Lavoratore autonomo o mediatore: l’agente sportivo è ancora in bilico

9 Settembre 2026

Il Sole 24 Ore 17 Agosto 2026 di Sandro Censi e Davide Greco

Come emerge dall’esame della giurisprudenza, della prassi e del dibattito dottrinale, non è ancora chiaro se l’agente sportivo, ai fini fiscali, debba essere qualificato quale lavoratore autonomo o mediatore. Una recente pronuncia della Cgt di primo grado di Cagliari (sentenza 136/1/2026) sembra aver tracciato una possibile direttrice interpretativa destinata a incidere sul futuro della materia.

La (nuova) definizione

La controversia riguardava l’applicabilità della ritenuta del 30%, a titolo d’imposta, sui compensi corrisposti da una nota società calcistica della Serie A italiana a una società di agenti sportivi con sede nel Principato di Monaco. I giudici sardi sembrano aver assunto una posizione piuttosto chiara circa la possibilità di ricondurre la figura dell’agente sportivo – almeno ai fini fiscali – nell’alveo del lavoro autonomo professionale, superando la tradizionale qualificazione di mediatore atipico che aveva caratterizzato il dibattito interpretativo, quantomeno durante la vigenza dell’abrogato articolo 1, comma 373, della legge di Bilancio 2018.

Dopo aver ricostruito il quadro normativo applicabile ratione temporis, i giudici si soffermano sulla nuova definizione di agente sportivo prevista dall’articolo 2 del Dlgs 37/2021 – poi meglio precisata dal Dpcm 218/2025 – osservando che «nella nuova disciplina emerge (…) un tratto diverso del procuratore sportivo, descritto come una figura più complessa rispetto alla figura tratteggiata dalla disciplina previgente. L’art. 2 del D.lgs [37/2021] infatti, nel confermare che l’agente sportivo svolge l’attività di mediazione, specifica che egli fornisce altresì “servizi professionali di assistenza e consulenza”, accentuando la parte intellettuale-professionale del procuratore ed inserendolo in maniera più chiara nell’ambito delle prestazioni di lavoro autonomo professionale».

Il richiamo alla nuova disciplina rappresenta certamente uno dei passaggi centrali della motivazione. Da tale passaggio sembra emergere come il legislatore abbia progressivamente valorizzato la componente professionale dell’attività dell’agente sportivo, affiancando all’attività di mediazione una più ampia funzione di assistenza e consulenza.

L’attività effettiva

La Cgt di Cagliari, tuttavia, non sembra arrestarsi al solo dato formale contenuto nel Dlgs 37/2021. Un ulteriore profilo valorizzato è quello della concreta attività svolta dall’agente sportivo: viene attribuita particolare importanza alla «prestazione effettivamente resa» dall’agente, «al di là delle definizioni normative e regolamentari che disciplinano il procuratore sportivo».

A differenza di quanto sostenuto dall’Agenzia nella risoluzione 69/E/2022 e nella risposta 315/22, nelle quali l’attenzione sembra essersi concentrata prevalentemente sul dato normativo, la Corte – pur prendendo atto del mutato quadro legislativo – richiama l’interprete alla necessità di non fermarsi alla qualificazione formale della figura dell’agente sportivo.

La nuova disciplina costituisce certamente un elemento di rilievo nell’attività interpretativa, ma non esaurisce l’indagine richiesta ai fini fiscali. Al contrario, secondo l’impostazione che sembra emergere dalla sentenza, occorre verificare, caso per caso, quale sia l’attività concretamente svolta dall’agente sportivo, attribuendo rilievo decisivo alla prestazione effettivamente resa.

A parere dei giudici sardi, è evidente il cambio di rotta impresso dal legislatore con il Dlgs 37/2021. Il nuovo assetto normativo e, ancor prima, le modalità previste dalla riforma per il percorso abilitativo, sembrano infatti indirizzare la figura dell’agente sportivo tra i professionisti che svolgono attività di lavoro autonomo.

Valutazioni caso per caso

Non possiamo però sottacere che l’attività di intermediazione continua a essere espressamente prevista anche all’interno della nuova normativa, sia da un punto di vista terminologico, sia come descrizione della possibile attività prestata dall’agente sportivo. L’articolo 5 del Dlgs 37/2021, ad esempio, disciplina il contratto di mandato sportivo quale contratto che incarica l’agente di mettere in contatto due o più soggetti operanti nell’ambito delle discipline sportive. Inoltre, l’articolo 2, comma 1, lettera a), e l’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto definiscono l’agente sportivo come colui che «mette in contatto due o più soggetti (…) ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, (…) fornendo servizi professionali di assistenza e consulenza, mediazione».

Ciò che potrebbe, almeno in parte, rimettere in discussione tale ricostruzione è, come spesso accade, la concreta realtà applicativa. La soluzione interpretativa potrebbe allora non risiedere in una contrapposizione netta tra le due qualificazioni, bensì nella capacità di cogliere, caso per caso, la reale natura della prestazione svolta.

Se questo è il quadro normativo e giurisprudenziale, è naturale chiedersi quale sia il grado di recepimento della riforma da parte delle Federazioni sportive nazionali, chiamate ad adeguare regolamenti e procedure al nuovo quadro normativo. La svolta culturale passa, infatti, anche attraverso di esse e dal rispetto del termine di sei mesi previsto dall’articolo 17 del regolamento attuativo del Dlgs 37/2021, pubblicato in Gazzetta il 19 gennaio 2026.

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Beni e rapporti in Italia non bastano a smentire il domicilio all’estero

9 Settembre 2026

Il Sole 24 Ore lunedì 10 Agosto 2026 di Andrea Barison

La disponibilità di beni e rapporti con l’Italia non è sufficiente, di per sé, a dimostrare la residenza fiscale del contribuente. Gli elementi posti a fondamento dell’accertamento devono risultare concretamente idonei a provare la permanenza del domicilio nel territorio dello Stato. È questo il principio affermato dalla Cgt di II grado del Lazio con la sentenza 3577 del giugno 2026, sezione 17 (presidente Sessa, relatore Marotta). La controversia trae origine da un avviso di accertamento con il quale l’agenzia delle Entrate recuperava a tassazione i redditi percepiti nel 2017 da un contribuente iscritto all’Aire dal 2013 e residente in Thailandia, ritenendo che avesse mantenuto la residenza fiscale in Italia. Trattandosi del periodo d’imposta 2017, trovava applicazione l’articolo 2 del Tuir nella formulazione antecedente al Dlgs 209 de 2023.

Accertata la permanenza in Thailandia per la maggior parte del periodo d’imposta, l’istruttoria si concentrava sull’eventuale domicilio in Italia. L’ufficio richiamava la residenza dei figli e dell’ex coniuge, la disponibilità di immobili e autoveicoli, l’accredito della pensione su un conto corrente italiano, una partecipazione societaria, il ricorso al Servizio sanitario nazionale e le ricariche di utenze telefoniche italiane.

Il contribuente produceva il contratto di locazione dell’immobile in Thailandia con le ricevute dei canoni, i certificati di residenza thailandese e Aire, il codice fiscale thailandese, i visti di ingresso e uscita e la documentazione dei pagamenti effettuati all’estero.

La Corte respinge l’appello dell’Agenzia, ritenendo che gli elementi richiamati nel processo verbale di constatazione e nell’avviso di accertamento non dimostrino la residenza fiscale in Italia. I giudici escludono la rilevanza della residenza dei figli, appartenenti a nuclei familiari autonomi, e dell’ex coniuge, in seguito alla separazione. Irrilevanti sono ritenuti anche la titolarità dell’immobile assegnato all’ex moglie, il ricorso al Servizio sanitario nazionale, giustificato da esigenze mediche, l’accredito della pensione sul conto italiano imposto dall’Inps, la proprietà di un immobile acquisito per successione, la partecipazione societaria qualificata come investimento e le ricariche telefoniche italiane, effettuate per mantenere i rapporti con figli e nipoti. La Corte esclude inoltre l’applicazione dell’articolo 19 della Convenzione Italia-Thailandia, rilevando che il contribuente, ex pilota Alitalia, non ha mai svolto funzioni pubbliche, nonché dell’articolo 18, comma 2, ritenendo applicabile il comma 1. Richiamando la Cassazione n. 10706/2019, ribadisce che la nozione convenzionale di residenza presuppone il potenziale assoggettamento illimitato all’imposizione nello Stato estero di residenza, indipendentemente dall’effettivo pagamento dell’imposta. La sentenza conferma quindi la decisione di primo grado e condanna l’agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio.

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Imballaggi, dichiarazioni di conformità dal 12 agosto

9 Settembre 2026

Il Sole 24 Ore 5 Agosto 2026 di Paola Ficco

Dal 12 agosto, in base all’articolo 39 del Regolamento (Ue) 2025/40 (Ppwr), il fabbricante deve compilare e conservare le dichiarazioni di conformità relative agli imballaggi secondo lo schema dell’Allegato VIII, sostenute da evidenze tecniche complete e coerenti tra loro, secondo la procedura dell’Allegato VII. Occorre, quindi, uno scambio informativo intenso lungo l’intera catena di fornitura, gestito con metodo stabile. Il fabbricante può usare il modello che ritiene opportuno (file Word, Excel eccetera). Si tratta del documento obbligatorio redatto dal fabbricante che attesta formalmente la conformità dell’imballaggio alle prescrizioni di sostenibilità previste dal Regolamento (Ue) 2025/40, articoli da 5 a 12, sulla base della documentazione tecnica (allegato VII).

Il Regolamento definisce «fabbricante» chi materialmente produce imballaggi o prodotti imballati. La definizione, però, presenta due casi particolari:

prevalenza del marchio. Quando un soggetto fa progettare o fabbricare un imballaggio da terzi e lo immette sul mercato con il proprio nome o marchio commerciale, è questo il soggetto (non il produttore materiale) che si qualifica come fabbricante. L’eventuale presenza di altri marchi sull’imballaggio è irrilevante. È il caso tipico della grande distribuzione con i prodotti a marchio proprio.

microimprese. Se il titolare del marchio è una microimpresa (meno di 10 occupati e fatturato o totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro) e se il fornitore dell’imballaggio ha sede nello stesso Stato membro, il fabbricante è tale fornitore. Si pensi a un piccolo birrificio artigianale italiano che fa stampare le proprie bottiglie da un vetraio italiano. L’obbligo di dichiarazione ricade sul vetraio e non sul birrificio.

La responsabilità segue, quindi, chi governa la presenza del prodotto sul mercato, salvo che si tratti di un operatore di dimensioni minime, nel qual caso risale al fornitore, purché resti all’interno dello stesso Stato membro. La dichiarazione di conformità Ue e la documentazione tecnica a supporto vanno conservate per 5 anni dalla data di immissione sul mercato, se imballaggi monouso. Se riutilizzabili, il termine sale a 10 anni. Per «immissione sul mercato» il Regolamento 2025/40 intende «la prima messa a disposizione di un imballaggio, vuoto o contenente un prodotto, sul mercato dell’Unione» (articolo 3).

Il fabbricante firma la dichiarazione, ma non può dimostrare da solo la conformità perché i dati e le evidenze tecniche arrivano dai fornitori: lo scambio informativo (anche riservato, se necessario) deve essere continuo: in difetto non può attestare nulla. Nella filiera, quindi, ognuno ha compiti precisi.

Il Regolamento diluisce nel tempo gli obblighi. Quindi, la dichiarazione è uno strumento dinamico, da integrare con il quadro normativo che si completa. Secondo le Faq della Commissione Ue (Capitolo XV, punto 5) la valutazione riguarda l’imballaggio nella sua interezza: tutti i componenti, integrati o separati (bottiglia, tappo, etichetta), confluiscono in un’unica dichiarazione di conformità. I due documenti sono un unico sistema: la dichiarazione riassume le conclusioni di conformità, la documentazione tecnica ne fornisce le prove (https://op.europa.eu/en/publication-detail/-e vademecum sulle misure di prevenzione di cui al regolamento Ppwr in www.conai.org).

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Le provvigioni all’ex «agente» sugli incassi post dimissioni

9 Settembre 2026

Il Sole 24 Ore 10 Agosto 2026 di Marco Gualtierotti

Un’azienda riconosce ai propri sales manager una premialità variabile, da corrispondere nel mese in cui il cliente paga la relativa fattura.

In caso di cessazione volontaria del rapporto di lavoro, come devono essere gestite le fatture derivanti da ordini acquisiti dal sales manager quando era ancora in forza, ma incassate successivamente alla cessazione del rapporto?

Qualora sia legittimo riconoscere comunque la premialità, a quale titolo dovrebbe essere erogata tale somma, e quale sarebbe il corretto trattamento sotto il profilo contributivo e previdenziale, tenendo conto che l’ex dipendente potrebbe essere in pensione oppure lavorare in un’altra azienda?

Posto che – da quanto si evince dal quesito – il rapporto di lavoro era di tipo subordinato, la premialità pare nascere da un accordo di carattere aziendale e/o individuale con i dipendenti. Le parti dovrebbero quindi fare riferimento a quanto stabilito in tale accordo o, nel caso in cui esso non preveda alcunché, regolamentare la fattispecie, eventualmente anche in un addendum sottoscritto dalle parti.

In linea generale, e a titolo esemplificativo, le parti potrebbero, per analogia, mutuare nell’accordo aziendale/individuale le specifiche regole previste in materia di agenzia. In tal senso, si rinvia al disposto dell’articolo 1748, terzo e quarto comma, del Codice civile, secondo cui «l’agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all’agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all’attività da lui svolta; in tali casi la provvigione è dovuta solo all’agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti». Inoltre, «salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all’agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all’agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico».

Laddove si voglia prevedere un limite temporale entro il quale possa essere riconosciuta la premialità, si potrebbe fare riferimento al «termine ragionevole», richiamato al terzo comma del citato articolo 1748 del Codice civile, e, nel caso di specie, riguardante il diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto. Gli accordi economici collettivi applicabili al rapporto di agenzia, sia quello del settore commercio che quello del settore industria, quantificano tale termine in sei mesi, purché l’agente abbia dettagliatamente relazionato la preponente circa le trattative commerciali intraprese, e salvo diversi accordi fra le parti.

Le somme, ancorché erogate dopo la cessazione del rapporto, saranno corrisposte sempre a titolo di premialità, la cui fonte è l’accordo fra le parti, e assoggettate a normale contribuzione e tassazione, trovando comunque applicazione – si ritiene – il disposto dell’articolo 51 del Dpr 917/1986, Tuir, in base al quale «il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro».

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Triangolari Ue, facilitazioni Iva anche con un quarto operatore

9 Settembre 2026

Il Sole 24 Ore lunedì 17 Agosto 2026 di Matteo Balzanelli, Massimo Sirri e Riccardo Zavatta

La recente giurisprudenza conferma che il trattamento Iva delle operazioni “complesse” e le correlate semplificazioni dipendono, tra l’altro, dalle modalità con cui avvengono il trasporto o la spedizione dei beni. È il caso, per esempio, delle triangolazioni comunitarie che – come affermato nella sentenza del tribunale Ue relativa alla causa T-646/24 – “resistono”, in costanza dei relativi presupposti, anche alla presenza di un quarto soggetto destinatario finale dei beni nello stesso Stato del secondo cessionario.

Operazione quadrangolare

La situazione analizzata dai giudici riguarda un’operazione quadrangolare che nella pratica commerciale non è poi così infrequente. Si tratta dell’ipotesi in cui, “in coda” a un’operazione che rientra nelle cosiddette triangolari comunitarie semplificate (in cui sono presenti tre soggetti identificati in tre Stati membri diversi UE1-UE2-UE3), s’innesta un’ulteriore cessione “interna” allo Stato di arrivo dei beni, con consegna diretta al cliente finale.

Nella sostanza, viene confermato che la presenza di tale ulteriore operazione non è di per sé idonea a far “cadere” la triangolare, alla quale questa si può semplicemente concatenare subendo un inquadramento autonomo. Per altro verso, potremmo dire che è applicabile una sorta di “proprietà dissociativa” che consente di scomporre l’operazione quadrangolare in una triangolare comunitaria e una successiva cessione interna allo Stato di arrivo dei beni.

Semplificazioni valide

Contestualizzando la situazione, si tratta del caso in cui l’impresa italiana è il primo cedente della catena (secondo lo schema IT-FR-DE1-DE2) o il terzo soggetto (FR-DE-IT1-IT2) e il trasporto a cura del primo cedente o del promotore della (sub)triangolare implica la consegna al cliente finale (quarto soggetto), ovvero ancora quando l’operatore nazionale figura come promotore della (sub)triangolare (FR-IT-DE1-DE2) e il trasporto è a cura di FR o di IT.

Secondo i giudici europei, le semplificazioni previste per le triangolari comunitarie non vengono meno, perché l’articolo 141 della direttiva Iva «non esige che il destinatario di una “cessione successiva” (…) detenga fisicamente il bene materiale ceduto, né che detto bene materiale sia fisicamente trasportato verso tale persona e/o fisicamente ricevuto da quest’ultima. Pertanto, una siffatta cessione può essere effettuata nell’ambito di un trasporto unico a destinazione della persona alla quale detto destinatario rivende il bene materiale».

Resta inteso che è possibile pervenire a tali conclusioni solo laddove siano presenti tutte le condizioni stabilite per le triangolari comunitarie, restando quindi escluso il caso in cui i primi due operatori dovessero effettuare cessioni con resa ex works (Exw). In tale evenienza, il “promotore” dovrebbe assumere una posizione Iva (tramite identificazione diretta o nomina di un rappresentante fiscale) nello Stato membro di partenza dei beni. La prima cessione risulterebbe interna a questo Stato, mentre la seconda costituirebbe una cessione intracomunitaria a partire dal medesimo Stato membro.

Triangolare «impropria»

Anche la Cassazione (ordinanza 8129/26 del 1° aprile) si è recentemente soffermata su un caso di operazione triangolare. Nella fattispecie, si trattava di una cosiddetta triangolare “impropria” in cui una società americana (casa madre) vende a una società olandese, la quale a sua volta rifattura alla filiale italiana, con consegna della merce direttamente in Italia. I giudici osservano che la prima cessione (USA-NL) va considerata fuori campo Iva mentre la seconda (NL-IT) origina un’importazione per la quale l’acquirente italiano, presentando entrambe le fatture in dogana (quella relativa alla prima cessione per dare prova della provenienza dei beni e la seconda per la determinazione degli importi), può esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta in quanto «devono ritenersi indifferenti, ai fini della identificazione dell’importatore, le attività realizzate fuori del territorio dello Stato dovendosi avere riguardo a chi risultando tale abbia provveduto allo sdoganamento».

Nonostante tale posizione appaia condivisibile, è bene non generalizzare. La previsione di diversi termini di resa potrebbe infatti incidere sul luogo di effettuazione delle cessioni, con effetti significativi sull’inquadramento dell’operazione e sulle modalità di assolvimento dell’imposta.

GLI ESEMPI

Triangolare comunitaria

Alfa Srl acquista merce dalla Germania per rivenderla ai propri clienti in Spagna, con consegna diretta dalla Germania alla Spagna gestita da Alfa. Tutti gli attori sono soggetti passivi e risultano iscritti al Vies. Come si deve comportare Alfa?

Alfa Srl integra la fattura ricevuta dalla società tedesca senza applicazione dell’imposta (art. 40, co. 2, Dl 331/1993) ed effettua una cessione non imponibile (art. 41, Dl 331/1993) verso i clienti spagnoli.

Cessioni a catena con resa ex works

Beta Sas (IT1), iscritta al Vies, acquista beni da produttori austriaci (AT) e li rivende a distributori italiani (IT2). I beni vengono ceduti da AT con resa ex works e il trasporto, curato da IT1 per il tramite di vettori incaricati, avviene direttamente da AT a IT2. In base alle pattuizioni, IT2 diviene proprietario dei beni all’atto della consegna, previo pagamento del dovuto.

Non si tratta di una triangolare comunitaria semplificata perché non sono presenti tre soggetti identificati in tre Stati membri diversi. Considerato che IT2 può disporre dei beni come proprietario solo alla consegna degli stessi e previo pagamento del dovuto, la prima operazione (AT-IT1) è da considerarsi intraUe, mentre la seconda (IT1-IT2) è interna e soggetta a Iva nazionale (Cgue, C-430/09 Euro Tyre).

Cessioni a catena con doppia resa ex works

Gamma Srl (IT) vende a una società francese che a sua volta cede a clienti belgi. Tutti gli attori sono soggetti passivi Iva iscritti al Vies. Sia Gamma che il promotore francese cedono con resa ex works, ed è quindi il cliente belga che si occupa del trasporto dei beni dall’Italia al Belgio. Gamma effettua una cessione intraUe nell’ambito di una operazione triangolare?

No, non si tratta di una triangolare comunitaria semplificata, perché l’acquisto effettuato dal promotore rileva nello Stato di partenza del bene (e non in quello di arrivo). La prima cessione è quindi rilevante in Italia, con addebito dell’imposta, mentre la seconda è una cessione intraUe effettuata per il tramite della posizione Iva in Italia che il promotore francese deve assumere (identificazione diretta o rappresentante fiscale).

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Vendite a catena, promotore a rischio

9 Settembre 2026

Il Sole 24 Ore lunedì 17 Agosto 2026 di  Matteo Balzanelli, Massimo Sirri e Riccardo Zavatta

Per costruire un’operazione triangolare comunitaria con tassazione dei beni nello Stato membro d’arrivo, occorre il rispetto di rigorosi requisiti. Lo ricorda la risposta 111/26 del 29 maggio che, trattando di una triangolazione Polonia/Germania/Italia in cui il promotore tedesco aveva omesso di designare il cliente nazionale quale debitore dell’Iva in Italia, conferma l’inapplicabilità della semplificazione dell’articolo 141 della direttiva 2006/112. Trovando spazio le regole delle vendite a catena (articolo 36-bis della direttiva), il promotore deve identificarsi in Italia, dove avrà luogo una cessione interna assoggettata a Iva a cura del cessionario nazionale.

La risposta del Fisco non può pronunciarsi sulle conseguenze sanzionatorie, ma tralascia anche di precisare che l’obbligo di identificazione nello Stato deriva dal fatto che il promotore, in quanto “operatore intermedio” che si occupa del trasporto, realizza qui l’acquisto intracomunitario dei beni forniti dall’operatore polacco: acquisto che rappresenta il naturale “antecedente” della successiva vendita interna.

La tassazione assolta

L’aspetto più interessante riguarda tuttavia un’altra questione. Per coglierne la portata, è bene scambiare i ruoli degli operatori coinvolti. Immaginiamo che sia il soggetto nazionale che, in veste di promotore, acquista i beni in Polonia, rivendendoli e consegnandoli al proprio cessionario tedesco, ma senza designarlo quale debitore dell’imposta. Gli effetti, mutatis mutandis, sarebbero gli stessi individuati dalla risposta.

Ma non è tutto. In forza della presunzione di cui all’articolo 41, paragrafo 1, della direttiva (e dell’articolo 40, comma 2, primo periodo, del Dl 331/93), infatti, l’acquisto intracomunitario si considera effettuato (per presunzione) in Italia se non si dimostra (prova contraria) la tassazione nello Stato membro di arrivo (Germania). Solo quando ciò avverrà, l’articolo 41, paragrafo 2, della direttiva 2006/112 (e l’articolo 43, comma 2, del Dl 331/93) consente di ridurre la base imponibile dell’acquisto intracomunitario presuntivamente assegnato allo Stato del promotore (Italia), al fine di tener conto della tassazione che si provi di aver assolto, previa identificazione, nello Stato Ue di destinazione dei beni.

La detrazione dell’imposta

La giurisprudenza Ue (sentenza nelle cause riunite C-536/08 e C-539/08) completa poi le previsioni normative, con indicazioni che si ritiene valgano anche dopo l’introduzione della disciplina delle vendite a catena, affermando che l’acquisto intracomunitario presuntivamente assegnato allo Stato del promotore quando non sono rispettate le condizioni per la triangolare – fra cui la designazione del debitore – non permette a tale soggetto (il promotore) di detrarre l’imposta dovuta in reverse charge nel proprio Stato.

Se l’Iva dovuta in Italia in forza della “ricollocazione” dell’acquisto fosse detraibile, l’operatore nazionale non avrebbe infatti alcun interesse a provare la tassazione nello Stato d’arrivo dei beni (Germania) conformemente alla regola generale d’imposizione nel Paese del consumo di cui all’articolo 40 della direttiva (tradotta nell’articolo 40, comma 1, del Dl 331/93). Né potrebbe eccepire che l’Iva in tale Stato è stata comunque assolta dal cessionario finale, poiché tale soggetto non avrebbe assolto l’Iva “giusta”, ovvero quella sull’acquisto interno al proprio territorio, avendo applicato il tributo su un acquisto intraUe che tuttavia rileva nello Stato del promotore in forza della presunzione normativa.

Per evitare simili effetti, non resta che attenersi scrupolosamente alle formalità previste.

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Trust, atto di dotazione con imposte fisse anche se ci sono immobili

9 Settembre 2026

Il Sole 24 Ore 24 Agosto 2026 di Fabrizio Dominici Giorgio Gavelli

Con sentenza n. 1045 del marzo 2026 la Cgt di II grado della Puglia, sezione 26 (presidente Lupi, relatore Carra), ha confermato l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (e già condiviso nel primo grado): l’atto istitutivo del trust e gli atti di dotazione patrimoniale sono fiscalmente neutrali e soggetti all’imposta di registro in misura fissa, anche se la dotazione ha ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari. Secondo tale orientamento, anche le imposte ipotecaria e catastale (oggetto di giudizio) trovano applicazione nella misura fissa, essendo la tassazione proporzionale differita al momento dell’effettiva attribuzione dei beni ai beneficiari.

Il trust è un istituto di origine anglosassone introdotto nell’ordinamento italiano attraverso la ratifica della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva con la legge 16 ottobre 1989, n. 364. La Convenzione non disciplina il trust sotto il profilo sostanziale, ma impone agli Stati aderenti di riconoscere gli effetti dei trust validamente istituiti secondo la legge regolatrice prescelta dal disponente. Pur in assenza di una disciplina codicistica, il trust è un istituto riconosciuto dall’ordinamento italiano ed è ampiamente utilizzato quale strumento di protezione patrimoniale, pianificazione successoria, gestione di patrimoni familiari e realizzazione di specifiche finalità meritevoli di tutela. La disciplina tributaria del trust è stata, in passato, caratterizzata da un significativo contrasto interpretativo, dovuto principalmente all’assenza di una disciplina legislativa per le imposte indirette.

Il legislatore ne ha infatti riconosciuto la rilevanza fiscale ai fini dell’imposizione diretta, ma non ha mai disciplinato il trattamento tributario dell’atto istitutivo e dell’atto di dotazione patrimoniale ai fini dell’imposta di registro, delle imposte ipotecaria e catastale e dell’imposta sulle successioni e donazioni. Il problema è sempre stato comprendere se il trasferimento dei beni dal disponente al trustee fosse idoneo a determinare un’effettiva manifestazione di capacità contributiva, o se dovesse essere considerato un trasferimento meramente strumentale.

La Suprema corte ha progressivamente valorizzato la natura del trust quale patrimonio segregato e la funzione strumentale svolta dal trustee. Secondo tale impostazione, il trustee non riceve i beni per acquisirli definitivamente al proprio patrimonio, ma solo per amministrarli nell’interesse dei beneficiari o per il perseguimento dello scopo individuato dal disponente. Perciò il trasferimento iniziale dei beni non realizza un’attribuzione definitiva della ricchezza, ma costituisce solo il presupposto organizzativo necessario per l’attuazione del programma negoziale proprio del trust. La giurisprudenza di legittimità (ex pluribus Cassazione 8082/ 2020) ha così sostituito il criterio del trasferimento formale con quello dell’effettivo arricchimento patrimoniale, ritenendo che soltanto quest’ultimo possa integrare il presupposto dell’imposizione proporzionale.

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Lecito restituire i finanziamenti dei soci se c’è un credito effettivo

9 Settembre 2026

Il Sole 24 Ore 26 Agosto 2026 di Laura Ambrosi Antonio Iorio

La restituzione al socio di somme precedentemente versate alla società, in prossimità dell’insolvenza, richiede particolare attenzione per le sue potenziali conseguenze sotto il profilo penale. Il problema si pone soprattutto nelle società a ristretta base partecipativa, in cui il socio è anche amministratore e può quindi disporre direttamente dei conti sociali.

Assume pertanto un ruolo centrale comprendere quando il prelievo effettuato dal socio-amministratore costituisca la restituzione di un credito effettivamente vantato verso la società e quando, invece, rappresenti una sottrazione di risorse al patrimonio sociale.

La recente sentenza 31401/2026 della Cassazione individua alcuni criteri operativi molto utili.

Secondo i giudici di legittimità occorre verificare, innanzitutto, l’effettiva esistenza del precedente versamento e stabilirne la natura, poiché da tale qualificazione discendono conseguenze diverse sul piano penale.

Finanziamento o apporto

Non tutti i versamenti effettuati dai soci attribuiscono un diritto alla restituzione. Occorre distinguere tra finanziamenti veri e propri, che determinano l’insorgenza di un credito del socio verso la società, e versamenti destinati al patrimonio della società, rispetto ai quali manca invece un ordinario credito restitutorio esigibile durante la vita sociale.

La distinzione assume immediata rilevanza penale in caso di crisi.

Se il socio preleva somme in restituzione di un versamento in conto capitale, la restituzione può integrare una condotta distrattiva, proprio perché il socio non dispone di un credito esigibile che possa giustificare l’uscita delle risorse dal patrimonio sociale.

Diversamente, quando sia dimostrata l’esistenza di un effettivo finanziamento, la restituzione soddisfa un credito del socio. In tale ipotesi, viene meno il presupposto per considerare automaticamente il pagamento come una sottrazione senza titolo del patrimonio sociale.

Al riguardo, la giurisprudenza, ricorrendone naturalmente gli ulteriori presupposti, riconduce piuttosto tale condotta nell’area della bancarotta preferenziale.

Il problema diventa ancora più evidente quando il creditore beneficiato coincide con l’amministratore che dispone il pagamento: il soggetto che conosce la situazione finanziaria della società utilizza infatti le risorse disponibili per soddisfare il proprio credito mentre gli altri creditori rimangono insoddisfatti.

Ovviamente non basta la semplice denominazione «finanziamento soci». La mera presenza in bilancio di una voce «debiti verso soci per finanziamenti» è di certo un elemento rilevante, ma la qualificazione dell’operazione richiede di ricostruire il rapporto sottostante.

Effettivo versamento e natura

La Cassazione nella sentenza 31401/2026 evidenzia l’esigenza di verificare concretamente se il versamento sia effettivamente avvenuto e quale ne sia la natura.

L’accertamento dovrebbe, in concreto, concentrarsi sulla tracciabilità finanziaria del versamento, sulla sua contabilizzazione, sulla documentazione societaria disponibile, sulla permanenza del debito nei bilanci successivi e, più in generale, sulla coerenza tra la rappresentazione contabile e l’effettivo rapporto economico intercorso tra socio e società.

La restituzione non è distrazione

Il diritto alla restituzione da parte del socio esclude che il pagamento possa essere considerato, per ciò solo, una distrazione.

Ma ovviamente, tale circostanza, non rende in automatico penalmente irrilevante il rimborso. In sostanza occorre prima stabilire se il socio sia realmente creditore della società; successivamente se le modalità e il momento del pagamento possano assumere carattere preferenziale.

Le verifiche

In presenza di restituzioni di somme a soci, soprattutto quando la società è in una situazione di tensione finanziaria, è opportuno ricostruire almeno quattro elementi:

origine delle somme;

titolo del versamento;

prova del credito;

situazione della società al momento della restituzione.

La disponibilità di bonifici, estratti conto, bilanci, mastri contabili, eventuali delibere o accordi e altra documentazione contemporanea al finanziamento può assumere un ruolo decisivo.

Allo stesso modo, devono essere valutati l’ammontare del rimborso rispetto al credito residuo, la situazione finanziaria della società e l’esistenza di altri creditori rimasti insoddisfatti.

La qualificazione originaria e la documentazione dei finanziamenti dei soci assumono così una funzione che va ben oltre il piano civilistico e contabile e, in caso di successiva insolvenza, possono rappresentare il discrimine tra un pagamento fondato su un credito effettivo, una condotta preferenziale e una vera e propria distrazione patrimoniale.

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Aire obbligatoria per chi sta all’estero più di 12 mesi

9 Settembre 2026

Il Sole 24 Ore 31 Agosto 2026 di Michela Magnani

Fiscalità internazionale

A partire dalla fine del 2026, sarò in distacco lavorativo nel Regno Unito per circa due anni. Il mio compagno rimarrà in Italia, dove abbiamo una casa di proprietà, che è la nostra dimora abituale, nella quale tornerò periodicamente.

Ho un conto corrente italiano, sul quale accredito lo stipendio ogni mese, e intenderei mantenere la residenza fiscale in Italia, senza iscrivermi all’Aire (Anagrafe degli italiani residenti all’estero), perché ho bisogno di mantenere il mio medico di base per alcune cure che sto facendo.

Posso evitare l’iscrizione all’Aire?

Come si evince dal sito del ministero degli Interni, l’iscrizione all’Aire è un diritto-dovere del cittadino (articolo 6 della legge 470/1988) e costituisce il presupposto per fruire dei servizi consolari forniti dalle rappresentanze all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali il voto per corrispondenza in occasione di elezioni politiche e di referendum. A seguito dell’iscrizione all’Aire, lo Stato italiano può, inoltre, fornire aiuto ai cittadini italiani nell’ipotesi in cui gli stessi si dovessero trovare in stato di bisogno.

Sono tenuti a iscriversi all’Aire i cittadini che trasferiscono la residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi e quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo. L’articolo 1, comma 242, della legge 213/2023 (di Bilancio per il 2024) ha modificato l’articolo 11 della legge 1228/1954, introducendo un nuovo regime sanzionatorio per i cittadini italiani residenti all’estero che non sono iscritti all’Aire, con la previsione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro in caso di omissione della dichiarazione di trasferimento di residenza entro i termini previsti (90 giorni, ex articolo 6 della legge 470/1988).

Inoltre, occorre considerare che, indipendentemente dalle sanzioni che sono ora applicabili nei confronti dei cittadini italiani che non adempiono all’obbligo indicato, l’iscrizione/non iscrizione all’Aire è anche uno degli elementi utilizzati dall’amministrazione finanziaria per accertare la residenza in Italia, ex articolo 2 del Tuir (Dpr 917/1986), di soggetti che non hanno il domicilio o la residenza in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta, e che sono presenti sul territorio italiano per meno di 183 giorni.

A tale proposito, si ritiene che, indipendentemente dall’iscrizione all’Aire della lettrice (iscrizione a cui si ritiene che ella sia comunque tenuta), il fatto che la stessa abbia un’abitazione a disposizione in Italia, dove continua a vivere il suo compagno e nella quale vuole ritornare ogni volta che ciò sia possibile, nonché la presenza di un conto corrente nel nostro Paese, sul quale vengono accreditati i suoi stipendi, siano elementi che potrebbero essere utilizzati dall’agenzia delle Entrate per sostenere che la stessa sia, comunque, residente fiscalmente in Italia (si veda la circolare 20/E/2024).

Sul punto, tuttavia, è comunque necessario tenere conto anche di quanto previsto dalla convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito (ratificata con legge 329/1990), il cui contenuto prevale ai fini della determinazione del Paese di residenza fiscale.

Venendo, infine, più propriamente al tema della mancata iscrizione all’Aire al solo fine di non perdere la possibilità di fruire del Servizio sanitario nazionale (Ssn), si segnala che la legge 111/2026 ha modificato l’articolo 19 della legge 883/1978, riformando l’accesso allo stesso Ssn per i cittadini italiani residenti all’estero. In particolare, la nuova norma riguarda i cittadini italiani iscritti all’Aire che risiedono in Paesi extra-Ue (come è, ora, anche il Regno Unito) e che non aderiscono all’Efta, European free trade association o Associazione europea di libero scambio (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera).

Nei confronti di tali soggetti, adesso, l’accesso alle prestazioni è subordinato al possesso della tessera sanitaria nazionale, rilasciata dietro pagamento di un contributo annuo di 2.000 euro, non frazionabile e aggiornabile annualmente dal ministero della Salute, insieme con il ministero dell’Economia e delle finanze, considerando l’inflazione Istat. I minorenni sono esentati se almeno un genitore o tutore richiede la tessera. In merito all’applicazione di questa nuova norma , si attendono, in ogni caso, gli opportuni chiarimenti ufficiali, anche ai fini dell’applicabilità della stessa alla fattispecie rappresentata nel quesito.

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