Beni e rapporti in Italia non bastano a smentire il domicilio all’estero

9 Settembre 2026

Il Sole 24 Ore lunedì 10 Agosto 2026 di Andrea Barison

La disponibilità di beni e rapporti con l’Italia non è sufficiente, di per sé, a dimostrare la residenza fiscale del contribuente. Gli elementi posti a fondamento dell’accertamento devono risultare concretamente idonei a provare la permanenza del domicilio nel territorio dello Stato. È questo il principio affermato dalla Cgt di II grado del Lazio con la sentenza 3577 del giugno 2026, sezione 17 (presidente Sessa, relatore Marotta). La controversia trae origine da un avviso di accertamento con il quale l’agenzia delle Entrate recuperava a tassazione i redditi percepiti nel 2017 da un contribuente iscritto all’Aire dal 2013 e residente in Thailandia, ritenendo che avesse mantenuto la residenza fiscale in Italia. Trattandosi del periodo d’imposta 2017, trovava applicazione l’articolo 2 del Tuir nella formulazione antecedente al Dlgs 209 de 2023.

Accertata la permanenza in Thailandia per la maggior parte del periodo d’imposta, l’istruttoria si concentrava sull’eventuale domicilio in Italia. L’ufficio richiamava la residenza dei figli e dell’ex coniuge, la disponibilità di immobili e autoveicoli, l’accredito della pensione su un conto corrente italiano, una partecipazione societaria, il ricorso al Servizio sanitario nazionale e le ricariche di utenze telefoniche italiane.

Il contribuente produceva il contratto di locazione dell’immobile in Thailandia con le ricevute dei canoni, i certificati di residenza thailandese e Aire, il codice fiscale thailandese, i visti di ingresso e uscita e la documentazione dei pagamenti effettuati all’estero.

La Corte respinge l’appello dell’Agenzia, ritenendo che gli elementi richiamati nel processo verbale di constatazione e nell’avviso di accertamento non dimostrino la residenza fiscale in Italia. I giudici escludono la rilevanza della residenza dei figli, appartenenti a nuclei familiari autonomi, e dell’ex coniuge, in seguito alla separazione. Irrilevanti sono ritenuti anche la titolarità dell’immobile assegnato all’ex moglie, il ricorso al Servizio sanitario nazionale, giustificato da esigenze mediche, l’accredito della pensione sul conto italiano imposto dall’Inps, la proprietà di un immobile acquisito per successione, la partecipazione societaria qualificata come investimento e le ricariche telefoniche italiane, effettuate per mantenere i rapporti con figli e nipoti. La Corte esclude inoltre l’applicazione dell’articolo 19 della Convenzione Italia-Thailandia, rilevando che il contribuente, ex pilota Alitalia, non ha mai svolto funzioni pubbliche, nonché dell’articolo 18, comma 2, ritenendo applicabile il comma 1. Richiamando la Cassazione n. 10706/2019, ribadisce che la nozione convenzionale di residenza presuppone il potenziale assoggettamento illimitato all’imposizione nello Stato estero di residenza, indipendentemente dall’effettivo pagamento dell’imposta. La sentenza conferma quindi la decisione di primo grado e condanna l’agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio.

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