Le provvigioni all’ex «agente» sugli incassi post dimissioni
9 Settembre 2026
Il Sole 24 Ore 10 Agosto 2026 di Marco Gualtierotti
Un’azienda riconosce ai propri sales manager una premialità variabile, da corrispondere nel mese in cui il cliente paga la relativa fattura.
In caso di cessazione volontaria del rapporto di lavoro, come devono essere gestite le fatture derivanti da ordini acquisiti dal sales manager quando era ancora in forza, ma incassate successivamente alla cessazione del rapporto?
Qualora sia legittimo riconoscere comunque la premialità, a quale titolo dovrebbe essere erogata tale somma, e quale sarebbe il corretto trattamento sotto il profilo contributivo e previdenziale, tenendo conto che l’ex dipendente potrebbe essere in pensione oppure lavorare in un’altra azienda?
Posto che – da quanto si evince dal quesito – il rapporto di lavoro era di tipo subordinato, la premialità pare nascere da un accordo di carattere aziendale e/o individuale con i dipendenti. Le parti dovrebbero quindi fare riferimento a quanto stabilito in tale accordo o, nel caso in cui esso non preveda alcunché, regolamentare la fattispecie, eventualmente anche in un addendum sottoscritto dalle parti.
In linea generale, e a titolo esemplificativo, le parti potrebbero, per analogia, mutuare nell’accordo aziendale/individuale le specifiche regole previste in materia di agenzia. In tal senso, si rinvia al disposto dell’articolo 1748, terzo e quarto comma, del Codice civile, secondo cui «l’agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all’agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all’attività da lui svolta; in tali casi la provvigione è dovuta solo all’agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti». Inoltre, «salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all’agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all’agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico».
Laddove si voglia prevedere un limite temporale entro il quale possa essere riconosciuta la premialità, si potrebbe fare riferimento al «termine ragionevole», richiamato al terzo comma del citato articolo 1748 del Codice civile, e, nel caso di specie, riguardante il diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto. Gli accordi economici collettivi applicabili al rapporto di agenzia, sia quello del settore commercio che quello del settore industria, quantificano tale termine in sei mesi, purché l’agente abbia dettagliatamente relazionato la preponente circa le trattative commerciali intraprese, e salvo diversi accordi fra le parti.
Le somme, ancorché erogate dopo la cessazione del rapporto, saranno corrisposte sempre a titolo di premialità, la cui fonte è l’accordo fra le parti, e assoggettate a normale contribuzione e tassazione, trovando comunque applicazione – si ritiene – il disposto dell’articolo 51 del Dpr 917/1986, Tuir, in base al quale «il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro».