Redditi omessi già tassati in Romania: non decade il credito d’imposta

12 Marzo 2026

Il Sole 24 Ore lunedì 9 Febbraio 2026 di Giuseppe D’Amico

In presenza di un obbligo internazionale previsto da una convenzione contro le doppie imposizioni assunto dallo Stato italiano nei confronti di un altro Stato, l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia o l’omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione italiana non opera quale causa di decadenza alla fruizione del credito d’imposta estero. Sono questi i principi espressi dalla sentenza n. 361/1/2025 della Cgt di Teramo (presidente Mazzagreco, relatore Papa) che ha accolto il ricorso del contribuente sia per gli aspetti pregiudiziali che nel merito.

La controversia riguardava un cittadino rumeno che aveva lavorato alle dipendenze di una società rumena e percepito redditi integralmente tassati in Romania. L’ufficio aveva sostenuto che il contribuente fosse fiscalmente residente nel territorio italiano e aveva negato il riconoscimento del credito d’imposta estero sul presupposto dell’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi.

Tuttavia i giudici hanno sostenuto come la documentazione prodotta dimostrasse non solo la residenza fiscale del contribuente in Romania, ma anche l’avvenuta tassazione dei redditi nello Stato estero, con conseguente rischio di doppia imposizione.

In relazione a tale aspetto, la Corte ha richiamato i principi espressi dalla Cassazione (si vedano le sentenze 28801/2024, 24205/2024 e 10642/2025), secondo cui l’agenzia delle Entrate non può limitarsi ad opporre l’inadempimento degli oneri formali di cui all’articolo 165 del Tuir, perché così facendo espone lo Stato italiano ad una violazione del diritto internazionale pattizio.

Lo scopo delle convenzioni bilaterali è, infatti, quello di eliminare la sovrapposizione dei sistemi fiscali nazionali, come affermato dalla Corte di Giustizia europea nella sentenza n. 540 del 19 novembre 2009 (Cassazione n. 10706/2019 relativa alla Convenzione italo-svizzera; Cassazione n. 19571/25).

La Corte di primo grado ha accolto la posizione del contribuente anche per le eccezioni pregiudiziali. In precedenza, l’ufficio aveva notificato uno schema d’atto per la medesima annualità e, a seguito della documentazione prodotta, lo stesso aveva comunicato l’archiviazione della pretesa. Successivamente, senza l’invio di un nuovo schema d’atto, era stato notificato un avviso di accertamento fondato su una diversa valutazione degli stessi documenti già esaminati. In presenza di un cambio di impostazione nella verifica, la notifica di un nuovo schema d’atto è imprescindibile: la sua omissione integra una violazione dell’articolo 6-bis Statuto del contribuente.

Inoltre, nel pronunciarsi anche sul tema dell’accertamento integrativo di cui all’articolo 43, comma 3, del Dpr 600/1973, la Corte si è collocata nel solco della più recente giurisprudenza di legittimità, ribadendo che l’integrazione è consentita solo in presenza di nuovi elementi, intesi come fatti o documenti non conosciuti al momento dell’adozione del primo atto.

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Contratto di agenzia, patto di non concorrenza valido anche senza corrispettivo

12 Marzo 2026

Il Sole 24 Ore 5 Febbraio 2026 di Alessandro Limatola e Egidio Paolucci

Nel rapporto di agenzia commerciale il patto di non concorrenza post contrattuale è pienamente valido anche in assenza di previsione di uno specifico e separato corrispettivo, ovvero in presenza di una pattuizione che lo esclude.

Così ha deciso la Corte di cassazione con l’ordinanza 1226/2026, la quale si inserisce in un solco giurisprudenziale che ha più volte affrontato il tema.

La decisione interviene sulla validità dell’accordo e conferma il principio che il patto resta valido anche se – per ipotesi – non viene prevista una controprestazione. L’argomento utilizzato dai giudici di legittimità per giungere a tale conclusione è il seguente: l’articolo 1751-bis del Codice civile non prevede la sanzione della nullità in caso di deroga sulla presenza di una controprestazione e ciò basta per dire che all’obbligo di non concorrenza non deve essere necessariamente correlato un corrispettivo, potendo tale sacrificio trovare giustificazione nel più ampio equilibrio economico del rapporto di agenzia.

L’applicazione di tale principio offre, tuttavia, alcuni spunti di riflessione in merito alle ragioni individuate dalla Cassazione. L’articolo 1751-bis del Codice civile è una norma che disciplina obbligazioni caratterizzate da prestazioni corrispettive, delineando uno schema contrattuale in cui alla specifica prestazione richiesta all’agente (l’obbligo di non fare) corrisponde una specifica controprestazione dovuta dalla mandante.

In questo contesto, di fronte a uno schema contrattuale caratterizzato da prestazioni e controprestazioni di contenuto chiaro e determinato, l’affermazione del principio di validità del contratto pur in assenza di controprestazione non convince, specie se giustificata dalla mancanza di una specifica sanzione di nullità. La sanzione, infatti, non andrebbe ricercata nella norma specifica, bensì nei principi generali in tema di obbligazioni contrattuali.

La sanzione da applicare a un contratto a prestazioni corrispettive (o sinallagmatico), che nasce in assenza di sinallagma (cioè privo del nesso di reciprocità tra le prestazioni sin dall’origine), non deve essere rinvenuta nella norma, ma nella mancanza di un elemento essenziale del negozio ossia la cosiddetta “causa concreta”. Quando questo nesso manca originariamente, il contratto è viziato nel suo nucleo causale e, pertanto, un patto che impone un sacrificio significativo alla libertà professionale dell’agente senza alcuna contropartita economica trova la sua sanzione di nullità come conseguenza del difetto di causa concreta, in quanto viene meno lo scambio che ne giustifica la funzione economico-individuale.

In conclusione, la pronuncia, pur garantendo continuità e certezza interpretativa in linea con l’orientamento maggioritario, lascia aperto il dibattito tra chi è portatore di un approccio “formale”, che lega la validità della clausola all’assenza di una sanzione esplicita di nullità nell’articolo 1751-bis del Codice civile e chi, invece, segue un’impostazione più “sostanziale”, che valorizza l’equilibrio sinallagmatico come elemento causale imprescindibile del negozio. Rimane un tema meritevole di ulteriori approfondimenti dottrinali e, forse, di futuri interventi giurisprudenziali.

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Decreto Delegato 4 Febbraio 2026 nr 18 – Misure straordinarie per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale a favore delle imprese energivore

11 Marzo 2026

Con il Decreto Delegato nr 18/2026 il Congresso di Stato ha esteso per ulteriori tre mesi le misure straordinarie a sostegno delle aziende sammarinesi con elevati consumi di energia elettrica e gas naturale.

In particolare, il provvedimento riconosce  una riduzione del costo della materia prima elettrica pari a 0,015 €/kWh per gli utenti con tariffa “usi diversi” del servizio elettrico alimentati in media tensione che abbiano registrato nel corso del 2024 consumi superiori a 1 GWh e,  al comma 2, una riduzione del costo della materia prima del gas naturale pari a 0,1 €/Sm³ per gli utenti del servizio di gas naturale tecnologico primario.

Il Decreto precisa che le agevolazioni si applicano ai consumi relativi al periodo di competenza 1° luglio – 30 settembre 2025, confermando l’impianto delle misure già introdotte col precedente Decreto nr 138 del 7 Novembre 2025

DD18-2026

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Decreto Delegato 4 Febbraio nr 15 – Modifiche al D.D. 9 agosto 2024 nr 113 “Regime fiscale semplificato per attività commerciale di impresa estera”

11 Marzo 2026

Il Decreto Delegato nr 15 che abroga il precedente D.D. 139 del 7. 11. 25 (mantenendone salvi gli effetti)  interviene nuovamente in merito al regime semplificato rivolto alle imprese estere che intendono effettuare  commercio al dettaglio in Repubblica.

L’attività di commercio al dettaglio con questo regime:

  • può essere svolta solo nei centri commerciali oppure nei centri storici individuati dalla normativa

  • prevede un regime fiscale agevolato con un’imposta del 12% sul valore delle vendite effettuate sostitutiva dell’imposta generale sui redditi e dell’imposta sulle importazioni sulle materie prime
  • trascorsi i primi due anni dall’inizio dell’attività è possibile passare al regime fiscale ordinario regolarizzando la merce importata e non venduta e pagando entro 30gg l’imposta sostitutiva.
  • se dopo il periodo agevolato l’impresa estera apre una società di diritto sammarinese, si  può usufruire degli incentivi di cui all’art. 73 Legge 166/2013 e successive modifiche e integrazioni decurtando però il biennio già fruito.

Si riporta il testo integrale.

DD015-2026

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Decreto Delegato 4 Febbraio 2026 nr 14 – Variazione del costo della vita e relativi coefficienti di cui all’art. 32, nono comma della Legge 11 febbraio 1983 nr 15

11 Marzo 2026

Di seguito un estratto della tabella del Decreto Delegato nr 14 che indica nel  suo Articolo Unico ai commi 1 e 2  le variazioni dell’indice del costo della vita  per l’anno 2025 e i coefficienti per la rivalutazione delle pensioni ordinarie per l’anno 2026.

ANNO INDICE COEFFICIENTE 

2025       277,10      1,000
2024       273,3       1,014
2023       271,1        1,022
2022       265,3      1,045
2021       259,5      1,068
2020      254,7      1,088
2019     255,5        1,085
2018     254,2       1,090
2017     251,4        1,102
2016     248,7       1,114

DD014-2026

 

 

 

 

 

 

DD014-2026

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Decreto Delegato 4 Febbraio 2026 nr 13 – Adeguamento del tetto pensionistico di cui all’art.14 della Legge 29 11 22 nr 157

11 Marzo 2026

Ai fini del calcolo della pensione, il tetto pensionistico per l’anno 2026 è stato fissato ad €  50.294,28.

Il Decreto Delegato 13/2026 prevede con un Articolo Unico che

“Al fine di coordinare l’articolo 14 della Legge 29 novembre 2022 n.157 con l’articolo 32 della Legge 11 febbraio 1983 n.15 e successive modifiche, il tetto limite pensionistico per l’anno 2026 è pari ad euro € 50.294,28 (cinquantamiladuecentonovantaquattro/28)”

Si allega il testo completo.

DD13-2026

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Scadenziario Marzo 2026

10 Marzo 2026

entro il 20 Marzo

  • Scade il termine per il pagamento dei contributi previdenziali /assistenziali I.S.S.  F.S.S. e FONDISS per lavoratori dipendenti relativi al mese di febbraio;

entro il 31 Marzo

  • pagamento della tassa annuale di licenza e sui provvedimenti societari per le società di capitali;
  • presentazione della dichiarazione annuale per prodotti petroliferi (D.A.P.);
  • presentazione alla Banca Centrale, da parte degli intermediari assicurativi, della relazione sull’attività svolta nell’esercizio precedente, mediante utilizzo dello schema richiesto dalla stessa autorità
  • termine per l’invio della comunicazione che gli amministratori di società immobiliari o di imprese di servizi devono inviare alla Commissione Lavoro affinché vengano considerati ordinari e non operativi            come indicato dalla Circolare N.4_/2024 
  • termine per l’invio della richiesta al Fondo Servizi Sociali finalizzata al rimborso delle spese obbligatorie inerenti la sicurezza per le licenze COMMERCIO/ARTIGIANATO e SERVIZI

La domanda finalizzata al rimborso delle spese obbligatorie inerenti la sicurezza è da effettuarsi esclusivamente via mail all’indirizzo fondoservizisociali@omniway.sm e va  corredata dalle relative fatture di                spesa e contabili di pagamento. Occorre inoltre indicare  il codice IBAN sul quale verrà accreditato il rimborso

fac-simile richiesta FSS 

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Decreto Delegato 28 Gennaio 2026 – Disposizioni in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia di cripto-attività

10 Febbraio 2026

Il Decreto Delegato nr 11/26 (che abroga il precedente D.D.131/25) disciplina gli obblighi di adeguata verifica e di trasmissione annuale delle informazioni a cui devono sottostare i prestatori di servizi in cripto-attività.

A partire dal 1° gennaio 2026 i soggetti (RCASP= prestatore di servizio per le cripto-attività soggetto a comunicazione) sottoposti a questi obblighi sono quelli elencati all’art. 3:

(…) a) un’entità o una persona fisica residente ai fini fiscali a San Marino;
b) un’entità che:
1) è costituita od organizzata a norma della legislazione sammarinese e
2) ha personalità giuridica a San Marino o ha l’obbligo di presentare
la dichiarazione dei redditi all’UO Ufficio Tributario di San Marino;
c) un’entità gestita da San Marino;o
d) un’entità o una persona fisica che ha una sede abituale di attività a San Marino (…)

A decorrere dal periodo d’imposta 2027, chi possiede i requisiti di cui sopra deve trasmettere una Dichiarazione:

– sia nel caso abbia intrattenuto rapporti con Utenti di Cripto-Attività

– sia che non abbia intrattenuto rapporti (dichiarazione di “nil return”, ovvero di assenza di dati da trasmettere)

– sia nel caso di rapporti con Utenti di cripto-attività non identificati come tali o non classificabili come persone oggetto di comunicazione.

I dati dovranno essere trasmessi nel formato XML in conformità allo schema OCSE sul sito web del CLO (Central Liason Office) utilizzando l’apposito applicativo.

Il termine di presentazione è fissato al 30 aprile dell’anno successivo a quello cui le informazioni fanno riferimento.

Per tutti gli interessati si allega il testo completo.

DD011-2026+All

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Decreti Delegati nr 5 e 6 del 22 Gennaio 2026 – Aggiornamento canone di locazione degli Immobili adibiti ad uso abitativo o destinati ad attività professionali, imprenditoriali e sociali

10 Febbraio 2026

In merito alla rivalutazione dei canoni di locazione per l’anno 2026

  • non sono oggetto di rivalutazione  i canoni di locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo
  • sono oggetto di rivalutazione nella misura massima dell’ 1,5% i canoni di locazione degli immobili destinati ad attività professionali, imprenditoriali e sociali

DD005-2026

DD006-2026

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Marchi, azione del titolare e unicità evitano la decadenza per uso generico

10 Febbraio 2026

Il Sole 24 Ore lunedì 26 Gennaio 2026 di Gianluca De Cristofaro e Marina Savio

La decadenza per volgarizzazione può essere esclusa quando il marchio ( nonostante l’uso diffuso come parola comune) conserva la propria capacità distintiva agli occhi del pubblico anche grazie alla sua unicità nel contesto produttivo di riferimento. Lo ha stabilito il Tribunale di Roma con la sentenza del 16 ottobre 2025.

In base alla normativa, può essere dichiarato decaduto il marchio costituito da una parola di fantasia che è nata per distinguere il prodotto e identificarne l’origine imprenditoriale ma che poi (grazie al successo commerciale) è entrata nel linguaggio comune come denominazione generica del prodotto.

La persistente idoneità del marchio a identificare l’origine imprenditoriale dei prodotti che contraddistingue può però impedire la decadenza, così come le strategie di enforcement messe in campo dal titolare del marchio che possono andare dal rafforzamento della percezione come segno distintivo (ad esempio, utilizzando il simbolo “®” di “registrato”) alla reazione all’uso improprio tramite diffide o richieste di rettifica a dizionari ed enciclopedie in cui il marchio figura come nome comune.

La volgarizzazione

Il marchio decade se viene utilizzato come denominazione generica del prodotto (perde cioè la sua capacità distintiva) e il titolare non adotta iniziative sufficienti a contrastare questo fenomeno. L’elemento essenziale affinché possa dirsi “volgarizzato” è, quindi, la generalizzazione del marchio nel linguaggio comune, ossia la sua trasformazione da indicatore di origine a definizione dell’intera categoria merceologica di riferimento.

Un esempio tra tutti: il marchio “cellophane”, in origine utilizzato per contraddistinguere una pellicola brevettata prodotta dall’omonima società parigina, è stato dichiarato decaduto (nullo) nel 1978 in quanto divenuto oramai un nome comune di cosa (ad esempio della pellicola per imballaggi). Altri casi celebri di marchi caduti in pubblico dominio sono: “premaman” per i capi d’abbigliamento indossabili in gravidanza; “biro” per le penne a sfera; “oscar” usato genericamente come sinonimo del primo premio di qualunque manifestazione (salvo nel settore cinematografico, dove il termine è tutt’oggi un marchio registrato), “moka” per la classica caffettiera.

L’unicità

Il Tribunale di Roma ha ritenuto che il marchio “Cinecittà” non si è “volgarizzato”, in quanto ad oggi non si registra un uso massivo del termine per identificare, in generale, i servizi cinematografici, ma solo le produzioni realizzate in quegli specifici studios romani. Un risultato per nulla scontato se si considera che la parola “cinecittà” è addirittura utilizzata per identificare il quartiere di Roma in cui risiedono i noti studi cinematografici, nonché numerosi altri esercizi commerciali lì situati (ad esempio, un centro commerciale). Nell’escludere la volgarizzazione del marchio “Cinecittà”, i giudici romani hanno dato rilievo all’unicità di tale marchio nel settore cinematografico, non ritenendo invece rilevante l’adozione dello stesso nel contesto di servizi che nulla hanno a che fare con il cinema.

Il confine

Nel tempo, la giurisprudenza italiana ha chiarito che la sola diffusione di un marchio nel linguaggio comune (ad esempio, tramite il suo inserimento in dizionari o enciclopedie) non è, di per sé, sufficiente a determinarne la decadenza. Diversamente, ogni marchio divenuto iconico in relazione a un determinato prodotto sarebbe a rischio.

Il titolare del marchio può infatti contrastare il fenomeno della volgarizzazione, reagendo tempestivamente all’uso improprio da parte di terzi (soprattutto se competitor) e rafforzandone la percezione come segno distintivo da parte del pubblico (ad esempio utilizzando il simbolo “®” di “registrato”). Di conseguenza, in numerosi casi i tribunali italiani hanno escluso la decadenza di marchi noti (quali: “Vespa”, “Sottilette”, “Crossfit”, “Disaronno”, “Emmentaler”, “Kamut”, “Champion”) per volgarizzazione, sebbene divenuti negli anni rappresentativi del prodotto che contraddistinguono e usati diffusamente anche nel linguaggio comune.

I CASI DI MAGGIOR RILIEVO

Kamut

Sebbene derivi dall’antica lingua egizia, Kamut è una parola di fantasia che non ha un collegamento diretto con il prodotto che caratterizza (il grano khorasan) ed è utilizzata in funzione distintiva. Non c’è volgarizzazione del marchio.

Tribunale di Venezia, sentenza 28 dicembre 2018

Cubo di Rubik

La presenza sul mercato di prodotti imitativi non è di per sé sufficiente determinare la volgarizzazione del marchio, indica solo la sua rinomanza.

Tribunale di Napoli, sentenza 1° marzo 2022

Lasa

Il segno che contraddistingue un tipo di marmo proveniente dalla località di Lasa, è stato dichiarato decaduto alla luce della sua traduzione in altre lingue (mentre i nomi propri di regola non si traducono).

Tribunale di Bolzano, sentenza 10 ottobre 2017

Sottilette

Il fatto che gli operatori del settore del formaggio fuso a fette non utilizzino il termine per designare i propri prodotti dimostra la perdurante capacità distintiva del marchio.

Tribunale di Milano, sentenza 7 agosto 2023

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