Stretta anti-frode Iva sulle auto provenienti dalla Repubblica di San Marino

13 Novembre 2023

Redazione ANSA, 2 novembre 2023

Con la legge di bilancio arrivano controlli più stringenti per evitare che l’imposta venga evasa: chi vuole immatricolare in Italia auto e moto provenienti da San Marino e dallo Stato del Vaticano, all’atto della richiesta di immatricolazione dovrà produrre anche la copia del modello F24 che riporta il numero di telaio e l’ammontare dell’Iva assolta.

La relazione illustrativa della legge di bilancio spiega come “si è potuto constatare, a partire dalla fine del 2020, un incremento del numero dei veicoli immatricolati in Italia, formalmente provenienti dalla Repubblica di San Marino” sui quali, a differenza dei veicoli provenienti dagli altri Stati comunitari, “non è previsto alcun controllo preventivo all’immatricolazione da parte degli Uffici dell’Agenzia delle entrate”.

Dunque “con tale meccanismo, risultano aggirati gli obblighi in materia di Iva, non essendo prevista una verifica da parte degli uffici dell’Agenzia delle entrate”. Ma con la legge di bilancio si cambia, perché i controlli con gli F24 saranno obbligatori per tutti.

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Monitoraggio fiscale, il quadro RW setaccia conti e immobili esteri

13 Novembre 2023

Il Sole 24 Ore 23 ottobre 2023 di Alessandro Borgoglio

Adempimenti. Case oltrefrontiera, trading online e rapporti bancari, magari frutto di vecchi lavori all’estero, devono essere riportati nel modello

Conto fuori dall’Italia: doppia condizione per l’esenzione

Risiedo e lavoro in Italia, ma ho una nota carta di credito internazionale, molto usata anche in Italia, che si appoggia a un conto corrente in Germania, di cui quindi risulto intestatario. Ci metto sempre pochi soldi, per cui il saldo non è mai superiore a 3mila euro. Devo comunque dichiarare il conto corrente nel quadro RW? Non ci sono eccezioni al monitoraggio fiscale?

Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi (quadro RW) previsti dal Dl 167/1990 non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi: si tratta, per esempio, delle attività detenute all’estero, ma tramite mandato fiduciario a un soggetto residente in Italia, nonché dei prodotti finanziari detenuti all’estero, ma tramite banche e altri intermediari finanziari italiani, che operano in qualità di sostituti d’imposta.

Inoltre, gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi non sussistono per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 euro (anche per un solo giorno). Occorre però prestare attenzione in proposito, perché resta fermo l’obbligo di compilazione del quadro RW laddove sia dovuta l’Ivafe: si tratta di un’imposta che, per i conti correnti e i libretti di risparmio, è dovuta in misura fissa pari a 34,20 euro, rapportati alla quota e al periodo di possesso, soltanto se la giacenza media del conto/libretto è superiore a 5.000 euro.

Per rispondere al lettore, quindi, se il conto corrente ha sempre avuto un saldo (giornaliero) inferiore a 15.000 euro e la giacenza media del periodo di possesso (generalmente, l’anno) è inferiore a 5.000 euro – come parrebbe desumersi dal tenore del quesito – non sussiste alcun obbligo dichiarativo in relazione al conto corrente tedesco.

L’immobile oltreconfine

non si ripete nel quadro RW

Sono un lavoratore dipendente, risiedo a Milano, ma ho un immobile in Spagna che utilizzo per le vacanze. L’ho già dichiarato nel quadro RW per l’anno d’imposta in cui è avvenuto l’acquisto immobiliare. Devo continuare a dichiararlo tutti gli anni nel quadro RW, visto che non sono tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi, avendo una sola Certificazione Unica?

Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi di cui al Dl 167/1990 non sussistono per gli immobili situati all’estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta, fatti salvi i versamenti relativi all’IVIE.

Nel caso del lettore, quindi, se non sono mai intervenute e fino a quando non avverranno variazioni (come può accadere, per esempio, per la percentuale di possesso), non vi è obbligo alcuno di compilare il quadro RW e, pertanto, nel suo caso specifico, il contribuente può anche non presentare alcuna dichiarazione dei redditi, non essendovi tenuto, secondo quanto affermato nel quesito .

Trading online su Cfd e Forex sempre “monitorato”

Ho un conto aperto presso una nota piattaforma di trading online che ha sede all’estero. Mi è arrivata una lettera di compliance dell’Agenzia delle Entrate, con cui mi si contesta l’omessa dichiarazione del conto nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, con applicazione delle relative sanzioni. Io, però, non ho mai avuto guadagni, ma solo perdite: perché avrei dovuto dichiarare il conto di trading?

Tralasciando la complessa questione della tassazione delle rendite finanziarie, ricordando soltanto che il contribuente deve dichiarare (e tassare) anche le eventuali plusvalenze e i redditi finanziari esteri (quadro RT, RM e RL del modello Redditi), il trading su piattaforme online estere solitamente viene effettuato in CFD o valute su FOREX, per acquistare o vendere i quali il cliente “appoggia” delle somme su un conto virtuale di una piattaforma online: non si tratta, però, in genere di conti correnti bancari (non hanno IBAN) e, quindi, non si applica alcuna esenzione dichiarativa. In sostanza, i conti di trading online (non conti corrente, perciò senza IBAN) presso piattaforme ubicate all’estero vanno sempre indicati nel quadro RW, anche quando l’attività di trading ha generato solo perdite.

In Svizzera vale ancora la sanzione a quota 6%

Ho una gestione patrimoniale in titoli finanziari in Svizzera, ma non l’ho dichiarata. Come posso rimediare?

Ai fini del solo monitoraggio fiscale (potrebbero essere dovute anche imposte sostitutive e Ivafe), se il contribuente ha presentato la dichiarazione dei redditi senza indicare le attività finanziarie detenute in Svizzera, può allora effettuare un ravvedimento operoso, trasmettendo una dichiarazione integrativa contenente le attività finanziarie omesse e versando la sanzione del 6% (per i Paesi black-list come la Svizzera; è del 3% per i Paesi non black-list) del valore totale delle attività finanziarie alla fine del periodo d’imposta o di detenzione, ridotta a un sesto o un settimo o un ottavo, a seconda di quando viene fatto il ravvedimento operoso ex articolo 13 del Dlgs 472/1997 (il Dm 20 luglio 2023 ha eliminato la Svizzera dalla black-list di cui al Dm 4 maggio 1999, ma l’efficacia di tale eliminazione è differita al 2024).

Diversamente, se il contribuente non ha proprio presentato a suo tempo la dichiarazione dei redditi originaria, non è possibile effettuare alcun ravvedimento operoso e, quindi, dovrà attendere l’eventuale atto di contestazione emesso dal Fisco.

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Software acquistato per rivendita non assoggettato a ritenuta

13 Novembre 2023

Il Sole 24 Ore 13 ottobre 2023 di Alessandro Germani

Circolare Assonime sul principio di diritto n. 5 dell’agenzia delle Entrate

L’inquadramento dei pagamenti connessi all’utilizzo del software appare controverso laddove si rischia di catalogare come canoni (soggetti a ritenuta) anche i pagamenti per l’acquisto di software destinato alla mera rivendita. Così Assonime nella circolare n. 27 di ieri che fa il punto sul principio di diritto n. 5/23.

A livello interno è stabilita sui pagamenti per royalties una ritenuta del 30% che può essere ridotta poi in via convenzionale (di solito fra il 4% e il 10%), generandosi comunque una tassazione concorrente del Paese della fonte (l’Italia). In questo quadro il recente principio di diritto n. 5 ha destato alcune perplessità fra le imprese perché sembra favorire una visione che abbraccia come pagamento di royalties anche gli acquisti effettuati con finalità di rivendita, per mera distribuzione. In realtà la ris. 169/97 escludeva dal novero dell’art. 12 del modello OCSE (e quindi da ritenuta) il software acquisito per mero utilizzo personale e commerciale. Ma la successiva ris. 128/E/08 andava a considerare come canone dell’art. 12 citato anche l’ipotesi di mera distribuzione, che rientrerebbe invece fra gli utili dell’art. 7 del modello OCSE (senza ritenuta). Ciò nonostante il fatto che il 17 luglio 2008 il commentario all’articolo 12 venne modificato introducendo il paragrafo 14.4 per stabilire che gli acquisti di software destinati alla rivendita siano configurabili come business income dell’articolo 7 (no ritenuta). Anche la recente risposta n. 361/23 ripercorre i precedenti di prassi ma non si sofferma sulle novità del paragrafo 14.4 del 2008.

Secondo l’Associazione dovrebbe essere chiaro che l’acquisto di software per mera rivendita costituisca utile e non royalty. Dovrebbero aiutare anche l’impostazione contabile, per cui nei bilanci IAS (ma ormai anche negli OIC con il nuovo principio 34) l’intermediario iscrive a conto economico la sola commissione. La Giurisprudenza di merito (CTR Lombardia n. 60/17) ha confermato tale tesi mentre per la Cassazione (ord. 11865/18) va fatta un’analisi caso per caso. La tematica vale anche al rovescio laddove il paese estero alla fonte preveda una ritenuta in uscita e l’Italia consideri il pagamento come business profit ex art. 7, perché in tal caso potrebbe non spettare il credito d’imposta estero (circ. 9/E/15) e l’unica strada sarebbe la richiesta di rimborso presso lo Stato estero come primo passo di una procedura amichevole. Vista la delicatezza delle tematiche Assonime auspica un intervento chiarificatore ad ampio raggio dell’Agenzia.

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Come uscire dalle liste di proscrizione dei cattivi pagatori

13 Novembre 2023

Il Sole 24 Ore  7 ottobre 2023 di Stefano Elli

REDENZIONE DEBITORIA

«Il credito verrà concesso dietro l’approvazione della finanziaria». Finiscono così molti claim pubblicitari trasmessi per radio. In pratica che cosa significa?

Che i pagamenti rateali per acquistare qualunque bene (ma anche mutui immobiliari) verranno o non verranno autorizzati sulla base di un preliminare esame condotto presso Crif, società privata il cui acronimo significa Centrale rischi intermediazione finanziaria, la principale attrice sul mercato italiano del credito. Esistono altre società private (i sistemi di informazioni creditizie, acronimo Sic) e poi c’è la Centrale rischi di Banca d’Italia che però ha funzioni di tutela del sistema creditizio.

Di fatto le centrali rischi private sono le lavagne dietro le quali vengono spediti i “cattivi” della classe, coloro che hanno tardato (o non hanno potuto) pagare un debito. Va detto che nell’elenco del Crif entrano anche i dati favorevoli al consumatore, ma quelli che interessano di più sono quelli negativi.

Finire dietro la lavagna è fin troppo facile. Uscirne in certi casi sembrerebbe automatico ma in realtà è complicatissimo. Che fare?

Si deve innanzitutto verificare che i dati sui mancati pagamenti non siano attribuibili ad errori nel rapporto tra banca e finanziaria e il cliente.

Per esempio se esista una discrasia tra un pagamento effettuato in tempo e la registrazione tardiva dell’avvenuto saldo nei sistemi informatici della banca. Oppure se il ritardo è stato causato da un disguido e il ritardo è stato sanato rapidamente.

In tutti questi casi anziché al Crif è preferibile rivolgersi direttamente a chi ha erogato il credito e fare richiedere a loro la cancellazione dal Crif. Questo in realtà vale per tutte le categorie di mancato o ritardato pagamento: anche perché il Crif per potere procedere alla auspicata cancellazione deve comunque rivolgersi agli istituti che hanno erogato il finanziamento.

Se invece il mancato pagamento è causato da malinconie patrimoniali di qualunque origine e natura il discorso è diverso. Se si tratta di ritardi nei pagamenti su massimo due rate con emissione di una sanzione di mora i dati si cancellano automaticamente dopo un anno dalla comunicazione del saldo, ma solo se le rate successive sono sempre state pagate regolarmente. Se le rate sono più di due i tempi salgono a due anni ma vale la stessa regola: le rate successive devono sempre risultare pagate regolarmente.

Nel caso invece di finanziamenti che non sono mai stati pagati, anche se il dato si cancella in automatico dal Crif dopo 36 mesi, l’onta di cattivo pagatore non viene sanata e viene trasferita su un altro canale: un’altra banca dati: l’albo (o registro) dei cattivi pagatori Crif. Questo perché chi non rimborsa un finanziamento o un mutuo, viene iscritto al Crif e può iniziare un’azione giudiziaria nei suoi confronti e la pratica spesso viene passata ad agenzie di recupero crediti. La prescrizione della segnalazione è di 5 anni. Come si vede la vita di un cattivo pagatore può diventare un inferno di dinieghi meritati o immeritati che siano. Meglio quindi non finire dietro le lavagne dei Sic.

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Scadenziario Dicembre 2023

6 Novembre 2023

entro il 20 Dicembre

  • Scade il termine per il pagamento dei contributi previdenziali /assistenziali I.S.S.  F.S.S. e FONDISS per lavoratori dipendenti relativi al mese di novembre.

entro il 31 Dicembre

  • scade il termine per il versamento della ritenuta del 5% sugli utili  (anche eventualmente accantonati a Riserva) prelevati nel bimestre di settembre e ottobre (ritenuta da applicarsi sulla distribuzione utili formatisi dall’anno 2014  in avanti);
  • il pagamento delle ritenute a titolo d’acconto per lavoro dipendente e autonomo relativi al bimestre di settembre e ottobre dell’ esercizio in corso;
  • il pagamento dell’imposta speciale di bollo sui servizi di agenzia e rappresentanza (3% e 6%) relativi al bimestre di settembre e ottobre dell’ esercizio in corso;
  • il pagamento dell’imposta di bollo 3% su servizi di pubblicità e elaborazione dati relativi a fatture datate settembre e ottobre;
  •  il pagamento dei compensi amministratori pena l’indeducibilità del costo;
  • scade il termine per il pagamento dell’imposta speciale sui beni di lusso (imbarcazioni);

Si ricorda per le aziende di produzione o per le attività di commercio all’ingrosso, di prestare attenzione agli acquisti di fine anno, poiché consistenti incrementi di magazzino al 31/12/23 rispetto all’anno precedente determinano l’obbligo di pagare la monofase sull’incremento medesimo.

Si rammenta che l’art. 58 c 1 lett. c) della Legge 94/2017 ha abolito l’obbligo di invio della comunicazione all’Ufficio Tributario della movimentazione relativa ai registri di temporanea importazione o esportazione (registro unico, c/lavoro, c/deposito, c/lavorazione ecc.).

Si segnala infine che l’art. 17 della Legge 137/2018 ha reso obbligatorio, già dal primo gennaio 2019, per ogni contribuente la registrazione nel conto fiscale delle obbligazioni tributarie ENTRO LA SCADENZA, pena sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 applicata dall’Ufficio Tributario.

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Si avvisa la gentile clientela che lo studio Commerciale del Dott. Antonio Valentini  rimarrà chiuso per le festività natalizie dal 23 dicembre  al 5 gennaio compresi.

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