Categoria: In primo piano
Residenza con 183 giorni in Italia, il fisco non prevede deroghe
13 Aprile 2026
Il Sole 24 Ore 11 Marzo 2026 di Antonio Longo
La guerra o altre situazioni emergenziali e temporanee non sono indicative di un mutamento di residenza fiscale.
Dal 1° gennaio 2024, l’articolo 2 del Tuir, come modificato dal decreto legislativo 209/2023, prevede una nuova definizione di residenza fiscale delle persone fisiche ai fini delle imposte sui redditi.
Si considerano fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni in un anno, ovvero 184 giorni in caso di anno bisestile), soddisfano almeno uno dei seguenti criteri di collegamento con l’Italia: hanno qui la residenza ex articolo 43 del Codice civile, vale a dire la propria dimora abituale; hanno il domicilio in Italia, inteso come il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona; sono presenti nel territorio dello Stato, tenuto conto anche delle frazioni di giorno; sono iscritte nell’anagrafe della popolazione residente. Non è necessario che i criteri di collegamento citati si verifichino in modo continuativo e ininterrotto, essendo sufficiente che ricorrano complessivamente per la maggior parte del tempo nel corso dell’anno solare.
Il nuovo criterio basato sulla presenza in Italia richiede la permanenza fisica del soggetto nel territorio italiano per la maggior parte del periodo d’imposta, a prescindere dalle ragioni per cui ciò avviene. E, nel conteggio, rilevano anche le frazioni di giorno. In ipotesi si considera italiano anche il giorno di un volo atterrato in tarda serata o in partenza all’alba. Tra i casi particolari, la circolare 20/E/2024 si occupa anche delle ipotesi di lavoro svolto in modalità agile (smart working). La permanenza fisica in Italia per oltre 183 giorni nel corso dell’anno determina, di per sé, la residenza fiscale nel territorio dello Stato, anche qualora l’attività lavorativa sia svolta da remoto per un datore di lavoro estero. Qualora poi i legami del contribuente risultino distribuiti tra più Stati e non sia immediatamente individuabile il luogo in cui si concentrano le principali relazioni personali e familiari, il criterio della maggiore presenza in Italia può essere utile a oggettivizzare l’identificazione della residenza.
Se la residenza fiscale di una persona fisica deve anche tener conto di possibili conflitti di residenza da dirimere in base alle tie breaker rules previste dai trattati contro le doppie imposizioni di volta in volta applicabili, maggiori complessità possono aversi in tutti quei casi che presentato il carattere dell’eccezionalità. Si pensi ai conflitti armati o alle emergenze sanitarie, a lunghe e impreviste degenze ospedaliere o ad altre cause di forza maggiore che possono comportare una permanenza temporanea in un altro Paese. Secondo l’analisi dell’Ocse elaborata durante la pandemia Covid 19, tali permanenze non devono essere automaticamente considerate indicative di un mutamento della residenza. Le amministrazioni dei Paesi coinvolti dovrebbero piuttosto valutare la normalità dei legami e l’abitualità di vita del contribuente, non il solo periodo eccezionale o presenze meramente temporanee o occasionali.
In concreto, le tie breaker rules dell’articolo 4 del modello di Convenzione Ocse andrebbero applicate guardando a un orizzonte temporale ordinario e all’«abitual abode» inteso come luogo in cui la persona vive abitualmente, secondo frequenza, durata e regolarità, e non in base a giorni trascorsi in un periodo emergenziale.
Questo approccio è stato, peraltro, già valorizzato dalla giurisprudenza di merito italiana seppur in un caso relativo alla normativa anteriforma del 2024 (sentenza 182/2025, Cgt di primo grado di Verona). Il caso riguardava un cittadino ucraino, trasferitosi temporaneamente in Veneto nel 2014 per motivi di sicurezza familiare connessi al conflitto in Crimea e nel Donbass, munito di visto di breve durata. In sintesi, i giudici di merito hanno accertato che il contribuente manteneva all’estero la gestione principale dei propri interessi economici oltre a una abitazione comunque ritenuta stabile e hanno riconosciuto che la presenza in Italia per via del conflitto non fosse sufficiente per radicare la residenza fiscale nel nostro Paese.
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Scadenziario Aprile 2026
8 Aprile 2026
entro il 15 Aprile
- Scade il termine per la trasmissione telematica del Modello IGR “G” dell’anno precedente all’Ufficio Tributario.
entro il 20 Aprile
- scade il termine per il pagamento dei contributi previdenziali /assistenziali I.S.S. F.S.S. e FONDISS per lavoratori dipendenti relativi al mese di marzo.
entro il 30 Aprile
- scade il termine per tutte le società di capitali, per la consegna del bilancio d’esercizio, corredato di nota integrativa, al sindaco o al collegio sindacale;
- scade il termine per il versamento della ritenuta del 5% sugli utili (anche eventualmente accantonati a Riserva) prelevati nel bimestre di gennaio e febbraio (ritenuta da applicarsi sulla distribuzione utili formatisi dall’anno 2014 in avanti);
- il pagamento delle ritenute a titolo d’acconto per lavoro dipendente e autonomo relativi al bimestre di gennaio e febbraio dell’esercizio in corso. Si rammenta che le ritenute sui compensi relativi a lavoratori autonomi sono pari al 20%;
- il pagamento delle ritenute a titolo d’acconto del 10% SU NOLEGGI e ROYALTIES bimestre gennaio febbraio dell’esercizio in corso
- il pagamento dell’imposta speciale di bollo sui servizi di agenzia e rappresentanza (3% – 6%) relativi al bimestre di gennaio e febbraio dell’esercizio in corso;
- il pagamento dell’imposta bollo del 3% sulle prestazioni di pubblicità ed elaborazione dati relative al 1° bimestre 2026
Si segnala altresì il versamento da effettuarsi delle ritenute del 13% su interessi passivi corrisposti a banche italiane ed estere.
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Decreto Delegato 20 Febbraio 2026 nr 23 – Disposizioni in materia di Registro e disciplina dei Veicoli
13 Marzo 2026
A decorre dal 1° aprile 2026 (eccetto gli art. 6 e 18 comma 2) entreranno in vigore le nuove disposizioni previste dal Decreto Delegato nr. 23 che aggiornano la normativa vigente in tema di commercio e circolazione dei veicoli. Si segnalano i seguenti articoli:
art. 2 per Veicolo si intendono ciclomotori, motoveicoli, tricicli, autoveicoli, rimorchi, macchine agricole e macchine operatrici.
art. 3 viene istituito in forma digitale il “Registro dei Veicoli” accessibile dai principali Uffici della Pubblica Amministrazione e dalle Forze dell’Ordine
art. 4 al momento del VISTO i dati del veicolo sono automaticamente iscritti nel Registro dei Veicoli e l’operatore economico indica obbligatoriamente marca, modello, nr di telaio, luogo di deposito, se uso vendita o dimostrativo o sostituitivo o se è bene strumentale e se è un veicolo usato i km percorsi e la data di prima immatricolazione
art. 5 l’Ufficio Automezzi, al termine delle procedure di immatricolazione, inserisce nel Registro il nr di targa assegnata, la data d’immatricolazione o radiazione
art. 6 è richiesta preventivamente al rilascio dell’autorizzazione ad operare una fidejussione bancaria di 200.000,00€ di 6 anni irrevocabile che deve rimanere valida anche qualora l’impresa cessi l’attività, sia posta in liquidazione, sospesa o revocata
art.7 lo spostamento del veicolo da luogo di deposito è concesso per massimo 30gg previa indicazione e motivazione dello spostamento nel luogo provvisorio
art. 8 le sanzioni applicate qualora il veicolo non sia presente nel luogo di deposito vanno da €100,00 a € 10.000,00
art.9 gli operatori economici che operano con licenza al dettaglio o all’ingrosso di veicoli sono tenuti ad annotare nel Registro dei Veicoli i veicoli concessi in uso a terzi a titolo dimostrativo o sostitutivo
art.11 sono previsti controlli in caso di vendita inferiore a 6m da persone giuridiche a persone fisiche seguita da ulteriore vendita a persona giuridica o se persona fisica acquisti o venda più di 7 veicoli
art. 13 gli operatori economici al dettaglio o all’ingrosso devono annotare l’importazione o l’esportazione non definitiva nel Registro dei Veicoli
Si allega testo completo
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Legge 4 Febbraio 2026 nr 17 – Disposizioni in materia di Sandbox normative
13 Marzo 2026
La Legge 17/2026 regola l’iter procedurale e autorizzativo che riguarda tutte quelle attività “pilota” ad alto contenuto innovativo e tecnologico che contribuiscono allo sviluppo del comparto economico sammarinese.
Viene così creato una “sandbox normativa” ovvero un “ambiente di test” regolato e controllato dalle leggi dello Stato dove sperimentare l’avvio e l’eventuale conclusione positiva di questi particolari iniziative economiche.
In estrema sintesi i “progetti pilota” di elevata matrice tecnologica o innovativa, avanzati dai soggetti promotori con specifici requisiti (art. 5) tramite Istanza al Dipartimento Sviluppo Economico (art.7), vengono valutati da un apposito Comitato d’Esame (art.4) che il Congresso di Stato ha il potere di autorizzare per un massimo di 36 mesi
I progetti, se autorizzati, entreranno poi in una fase di sperimentazione controllata e monitorata tramite gli Uffici competenti al termine del quale, in caso di Delibera positiva, vi sarà data attivazione con Decreto o Regolamento ad hoc.
Si allega il testo completo
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Le tre frodi creative sul lingotto
12 Marzo 2026
Il Sole 24 Ore 14 Febbraio 2026 di Stefano Elli
DEVIANZE
Ti vendono il lingotto d’oro, ovviamente esentasse, e te lo custodiscono “loro” in cassette di sicurezza in Svizzera. Se ti manca e desideri un contatto fisico (può succedere) puoi anche andarlo a trovare in loco, previo appuntamento. Il punto è che lo stesso lingotto viene venduto anche ad altri ignari investitori. Quindi può accadere che lo stesso lingotto abbia un centinaio di proprietari, naturalmente tutti all’insaputa l’uno dell’altro. Quando la valigia è gonfia di contanti il venditore trasloca: i locali delle cassette vengono svuotati e il truffatore svanisce. Ovviamente tenendosi ben stretto il lingotto. E tenterà l’operazione in altre località.
L’oro ai fondi
Si monta una sceneggiatura credibile: con alcuni ingredienti indispensabili: una o più società nel caso di specie la Suisse Bullion Company Sa, dell’italiano Dario Littera; contatti all’estero, in particolare con fondi internazionali. Si asserisce di avere la licenza di estrazione e raffinazione di oro in Paesi africani (tipicamente Mali e Tanzania) e lo si dimostra con documenti in apparenza autentici. Si propongono ai suddetti fondi investimenti ad alta remunerazione.
Se ad “abboccare” è un fondo (o addirittura più fondi) magari con sedi alle Cayman e i quotisti dei fondi in questione non hanno alcun interesse a che la faccenda venga approfondita in sede tributaria o, peggio, penale, il colpo può riuscire ed essere anche molto redditizio.
L’oro di contrabbando
Nel caso della Swiss Gold Treuhand invece l’oro veniva raccolto sotto forma di gioielli venduti a compro oro poco sensibili alle raccomandazioni normative. Veniva spostato fisicamente in nazioni dove era trasformato attraverso processi di fusione. in seguito riassemblato sotto forma di lingotti con punzonatura regolare per poi ricominciare a viaggiare per il mondo con un altro aspetto e un altro valore.
Il giochetto è riuscito anche di recente: l’oro partiva dall’Italia, veniva trasportato in Svizzera (nel mendrisiotto) e poi ripartiva per la Germania, l’Austria e la Repubblica Ceca.
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Sicurezza ripartita tra distaccante e distaccatario
12 Marzo 2026
Il Sole 24 Ore 17 Febbraio 2026 di Antonella Iacopini
Quando si attua un distacco di lavoratori, gli obblighi in materia di sicurezza riguardano sia il distaccante che il distaccatario, come ricordato dall’ordinanza 1633/2026 della Cassazione.
L’articolo 3, comma 6, del Dlgs 81/2008 stabilisce che tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Anche il ministero del Lavoro, con interpello 8/2016, ha precisato che gli obblighi in materia di salute e di sicurezza incombono, in modo differenziato, sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco che sul distaccatario.
La Suprema corte, in sede penale (46567/2024), ha chiarito che, pur se l’articolo 3, comma 6 attribuisce gli obblighi prevenzionistici al distaccatario nella fase esecutiva del lavoro, permane in capo al distaccante il dovere di assicurarsi, prima del distacco, che le condizioni di sicurezza siano garantite.
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Agente responsabile a seguito di insoluti
12 Marzo 2026
Il Sole 24 Ore 27 Febbraio 2026 di Rossana Cassarà e Alessandro Limatola
Con l’ordinanza 1252/2026, la Corte di cassazione ha rimesso sotto la lente la clausola dello “star del credere”, tipica dei contratti di agenzia e di commissione, in virtù della quale l’agente, oltre a non percepire alcuna provvigione per gli affari non onorati dal pagamento, deve parzialmente rifondere il preponente della perdita subita. Un tema che sembrava superato dopo la modifica introdotta nel 2000 che ha portato alla riformulazione dell’articolo 1746 del Codice civile in tema di obblighi dell’agente.
La pronuncia risulta interessante per il focus sulla diversa articolazione dell’onere della prova a seconda che la dichiarazione scritta con cui l’agente si riconosca responsabile del danno per il mancato buon fine dell’affare venga qualificata quale patto dello star del credere (ormai vietato) o quale semplice ricognizione di debito in base all’articolo 1988 del Codice civile.
Il giudizio di primo grado nasceva dalla domanda di pagamento di saldi provvigionali da parte di un agente ai quali la preponente ha opposto il proprio controcredito per i danni subiti in ragione di un insoluto generato da un cliente acquisito dall’agente. A fondamento della propria domanda, la società ha posto una dichiarazione scritta rilasciata dall’agente con la quale questi si assumeva la responsabilità della perdita economica. Il Tribunale, pur senza esprimersi sulla natura della dichiarazione dell’agente, ne ha preso atto e ha dichiarato la parziale compensazione dei crediti con un saldo residuo a carico dell’agente.
I giudici d’appello hanno ribaltato la decisione, rigettando la richiesta di compensazione/pagamento della preponente e qualificando nullo il documento agli atti in quanto realizzato in violazione dell’articolo 1746 del Codice civile, come modificato dal 2 febbraio 2000.
La Corte di legittimità ha cassato la pronuncia d’appello, ritenendo fondata la posizione della preponente in ordine alla validità della dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dell’agente e precisando che mai quella dichiarazione poteva integrare un patto nullo per violazione dell’articolo 1746, il quale, invece, presuppone l’assunzione preventiva da parte dell’agente dell’obbligo di garanzia per eventuali futuri affari non andati a buon fine, mentre nel caso in esame la dichiarazione era stata rilasciata dopo il verificarsi degli insoluti generati dai clienti procurati dall’agente.
Tale circostanza ha portato la Cassazione a qualificare la dichiarazione dell’agente come una ricognizione di debito con gli effetti – anche processuali – previsti dall’articolo 1988 del Codice civile e la conseguente inversione dell’onere probatorio, in seguito alla quale il compito di dimostrare l’insussistenza del debito, ovvero la nullità del patto perché in violazione dell’articolo 1746, andava assolto dall’agente.
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Dai ricavi al magazzino, gli indicatori che smascherano le imprese filtro
12 Marzo 2026
Il Sole 24 Ore lunedì 23 Febbraio 2026 di Laura Ambrosi e Antonio Iorio
Le imprese filtro – denominate anche buffer company – sono società che svolgono un ruolo intermedio nelle frodi fiscali complesse, soprattutto in quelle legate all’Iva. Non sono imprese fittizie create solo per emettere fatture false, come le “cartiere”, ma nemmeno aziende completamente estranee all’illecito. Sono imprese reali, con una struttura organizzativa, una sede, talvolta dipendenti e rapporti bancari regolari. Proprio questa loro natura ibrida le rende particolarmente difficili da riconoscere.
Il fenomeno è stato approfonditamente analizzato dall’Unità di informazione finanziaria (Uif) della Banca d’Italia nel quaderno antiriciclaggio 28/2025.
All’interno di uno schema di frode, le imprese filtro si collocano tra le cartiere e le imprese operative che beneficiano economicamente dell’illecito. Le cartiere emettono fatture false e spesso spariscono rapidamente; le imprese operative, invece, ottengono il vantaggio finale (ad esempio richiedendo crediti Iva indebiti).
L’impresa filtro serve a collegare questi due soggetti, allungando la catena delle operazioni e rendendo più difficile la ricostruzione del percorso del denaro. In pratica, agisce come uno “schermo”: riceve e riemette fatture, fa transitare flussi finanziari e contribuisce a separare formalmente chi genera la fattura falsa da chi ne trae il beneficio.
Durante il periodo in cui partecipano alla frode, i bilanci delle imprese filtro mostrano ricavi elevati, ma anche costi altrettanto elevati, spesso quasi equivalenti: accanto alle operazioni reali, vengono infatti registrate transazioni fittizie che gonfiano sia le vendite sia gli acquisti. Ne risulta una redditività relativamente bassa rispetto al volume di affari dichiarato. Inoltre, il numero di dipendenti può essere contenuto rispetto al fatturato, generando un valore di ricavi per addetto insolitamente alto. È come se l’azienda muovesse grandi quantità di denaro senza che questo corrisponda a una reale intensità produttiva.
Un altro elemento tipico riguarda i tempi di pagamento. Le fatture – sia in entrata sia in uscita – vengono incassate e pagate molto rapidamente. Questo comportamento riduce la permanenza di crediti, debiti e scorte in bilancio e comporta un capitale circolante insolitamente basso. I flussi finanziari sono veloci e spesso si compensano tra loro, rendendo meno evidente la struttura artificiale di alcune operazioni. A differenza delle società cartiere, però, le imprese filtro mantengono rapporti con il sistema bancario e possono ricorrere a finanziamenti, soprattutto a medio-lungo termine. Nel mondo bancario, quindi, si presentano come clienti apparentemente normali.
Individuare un’impresa filtro non è semplice, perché nessun singolo indicatore è sufficiente. Il riconoscimento avviene piuttosto attraverso l’osservazione congiunta di più segnali. Tra questi vi sono volumi di ricavi e costi molto elevati rispetto alla struttura aziendale, margini di profitto compressi, ricavi per dipendente anomali, tempi di incasso e pagamento molto brevi e un capitale circolante ridotto. Anche il settore di attività può essere rilevante: molte imprese filtro operano nel commercio all’ingrosso o in ambiti con frequenti operazioni Iva, talvolta con controparti estere.
Un ulteriore elemento utile è l’analisi nel tempo. Spesso le anomalie si concentrano in determinati anni e si attenuano dopo controlli fiscali o accertamenti. Questo suggerisce che il comportamento anomalo non sia strutturale, ma legato a un periodo specifico di coinvolgimento nella frode.
In sintesi, le imprese filtro sono aziende reali che, per un certo periodo, partecipano a meccanismi fraudolenti fungendo da intermediari tra soggetti fittizi e beneficiari finali. La loro forza sta nella normalità apparente: hanno forma giuridica regolare, attività economica dichiarata e relazioni bancarie. Tuttavia, quando si analizzano attentamente i loro numeri e i loro flussi finanziari, emergono segnali che, considerati insieme, permettono di distinguerle dalle imprese pienamente lecite e di individuare il loro ruolo nelle frodi fiscali complesse.

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Passaggio generazionale, il conferimento non è abuso
12 Marzo 2026
Il Sole 24 Ore 19 Febbraio 2026 di Alessandro Germani
Non costituisce abuso del diritto un’operazione che prevede il conferimento di controllo da parte di due figli e del papà in una newco per favorire il passaggio generazionale con successiva donazione (tassata) della nuda proprietà delle quote dal padre ai figli. È questa la risposta 42 del 18 febbraio dell’agenzia delle Entrate.
Due fratelli detengono al 50% ognuno una immobiliare e al 25,6% ognuno una società operativa, col restante 48,2% detenuto dal padre. Viene pianificata una riorganizzazione per cui i tre conferiscono le quote delle due società in una holding, il che consente di esercitare una più efficace governance sulle operative, in quanto eventuali dissidi si risolvono al piano superiore. La donazione della quota della holding da parte del padre non essendo di controllo viene tassata, ex articolo 16 del Dlgs 346/90, in base al patrimonio netto della holding conferitaria. Il dubbio riguarda il fatto che, se il padre avesse donato le quote dell’operativa, lo avrebbe fatto in base a un netto di quest’ultima sicuramente superiore a quello (calmierato) della holding che è beneficiaria di un realizzo controllato. E ciò avrebbe portato ad un’incidenza maggiore dell’imposta di donazione. Per cui gli istanti si chiedono se tutto ciò integri una fattispecie di abuso del diritto. La risposta dell’Agenzia è molto interessante nel suo sviluppo interpretativo. Richiamando infatti l’atto di indirizzo del 27 febbraio 2025, l’Agenzia in sostanza conclude che ci può anche essere un vantaggio fiscale indebito per il fatto che l’imposta sulle donazioni, se l’oggetto è la holding, risulta inferiore rispetto al caso in cui l’oggetto sia l’operativa. Ma non si può dire che ci sia assenza di sostanza economica.
Il conferimento di controllo (ex articolo 177 comma 2 del Tuir) che riguarda le due operative nella holding può beneficiare del regime del realizzo controllato e quindi della neutralità indotta sulla base del comportamento contabile adottato (circolare 33/E/10). Se la conferitaria incrementa il proprio netto in linea con il valore fiscale delle quote detenute dai conferenti ciò non determina alcuna tassazione. Per ciò che concerne invece la donazione, la riorganizzazione effettuata fa sì che il padre doni le quote della holding a lui rivenienti dal conferimento dell’operativa in cui era socio. In assenza di conferimento, il padre avrebbe potuto donare le quote dell’operativa ai figli assoggettandole alla maggior imposta sulle donazioni, visto il più elevato patrimonio netto dell’operativa rispetto alla holding.
Sotto questo profilo, il vantaggio fiscale sarebbe indebito, come primo elemento dell’abuso del diritto, perché la donazione delle quote della holding farebbe emergere una base imponibile non corrispondente all’effettiva capacità contributiva di tale donazione perché non coglie il maggior valore del netto patrimoniale dell’operativa.
Differente è la valutazione sul secondo elemento, ovvero l’assenza di sostanza economica ex articolo 10-bis della legge 212/00. Ciò in quanto l’operazione complessiva, ovvero il conferimento delle operative nella holding e la successiva donazione della nuda proprietà dal padre ai figli è idonea a realizzare effetti diversi rispetto al solo risparmio fiscale. La holding, infatti, serve ad ottimizzare la gestione della liquidità e ad evitar che i dissidi fra i soci blocchino l’operatività delle società a valle; in sostanza serve ad avviare il passaggio generazionale.
Quindi la donazione delle quote dell’operativa dal padre ai figli, che è soggetta a maggior tassazione, non consentirebbe di raggiungere i predetti obiettivi societari. Come dimostrano anche le clausole antistallo presenti nello statuto della holding. Ben venga quindi il giudizio delle Entrate, che non si ferma al mero risparmio di imposta, ma guarda alla sostanza complessiva della riorganizzazione familiare dando il via libera.
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Il quadro RW chiede anche le attività indirette
12 Marzo 2026
Il Sole 24 Ore 16 Febbraio 2026 di Gianluca Nemec e Sebastiano Sciliberto
ULTIMO COMMA
Con l’ordinanza 1851 del 27 gennaio 2026, la Corte di cassazione ha confermato un orientamento ormai consolidato in materia di obblighi di monitoraggio fiscale, ribadendo la rilevanza di una nozione ampia e sostanziale di «detenzione» delle attività estere, idonea a ricomprendere le ipotesi di interposizione soggettiva, controllo integrale e titolarità effettiva.
In particolare, l’articolo 4 del Dl 167/1990 impone alle persone fisiche, agli enti non commerciali, alle società semplici e agli enti equiparati residenti in Italia di indicare nella propria dichiarazione dei redditi le attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. La disciplina è finalizzata a garantire la trasparenza dei flussi finanziari internazionali e il controllo delle attività estere fiscalmente rilevanti.
La controversia all’esame della Cassazione trae origine da due atti di contestazione per violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale notificati dalle Entrate per gli anni dal 2007 al 2013: la contribuente, nell’ambito della procedura di voluntary disclosure, aveva riconosciuto di essere titolare dell’intero capitale sociale di una società anonima costituita in Lussemburgo, ma non aveva dichiarato le partecipazioni in società di persone e di capitali italiane detenute indirettamente tramite tale società lussemburghese.
A fronte dell’impugnazione della sentenza di secondo grado sfavorevole, la Suprema corte ha rigettato il ricorso della contribuente, in quanto ha ritenuto sussistenti nel caso di specie gli obblighi di monitoraggio fiscale, affermando che il quadro RW deve essere compilato non solo dall’intestatario formale e diretto delle attività estere, ma anche dal soggetto che ne abbia la disponibilità di fatto o il controllo, anche per il tramite di società estere interposte. In tale prospettiva, il controllo integrale della società estera consente di imputare alla contribuente la detenzione indiretta delle partecipazioni sottostanti, a prescindere dallo schermo societario interposto.
Rilevante è altresì l’affermazione dei giudici di legittimità secondo cui la natura di società di persone non esclude l’applicazione della normativa, in quanto la partecipazione indiretta in tali società costituisce un’attività di natura finanziaria rilevante ai fini del monitoraggio, poiché i redditi dalla stessa prodotti sono imputati per trasparenza al soggetto interposto (nel caso di specie, la società lussemburghese), e come tali devono considerarsi prodotti all’estero e conseguentemente dichiarati secondo le modalità previste in materia di monitoraggio fiscale.
L’ordinanza in esame si pone in linea con molteplici precedenti di prassi e di giurisprudenza, confermando la natura sostanziale del concetto di «detenzione» di attività estere ai fini del monitoraggio fiscale.