Circolare 4/2026 Ufficio Attività Economiche – Modifiche all’art. 73 della Legge 16 12 2013 nr 166 “Incentivi alla costituzione di nuove imprese” e modalità applicative

13 Aprile 2026

Si allega la Circolare nr 4/2026 Ufficio Attività Economiche  riguardante gli incentivi alla costituzione di nuove imprese (art. 73 della Legge 166/2013) così come modificati dalla Legge 141/25 (art. 23 comma IV)

Si specifica che per nuove attività s’intendono tutte quelle attività non preesistenti alla data della richiesta di rilascio dell’Autorizzazione ad Operare o Attività libero professionale e si elencano una serie di casistiche specifiche escluse da tale beneficio ad esempio non si considerano nuove attività nè le cessioni d’azienda o ramo di azienda nè attività individuali o professionali che si trasformano in società o viceversa o le attività che sono mera prosecuzione di attività già esistenti

Si invitano tutti gli interessati ad un’attenta lettura

Circolare 

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

Circolare Ufficio Tributario del 24 03 26/1725 – Precisazioni in merito alle indennità di trasferta, rimborsi spese e fringe benefit – Art. 24 Legge 166/2013 così come modificato dall’art. 10 Legge nr 141/2025

13 Aprile 2026

Si allega Circolare emesse dall’Ufficio Tributario a chiarimento della nuova normativa in vigore dal 1° gennaio 2026 riguardante le indennità di trasferte, i rimborsi spese e i fringe benefit a favore dei dipendenti.

Si informa inoltre che dal 9 Aprile u.s. è attivo il servizio di caricamento dei fringe benefit su Smac Card come da Circolare della Segreteria di Stato Finanze e Bilancio che si riporta insieme al Manuale.

Prot28169-2026_CIRCOLARE_INDENNITA’_RIMBORSI_SPESE_E_FRINGE_BENEFIT

2026-04-02_Circolare  attivazione servizio

2026-04-02_Manuale

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

La sfera professionale fissa la residenza fiscale per gli anni ante riforma

13 Aprile 2026

Il Sole 24 Ore 27 Marzo 2026 di Alessandro Germani

La residenza delle persone fisiche in base alla normativa antecedente al 1° gennaio 2024 valorizza la nozione di domicilio come sede principale degli affari ed interessi. Quindi si tratta di una nozione di residenza ancorata alla sfera professionale ed economica. Ciò a differenza della nuova disposizione dell’articolo 2 comma 2 del Tuir che a decorrere dal 2024 per la nozione di domicilio (alternativa alla residenza e all’iscrizione all’anagrafe dei residenti) fa perno sulle relazioni personali e familiari della persona. Questo principio è confermato dalla Cassazione con la sentenza n. 6722 pubblicata lo scorso 20 marzo nel quale è interessante l’iter argomentativo della Corte. Ad una persona fisica italiana era stata contestata con riguardo all’anno d’imposta 2008 la residenza fiscale in Belgio. Ciò in base agli interessi economici preponderanti che la persona aveva mantenuto in Italia, in particolare le sue cariche come amministratore di società italiana. In secondo grado era stata data ragione all’agenzia delle Entrate. La Cassazione, quindi, entra nel merito della nozione di residenza delle persone fisiche ex articolo 2 del Tuir. Il contribuente lamenta che i giudici di merito abbiano data rilievo agli interessi economico-patrimoniali rispetto a quelli personali e familiari. La Corte promuove il giudizio di secondo grado, respingendo le doglianze del contribuente. Infatti nella nozione ante 2024 si fa riferimento al centro degli affari e degli interessi vitali della persona che risulta prioritario rispetto alle relazioni affettive e familiari . Né si ravvisa contrasto fra questo indirizzo e la normativa eurounitaria che guarda sì ai legami familiari ma in ambiti molto specifici come quello doganale e della patente di guida. In ogni caso la Ctr non ha tralasciato i legami personali e familiari del contribuente stabiliti in Belgio, ma ha ritenuto che gli interessi patrimoniali, quasi interamente legati al territorio italiano, fossero di gran lunga prevalenti e tali da radicare in Italia la residenza fiscale del contribuente. Come la Cassazione ha ben messo in evidenza, infatti, la Corte di secondo grado è entrata nel merito. E ha soppesato gli interessi personali e familiari del contribuente, che è coniugato con una cittadina belga, è iscritto alla previdenza sociale, nelle liste elettorali e ha stipulato un’assicurazione sanitaria, rispetto a quelli economici e patrimoniali. Questi ultimi sono stati riconosciuti preminenti, in quanto la persona ha rivestito la carica di legale rappresentante e/o socio di 7 società italiane, è intervenuto in 7 atti notarili stipulati in Italia, ha partecipato a quattro riunioni assembleari, ha intrattenuto numerosissimi rapporti con operatori finanziari in Italia, con notevoli operazioni effettuate direttamente in Italia e premi assicurativi versati a compagnie di assicurazioni italiane. Per inciso il contribuente ha comunque avuto ragione per il semplice fatto che nell’avviso di accertamento non era stata allegata l’autorizzazione alle indagini finanziarie ex articolo 32 del Dpr. 600/73. Tuttavia nel merito l’analisi della Cassazione, che promuove quella fatta dalla Ctr, dimostra la logica che va seguita quantomeno per i casi di contenzioso ancorati alla vecchia nozione di residenza delle persone fisiche, dove il connotato dei due elementi (personali ed economici) è stato soppesato a fondo dal giudice di merito.

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

La holding invadente trascina la bancarotta

13 Aprile 2026

Il Sole 24 Ore 25 Marzo 2026 di Patrizia Maciocchi

È amministratore di fatto delle società controllate il presidente del consiglio di amministrazione di una holding se ha una gestione tale da rendere gli amministratori delle società satellite degli esecutori.

La Cassazione (sentenza 10984 depositata ieri) conferma la condanna dell’amministratore delegato della capogruppo, per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, oltre che impropria da falso in bilancio e operazioni dolose. Nel mirino degli inquirenti sono finite una serie di operazioni distrattive che avevano causato il fallimento di una Spa. La Suprema corte ha respinto la tesi difensiva che negava la posizione di amministratore di fatto del dominus della holding, per non aver mai gestito la società fallita, priva di attività effettive.

I giudici di legittimità ricordano che, per attribuire la qualifica di amministratore di fatto, è sufficiente la presenza di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive. E questi elementi, nel caso di una società non più operativa, vanno «commisurati non alla inesistente fase produttiva e commerciale, bensì alla gestione del patrimonio, cosicché la prova può trarsi anche da uno o più atti che per l’oggetto e per il tempo di esecuzione siano sintomatici della esistenza del potere di fatto in modo non episodico o occasionale».

Nei reati fallimentari, infatti, la titolarità della carica di amministratore della capogruppo non implica di per sé la qualifica di amministratore di fatto delle controllate. Salvo che l’esercizio dei poteri di direzione e coordinamento si traduca in atti di gestione di fasi o settori dell’attività di queste, limitandone l’autonomia e riducendo gli amministratori a esecutori materiali delle direttive impartite. E ciò è quanto riscontrato dai giudici nella vicenda sotto esame.

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

Decreto Delegato 31 Marzo 2026 nr 45 – Disposizioni in materia di Registro e disciplina dei veicoli

13 Aprile 2026

A decorre dal 1° Giugno 2026 (eccetto gli art. 5 e 10 comma 3) entreranno in vigore le nuove disposizioni previste dal Decreto Delegato nr. 31/2026 che riscrive la disciplina dei Veicoli e del relativo Registro abrogando il precedente D.D. nr 23 del 20 02 26.

Si segnalano i seguenti articoli:

art. 2 viene istituito in forma digitale il “Registro degli operatori economici che operano nel settore del commercio dei Veicoli” accessibile dai principali Uffici della Pubblica Amministrazione e dalle Forze dell’Ordine

art. 3  al momento del VISTO i dati del veicolo sono automaticamente iscritti nel Registro di cui sopra e l’operatore economico indica obbligatoriamente marca, modello, nr di telaio, luogo di deposito, se veicolo usato i km percorsi e la data di prima immatricolazione

art. 4 Il Registro in questione acquisisce automaticamente i dati del Registro Immatricolazione  limitatamente agli operatori del commercio al dettaglio o all’ingrosso di veicoli

art. 5 è richiesta preventivamente al rilascio dell’autorizzazione ad operare una fidejussione bancaria di 200.000,00€ di  6 anni irrevocabile che deve rimanere valida anche qualora l’impresa cessi l’attività, sia posta in liquidazione, sospesa o revocata

art.6 l’operatore economico ha facoltà di spostare il veicolo dal luogo di deposito previa indicazione e motivazione dello spostamento nel luogo provvisorio

art. 7 le sanzioni applicate qualora il veicolo non sia presente nel luogo di deposito e non si trovi all’interno del territorio della Repubblica di San Marino in in luogo verificabile ammontano a  € 2.000,00

art.8 gli operatori economici che operano con licenza al dettaglio o all’ingrosso di veicoli sono tenuti ad annotare nel Registro i veicoli concessi in uso a terzi a qualunque titolo

art. 9 gli operatori economici al dettaglio o all’ingrosso devono annotare nel Registro preventivamente  l’esportazione non definitiva e contestualmente l’importazione o concessione in uso”

Si allega testo completo

DD45-2026

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

Decreto Delegato 30 Marzo 2026 nr 44 – Modifica del D.D. 21 03 25 nr 44 – Nuovo sistema di gestione del visto merci telematico

13 Aprile 2026

E’ esteso anche alle srl l’accesso al regime semplificato del VISTO telematico purchè in possesso dei requisiti previsti all’art.5 del D.D. 44/2025 che qui si ricordano:

Art. 5
(Ammissione al regime semplificato)
1. Sono ammessi al regime semplificato di cui all’articolo 4 gli operatori economici che sono in
possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti:
a) sono costituiti sotto forma di società per azioni o società a responsabilità limitata;
b) hanno un volume di ricavi risultante dall’ultimo bilancio superiore a euro 40.000.000,00
(quarantamilioni/00), intendendosi per voce ricavi la voce della dichiarazione dei redditi IGR
P di cui al N.Ord.1, della Sezione 2 del quadro A;
c) sono in possesso di autorizzazione ad operare esclusivamente nel settore industriale ovvero
se titolari di autorizzazione ad operare per l’esercizio di attività industriale ed altresì di
autorizzazione per l’esercizio del commercio al dettaglio, tale ultima attività deve
rappresentare meno del 2 per cento del fatturato totale;
d) non hanno pendenze fiscali nei confronti dell’Ecc.ma Camera e del Settore Pubblico
Allargato;
e) hanno un numero di dipendenti superiore a 30 unità;
f) utilizzano un software gestionale integrato, quale l’Enterprise Resource Planning (ERP).
2. Il legale rappresentante della società presenta all’UO Ufficio Tributario una istanza di accesso
al regime semplificato, previo assolvimento dei diritti di pratica di cui al comma 5, contenente una
specifica dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui al comma 1, nonché una sommaria
relazione illustrativa del sistema gestionale adottato con particolare riferimento alla tracciabilità
delle merci. In particolare il sistema dovrà consentire la completa tracciabilità delle merci
introdotte in magazzino fino a completamento del ciclo produttivo e successiva riesportazione
definitiva che comunque non può avvenire prima delle 48 ore dalla relativa introduzione.
3. L’UO Ufficio Tributario autorizza l’accesso al regime semplificato per la durata di un anno,
con possibilità di rinnovo mediante la presentazione di una dichiarazione di mantenimento dei
requisiti richiesti ed all’assolvimento dei diritti di pratica.
4. Qualora l’UO Ufficio Tributario rilevi o riceva, anche da altri uffici del Settore Pubblico
Allargato, segnalazioni di irregolarità nelle procedure di importazione dei beni ovvero di mancanza
dei requisiti, può procedere alla revoca della autorizzazione concessa ed applica la sanzione di cui
all’articolo 27 della Legge n.40/1972.
5. I diritti di pratica di cui al comma 3 sono pari ad euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni
istanza.

DD44-2026

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

Decreto Legge 19 Marzo 2026 nr 39 – Modifica temporanea delle aliquote dell’imposta speciale sulle importazioni di prodotti petroliferi

13 Aprile 2026

Anche a San Marino si sono prese misure straordinarie per far fronte allaumento dei prezzi dei carburanti legate all’attuale crisi del mercato internazionale.

In allineamento col taglio delle accise italiano, il Decreto Legge 19 marzo 2026 n.39 stabilisce una diminuzione temporanea ( dal 20 marzo al 30 aprile)  delle aliquote dell’imposta speciale sui carburanti, in particolare:

  • Benzina, Gasolio, Biodiesel e HVO a – 20 centesimi al litro;
  • GPL a – 10 centesimi al chilogrammo e a – 5,5 centesimi al litro.

DL39-2026

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

Decreto Delegato 19 Marzo 2026 – Disposizioni per l’utilizzo degli applicativi elettronici in uso all’UO Ufficio di Stato Brevetti e Marchie e mod. al Titolo V della L 25 05 2005 nr 79 e succ. mod.

13 Aprile 2026

Il Decreto Delegato 38 disciplina le regole del Deposito Telematico di Marchi, Brevetti e Disegni Industriali tramite procedura informatica e applicativo elettronico all’ Ufficio di Stato Brevetti e Marchi di San Marino al fine di allinearsi con quanto già avviene in Europa e all’Estero.

Il programma gestionale da utilizzarsi ha l’obiettivo non solo di assicurare una corretta gestione delle procedure di registrazione e rinnovo attribuendo una  numerazione progressiva e  una data di deposito certa e immodificabile, ma permette altresì la tenuta di Registri ben distinti, la creazione di fascicoli documentali da poter consultare e conservare, la  visualizzazione ed estrazione veloce di copie del fascicolo.

L’applicativo elettronico, dotato di un sistema di autenticazione, permette inoltre di dare piena efficacia probatoria dell’avvenuto deposito del marchio, brevetto, disegno industriale.

Si allega testo completo

DD38-2026

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

Decreto Legge 5 Marzo 2026 – Disposizioni in materi di sostegno al settore dei veicoli

13 Aprile 2026

Il Decreto Delegato 33 introduce misure straordinarie e temporanee di sostegno alle imprese del settore veicoli sia al dettaglio che all’ingrosso in difficoltà economica.

Tale intervento si è reso necessario in seguito alla luce delle nuove procedure internazionali di immatricolazione dei veicoli provenienti da San Marino per fronteggiare gli effetti della crisi sul fatturato, sull’occupazione e sulla stabilità del comparto.

Tra gli strumenti previsti ci sono la moratoria di dodici mesi sui debiti tributari, tutela dei nuovi finanziamenti bancari, possibilità di utilizzare il pegno rotativo sui veicoli destinati alla vendita, agevolazioni contributive e accesso alla cassa integrazione in deroga. Ma per accedervi ci sono requisiti stringenti. In particolare, le imprese devono dimostrare una riduzione significativa dell’attività economica, con cali fino al 40% del valore della produzione o del 50% del margine operativo nel biennio 2024-2025, avere almeno tre dipendenti, operare da almeno cinque anni sul territorio sammarinese e mantenere i livelli occupazionali previsti.

DL33-2026

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

Lo Zelig della truffa. Il «Prova a prendermi» in salsa svizzera

13 Aprile 2026

Il Sole 24 Ore 21 Marzo 2026 di Stefano Elli

Condanna a 8 anni di carcere al genio della frode creativa nella Confederazione

C’era un austriaco, un irlandese e uno svizzero. L’austriaco truffava il prossimo, l’irlandese, prima truffato poi complice dell’austriaco. Lo svizzero è il procuratore che li ha arrestati entrambi.

L’austriaco si chiama Juergen Pichler, nome d’arte Trickster (che in inglese significa imbroglione), 47 anni, professione (vera) musicista, ma anche pilota di linea, ma anche membro dei servizi d’intelligence austriaci, ma anche agente della Drug enforcement agency, ma anche medico, ma anche petroliere. Per il procuratore pubblico di Lugano Nicola Borga, è soltanto colpevole di ripetuta truffa, ripetuta appropriazione indebita, falsità in certificati, ripetuta infrazione alla legge federale sugli agenti terapeutici, ripetuta falsità in documenti e ripetuta contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti. Da un anno si trova in carcere alla Stampa di Lugano ed è comparso nei giorni scorsi di fronte alla Corte delle assise criminali di Lugano di fronte ai giudici Amos Pagnamenta, Luca Zorzi e Renata Loss Campana. Per Borga, solo lui avrebbe intascato 23,8 milioni di franchi dal 2022 al 2024, truffando una dozzina di società elvetiche. Lui. Il socio irlandese Liam Kelly, 43 anni, ne avrebbe intascati “solo” 16,8. Come abbiano fatto a “giocare” i sospettosissimi uomini d’affari svizzeri? Secondo la procura, è stato possibile grazie a un abile lavoro di contraffazione di estratti conto, lettere di credito e altri documenti bancari che hanno comprovato la solidità delle proprie credenziali. In realtà la truffa era sempre la stessa, reiterata più volte.

Trickster si presentava alle proprie selezionate vittime come un benestante uomo d’affari attivo in svariati settori (anche farmaceutico visto che tra le vittime dell’”imbroglione” figura anche il presidente dell’associazione zurighese dei farmacisti) e proponeva l’acquisto o di auto di particolare lusso (Bentley Continental, Ferrari Roma Nero Daytona) o di aeroplani executive (Extra EA 500) o anche elicotteri (Airbus C135). Convinceva gli interlocutori con le proprie capacità oratorie a versare caparre confirmatorie per l’acquisto e la prenotazione di veicoli e velivoli presi in fase di costruzione e non potevano essere consegnati subito) dopodiché tratteneva il quantum e si volatilizzava. Numerose le piazze battute dai due compari: oltre all’Austria, alla Svizzera, anche la Germania, l’Italia e la Francia. Qui addirittura, durante il Festival del cinema di Cannes, Trickster aveva affittato via Booking una megavilla sul mare spacciandola per sua, organizzando megaparty, cui intervenivano modelle, imprenditori e Vip. Dettaglio gustoso, durante la serata, si sedeva a un pianoforte a coda (a suo dire regalo personale del cantautore Billy Joel), e intonava alcune delle canzoni scritte da lui stesso. Probabilmente l’unica circostanza autentica di quelle serate. Durante il processo Trickster ha ammesso di essere affetto da una patologia multipolare. Nel corso della requisitoria la pubblica accusa ha chiesto per lui una pena di sei anni di carcere e l’espulsione dalla Svizzera di 12 anni. Il suo avvocato Fabio Kappeli ha invocato le attenuanti per seminfermità psichiatrica del suo assistito. Nella serata di mercoledì Tribunale svizzero ha superato le richieste dell’accusa condannando Pichler a otto anni di carcere e a 12 anni di espulsione dal territorio elvetico. Mentre il sodale irlandese è stato condannato a tre anni e mezzo di carcere di cui solo 18 mesi da scontare (per la sospensione condizionale della pena) oltre all’espulsione dalla Svizzera per sette anni.

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica
Get in touch
x
x

Share to:

Copy link:

Copied to clipboard Copy