Categoria: In primo piano
Iva, per i rappresentanti fiscali scatta l’ora delle garanzie
8 Luglio 2025
Il Sole 24 Ore lunedì 9 Giugno 2025 di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri
Mancano pochi giorni per l’attestazione dei requisiti e la prestazione della garanzia per coloro che già operano come rappresentanti fiscali. Dopodiché sarà concesso un extra-time di 60 giorni per evitare che la procedura di cessazione d’ufficio della partita Iva si concluda. Un’ulteriore garanzia dev’essere poi rilasciata dai soggetti extra Ue “rappresentati” che effettuino operazioni intracomunitarie.
L’obbligo dei rappresentanti
Il termine è fissato al 16 giugno (60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento 186368/2025) per coloro che già operano in qualità di rappresentanti fiscali alla data del 17 aprile scorso, i quali devono presentare alla Direzione provinciale delle Entrate, competente in funzione del loro domicilio fiscale, la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi (quelli dei responsabili dei Caf) e, ove previsto, un’apposita garanzia.
In caso contrario, l’agenzia delle Entrate invierà tramite Pec o tramite raccomandata a/r comunicazione di avvio della procedura di cessazione d’ufficio delle partite Iva dei soggetti rappresentati. Tuttavia, la cessazione non sarà immediata. Il rappresentante avrà infatti a disposizione ulteriori 60 giorni entro cui fornire la dichiarazione e l’eventuale garanzia.
La prestazione di quest’ultima, della durata di almeno 48 mesi e con massimali crescenti in funzione del numero di soggetti rappresentati, non è infatti sempre dovuta. È richiesta a partire da due rappresentati. Nella sostanza, coloro che rappresentano un solo soggetto sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di possesso dei requisiti ma non alla garanzia.
Per coloro che al 17 aprile scorso non gestivano alcun mandato, dichiarazione e garanzia vanno invece presentate contestualmente al modello di inizio/variazione ai fini Iva per la comunicazione dei dati del rappresentante fiscale, il quale diviene effettivamente operativo dalla comunicazione dell’esito dei controlli sulla garanzia da parte delle Entrate.
Extra Ue rappresentati
Non è finita qui. Infatti, la nomina di un rappresentante fiscale è l’unica via per l’assolvimento degli obblighi Iva per le operazioni in ambito intracomunitario da parte di un soggetto extra Ue di uno Stato non aderente allo Spazio economico Europeo (senza stabile organizzazione in Italia). In questi casi, per poter accedere/restare nel Vies, è necessario che il rappresentato presti una garanzia che potrebbe aggiungersi a quella del rappresentante, con un massimale minimo di 50mila euro e durata di almeno 36 mesi. Per i soggetti già inclusi nella banca dati Vies al 14 aprile scorso, la garanzia va prestata entro il 13 giugno, fermi restando ulteriori 60 giorni dalla comunicazione delle Entrate per provvedere ed evitare l’esclusione “forzata” dal Vies. Entrambe le garanzie non vanno rinnovate al termine del periodo iniziale.
La gestione dell’Iva
Attraverso la nomina del rappresentante fiscale – istituto alternativo all’identificazione diretta, azionabile dai soli soggetti Ue e dai residenti di Norvegia (risoluzione 44/E/2020) e Regno Unito (risoluzione 7/E/2021) – il soggetto non residente adempie gli obblighi ed esercita i diritti previsti dalla normativa Iva.
In particolare, mentre per le operazioni interne verso “privati” il soggetto non residente addebita in rivalsa l’imposta e la versa tramite la posizione Iva italiana del rappresentante, per quelle verso soggetti passivi nazionali trova applicazione il reverse charge (articolo 17, comma 2, Dpr 633/1972). In più occasioni è stato ribadito che, per le operazioni effettuate da soggetti non residenti (ancorché dotati di identificazione diretta o di rappresentante fiscale in Italia) rilevanti nel territorio dello Stato, l’imposta va assolta dal cessionario/committente soggetto passivo residente. Pertanto, la fattura deve sempre “provenire” dal soggetto estero (e non dalla sua posizione Iva italiana) e l’operatore residente emette autofattura (fornitore extra Ue) o effettua l’integrazione (fornitore Ue). L’eventuale documento emesso dalla partita Iva italiana è irrilevante ai fini dell’imposta (risoluzione 21/E/2015).
È stata confermata anche la possibilità di emettere una “fattura” tramite Sdi, sempre ai soli fini contabili, per necessità organizzative o anche solo per una migliore e più trasparente gestione dei rapporti tra le parti. In questa eventualità, il documento emesso dal soggetto estero con la partita Iva italiana deve recare – oltre all’indicazione che l’imposta afferente all’operazione sarà assolta dal cessionario ex articolo 17, comma 2, del decreto Iva – il codice natura “N2.2” (risposta 58/2024). Nell’ipotesi in cui sia erroneamente emessa fattura con Iva dalla posizione italiana, come risulta da una risposta delle Entrate fornita in occasione di Telefisco 2024, sembrerebbe comunque possibile detrarre l’imposta addebitata, ferma restando l’applicazione della sanzione fissa (da 250 a 10mila euro).
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Il traffico d’oro tra Italia e Svizzera: il nuovo boom di operazioni clandestine
8 Luglio 2025
Il Sole 24 Ore 21 Giugno 2025 di Stefano Elli
Tensioni e guerre spingono gli affari del mercato nero sul metallo giallo
Berna. La sede dell’Ufficio Federale della Dogana e della Sicurezza dei Confini
Nascondeva l’oro rubato nell’increspata capigliatura rasta, certo che nessuno vi si sarebbe mai avventurato per perquisirla. “Prelevava” il metallo dall’azienda di raffinazione del mendrisiotto (Svizzera, Canton Ticino) in cui lavorava come frontaliere. Una volta varcato il confine, scioglieva le treccine, staccava le lamine d’oro e le posava sui banconi dei compro oro italiani. Andava avanti così da anni: due chili d’oro in totale. Mal contati 150mila euro.
L’ultimo viaggio del rasta lariano si è interrotto con l’intervento degli agenti del commissariato di Rho Pero che, durante un controllo in un compro oro locale, si sono imbattuti nell’uomo e hanno scoperto tutto. La vicenda del Rasta (quantomai pittoresca) si inserisce in un contesto generale che vede i traffici di oro tra l’Italia e la Svizzera, leciti o meno, intensificarsi anno dopo anno.
È ancora in pieno svolgimento l’inchiesta, partita dai Nuclei di Polizia economico finanziaria della Gdf di Torino e di Como, in seguito “doppiata” dall’Ufficio Federale della Dogana e della Sicurezza dei Confini Svizzero, su un giro di contrabbando d’oro che in un quinquennio ha portato all’esportazione clandestina di 7 tonnellate d’oro. Un solo cittadino italiano risulta indagato dalle autorità svizzere, ma la rete di spalloni operativa sia sul confine del Verbano sia dei valichi comaschi era assai più vasta e articolata. Le cronache ticinesi (e comasche) sono sempre ricche di storie e e di casi che vedono al centro giri di spalloni e di autovetture modificate da carrozzerie specializzate nel creare vani clandestini atti a occultarvi lamine, lingotti e altra oggettistica di valore. Noto il caso di tre pensionati della provincia di Como di età variabile tra i 76 e i 79 anni pizzicati dalla Guardia di Finanza locale: avevano fondato una fiorente attività di esportazione clandestina di oro e preziosi che andava avanti da anni. Esito: sequestro di 14 lingotti, oltre 150 monete d’oro, denaro contante e un’ottantina di lamine d’oro per un controvalore di centinaia di migliaia di euro.
E ancora sull’oro (questa volta solo millantato) era basata una truffa messa in scena dalla Swiss Gold Treuhand quantificata in 84 milioni di franchi svizzeri (800 le vittime svizzere, tedesche ed austriache): i procacciatori facevano credere alle vittime di investire in oro grezzo proveniente dal Mali che sarebbe stato fuso in due raffinerie del Ticino con sedi a Bedano e a Rancate. Tutto falso. La promessa iniziale era di rendimenti minimi del 5% annuo. Uno scherzo rispetto ai valori attuali raggiunti dal metallo giallo. Ora sulla vicenda sta indagando il procuratore pubblico di Lugano.
Tutto questo accade in un fase paradossale in cui all’euforia per il nuovo che avanza (valute digitali, criptoasset, blockchain, Non fungible token), fa da contrappunto la riscoperta del caro vecchio lingotto: come in un recupero di concretezza e solidità, anche psicologica. A questo si aggiungano la situazione geopolitica e le escalation militari in Europa e in Medio Oriente che stanno provocando una crescita del valore di scambio del metallo giallo tanto che recenti stime di Goldman Sachs parlano di un’oncia a 4mila dollari nel 2026. Un crescendo di operatività notato anche dall’Unità di informazione finanziaria, branch anti riciclaggio di Banca d’Italia, che nell’ultimo rapporto presentato dal direttore Enzo Serata ha quantificato le operazioni in oro dichiarate dagli operatori del settore in 557,9 tonnellate. L’anno precedente erano state 467,5. E viene da chiedersi a quanto ammontino quelle che non sono state dichiarate affatto.
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Transfer pricing e controlli: le aree nel mirino del Fisco
8 Luglio 2025
Il Sole 24 Ore lunedì 30 Giugno 2025 di Walter Di Rosa e Roberto Monasterolo
Nell’ambito delle verifiche fiscali sui rapporti infragruppo, è possibile osservare un crescente interesse da parte dell’amministrazione finanziaria verso le operazioni di ristrutturazione aziendale (business restructuring), le transazioni finanziarie e la remunerazione dei beni immateriali (intellectual property, IP), nonché un rilevante aumento degli accertamenti in materia di beneficiario effettivo, oltre al sempre attuale tema della deducibilità dei costi per servizi infragruppo. Queste nuove aree di interesse si sono di recente aggiunte alle “classiche” valutazioni operate dall’amministrazione finanziaria in riferimento alle società in perdita, all’analisi della congruità del profitto e all’idoneità delle società comparabili.
Business restructuring
Nel campo delle business restructuring, una delle aree di maggiore attenzione nei controlli fiscali è la misura (o l’eventuale assenza) di compensazione per la società “ristrutturata” italiana (si vedano le Linee guida Ocse in materia di transfer pricing, capitolo IX). Le casistiche critiche si riferiscono al trasferimento di funzioni e/o rischi presso altre società del gruppo; alla perdita di profitto potenziale o alla rinuncia a opportunità di business a favore di altre parti correlate; al sostenimento di costi di ristrutturazione in capo alla società italiana non riaddebitati alle controparti estere; al trasferimento di beni immateriali, quali la lista clienti o i contratti infragruppo, tra gli altri. È proprio in tali fattispecie che il Fisco tende a contestare il mancato pagamento dell’indennizzo e/o la congruità di quanto eventualmente riconosciuto.
Accordi di finanziamento
Le operazioni finanziarie infragruppo costituiscono un altro nodo critico. Sempre più spesso, sotto esame dell’amministrazione vi sono le condizioni degli accordi di finanziamento e cash pooling, dove una frequente attività di controllo si concentra sulla verifica della natura arm’s length dei tassi di interesse.
Si insinua, al contempo, una particolare attenzione per la prevalenza della sostanza economica sulla struttura formale. Critici gli schemi in cui la società italiana è l’entità beneficiaria del finanziamento e presenta un rapporto debt/equity non conforme al principio di libera concorrenza, risultando sottocapitalizzata. In presenza di tali strutture, si assiste, sempre più di frequente, alla riclassificazione del prestito in conferimento di capitale, con le conseguenti implicazioni fiscali in termini di indeducibilità degli interessi passivi.
Attenzione crescente è inoltre rivolta agli accordi di cash pooling, ampiamente diffusi per gestire in modo centralizzato la liquidità nei gruppi multinazionali. Se i saldi dei conti di cash pooling rimangono invariati nel tempo (con costanti posizione creditorie, ad esempio) o vengono utilizzati per esigenze diverse dalla gestione della liquidità a breve termine, il Fisco tende a riclassificare tali rapporti in prestiti infragruppo a lungo termine, con conseguente applicazione di tassi di interesse più elevati, come usuale per tali tipologie di finanziamenti.
Royalty sui marchi
Sulle licenze infragruppo di IP sono in progressivo aumento i rilievi per la mancata applicazione di royalty sui marchi licenziati da società italiane, anche in contesti di business in cui il valore percepito dell’intellectual property è ridotto, se non nullo. È il caso, ad esempio, di società operanti nel B2B o in particolari settori (come quelle degli intermedi chimici), che cedono i prodotti su cui è applicato il marchio e di cui sono titolari, a consociate estere. In tali fattispecie, a dispetto della scarsa rilevanza economica del valore del marchio, avviene non di rado che il Fisco ritenga dovuta una remunerazione.
Nel mirino anche l’analisi delle funzioni Dempe (acronimo di “Development, enhancement, maintenance, protection and exploitation”), per individuare le entità del gruppo che effettivamente contribuiscono a determinare il valore economico dell’IP, in casi ad esempio come il pagamento di royalty verso consociate estere, titolari giuridiche dell’IP, o in cui la società italiana opera come prestatore di servizi di ricerca e sviluppo (R&S) a beneficio della consociata estera titolare dell’IP, ponendo la necessità di effettuare un’attenta analisi fattuale di ciascuna fattispecie.
Il beneficiario effettivo
Parimenti, analoga prova rigorosa viene richiesta dall’amministrazione finanziaria in riferimento alla qualifica di beneficiario effettivo, inteso come il soggetto che, nell’ambito della corresponsione di flussi reddituali transfrontalieri (dividendi, interessi e royalties), dispone non solo della titolarità formale ma anche di un autonomo potere dispositivo e di un effettivo reale godimento in relazione ai redditi interessati, in quanto non vincolato da obblighi legali o contrattuali di ritrasferimento dei flussi reddituali a terzi soggetti.
La verifica della condizione di beneficiario effettivo viene condotta attraverso un approccio sostanziale e non meramente formale, volto a fornire piena prova in merito ai requisiti individuati dalla recente giurisprudenza di legittimità: substantive business activity test, dominion test e business purpose test.
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Decreto Delegato 18 Giugno 2025 nr 88 – Attribuzione dell’Autorità ICT delle funzioni di regolazione e vigilanza in materia di gestione collettiva dei diritti d’autore
8 Luglio 2025
l Decreto Delegato nr 88/25 estende le competenze dell’Autorità per la vigilanza e le garanzie dei servizi pubblici ICT (Information and Communications Technology) integrando la gestione collettiva dei diritti d’autore e diritti ad essi connessi.
Il nome della stessa Autorità viene modificato in Autorità per la Vigilanza e le garanzie nei servizi pubblici e per la gestione collettiva dei diritti d’autore, brevemente Autorità ICT-C (Information and Communication Technology – Collecting) e, come indicato dall’art. 11 le finalità sono in breve quelle di:
- favorire la diffusione dei servizi ICT in condizioni di efficienza ed economicità,
- ottimizzare le risorse dei sistemi,
- sovrintendere e definire un sistema tariffario che tuteli i diritti degli utenti
- contrastare ogni forma di dominanza e concentrazione da parte delle imprese del settore ICT, per assicurare la corretta competizione degli operatori sul libero mercato, tutelando il pluralismo.
L’Autorità ICT-C esercita la funzione di regolazione nel settore della gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi (collecting), con l’obiettivo di:
- garantire equità e trasparenza nella gestione collettiva dei diritti d’autore, assicurando che la raccolta e la ripartizione dei proventi avvenga nel rispetto dei principi di efficienza, correttezza e proporzionalità;
- assicurare adeguata vigilanza nell’interesse dei titolari dei diritti e degli utilizzatori;
- promuovere la digitalizzazione del settore, favorendo l’uso di strumenti tecnologici quali i sistemi di gestione digitale dei diritti per assicurare la tracciabilità delle opere e delle transazioni economiche;
- favorire la cooperazione internazionale nel settore della gestione collettiva dei diritti, promuovendo standard condivisi e procedure armonizzate a livello transfrontaliero.
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Decreto Delegato 3 Giugno 2025 nr 84 – Modifica delle aliquote dell’imposta speciale sulle importazione di benzina e di gasolio ad uso carburante
8 Luglio 2025
Dal 16 giugno le aliquote dell’imposta speciale sulle importazioni di benzina e gasolio sono rispettivamente diminuite di -0,015 e aumentate di +0,015 al litro come stabilito dal Decreto 84/2025 allegato.
E’ rimasta invariata l’aliquota dell’imposta speciale del gasolio agricolo.
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Cassette di sicurezza, quali le responsabilità della banca
8 Luglio 2025
Il Sole 24 Ore 23 Giugno 2025 di Francesco Gianfelici
Se il cliente di un istituto di credito, aprendo la propria cassetta di sicurezza in banca, nota che alcuni gioielli sono mancanti, la banca è tenuta a rimborsare? In caso di risposta affermativa, qual è la procedura da seguire?
Il contratto di abbonamento alle cassette di sicurezza – previsto dall’articolo 1839 del Codice civile – si realizza con la messa a disposizione del cliente, da parte della banca, di una cassetta a fronte del pagamento di un canone. Nello specifico, secondo l’articolo citato, la banca risponde verso l’utente per l’idoneità e la custodia dei locali e per l’integrità della cassetta, salvo il caso fortuito. Da ciò consegue che l’obbligo della banca ha per oggetto il contenitore messo a disposizione del cliente (la cassetta) ma non quanto viene ivi riposto dal cliente stesso. Quindi la banca potrà essere ritenuta responsabile solamente qualora il danneggiamento o la sottrazione dei beni conservati nella cassetta dipenda dal mancato adempimento all’obbligo di garantire la sicurezza dei locali e la integrità della cassetta stessa.
Da quanto scrive il lettore, egli, recatosi nei locali dell’istituto di credito che custodiscono la cassetta di sicurezza, avrebbe constatato, all’apertura di quest’ultima, la mancanza di alcuni gioielli. Il lettore non specifica se, al momento della conclusione del contratto, lui fosse l’unica persona legittimata ad aprire la cassetta di sicurezza. Dal suo canto, l’articolo 1840 del Codice civile specifica che, se la cassetta è intestata a più persone, l’apertura di essa è consentita singolarmente a ciascuno degli intestatari, salvo diversa pattuizione. Ciò significa che anche altre persone – se preventivamente autorizzate – avrebbero potuto avere accesso ai beni custoditi in cassetta.
Inoltre, per poter accedere ai locali ove la banca custodisce le cassette di sicurezza, occorre essere identificati dal personale bancario, al quale solitamente viene consegnato un modulo compilato dall’utilizzatore, che deve recare la sua sottoscrizione, la data e l’orario di accesso.
Va anche evidenziato che la banca è in possesso di una chiave che consente solo l’accesso ai locali, senza possibilità di apertura della cassetta, e che la chiave (in copia unica) per l’apertura di quest’ultima è nella esclusiva disponibilità dell’utilizzatore. Infatti, come risulta sicuramente anche dal foglio informativo e dal contratto in possesso del lettore, nel caso in cui venga smarrita la chiave, occorre darne per iscritto immediata comunicazione alla banca, la quale, a mezzo di persona di sua fiducia, provvede, alla presenza del cliente, all’apertura forzata della cassetta e fa poi sostituire la serratura, addebitando le spese di tale operazione al cliente stesso.
Da quanto enunciato nel quesito, non sembra possibile addebitare alla banca alcuna responsabilità in ordine all’asserita sottrazione di gioielli dalla cassetta di sicurezza, a meno che la stessa non sia stata rinvenuta forzata o manomessa al momento dell’ingresso del lettore nei locali della banca che custodiscono le cassette utilizzate dalla clientela.
Si suggerisce di chiedere alla propria banca di controllare – secondo le modalità dalla stessa stabilite – chi abbia avuto accesso a tale cassetta, così da capire se sia stata realizzata una seconda chiave e, eventualmente, se siano stati forniti falsi documenti per accedervi, così da sporgere denuncia all’autorità competente e coinvolgere, se del caso, anche l’istituto di credito per una possibile responsabilità nella mancata o superficiale identificazione dell’utilizzatore.
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L’imposta estera è detraibile anche senza aver presentato la dichiarazione
8 Luglio 2025
Il Sole 24 Ore 24 Giugno 2025 di Laura Ambrosi e Antonio Iorio
CONVENZIONE ITALIA – SVIZZERA
Anche il contribuente che non presenta la dichiarazione ha diritto alla detrazione dell’imposta pagata sui redditi esteri: se la Convenzione lo prevede, infatti, non possono essere introdotte condizione che subordinano tale riconoscimento. Ad affermarlo è la Cassazione con l’ordinanza 16699 depositata ieri.
La vicenda trae origine da una richiesta di rimborso di imposte pagate in conseguenza della procedura di voluntary disclosure.
Più precisamente, il contribuente dopo aver versato quanto preteso dall’ufficio, riteneva che fossero state illegittimamente non considerate le imposte pagate all’estero a titolo definitivo sui redditi oggetto di emersione.
L’ufficio ha negato la restituzione delle somme e l’interessato ha proposto ricorso dinanzi al giudice tributario. In primo grado venivano confermate le ragioni del contribuente, ma in appello la decisione è stata riformata in favore dell’Amministrazione.
Il contribuente è così ricorso in Cassazione lamentando in estrema sintesi sia l’errata equiparazione della procedura di voluntary disclosure con l’adesione, sia la violazione della convenzione bilaterale Italia-Svizzera.
I giudici di legittimità hanno preliminarmente osservato che l’articolo 24 della Convenzione, obbliga l’Italia nei confronti della Svizzera a evitare che i redditi inclusi nella base imponibile dei tributi nazionali e già tassabili nello Stato elvetico, siano assoggettati a doppia imposizione.
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Scontrini, spinta dal Parlamento per lo stop graduale alla stampa
8 Luglio 2025
Il Parlamento punta all’addio graduale alla stampa degli scontrini. La risoluzione presentata da Fratelli d’Italia (primo firmatario Saverio Congedo) e approvata dalla commissione Finanze della Camera indica all’Esecutivo un percorso per superare la versione cartacea degli scontrini fiscali. Un percorso senza “strappi” ma con un calendario scaglionato nel tempo anche per non gravare di oneri eccessivi le attività di minori dimensioni. Prima tappa: dal 1° gennaio 2027 per le imprese della grande distribuzione. Seconda tappa: dal 1° gennaio 2028 per tutti gli altri soggetti con volume d’affari superiore a una certa soglia. Terza tappa: dal 1° gennaio 2029 per tutti gli altri esercenti. Il tutto però facendo la possibilità da parte degli acquirenti di richiedere comunque la stampa del documento commerciale. Sostanzialmente una mossa in chiave green, perché non viene minimamente toccato l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi al Fisco da parte di commercianti ed esercenti. Un flusso che alimenta i database dell’amministrazione finanziaria con informazioni sempre più utilizzate in chiave di prevenzione (con le lettere di compliance) e di contrasto (con i controlli) all’evasione.
La richiesta di impegno al Governo è di adottare iniziative normative per l’introduzione – appunto – «graduale» dell’«obbligo di dotare gli strumenti tecnologici per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi all’agenzia delle Entrate di un sistema predisposto per la generazione e trasmissione del documento commerciale all’acquirente anche in formato digitale».
L’iniziativa, come spiegano i deputati di FdI Massimo Milani e Saverio Congedo in una nota, è finalizzata a «eliminare milioni di scontrini stampati su carta termica non riciclabile, che ogni giorno finiscono nei rifiuti». Come ricordato, nelle premesse della risoluzione un input normativo è già arrivato con l’ultima manovra (legge 207/2024) che ha previsto a partire dal 1° gennaio 2026 l’obbligo di collegamento tra lo strumento elettronico di pagamento (Pos) e il registratore di cassa telematico per «registrare, memorizzare in modo puntuale e trasmettere in forma aggregata all’agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi dei pagamenti elettronici giornalieri». Lo step successivo è arrivare a sistemi già adottati in altri Paesi che hanno reso facoltativa la stampa delle ricevute anche utilizzando la trasmissione telematica. La scelta di partire dalla Gdo nella gradualità non è casuale perché, riporta la risoluzione, «diverse catene commerciali della grande distribuzione organizzata, già oggi, anche in Italia, hanno assunto iniziative per dematerializzare il documento commerciale».
In questo modo la “prova” dell’acquisto, che resta ad esempio necessaria per i resi o per la garanzia riconosciuta al consumatore, verrebbe gestita in modo dematerializzato.
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La residenza elettiva non fa scattare quella fiscale
8 Luglio 2025
Il Sole 24 Ore 9 Giugno 2025 di Agnese Menghi
Fiscalità internazionale
Uno straniero, che si trova in Italia con permesso di soggiorno per residenza elettiva, è da considerare fiscalmente residente, con i conseguenti obblighi dichiarativi e di monitoraggio fiscale?
Secondo l’articolo 2, comma 2, del Tuir (Dpr 917/1986), le persone fisiche si considerano residenti in Italia se, per la maggior parte del periodo d’imposta:
– hanno la residenza a norma del Codice civile;
– hanno il domicilio in Italia, intendendo, per domicilio, il luogo dove si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona;
– sono presenti in Italia;
– salvo prova contraria, sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente.
Come specificato nella risposta a interpello 119/2023, «l’ottenimento del visto per residenza elettiva non può essere considerato equivalente all’iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente prevista dall’articolo 2, comma 2, del Tuir». Pertanto, la mera “residenza elettiva” non è di per sé sufficiente a far scattare la residenza fiscale e gli obblighi dichiarativi, tra i quali il monitoraggio fiscale, ma dovrà essere verificato con attenzione se viene integrato, per più di 183 giorni (o 184, per gli anni bisestili), uno dei requisiti ex articolo 2 del Tuir esposti.
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Scadenziario Agosto 2025
30 Giugno 2025
entro il 20 Agosto
- Scade il termine per il pagamento dei contributi previdenziali /assistenziali I.S.S. F.S.S. e FONDISS per lavoratori dipendenti relativi al mese di luglio
entro il 31 Agosto
- pagamento del I ACCONTO IGR 2025 per le persone giuridiche, lavoratori autonomi e professionisti
- pagamento del I ACCONTO dei CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 2025 per i lavoratori autonomi e professionisti
- Scade il termine per ritenute d’acconto su lavoro dipendente e autonomo maggio e giugno;
- Imposta bollo su servizi di agenzia fatturati in maggio e giugno (3% o 6%);
- Scade il termine per il versamento della ritenuta del 5% sugli utili (anche eventualmente accantonati a Riserva) prelevati nel bimestre maggio-giugno (ritenuta da applicarsi sulla distribuzione utili formatisi dall’anno 2014 in avanti);
- Imposta di bollo su pubblicità e elaborazioni dati fatturati in maggio e giugno (3%);
- Richiesta di rimborso delle accise sui carburanti relativo al 1° semestre 2025 (per autotrasportatori)
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Si avvisa la gentile clientela che lo Studio Commerciale Dott. Valentini rimarrà chiuso per la pausa estiva dall’11 al 27 Agosto compresi