Regolamento 10 Settembre 2026 nr 28 – Regole tecniche e procedurali per la predisposizione, la trasmissione e la ricezione da parte degli operatori economici sammarinesi della fattura in formato elettronico per certificare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi

10 Ottobre 2026

Il Regolamento numero 28 comunica dell’avvenuta predisposizione delle regole tecniche e procedurali riguardanti la fatturazione elettronica tra operatori economici sammarinesi.

Vengono definite le modalità di predisposizione, trasmissione/ricezione nonché la presentazione delle stesse all’UO Ufficio Tributario ai fini dell’assolvimento degli obblighi fiscali vigenti.

Le regole tecniche e procedurali sono pubblicate su apposita sezione del portale www.gov.sm e del sito ufficiale della Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio al link sottostante:

https://www.finanze.sm/pub1/FinanzeSM/FATTURAZIONE-ELETTRONICA-INTERNA.html

Ricordiamo che dal 1° ottobre l’adesione è volontaria, mentre dal 1° gennaio 2027 sarà obbligatoria per tutte le imprese con ricavi superiori ai 100mila euro. Le sanzioni partiranno dal 2028, lasciando un anno di tempo di “assestamento” procedurale.

R028-2026

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

Per le indagini bancarie serve una specifica motivazione

10 Ottobre 2026

Il Sole 24 Ore lunedì 21 Settembre 2026 di Laura Ambrosi

Cambio di orientamento della Cassazione in tema di autorizzazioni per le indagini bancarie: tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Cedu ai fini dell’interpretazione della norma interna, la Suprema corte ora ritiene che l’autorizzazione – pur conservando una natura interna e preparatoria – debba essere preesistente alla richiesta di consultazione del conto bancario (essendo il titolo dell’ingerenza) e, al contempo, debba recare un contenuto minimo idoneo a rendere verificabili, anche ex post, i presupposti, l’oggetto e i limiti dell’accesso.

La Cassazione si è così adeguata ai principi affermati dalla Cedu. Di fatto imponendo un controllo che fino a qualche tempo fa era quasi superfluo e oggi è ritenuto addirittura fondamentale.

Occorre infatti ricordare che l’orientamento consolidato in tema di autorizzazione alle indagini finanziarie affermava, in sintesi, che si trattava di un atto di natura meramente interna, non richiedeva motivazione e la sua mancata allegazione o esibizione non determinava l’illegittimità dell’avviso. Più in generale, si diceva che, in assenza di un concreto pregiudizio, qualunque difformità rispetto all’autorizzazione e alla sua esistenza non comportava alcuna invalidità dell’atto impositivo.

Secondo il nuovo orientamento, al contrario, è necessario sussista un controllo sostanziale, seppur non di merito, per garantire che l’ingerenza sia stata effettivamente delimitata e giustificata. L’accesso a informazioni bancarie non può risolversi in una ricerca generica o arbitraria, evitando cioè indagini cosiddette «esplorative e generalizzate», che la giurisprudenza unionale ha qualificato come interventi arbitrari o sproporzionati.

Dalle ultime pronunce emerge come sia necessaria almeno una motivazione sufficiente a dimostrare la prevedibile pertinenza delle informazioni richieste rispetto al contribuente. Sebbene non venga specificato quali elementi debbano figurare nella motivazione, è ragionevole ritenere che le formule di stile non siano sufficienti. L’autorizzazione dovrebbe pertanto contenere un riferimento, seppur sintetico, agli indizi o alle anomalie che hanno reso necessaria l’indagine bancaria, individuando cioè elementi concreti riferiti al contribuente.

Occorre poi verificare il margine di sindacato del giudice tributario rispetto a un’autorizzazione “apparentemente” motivata: non è precisato se si dovrà limitare a una verifica formale o potrà estendersi a una valutazione sulla sua logicità e congruità rispetto agli elementi noti in quel momento.

Peraltro, secondo la Cassazione, l’autorizzazione deve essere allegata o comunque conoscibile nel suo contenuto essenziale, ai fini del controllo della legittimità dell’atto impositivo. In ogni caso, non è una “nullità rilevabile d’ufficio” (ad esempio 23401/2026), ma una causa di invalidità derivata, totale o parziale, dell’avviso di accertamento, che deve essere dedotta dalla parte fin dal ricorso introduttivo.

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

Il Tfr liquidato anno per anno al frontaliere a San Marino

10 Ottobre 2026

Il Sole 24 Ore 7 Settembre 2026 di Michela Magnani

Redditi di lavoro dipendente

Vorrei sapere come dev’essere tassato il Tfr percepito a San Marino da un frontaliere italiano.

Differentemente da quanto avviene in Italia, a San Marino il trattamento di fine rapporto (Tfr), pari all’8,33% della retribuzione annua (si veda in proposito, per esempio, l’articolo 48 del vigente contratto collettivo unico generale delle aziende artigianali della Repubblica di San Marino), non viene erogato alla fine del rapporto lavorativo, ma annualmente, tra marzo e aprile dell’anno successivo a quello di maturazione, come mensilità differita. Sulla base della normativa sammarinese, l’importo, anche se è erogato annualmente, viene tassato separatamente.

Per la normativa italiana, il Tfr costituisce reddito di lavoro dipendente a erogazione differita rispetto al momento della sua maturazione e, di conseguenza, al fine di evitare l’effetto distorsivo derivante dall’assoggettamento di redditi di formazione pluriennale alle aliquote progressive vigenti nell’anno in cui sono percepiti, lo stesso è assoggettato a tassazione separata, ex articolo 17, comma 1, lettera a, del Tuir (Dpr 917/1986).

Poiché il Tfr sammarinese costituisce, come visto, una mensilità differita erogata tutti gli anni, si ritiene che, allo stesso, non si possa applicare la tassazione separata prevista per il Tfr “italiano”, e che esso vada considerato come reddito di lavoro dipendente relativo all’anno in cui è percepito, da sommare, quindi, agli altri redditi dell’anno.

Tale modo di procedere comporta che, ai fini del calcolo del computo dei 10mila euro di franchigia dalla tassazione spettante ai lavoratori frontalieri, il Tfr si sommi agli altri redditi percepiti nell’anno a San Marino.

Si ritiene, infine, che l’imposta pagata a San Marino su tale reddito (che costituisce Irpef: si vedano gli articoli 2 e 23 della convenzione contro le doppie imposizioni siglata tra l’Italia e San Marino, ratificata con legge 88/2013) possa essere portata in detrazione dall’imposta italiana, considerando, comunque, quanto previsto dall’articolo 165, comma 10, del Tuir (si veda, in proposito, la risoluzione 38/E/2017).

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

Decreto Delegato 24 Settembre 2026 nr 144 – Disposizioni per la gestione degli oneri per la certificazione telematica dei ricavi degli esercenti del circuito Smac Card

10 Ottobre 2026

A partire dal 1° gennaio 2027 è resa obbligatoria la certificazione dei ricavi degli esercenti del circuito Smac Card.

Il Decreto Delegato numero 144, richiamando quanto anticipato dalla lettura combinata dell’art. 100 c4 L 166/2013, del D.D. 124/2026 e del D.D. 130/2022, individua  i costi e gli abbattimenti a carico dello Stato per dotarsi e adeguarsi ai nuovi sistemi di tracciamento.

In questa prima fase di transizione, che va dal 1° settembre  fino al 31 dicembre 2026, tutti i terminali POS Attended dovranno infatti dotarsi dell’Applicazione San Marino Pay e di una SIM telefonica da utilizzarsi in caso di malfunzionamento  poiché ricordiamo, che la mancata registrazione delle cessioni è sanzionata come da art 139 c1 lettera j L166/2013 e succ mod.

L’art. 3 del Decreto in esame elenca la ripartizione dei nuovi costi di gestione:

(…) 1 – Per ciascun POS Fisco è stabilito un canone mensile di servizio POS San Marino Pay pari ad euro 15, di cui il 25% a carico dell’Ecc.ma Camera e il 75% a carico dell’operatore economico;

      2 – Per ciascun POS Sconto è stabilito un canone mensile di servizio POS San Marino Pay pari ad euro 15, di cui il 75% a carico dell’Ecc.ma Camera e il 25% a carico dell’operatore economico;

     3 – Per il servizio POS Sconto MISMaCCO è stabilito un canone mensile di servizio pari ad euro 15 che è interamente a carico dell’operatore economico.

    4 – Per ciascun POS Virtuale PA è stabilito un canone mensile di servizio pari ad euro 15, interamente a carico dell’Ecc.ma Camera.

   5 – Il canone mensile di servizio SIM San Marino Pay è pari ad euro 3,00 per ciascun POS Fisco o POS Sconto ed è interamente a carico dell’Ecc.ma Camera.

Il gestore tecnico del servizio POS San Marino Pay provvede mensilmente alla fatturazione degli importi di competenza:

a) all’istituto di credito presso il quale è stato attivato il contratto POS, per la quota a carico dell’operatore economico;

b) al gestore tecnico dei Servizi San Marino Card, per la quota a carico dell’Ecc.ma Camera. (…)

Si allega il testo completo unitamente alla Circolare esplicativa  della Segreteria delle Finanze del 5 Ottobre u.s.

DD 144-2026

Prot 94999-2026_

 

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

Decreto Legge 24 Settembre 2026 nr 143 – Interventi straordinari in materia di carburanti e relative ulteriori proroghe

9 Ottobre 2026

Con il Decreto-Legge  nr 143 si prorogano fino al 31 ottobre le misure straordinarie, già in vigore, per contenere il prezzo dei carburanti.

Resta dunque la riduzione temporanea di 10 centesimi al litro dell’imposta speciale su benzina e gasolio, alla quale si aggiunge il sostegno attraverso la SMaC Card, con 20 centesimi al litro di rimborso.

DL143-2026

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

Regolamento 16 Settembre 2026 nr 29 – Disposizioni per la Dichiarazione Reddituale e Patrimoniale (DRP) ai fini del calcolo dell’ICEE

9 Ottobre 2026

Il Regolamento nr 29  disciplina le modalità di compilazione, presentazione e trasmissione della dichiarazione reddituale e patrimoniale – DRP  funzionale  al fine del calcolo dell’ ICEE (Indicatore della Condizione Economica per l’Equità) che permette di usufruire di un trattamento agevolato per i servizi individuati dall’articolo 18, comma 2, della Legge n. 16/2026 (diritto allo studio, assegni familiari integrativi, iscrizione alle liste di avviamento al lavoro, reddito mensile familiare e anche per le tariffe sociali di utenze domestiche).

La dichiarazione deve essere compilata esclusivamente in modalità telematica tramite il portale Gov.sm.

R29-2026

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

Legge 16 Settembre 2026 nr 139 – Modifiche alla Legge 9 maggio 2016 nr 59 – Della libertà e attività sindacale nei luoghi di lavoro, della contrattazione collettiva e del diritto di sciopero

9 Ottobre 2026

La Legge 16 settembre 2026 n. 139  modifica gli articoli 6 e 28 della Legge n. 59/2016 riguardanti la rappresentanza sindacale e le dinamiche della contrattazione collettiva nei luoghi di lavoro.
In estrema sintesi vengono previste delle soglie più favorevole alla registrazione delle organizzazioni sindacali mentre il nuovo art. 28  aumenta la remunerazione dei componenti  del Comitato Garante e disciplina espressamente la loro responsabilità di dolo o colpa grave.

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

Decreto Delegato 14 Settembre 2026 nr 137 – Misure straordinarie per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale a favore di imprese energivore

9 Ottobre 2026

Il Decreto Delegato nr 137 prevede una nuova proroga delle misure straordinarie finalizzate al contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale a favore delle imprese energivore della Repubblica di San Marino estendendo i benefici ai consumi relativi al periodo di competenza 1° luglio – 30 settembre 2026.

  • per gli utenti con tariffa “usi diversi” del servizio elettrico alimentati in media tensione che abbiano registrato nel corso del 2025 consumi superiori a 1 GWh è prevista una riduzione del costo della materia prima elettrica pari a 0,015 €/kWh
  • per gli utenti del servizio di gas naturale tecnologico primario è  prevista una riduzione del costo della materia prima del gas naturale pari a 0,1 €/Sm³ 

DD137-2026

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

Indagini fiscali, chat utilizzabili con decreto motivato del Pm

9 Ottobre 2026

Il Sole 24 Ore 30 Settembre 2026 di Antonio Iorio

Molte indagini, anche su illeciti fiscali, spesso utilizzano o addirittura si basano sul contenuto della messaggistica istantanea (sms, whatsapp, Telegram) degli interessati, dei collaboratori, dei clienti, dei fornitori. Si pensi ai casi di false fatturazioni, di vendite non dichiarate, di sottrazioni fraudolente. Si pone così il problema della qualificazione giuridica del contenuto di questi messaggi conservati nei dispositivi elettronici.

Per lungo tempo sms, chat e messaggi veicolati tramite piattaforme digitali sono stati ricondotti prevalentemente alla nozione di documento, con conseguente applicazione di un regime acquisitivo relativamente flessibile. Più di recente, invece, la giurisprudenza costituzionale e di legittimità hanno progressivamente ricondotto tali contenuti nell’area della corrispondenza, con la conseguenza di una più intensa protezione della segretezza delle comunicazioni. L’impostazione tradizionale muoveva dall’idea che il messaggio già ricevuto e conservato nella memoria del telefono avesse ormai esaurito la propria funzione comunicativa, assumendo il carattere di dato stabilizzato e, dunque, di contenuto documentale acquisibile (articolo 234 Codice di procedura penale). In questa prospettiva veniva esclusa sia la disciplina delle intercettazioni, per assenza di un flusso comunicativo in corso, sia quella del sequestro di corrispondenza, sul presupposto che non vi fosse più una spedizione in atto. Di recente, invece, è stata valorizzata la tutela costituzionale non del supporto tecnico, ma della natura relazionale del contenuto. Il messaggio digitale, anche dopo la ricezione e la lettura, non perde il suo status di corrispondenza. La protezione permane finché conserva attualità e interesse per i soggetti che vi hanno preso parte; solo con il decorso del tempo o per effetto di altre circostanze idonee a recidere tale nesso funzionale, degrada a mero documento storico.

Il momento qualificatorio è passato dal dato materiale della memorizzazione a quello sostanziale della persistente vitalità comunicativa del contenuto. Ne consegue che se la messaggistica è corrispondenza, l’intervento degli inquirenti non può risolversi in una semplice attività tecnica di estrazione o riproduzione di dati dal dispositivo ma occorre una base autoritativa che legittimi la compressione della segretezza comunicativa. Tale legittimazione è assicurata dal decreto motivato del Pm (articolo 254 Cpp), considerato sufficiente in quanto proveniente da «autorità giudiziaria» ai fini della garanzia costituzionale, senza necessità di un intervento del giudice. In altre parole, da un lato si evitano assimilazioni tra l’accesso a comunicazioni già esistenti e la captazione occulta di un dialogo in corso; dall’altro, si lascia aperta la questione del grado di terzietà dell’autorità chiamata a disporre la limitazione del diritto costituzionale. Non sono infatti mancati recenti arresti giurisprudenziali (minoritari) che, in chiave più garantista, ritengono preferibile un controllo preventivo demandato a un giudice o comunque a un organo indipendente, sul rilievo che il Pm non sarebbe pienamente terzo.

Altro profilo di interesse concerne il contenuto del decreto di sequestro. La giurisprudenza più recente mostra più sensibilità per i principi di proporzionalità e selettività. Non sembra più compatibile con il nuovo quadro un sequestro indistinto dell’intero dispositivo o di tutte le informazioni contenute, senza adeguata delimitazione dell’oggetto della ricerca. Si afferma, al contrario, l’esigenza di indicare le ragioni del sequestro esteso, i criteri di selezione dei dati rilevanti, l’ambito temporale dell’indagine e le modalità di restituzione dei contenuti estranei all’oggetto della prova.

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

Deforestazione, controlli rafforzati su più beni

9 Ottobre 2026

Il Sole 24 Ore 19 Settembre 2026 di Anna Girotto e Benedetto Santacroce

A poco più di tre mesi dall’applicazione del regolamento europeo sulla deforestazione (Eudr), cambiano le regole che identificano i prodotti interessati dalla normativa (impedire l’immissione, sul mercato Ue o l’esportazione, di beni associati a deforestazione e degrado forestale). Dal 18 settembre 2026, entra infatti in vigore il regolamento delegato (UE) 2026/2102, pubblicato il 17 settembre, che modifica l’Allegato I del Regolamento (Ue) 2023/1115, aggiornando l’elenco delle materie prime e dei prodotti soggetti agli obblighi Eudr.

Per le imprese di grandi e medie dimensioni e per le micro e piccole imprese già soggette alla normativa europea sul legno, gli obblighi scatteranno dal 30 dicembre 2026; per le altre micro e piccole imprese dal 30 giugno 2027.

La modifica dell’Allegato I introduce nuovi prodotti nello scopo del Regolamento Eudr e ne esclude altri, con importanti precisazioni. Tra i prodotti che vengono inclusi ci sono le lingue di bovini congelate, finora escluse, a differenza di quelle fresche. Sono, inoltre, inclusi il caffè solubile, oltre a ulteriori derivati dell’olio di palma, quali prodotti della filiera oleochimica. Tra questi, rientrano, ad esempio, determinati oli modificati, glicerolo, alcoli, acidi, esteri, saponi e altri prodotti chimici ottenuti da olio di palma. Per i nuovi prodotti introdotti dal Regolamento delegato, gli obblighi Eudr decorreranno dal 30 dicembre 2027.

Il provvedimento elimina invece dall’Allegato I i cuoi e le pelli di bovini, i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione di gomma vulcanizzata e altri lavori di gomma vulcanizzata. Per i pneumatici rigenerati, lo scopo del Regolamento viene ristretto ai nuovi battistrada in gomma. Sono escluse le fave di soia destinate alla semina e i sedili per veicoli aerei e autoveicoli.

Sono poi date indicazioni su alcuni casi che avevano generato dubbi interpretativi.

Per specifiche voci dell’Allegato I sono escluse le merci che rientrano nella definizione di rifiuto e i prodotti usati o di seconda mano. Sono inoltre esclusi i campioni di valore e quantità trascurabili, quando la loro presentazione e quantità li rendono inutilizzabili per finalità diverse dalla valutazione del prodotto, e i prodotti destinati a esami, analisi o prove, se consumati, distrutti, conservati o restituiti esclusivamente per tali attività.

Sono, inoltre, esclusi i materiali da imballaggio e gli imballaggi, anche riutilizzabili, utilizzati esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto importato o esportato e presentati insieme a tale prodotto.

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica
Get in touch
x
x

Share to:

Copy link:

Copied to clipboard Copy