Decreto Delegato 4 Ottobre 2023 nr 144 – Disciplina dei marchi “Made in San Marino” e “100% Made in San Marino”

13 Novembre 2023

Il Decreto Delegato nr 144 istituisce e disciplina i marchi “Made in San Marino” e “100% Made in San Marino”, il Registro delle Botteghe Storiche e dei Mercati Storici al fine di valorizzare i prodotti della Repubblica di San Marino

Con il marchio “Made in San Marino” sono considerati i beni prodotti da due o più paesi ma che hanno subìto nel territorio dello Stato sammarinese “l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa sammarinese attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione”.

Si intende invece realizzato interamente in San Marino e identificato con il marchio “100% Made in San Marino” il prodotto o la merce per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti interamente sul territorio sammarinese.

DD144-2023

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Decreto Delegato 25 Ottobre 2023 nr 150 – Disciplina delle tecnologie basate su registri distribuiti

13 Novembre 2023

Il Decreto Delegato nr 150, che abroga il precedente Decreto Blockchain n.86, regola l’emissione, l’offerta, la negoziazione e la prestazione di servizi in token nella Repubblica di San Marino, al fine di tutelare il mercato, la clientela e il risparmio.

L’evoluzione digitale sta infatti trasformando molti settori…si pensi ad esempio alle cripto-attività, alla  moneta elettronica, o ai token di diritto a ricevere  una determinata prestazione di beni o servizi… si è quindi reso necessario  non solo definire limiti e parametri operativi  ma anche individuare le autorità di vigilanza competenti.

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Stretta anti-frode Iva sulle auto provenienti dalla Repubblica di San Marino

13 Novembre 2023

Redazione ANSA, 2 novembre 2023

Con la legge di bilancio arrivano controlli più stringenti per evitare che l’imposta venga evasa: chi vuole immatricolare in Italia auto e moto provenienti da San Marino e dallo Stato del Vaticano, all’atto della richiesta di immatricolazione dovrà produrre anche la copia del modello F24 che riporta il numero di telaio e l’ammontare dell’Iva assolta.

La relazione illustrativa della legge di bilancio spiega come “si è potuto constatare, a partire dalla fine del 2020, un incremento del numero dei veicoli immatricolati in Italia, formalmente provenienti dalla Repubblica di San Marino” sui quali, a differenza dei veicoli provenienti dagli altri Stati comunitari, “non è previsto alcun controllo preventivo all’immatricolazione da parte degli Uffici dell’Agenzia delle entrate”.

Dunque “con tale meccanismo, risultano aggirati gli obblighi in materia di Iva, non essendo prevista una verifica da parte degli uffici dell’Agenzia delle entrate”. Ma con la legge di bilancio si cambia, perché i controlli con gli F24 saranno obbligatori per tutti.

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Monitoraggio fiscale, il quadro RW setaccia conti e immobili esteri

13 Novembre 2023

Il Sole 24 Ore 23 ottobre 2023 di Alessandro Borgoglio

Adempimenti. Case oltrefrontiera, trading online e rapporti bancari, magari frutto di vecchi lavori all’estero, devono essere riportati nel modello

Conto fuori dall’Italia: doppia condizione per l’esenzione

Risiedo e lavoro in Italia, ma ho una nota carta di credito internazionale, molto usata anche in Italia, che si appoggia a un conto corrente in Germania, di cui quindi risulto intestatario. Ci metto sempre pochi soldi, per cui il saldo non è mai superiore a 3mila euro. Devo comunque dichiarare il conto corrente nel quadro RW? Non ci sono eccezioni al monitoraggio fiscale?

Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi (quadro RW) previsti dal Dl 167/1990 non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi: si tratta, per esempio, delle attività detenute all’estero, ma tramite mandato fiduciario a un soggetto residente in Italia, nonché dei prodotti finanziari detenuti all’estero, ma tramite banche e altri intermediari finanziari italiani, che operano in qualità di sostituti d’imposta.

Inoltre, gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi non sussistono per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 euro (anche per un solo giorno). Occorre però prestare attenzione in proposito, perché resta fermo l’obbligo di compilazione del quadro RW laddove sia dovuta l’Ivafe: si tratta di un’imposta che, per i conti correnti e i libretti di risparmio, è dovuta in misura fissa pari a 34,20 euro, rapportati alla quota e al periodo di possesso, soltanto se la giacenza media del conto/libretto è superiore a 5.000 euro.

Per rispondere al lettore, quindi, se il conto corrente ha sempre avuto un saldo (giornaliero) inferiore a 15.000 euro e la giacenza media del periodo di possesso (generalmente, l’anno) è inferiore a 5.000 euro – come parrebbe desumersi dal tenore del quesito – non sussiste alcun obbligo dichiarativo in relazione al conto corrente tedesco.

L’immobile oltreconfine

non si ripete nel quadro RW

Sono un lavoratore dipendente, risiedo a Milano, ma ho un immobile in Spagna che utilizzo per le vacanze. L’ho già dichiarato nel quadro RW per l’anno d’imposta in cui è avvenuto l’acquisto immobiliare. Devo continuare a dichiararlo tutti gli anni nel quadro RW, visto che non sono tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi, avendo una sola Certificazione Unica?

Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi di cui al Dl 167/1990 non sussistono per gli immobili situati all’estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta, fatti salvi i versamenti relativi all’IVIE.

Nel caso del lettore, quindi, se non sono mai intervenute e fino a quando non avverranno variazioni (come può accadere, per esempio, per la percentuale di possesso), non vi è obbligo alcuno di compilare il quadro RW e, pertanto, nel suo caso specifico, il contribuente può anche non presentare alcuna dichiarazione dei redditi, non essendovi tenuto, secondo quanto affermato nel quesito .

Trading online su Cfd e Forex sempre “monitorato”

Ho un conto aperto presso una nota piattaforma di trading online che ha sede all’estero. Mi è arrivata una lettera di compliance dell’Agenzia delle Entrate, con cui mi si contesta l’omessa dichiarazione del conto nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, con applicazione delle relative sanzioni. Io, però, non ho mai avuto guadagni, ma solo perdite: perché avrei dovuto dichiarare il conto di trading?

Tralasciando la complessa questione della tassazione delle rendite finanziarie, ricordando soltanto che il contribuente deve dichiarare (e tassare) anche le eventuali plusvalenze e i redditi finanziari esteri (quadro RT, RM e RL del modello Redditi), il trading su piattaforme online estere solitamente viene effettuato in CFD o valute su FOREX, per acquistare o vendere i quali il cliente “appoggia” delle somme su un conto virtuale di una piattaforma online: non si tratta, però, in genere di conti correnti bancari (non hanno IBAN) e, quindi, non si applica alcuna esenzione dichiarativa. In sostanza, i conti di trading online (non conti corrente, perciò senza IBAN) presso piattaforme ubicate all’estero vanno sempre indicati nel quadro RW, anche quando l’attività di trading ha generato solo perdite.

In Svizzera vale ancora la sanzione a quota 6%

Ho una gestione patrimoniale in titoli finanziari in Svizzera, ma non l’ho dichiarata. Come posso rimediare?

Ai fini del solo monitoraggio fiscale (potrebbero essere dovute anche imposte sostitutive e Ivafe), se il contribuente ha presentato la dichiarazione dei redditi senza indicare le attività finanziarie detenute in Svizzera, può allora effettuare un ravvedimento operoso, trasmettendo una dichiarazione integrativa contenente le attività finanziarie omesse e versando la sanzione del 6% (per i Paesi black-list come la Svizzera; è del 3% per i Paesi non black-list) del valore totale delle attività finanziarie alla fine del periodo d’imposta o di detenzione, ridotta a un sesto o un settimo o un ottavo, a seconda di quando viene fatto il ravvedimento operoso ex articolo 13 del Dlgs 472/1997 (il Dm 20 luglio 2023 ha eliminato la Svizzera dalla black-list di cui al Dm 4 maggio 1999, ma l’efficacia di tale eliminazione è differita al 2024).

Diversamente, se il contribuente non ha proprio presentato a suo tempo la dichiarazione dei redditi originaria, non è possibile effettuare alcun ravvedimento operoso e, quindi, dovrà attendere l’eventuale atto di contestazione emesso dal Fisco.

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Software acquistato per rivendita non assoggettato a ritenuta

13 Novembre 2023

Il Sole 24 Ore 13 ottobre 2023 di Alessandro Germani

Circolare Assonime sul principio di diritto n. 5 dell’agenzia delle Entrate

L’inquadramento dei pagamenti connessi all’utilizzo del software appare controverso laddove si rischia di catalogare come canoni (soggetti a ritenuta) anche i pagamenti per l’acquisto di software destinato alla mera rivendita. Così Assonime nella circolare n. 27 di ieri che fa il punto sul principio di diritto n. 5/23.

A livello interno è stabilita sui pagamenti per royalties una ritenuta del 30% che può essere ridotta poi in via convenzionale (di solito fra il 4% e il 10%), generandosi comunque una tassazione concorrente del Paese della fonte (l’Italia). In questo quadro il recente principio di diritto n. 5 ha destato alcune perplessità fra le imprese perché sembra favorire una visione che abbraccia come pagamento di royalties anche gli acquisti effettuati con finalità di rivendita, per mera distribuzione. In realtà la ris. 169/97 escludeva dal novero dell’art. 12 del modello OCSE (e quindi da ritenuta) il software acquisito per mero utilizzo personale e commerciale. Ma la successiva ris. 128/E/08 andava a considerare come canone dell’art. 12 citato anche l’ipotesi di mera distribuzione, che rientrerebbe invece fra gli utili dell’art. 7 del modello OCSE (senza ritenuta). Ciò nonostante il fatto che il 17 luglio 2008 il commentario all’articolo 12 venne modificato introducendo il paragrafo 14.4 per stabilire che gli acquisti di software destinati alla rivendita siano configurabili come business income dell’articolo 7 (no ritenuta). Anche la recente risposta n. 361/23 ripercorre i precedenti di prassi ma non si sofferma sulle novità del paragrafo 14.4 del 2008.

Secondo l’Associazione dovrebbe essere chiaro che l’acquisto di software per mera rivendita costituisca utile e non royalty. Dovrebbero aiutare anche l’impostazione contabile, per cui nei bilanci IAS (ma ormai anche negli OIC con il nuovo principio 34) l’intermediario iscrive a conto economico la sola commissione. La Giurisprudenza di merito (CTR Lombardia n. 60/17) ha confermato tale tesi mentre per la Cassazione (ord. 11865/18) va fatta un’analisi caso per caso. La tematica vale anche al rovescio laddove il paese estero alla fonte preveda una ritenuta in uscita e l’Italia consideri il pagamento come business profit ex art. 7, perché in tal caso potrebbe non spettare il credito d’imposta estero (circ. 9/E/15) e l’unica strada sarebbe la richiesta di rimborso presso lo Stato estero come primo passo di una procedura amichevole. Vista la delicatezza delle tematiche Assonime auspica un intervento chiarificatore ad ampio raggio dell’Agenzia.

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Come uscire dalle liste di proscrizione dei cattivi pagatori

13 Novembre 2023

Il Sole 24 Ore  7 ottobre 2023 di Stefano Elli

REDENZIONE DEBITORIA

«Il credito verrà concesso dietro l’approvazione della finanziaria». Finiscono così molti claim pubblicitari trasmessi per radio. In pratica che cosa significa?

Che i pagamenti rateali per acquistare qualunque bene (ma anche mutui immobiliari) verranno o non verranno autorizzati sulla base di un preliminare esame condotto presso Crif, società privata il cui acronimo significa Centrale rischi intermediazione finanziaria, la principale attrice sul mercato italiano del credito. Esistono altre società private (i sistemi di informazioni creditizie, acronimo Sic) e poi c’è la Centrale rischi di Banca d’Italia che però ha funzioni di tutela del sistema creditizio.

Di fatto le centrali rischi private sono le lavagne dietro le quali vengono spediti i “cattivi” della classe, coloro che hanno tardato (o non hanno potuto) pagare un debito. Va detto che nell’elenco del Crif entrano anche i dati favorevoli al consumatore, ma quelli che interessano di più sono quelli negativi.

Finire dietro la lavagna è fin troppo facile. Uscirne in certi casi sembrerebbe automatico ma in realtà è complicatissimo. Che fare?

Si deve innanzitutto verificare che i dati sui mancati pagamenti non siano attribuibili ad errori nel rapporto tra banca e finanziaria e il cliente.

Per esempio se esista una discrasia tra un pagamento effettuato in tempo e la registrazione tardiva dell’avvenuto saldo nei sistemi informatici della banca. Oppure se il ritardo è stato causato da un disguido e il ritardo è stato sanato rapidamente.

In tutti questi casi anziché al Crif è preferibile rivolgersi direttamente a chi ha erogato il credito e fare richiedere a loro la cancellazione dal Crif. Questo in realtà vale per tutte le categorie di mancato o ritardato pagamento: anche perché il Crif per potere procedere alla auspicata cancellazione deve comunque rivolgersi agli istituti che hanno erogato il finanziamento.

Se invece il mancato pagamento è causato da malinconie patrimoniali di qualunque origine e natura il discorso è diverso. Se si tratta di ritardi nei pagamenti su massimo due rate con emissione di una sanzione di mora i dati si cancellano automaticamente dopo un anno dalla comunicazione del saldo, ma solo se le rate successive sono sempre state pagate regolarmente. Se le rate sono più di due i tempi salgono a due anni ma vale la stessa regola: le rate successive devono sempre risultare pagate regolarmente.

Nel caso invece di finanziamenti che non sono mai stati pagati, anche se il dato si cancella in automatico dal Crif dopo 36 mesi, l’onta di cattivo pagatore non viene sanata e viene trasferita su un altro canale: un’altra banca dati: l’albo (o registro) dei cattivi pagatori Crif. Questo perché chi non rimborsa un finanziamento o un mutuo, viene iscritto al Crif e può iniziare un’azione giudiziaria nei suoi confronti e la pratica spesso viene passata ad agenzie di recupero crediti. La prescrizione della segnalazione è di 5 anni. Come si vede la vita di un cattivo pagatore può diventare un inferno di dinieghi meritati o immeritati che siano. Meglio quindi non finire dietro le lavagne dei Sic.

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Decreto Legge 29 Settembre 2023 n.139 – Proroga straordinaria dei termini di archiviazione delle fatture elettroniche nell’interscambio di beni e servizi con l’Italia

6 Ottobre 2023

Il Decreto Legge nr 139  proroga in via straordinaria il termine  per l’archiviazione delle fatture elettroniche emesse e ricevute negli anni 2021, 2022 e 2023  al 31 dicembre 2024.

Entro il 31 dicembre 2023 l’Autorità ICT, formulerà le norme tecniche relative all’archiviazione delle fatture elettroniche nell’interscambio di beni e servizi con l’Italia.

DL139-2023

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Legge 15 Settembre 2023 nr 132 – Variazione al Bilancio di Previsione dello Stato e degli Enti del Settore Pubblico Allargato per l’esercizio finanziario 2023 e modifiche alla Legge 23 dicembre 2022 nr 171

6 Ottobre 2023

Si allega il testo completo della  Legge di assestamento al Bilancio  dello Stato, la nr 132 del 15 settembre, e si segnalano  i seguenti articoli:

Art 3: il termine per la presentazione della domanda di concessione edilizia in sanatoria straordinaria è differito al 30 novembre 2024.

Art 5: viene modificato l’articolo 34 della Legge n.70/2004 ed inserito l’articolo 34 bis. In sintesi, i debitori iscritti a ruolo, a certe determinate condizioni, hanno la facoltà di presentare istanza di dilazione del pagamento degli importi da loro dovuti al Servizio di Esattoria. La richiesta di dilazione deve essere presentata dal debitore a mezzo istanza scritta limitatamente per tributi iscritti a Ruolo non inferiori complessivamente ad euro 2.000,00. I debitori iscritti a Ruolo di cui sopra possono sottoscrivere presso il Servizio di Esattoria una promessa di pagamento rateizzata.

–  Art 6: prevede la definizione agevolata dei crediti scaduti in Esattoria e cioè la possibilità per i contribuenti che hanno cartelle esattoriali con scadenza entro il 30 giugno 2023 di procedere con la corresponsione del 10% dell’importo delle sanzioni e con il pagamento della vera sorte.

–  Art 7: definisce ulteriori sanzioni per il mancato versamento oneri previdenziali e sociali.

Art 10: disciplina il Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero percepiti dal trustee per conto del trust.

Art. 11: definisce i requisiti per la deducibilità fiscale delle somme versate ai fini della previdenza integrativa.

–  Art. 12 e Art.13 prevedono la nuova disciplina della Residenza fiscale non domiciliata: si tratta si è un permesso temporaneo di soggiorno in territorio per un minimo di trenta giorni ed un massimo di centocinquanta giorni durante l’anno solare e può essere rilasciato solo per il soggiorno di persone fisiche in alberghi che offrano standard qualitativi inquadrabili nelle primarie classi di categoria di settore. Tale soggetto ha l’obbligo di versare una imposta annuale pari ad euro 10.000,00 a titoli di tasse ed imposte dovute a San Marino in qualità di persona fisica sui redditi prodotti o percepiti in territorio

Art. 15 stabilisce in euro 1.000,00 la sanzione per la mancata comunicazione all’Ufficio tributario della rendicontazione Paese per Paese in qualità di controllante capogruppo, supplente della controllante capogruppo o entità designata.

Art. 16 e Art.17 tratta della raccolta e l’utilizzo a fini civili ed agricoli delle acque meteoriche. Al fine di incentivarne l’utilizzo, non è applicata sui sistemi di raccolta ad accumulo e distribuzione  nell’ambito dell’immobile su cui è realizzata l’opera, l’imposta sulle importazioni. Inoltre, le  spese per un massimo di € 5.000,00  volte a realizzare interventi per la riduzione del consumo di acqua potabile (es lavatrici con acque meteoriche) sono deducibilità ai fini IGR per un massimo di 5 periodi

Art. 26   È autorizzata la partecipazione della Repubblica di San Marino all’Esposizione Universale di Osaka 2025 che si svolgerà a Osaka nello Stato del Giappone dal 13 aprile 2025 al 13 ottobre 2025.

Art. 31   E’ prevista la rivalutazione degli assegni familiari: a decorrere dal 1° gennaio 2024, previa copertura finanziaria, l’ammontare degli assegni familiari in favore dei soggetti di cui all’articolo 2 del Decreto 26 aprile 1976 n.15, così come modificato dall’articolo 1 del Decreto – Legge 2 settembre 2022 n.126, viene così modificato:

1) euro 75,00 per la prima persona a carico;

2) euro 100,00 per la seconda persona a carico;

3) euro 125,00 per la terza persona a carico;

4) euro 146,00 per la quarta persona a carico;

5) euro 177,00 per la quinta persona a carico e per ciascuna successiva persona a carico.

Art. 34 e 35 variano le disposizioni per la concessione del contributo per l’edilizia sovvenzionata (comma 3 dell’articolo 6 della Legge 31 marzo 2015 n.44 e successive modifiche)

Art. 36 modifica la procedura di esecuzione del Codice di Procedura Penale, in particolare agli articoli 200, 203-ter e 203-quater del Codice di Procedura Penale

L132 2023

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Società fiduciarie, dubbi sugli incarichi di trustee

6 Ottobre 2023

Il Sole 24 Ore 3 Ottobre 2023 di Angelo Busani

Una circolare impedisce l’uso dei contratti di amministrazione

Negata la possibilità di divenire proprietari dei beni oggetto di mandato

Le società fiduciarie svolgono un’attività che, per legge è «rigorosamente perimetrata» e pertanto, da un lato, non possono divenire proprietarie dei beni oggetto del mandato fiduciario e, d’altro lato, devono agire in base a specifiche istruzioni scritte impartite in occasione di ogni singola operazione.

Con queste parole (contenute nella circolare n. 10/V, prot. n. 255451 dell’11 agosto 2023) il Mimit ha negato alle società fiduciarie di poter operare in base a un modello contrattuale denominato «contratto di amministrazione fiduciaria di fondi speciali affidati» e cioè una derivazione del contratto di affidamento fiduciario (e della normativa sul cosiddetto «dopo di noi», di cui alla legge 112/2016) per adattarlo all’operatività specifica delle società fiduciarie.

Nell’argomentazione che il ministero delle Imprese ha utilizzato nella circolare, seppure il trust non sia mai espressamente menzionato, è impossibile non intravedere una avversione al fatto che le società fiduciarie assumano incarichi di trustee. È infatti considerazione persino elementare che il fulcro del trust consista:

nell’attribuzione al trustee del diritto di proprietà dei beni apportati al trust (seppur si tratti di una proprietà che il trustee deve orientare allo scopo per il quale il trust è stato istituito);

nell’attribuzione al trustee di un’ampia discrezionalità nella gestione del patrimonio vincolato nel trust;

nell’irrevocabilità della volontà del disponente circa la sottoposizione al vincolo di destinazione del trust del patrimonio che vi è apportato.

Ebbene, la circolare afferma che le società fiduciarie non possono agire che in base al mandato disciplinato dal decreto del ministro dell’Industria del 16 gennaio 1995 (la «fiducia germanistica») in base al quale:

  1. a)le società fiduciarie non diventano proprietarie dei beni oggetto del mandato, ma solo formali intestatarie dei beni stessi, al fine dell’amministrazione dei beni in questione;
  2. b)il fiduciante deve fornire alla fiduciaria istruzioni per iscritto prima di ogni singola operazione inerente al mandato fiduciario cosicché il bene “circola” sulla base delle indicazioni vincolanti che, di volta in volta, siano fornite dal fiduciante;
  3. c)in qualsiasi momento, il fiduciante può decidere di «ritirare dalla circolazione» il bene in questione, chiedendo alla società fiduciaria di rimetterlo nella sua disponibilità con la conseguenza che, in tal caso, torna a coincidere, in capo al fiduciante, la titolarità formale e la titolarità sostanziale di tale bene.

Insomma, non appartiene al sistema delle società fiduciarie italiane la «fiducia romanistica» e cioè il trasferimento temporaneo al fiduciario del diritto di proprietà di un dato bene affinchè questi ne disponga con discrezionalità (più o meno ampia) secondo un programma delineato dal fiduciante.

Quando dunque il Mimit afferma che il contratto di amministrazione fiduciaria di fondi speciali non è utilizzabile dalle società fiduciarie ed è incompatibile con la vigente normativa a esse applicabile, è difficile non intravedere un monito – riferito anche all’attività di trustee – relativo all’assunzione dell’occorrente «consapevolezza di tale incompatibilità» al fine di evitare, «sulla base di una errata lettura delle fonti disponibili… di ritenere conformi al vigente quadro normativo modelli contrattuali che non lo sono, così incorrendo, inconsapevolmente, in violazioni del quadro normativo medesimo».

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La Svizzera rinuncia al suo trust bocciato in pubblica consultazione

6 Ottobre 2023

Il Sole 24 Ore 19 settembre 2023 di Andrea Vicari

L’«avamprogetto » di legge respinto venerdì scorso dal Consiglio Federale

Secondo la Confederazione avrebbe comportato oneri senza adeguati benefici

Nessun futuro, al momento, per il trust “svizzero”: queste le conclusioni del Consiglio Federale nella seduta del 15 settembre. L’avamprogetto di legge presentato lo scorso anno mirava a introdurre nel codice delle obbligazioni un modello di trust differente rispetto ai modelli esistenti, sia di civil law (San Marino) che di common law, consentendo al disponente di mantenere un ruolo centrale nel funzionamento del trust e ampi poteri e diritti relativi alla sua amministrazione. Aspirava, inoltre, a superare l’attuale regime fiscale nel quale il trust non è mai trattato quale soggetto passivo d’imposta (dove i redditi dei beni in trust, dunque, sono sempre imputati a disponente o beneficiario), introducendo un sistema a “soggettività variabile”: alcune configurazioni di trust avrebbero goduto di soggettività passiva ai fini delle imposte, altre no.

I risultati delle consultazioni pubbliche sono stati determinanti nella decisione di stralcio: è stata contestata «la necessita? di introdurre un trust nell’ordinamento giuridico svizzero, poiché la cerchia potenziale dei beneficiari e? limitata» essendo «disponibili alternative» ed evidenziando che il proposto «trattamento fiscale del trust pone difficolta?».

In Italia il progetto del trust svizzero era stato accolto con grandi entusiasmi. Alcuni ritenevano che la legge svizzera sarebbe potuta diventare la legge di riferimento per i trust interni italiani, sostituendo la legge di Jersey e quella di San Marino, altri che il passo del legislatore svizzero avrebbe potuto addirittura indurre quello italiano a seguirlo nell’introdurre una disciplina interna dell’istituto. Pochi avevano colto il fatto che il modello svizzero riservava al disponente un ruolo importante e che questo fosse poco compatibile con le aspettative degli operatori italiani che, anche per ragioni fiscali, sono costretti a privilegiare modelli di trust nei quale il disponente deve uscire di scena. D’altra parte, il legislatore svizzero aveva indirizzato il proprio modello di trust guardando a una tipologia di disponenti internazionali, non appartenenti a uno specifico ordinamento, ignorando del tutto le esigenze di quelli italiani, a differenza di quanto aveva fatto il legislatore di San Marino. La decisione del Consiglio Federale della settimana scorsa spegne i facili entusiasmi ma offre anche fornisce preziosi stimoli di riflessione.

In primo luogo, il Consiglio Federale ha dato atto della «difficile attuazione, nonché del notevole onere amministrativo che ne sarebbe derivato» di un sistema impositivo del trust a “soggettività variabile”. In Italia, un simile sistema impositivo esiste ed è stato di fatto introdotto dalla prassi amministrativa con la creazione della categoria del trust interposto, impiegata per disconoscere il trust e la sua soggettività passiva: inizialmente solo in presenza di spregiudicati arbitraggi da parte dei contribuenti, ma poi anche in situazioni ordinarie; in principio solo ai fini delle imposte sui redditi, ora anche in materia di imposte di donazione e successione. Il tutto, in assenza di presupposti certi o di tassatività delle fattispecie impositiva. È oggi evidente la difficoltà per il contribuente di prevedere con precisione quale qualificazione fiscale verrà riservata allo specifico trust e ciò moltiplica le istanze di interpello e gli oneri amministrativi o i rischi di accertamenti imprevisti ed i contenziosi. Non appare allora azzardato pensare di abbandonare il vigente sistema italiano a “soggettività variabile” e di optare per uno basato sulla totale trasparenza del trust: più semplice, prevedibile e meno esposto ad arbitraggi.

Dalle consultazioni pubbliche svolte in Svizzera è poi emerso anche che la fondazione di famiglia sarebbe da molti considerata quale una «valida alternativa» al trust e che, per introdurla, sarebbe «molto più? semplice rivedere le norme vigenti in materia di fondazioni piuttosto che istituire un nuovo strumento giuridico».

A questo riguardo, basti pensare che in Germania, Lussemburgo, Danimarca, Liechtenstein, Olanda, Svezia e Austria già disciplinano le fondazioni di famiglia e che recentemente anche San Marino ha nominato un gruppo di esperti per introdurla. Modificare la disciplina delle fondazioni in Italia al fine di permettere l’uso della fondazione di famiglia sarebbe certamente più semplice che continuare a insistere in tentativi, del tutto vani dopo decenni di proclami, di introdurre una disciplina del trust.

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