Il Tfr liquidato anno per anno al frontaliere a San Marino

9 Ottobre 2026

Il Sole 247 Ore 7 Settembre 2026 di Michela Magnani

Redditi di lavoro dipendente

Vorrei sapere come dev’essere tassato il Tfr percepito a San Marino da un frontaliere italiano.

Differentemente da quanto avviene in Italia, a San Marino il trattamento di fine rapporto (Tfr), pari all’8,33% della retribuzione annua (si veda in proposito, per esempio, l’articolo 48 del vigente contratto collettivo unico generale delle aziende artigianali della Repubblica di San Marino), non viene erogato alla fine del rapporto lavorativo, ma annualmente, tra marzo e aprile dell’anno successivo a quello di maturazione, come mensilità differita. Sulla base della normativa sammarinese, l’importo, anche se è erogato annualmente, viene tassato separatamente.

Per la normativa italiana, il Tfr costituisce reddito di lavoro dipendente a erogazione differita rispetto al momento della sua maturazione e, di conseguenza, al fine di evitare l’effetto distorsivo derivante dall’assoggettamento di redditi di formazione pluriennale alle aliquote progressive vigenti nell’anno in cui sono percepiti, lo stesso è assoggettato a tassazione separata, ex articolo 17, comma 1, lettera a, del Tuir (Dpr 917/1986).

Poiché il Tfr sammarinese costituisce, come visto, una mensilità differita erogata tutti gli anni, si ritiene che, allo stesso, non si possa applicare la tassazione separata prevista per il Tfr “italiano”, e che esso vada considerato come reddito di lavoro dipendente relativo all’anno in cui è percepito, da sommare, quindi, agli altri redditi dell’anno.

Tale modo di procedere comporta che, ai fini del calcolo del computo dei 10mila euro di franchigia dalla tassazione spettante ai lavoratori frontalieri, il Tfr si sommi agli altri redditi percepiti nell’anno a San Marino.

Si ritiene, infine, che l’imposta pagata a San Marino su tale reddito (che costituisce Irpef: si vedano gli articoli 2 e 23 della convenzione contro le doppie imposizioni siglata tra l’Italia e San Marino, ratificata con legge 88/2013) possa essere portata in detrazione dall’imposta italiana, considerando, comunque, quanto previsto dall’articolo 165, comma 10, del Tuir (si veda, in proposito, la risoluzione 38/E/2017).

Doing business in San Marino

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