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5 Agosto 2026
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Esterovestizione, gli indici della sede fiscale
5 Agosto 2026
Il Sole 24 Ore 20 Luglio 2026 di Gianluca Nemec e Sebastiano Sciliberto
Con l’ordinanza 19092 dell’11 giugno 2026, la Cassazione ha ritenuto legittimo un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società alla quale l’agenzia delle Entrate aveva contestato, per il periodo d’imposta 2012, la fittizia residenza fiscale slovacca, con conseguente recupero dell’Ires non assolta in Italia.
La Suprema corte, dopo aver ricordato che per esterovestizione si intende la fittizia localizzazione della residenza di una società all’estero, tipicamente allo scopo di sottrarsi alla tassazione in Italia, ha ritenuto provata l’effettiva residenza fiscale in Italia, ex articolo 73, terzo comma, del Tuir, vigente ratione temporis, e in particolare del criterio della sede dell’amministrazione. Tale disposizione prevedeva, infatti, che fossero residenti in Italia le società che, per la maggior parte del periodo d’imposta, ivi avessero, alternativamente, la sede legale, l’oggetto principale, o la sede dell’amministrazione.
Nel caso in esame, la sede dell’amministrazione si desumeva da una pluralità di elementi, tra cui la residenza italiana degli amministratori (tra loro fratelli), l’insussistenza di atti di gestione dell’impresa in Slovacchia, l’emissione di fatture in lingua italiana mediante strumenti informatici collocati in Italia, i rapporti con società italiane riconducibili al medesimo gruppo, la documentazione rinvenuta presso la sede italiana e le dichiarazioni rese in sede di verifica. Si tratta di elementi che, valutati nel loro complesso, sono stati ritenuti idonei a provare la fittizietà della residenza estera, sulla scorta del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l’esterovestizione può essere dimostrata anche mediante presunzioni, purché gli indici della fittizia localizzazione estera posseggano i requisiti della gravità, precisione e concordanza (si veda Cassazione 4409/2026).
La pronuncia, in linea con il panorama normativo di rango europeo e internazionale, valorizza dunque un approccio sostanzialistico: la residenza fiscale di una società è radicata nel “place of effective management” (come definito dall’articolo 4, paragrafo 3, del Modello Ocse di Convenzione contro le doppie imposizioni).
Difatti, secondo la nozione invalsa anche nella giurisprudenza europea, per “sede dell’amministrazione” si intende il luogo della direzione effettiva, in cui si assumono e si attuano le decisioni gestorie e direttive, anche in presenza di una sede legale formale all’estero.
Vale osservare che gli indici di effettività elaborati in ambito europeo (disponibilità dei locali, residenza degli amministratori, sede delle assemblee, autonomia finanziaria) sono stati sostanzialmente riproposti anche nell’ambito della pronuncia in esame, come griglia valutativa per accertare la sede decisionale effettiva.
Al tempo stesso, la Corte valorizza l’accertamento dell’artificiosità della localizzazione all’estero, richiamando la giurisprudenza europea e di legittimità che inquadra l’esterovestizione come costruzione meramente artificiosa, priva di effettività economica, finalizzata a sfruttare regimi fiscali di maggior favore, da valutare in ogni caso in bilanciamento con la libertà di stabilimento ex articolo 49 del Tfue.
In questo contesto, non può tacersi che la recente riforma in materia di fiscalità internazionale (a opera del Dlgs 209/2023) ha inciso sul testo dell’articolo 73 del Tuir, sostituendo “sede dell’amministrazione” e “oggetto principale” con i nuovi criteri di “sede di direzione effettiva” e “gestione ordinaria in via principale”, definiti come la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche e degli atti di gestione corrente per la società nel suo complesso.
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Perdite su crediti e deduzioni: esame preventivo sulla qualità
5 Agosto 2026
Il Sole 24 Ore lunedì 20 Luglio 2026 di Cristina Odorizzi
La gestione fiscale dei crediti inesigibili passa attraverso il momento della svalutazione (articolo 106 del Tuir) e la fase definitiva della rilevazione della perdita (articolo 101).
Svalutazione dei crediti
Per la svalutazione dei crediti, l’articolo 106 prevede per le imprese diverse dagli intermediari finanziari una deducibilità pari allo 0,5% dei crediti commerciali, intesi come crediti generati da ricavi, al lordo del Fondo svalutazione, non coperti da garanzia assicurativa, con l’avvertenza che la deduzione non è comunque più ammessa dal momento in cui il Fondo diventa pari al 5% dei crediti stessi. Ne consegue che se in un esercizio l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5% del valore dei crediti, l’eccedenza concorre a formare il reddito dell’esercizio stesso. In pratica, la svalutazione si determina secondo un criterio forfettario, senza alcuna indagine sul grado specifico di esigibilità di ciascun credito e quindi generando un fondo fiscale formato da tutti gli accantonamenti dedotti ex articolo 106 del Tuir (circolare 26/E/2013 e risposta 340/2023).
Il concetto di crediti coperti da garanzia assicurativa va interpretato in senso ampio, comprendendo tutte le modalità che garantiscono dal rischio di inadempimento (Cassazione 9433/2014, risposta 340/23). Ai fini quantitativi, i crediti si considerano coperti da garanzia assicurativa sino a concorrenza dei massimali assicurati senza considerare la franchigia.
Perdite su crediti
Le perdite sui crediti commerciali sono deducibili limitatamente alla parte che eccede il Fondo svalutazione crediti in essere. Ma prima della fase di conteggio, occorre un’attenta e rigorosa verifica sulla qualità della perdita. L’articolo 101, comma 5, del Tuir dispone in linea generale la deducibilità delle perdite su crediti solo esse risultano da elementi certi e precisi. Sono poi previste alcune presunzioni che esonerano da ulteriori elementi di prova. Infatti, sono sicuramente deducibili le perdite su crediti interessati da procedure concorsuali o procedure negoziali quali accordi di ristrutturazione o piani di risanamento dei debiti ex articoli 56 e 57 del Codice della crisi d’impresa.
Sono poi deducibili i crediti di modesta entità per cui sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del pagamento. Sono di modesta entità i crediti sino a 5mila euro per le imprese di rilevante dimensione (cioè con ricavi superiori a 100 milioni) e sino a 2.500 euro per le altre imprese. Per il conteggio si assume non il credito complessivo ma le singole fatture che lo hanno determinato, salvo il caso di fatture riferite al medesimo rapporto contrattuale (ad esempio, da un unico contratto di somministrazione). Ai fini della deduzione è comunque necessario rilevare in bilancio la perdita anche come svalutazione (circolare 26/E/2013).
Per i crediti da procedure (ma anche per i mini crediti) la deduzione – ex articolo 101, comma 5, Tuir – è ammessa nel periodo di imputazione in bilancio, anche se successiva rispetto a quella in cui vi sono gli elementi certi e precisi oppure il debitore è assoggettato a procedura concorsuale, purché ciò non avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello in cui – secondo la corretta applicazione dei principi contabili – si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.
Infine gli elementi certi e precisi sussistono quando il credito è prescritto e anche in tutti casi di cancellazione dei crediti operata in applicazione dei principi contabili. La prescrizione, istituto previsto dall’articolo 2934 del Codice civile, è interrotta – come previsto dal successivo articolo 2943 – «dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio (…) [e] dalla domanda proposta nel corso di un giudizio»; è inoltre interrotta «da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore».
La prescrizione del diritto di esecuzione del credito iscritto nel bilancio del creditore ha come effetto quello di cristallizzare la perdita emersa e di renderla definitiva, e quindi legittima la deducibilità a prescindere dall’importo del credito. Si tratta tuttavia di una fattispecie non priva di insidie, in quanto la deducibilità è disconosciuta se dalle circostanze concrete, ad esempio dall’inattività dell’impresa creditrice, si può evincere una volontà liberale della stessa impresa (risposta 197/2019).
In tutti gli altri casi, per dedurre la perdita rimane l’esigenza degli elementi certi e precisi, che vanno provati in modo rigoroso, richiedendo in generale procedure esecutive infruttuose, sempre che tale infruttuosità risulti anche sulla base di una valutazione complessiva della situazione economica e patrimoniale del debitore, assoluta e definitiva. Si ricorda, ad esempio, che l’infruttuosa attivazione delle procedure esecutive nei confronti di un ente pubblico, peraltro non assoggettabile a procedure concorsuali, non è da sola sufficiente a dimostrare l’impossibilità futura di recuperare il credito (risoluzione 16/E/2009). Un altro utile elemento di prova, a corredo di ripetuti tentativi di recupero senza esito, può essere rappresentato dalla documentazione idonea a dimostrare che il debitore si trovi nell’impossibilità di adempiere per un’oggettiva situazione di illiquidità finanziaria e incapienza patrimoniale e che, pertanto, è sconsigliata la procedure esecutiva.
Al riguardo, possono essere tenute in considerazione le lettere di legali incaricati della riscossione del credito (Cassazione, sentenza 3862/2001) o le relazioni negative rilasciate dalle agenzie di recupero crediti di cui all’articolo 115 del Tulps nell’ipotesi di mancato successo nell’attività di recupero, sempre che nelle stesse sia obiettivamente identificabile il credito oggetto dell’attività di recupero, l’attività svolta per recuperare tale credito e le motivazioni per cui l’inesigibilità sia divenuta definitiva a causa di un’oggettiva situazione di illiquidità finanziaria e incapienza patrimoniale del debitore.
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Società serba, niente pex sulle quote cedute
5 Agosto 2026
Il Sole 24 Ore 9 Luglio 2026 di Alessandro Germani
Non beneficia della Pex (participation exemption) la cessione di una partecipazione in una società serba che a certe condizioni dell’investimento in loco gode di una detassazione completa per dieci anni in proporzione all’investimento effettuato. È questa la risposta n. 135 dell’ 8 luglio 2026.
Una società italiana detiene una partecipazione del 25% in una società serba iscritta fra le immobilizzazioni finanziarie fin dalla costituzione della partecipata estera.
Si tratta di un investimento effettivo in loco che occupa circa 220 persone e che gode dell’esenzione in base all’articolo 50 della legge sulla tassazione dell’utile delle persone giuridiche della Repubblica di Serbia.
La risposta delle Entrate è di chiusura. La questione verte sulla specifica condizione dell’articolo 87 comma 1 lettera c) del Tuir per cui la Pex spetta in presenza della residenza fiscale o localizzazione dell’impresa o ente partecipato in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato di cui all’articolo 47-bis del Tuir.
Il comma 2 del predetto articolo 87 fissa anche il cosiddetto periodo di monitoraggio per cui il requisito del comma 1, lettera c), deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso tuttavia, per i rapporti detenuti da più di cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, è sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi d’imposta anteriori al realizzo stesso.
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Decreto Legge 30 Luglio 2026 nr 103 – Proroga degli interventi straordinari in materia di carburanti
5 Agosto 2026
Viene contestualmente prorogata al 31 Agosto anche la misura di sostegno tramite la San Marino Card, con una ricarica di 20 centesimi per litro.
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Decreto Delegato 27 Luglio 2026 nr 96 – Modifica alle disposizioni sulle targhe provvisorie per l’esportazione degli autoveicoli
5 Agosto 2026
Le targhe provvisorie per l’esportazione degli autoveicoli sono così modificate dall’Articolo Unico qui di seguito riportato:
“1.La lettera b., del numero 1), del primo comma, dell’articolo 1 del Decreto 20 febbraio 1990 n.34 e successive modifiche è così modificata:
“b. un numero a rilievo di colore nero, dell’altezza di 79 mm, larghezza 45 mm e con tratto di 12,5 mm, seguito dalla lettera “E” a rilievo di colore rosso e da tre numeri a rilievo di colore nero delle stesse dimensioni;”
2. Le targhe provvisorie per l’esportazione, con la combinazione alfanumerica di cui al comma 1, sono rilasciate a seguito dell’assegnazione dell’ultima targa con la sigla della composizione attuale.”
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Decreto Delegato 30 Luglio 2026 nr 98 – Modifiche al quadro delle aliquote dell’imposta sulle importazioni di cui alla Legge 22 12 1972 nr 40 e succ. mod.
5 Agosto 2026
Dal 1° Agosto 2026, seguendo la strada già intrapresa da diversi Paesi europei, sono entrate in vigore le riduzioni dell’aliquota monofase al 2% sui prodotti dedicati all’igiene femminile.
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Decreto Delegato 30 Luglio 2026 nr 101 – Ratifica D.D. 18 Giugno 2026 nr 81- Disciplina del regime di agevolazioni in favore di Fondazioni non lucrative di utilità sociale -ONLUS
5 Agosto 2026
Al fine di incentivare e agevolare attività di solidarietà sociale e pubblica, il Decreto Delegato nr 101 (ratifica del precedente D.D. 81) riconosce una serie di agevolazioni fiscali alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), che effettuano assistenza sociale e socio – sanitaria.
Le agevolazioni fiscali sono concesse al fine di realizzare in territorio strutture, immobili, opere, progetti e servizi, nell’ambito di tali attività e devono essere volte all’accoglienza, all’inclusione e al sostegno di soggetti fragili, svantaggiati o con disabilità ovvero che versino in condizioni di bisogno.
Il riconoscimento delle agevolazioni fiscali è autorizzato dal Congresso di Stato mediante sottoscrizione di apposita convenzione, previa presentazione di apposita istanza al medesimo e all’UO Ufficio Attività Economiche, sentiti i riferimenti della Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale e della Segreteria di Stato con delega alla Famiglia, tenuto conto dell’interesse pubblico della pratica e degli aspetti di utilità sociale.
Per i dettagli del caso si rimanda alla lettura del testo completo di seguito allegato
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Decreto Delegato 20 Luglio 2026 nr 91 – Modifica delle norme per le imprese ad alto contenuto tecnologico
5 Agosto 2026
Il D.D. nr 91 del 20 Luglio modifica la normativa in tema di imprese ad alto contenuto tecnologico (IACT) prevedendo alcune novità che di seguito si mettono in evidenza:
- per lo status IACT il periodo entro cui una società è considerata “di nuova costituzione” passa da 12 a 24 mesi
- si prevede un divieto di esternalizzazione del nucleo essenziale dell’attività tecnologica, salvo per compiti accessori o altamente specialistici
- la “Certificazione” del carattere innovativo viene definita “Attestazione”, con validità sempre di 12 mesi rinnovabile di anno in anno.
- le Start Up Tecnologiche di Primo Livello devono essere in possesso di almeno di uno dei seguenti requisiti alternativi: disponibilità di brevetti o altri diritti di proprietà intellettuale, possesso di titoli di studio tecnico- scientifici coerenti con il progetto imprenditoriale da parte dei soci fondatori o età inferiore ai 30 anni di soci e amministratori.
- obblighi occupazionali minimi: le Start Up di Secondo Livello dovranno avere almeno 2 dipendenti, le Start Up Avanzate Tecnologiche almeno 3, con la possibilità di sospensione o revoca dello status in caso di mancato rispetto prolungato nel tempo.
Vengono inoltre stabiliti nuovi tetti alla distribuzione degli utili e rafforzati i poteri di vigilanza di San Marino Innovation.
Le imprese IACT potranno adottare lo smart working come modalità ordinaria di lavoro, e per le imprese di piccole dimensioni viene prevista una procedura di liquidazione semplificata, più rapida rispetto a quella ordinaria, applicabile in presenza di determinate condizioni patrimoniali e in assenza di debiti o contenziosi in corso.
Per le imprese già in possesso dell’attestazione alla data del 19 luglio 2026 è previsto un regime transitorio: mantengono lo status secondo le regole precedenti fino alla scadenza del programma in corso, ma possono già beneficiare delle nuove norme su smart working e liquidazione semplificata, restando comunque soggette ai nuovi criteri di verifica dei requisiti.
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Regolamenti 20 Luglio 2026 n.19 e 21 – Identificazione e riproduzione del contrassegno “100% MADE IN SAN MARINO” e “MADE IN SAN MARINO”
5 Agosto 2026
I Regolamenti 19 e 21 del 20 Luglio u.s. identificano l’aspetto grafico dei contrassegni “100% Made in San Marino” e “Made in San Marino”
Le versioni ufficiali dei contrassegni deve seguire tassativamente le indicazione di proporzione e di pantone definiti dettagliatamente nei rispettivi allegati ai Regolamenti