Quote donate, nella holding resta l’esenzione

5 Agosto 2026

Il Sole 24 Ore 1 Agosto 2026 di Angelo Busani

Il conferimento in una holding di quote o di azioni acquistate per donazione e la successiva cessione di una partecipazione di minoranza della holding non comportano la decadenza dall’esenzione di cui il conferente ha beneficiato in sede di donazione (articolo 3, comma 4-ter, Dlgs 346/1990) a condizione che trascorra almeno un quinquennio sommando il periodo di controllo della società donata (da parte del donatario) e il periodo di controllo della società holding (da parte del conferente). È quanto afferma l’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 152 del 31 luglio 2026.

Il caso riguarda un contribuente che, nel 2025, quando già era titolare di una partecipazione del 65 per cento in una società di capitali, ha ricevuto dal padre un’ulteriore quota del 35 per cento, beneficiando dell’agevolazione e impegnandosi a mantenere il controllo fino a giugno 2030. Costui intende ora conferire almeno il 70 per cento delle azioni in una holding di nuova costituzione, in regime di realizzo controllato ai sensi dell’articolo 177, comma 2, Tuir, e cedere poi a terzi una quota compresa tra il 20 e il 30 per cento.

Poiché entrambe le operazioni sarebbero realizzate prima della scadenza del quinquennio relativo all’ultima donazione, il contribuente ha chiesto se il conferimento potesse determinare la perdita del controllo e se fosse possibile scegliere quali partecipazioni conferire. Analoghi dubbi riguardavano la cessione e l’eventuale applicazione dei criteri Fifo o Lifo per individuare le quote trasferite.

L’Agenzia muove dalla norma secondo cui, per le partecipazioni in società di capitali, l’esenzione di cui all’articolo 3, comma 4-ter spetta quando il trasferimento consente di acquisire il controllo previsto dall’articolo 2359, comma 1, numero 1), del Codice civile oppure di integrare un controllo già esistente. La condizione da rispettare nei cinque anni successivi non consiste nel mantenimento della titolarità di tutte le partecipazioni ricevute in esenzione, ma nella conservazione della posizione di controllo.

Il conferimento delle azioni in un’altra società, pertanto, non costituisce di per sé una causa di decadenza. Occorre però che sia lo stesso beneficiario dell’agevolazione a mantenere il controllo nelle società coinvolte. Nel caso esaminato, il contribuente dovrà quindi controllare la holding e, per il tramite di questa, continuare a esercitare il controllo di diritto sulla società operativa fino a giugno 2030.

Lo stesso criterio vale per la cessione della partecipazione di minoranza: la vendita del 20 o del 30% non determina automaticamente la perdita del beneficio, purché, anche dopo l’operazione, resti fermo il controllo diretto o indiretto richiesto dalla norma agevolativa. Non assume quindi rilievo decisivo l’individuazione delle singole quote cedute secondo il criterio Fifo o Lifo, perché l’obbligo del donatario riguarda il mantenimento del controllo, non il divieto di trasferire ciascuna partecipazione ricevuta.

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Ma per il Garante la posta rimane riservata

5 Agosto 2026

Il Sole 24 Ore 30 Luglio 2026 di Aldo Bottini

Il Garante della privacy insiste sulle proprie posizioni, estremamente rigide e assai discutibili, in materia di gestione e controllo della posta elettronica nei luoghi di lavoro, incurante delle opinioni divergenti che iniziano a manifestarsi in alcune sentenze dei giudici del lavoro. Qualche settimana fa abbiamo dato notizia di una sentenza del Tribunale di Pisa che ha dichiarato legittimo il licenziamento per giusta causa di un dipendente il cui comportamento infedele era stato accertato tramite controlli (mirati e successivi all’insorgere di un fondato sospetto) sui messaggi contenuti nella casella di posta elettronica aziendale assegnatagli.

Il Tribunale ha ritenuto irrilevante, ai fini della valutazione della legittimità del licenziamento, il provvedimento del Garante di avvio, nei confronti di Piaggio, società datrice di lavoro, di un procedimento sanzionatorio per illiceità nelle modalità di conservazione dei log di accesso al sistema di posta elettronica e dei messaggi stessi.

Con riferimento a quella stessa vicenda, è stato pubblicato ieri il provvedimento definitivo del Garante (rispetto al quale Piaggio ha preannunciato ricorso al Tribunale competente) con cui si ordina alla società «il divieto dell’accesso al contenuto dei dati raccolti e conservati sui sistemi aziendali relativi alla posta elettronica aziendale» e si infligge una pesante sanzione amministrativa pecuniaria. Il punto di partenza delle argomentazioni del Garante è sempre lo stesso: «l’indirizzo di posta aziendale individualizzato (ovvero assegnato a uno specifico lavoratore), così come il contenuto della posta elettronica presente nell’account, costituiscono dati personali del lavoratore stesso».

Da ciò si fa discendere l’applicazione alla mail aziendale della garanzia di riservatezza della corrispondenza, che si spinge sino ad affermare che andrebbero adottate «misure di tipo organizzativo e tecnologico tali da impedire l’accesso all’archivio da parte di soggetti diversi dall’interessato».

Si tratta di un’impostazione avulsa dalla realtà. Il dipendente che utilizza l’account di posta aziendale (di proprietà del datore di lavoro) non lo fa certo a titolo personale, ma agisce come espressione dell’organizzazione. Tanto più quando, come accade nella stragrande maggioranza dei casi, le policy aziendali chiariscono che della mail aziendale si deve fare un uso esclusivamente lavorativo. Il che dovrebbe essere più che sufficiente, secondo le stesse Linee guida sulla posta elettronica emanate dal Garante nel lontano 2007, a evitare l’insorgere di qualsiasi aspettativa di riservatezza.

Il Garante insiste poi nel non riconoscere natura di strumento di lavoro alla raccolta e conservazione dei dati e dei messaggi di posta elettronica, con la conseguenza che tale conservazione (che il Garante ritiene «non indispensabile» per rendere la prestazione lavorativa) dovrebbe essere sottoposta alla preventiva autorizzazione sindacale o amministrativa prevista dal primo comma dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori. Una simile posizione non considera che oggi, tramite le email, vengono scambiate informazioni, trasmessi documenti, assunte posizioni negoziali, il che ne richiede necessariamente la conservazione negli archivi aziendali per evidenti finalità lavorative. Senza considerare che, nel caso concreto, si trattava di un controllo difensivo diretto all’accertamento di un illecito, come tale sottratto, per giurisprudenza pacifica, all’applicazione dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori.

A quest’ultimo proposito, il Garante, pur affermando che «non rientra nelle competenze di questa Autorità pronunciarsi sulla cd. teoria dei controlli difensivi», entra in realtà nel merito delle modalità applicative di tali controlli, sposando in pieno la tesi secondo cui, per essere legittimo, il controllo deve svolgersi «ex post, ovvero su comportamenti posti in essere successivamente all’insorgenza del sospetto dell’illecito». Una tesi respinta dal Tribunale di Pisa che ha giudicato sulla medesima fattispecie e che porta alla totale impossibilità di accertare condotte illecite verificatesi ed esauritesi al momento dell’insorgere del fondato sospetto, come correttamente ritenuto, in una fattispecie analoga, dalla Corte d’appello di Torino (sentenza 437 del 31 ottobre 2023).

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Trust del Liechtenstein, la riforma amplia i controlli

5 Agosto 2026

Sole 24 Ore 15 Luglio 2026 di Angelo Busani

Una notevole revisione della governance del trust regolato dalla legge del Liechtenstein. È la conseguenza dell’entrata in vigore, il 1° luglio 2026, della riforma del Personen- und Gesellschaftsrecht (il Pgr e cioè la legge sul diritto delle persone e delle società), recata dalla legge del 4 dicembre 2025, pubblicata nel Landesgesetzblatt del Liechtenstein numero 12 del 2026.

Il cuore della riforma è l’introduzione, per i trust privatistici (privatnützige Trusts), dell’Informationsberechtigter (information rights holder), cioè un soggetto titolare per legge di diritti di informazione e controllo, istituito con lo scopo di supervisionare l’attività del trustee.

In particolare, il potere/dovere dell’Informationsberechtigter consiste nel diritto di ottenere dal trustee le informazioni necessarie sulla gestione del trust, nel diritto di ricevere dati e documentazione sull’amministrazione del patrimonio segregato, nel diritto di rendiconto e di verifica annuale per verificare se il trustee abbia amministrato il trust fund secondo l’atto istitutivo e la legge e nel potere di reazione e cioè, se emergono irregolarità, di attivare o sollecitare il procedimento di vigilanza davanti al Landgericht (il tribunale di primo grado del Liechtenstein). In sostanza, non si tratta di un co-trustee né di un protector perché è un soggetto che svolge solo una funzione di controllo e non concorre alla gestione del trust.

Questo nuovo regime si applica ai trust costituiti dopo il 1° luglio 2026 mentre, per i trust già esistenti a tale data, è stabilita una finestra di 18 mesi, sino al 31 dicembre 2027, per adeguarsi. La sequenza è: dapprima la modifica da parte del settlor; se il settlor sia deceduto, incapace o irreperibile, è previsto un intervento sussidiario del trustee, con autorizzazione del Landgericht; in mancanza, si passa a criteri suppletivi coinvolgendo i beneficiari. Sul piano pratico, per i trust privatistici iscritti nel Registro commerciale, al momento dell’iscrizione occorre una conferma sottoscritta dal trustee circa l’avvenuta designazione di almeno un Informationsberechtigter e di un suo successore. Per i trust non iscritti ma con atto depositato presso l’Amt für Justiz, la designazione deve risultare dall’atto di trust o da documento aggiuntivo, con apposita conferma del trustee.

Quanto invece ai trust di pubblica utilità (gemeinnützige Trusts), la legge di riforma va in altra direzione: essi vengono avvicinati al modello delle fondazioni di pubblica utilità, con maggiore coinvolgimento dell’autorità di vigilanza (la Stiftungsaufsichtsbehörde): essa viene ridenominata Stiftungs- und Trustaufsichtsbehörde e per i trust di pubblica utilità assume una funzione di controllo, pur restando al Landgericht il potere di adottare provvedimenti correttivi.

Il punto più interessante della riforma, in chiave comparatistica, è dunque che il Liechtenstein introduce una figura che non coincide perfettamente con categorie classiche del trust di common law: l’Informationsberechtigter si discosta dai modelli dei Paesi ove il trust è disciplinato o praticato e perciò indubbiamente è un soggetto che non è di immediata percezione da parte di disponenti e consulenti stranieri. È tuttavia prevalsa in Liechtenstein l’idea che si tratti di un sistema che serva a colmare un deficit di controllo, rafforzando in tal modo l’affidabilità e quindi la riconoscibilità internazionale dei trust liechtensteinesi.

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Patto di famiglia senza esenzione fiscale

5 Agosto 2026

Il Sole 24 Ore 14 Luglio 2026 di Angelo Busani

Niente esenzione dall’imposta di donazione per il patto di famiglia che trasferisce al figlio la nuda proprietà del 95% delle quote di una holding, anche se al beneficiario sono attribuiti i corrispondenti diritti di voto, quando lo statuto conserva in capo al disponente prerogative capaci di svuotare, in concreto, il controllo societario. È quanto afferma l’agenzia delle Entrate nella risposta n. 143/2026, sull’interpretazione dell’articolo 3, comma 4-ter, dlgs 346/1990 (il Testo unico dell’imposta di donazione), nella quale, tra l’altro, non si nota alcun accenno al fatto che fosse una holding la società le cui quote erano oggetto dell’ipotizzato trasferimento. Il caso nasce da un progetto di passaggio generazionale articolato in un arco temporale di cinque anni, con il progressivo coinvolgimento del figlio negli organi amministrativi delle principali società del gruppo e con l’avvio, sempre progressivo, di attività di direzione e coordinamento delle controllate. L’agevolazione è dunque negata perché in questa operazione, seppur venissero attribuiti al nudo proprietario i diritti di voto relativi alla quota di partecipazione trasferita, si ipotizzava una modifica statutaria destinata a riservare al padre alcuni diritti particolari: il diritto di essere nominato amministratore e presidente del consiglio di amministrazione; il diritto di rappresentare la holding e di votare nelle assemblee delle partecipate su nomina e revoca degli amministratori, trasferimenti di partecipazioni, aziende, rami d’azienda e marchi; nonché il diritto di esprimere o negare il gradimento sui trasferimenti.A ciò si aggiungeva una clausola secondo cui, per modificare lo statuto, sarebbe stato necessario il voto favorevole di almeno il 96% dei diritti di voto complessivi. Il figlio, pur titolare del 95% dei voti, non avrebbe quindi potuto eliminare autonomamente le previsioni che attribuivano al genitore quelle prerogative personali.Secondo l’Agenzia, ai fini dell’esenzione non basta il trasferimento formale della maggioranza dei diritti di voto, ma occorre accertare che il beneficiario acquisisca un effettivo controllo di diritto ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del Codice civile, cioè il potere di determinare l’esito delle deliberazioni dell’assemblea ordinaria nel loro complesso. La risposta richiama la risposta a interpello n. 115 del 4 giugno 2026, secondo cui clausole statutarie o patti parasociali riservati al dante causa possono depotenziare, fino a escluderlo, il controllo formalmente trasferito. Nella ricostruzione dell’Agenzia, quindi, la verifica da compiere non si arresta alla titolarità dei voti, ma investe l’assetto statutario complessivo e la sua capacità di lasciare al beneficiario un potere effettivo sulle decisioni ordinarie dell’assemblea dei soci.

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