna automaticamente i dati del Registro Immatricolazione  (limitatamente agli operatori del commercio al dettaglio o all’ingrosso di veicoli) e la destinazione del veicolo se ad uso dimostrativo, sostitutivo o bene strumentale

art. 5 è richiesta preventivamente al rilascio dell’autorizzazione ad operare una fidejussione bancaria sammarinese di 200.000,00€ di  6 anni irrevocabile che deve rimanere valida anche qualora l’impresa cessi l’attività, sia posta in liquidazione, sospesa o revocata

art.6 l’operatore economico ha facoltà di spostare il veicolo dal luogo di deposito previa indicazione e motivazione dello spostamento nel luogo provvisorio

art. 7 le sanzioni applicate qualora il veicolo non sia presente nel luogo di deposito e non si trovi all’interno del territorio della Repubblica di San Marino  in luogo verificabile ammontano a  € 2.000,00. E’ prevista una sanzione di € 100,00 per l’irregolare o incompleta compilazione dei dati del Registro

art.8 gli operatori economici che operano con licenza al dettaglio o all’ingrosso di veicoli sono tenuti ad annotare obbligatoriamente nel Registro i veicoli concessi in uso a terzi a qualunque titolo prima dell’inizio della concessione stessa

art. 9 gli operatori economici al dettaglio o all’ingrosso devono annotare nel Registro preventivamente  l’esportazione o l’importazione non definitiva

Si allega testo completo

DD73-2026

 

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Antiriciclaggio, titolare effettivo anche nel mandato fiduciario

10 Giugno 2026

Il Sole 24 Ore lunedì 1 Giugno 2026 di Gian Luca Proietti Toppi

La Corte di giustizia Ue rafforza il percorso verso la piena operatività del Registro dei titolari effettivi, ma non consegna un via libera privo di condizioni. Con la sentenza del 21 maggio 2026, nelle cause riunite C-684/24 e C-685/24, i giudici europei chiariscono che il diritto dell’Unione non osta a una disciplina nazionale che consideri i mandati fiduciari stipulati da società fiduciarie di diritto italiano come istituti giuridici affini ai trust, soggetti agli obblighi di comunicazione della titolarità effettiva.

Il nodo delle fiduciarie

La decisione nasce dai rinvii pregiudiziali del Consiglio di Stato nei giudizi promossi da alcune fiduciarie contro la disciplina italiana di attuazione del Registro. Il nodo era se il mandato fiduciario potesse rientrare nell’articolo 31 della direttiva 2015/849, pur non comportando necessariamente un trasferimento formale della proprietà dei beni.

La Corte Ue non condivide la tesi delle fiduciarie. Il trasferimento della proprietà non è condizione indispensabile. Conta la funzione sostanziale dell’operazione: la dissociazione tra il soggetto che appare all’esterno e quello che conserva l’interesse economico effettivo. L’effetto di schermatura dell’identità del titolare effettivo assume quindi rilievo centrale ai fini antiriciclaggio.

La sentenza esclude anche che l’articolo 31 violi il principio di certezza del diritto. La nozione di istituti affini ai trust è ampia, ma non incompatibile con il diritto dell’Unione. Spetta agli Stati membri individuare le figure che, per assetto o funzione, presentano caratteristiche analoghe ai trust, purché la scelta resti coerente con gli obiettivi antiriciclaggio.

L’accesso alle informazioni

La seconda parte della pronuncia riguarda l’accesso alle informazioni. Dopo la sentenza Luxembourg Business Registers del 2022, che aveva escluso l’accesso indiscriminato del pubblico ai dati sui titolari effettivi, la Corte valuta il sistema fondato sul legittimo interesse. L’accesso costituisce un’ingerenza nei diritti alla vita privata e alla protezione dei dati personali, ma può essere giustificato dall’obiettivo di prevenire riciclaggio e finanziamento del terrorismo, se proporzionato e non generalizzato.

Il filtro del legittimo interesse diventa così il punto di equilibrio. È compatibile con la direttiva una disciplina nazionale che consenta l’accesso ai privati, inclusi i portatori di interessi diffusi, quando vi sia un interesse giuridico rilevante e differenziato, diretto, concreto e attuale, e quando la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere una situazione giuridicamente tutelata. Non basta una mera curiosità informativa.

Resta un profilo critico. La Corte ammette che le Camere di commercio, pur essendo organi amministrativi e non giurisdizionali, possano decidere sulle deroghe all’accesso quando l’ostensione esponga il titolare effettivo a rischi sproporzionati o quando il titolare sia minore o incapace. Tuttavia, se la deroga viene negata, deve essere garantita una tutela giuridica provvisoria, per evitare che l’accesso renda di fatto inutile la protezione successiva.

L’adeguata verifica

Sul piano pratico, la sentenza non chiude il giudizio nazionale e non riattiva da sola il Registro. Spetterà al Consiglio di Stato definire le controversie interne alla luce dell’interpretazione vincolante della Corte Ue. Tuttavia, la pronuncia rimuove il principale ostacolo interpretativo: i mandati fiduciari stipulati da società fiduciarie di diritto italiano possono rientrare nel perimetro degli obblighi di comunicazione.

Per professionisti, banche, intermediari e altri soggetti obbligati, la piena operatività del Registro potrà offrire uno strumento di riscontro rispetto alle informazioni fornite dal cliente, nei limiti e con le modalità previste dalla disciplina di accesso. Sarà utile soprattutto in presenza di catene partecipative complesse, strutture fiduciarie o assetti multilivello, ma non sostituirà l’adeguata verifica.

Resterà necessario valutare autonomamente la coerenza delle informazioni raccolte, la struttura dell’operazione, la provenienza dei fondi e l’eventuale presenza di indicatori di rischio. La consultazione potrà rafforzare i controlli e agevolare l’individuazione di incoerenze, ma non esonererà il soggetto obbligato dalla propria valutazione professionale.

Il percorso verso la piena operatività del Registro esce rafforzato dal giudizio europeo e il banco di prova sarà ora la gestione concreta dell’accesso, tra prevenzione, tutela dei dati personali, strumenti di tutela provvisoria e responsabilità dei soggetti obbligati.

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Holding e «sub», rileva chi esercita il controllo effettivo

10 Giugno 2026

Il Sole 24 Ore 11 Maggio 2026 di Luigi e Francesco Ferrajoli

Si chiede se una società, controllata al 100% da un’altra società, la quale, a sua volta, è controllata da una capogruppo, deve comunicare la direzione e il coordinamento relativamente alla holding o alla subholding, nel caso il controllo societario e la direzione e il coordinamento non coincidano. Oppure la comunicazione deve riguardare tutte e due le società esercenti direzione e coordinamento?

L’articolo 2497-bis del Codice civile stabilisce che «la società deve indicare la società o l’ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui al comma successivo». L’articolo 2497-sexies prevede che «si presume salvo prova contraria che l’attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi dell’articolo 2359».

Da questo quadro si desume che non sempre il controllo coincide con la direzione e il coordinamento. L’obbligo giuridico concerne l’indicazione della società che effettivamente esercita l’attività di direzione e coordinamento, società che non necessariamente coincide (la legge prevede una presunzione, ma ammette la prova contraria) con la società che esercita il controllo.

Quindi:

– se solo la holding (capogruppo) esercita concretamente attività di direzione e coordinamento, la comunicazione deve riguardare solo la holding;

– se, invece, tale attività è esercitata dalla subholding, si comunica solo la subholding.

Il mero controllo (anche totalitario) non basta: serve l’effettivo esercizio dell’attività di direzione e coordinamento.

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Consulenze infragruppo e costi pubblicitari: inerenza da documentare

10 Giugno 2026

Il Sole 24 Ore lunedì 4 Maggio 2026 di Gianluca Nemec e Sebastiano Sciliberto

CASSAZIONE

Con l’ordinanza 7216/2026, pubblicata il 25 marzo scorso, la Cassazione è intervenuta su alcune questioni di rilievo: la deducibilità delle spese di sponsorizzazione sportiva, l’inerenza nei rapporti infragruppo e la rettifica dei ricavi sulla scorta del valore normale.

La vicenda trae origine da due accertamenti relativi al 2009 e 2010, con cui l’amministrazione finanziaria aveva disconosciuto la deducibilità di costi sostenuti per sponsorizzazioni sportive – in quanto avvenute in violazione della legge 289/2002 – e di costi per servizi infragruppo con soggetti residenti, asseritamente ritenuti non inerenti, e aveva rideterminato i ricavi relativi a operazioni intercorse con il socio sulla base del valore normale. A seguito della sentenza di secondo grado sfavorevole, la società ha proposto ricorso per Cassazione.

Sport e attività promozionale

Sulla deducibilità dei costi sostenuti per sponsorizzazioni sportive, la ricorrente lamentava che la legge 289/2002 prevedesse una presunzione legale assoluta di inerenza in materia di sponsorizzazioni. La Suprema corte ha rigettato tale doglianza, precisando che tale presunzione opera esclusivamente in presenza dei requisiti previsti dalla normativa in esame, tra i quali figura la circostanza che il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente realizzato una specifica attività promozionale. La pronuncia è in linea con l’orientamento maggioritario in giurisprudenza (ex multis, Cassazione 2990/2021 e 6368/2021), in ossequio al quale viene ribadito che la presunzione prevista dalla norma non esonera il contribuente dal provare l’effettivo svolgimento dell’attività promozionale. In particolare, non possono ritenersi sufficienti soltanto la sottoscrizione di un contratto, il pagamento tracciato delle fatture emesse, la corretta contabilizzazione dei movimenti afferenti al rapporto commerciale, ma è altresì necessaria la predisposizione di un dossier con cui documentare la controprestazione offerta mediante, ad esempio, rassegne stampa, video, fotografie , eccetera.

Rapporti infragruppo e costi di consulenza

In tema di deducibilità di costi di consulenza infragruppo, i giudici di legittimità hanno valutato non sufficiente la documentazione prodotta dalla società, ritenuta utile solo a comprovare l’esistenza delle operazioni, mentre è invece necessaria la dimostrazione di un’effettiva utilità obiettivamente determinabile. La Cassazione, sulla scorta di quanto affermato nella sentenza 23164/2017 (in cui veniva considerata insufficiente l’esibizione del contratto infragruppo e la fatturazione dei corrispettivi), ha ribadito l’onere del contribuente di allegare elementi specifici a riprova del reale vantaggio ottenuto, al fine di conclamare l’inerenza del costo infragruppo, sebbene da non correlarsi necessariamente ai ricavi in senso stretto, ma in una prospettiva più ampia all’attività d’impresa.

Rettifica ricavi e valore normale

L’ultimo profilo deciso dalla Corte riguardava la legittimità della rettifica dei ricavi realizzati nei confronti di un socio, rideterminati applicando il criterio del valore normale ex articolo 9 del Tuir. Sul punto, i giudici di legittimità hanno ribadito la possibilità di ricorrere a tale criterio nell’ambito di operazioni tra soggetti residenti non solo nel caso in cui non sia pattuito un corrispettivo, ma anche ove lo stesso sia significativamente inferiore al valore di mercato, configurando un’ipotesi di antieconomicità che il contribuente ha l’onere di giustificare. Difatti, come precisato dalla giurisprudenza più recente (ex multis Cassazione 10422/2023 in materia di accertamento analitico/induttivo), lo scostamento dal valore normale può rappresentare un parametro dell’antieconomicità «manifesta e macroscopica», tale da giustificare l’accertamento con conseguente prova contraria a carico del contribuente. La Suprema corte ha quindi fatto uso di tale principio nel caso di specie, sebbene, tenuto conto della minima differenza tra i ricavi effettivamente fatturati e quelli ritenuti “normali”, l’antieconomicità non apparisse affatto così “manifesta e macroscopica”.

Risulta evidente come la decisione in esame valorizzi il principio di inerenza quale criterio qualitativo di collegamento tra costo e attività d’impresa, ma al contempo richieda una rigorosa dimostrazione dell’effettività delle operazioni e della loro utilità concreta nell’ottica del soggetto che ha sostenuto il costo, assegnando altresì rilevanza al valore normale delle operazioni stesse.

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La residenza a San Marino sbarra l’accesso al forfait

10 Giugno 2026

Il Sole 24 Ore 18 Maggio 2026 di Fabrizio Cancelliere

Fiscalità internazionale

Un cittadino italiano, iscritto all’Aire (anagrafe degli italiani residenti all’estero), risiede da oltre 10 anni nella Repubblica di San Marino.

Questo soggetto avrebbe, ora, intenzione di avviare un’attività di agente di commercio, operando esclusivamente sul territorio italiano. A tal fine, egli aprirebbe una partita Iva italiana, mantenendo, tuttavia, la residenza anagrafica nella Repubblica di San Marino. L’intera attività – per la quale l’unica impresa mandante sarebbe una società italiana, con tutti i clienti in Italia – verrebbe svolta in Italia, producendo, quindi, il 100% del reddito sul territorio dello Stato italiano.

Se tale soggetto acquisisse un domicilio in Italia – in un immobile detenuto in locazione, come sede dell’attività, oppure presso i propri genitori, che risiedono in Italia -, mantenendo, però, la residenza anagrafica a San Marino, potrebbe accedere al regime forfettario?

La risposta è negativa. La normativa sul regime forfettario, introdotta dalla legge 190/2014, di Stabilità per il 2015, prevede, infatti, la possibilità di accedervi anche per i soggetti non residenti in Italia, purché residenti in uno Stato membro dell’Unione europea (o in uno Stato aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo, che assicuri un adeguato scambio di informazioni), e che producano in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.

Nel caso specifico, il 100% del reddito sarebbe prodotto in Italia e, dunque, il secondo requisito, quello reddituale, risulterebbe soddisfatto. Non così il primo. Infatti, la Repubblica di San Marino non fa parte dell’Unione europea né rientra tra gli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.

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Circolare Ufficio Tributario nr 1725 del 29 Aprile 2026 – Evoluzioni operative e di compilazione a seguito di nuove disposizioni fiscali. Allegati obbligatori alla Dichiarazione dei Redditi riferita al periodo d’imposta 2025 (art.94 c.1 L166/2013 e succ. mod. ed int.)

12 Maggio 2026

Si allega la Circolare del 29 Aprile dell’Ufficio Tributario dove vengono riepilogate le principali scadenze fiscali dell’anno 2026 e gli allegati obbligatori alla Dichiarazione dei Redditi aggiornati in seguito all’entrata in vigore di nuove disposizione fiscali e alcuni punti riguardanti gli operatori economici sia persone fisiche che giuridiche.

Di seguito le principali scadenze

IGR G (a cura del datore di lavoro) 15 aprile 2026

Dichiarazioni dei redditi, Modelli IGR P e IGR L, IGR M e N e versamento dell’eventuale conguaglio a debito 31 Luglio 2026
Dichiarazione del sostituto d’imposta di cui all’articolo 92 della Legge 18 dicembre 2013 n.166 e sue successive modifiche 31 Luglio 2026
Allegati relativi a:
a) servizi pubblicitari e di elaborazione dati, assoggettati ad imposta speciale di bollo di cui all’articolo 39 della Legge 13 dicembre 2005 n.179 e sue successive modifiche;
b) servizi di agenzia, rappresentanza, di commercio e similari, assoggettati ad imposta speciale di bollo di cui all’articolo 39 della Legge 13 dicembre 2005 n.179 e sue successive modifiche;
c) prestazioni di servizi assoggettati ad imposta complementare di cui all’articolo 48 della Legge 22 dicembre 2010 n.194 e disposizioni applicative di cui al Decreto Delegato 22 marzo 2011 n.50. 31 Luglio 2026
Dichiarazione delle attività patrimoniali, finanziarie e quote societarie detenute all’estero (DAPEF) di cui al comma 2, dell’articolo 3 del Decreto Delegato 7 marzo 2022 n.29  30 Settembre 2026
Versamento dell’imposta per il riequilibrio delle attività finanziarie estere (IRAFE) di cui all’articolo 4 della Legge 22 dicembre 2021 n.207 30 Settembre 2026
Primo acconto IGR 31 Agosto 2026
Secondo acconto IGR 30 Novembre 2026

I  punti successivi riguardano:

  • gli OPERATORI ECONOMICI (sia persone fisiche che giuridiche) in tema di rivalutazione dei beni d’impresa (entro il 31 12 2026), il regime semplificato per attività commerciale di impresa estera, obbligo delle scritture ausiliare di magazzino
  • le PERSONE FISICHE mod. igr L  in tema di rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni e strumenti finanziari, redditi derivanti da cripto attività o token, l’esonero della dichiarazione e l’ammontare del reddito  per essere a carico nei casi e nelle modalità indicate per redditi inferiori o uguali a € 7.948,72, interventi straordinari per emergenza casa in merito al reddito dei fabbricati, redditi da cessione di oro o metalli preziosi da investimento.
  • le PERSONE GIURIDICHE mod. igr P in tema di plusvalenza su immobili ceduti alle banche,  redditi derivanti da cripto attività o token, rimborso per IRAFE non dovuta, imposta IRAFE nella dichiarazione DAPEF per cripto attività anche tokenizzate

Circ. Prot. 40875_del_29-04-2026

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Decreto Delegato 2 Aprile 2026 nr 46 – Organizzazione del pronto soccorso nelle attività lavorative e aggiornamento del contenuto minimo della cassetta di primo soccorso e dei pacchetti di medicazione

12 Maggio 2026

Il Decreto Delegato nr 46 abroga la precedente normativa del 1998 in tema di primo soccorso nelle  attività lavorative.

In sintesi viene definito che:

art. 1  il lavoratore designato quale addetto al primo soccorso deve essere formato con istruzione teorica e pratica conseguita con almeno un corso di 8 ore. Il contenuto minimo di tali corsi sarà presto oggetto di Regolamento emesso da parte del Congresso di Stato. Il numero degli addetti al primo soccorso (almeno pari a due) devono, comunque, essere rapportati al numero di lavoratori contemporaneamente presenti e alle tipologie di rischi infortunistici a cui essi sono esposti nello svolgimento dell’attività lavorativa.

La formazione dei lavoratori designati al pronto soccorso è ripetuta con cadenza triennale, fermo restando che per situazioni di rischio più rilevanti, su indicazione del medico del lavoro, le scadenze possano essere annuali o biennali.

art. 2 la cassetta di primo soccorso e il pacchetto di medicazione devono contenere i presidi sanitari indicati in apposita Circolare emanata dall’ISS entro sei mesi dalla data di promulgazione del presente Decreto Delegato

Il pacchetto di medicazione, in alternativa alla cassetta di primo soccorso, può essere utilizzato nei seguenti casi:

  • piccole attività ed attività artigiane classificate a basso rischio, ai sensi dell’Allegato I al Decreto 27 novembre 2001 n.123 e successive modifiche, comprese le sedi distaccate;
  • attività con numero di dipendenti non superiore a cinque, comprese le sedi distaccate.

Qualora dalla valutazione dei rischi emergano situazioni particolari in merito alla sicurezza e salute dei lavoratori, il medico del lavoro può richiedere di integrare con altri presidi il contenuto della cassetta di primo soccorso o del pacchetto di medicazione.

Le attività sono tenute ad integrare il contenuto della cassetta di primo soccorso e del pacchetto di medicazione con gli eventuali nuovi presidi introdotti dalla sopra citata circolare, al momento della scadenza dei presidi già in dotazione.

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