La fattura da stornare e rifare tra Italia e San Marino

9 Luglio 2026

Il Sole 24 Ore 29 Giugno 2026 di Giorgio Confente

Un mio cliente ha emesso una fattura verso un cliente di San Marino. La fattura è stata accettata dal sistema di interscambio (Sdi) italiano con regolare ricevuta di consegna, ma è stata scartata da parte dell’agenzia delle Dogane di San Marino, a causa di un errore nella partita Iva di San Marino.

Qual è la prassi per la correzione?

Nel caso descritto, dev’essere stornata la fattura errata e va trasmesso un nuovo documento, che riporti i dati corretti della partita Iva di San Marino.

In particolare, si deve emettere una nota di credito con il codice TD04. Per evitare che la nota di credito sia inviata all’hub di San Marino, si può impostare, nel campo del codice destinatario, la stringa generica “XXXXXXX”, anziché il codice specifico dell’Ufficio tributario sammarinese (2R4GTO8). In tal modo, la nota di credi to annulla la fattura errata dal registro Iva vendite e dal sistema di interscambio italiano.

Successivamente, si può emettere una nuova fattura, con i dati del cliente sammarinese compilati correttamente e con codice destinatario “2R4GTO8”. Nello specifico, il campo “IdFiscale” del cliente dev’essere valorizzato con “SM”, mentre il campo “IdCodice” deve contenere esclusivamente il numero della partita Iva sammarinese, senza il prefisso iniziale “SM”.

Per completezza, si evidenzia che, se l’ufficio tributario di San Marino respinge il file, perché i dati del cliente non sono corretti, l’operazione è da considerare con esito negativo del controllo e viene meno il regime di non imponibilità, in base all’articolo 71 del Dpr 633/1972, decreto Iva, con obbligo di versamento della relativa imposta (agenzia delle Entrate, provvedimento 5 agosto 2021, n. 211273, paragrafo 3.2).

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Decreto Legge 18 Giugno2026 nr 80 – Proroga straordinaria dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e degli adempimenti connessi

9 Luglio 2026

Il Decreto Legge nr 80  proroga al  31 Agosto 2026 i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche (IGR L, M, N) e  il pagamento dell’eventuale conguaglio a debito sia relativo all’IGR che ai contributi obbligatori e FONDISS.

Si allega di seguito il testo completo, unitamente alla Circolare del 26 Giugno dell’Ufficio Tributario contenente tabella aggiornata delle prossime scadenze fiscali.

Circ proroga_scadenza_IGRL_e_PF

DL 80-2026

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Decreto Legge 25 Giugno 2026 nr 83 – Modifica temporanea delle aliquote dell’importazione dell’imposta speciale sulle importazioni di prodotti petroliferi e proroga dell’intervento di sostegno temporaneo dello Stato per il settore carburanti nell’ambito del progetto San Marino Card di cui al D.L. 24 04 2026 nr 54

9 Luglio 2026

Con il Decreto Legge n. 83/2026 viene prorogato fino al 31 luglio 2026 il taglio  delle accise sui carburanti a San Marino.

Dal 1° luglio la riduzione delle accise (in calo rispetto al precedente mese di Giugno) scende da 20 a 10 centesimi per benzina, gasolio, biodiesel e gasoli paraffinici, e di 0,05 centesimi al chilogrammo per il GPL uso carburante. Viene contestualmente prorogata al 31 luglio anche la misura di sostegno tramite la San Marino Card, con una ricarica di 20 centesimi per litro.

DL83-2026 

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Passaggio generazionale tassato se il potere decisionale resta al padre

9 Luglio 2026

Il Sole 24 Ore 5 Giugno 2026 di Angelo Busani

Il passaggio generazionale è soggetto a imposta di successione e donazione se resta solo sulla carta: con le risposte 115 e 116 del 4 giugno 2026 l’agenzia delle Entrate restringe l’accesso al regime dell’articolo 3, comma 4-ter, del Testo unico (Dlgs 346/1990) quando, dietro il trasferimento di partecipazioni ai figli, il disponente conserva poteri tali da impedire un loro effettivo subentro.

Nella risposta 115 si osserva il caso di un patto di famiglia con cui il fondatore di un gruppo imprenditoriale intendeva attribuire ai due figli azioni di una newco pari al 40,75% del capitale, ma rappresentative del 78,36% dei diritti di voto in assemblea ordinaria. In astratto, dunque, il dato numerico sembrava orientare verso l’acquisizione del controllo «di diritto», in base a quanto previsto dall’articolo 2359, comma 1, numero 1 del Codice civile, in quanto veniva superata la soglia del 50,01% dei voti nell’assemblea “ordinaria”.

L’agenzia delle Entrate, però, punta l’obiettivo sulla struttura statutaria complessiva: il disponente avrebbe conservato alcune azioni speciali, pari al 6% del capitale e all’11,5% dei voti. Tra i diritti speciali di queste azioni rientravano il voto favorevole determinante sulle operazioni di maggiore rilievo, il diritto di nominare un componente del consiglio di amministrazione e il voto concorrente dell’amministratore così designato su materie di governance e, infine, il diritto di veto sulla distribuzione di utili oltre la soglia del 15 per cento.

Per l’Agenzia, questi poteri comprimono la possibilità dei figli di determinare l’esito delle delibere assembleari e quindi la conclusione: il controllo trasferito non è effettivo. La norma che dispone la non soggezione all’imposta dei trasferimenti di quote di controllo non può fondarsi su una maggioranza di voti solo formale, quando clausole statutarie o diritti particolari riservati al dante causa svuotano il potere decisionale dei beneficiari.

La risposta 116 affronta lo stesso tema da un diverso angolo visuale: il trasferimento, mediante patti di famiglia, della nuda proprietà di quote di società in nome collettivo, con riserva di usufrutto vitalizio in capo ai genitori. Le Entrate ammettono che l’agevolazione possa riguardare anche la sola nuda proprietà, ma soltanto se il socio nudo proprietario acquisisce una posizione idonea a subentrare nella gestione.

Nel caso osservato, invece, la documentazione esaminata dall’agenzia delle Entrate evidenziava clausole idonee a concentrare nel disponente usufruttuario la rappresentanza e la concreta amministrazione delle società le cui quote erano oggetto di trasferimento.

Anche qui, dunque, il problema non è la categoria civilistica del diritto trasferito, ma l’effettività del passaggio generazionale. Se la separazione tra nuda proprietà e usufrutto lascia al padre il controllo e la gestione, il beneficiario non assume una posizione piena ed effettiva nell’impresa e l’imposta di donazione deve essere applicata in misura ordinaria.

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Mini pacchi, il dazio da 3 euro moltiplica la spesa finale

9 Luglio 2026

Il Sole 24 Ore 30 Giugno 2026 di Benedetto Santacroce

Cosa cambia da domani. Il calcolo sui beni contenuti nelle spedizioni di modico valore andrà fatto per singoli articoli. Il costo sarà indicato nella dichiarazione in Dogana. Il balzello a carico del consumatore

Dal 1° luglio per il consumatore finale comprare beni online da Paesi terzi costerà almeno 3 euro in più. Scatta da domani il nuovo dazio che l’Unione europea ha imposto sulle vendite a distanza e sui pacchi postali di valore non superiore a 150 euro. La misura ha lo scopo principale di colpire le piattaforme di e-commerce che, attraverso un flusso costante e incontrollato di piccoli pacchetti (i dati attestano questo fenomeno nel 2025 in 5,9 miliardi di euro), generano pericolosi fenomeni sia in termini fiscali sia in termini di tutela e sicurezza del consumatore finale. Questo nuovo balzello anticipa l’introduzione dal 1° ottobre di un contributo nazionale di 2 euro per il controllo delle importazioni di modico valore (articolo 15 Dl 107/2026) e l’introduzione dal 1° novembre di una Handling Fee unionale di importo variabile fino a 2 euro (accordo UE 26 marzo 2026). Questa misura si sommerebbe al contributo nazionale di 2 € che il Dl 107/2026 ha posticipato al 1° ottobre, ma il testo unionale prevede che quando entrerà in vigore la misura Europea la misura nazionale deve essere eliminata. Quindi il contributo nazionale ancora non nato è già morto; – la definitiva soppressione della franchigia daziaria con applicazione dei dazi propri delle merci anche per tutte le importazioni di beni di valore superiore a 150€ a far data dal 1° luglio 2028 (Reg. (UE) 2026/382).

1 Vendite e spedizioni

Le operazioni interessate dalla misura

Il nuovo dazio, come anticipato, è una misura mirata e colpisce le vendite a distanza da Paese terzo verso un cliente all’interno dell’Unione europea siano esse realizzate tramite vendite online che tramite spedizioni postali. Per vendite a distanza si intende proprio le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto da un territorio terzo o da un paese terzo a un cliente non soggetto passivo Iva in uno Stato membro. In pratica la misura colpisce tutte le spedizioni di beni da Paese terzo o da territorio terzo, a prescindere dall’origine dei beni, che avvengono con l’intervento nel trasporto diretto e indiretto del fornitore. Quindi sono soggette al tributo, ad esempio, anche le spedizioni in cui il fornitore fattura e riscuote le spese di trasporto dal cliente e le versa al vettore che provvede in autonomia alla spedizione e al trasporto. Al contrario, saranno escluse dal dazio le importazioni di beni che vengono importate dal consumatore finale e che vengono trasportate dallo stesso nel proprio bagaglio o che vengono prelevate dal consumatore direttamente nel Paese terzo.

2 Prezzo delle merci

Come si applica il nuovo balzello

Il nuovo dazio di 3 euro si applica sulle spedizioni e sui pacchi postali di valore intrinseco non superiore a 150 euro e per articolo.Per la determinazione del valore (ovvero delle spedizioni incluse o escluse dall’onere) bisogna far riferimento all’articolo 1 punto 48 del Regolamento (UE) 2446/2015 (regolamento delegato – Rd). Questa disposizione stabilisce che per le merci commerciali bisogna far riferimento al prezzo delle merci stesse quando sono vendute per l’esportazione verso il territorio doganale unionale a esclusione delle spese di trasporto e assicurazione, a meno che non siano incluse nel prezzo del bene, e qualsiasi altra tassa e oneri accertabili dalle autorità doganali (si pensi alle imposte che potrebbero essere applicate per motivi ambientali, quali le istituende: plastic tax o sugar tax). Si sottolinea che al dazio, data la natura del tributo, bisogna aggiungere anche l’Iva, in quanto il dazio partecipa alla formazione della base imponibile Iva. In caso di utilizzo del regime speciale Ioss (Import One Stop Shop) il dazio non sconta l’Iva, in quanto trattasi di operazione esente.

3 Classificazione dei beni

L’applicazione per articolo

L’applicazione del dazio avviene per articolo. Questo è un profilo delicato per comprendere bene l’impatto della disposizione. In generale ogni bene/merce ha una sua classificazione doganale (identificata quale sistema armonizzato su sei cifre e come sistema Europeo Taric in otto, 10 cifre. Il dazio di 3 euro si applica proprio in base a tale classificazione. Pertanto, se più beni vengono spediti insieme, ma hanno classificazione univoca subiranno il dazio di tre euro una sola volta (si pensi al cliente che compra e riceve in un’unica spedizione cinque magliette di cotone: il dazio che pagherà sarà di 3 euro); al contrario, se i beni spediti sono di natura diversa e quindi hanno un codice diverso pagheranno il dazio di 3 euro moltiplicato il numero di pezzi spediti (si pensi ad esempio al cliente che compra e riceve con un’unica spedizione una maglietta di lana e una maglietta di fibra sintetica il dazio che pagherà è di 6 euro). Le piattaforme potrebbero provare a raggruppare le spedizioni, ma se gli articoli rimangono per tariffa distinti pagheranno tanti dazi quanto sono i beni; un vantaggio che hanno le piattaforme è che possono dichiarare i beni secondo la classificazione armonizzata e quindi in alcuni casi possono ridurre il carico complessivo del tributo (si pensi all’esempio delle magliette di diversa composizione, in cui le piattaforme possono limitarsi alla classificazione a sei cifre uguale per le due tipologie di magliette. In questo caso pagheranno sulle due magliette un unico dazio di 3 e uro.

4 Il pagamento

Il momento dell’importazione

Il nuovo dazio si applica al momento dell’importazione nell’Unione europea con la presentazione della dichiarazione doganale. Attenzione che, a seconda dei casi, cambia l’ufficio competente a ricevere la dichiarazione e il modello dichiarativo.In effetti, se la dichiarazione è nell’ambito di un acquisto online gestito da una piattaforma elettronica in regime Ioss l’ufficio competente può essere scelto dal dichiarante. Al contrario, in caso di importazione fuori dal predetto regime, l’ufficio competente è quello di destinazione finale della merce (Paese del cliente). Sul piano dei modelli di dichiarazione si possono avere tre modelli diversi a seconda dell’operazione: – dichiarazione H7 – forma di dichiarazione semplificata che può essere utilizzata per merci di valore non superiore a 150 euro per vendite a distanza anche con intervento di una piattaforma elettronica (con sistema Ioss)- dichiarazione H6 – può essere utilizzata cumulativamente per dichiarare merci in spedizioni fino a 1.000 euro – dichiarazione H1 – forma di dichiarazione ordinaria. Unica forma di dichiarazione utilizzabile per le vendite a distanza quando siamo in presenza di restrizioni o preferenze ovvero per prodotti soggetti ad accise.

5 La dichiarazione

Chi deve pagare il dazio

Il responsabile del corretto pagamento del dazio di 3 euro è colui che presenta la dichiarazione doganale: vale a dire il dichiarante. Nelle vendite online, ma anche nelle spedizioni postali, che riguardano il consumatore, generalmente, il dichiarante è la piattaforma, il venditore, il vettore, lo spedizioniere doganale. Solo residualmente altri soggetti (tra cui il consumatore finale) possono dichiarare le merci in dogana. In caso di spedizione postale, vale a dire un’importazione svolta sotto la responsabilità dell’operatore postale, la dichiarazione può essere presentata in rappresentanza indiretta dell’ufficio postale extra-Ue di origine della spedizione.

6 ruolo residuale

L’ impatto finale sul consumatore

Da quanto descritto si evince che il ruolo del consumatore finale è residuale per il pagamento del dazio di 3 euro, ma di fatto è colui che rimarrà finanziariamente inciso dal tributo e anche dall’Iva relativa. Questo dipenderà anche dalle politiche commerciali dei diversi operatori economici che potrebbero decidere di sopportare il costo del dazio. Quello che è chiaro che d’ora in avanti il consumatore dovrà guardare meglio le condizioni contrattuali per non trovarsi al momento della ricezione del bene a dover subire un incremento del costo dovuto al pagamento del dazio che, per quanto evidenziato, non sarà sempre e solo di 3 euro per spedizioni. Questo controllo dovrà essere effettuato già a partire dai beni che il consumatore riceverà nei prossimi giorni

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La lista nera Usa non basta per l’esclusione bancaria

9 Luglio 2026

Il Sole 24 Ore 30 Giugno 2026 di Valerio Vallefuoco

La sentenza Jenec della Corte di giustizia Ue è un precedente che si occupa in apparenza di una problematica di nicchia ma ha una portata interpretativa di grande rilevanza per il mercato bancario e finanziario europeo.

La sentenza enunzia un principio preciso ma scomodo: una lista di un Paese terzo come quella Ofac, che indica secondo il Dipartimento del Tesoro Usa i soggetti che sono sottoposti a sanzioni economiche e finanziarie statunitensi, non può diventare, dentro l’Unione, una condanna bancaria automatica. Il consumatore legalmente soggiornante nell’Ue ha diritto al conto di pagamento con caratteristiche di base. Quel diritto può arretrare davanti all’antiriciclaggio e al contrasto del terrorismo, ma non può essere sacrificato solo per un riflesso amministrativo.

Approccio risk-based

Il punto tecnico è tutto nell’approccio “risk based” della direttiva 2015/849. La banca deve identificare il cliente, capire scopo e natura del rapporto, calibrare l’adeguata verifica e, se il rischio è alto, applicare misure rafforzate. L’inserimento in una lista Ofac può certamente essere un fattore di rischio.

Non è però, da solo, la prova che aprire un conto base violi la normativa antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo. Serve una valutazione individualizzata: chi è il cliente, quali operazioni consente il conto, quali limiti e monitoraggi sono possibili, se il rischio residuo è gestibile. Solo se, dopo questo esame documentato, l’intermediario non riesce a mitigare il rischio con misure proporzionate, il rifiuto può reggere.

Doppia sovranità regolatoria

Qui emerge anche il nodo geopolitico. Le banche europee stanno in mezzo a due sovranità regolatorie. Da un lato l’Ofac, che può trasformare la compliance in questione di sopravvivenza: sanzioni secondarie, perdita di corrispondenze in dollari, esclusione dal clearing.

Dall’altro lato l’Unione, che rivendica autonomia giuridica e tutela dei diritti fondamentali, ma non offre uno scudo operativo credibile all’intermediario che resista alla pressione americana.

La Corte risolve il caso del consumatore, non il dramma prudenziale della banca.

La decisione si inserisce in una linea giurisprudenziale coerente. Nel caso Kadi già la Corte Ue aveva affermato che anche l’attuazione europea di liste Onu deve rispettare difesa, motivazione e controllo giurisdizionale effettivo.

Nei casi Bank Mellat e Rosneft ha ribadito che le misure restrittive, pur politiche, non vivono fuori dallo Stato di diritto. La Corte europea dei diritti dell’uomo , nei precedenti Nada e Al-Dulimi, ha chiesto agli Stati di non nascondersi dietro l’automatismo delle liste Onu, ma di cercare una lettura compatibile con i diritti.

Anche il Comitato Onu dei diritti umani, nei casi Sayadi e Vinck, ha collegato liste, reputazione, libertà di movimento e rimedi effettivi.

Il “caso Albanese”

Quanto infine al “caso Albanese”, non risulta ancora un precedente della Supreme Court Usa. Vi è stata invece una misura cautelare del District Court di Washington, poi sospesa dal D.C. Circuit in pendenza d’appello. Questa oscillazione conferma il problema giuridico e geopolitico: l’Ofac ha ancora un potere deterrenza enorme, ma non è immune dal controllo dei giudici.

La sentenza Jenec chiarisce alle banche europee che la compliance antiriciclaggio non significa automatica chiusura e/o non apertura del conto.

La sentenza richiede invece che vi sia una decisione motivata, proporzionata e difendibile.

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Madre-figlia, rimborsi per i soggetti a imposizione

9 Luglio 2026

Il Sole 24 Ore 4 Giugno 2026 di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

A fini del rimborso delle ritenute sui dividendi distribuiti da una società figlia italiana a una società madre con sede in un altro Stato Ue, per il requisito dell’assoggettamento a imposta della società estera è sufficiente il potenziale e generale assoggettamento a imposizione nello Stato di residenza, indipendentemente dall’effettivo pagamento. Inoltre, l’accertamento di un’eventuale pratica abusiva idonea a negare i benefici della direttiva “madre-figlia” non può fondarsi su presunzioni astratte, ma richiede la rigorosa e congiunta applicazione di specifici test sostanziali, gravando sull’Amministrazione l’onere di provare gli elementi costitutivi della condotta elusiva. A confermare questi principi è la Corte di cassazione con l’ordinanza 17347 depositata ieri.

L’agenzia delle Entrate ha negato il rimborso della ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti da una Spa italiana alla propria controllante olandese, che aveva richiesto l’applicazione del regime di esenzione (ex articolo 27-bis, Dpr 600/73 di recepimento della direttiva cosiddetta “madre-figlia”).

I giudici di appello confermavano il diniego ritenendo che la holding olandese costituisse una costruzione di puro artificio, creata da investitori italiani ed esteri per canalizzare i flussi reddituali verso un regime fiscale più favorevole. Veniva, a tal fine, valorizzata la presenza di patti parasociali e la coincidenza di ruoli di governance tra i soggetti coinvolti. La residenza nei Paesi Bassi era pertanto declassata a mera domiciliazione, priva di reale sostanza economica. Di conseguenza, secondo i giudici non era provato né che la società olandese fosse l’effettiva beneficiaria dei dividendi percepiti, né l’effettiva tassazione dei dividendi percepiti in Olanda.

Secondo la Cassazione – che ha accolto il ricorso della società – il giudice di merito ha erroneamente subordinato il diritto al rimborso alla prova del concreto pagamento (esborso) delle imposte nei Paesi Bassi. Il requisito dell’assoggettamento a imposta deve essere interpretato quale potenziale assoggettamento alla potestà impositiva dello Stato di residenza, senza che sia necessario un effettivo esborso finanziario. È sufficiente, cioè, che il dividendo concorra alla formazione del reddito complessivo.

In ordine al contestato abuso del diritto, spetta poi all’Amministrazione l’onere di provare la sussistenza degli elementi costitutivi di una pratica abusiva. Il contribuente è tenuto unicamente a dimostrare la ricorrenza dei requisiti formali previsti dalla legge per beneficiare dell’esenzione (forma giuridica, residenza Ue, assoggettamento a imposta e possesso della partecipazione). La prova dell’abuso non può poi limitarsi a indizi formali (compagine sociale, patti, cariche). Essa richiede un’analisi complessiva basata su indizi oggettivi e concordanti e deve articolarsi in test sostanziali, quali:

l’esistenza di un’effettiva attività economica, tenendo presente che la mera gestione di partecipazioni tipica di una holding pura costituisce, di per sé, un’attività economica reale e che una struttura organizzativa snella non è, di per sé, sintomo di artificiosità;

la reale disponibilità giuridica ed economica dei dividendi, ovvero se la percipiente sia vincolata, giuridicamente o in fatto, a ritrasferirli a terzi.

La sentenza impugnata, non avendo applicato questi criteri valutativi e limitandosi a presunzioni astratte, ha violato i principi che governano l’accertamento dell’abuso del diritto in ambito eurounitario.

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Così se il residente in Svizzera cede quote di società in Italia

9 Luglio 2026

Il Sole  24 Ore 22 Giugno 2026 di Fabrizio Cancelliere

Un soggetto, di origine e cittadinanza italiane, fiscalmente residente in Svizzera da oltre 12 anni, ha applicato per circa 10 anni il regime di imposizione forfettaria svizzero (cosiddetta tassazione globale).

In Italia, il medesimo soggetto detiene beni immobili e partecipazioni in società di capitali.

A decorrere dal 2024, il contribuente ha aderito al regime svizzero di “tassazione globale modificata”.

Fatte queste premesse, si chiede di confermare che, in caso di cessione delle partecipazioni detenute in società di capitali italiane, le eventuali plusvalenze da capital gain non sono soggette a imposizione in Italia, in applicazione della convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera.

La risposta è positiva. Le eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni detenute in società di capitali italiane, da parte di un soggetto fiscalmente residente in Svizzera, sono soggette a imposizione solo in quest’ultimo Stato (di residenza); ciò in applicazione della convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera, firmata a Roma il 9 marzo 1976 e ratificata con legge 943/1978.

L’articolo 13, paragrafo 3, della convenzione citata stabilisce, infatti, che i redditi derivanti dall’alienazione di partecipazioni in società residenti in uno Stato contraente sono imponibili solo nello Stato in cui l’alienante è residente. Pertanto, le plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni in società di capitali italiane sono tassabili – nel caso descritto – solo in Svizzera, quale Stato in cui il percettore risulta residente, sempreché questa situazione sia confermata sul piano fattuale.

 

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La Cassazione rilancia: indagini bancarie solo se autorizzate

9 Luglio 2026

Il Sole 24 Ore 20 Giugno 2026 di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Altra ordinanza della Corte di cassazione sull’inutilizzabilità dei dati acquisiti a seguito di indagini bancarie non supportate da un’autorizzazione legittima. A confermare il nuovo orientamento della Corte è l’ordinanza 20694 depositata il 18 giugno scorso.

I giudici di legittimità, pur rilevando che l’autorizzazione per le indagini finanziarie resta, sul piano interno, un atto organizzativo e preparatorio, evidenziano che non può più considerarsi sostanzialmente irrilevante quando costituisce il titolo dell’ingerenza nei dati bancari del contribuente. Per essere legittima, deve preesistere alla richiesta alla banca e deve contenere un minimo contenuto verificabile ex post sui presupposti, sull’oggetto e sui limiti dell’accesso, così da assicurare un controllo di proporzionalità e non arbitrarietà dell’ingerenza

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un professionista per la vendita di due unità immobiliari. L’Ufficio fondava la contestazione su vari indizi: scostamento dai valori Omi, discrepanza tra prezzo dichiarato in atto e valore mutuo, prelievi bancari non giustificati, ritenuti coerenti con un corrispettivo effettivo superiore a quello formalmente dichiarato. I giudici di secondo grado confermavano integralmente la pretesa. In Cassazione, il professionista ha censurato innanzitutto la mancanza di una valida autorizzazione alle indagini bancarie, assumendo che su tali acquisizioni si fosse formato il principale materiale indiziario della rettifica.

La Corte prende atto che l’autorizzazione alle indagini bancarie è stata a lungo qualificata come atto interno, privo di autonoma natura provvedimentale e non soggetto a specifico obbligo di motivazione. Tuttavia, tale costruzione deve essere reinterpretata evolutivamente alla luce della giurisprudenza sovranazionale, in particolare della nota sentenza Cedu «Ferrieri e Bonassisa contro Italia» che ha escluso che il sistema interno assicuri un controllo effettivo ex post sui vizi dell’autorizzazione. La Cassazione valorizza poi la giurisprudenza della Corte di giustizia Ue, secondo cui l’accesso a informazioni bancarie non può risolversi in una ricerca generica o arbitraria: occorre almeno una motivazione sufficiente a dimostrare la prevedibile pertinenza delle informazioni richieste rispetto al contribuente, all’indagine e al soggetto detentore dei dati. Ne consegue che se l’autorizzazione è il titolo dell’ingerenza nei dati bancari, allora non è più sostenibile che sia integralmente sottratta a controllo contenutistico. Essa deve così preesistere alla richiesta di accesso; recare un contenuto minimo idoneo a rendere verificabili ex post i presupposti dell’indagine; delimitare oggetto e limiti dell’accesso, in funzione del sindacato di proporzionalità.

La Corte, richiamando la giurisprudenza in tema di accesso domiciliare, secondo cui l’illegittimità o l’assenza del provvedimento autorizzatorio si riflette sugli atti successivi, conclude che le risultanze delle movimentazioni bancarie non possono entrare nel giudizio; il quadro indiziario quindi deve essere rivalutato espungendo tale materiale probatorio. La questione pertanto non è più solo se l’autorizzazione esiste, ma se sia anteriore, delimitata e controllabile. Ovviamente resta fermo il principio che questo tipo di eccezioni devono essere eccepite dall’interessato nel ricorso introduttivo.

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Congruità delle spese da valutare in base all’impresa o al mercato

9 Luglio 2026

Il Sole 24 Ore 17 Giugno 2026 di Giorgio Gavelli

Regole di deducibilità degli interessi passivi, antieconomicità e inerenza: i temi trattati da cinque sentenze della Cassazione lo scorso 11 giugno, a partire dalla 19140 (tutte caratterizzate dalle stesse parti in causa), sono tra quelli che da decenni fanno scorrere fiumi di inchiostro, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza (per un primo commento si veda «Il Sole 24 Ore» di sabato 13 giugno 2026). E non è un caso che la Corte, prima di ribadire alcuni principi che ormai dobbiamo tutti (contribuenti e agenzia delle Entrate) considerare come consolidati – alla stregua di vero e proprio «diritto vivente» –, operi un approfondito excursus di come si è arrivati a questi approdi.

Il contenzioso aveva a oggetto plurimi avvisi di accertamento emessi nei confronti della stessa società (una sub-holding italiana di un gruppo internazionale), con recupero a tassazione per tutti i periodi d’imposta degli interessi passivi corrisposti ad altra società del gruppo per finanziamenti contratti al fine di acquisire partecipazioni societarie.

La tesi delle Entrate (rigettata in primo grado ma accolta in appello) era che il complessivo finanziamento – formalmente regolare – fosse da qualificare come «operazione intercompany antieconomica» in quanto, nella sostanza, finalizzata a dedurre interessi passivi ingiustificati pur di erogare utili alla capogruppo.

Questo scopo era reso evidente – ad avviso dei verificatori – da tre elementi: la scelta di estinguere con precedenza altri finanziamenti infruttiferi in luogo di quelli (fruttiferi) oggetto di indagine; la contemporanea titolarità di finanziamenti attivi e finanziamenti passivi; la decisione di distribuire utili al socio in luogo di provvedere prioritariamente all’estinzione dei finanziamenti. Non è stato contestato un comportamento elusivo ma, direttamente, l’indeducibilità degli oneri finanziari e ciò non a causa di una errata applicazione dell’articolo 96 del Tuir, ma per una presunta antieconomicità dell’operazione che avrebbe privato i costi del requisito indispensabile dell’inerenza.

In primo luogo, la Cassazione contestualizza il pregresso orientamento (pronunce 10501/2014, 9380/2009 e 22034/2006), secondo cui gli interessi passivi sarebbero deducibili per i soggetti Ires nei limiti dell’articolo 96 del Tuir indipendentemente dal giudizio di inerenza, per effetto di quanto previsto dall’articolo 109, comma 5 del Tuir. In realtà, se è vero che non si deve cercare un collegamento tra finanziamenti contratti e specifici ricavi o una particolare gestione aziendale, è altrettanto ineludibile che la connessione sussista con l’attività esercitata dall’impresa, nel suo essere e progredire (pronunce 2795/2025, 17875/2022 e 23872/2020: si veda Il Sole 24 Ore del 10 marzo 2025).

Viene corretto anche l’orientamento (superato dalla giurisprudenza successiva) secondo cui il concetto di inerenza del costo equivarrebbe a quello della sua congruità (rinvenibile, ad esempio, nelle pronunce 13596/2018 e 15856/2018): è oggi assodato che il giudizio relativo all’inerenza è di carattere qualitativo e non di carattere quantitativo (pronunce 23095/2025, 22664/2024 e 30366/2019), prescindendo da un apprezzamento del costo in termini di congruità o antieconomicità (Corte costituzionale, 262/2020).

Questi principi non aprono la porta alla deducibilità “senza regole” di spese svantaggiose e sproporzionate, le quali vanno valutate (con un giudizio da operare a monte e non a valle della gestione d’impresa) come elementi di un giudizio di estraneità all’attività che deve necessariamente confrontarsi con indici e parametri di riferimento, a pena di un’indebita interferenza nelle scelte imprenditoriali, definita come «limite invalicabile dell’Amministrazione finanziaria».

Se, quindi, l’inerenza non ha una dimensione quantitativa, l’antieconomicità (che può segnalare l’assenza di inerenza) deve per forza misurarsi a livello comparativo nell’ambito dell’impresa o del mercato, e solo laddove la sproporzione sia dimostrata senza profili dubitativi si può pensare di sindacare la deducibilità del costo (pronunce 26312/2025, 26887/2024 e 18904/2018).

Peraltro, conclude la Cassazione, non può esserci alcun automatismo tra il comportamento antieconomico e la non inerenza dei costi, tanto è vero che la dimostrazione di non congruità va comunque valutata, secondo i criteri propri della valutazione presuntiva, insieme agli altri elementi addotti.

L’analisi approfondita della Cassazione nelle sentenze in commento si sofferma anche sull’onere probatorio. Sotto questo aspetto, se è compito del contribuente provare i presupposti di deducibilità dei costi, compresa l’inerenza (da ultimo, pronunce 23095/2025 e 1239/2025), spetta all’Amministrazione dimostrare la presenza dell’anti-economicità (pronunce 11999/2025, 34772/2023 e 33568/2022), con indici precisi riferiti all’impresa o al mercato, evidenziando una sproporzione ancor più macroscopica se sotto osservazione è la detrazione Iva.

Nel caso oggetto di giudizio, gli elementi riportati negli avvisi di accertamento per contestare la deducibilità degli interessi passivi non avevano questa dimensione quantitativa, per cui sono stati ritenuti insufficienti.

Risulta evidente, dunque, che questi principi, espressi dalla Suprema corte con riferimento agli oneri finanziari, sono suscettibili di applicazione per tutte i componenti negativi del reddito d’impresa: dai compensi amministratori alle spese di pubblicità, dai costi per consulenze a quelli per altre tipologie di servizio. In questo senso, contribuenti, verificatori e giudici di merito hanno ora una guida più sicura a cui fare riferimento per evitare inutili (e onerosi) contenziosi.

Doing business in San Marino

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