Valido il licenziamento per un messaggio pubblicato su Whatsapp

12 Maggio 2026

Il Sole 24 Ore 3 Aprile 2026 di Giampiero Falasca

Una comunicazione inserita in una chat privata di Whatsapp può integrare giusta causa di licenziamento quando, per contenuto e destinatari, sia idonea a ledere gravemente gli interessi del datore di lavoro e il vincolo fiduciario. Non è dunque decisiva la natura “chiusa” del mezzo utilizzato, se la dichiarazione è resa consapevolmente davanti a più soggetti e presenta un contenuto oggettivamente lesivo. Con l’affermazione di questo principio, la Corte di cassazione (ordinanza 7982/2026), torna ad affrontare un tema molto dibattuto, con esiti differenti.

Nel caso specifico, una lavoratrice aveva inviato un vocale all’interno di una chat, nel quale riferiva direttive interne sull’obbligo di controllo del green pass, criticava l’organizzazione aziendale con espressioni offensive verso colleghi e superiori e, soprattutto, indicava modalità concrete per eludere tali controlli. Il contenuto del messaggio, successivamente diffuso anche su Facebook, è stato ritenuto particolarmente grave non solo per il linguaggio utilizzato, ma anche per la rivelazione di informazioni riservate e per il potenziale impatto sulle misure di sicurezza adottate dall’azienda.

La Corte, nel confermare la legittimità del licenziamento, costruisce il proprio ragionamento su alcuni passaggi chiave. In primo luogo, esclude che la natura “privata” della chat Whatsapp sia di per sé idonea a neutralizzare la rilevanza disciplinare della condotta: il fatto che la comunicazione avvenga in un gruppo implica comunque la presenza di una pluralità di destinatari, qualificabili come “terzi” rispetto all’autore della dichiarazione.

In secondo luogo, valorizza il contenuto del messaggio, sottolineando come esso fosse connotato da intenzionalità lesiva, sia sotto il profilo delle espressioni offensive, sia sotto quello della diffusione di informazioni aziendali riservate.

Infine, la Corte distingue tra dolo e colpa quanto alla diffusione del messaggio: anche in assenza di volontà di divulgazione all’esterno, la prevedibilità di tale diffusione integra, comunque, un profilo di responsabilità, idoneo a rafforzare il disvalore complessivo della condotta.La decisione si inserisce in un quadro giurisprudenziale tutt’altro che uniforme. In relazione alle chat private, si tende in linea di principio a escludere la giusta causa, valorizzando la tutela della segretezza delle comunicazioni e la limitata diffusività del mezzo, salvo ipotesi eccezionalmente gravi . Diverso è il caso dei social “aperti”, come Facebook, dove la potenziale diffusione indiscriminata dei contenuti può aggravare la condotta, pur restando centrale la verifica di elementi quali verità, continenza e proporzionalità.

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I soli rapporti familiari tra soci non conducono al collegamento esterno

12 Maggio 2026

Il Sole 24 Ore 14 Aprile 2026 di Giovanni Negri

Il collegamento societario esterno esige l’accertamento dell’esercizio effettivo di un’influenza notevole da parte di una delle società sulle decisioni assembleari strategiche dell’altra. Un elemento che non può essere tratto solo dal rapporto di parentela o di affinità tra soggetti soci di società diverse e l’accertamento di questo collegamento societario, comunque, non basta per fare presumere l’esistenza di un gruppo societario che richiede la prova rigorosa dell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento da parte della società capogruppo sulle altre consociate, attraverso la dimostrazione dell’esistenza di ben precisi ed individuati atti di indirizzo della loro gestione.

Questo il principio di diritto scandito dalla Cassazione con la sentenza 9260 depositata ieri. Centrale nelle argomentazioni della Corte è il punto dell’influenza notevole, sul fronte del collegamento, nozione meno incisiva del controllo. L’influenza notevole si distingue da quella dominante tipica del controllo societario per la minore intensità dell’incidenza della società dominante sulle decisioni strategiche dell’assemblea, caratterizzata da minore stabilità temporale o da discontinuità nell’operatività.

Si delinea poi un collegamento societario interno, ogni qualvolta la partecipazione sociale detenuta dalla società che esercita l’influenza è tale da non essere determinante per le decisioni delle strategie di impresa ma da non poter essere ignorata perché magari consente al socio di esprimere componenti nel consiglio di amministrazione o di disporre del diritto di voto determinante per l’approvazione del bilancio.

Di collegamento esterno invece si parla quando relazioni contrattuali o di altro tipo, come, per esempio, la disponibilità di informazioni tecniche essenziali, lo scambio di personale manageriale o operativo specializzato indispensabile all’attività caratteristica, i rapporti familiari fra soggetti che rivestono ruoli o cariche sociali, sono in grado di attribuire a una società un’influenza notevole sull’altra senza la partecipazione al capitale sociale.

Mentre la relazione di collegamento societario interno si presume se una delle società eserciti almeno un quinto dei voti nell’assemblea dell’altra o, comunque, si può desumere dall’assetto statutario della società soggetta all’influenza, il collegamento societario esterno è una situazione di fatto da accertarsi di volta in volta, verificando se in concreto esistono o meno le condizioni di dipendenza economica che generano la possibilità dell’esercizio dell’influenza notevole in assemblea.

Per la Corte «l’accertamento dell’esistenza del collegamento societario non equivale, tuttavia, alla prova anche dell’esistenza del gruppo societario. Il collegamento societario è una relazione unilaterale intercorrente unicamente tra la società che subisce l’influenza e la società che la esercita, operante a livello assembleare e non comporta la presunzione legale relativa di esercizio da parte della società dominante dell’attività di direzione e coordinamento che è l’essenza del gruppo societario nella disciplina codicistica».

La Cassazione sottolinea poi che non è sufficiente la constatazione del rapporto di parentela fra soci di società diverse per concretizzare il collegamento societario. Per l’accertamento di quest’ultimo è necessario verificare non solo il rapporto di parentela ma anche come le dinamiche dei rapporti familiari tra soci di società diverse si siano tradotte in influenza notevole sulle decisioni strategiche dell’assemblea di una specifica società e in intese dirette a realizzare ben precise finalità economiche comuni.

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Gli estratti conto bancari al posto delle ricevute Pos

12 Maggio 2026

Il Sole 24 Ore 15 Aprile 2026 di  Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce

Estratti conto bancari al posto delle ricevute Pos per documentare i pagamenti elettronici effettuati da cittadini e imprese: le comunicazioni e la documentazione inviati, anche in formato digitale, da banche e intermediari finanziari, potranno infatti essere utilizzati in luogo delle ricevute cartacee, generate dai terminali abilitati ai pagamenti con carta di credito, debito e prepagata, o altra modalità digitale. Rispettando tuttavia una duplice condizione: i documenti bancari dovranno intanto contenere le informazioni relative alle singole operazioni, e quindi data, importo e beneficiario; in secondo luogo, dovranno essere conservati secondo le tempistiche e le modalità di cui all’articolo 2220 del Codice civile, e quindi per almeno dieci anni e, se in formato digitale, attivando sistemi di conservazione elettronica certificata. La custodia fisica delle ricevute Pos risulta infatti particolarmente onerosa per le imprese ad alto volume di transazioni quotidiane. Si tratta perciò di una significativa semplificazione degli obblighi conservativi in tutti i casi in cui l’attestazione dell’avvenuto pagamento elettronico costituisce l’elemento che permette il riconoscimento della deducibilità di eventuali oneri, come le spese per trasferte o missioni, e quelle di rappresentanza. La nuova disposizione, dettata dall’articolo 8, comma 1 del decreto legge 19 del 2026 (Dl Pnrr il cui voto di fiducia definitivo è atteso per oggi dall’Aula del Senato), e non modificata in corso di conversione, riconosce invece come le ricevute cartacee Pos potranno essere integralmente sostituite dagli estratti conto bancari o da altra documentazione rilasciata dall’istituto di credito o dall’intermediari in base all’articolo 119 del Tub – Testo unico bancario. Il riferimento alla documentazione anche in formato digitale abilita espressamente l’utilizzabilità e la successiva conservazione degli estratti conto trasmessi via home banking o app. In questo caso, trattandosi di documenti informatici, gli stessi dovranno essere inviati a un sistema di conservazione elettronica a norma per un periodo, anche qui, decennale.

La relazione illustrativa al decreto precisa, inoltre, che la misura non pregiudica le attività di controllo delle autorità fiscali: la documentazione bancaria, in quanto tracciabile per definizione, continua a soddisfare il requisito di tracciabilità del pagamento. Viene confermato così, in maniera evolutiva, il quadro già delineato dalla prassi dell’agenzia delle Entrate per i modelli dichiarativi 730 e Redditi: l’estratto conto era già stato individuato come possibile prova del pagamento tracciabile, seppure in via opzionale, residuale e non aggiuntiva.

L’impressione è quella di un’accelerazione verso la piena digitalizzazione dei documenti di spesa: l’articolo 1, comma 4, del decreto ministeriale del 7 dicembre 2016, già prevede la possibilità di emettere, previo accordo con il destinatario, lo scontrino in forma elettronica, garantendone autenticità e integrità. La risoluzione della commissione Finanze della Camera 7-00286, del 17 giugno 2025, ha inoltre già impegnato il Governo ad adottare misure con obbligo per i registratori telematici di generare e trasmettere digitalmente il documento all’acquirente.

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La mancata iscrizione all’Aire non prova la residenza in Italia

12 Maggio 2026

Il Sole 24 Ore lunedì 27 Aprile 2026 di Gennaro Nunziato

In tema di residenza fiscale delle persone fisiche, prima delle recenti modifiche normative, i criteri dell’iscrizione nell’anagrafica dei residenti, del domicilio e della residenza per la maggior parte del periodo d’imposta operano in via alternativa. In assenza del requisito formale dell’iscrizione nell’anagrafe dei residenti, è necessario verificare se è presente uno dei requisiti di fatto: avere la residenza, cioè la dimora abituale, oppure il domicilio, vale a dire il centro dei propri affari e interessi.

Questo riscontro va fatto in concreto e non può essere svolto su elementi formali, quale la mancata iscrizione all’Aire. In assenza di questi requisiti, è esclusa la soggettività passiva in Italia per un contribuente stabilmente residente e operante all’estero in merito ai redditi ivi prodotti, dei quali successivamente trasferisce in Italia le relative disponibilità finanziarie in vista del suo rientro, poi avvenuto nel medesimo anno.

Questo è il principio sancito dalla Cgt di secondo grado della Sicilia con la sentenza 2387/3/2026 del 19 marzo 2026 (presidente e relatore Montalto).

La controversia trae origine dall’accertamento emesso nei confronti degli eredi del de cuius che, dopo aver vissuto per decenni in Nuova Zelanda, si trasferiva in Italia e con sé trasferiva ingenti somme di denaro, frutto dei redditi prodotti in quel Paese.

L’Agenzia considerava il de cuiusresidente in Italia e perciò tassabile la ricchezza trasferita. Valorizzava la mancata iscrizione all’Aire, e la presenza di elementi di collegamento con il territorio nazionale, quali la titolarità di conti correnti bancari e di talune proprietà immobiliari.

L’accertamento veniva annullato dai giudici di prime cure.

La Cgt di secondo grado conferma la decisione dei giudici di primo grado ed esclude la residenza fiscale del de cuius in base alla legge vigente all’epoca. Nel caso concreto difetta il requisito formale dell’iscrizione nell’anagrafica dei residenti in quanto il de cuiusè cancellato dal 1958 per emigrazione definitiva e tale circostanza rende irrilevante la mancata iscrizione all’Aire.

Difettano anche i requisiti di fatto, perché ilde cuius ha stabilmente vissuto e operato in Nuova Zelanda, dove ha contratto matrimonio e ha operato quale imprenditore, prima di rientrare in Italia nel settembre 2016, pochi mesi prima del decesso. Nel giudizio non è contestato che egli dimorasse in Italia, così da escludere una sua residenza “di fatto”. Non è provato che avesse il centro dei suoi affari, risultando non significativi l’esistenza di conti correnti bancari esigui o di proprietà immobiliari, anche esse modeste.

La Corte estende l’indagine al requisito richiesto dalla nuova disciplina e accerta che le relazioni familiari erano limitate ai soli rapporti con la sorella. Verifica, infine, che il tempo decorso tra la data del primo bonifico di rientro dei capitali – ipotizzabile come inizio del domicilio in Italia – e la data del decesso del de cuiusnon corrisponde alla maggior parte del periodo di imposta.

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Operazioni tracciabili certificate anche dagli estratti conto

12 Maggio 2026

Il Sole 24 Ore 27 Aprile 2026 di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce

Estratti conto o documentazione bancaria in sostituzione delle ricevute cartacee dei Pos, per attestare l’utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili ai fini della deducibilità o detraibilità dell’onere sostenuto: la novità, dettata dall’articolo 8 del Dl 19/2026 (decreto Pnrr), convertito dalla legge 50/2026, si inserisce in un quadro di prassi consolidato dove l’estratto conto – sebbene riconosciuto come prova valida – era qualificato e considerato espressamente come opzionale, residuale e non aggiuntivo. Uno strumento, cioè, cui ricorrere solamente in assenza di altri mezzi di prova circa l’utilizzo di pagamenti in forma elettronica: secondo la gerarchia probatoria stabilita dalla circolare 14/E/2023 (e confermata dalla guida dell’Agenzia alle agevolazioni della dichiarazione 2025), il documento commerciale “parlante” e la fattura elettronica, entrambi con l’indicazione dell’avvenuto pagamento elettronico, già esauriscono di per sé gli oneri documentali in capo al contribuente, rendendo di fatto superfluo l’estratto conto anche in sostituzione delle ricevute Pos.

Dal periodo di imposta 2020, infatti, la detrazione a fini Irpef di determinate spese agevolate spetta a condizione che l’onere sia stato sostenuto con versamento bancario, postale, carte di credito, di debito e prepagate, assegni bancari e circolari, o con altri sistemi di pagamento, garantendo tracciabilità e identificazione dell’autore del versamento e facilitando così eventuali controlli da parte del Fisco.

La strada dell’annotazione

Il contribuente, quindi, può in prima battuta dimostrare l’avvenuto utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili mediante la relativa annotazione, inserita dal percettore delle somme, nella fattura, nella ricevuta fiscale o nel documento commerciale rilasciati. Senza necessità, a fini reddituali, di presentare e conservare le attestazioni cartacee del Pos o gli estratti conto, avvalendosi invece dei due documenti alternativi. Innanzitutto, il documento commerciale quando valido ai fini fiscali, secondo gli articoli 4 e 5 del Dm 7 dicembre 2016.

Per acquisire efficacia fiscale, infatti, legittimando così la deduzione e la detrazione come oneri delle spese sostenute per acquisti di beni e servizi, il documento deve contenere, oltre alle indicazioni di base – e cioè data, emittente, partita Iva, descrizione dell’operazione, corrispettivo – anche il codice fiscale o la partita Iva dell’acquirente.

L’esercente, chiamato ad annotare la corretta modalità di pagamento, elettronica o in contanti, pena l’applicazione di un’autonoma sanzione dal 1° gennaio 2026, può fornire così all’acquirente un documento autosufficiente a fini fiscali, con cui si attesta la natura dell’onere, l’identità del soggetto che lo ha sostenuto e la tracciabilità del pagamento.

Lo strumento alternativo è la fattura elettronica che, di per sé, già contiene il codice fiscale o la partita Iva del cessionario/committente: l’eventuale indicazione del mezzo di pagamento elettronico, sebbene al momento non obbligatoria, è in grado di rendere la fattura pienamente idonea alla detrazione o deduzione, senza necessità di documenti accessori quali l’estratto conto o le ricevute Pos.

La documentazione bancaria

La nuova disposizione del decreto legge Pnrr, di fatto, interviene quindi sulla valenza probatoria della documentazione alternativa rispetto a scontrino e fattura elettronici. In questo senso, riconosce piena fungibilità tra ricevuta Pos e documentazione bancaria quando lo scontrino e la fattura elettronica non siano di per sé autoconsistenti.

In questi casi, l’estratto conto bancario, anche in formato digitale, inviato da banche e intermediari finanziari, potrà essere utilizzato in luogo delle ricevute cartacee, generate dai terminali abilitati ai pagamenti con carta di credito, debito e prepagata, o altra modalità digitale. Rispettando tuttavia una duplice condizione: in primo luogo, i documenti bancari dovranno contenere le informazioni relative alle singole operazioni, e quindi data, importo e beneficiario; in secondo luogo, dovranno essere conservati secondo le tempistiche e le modalità di cui all’articolo 2220 del Codice civile, e quindi per almeno dieci anni e, se in formato digitale, attivando sistemi di conservazione elettronica certificata.

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Scadenziario Maggio 2026

3 Maggio 2026

entro il 20 Maggio

  • Scade il termine per il pagamento dei contributi previdenziali /assistenziali I.S.S. F.S.S. E FONDISS per lavoratori dipendenti relativi al mese di aprile

entro il 31 Maggio

  • termine ultimo per la presentazione della richiesta alla Segreteria dell’Ufficio Tributario per il superamento dei limiti di deducibilità dei costi come previsto dall’art. 50 Legge nr 166/2013: spese di pubblicità e sponsorizzazioni max 8% dei ricavi di gestione; elaborazione dati e ricerche di mercato max 10% dei ricavi di gestione; spese di rappresentanza max 5% dei ricavi di gestione.  Prot  146812 art  50_L166-2013

A partire dal periodo d’imposta 2026 la richiesta di superamento dei limiti di deducibilità sarà invece da inoltrare  entro il 31 Marzo dell’anno successivo. (art.13 L 141/2025)

  • Si ricorda la scadenza relativa al Bilancio 2025 (invio nel nuovo formato XBRL tramite pratica OPEC all’Ufficio Attività Economiche, e termine per l’approvazione entro 5 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale). Si fa presente che la mancata approvazione del bilancio societario entro  il termine di legge,  è suscettibile di sanzione pari a € 500,00 (art.56 L 173/2018);

 

  • versamento dell’imposta sostitutiva  2% nel caso di rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni e strumenti finanziari detenuti da persone fisiche (art. 17 L 171/2022 e art 1 c.6 L 202/2024)

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Scadenziario Giugno 2026

1 Maggio 2026

entro il 20 Giugno

  • scade il termine per il pagamento dei contributi previdenziali /assistenziali I.S.S. F.S.S. e FONDISS per lavoratori dipendenti relativi al mese di maggio

entro il 30 Giugno

  • scade il termine per il versamento della ritenuta del 5%  (anche eventualmente accantonati a Riserva) prelevati nel bimestre marzo-aprile (ritenuta da applicarsi sulla distribuzione utili formatisi dall’anno 2014  in avanti);
  • pagamento delle ritenute a titolo d’acconto per lavoro dipendente e autonomo relativi al bimestre di marzo e aprile dell’esercizio in corso;
  • pagamento dell’imposta speciale di bollo sui servizi di agenzia e rappresentanza (3-6%) relativi al bimestre di marzo e aprile dell’esercizio in corso; pagamento imposta di bollo (3%) sull’elaborazione dati e pubblicità relativi al bimestre marzo-aprile;
  • il pagamento delle ritenute a titolo d’acconto del 10% SU NOLEGGI e ROYALTIES bimestre marzo e aprile dell’esercizio in corso
  • versamento  delle ritenute  del 13% su interessi passivi corrisposti a banche italiane ed estere.
  • pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture contabilizzate nel 2025 come fatture da ricevere relative a provvigioni passive, elaborazioni dati e pubblicità 2025 anche se ancora non sono state ricevute. Pena l’indeducibilità del costo;
  • si ricorda che in base all’art. 16 alla Legge 40 del 31 marzo 2014 l’operatore economico è tenuto a comunicare all’UAE eventuali variazioni dell’attività prevalente ed effettiva entro il 30 giugno di ogni anno;

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Circolare Ufficio Tributario del 24 03 26/1725 – Precisazioni in merito alle indennità di trasferta, rimborsi spese e fringe benefit – Art. 24 Legge 166/2013 così come modificato dall’art. 10 Legge nr 141/2025

13 Aprile 2026

Si allega Circolare emesse dall’Ufficio Tributario a chiarimento della nuova normativa in vigore dal 1° gennaio 2026 riguardante le indennità di trasferte, i rimborsi spese e i fringe benefit a favore dei dipendenti.

Si informa inoltre che dal 9 Aprile u.s. è attivo il servizio di caricamento dei fringe benefit su Smac Card come da Circolare della Segreteria di Stato Finanze e Bilancio che si riporta insieme al Manuale.

Prot28169-2026_CIRCOLARE_INDENNITA’_RIMBORSI_SPESE_E_FRINGE_BENEFIT

2026-04-02_Circolare  attivazione servizio

2026-04-02_Manuale

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Decreto Delegato 31 Marzo 2026 nr 45 – Disposizioni in materia di Registro e disciplina dei veicoli

13 Aprile 2026

A decorre dal 1° Giugno 2026 (eccetto gli art. 5 e 10 comma 3) entreranno in vigore le nuove disposizioni previste dal Decreto Delegato nr. 31/2026 che riscrive la disciplina dei Veicoli e del relativo Registro abrogando il precedente D.D. nr 23 del 20 02 26.

Si segnalano i seguenti articoli:

art. 2 viene istituito in forma digitale il “Registro degli operatori economici che operano nel settore del commercio dei Veicoli” accessibile dai principali Uffici della Pubblica Amministrazione e dalle Forze dell’Ordine

art. 3  al momento del VISTO i dati del veicolo sono automaticamente iscritti nel Registro di cui sopra e l’operatore economico indica obbligatoriamente marca, modello, nr di telaio, luogo di deposito, se veicolo usato i km percorsi e la data di prima immatricolazione

art. 4 Il Registro in questione acquisisce automaticamente i dati del Registro Immatricolazione  limitatamente agli operatori del commercio al dettaglio o all’ingrosso di veicoli

art. 5 è richiesta preventivamente al rilascio dell’autorizzazione ad operare una fidejussione bancaria di 200.000,00€ di  6 anni irrevocabile che deve rimanere valida anche qualora l’impresa cessi l’attività, sia posta in liquidazione, sospesa o revocata

art.6 l’operatore economico ha facoltà di spostare il veicolo dal luogo di deposito previa indicazione e motivazione dello spostamento nel luogo provvisorio

art. 7 le sanzioni applicate qualora il veicolo non sia presente nel luogo di deposito e non si trovi all’interno del territorio della Repubblica di San Marino in in luogo verificabile ammontano a  € 2.000,00

art.8 gli operatori economici che operano con licenza al dettaglio o all’ingrosso di veicoli sono tenuti ad annotare nel Registro i veicoli concessi in uso a terzi a qualunque titolo

art. 9 gli operatori economici al dettaglio o all’ingrosso devono annotare nel Registro preventivamente  l’esportazione non definitiva e contestualmente l’importazione o concessione in uso”

Si allega testo completo

DD45-2026

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Decreto Delegato 30 Marzo 2026 nr 44 – Modifica del D.D. 21 03 25 nr 44 – Nuovo sistema di gestione del visto merci telematico

13 Aprile 2026

E’ esteso anche alle srl l’accesso al regime semplificato del VISTO telematico purchè in possesso dei requisiti previsti all’art.5 del D.D. 44/2025 che qui si ricordano:

Art. 5
(Ammissione al regime semplificato)
1. Sono ammessi al regime semplificato di cui all’articolo 4 gli operatori economici che sono in
possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti:
a) sono costituiti sotto forma di società per azioni o società a responsabilità limitata;
b) hanno un volume di ricavi risultante dall’ultimo bilancio superiore a euro 40.000.000,00
(quarantamilioni/00), intendendosi per voce ricavi la voce della dichiarazione dei redditi IGR
P di cui al N.Ord.1, della Sezione 2 del quadro A;
c) sono in possesso di autorizzazione ad operare esclusivamente nel settore industriale ovvero
se titolari di autorizzazione ad operare per l’esercizio di attività industriale ed altresì di
autorizzazione per l’esercizio del commercio al dettaglio, tale ultima attività deve
rappresentare meno del 2 per cento del fatturato totale;
d) non hanno pendenze fiscali nei confronti dell’Ecc.ma Camera e del Settore Pubblico
Allargato;
e) hanno un numero di dipendenti superiore a 30 unità;
f) utilizzano un software gestionale integrato, quale l’Enterprise Resource Planning (ERP).
2. Il legale rappresentante della società presenta all’UO Ufficio Tributario una istanza di accesso
al regime semplificato, previo assolvimento dei diritti di pratica di cui al comma 5, contenente una
specifica dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui al comma 1, nonché una sommaria
relazione illustrativa del sistema gestionale adottato con particolare riferimento alla tracciabilità
delle merci. In particolare il sistema dovrà consentire la completa tracciabilità delle merci
introdotte in magazzino fino a completamento del ciclo produttivo e successiva riesportazione
definitiva che comunque non può avvenire prima delle 48 ore dalla relativa introduzione.
3. L’UO Ufficio Tributario autorizza l’accesso al regime semplificato per la durata di un anno,
con possibilità di rinnovo mediante la presentazione di una dichiarazione di mantenimento dei
requisiti richiesti ed all’assolvimento dei diritti di pratica.
4. Qualora l’UO Ufficio Tributario rilevi o riceva, anche da altri uffici del Settore Pubblico
Allargato, segnalazioni di irregolarità nelle procedure di importazione dei beni ovvero di mancanza
dei requisiti, può procedere alla revoca della autorizzazione concessa ed applica la sanzione di cui
all’articolo 27 della Legge n.40/1972.
5. I diritti di pratica di cui al comma 3 sono pari ad euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni
istanza.

DD44-2026

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