Conferimento d’azienda, le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni

13 Aprile 2026

Il Sole 24 Ore 19 Marzo 2026 di Gianluca Cristofori e Fabio Landuzzi

Periodo di possesso delle partecipazioni ricevute per conferimento di azienda Nel conferimento di azienda, o di ramo di azienda, ai sensi dell’articolo 176, co. 4, del Tuir, le partecipazioni ricevute dal conferente «si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell’azienda conferita». La norma prevede, quindi, un principio di continuità temporale, statuendo, per finzione giuridica, una precisa coincidenza tra il periodo di titolarità del bene di primo grado (l’azienda conferita) e quello del bene di secondo grado (la partecipazione attribuita al conferente). Per espressa volontà del legislatore, la stagionatura della partecipazione ricevuta dal conferente è pertanto assunta tenendo conto anche del lasso temporale in cui si è protratta la titolarità dell’azienda conferita. In tal senso, il bene rispetto al quale va misurato il periodo di tempo in cui si è protratta la relativa titolarità in capo al conferente non può che essere rappresentato dall’oggetto del conferimento, corrispondente perciò all’ azienda (o al ramo di azienda). Un bene complesso, quindi, che va assunto nella sua accezione civilistica (articolo 2555, c.c.) e, soprattutto, in termini unitari, non potendo al contrario assumere alcuna rilevanza il periodo di possesso dei singoli elementi patrimoniali che lo compongono.

Dovrebbe essere questa, pertanto, la chiave interpretativa dell’articolo 176, co. 4, del Tuir, peraltro pienamente coerente con le disposizioni contenute nell’articolo 86, del Tuir, ove si statuisce, in particolare, un chiaro principio di determinazione unitaria della plusvalenza in caso di cessione di azienda. Ne dovrebbe derivare che, se unitaria dev’essere la determinazione della plusvalenza relativa al bene di primo grado (l’azienda), altrettanto dovrebbe registrarsi ove il realizzo avesse per oggetto il bene di secondo grado (la partecipazione) ricevuto in esito a un’operazione fiscalmente neutrale, connotata da un principio di piena successione nelle posizioni fiscali soggettive del conferente. La Norma di comportamento n. 235 dell’Aidc fornisce, in tal senso, questa chiara chiave interpretativa dell’articolo 176, co. 4, del Tuir, affermando il principio per cui, ai fini della stagionatura della partecipazione ricevuta dal conferente, non assume alcun rilievo il periodo di possesso dei singoli elementi patrimoniali inclusi nel compendio aziendale conferito. Vero è che si contano due pronunce della corte di Cassazione (ordinanza 8235/2023 e sentenza 29442/2024) in cui viene, al contrario, dato rilievo ai singoli elementi patrimoniali, piuttosto che all’azienda in termini unitari. Trattasi, tuttavia, di un approdo giurisprudenziale invero poco convincente e dal quale, comunque, non parrebbe corretto trarre un principio interpretativo di portata generale, che sarebbe ben poco condivisibile, sul piano sistematico, oltre che foriero di rilevanti complessità applicative, in termini di conseguente stratificazione dei diversi periodi di possesso che caratterizzerebbero, secondo tale chiave di lettura, l’unica partecipazione sociale ricevuta in esito al conferimento di un’azienda. Conforta, peraltro, la conclusione a cui giunge l’Aidc nell’approfondimento compiuto con la Norma di comportamento in commento, il recente intervento del legislatore riferito all’analoga disciplina della “scissione mediante scorporo” di azienda o di ramo di azienda; la lettera c), del comma 15-ter, dell’articolo 173 del Tuir, prevede, infatti, espressamente, che, «ai fini del computo del periodo di possesso delle partecipazioni ricevute dalla società scissa si tiene conto anche del periodo di possesso delle attività e passività dell’azienda oggetto di scorporo;».

Nel chiarire la portata di tale norma, la Relazione illustrativa al DLgs. 192/2024 afferma, in modo cristallino, che anche per le scissioni mediante scorporo, «come per i conferimenti di azienda», quando lo scorporo ha per oggetto un’azienda, le partecipazioni ricevute dalla scissa si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritte «le attività e passività dell’azienda scorporata ed ereditano l’anzianità di possesso della medesima azienda», non già, quindi, quella dei singoli elementi patrimoniali che la compongono .

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Transfer pricing, serve la prova del vantaggio per chi ha pagato

13 Aprile 2026

Il Sole 24 Ore 17 Marzo 2026 di Alessandro Germani

La tematica del transfer pricing (Tp) richiama sempre l’inerenza dei costi e l’utilità per il soggetto che riceve il servizio. La sentenza della Cassazione n. 5753 del 13 marzo 2026 ribadisce questi principi e costituisce un utile vademecum concettuale per le imprese che si trovano ad affrontare tali situazioni.

Nell’ambito del perimetro italiano formato da una società Alfa che commercializza il carburante per aviazione (jetfuel) e la sua controllante italiana Beta Italia, Alfa è parte di due accordi per la ripartizione dei costi infragruppo (cost contribution agreement o CCA) con la consociata inglese Beta International. Il primo riguarda funzioni aziendali centralizzate quali risorse umane, finanza, informatica, appalti e approvvigionamento, servizi legali e gestione dei crediti. Il secondo invece riguarda costi di ricerca e sviluppo sostenuti centralmente (proprietà intellettuale, marketing, salute e sicurezza). La chiave di allocazione è data dal rapporto fra il fatturato della singola entità e quello del business aviazione a livello mondiale, al netto dell’infragruppo e delle imposte indirette .

La Cassazione, in primo luogo, dà ragione all’Agenzia circa il fatto che la questione del transfer pricing (TP) è, per così dire, di natura sostanziale. Quindi che l’avviso di accertamento riporti come riferimento normativo l’articolo 110 comma 7 del Tuir (relativo alla disciplina di TP) piuttosto che l’articolo 109 comma 5 del Tuir (principio di inerenza) è del tutto irrilevante dal momento che nell’avviso di accertamento le Entrate avevano chiaramente illustrato il loro percorso argomentativo. Tanto è vero che avevano decretato la bontà dei (soli) addebiti in tema di credit management, information technology e human resources mentre per gli altri addebiti contestavano che la società Alfa facesse solo riferimento alla centralizzazione delle funzioni e dei servizi ma senza provare alcuna connessione. È interessante il fatto che la Cassazione ritiene che molti dei servizi centralizzati afferiscano a esigenze di coordinamento, che vi sono comunque altri servizi addebitati dalla controllante italiana e che non è provata l’utilità specifica per Alfa dei servizi centralizzati. Questo, dunque, pone in evidenza la necessità che in ambito infragruppo si presti la dovuta attenzione ai seguenti concetti: le attività di interesse dell’azionista (cd. shareholder activities) come tali possono non essere deducibili a valle; i servizi (eventualmente duplicati) prestati da altre entità del gruppo si prestano anch’essi al sindacato di deducibilità; l’inerenza per chi sostiene il costo va sempre provata come vantaggio reale ed effettivo.

La Cassazione chiarisce altresì che la pratica di allocare in maniera conveniente l’imponibile fra le varie associate può sconfinare in pratiche che si rivelano elusive (Cassazione n. 17955/13 e 19166/21). Per la Corte chi riceve il servizio deve ottenerne un’effettiva utilità che deve essere obiettivamente determinabile e documentata, anche se a quei costi non conseguano ricavi in senso stretto. E l’onere della prova grava chiaramente sul contribuente. La Cassazione ribadisce un concetto che dovrebbe essere seguito da tutti i gruppi che si cimentano con queste problematiche: non basta che vi siano i contratti che disciplinano i servizi e le relative fatture, ci vuole la dimostrazione dell’utilità di ciò che si è ricevuto (Cassazione 16480/14 e 17535/19). Interessante anche un altro passaggio della sentenza. La società aveva dedotto erroneamente nel 2010 dei costi di competenza 2009 (tipico errore contabile) e pretendeva che in contenzioso le fosse riconosciuto di compensare il credito scaturente dal 2009 con il debito da accertamento 2010. Ciò indipendentemente dai termini dell’integrativa e dell’istanza di rimborso. La Cassazione rispedisce al mittente ribadendo un principio basilare del reddito d’impresa, ovvero che la competenza non si può scegliere ma va rispettata (Cassazione 23521/20). Questo sia per le Entrate sia per i contribuenti.

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Regole Ue. Al varo il ventottesimo ordinamento per semplificare le regole societarie in Europa

13 Aprile 2026

Il Sole 24 Ore 14 Marzo 2026 di Antonio Criscione

Attesa nelle prossime settimane la proposta della Commissione

Una nuova forma di società non quotata, che il Parlamento Europeo propone di denominare “Societas Europaea Unificata” (S.EU), che prende il nome di “28° regime” poiché è concepito come uno strumento legale opzionale e autonomo che andrebbe ad affiancarsi ai 27 ordinamenti normativi societari nazionali già esistenti nei singoli Stati membri dell’Unione Europea. Il testo della proposta della Commissione è atteso per il 18 marzo, ma il ritardo nella disponibilità di un testo ufficiale sembra mettere in discussione che si riesca ad arrivare in tempo per la prossima settimana. Questa soluzione dovrebbe aiutare a superare l’eterogeneità normativa che ostacola la crescita delle Pmi e delle start-up nel mercato interno. La nuova entità dovrebbe basarsi su norme identiche in tutta l’Unione, adottate preferibilmente tramite un regolamento o una direttiva di armonizzazione massima e approvate a maggioranza qualificata.

La proposta punta fortemente sulla semplificazione e sulla velocità: la S.EU potrà essere costituita con una procedura interamente digitale della durata massima di 48 ore attraverso un portale unico europeo, e richiederà un capitale minimo versato di un solo euro. Per tutelare le imprese dalle cosiddette “acquisizioni killer” straniere e favorirne il finanziamento, la Ue suggerisce l’introduzione di strumenti flessibili, come le azioni a voto plurimo e di fedeltà. Al contempo, il regime europeo pone un limite sulla tutela dei lavoratori: la S.EU non dovrà in alcun caso essere utilizzata per eludere o indebolire i diritti del lavoro nazionali e le norme sulla rappresentanza e la partecipazione dei dipendenti.

Su questi slanci ideali il presidente di Amf (Associazione Intermediari Mercati Finanziari) Marco Ventoruzzo, esprime apprezzamento ma anche qualche dubbio: «Appare discutibile – spiega – la creazione di un diritto societario ad hoc riservato alle start-up o alle società innovative, peraltro di difficile definizione. L’esigenza di una maggiore flessibilità e armonizzazione societaria è trasversale e gioverebbe anche a società tradizionali. Penso anche si debba estendere a quotate, dove in realtà l’armonizzazione è già maggiore e potrebbe paradossalmente essere più facile». Per garantire il successo del 28° regime, Ventoruzzo individua tre condizioni fondamentali, che riassume nelle “tre C”: la completezza della disciplina nell’ambito prescelto, ad esempio il diritto societario e finanziario, che deve coprire in modo autonomo almeno il 90% delle regole per non ripetere i fallimenti della vecchia Società Europea; la convenienza, ossia la necessità di offrire un vero “sconto normativo” e delle semplificazioni per incentivare l’uso del nuovo strumento, un punto che però può creare tensioni con i rigidi modelli sindacali di cogestione tedeschi; e, infine, la certezza nell’enforcement, poiché norme armonizzate rischiano di frammentarsi se applicate da tribunali e autorità nazionali con prassi e lingue diverse, per cui sarebbe auspicabile la creazione di sezioni specializzate in grado di giudicare in lingua inglese, come giustamente suggerisce il punto 37 del progetto Ue.

Sull’ampliamento della platea di riferimento si pronuncia anche Assonime. L’associazione, in risposta alla consultazione della Ue, ha accolto con grande favore l’introduzione del 28° regime, auspicando l’utilizzo di un Regolamento per garantire un’uniformità reale ed evitare le discrepanze tipiche del recepimento delle Direttive. Tuttavia, Assonime chiede con decisione che il nuovo regime sia reso accessibile a tutti i tipi di società, e non limitato alle sole imprese innovative, per sbloccare il pieno potenziale del mercato unico europeo. Per l’associazione delle imprese, la forma giuridica prescelta dovrebbe essere in grado di accompagnare l’azienda lungo l’intero ciclo di vita, non ostacolando né la fase di espansione dimensionale (scale-up) né la prospettiva di una futura quotazione in borsa.

A chiudere il cerchio sulle implicazioni del progetto Roberta D’Apice, direttore affari legali e regolamentari di Assogestioni spiega che: «Per l’industria del risparmio gestito, il 28° regime ha una portata sistemica ed è strettamente collegato alla capacità dell’Europa di mobilitare l’ingente stock di risparmio privato verso investimenti produttivi . Semplificare il quadro normativo per le imprese, infatti, si traduce nell’ampliamento delle opportunità di investimento per gli investitori istituzionali e per i cittadini europei» . Da questa prospettiva, Assogestioni considera il nuovo modello societario non come una misura isolata, ma come un tassello fondamentale della più ampia Savings and Investments Union, un’iniziativa essenziale per rendere i mercati dei capitali europei più profondi e integrati, favorendo in ultima analisi la canalizzazione dei capitali verso la crescita dell’economia reale.

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Residenza con 183 giorni in Italia, il fisco non prevede deroghe

13 Aprile 2026

Il Sole 24 Ore 11 Marzo 2026 di Antonio Longo

La guerra o altre situazioni emergenziali e temporanee non sono indicative di un mutamento di residenza fiscale.

Dal 1° gennaio 2024, l’articolo 2 del Tuir, come modificato dal decreto legislativo 209/2023, prevede una nuova definizione di residenza fiscale delle persone fisiche ai fini delle imposte sui redditi.

Si considerano fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni in un anno, ovvero 184 giorni in caso di anno bisestile), soddisfano almeno uno dei seguenti criteri di collegamento con l’Italia: hanno qui la residenza ex articolo 43 del Codice civile, vale a dire la propria dimora abituale; hanno il domicilio in Italia, inteso come il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona; sono presenti nel territorio dello Stato, tenuto conto anche delle frazioni di giorno; sono iscritte nell’anagrafe della popolazione residente. Non è necessario che i criteri di collegamento citati si verifichino in modo continuativo e ininterrotto, essendo sufficiente che ricorrano complessivamente per la maggior parte del tempo nel corso dell’anno solare.

Il nuovo criterio basato sulla presenza in Italia richiede la permanenza fisica del soggetto nel territorio italiano per la maggior parte del periodo d’imposta, a prescindere dalle ragioni per cui ciò avviene. E, nel conteggio, rilevano anche le frazioni di giorno. In ipotesi si considera italiano anche il giorno di un volo atterrato in tarda serata o in partenza all’alba. Tra i casi particolari, la circolare 20/E/2024 si occupa anche delle ipotesi di lavoro svolto in modalità agile (smart working). La permanenza fisica in Italia per oltre 183 giorni nel corso dell’anno determina, di per sé, la residenza fiscale nel territorio dello Stato, anche qualora l’attività lavorativa sia svolta da remoto per un datore di lavoro estero. Qualora poi i legami del contribuente risultino distribuiti tra più Stati e non sia immediatamente individuabile il luogo in cui si concentrano le principali relazioni personali e familiari, il criterio della maggiore presenza in Italia può essere utile a oggettivizzare l’identificazione della residenza.

Se la residenza fiscale di una persona fisica deve anche tener conto di possibili conflitti di residenza da dirimere in base alle tie breaker rules previste dai trattati contro le doppie imposizioni di volta in volta applicabili, maggiori complessità possono aversi in tutti quei casi che presentato il carattere dell’eccezionalità. Si pensi ai conflitti armati o alle emergenze sanitarie, a lunghe e impreviste degenze ospedaliere o ad altre cause di forza maggiore che possono comportare una permanenza temporanea in un altro Paese. Secondo l’analisi dell’Ocse elaborata durante la pandemia Covid 19, tali permanenze non devono essere automaticamente considerate indicative di un mutamento della residenza. Le amministrazioni dei Paesi coinvolti dovrebbero piuttosto valutare la normalità dei legami e l’abitualità di vita del contribuente, non il solo periodo eccezionale o presenze meramente temporanee o occasionali.

In concreto, le tie breaker rules dell’articolo 4 del modello di Convenzione Ocse andrebbero applicate guardando a un orizzonte temporale ordinario e all’«abitual abode» inteso come luogo in cui la persona vive abitualmente, secondo frequenza, durata e regolarità, e non in base a giorni trascorsi in un periodo emergenziale.

Questo approccio è stato, peraltro, già valorizzato dalla giurisprudenza di merito italiana seppur in un caso relativo alla normativa anteriforma del 2024 (sentenza 182/2025, Cgt di primo grado di Verona). Il caso riguardava un cittadino ucraino, trasferitosi temporaneamente in Veneto nel 2014 per motivi di sicurezza familiare connessi al conflitto in Crimea e nel Donbass, munito di visto di breve durata. In sintesi, i giudici di merito hanno accertato che il contribuente manteneva all’estero la gestione principale dei propri interessi economici oltre a una abitazione comunque ritenuta stabile e hanno riconosciuto che la presenza in Italia per via del conflitto non fosse sufficiente per radicare la residenza fiscale nel nostro Paese.

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Scadenziario Aprile 2026

8 Aprile 2026

entro il 15 Aprile

  • Scade il termine per la trasmissione telematica del Modello IGR “G” dell’anno precedente all’Ufficio Tributario.

entro il 20 Aprile

  • scade il termine per il pagamento dei contributi previdenziali /assistenziali I.S.S.  F.S.S. e FONDISS per lavoratori dipendenti relativi al mese di marzo.

entro il 30 Aprile

  • scade il termine per tutte le società di capitali, per la consegna del bilancio d’esercizio, corredato di nota integrativa, al sindaco o al collegio sindacale;
  • scade il termine per il versamento della ritenuta del 5% sugli utili  (anche eventualmente accantonati a Riserva) prelevati nel bimestre di  gennaio e febbraio (ritenuta da applicarsi sulla distribuzione utili formatisi dall’anno 2014  in avanti);
  • il pagamento delle ritenute a titolo d’acconto per lavoro dipendente e autonomo relativi al bimestre di gennaio e febbraio dell’esercizio in corso. Si rammenta che le ritenute sui compensi relativi a lavoratori autonomi sono pari al 20%;
  • il pagamento delle ritenute a titolo d’acconto del 10% SU NOLEGGI e ROYALTIES bimestre gennaio febbraio dell’esercizio in corso
  • il pagamento dell’imposta speciale di bollo sui servizi di agenzia e rappresentanza (3% – 6%) relativi al bimestre di gennaio e febbraio dell’esercizio in corso;
  • il pagamento dell’imposta bollo del 3% sulle prestazioni di pubblicità ed elaborazione dati relative al 1° bimestre 2026

Si segnala altresì il versamento da effettuarsi delle ritenute  del 13% su interessi passivi corrisposti a banche italiane ed estere.

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