Dal 1° novembre entrerà in vigore la nuova tassa Ue sui mini pacchi

9 Ottobre 2026

Il Sole 24 Ore 18 Settembre 2026 di Gaetana Rota e Benedetto Santacroce

Il contributo italiano rinviato a dicembre

Entro il 1° novembre 2026 entrerà in vigore la tassa di gestione dell’Unione europea sulle spedizioni di singoli articoli provenienti da paesi extra-Ue. Mentre il rinvio dell’entrata in vigore del contributo nazionale di due euro, per i pacchi extra Ue di valore inferiore ai 150 euro, in scadenza il 1° ottobre, è stato ulteriormente prorogato al 1° dicembre, dal decreto legge 162/2026 approvato il 16 settembre dal Consiglio dei ministri e pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale.

La misura, in realtà già nota e di cui più volte si è parlato anche su queste pagine, si inserisce nel quadro della riforma del Codice doganale dell’Unione che, nell’abolire definitivamente la franchigia daziaria per le merci importate di valore inferiore a 150 euro, sancisce anche che la “tassa di gestione” introdotta per coprire i costi sostenuti dalle autorità per la vigilanza, il trattamento dati e l’analisi dei rischi sull’imponente volume di spedizioni B2C provenienti da Paesi terzi può essere solo di matrice unionale .

Entrando nel dettaglio dell’articolo 20 del regolamento, la tassa consiste in un importo fisso per singolo articolo contenuto nella spedizione e si applica alle richieste di immissione in libera pratica per le vendite a distanza. La somma corrisponde ai costi reali dei servizi resi, inclusi la verifica delle informazioni, l’esecuzione dei controlli, l’infrastruttura digitale e i servizi svolti dall’Autorità doganale dell’Ue. Il balzello non è rimborsabile ed è versato dal debitore con cadenza almeno mensile. La determinazione esatta dell’importo è affidata a un atto delegato della Commissione europea da adottare entro dieci giorni dalla pubblicazione ( si veda Il Sole 24 Ore del 16 settembre 2026), garantendo la piena introduzione della nuova tassa sui minipacchi entro il primo novembre

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Con gli attivi sottostimati transfer pricing a rischio di dichiarazione infedele

9 Ottobre 2026

Il Sole 24 Ore 16 Settembre 2026 di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

La rassegna della Cassazione in tema di transfer pricing evidenzia che si tratta di operazioni reali con scambio di beni e servizi a prezzi differenti da quelli che sarebbero stati praticati tra soggetti indipendenti in libera concorrenza. Trattandosi di negozi traslativi reali ed efficaci, è esclusa la dichiarazione fraudolenta (articolo 3 dlgs 74/2000). Il problema, secondo la rassegna, si sposta sull’eventuale applicabilità della dichiarazione infedele (articolo 4), nel caso in cui la violazione della regola del valore normale si traduca in sottostima degli elementi attivi (quindi vendite della impresa italiana), superi le soglie normative e non trovi copertura in una documentazione che renda trasparente il criterio valutativo adottato (Masterfile e documentazione nazionale). Quanto alle Cfc l’imputazione per trasparenza al soggetto residente dei redditi della controllata estera quando ricorrono cumulativamente due condizioni (tassazione estera significativamente ridotta e prevalenza di ricavi riconducibili a passive income o attività dal limitato valore economico aggiunto) pone il problema della eventuale sussistenza della dichiarazione infedele (articolo 4). La rassegna non esclude in astratto la rilevanza penale, ma nega che possa discendere automaticamente dalla sola applicabilità della disciplina antielusiva tributaria.

L’onere dell’accusa, in questa prospettiva, è qualitativamente più elevato: deve provare non semplicemente che il legislatore tributario presume una delocalizzazione abusiva del reddito ma che, sul piano fattuale, il soggetto estero non ha quella autonomia e quella sostanza economica che formalmente gli si attribuisce. A tal fine viene richiamata la recente sentenza 50/2026 della Corte costituzionale, che conferma il principio per cui le presunzioni legali tributarie non possono, sole, fondare una responsabilità penale.

Rispetto alle società di comodo, sotto il profilo penale, la rassegna ritiene che la mera costituzione è un’operazione negoziale reale ed effettivamente voluta, che produce effetti nel mondo giuridico ed economico, perché la società viene davvero costituita, capitalizzata, dotata di beni e di una minima organizzazione. Per questa ragione, di per sé, non rientra nelle categorie della simulazione o della falsa rappresentazione della realtà. La rilevanza penale può emergere se la società di comodo viene poi utilizzata come strumento di ulteriori condotte fraudolente (frode carosello, emissione di fatture inesistenti, sottrazione fraudolenta mediante cessione di beni). Non è quindi la «non operatività» a fondare il reato, ma l’eventuale impiego della società come veicolo di una manipolazione ulteriore della realtà fiscale. La società di comodo, da sola, esprime al massimo un indice di elusività; diventa penalmente significativa solo se si inserisce in uno schema probatorio che mostri documenti falsi, operazioni inesistenti, interposizioni fittizie o altri artifici tipici della frode tributaria.

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Negli accordi transattivi il regime Iva è ancorato all’operazione originaria

9 Ottobre 2026

Il Sole 24 Ore 10 Settembre 2026 di Nicola Galleani D’Agliano e Filippo Jacobacci

La transazione è il contratto con cui le parti compongono una lite attuale o potenziale mediante reciproche concessioni. Elemento essenziale è la datio, intesa come sacrificio o rinuncia che ciascuna parte offre all’altra: senza una datio non vi è transazione, ma un diverso negozio (accertamento, ricognizione, dichiarazione unilaterale).

La disciplina distingue tra transazione dichiarativa e transazione novativa. La prima modifica il rapporto preesistente e, in caso di inadempimento, fa rivivere automaticamente l’obbligazione originaria. La seconda sostituisce integralmente il rapporto precedente, richiedendo animus novandi e aliquid novi, ossia volontà inequivoca di estinguere l’obbligazione e creazione di un rapporto nuovo, oggettivamente incompatibile con quello originario.

Con la norma 239, la Commissione norme di comportamento osserva che, ai fini Iva, l’accordo contrattuale è solo un elemento probatorio. Quel che rileva è l’esistenza di una prestazione che trasferisce un’utilità e di una controprestazione economicamente valutabile. Da questa impostazione discende la totale impermeabilità del sistema Iva rispetto alla qualificazione civilistica della transazione.

L’Iva colpisce l’operazione economica caratterizzata dallo scambio utilità denaro, secondo il principio only once della Direttiva 2006/112/Ce. Il regime Iva delle transazioni che non introducono nuove operazioni (sia dichiarative sia novative) rimane quindi ancorato all’operazione originaria: la transazione modifica o sostituisce il contratto, ma non l’operazione Iva, che continua a “vivere” indipendentemente dal nuovo accordo.

L’abbandono della lite, inoltre, non costituisce prestazione di servizi in base all’articolo 3 del Dpr 633/1972, nella misura in cui si tratta di un effetto civilistico privo di contenuto economico autonomo. Diversamente da quanto sostenuto dall’agenzia delle Entrate, la rinuncia al contenzioso non integra una prestazione negativa imponibile, poiché ciò introdurrebbe una surrettizia novazione fiscale non coerente con il principio di capacità contributiva.

La prestazione negativa, ovvero l’obbligo, assunto verso corrispettivo, di non compiere un’azione o tollerare un comportamento altrui, è rilevante ai fini Iva solo quando questa astensione o tolleranza costituisce un’utilità economicamente valutabile per il destinatario e si inserisce in un rapporto sinallagmatico. La transazione diviene fiscalmente rilevante solo quando genera nuove operazioni Iva, ossia nuovi sinallagmi autonomi rispetto al rapporto originario: ad esempio, ulteriori forniture di beni o servizi con corrispettivi propri. In questi casi, il principio only once impone di assoggettare a Iva la nuova utilità trasferita.

Nelle transazioni relative a risarcimenti, l’imponibilità dipende dalla causa concreta della somma: resta escluso dal campo Iva ciò che ristora un danno patrimoniale privo di sinallagma; diviene imponibile ciò che, pur denominato risarcimento, remunera in sostanza una prestazione o un comportamento economicamente rilevante.

In conclusione, il regime Iva delle somme transattive dipende: dall’operazione originaria, che non viene meno per effetto della transazione, e dalle eventuali nuove operazioni introdotte nell’accordo, che assumono autonoma rilevanza ai fini dell’imposta.

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E-fattura, nella Ue procedure in ordine sparso

9 Ottobre 2026

Il Sole 24 Ore 9 Settembre 2026 di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce

Fatturazione elettronica per le operazioni B2B domestiche e avvio degli obblighi di reporting digitale: gli Stati membri stanno seguendo la strada di Italia, Romania, Polonia, Croazia e Belgio. L’obbligo è partito dal 1° settembre scorso in Francia, che sarà seguita a inizio 2027 dalla Germania e dalla Slovacchia e, presumibilmente, a partire da ottobre 2027 dalla Spagna.

Le differenze di modalità di scambio dei documenti, il controllo preventivo o meno sui flussi di fatturazione a cura delle amministrazioni fiscali locali oltre che i formati da utilizzare rappresentano elementi da valutare per comprendere a che punto i singoli Stati si sono spinti in vista della partenza, dal 1° luglio 2030, dell’obbligo di e-fattura per tutte le operazioni intra-unionali accompagnata dalla specifica reportistica Drr – Digital reporting requirement prescritti dalla legislazione Vida – Vat in the digital age di cui alla direttiva 2025/516. Proprio per evitare una maggiorazione dei costi, la direttiva suggerisce che i sistemi applicati negli Stati membri, per comunicare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a titolo oneroso fra soggetti passivi nel loro territorio, dovrebbero rispettare le caratteristiche del sistema attuato per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi transfrontaliere. Il che vuol dire utilizzare i formati e le sintassi UBL e CII sia per le rendicontazioni nazionali che per la fatturazione elettronica domestica.

L’esame delle legislazioni dei singoli Stati che, da ultimo, stanno introducendo obblighi di fatturazione elettronica nazionale attesta proprio questa tendenza. Due sono in particolare gli elementi che caratterizzano tali disposizioni nazionali: da un lato la previsione di utilizzo di tali formati strutturati e, dall’altro, l’assenza di un controllo preliminare sui tracciati da parte di un’autorità di controllo pubblico come accade invece nel sistema in Italia, in Romania e in Polonia.

In Francia, ad esempio, tutte le imprese devono essere in grado di ricevere fatture elettroniche dal 1° settembre 2026 mentre l’obbligo di emissione è introdotto, in maniera graduale e obbligatoria, in ragione di determinati criteri dimensionali. La riforma introduce inoltre due obblighi complementari, quello di e-invoice per le operazioni B2B – business to business e quello di e-reporting. Analoga situazione in Germania. Anche il regime tedesco prevede l’utilizzo di UBL o CII o di formati nazionali compatibili, con scambio elettronico direttamente tra le parti, essendo sufficiente l’invio ad un indirizzo di posta elettronica, sebbene sia in previsione l’introduzione, probabilmente dal 2030, di un obbligo di rendicontazione al fisco. L’adeguamento al Vida per Paesi quali l’Italia dovrà avvenire entro il 1° gennaio 2035: oltre a comprendere come integrare il tracciato Xml nazionale per renderlo conforme alle sintassi europee, dovrebbe venire meno il controllo preventivo formale obbligatorio da parte del fisco. Sarebbe tuttavia opportuno intervenire quanto prima, così da evitare aggravi di costi alle imprese nazionali chiamate comunque ad adempiere agli obblighi unionali per le operazioni intraUe dal luglio 2030.

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