Per le indagini bancarie serve una specifica motivazione
10 Ottobre 2026
Il Sole 24 Ore lunedì 21 Settembre 2026 di Laura Ambrosi
Cambio di orientamento della Cassazione in tema di autorizzazioni per le indagini bancarie: tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Cedu ai fini dell’interpretazione della norma interna, la Suprema corte ora ritiene che l’autorizzazione – pur conservando una natura interna e preparatoria – debba essere preesistente alla richiesta di consultazione del conto bancario (essendo il titolo dell’ingerenza) e, al contempo, debba recare un contenuto minimo idoneo a rendere verificabili, anche ex post, i presupposti, l’oggetto e i limiti dell’accesso.
La Cassazione si è così adeguata ai principi affermati dalla Cedu. Di fatto imponendo un controllo che fino a qualche tempo fa era quasi superfluo e oggi è ritenuto addirittura fondamentale.
Occorre infatti ricordare che l’orientamento consolidato in tema di autorizzazione alle indagini finanziarie affermava, in sintesi, che si trattava di un atto di natura meramente interna, non richiedeva motivazione e la sua mancata allegazione o esibizione non determinava l’illegittimità dell’avviso. Più in generale, si diceva che, in assenza di un concreto pregiudizio, qualunque difformità rispetto all’autorizzazione e alla sua esistenza non comportava alcuna invalidità dell’atto impositivo.
Secondo il nuovo orientamento, al contrario, è necessario sussista un controllo sostanziale, seppur non di merito, per garantire che l’ingerenza sia stata effettivamente delimitata e giustificata. L’accesso a informazioni bancarie non può risolversi in una ricerca generica o arbitraria, evitando cioè indagini cosiddette «esplorative e generalizzate», che la giurisprudenza unionale ha qualificato come interventi arbitrari o sproporzionati.
Dalle ultime pronunce emerge come sia necessaria almeno una motivazione sufficiente a dimostrare la prevedibile pertinenza delle informazioni richieste rispetto al contribuente. Sebbene non venga specificato quali elementi debbano figurare nella motivazione, è ragionevole ritenere che le formule di stile non siano sufficienti. L’autorizzazione dovrebbe pertanto contenere un riferimento, seppur sintetico, agli indizi o alle anomalie che hanno reso necessaria l’indagine bancaria, individuando cioè elementi concreti riferiti al contribuente.
Occorre poi verificare il margine di sindacato del giudice tributario rispetto a un’autorizzazione “apparentemente” motivata: non è precisato se si dovrà limitare a una verifica formale o potrà estendersi a una valutazione sulla sua logicità e congruità rispetto agli elementi noti in quel momento.
Peraltro, secondo la Cassazione, l’autorizzazione deve essere allegata o comunque conoscibile nel suo contenuto essenziale, ai fini del controllo della legittimità dell’atto impositivo. In ogni caso, non è una “nullità rilevabile d’ufficio” (ad esempio 23401/2026), ma una causa di invalidità derivata, totale o parziale, dell’avviso di accertamento, che deve essere dedotta dalla parte fin dal ricorso introduttivo.