Imposte versate all’estero, certificazione del sostituto per le detrazioni in Italia

17 Dicembre 2025

Il Sole 24 Ore lunedì 1 Dicembre 2025 di Davide Settembre

Le imposte assolte all’estero sui redditi di capitale ivi prodotti sono detraibili qualora gli stessi redditi siano stati assoggettati a imposizione per legge anche in Italia, mediante ritenuta o imposta sostitutiva. A tal fine, il contribuente può dare prova di avere versato all’estero le imposte in modo definitivo, anche mediante la certificazione del sostituto di imposta. Lo ribadiscono i giudici della Cgt di Como con la sentenza 297/1/2025 (presidente Abate, relatore Mancini).

Lo stop del Fisco

Nel caso in esame, il ricorrente impugnava il silenzio rifiuto dell’ufficio formatosi sull’istanza di rimborso delle imposte pagate sui dividendi di fonte estera. In particolare, la richiesta si fondava sul fatto che i proventi erano stati assoggettati a tassazione prima in Svizzera (con l’applicazione della ritenuta del 15%) e successivamente in Italia (con l’applicazione della ritenuta del 26%) e che quindi, in base all’articolo 24 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Svizzera, il contribuente aveva il diritto a detrarre integralmente dall’imposta pagata in Italia quella versata all’estero. L’ufficio si costituiva in giudizio sostenendo che il diniego era invece legittimo, dal momento che non era stata fornita la prova della definitività delle imposte pagate all’estero mediante apposita certificazione rilasciata dall’autorità fiscale estera, e in quanto il reddito estero non aveva concorso alla formazione del reddito imponibile (soggetto alle aliquote Irpef).

Il via libera dei giudici

La Cgt di Como ha accolto il ricorso. In particolare, il collegio ha richiamato la sentenza 25698/2022 con la quale la Cassazione ha avuto modo di precisare che, sulla base della citata disposizione convenzionale, le imposte pagate all’estero sui redditi di capitale ivi prodotti sono detraibili qualora il medesimo reddito di fonte estera venga assoggettato a tassazione in Italia mediante ritenuta o imposta sostitutiva non “su richiesta del beneficiario” ma obbligatoriamente.

Nel caso in esame il diritto alla detrazione sussisteva, dal momento che i dividendi di fonte estera erano stati dapprima assoggettati a tassazione in Svizzera (con ritenuta del 35%, successivamente rimborsata nella misura del 20%) e poi avevano scontato la tassazione obbligatoria in Italia con l’applicazione della ritenuta a titolo di imposta del 26% prevista dall’articolo 27, comma 4, del Dpr 600/1973. Ma non basta, in quanto i giudici hanno anche ritenuto che il ricorrente avesse dato prova, «da intendersi in senso ampio e che appare idonea» (si veda l’ordinanza della Cassazione 16286/2023), di avere pagato all’estero in modo definitivo le imposte, come emergeva dalla certificazione del sostituto d’imposta svizzero che attestava il versamento delle ritenute e il parziale rimborso ottenuto. Occorre evidenziare, infine, che la sentenza in commento va a innestarsi nell’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di merito (tra le altre, Cgt Milano 3184/2024 e Cgt Bergamo 68/2025).

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Criptovalute, parte la raccolta dati per gli scambi automatici

17 Dicembre 2025

Il Sole 24 Ore 2 Dicembre 2025 di Alessandro Galimberti e Valerio Vallefuoco

Dal 1° gennaio del 2026 il mondo delle criptovalute inizierà a sganciarsi dall’opacità che ha segnato i suoi primi 15 anni di vita, tra speculazioni sfrenate, crac epocali e scandali vari.

Per gli asset legati alle tecnologie blockchain tra poco più di quattro settimane comincia infatti l’era della raccolta dei dati dei possessori che sfocerà subito dopo nello scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali: una rivoluzione del tutto smile a quella che, dieci anni fa, con l’avvio del Common reporting standard aveva tentato di smontare, riuscendoci in larga misura, i paradisi fiscali fondati sul segreto bancario.

La geografia della trasparenza cripto debutta dal palcoscenico dell’Unione europea, spiega il rapporto pubblicato dall’Ocse, coinvolgendo in prima battuta 47 giurisdizioni tra cui, fuori dall’Ue, Regno Unito, Giappone, Corea del Sud, Israele, Brasile, Sudafrica e molti altri attori centrali della finanza globale. Questi paesi effettueranno i primi scambi automatici nel 2027 ma dovranno iniziare a raccogliere i dati già dal 1° gennaio 2026. Una seconda ondata di ulteriori 27 Paesi avvierà la raccolta nel 2027, mentre gli Stati Uniti — già assenti dallo scambio del Common reporting standard, sostituito dalla versione autoctona e autoreferenziale del Fatca — entreranno nel sistema solo nel 2028, con scambi programmati a partire dal 2029.

Ai margini degli early adopter della trasparenza cripto restano, almeno per ora, Argentina, El Salvador, India e Vietnam, che al momento non partecipano allo scambio automatico e rimangono autoconfinati nella zona (nero) grigia.

In Europa il cambio di passo è ancora più evidente. Il Carf – Crypto-Asset Reporting Framework – sarà pienamente operativo attraverso la direttiva Dac8, che entrerà in vigore nel 2026. Questo significa che gli operatori che offrono servizi relativi alle cripto-attività saranno obbligati a identificare i clienti, verificare la loro residenza fiscale, monitorare movimenti e saldi e trasmettere queste informazioni alle autorità fiscali nazionali.

Il sistema fiscale europeo si allinea così agli standard internazionali, con l’obiettivo di creare un quadro uniforme e privo di zone d’ombra.

A questo scenario si affianca un altro tassello essenziale: l’entrata in vigore del regolamento Micar, che definisce finalmente un perimetro regolamentato e uniforme per gli operatori del settore, i cosiddetti Casp.

In Italia come nel resto d’Europa, solo i Casp autorizzati potranno offrire servizi allineati agli standard legali, con l’obbligo di rispettare standard tecnici e operativi rigorosi, requisiti patrimoniali e controlli sulla clientela. Affidarsi a un Casp autorizzato diventerà non solo una scelta di prudenza, ma una necessità per evitare rischi sanzionatori, oltre che per proteggersi da truffe e intermediari improvvisati.

L’integrazione tra Carf, Dac8 e Micar condurrà alla piena trasparenza fiscale, insieme alla vigilanza prudenziale e anche alla protezione degli utenti. Le cripto-attività entreranno così a pieno titolo nel sistema finanziario regolamentato, riducendo lo spazio per attività abusive e rafforzando la fiducia degli investitori.

Tuttavia, la rapidità con cui le nuove norme sono state introdotte apre un fronte delicato: molti contribuenti hanno finora detenuto cripto senza conoscere gli obblighi fiscali incombenti. La complessità tecnica degli strumenti e l’assenza iniziale di linee guida chiare hanno contribuito a diffondere incertezze e qualche consapevole utilizzo dei bug del sistema.

Per questo sarebbe opportuno prevedere meccanismi di voluntary disclosure simili a quelli che avevano preceduto l’avvento dello scambio automatico di informazioni sui conti esteri. Una finestra di regolarizzazione permetterebbe l’emersione spontanea e garantirebbe un avvio soft del sistema.

GLI ADEMPIMENTI di Valerio Vallefuoco

Identità, residenza transazioni e saldi: l’identikit per il fisco

Il Crypto-Asset Reporting Framework è la nuova infrastruttura globale attraverso cui gli Stati si scambieranno automaticamente informazioni fiscali relative alle cripto-attività. È un sistema che riproduce, adattandolo al mondo digitale, il meccanismo già noto del Common reporting standard: ogni Paese riceverà informazioni sui contribuenti che detengono cripto all’estero, riducendo drasticamente l’opacità che per anni ha caratterizzato questo settore.

Le piattaforme crypto dovranno identificare i clienti, verificare la loro residenza fiscale e raccogliere ogni anno dati su saldi e transazioni. Queste informazioni verranno trasmesse alle amministrazioni fiscali nazionali, che a loro volta le condivideranno con gli altri Paesi aderenti. In questo modo, anche un utente che acquista criptovalute da un exchange situato in un altro continente sarà comunque soggetto al controllo dello Stato di residenza.

In Europa, lo strumento che rende operativo il Carf è la direttiva Dac8 che entra in vigore nel 2026 e che introduce per la prima volta un quadro uniforme per la fiscalità delle cripto-attività. L’Ue ha scelto di integrare il sistema fiscale con quello della vigilanza, dando attuazione al regolamento Micar, che definisce gli operatori autorizzati — i Casp — e stabilisce requisiti rigorosi in materia di sicurezza, governance e tutela degli utenti.

Per gli investitori e per gli utenti occasionali questo comporta una conseguenza immediata: affidarsi a piattaforme non autorizzate diventa rischioso. Solo i Casp regolamentati garantiscono la conformità fiscale, la protezione contro le truffe e l’applicazione di standard tecnici idonei a prevenire perdite o manipolazioni. La combinazione di Carf–Dac8–Micar realizza un ambiente in cui sicurezza, trasparenza e legalità si supportano a vicenda e in cui la scelta dell’intermediario diventa un comportamento determinante.

Questa trasformazione offre finalmente alle cripto-attività un orizzonte stabile e regolamentato. L’aumento della trasparenza riduce in modo drastico gli spazi per attività fraudolente, mentre l’obbligo di utilizzare operatori autorizzati crea un ecosistema più protetto e accessibile. È la condizione necessaria affinché anche i piccoli risparmiatori possano avvicinarsi con fiducia a un settore che per anni è stato associato all’idea di rischio e di incertezza.

Resta aperta la questione del passato: molti detentori di criptovalute non hanno ancora regolarizzato la propria posizione fiscale, spesso non per volontà evasiva ma per le difficoltà interpretative che hanno accompagnato la prima fase della diffusione degli asset digitali. Per questo motivo sarebbe auspicabile introdurre programmi di voluntary disclosure che consentano di sanare spontaneamente eventuali omissioni e permettere al nuovo sistema di partire in modo ordinato ed equo.

L’AVVIO A TAPPE DEL CRYPTO-ASSET REPORTING FRAMEWORK

Al via dal 2027

Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cayman, Colombia, Croazia, Danimarca, Estonia, Faroe, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Guernsey, Islanda, Indonesia, Irlanda, Isola di Man, Israele, Italia, Giappone, Jersey, Kazakistan, Corea, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, San Marino, Repubblica Slovacca, Slovenia,

Sudafrica, Spagna, Svezia, Uganda, Ungheria.

Partono dal 2028

Australia, Azerbaigian, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belize, Bermuda, Isole Vergini britanniche, Canada, Costa Rica, Cipro*, Hong Kong (Cina), Kenya, Malesia, Mauritius, Messico, Mongolia, Nigeria, Panama, Filippine,

Saint Vincent e Grenadine, Seychelles, Singapore, Svizzera, Thailandia, Türkiye, Emirati Arabi Uniti.

Stati Uniti, debutto nel 2029

Gli Usa hanno aderito alla Dichiarazione congiunta sul Carf per un suo rapido recepimento: l’impegno è per il 2029.

Ai margini dello scambio

Argentina, El Salvador, India, Vietnam restano ai margini dello scambio automatico. Argentina e India stanno però assumendo un impegno politico per l’attuazione del Carf e prevedono di attrezzarsi «a tempo debito».

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Decreto Delegato 31 Ottobre 2025 nr 131 – Disposizioni in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia di cripto-attività

8 Novembre 2025

A partire dal 1° gennaio 2026 i soggetti prestatori di servizi in cripto-attività che effettuano operazioni o negoziazioni su piattaforme digitali per clienti o per conto degli stessi, sono soggetti agli obblighi di adeguata verifica e di comunicazione previsti dagli articoli 3, 4 e 5 del Decreto Delegato nr 131.

I soggetti obbligati sono, come indicato all’art. 3  1. comma:

(…) a) un’entità o una persona fisica residente a fini fiscali a San Marino;
       b) un’entità che:
                    1) è costituita od organizzata a norma della legislazione sammarinese e
                   2) ha personalità giuridica a San Marino o ha l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi all’UO Ufficio Tributario di San Marino;
      c) un’entità gestita da San Marino;
     d) un’entità o una persona fisica che ha una sede abituale di attività a San Marino (…)

A decorrere dal periodo d’imposta 2027, chi possiede i requisiti di cui sopra i deve trasmettere una Dichiarazione:
– sia nel caso abbia intrattenuto rapporti con Utenti di Cripto-Attività

– sia che non abbia intrattenuto rapporti (dichiarazione di “nil return”, ovvero di assenza di dati da trasmettere)

– sia nel caso di rapporti con Utenti di cripto-attività non identificati come tali o non classificabili    come persone oggetto di comunicazione.

I dati dovranno essere trasmessi nel formato XML con modalità indicate da apposita Circolare.

Il termine di presentazione è fissato al 30 aprile dell’anno successivo a quello cui le informazioni fanno riferimento.

Per tutti gli interessati si allega il testo completo.

DD131-2025+All

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Buona fede esclusa per chi in dogana non dichiara i contanti

8 Novembre 2025

Il Sole 24 Ore 15 Ottobre 2025 di Alessandro Galimberti

Cassazione

L’esimente non è compatibile con norme chiare e invariate dal 1990

Presunzione di colpevolezza per chi in dogana non dichiara di trasportare contanti oltre la soglia di legge (10mila euro). Non vale infatti mai l’esimente della buona fede perché alle infrazioni valutarie si applicano i principi delle sanzioni amministrative (articolo 3 della Legge 689 del 1981) “non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all’agente sul quale grava, pertanto, l’onere della dimostrazione di avere agito senza colpa”.

La Cassazione – Seconda civile ordinanza 27347/2025 depositata ieri – torna sulla infrazioni valutarie per cassare la sentenza della Corte d’Appello di Bologna che aveva “perdonato” l’amministratore di una Srl locale pizzicato al valico di San Marino con  395 mila euro oltre la franchigia di legge. L’uomo aveva ottenuto l’annullamento del decreto del Ministero dell’Economia che gli aveva irrogato 98.750 euro di sanzione per violazione dell’articolo 3 del Dlgs 195 del 2008, per aver omesso di redigere la dichiarazione di esportazione al seguito, fatto commesso nell’agosto del 2007. Il Tribunale di Ravenna nel 2013 accoglieva l’opposizione e annullava il provvedimento sul rilievo che, in forza delle disposizioni internazionali in vigore tra i due Stati, “sussisteva ( e tuttora sussiste) tra Italia e San Marino uno spazio doganale e valutario unico, con piena libertà di circolazione dei capitali, compreso il contante, con equiparazione tra i soggetti residenti nei due Stati”.

L’appello di Bologna arrivava per altra via alle stesse conclusioni “perdoniste” ravvisando che il Dlgs 195 del 2008 ebbe effetto dal 1° gennaio 2009, 16 mesi dopo la violazione contestata. I giudici riconobbero anche l’esimente della buona fede, “a causa dell’obiettiva situazione d’incertezza della normativa in materia e delle indicazioni fornite dall’ Amministrazione” poiché la Pa “riteneva che i rapporti valutari tra Italia e Repubblica di San Marino fossero disciplinati esclusivamente dalle convenzioni valutarie (Convenzione del  1991 e del 2000), le quali escludevano qualsiasi limitazione alla libera circolazione del denaro tra i due Paesi”.

La Cassazione ha però cassato entrambi gli approcci, rilevando una continuità normativa specifica e incontestata sul punto a partire dal 1990 (DL167) transitata fino al Regolamento CE 1889 del 2005, che riaffermava il mai modificato limite soglia dei 10mila euro. “Il che è sufficiente al fine di escludere la tesi del venir meno dell’obbligo dichiarativo, nonché qualsiasi ipotesi di buona fede del trasgressore, che la Corte d’Appello ha erroneamente riconosciuto”.

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Marchi, i principi nazionali non sono applicabili se contrastano con norme Ue

8 Novembre 2025

Il Sole 24 Ore lunedì 27 Ottobre 2025 di Gianluca De Cristofaro Matteo Di Lernia

Non è possibile applicare principi di diritto basati sulla giurisprudenza nazionale ma non conformi a quanto previsto, in materia di tutela di marchi d’impresa, dalla direttiva 2015/2436 e/o dal regolamento Ue 1001/2017. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue con la decisione C452/24 del 1° agosto 2025 che riguardava un principio di diritto finlandese secondo il quale un’azione per contraffazione va proposta entro un termine ragionevole dal momento in cui si è venuti a conoscenza del fatto contestato, altrimenti il diritto ad avviare l’azione decade.

Per la Corte di Giustizia questo principio generale del diritto finlandese non è conforme alla direttiva Ue 2015/2436 che pone limiti ben precisi alla preclusione della possibilità da parte del titolare di un marchio registrato di fare valere i propri diritti di esclusiva nei confronti di un terzo che usa un marchio identico o simile per prodotti identici o affini. Il principio di diritto finlandese, essendo molto più generico non può quindi essere applicato.

Il principio nazionale

Il principio di diritto oggetto della radicata tradizione giurisprudenziale finlandese prevede che l’avente diritto deve proporre un’azione o far valere una pretesa entro un termine ragionevole a partire dal momento in cui lo stesso sia venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza dei fatti su cui si basa la sua pretesa. In caso contrario, si verifica una decadenza dei diritti all’esercizio dell’azione per contraffazione.

Nel caso oggetto della decisione della Corte di Giustizia, l’avente diritto aveva atteso diverso tempo prima di agire in giudizio, e il Markkinaoikeus (Tribunale delle questioni economiche finlandese) ha ritenuto che ciò ormai impedisse di poter agire a tutela dei propri diritti. E questo nonostante il marchio oggetto di contestazione non fosse stato registrato ma fosse solo in uso continuativo e continuasse ad essere utilizzato dalla controparte, senza, peraltro, che quest’uso avesse fatto sorgere diritti in capo alla controparte.

La decisione

La decisione del Tribunale finlandese è stata impugnata, sulla base dell’argomentazione per cui l’applicazione del principio di diritto nazionale relativo alla decadenza dai propri diritti costituiva una limitazione dei diritti esclusivi conferiti da un marchio al suo titolare, in violazione di quanto previsto dalla direttiva n. 2015/2436, che prevede situazioni specifiche di decadenza da tali diritti.

In particolare, l’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva limita la sfera di esclusiva attribuita al titolare di un marchio verso un marchio registrato posteriormente quando quest’ultimo non potrebbe essere dichiarato nullo ai sensi – in particolare – dell’articolo 9, paragrafo 1 o 2, della stessa. L’articolo 9 fa riferimento ad una situazione cosiddetta di «preclusione per tolleranza», che si verifica esclusivamente per l’uso di marchi posteriori “registrati”.

La direttiva, dunque, nel contesto dell’armonizzazione delle legislazioni sui marchi d’impresa, prevede in quali casi l’inattività del titolare di diritti su un marchio possa emergere come limitazione a questi ultimi, inquadrando solo la tolleranza di un marchio posteriore registrato, ma non – come accaduto nel caso deciso dal tribunale finlandese – la tolleranza di un segno non tutelato che non conferisce alcun diritto esclusivo.

La Corte di Giustizia Ue ha quindi chiarito che la preclusione del diritto di agire scatta solo quando il marchio contestato è stato registrato da almeno cinque anni e in quel periodo di tempo non è stato consapevolmente impugnato. La preclusione dell’efficacia dei diritti di marchio riguarda perciò solo il caso in cui vi sia stata una situazione di tolleranza (consapevole) almeno quinquennale dell’uso di un marchio registrato.

Il principio generale del diritto finlandese in forza del quale l’inattività del titolare di un marchio entro un termine ragionevole comporta la preclusione del suo diritto non è quindi conforme a quanto previsto dall’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva n. 2015/2436, in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 1 o 2, di quest’ultima.

Infatti, obiettivo della direttiva, dice la Corte, è garantire ai marchi di impresa registrati una protezione uniforme negli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati membri.

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Dividendi, la soglia di partecipazione al 10% penalizza la distribuzione alle società residenti

8 Novembre 2025

Il Sole 24 Ore 24 Ottobre 2025 di Marco Piazza

Stando allo schema di legge di Bilancio 2026, gli utili d’esercizio e le riserve di utili che saranno distribuiti dal 1° gennaio 2026 da società di capitali ed enti commerciali residenti e da società ed enti di ogni tipo non residenti potranno beneficiare della parziale esenzione oggi vigente solo se relativi a partecipazioni dirette nel capitale della società che li distribuisce pari o superiore al 10% (si veda il Sole 24 Ore del 21 ottobre).

La novità interesserà i dividendi percepiti da società di capitali, enti commerciali, società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti in Italia, oltre che quelli derivanti partecipazioni relative a stabili organizzazioni in Italia di non residenti.

Il limite del 10% è in linea con quello contenuto nell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/96/UE (direttiva «Madri e figlie»). Tuttavia, lo schema di legge aggiunge che ai fini della percentuale si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate attraverso la maggioranza dei voti in assemblea ordinaria, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.

Per fare un esempio, la società A detiene in C una partecipazione diretta del 7% e – per mezzo di una partecipazione del 60% nel capitale di B (società controllata attraverso la maggioranza dei diritti di voto in assemblea ordinaria) – detiene anche una partecipazione indiretta del 5%. In questo caso, il dividendo distribuito da C e percepito da A beneficia dell’esenzione poiché possiede una partecipazione diretta del 7% a cui si somma, ai fini del calcolo della soglia, quella indiretta del 3% (60% del 5%).

Se B è una società estera, la verifica del controllo dei diritti di voto presuppone che la società sia dotata di assemblea e, presumibilmente, che sia localizzata in un Paese che consente lo scambio di informazioni (si veda, per analogia, la circolare Assonime n. 10 del 2024, pag 33).

Poiché la tassazione dei dividendi avviene per cassa, il test sarà fatto nel giorno della percezione del dividendo.

La nuova norma ridurrà i casi di applicazione delle disposizioni di contrasto al meccanismo del dividend washing di cui all’articolo 109, commi 3-bis e 3-ter, del Testo unico.

I diritti di godimento (come l’usufrutto) non sono considerati partecipazione al capitale (si veda la circolare Assonime n. 63 del 1994, ma, di recente, si vedano anche le risposte delle Entrate 147/2019, 381/2020; 238/2021 e 116/2024). Si tornerà a discutere del trattamento delle operazioni di mutuo di titoli garantito.

Non è chiaro il trattamento degli strumenti finanziari partecipativi i quali non costituiscono partecipazione al capitale.

L’articolo 89, comma 3-bis, del testo unico pare estendere l’esenzione di cui al comma 2 a prescindere dalle condizioni previste in questa norma. Del resto, se così non fosse, gli strumenti finanziari partecipativi con partecipazione agli utili sarebbero irragionevolmente penalizzati.

Viene modificato il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 89 per limitare l’applicazione della cosiddetta «mini-pex» ai dividendi distribuiti da Cfc con esimente della commercialità ai soci che detengono almeno il 10% del capitale della società estera come sopra calcolato.

Le nuove norme si applicheranno agli utili e riserve distribuiti a partire dal 1° gennaio 2026.

La decorrenza agganciata alla distribuzione anziché alla percezione causerà tutti i disagi già sperimentati per effetto dell’articolo 1, comma 1005, della legge 205 del 2017 in occasione della unificazione del regime delle partecipazioni qualificate e non qualificate.

Per diverse tipologie di utili, la norma non produrrà effetti innovativi.

Ad esempio, non interesserà i dividendi percepiti da persone fisiche residenti al di fuori dell’esercizio d’impresa (che restano soggetti all’imposta secca del 26%), né a quelli distribuiti ad enti non commerciali al di fuori dell’esercizio d’impresa, che concorrono integralmente a formare il reddito complessivo dell’ente (77,74% per i dividendi formati con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016), né a quelli relativi a partecipazioni non immobilizzate di soggetti Ias/Ifrs che già oggi concorrono alla formazione del reddito complessivo dell’entità senza alcuna esenzione (articolo 89, comma 2-bis, del Tuir), né infine ai dividendi provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata che, salvo la dimostrazione dell’esimenti di cui all’articolo 47-bis, comma 2, lettera b), sono già oggi integralmente tassabili in capo al percipiente, a meno che non siano già stati tassati per trasparenza o mediante applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 167, comma 4-ter.

Nessuna novità per quanto riguarda i dividendi corrisposti a non residenti, che – se non relativi a stabili organizzazioni in Italia – restano:

O totalmente esenti se corrisposti a “madri” comunitarie (articolo 27-bis del Dpr 600/1973) o “madri” svizzere, in virtù dell’articolo 9 dell’Accordo Ue-Svizzera del 26 ottobre 2004 e a Oicr istituiti nella UE o nello spazio economico europeo;

O tassati con l’imposta secca dell’1,20%, se percepiti da società alle quali non si applica l’esenzione di cui all’articolo 27-bis citato, ma sono residenti e soggette ad imposta in Stati Ue o SEE (articolo 27, comma 3-ter, del Dpr 600/1973),

O soggetti ad imposta definitiva dell’11% se corrisposti a determinate tipologie di fondi pensione esteri;

O altrimenti, soggetti all’imposta del 26% ridotta in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni.

La modifica non incide neppure sul regime della participation exemption (articolo 87 del Tuir) in caso di cessione della partecipazione.

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Casa, rete familiare e conti correnti provano il centro di interessi all’estero

8 Novembre 2025

Il Sole 24 Ore lunedì 20 Ottobre 2025 di Giorgio Emanuele Degani e Damiano Peruzza

Non è soggetto a imposizione fiscale in Italia il contribuente che provi di aver stabilito all’estero la propria residenza e di avere all’estero il centro degli interessi economici e personali. A dirlo è la Cgt della Lombardia con sentenza n. 1880/25/2025 (presidente Evangelista, relatore Vicini).

Una contribuente contestava l’accertamento per omissione della compilazione del quadro RW relativo a disponibilità finanziarie detenute in Svizzera per l’anno 2012. Il primo grado aveva respinto il ricorso, ritenendo prevalente la presunzione di legame con l’Italia. Il secondo grado, invece, ha accolto l’appello sulla base della documentazione prodotta dalla contribuente relativa all’effettivo trasferimento e alla collocazione a Zurigo del centro dei suoi interessi.

La Corte ha analizzato con attenzione i profili anagrafici, personali, patrimoniali e economici utili a verificare il centro degli interessi. Ha ritenuto decisiva la prova dell’iscrizione anagrafica a Zurigo a partire da febbraio 2012 e la documentazione che dimostra la disponibilità dell’abitazione a Zurigo con pagamenti riferibili alla contribuente e il successivo subentro nel contratto di locazione. La Corte, inoltre, ha valorizzato l’esistenza di relazioni familiari prevalentemente localizzate in Svizzera e la cessazione delle cariche in Italia, nonché la costituzione e l’attività sostanziale di una società svizzera di consulenza di cui la contribuente era socia e legale rappresentante. Sul piano finanziario, poi, la Corte ha considerato significativo il trasferimento delle disponibilità dal conto corrente italiano a un conto in Svizzera avvenuto nel 2012.

Alla luce di questi elementi la vicenda è stata ricondotta al criterio giurisprudenziale che vede nel domicilio e nel centro degli interessi il parametro decisivo per la determinazione della residenza fiscale quando l’iscrizione anagrafica risulti trasferita all’estero. La valutazione delle fonti documentali, dunque, ha portato a ritenere assorbita la questione dell’imponibile con conseguente annullamento delle pretese impositive.

Si afferma così il valore probatorio delle produzioni documentali, anche in appello, quando risultino determinanti per la decisione. La Corte ha motivato la compensazione delle spese per la particolare controvertibilità della materia e per il ruolo decisivo svolto dalla documentazione fornita dalla contribuente. La sentenza ha valorizzato il fascicolo probatorio, ritenuto idoneo a dimostrare la perdita di ogni significativo collegamento con il territorio italiano.

Sul punto si ricorda che l’onere della prova grava sull’ufficio quando questo sostiene la persistenza di un collegamento fiscale con l’Italia. Se l’ufficio attiva presunzioni legali e circostanze indizianti per ricostruire la residenza o il domicilio fiscale, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria idonea a dimostrare la perdita di ogni significativo collegamento con lo Stato italiano e la concreta localizzazione all’estero del centro degli interessi. In pratica il giudice valuta elementi anagrafici, familiari, patrimoniali e reddituali (iscrizioni anagrafiche, contratto di locazione o titolarità di abitazione estera, fonti di reddito, rapporti societari, movimentazioni finanziarie e prova della reale fruizione dei servizi nel paese estero). E solo il contribuente che allega e documenta in modo coerente questi elementi può efficacemente ribaltare la presunzione dell’amministrazione.

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Successioni con beni all’estero: le tasse francesi e il caso Armani

8 Novembre 2025

Il Sole 24 Ore lunedì 20 Ottobre 2025 di Angelo Busani  e Xaviera Favrie *

Agli eredi di una persona residente in Italia può costare cara la scelta del de cuius di intestarsi direttamente (e non, ad esempio, attraverso una “società veicolo” con sede in Italia) beni “esistenti” in uno Stato che applica un prelievo più alto dell’imposta di successione italiana: si pensi al caso degli immobili ubicati in Francia o alle quote di partecipazione in società con sede legale in Francia. È quello che potrebbe accadere nella successione di Giorgio Armani, che era accreditato come titolare di circa il 2% del capitale di Essilor Luxottica (società con sede a Parigi e quotata all’Euronext Paris): un pacchetto che, il 4 settembre, valeva circa 2,4 miliardi di euro.

Il residente con beni all’estero

Nel caso di una persona fisica con residenza in Italia (la cittadinanza è irrilevante), la legge italiana stabilisce che:

a) l’imposta di successione è applicata al valore imponibile di tutti i beni di titolarità del defunto ovunque situati (articolo 3, Dlgs 346/1990 oppure, dal 1° gennaio 2026, articolo 88, Dlgs 123/2025);

b) dall’imposta di successione da pagare in Italia si detraggono le imposte pagate a uno Stato estero, in dipendenza della stessa successione e in relazione a beni esistenti in tale Stato, fino a concorrenza della parte dell’imposta di successione proporzionale al valore dei beni stessi (articolo 26, Dlgs 346/1990, o dal 1° gennaio 2026, articolo 111, Dlgs 123/2025.

In pratica, se un residente in Italia muore avendo la proprietà di un bene (ad esempio, di valore 200) situato in altro Stato, il quale applica a quel bene una tassazione del 40%, mentre l’aliquota italiana è pari al 4%, in Italia non si paga nulla in quanto dagli 8 dovuti al fisco italiano si detraggono gli 80 pagati allo Stato estero, il quale evidentemente… ringrazia.

La convenzione Italia-Francia

In materia di imposta di successione, l’Italia ha stipulato poche convenzioni contro la doppia imposizione e cioè con Stati Uniti, Svezia, Regno Unito, Danimarca, Grecia, Israele e Francia. Quest’ultima (ratificata con legge 708/1994) è senz’altro la più nota, per frequenza di utilizzo: in essa, peraltro, nulla si aggiunge rispetto a quanto si applicherebbe in sua assenza, in quanto, sia con riguardo agli immobili (articolo 5) sia con riguardo alle quote di partecipazioni in società (articolo 8), viene sancito che questi beni sono tassati nello Stato in cui sono situati. In particolare, per “situare” una società, si fa riferimento al suo «domicilio» e, quindi, alla sua sede legale. La convenzione infine ribadisce (articolo 11) che, nello Stato ove era residente il de cuius, si detrae l’imposta pagata nell’altro Stato in relazione a beni situati in quest’ultimo Stato.

Le differenze tra i due Paesi

In Italia le aliquote dell’imposta di successione sono tre: in sintesi, il 4% per le successioni in linea retta (con franchigia esente di 1 milione di euro), il 6% per le successioni tra fratelli (con franchigia di 100mila euro) e l’8% per le successioni tra persone non legate da parentela.

In Francia, le aliquote applicabili variano in base alla parentela e sono sensibilmente più elevate:

in linea retta, le aliquote progressive vanno dal 5% al 45%, dopo una franchigia generale di 100mila euro per ciascun erede;

tra fratelli e sorelle, le aliquote vanno dal 35% al 45%, con una franchigia di 15.932 euro;

tra parenti fino al 4° grado compreso, l’aliquota è del 55%, dopo l’applicazione di un abbattimento di 1.594 euro;

tra persone senza vincolo di parentela, l’aliquota raggiunge il 60%, dopo l’applicazione di un abbattimento di 1.594 euro.

L’imponibile di quote e azioni

In Italia, la base imponibile per le azioni e le quote di partecipazione al capitale sociale di società non quotate si determina applicando la percentuale di capitale appartenuta al defunto al valore del patrimonio netto contabile. Per le azioni quotate, si assume come imponibile la loro quotazione al giorno del decesso.

In Francia, per le partecipazioni non quotate la base imponibile è il valore venale alla data del decesso, determinabile con criteri plurimi (patrimonio netto rettificato, redditività, prospettive e comparabili), con la possibilità di considerare il premio di controllo o lo sconto di minoranza. Per i titoli quotati rileva il valore di mercato alla data del decesso; è ammessa, come metodo di stima, la media dei corsi delle 30 sedute anteriori al decesso.

* Notaio a Parigi

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Esente la vendita di società italiane da holding estere

8 Novembre 2025

Il Sole 24 Ore 10 Ottobre 2025 di Alessandro Germani

La Corte di giustizia tributaria di I grado di Milano (sentenza 3525 depositata il 5 settembre 2025) ha stabilito che non può essere tassata la plusvalenza che un fondo di private equity internazionale ha realizzato dalla vendita di una partecipazione in una target italiana sostenendo che c’è interposizione da parte delle holding lussemburghesi laddove invece la struttura sia genuina.

L’accertamento

L’accertamento, a fronte del quale la contribuente è stata difesa da Tremonti Partners, ha riguardato l’Ires per il 2016 e aveva comminato imposte, sanzioni e interessi a seguito di verifica della Guardia di Finanza.

Veniva contestata l’omessa presentazione della dichiarazione in Italia e il mancato assoggettamento ad imposizione della plusvalenza riveniente dalla vendita di una nota società attiva nella cura degli animali detenuta da due holding lussemburghesi.

I verificatori avevano contestato l’interposizione delle strutture lussemburghesi (articolo 37, comma 3, Dpr 600/73) imputando ad esse i redditi di cui apparivano titolari, dimostrando, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che ne erano gli effettivi possessori per interposta persona.

A tale fine era stata contestata la reviviscenza del fondo ormai liquidato nei cinque anni dalla cancellazione al registro imprese (articolo 28, comma 4, Dlgs 175/2014). A fronte di una corposa difesa approntata dalle ricorrenti, l’Agenzia contestava la mancata tassazione della plusvalenza e la successiva distribuzione di dividendi in esenzione che comportava a suo avviso l’interposizione, con due avvisi di accertamento rispettivamente di circa 25 milioni e 118 milioni di euro.

La Corte di Milano dà ragione al contribuente e si sofferma sulla questione e si concentra sulla presunta interposizione fittizia delle holding Lussemburghesi che avrebbe consentito ai fondi di beneficiare di un regime di esenzione da imposizione.

La tesi delle Entrate

L’agenzia delle Entrate ritiene tassabile in Italia la plusvalenza ai sensi degli articoli del Tuir: 23, comma 1, lettera f) (plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti); 73, comma 1, lettera d) (enti non residenti) e 151, comma 3 (reddito degli enti commerciali non residenti) come redditi di natura finanziaria ex articolo 67, comma 1, lettera c) (plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate). Per essa, infatti, tutta la costruzione sarebbe priva di sostanza economica in quanto esclusivamente finalizzata a non tassare in Italia la plusvalenza.

La sentenza della Cgt

I giudici fanno notare che l’interposizione fittizia è fattispecie che fa scattare l’ipotesi di reato. Ma a loro avviso la realtà è differente in quanto la struttura in Lussemburgo era adeguata alle funzioni da svolgere. Le holding avevano a disposizione, e ne hanno sostenuto i costi, uffici e personale propri, per quanto ridotti ed esigui, adeguati in proporzione alla tipologia dell’attività da svolgere.

Inoltre si sono tenute numerose riunioni dei Consigli di amministrazione composti da numerosi professionisti di comprovata esperienza, in parte residenti proprio in Lussemburgo, oltre diverse riunioni assembleari a comprova della autonomia gestionale e decisionale delle holding.

Le holding non sono fittiziamente interposte, né c’è un meccanismo automatico di trasferimento dei proventi percepiti e la decisione sulle opzioni di investimento dei proventi è stata oggetto di due Consigli di amministrazione. Per cui quelle che per l’Agenzia erano presunzioni gravi, precise e concordanti per stabilire l’interposizione fittizia in realtà sono state sconfessate nei fatti dalle ricorrenti.

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Dal 1°gennaio il grande fratello fiscale Ue

8 Novembre 2025

Il Sole 24 Ore 8 Ottobre 2025 di Alessandro Galimberti

A meno di tre mesi dall’entrata in vigore della direttiva Dac 8 (2226/2023/Ue), approda al Consiglio dei ministri di oggi lo schema di decreto di recepimento legato all’attuazione della legge 91/2025 (legge di delegazione europea 2024).

la Dac 8, in vigore dal 1° gennaio amplia lo scambio automatico di informazioni fiscali ai pochi varchi ancora non presidiati mediante la creazione del Registro unico dell’Ue che riceverà e centralizzerà tutte le informazioni fiscali dei residenti nell’Unione rilevanti per lo scambio «ampliato»: un gigantesco data base in cui ogni Paese potrà consultare la radiografia dei propri contribuenti, ovunque risiedano, e che di fatto segnerà anche il superamento dello scambio automatico stesso.

Il codice fiscale Ue

La grande operazione di armonizzazione delle informazioni fiscali prevede la circolarizzazione del Nif (numero di identificazione fiscale) di ogni cittadino/residente europeo, codice su cui verranno imputate tutte le operazioni fiscalmente rilevanti in ottica transnazionale . Operazioni che, con la nuova direttiva, aumentano di numero e anche di ambito. I redditi da lavoro, già oggetto di scambio automatico dal 2011, diventano «redditi da lavoro dipendente», mentre gli accordi preventivi con il fisco ( ruling) escono dal perimetro delle grandi società e diventano rilevanti – e oggetto di «scambio» – anche se a siglarli è un contribuente persona fisica – ma con il limite soglia di 1,5 milioni di euro, compresi bonus e sottostanti di qualsiasi natura.

Cripto attività

Gli stati Ue hanno adottato molteplici normative in materia di criptoattività, ma la natura e l’utilizzo transnazionale rende spesso difficile l’identificazione, il controllo e la tassazione. È per questo che la Dac8, integrando la direttiva 2011/16/UE, si propone – attraverso l’introduzione dell’obbligo di scambio automatico e periodico di informazioni e la creazione, a partire dal 31 dicembre 2026, di un registro centrale di queste comunicazioni – di fornire agli Stati strumenti efficaci per combattere fenomeni di frode, di elusione o di non tassazione dei proventi da criptoattività.

Le prime informazioni oggetto di scambio automatico saranno quelle relative al periodo d’imposta 2026. Oltre alle informazioni riguardanti i soggetti detentori e i relativi Casp ( Crypto-asset service provider), andrà specificata la tipologia e l’importo lordo aggregato e il numero di transazioni realizzate.

Ruling e persone fisiche

Altro obiettivo della direttiva è estendere l’ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri alle operazioni poste in essere da persone fisiche facoltose.

In particolare, viene previsto dal 1° gennaio 2026 l’ obbligo di scambio automatico di informazione per i ruling transfrontalieri che hanno per oggetto un’operazione o una serie di operazioni che superino l’importo di 1,5 milioni (o una somma equivalente in altra valuta); il ruling preventivo transfrontaliero che determina se una persona è o meno residente ai fini fiscali nello Stato membro che emette il ruling.

Un’attenzione molto particolare è focalizzata sui redditi derivanti dai dividendi su conti non di custodia. La direttiva, infatti, evidenzia che questi redditi spesso sfuggono dalle comunicazioni attualmente obbligatorie.

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