Iva, la regolarità dei documenti salva il cedente

10 Ottobre 2017

Il Sole 24 Ore 21 Settembre 2017 di Laura Ambrosi

Cassazione. Nella vendita a cessionari esteri la buona fede esclude la partecipazione alla frode

Nella vendita di beni a cessionari esteri, successivamente ritenuta fraudolenta, la buona fede del cedente va valutata sotto un profilo soggettivo. In sostanza, in presenza della regolarità documentale dell’operazione, il venditore viene a trovarsi in una situazione soggettiva di buona fede. Pertanto, se intende recuperare nei suoi confronti l’Iva sulle cessioni, l’ufficio deve fornire elementi convincenti addossandosi l’onere probatorio. A precisarlo è la Corte di cassazione con la sentenza 21740/2017 depositata ieri.
Un ufficio aveva recuperato l’Iva nei confronti di una Srl per le vendite di orologi a cessionari esteri extra Ue. I beni erano stati venduti a una persona italiana che si presentava come agente dei soggetti esteri e che curava il loro trasporto e gli adempimenti relativi all’esportazione.
Tuttavia emergeva che lo spedizioniere doganale, che aveva predisposto la documentazione di esportazione con il “visto uscire”, non era a conoscenza delle modalità di trasporto delle merci dopo la loro uscita dalla dogana e l’intermediario non aveva ricevuto alcun compenso dai cessionari esteri. Da qui la riqualificazione delle operazioni in cessioni interne imponibili.
Sia la Commissione tributaria provinciale che la regionale hanno ritenuto illegittima la pretesa dell’ufficio, in quanto il coinvolgimento del cedente nella frode non era stato provato stante la regolarità documentale dell’operazione che non poteva generare sospetti di illeciti in capo al venditore.
Nel ricorso per Cassazione l’Agenzia ha lamentato che la Ctr avesse erroneamente addossato sul fisco l’onere probatorio senza invece considerare gli elementi di anomalia riscontrabili nelle operazioni (verosimilmente la ripetuta presenza del medesimo intermediario italiano). Tali elementi avrebbero imposto a carico della società venditrice la prova della buona fede.
Secondo la Suprema corte, che ha respinto il ricorso, la Ctr si è posta correttamente dal punto di vista del cedente, ritenendo che quest’ultimo si trovasse in una situazione soggettiva di buona fede. Le risultanze istruttorie infatti, non autorizzavano l’illazione che sapesse – o che avrebbe dovuto sapere – della partecipazione agli illeciti stante anche il rispetto della regolarità documentale delle operazioni.

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Il segreto bancario non può coprire l’evasione fiscale

10 Ottobre 2017

Il Sole 24 Ore 19 Settembre 2017 di Alessandro Galimberti

LISTA FALCIANI? SENTENZA DEL TRIBUNALE FEDERALE

«Il segreto bancario non ha lo scopo di proteggere l’evasione fiscale commessa all’estero». Se a vergare questa sentenza è un tribunale svizzero – quello Federale, massima istanza del paese, l’equivalente della nostra Cassazione – significa che il vento lassù è davvero cambiato.
La causa che segna il punto di non ritorno tra il vecchio mondo alpino e il nuovo è quella che opponeva una signora argentina e i figli, tutti con domicilio fiscale in Italia, e banca Hsbc, quella diventata famosa per il furto + vendita di file al fisco francese da parte dell’ex dipendente Hervè Falciani (condannato per questo a 5 anni di carcere dal tribunale di Bellinzona). Nei primi due gradi mamma e figli avevano ottenuto «parziale ragione» dal pretore di Lugano e poi dall’appello ticinese: banca responsabile della mancata protezione dei dati, quindi clienti risarciti per la mancata adesione allo scudo fiscale-ter (i fatti accadono nel 2010) e per le imposte, sanzioni e interessi pagati alle Entrate, 40mila euro.
Ora però la cassazione svizzera inverte l’ordine causale: se i ricorrenti hanno versato quell’amaro importo, peraltro piccola frazione dei loro depositi in Hsbc, è perché – e solo perché – hanno scelto di non pagare le tasse là dove avrebbero dovuto, in Italia. Quindi c’è stato certamente un danno, ma chi è causa del suo mal non guardi alla banca, appunto perché il segreto bancario non tutela l’evasore, sicut dixi.
La sentenza (per la cronaca la 4A_21/2017 dell’udienza 29 giugno 2017) farà la storia del costume, prima ancora che della giurisprudenza, ma va letta anche per i riflessi che potrà avere sulle cause gemelle, centinaia, aperte a Lugano per le polizze Credit Suisse Life Bermuda (si veda da ultimo Il Sole 24 Ore del 1° settembre scorso). Qui i clienti lamentano la “stangata” per non aver potuto accedere alla voluntary disclosure/1 dopo che la Gdf aveva trovato i loro nomi (13mila) in un ufficio di Milano, e gli interessati non erano stati avvisati. Ma non è detto che Credit Suisse meriterà la clemenza riservata dalla corte a Hsbc: «La vicenda è parzialmente diversa – dice l’avvocato ticinese Paolo Bernasconi, che patrocina decine di clienti “Life Bermuda” – perchè non puntiamo a dimostrare la mancata custodia dei dati, ma piuttosto la erronea e cattiva consulenza: agli investitori veniva detto che quelle polizze erano sostanzialmente fuori dall’imponibile, cioè fiscalmente esenti. Così invece non era», come hanno scoperto i tanti che a Natale di 3 anni fa vennero raggiunti dagli avvisi di accertamento velocemente notificati dalla Gdf e dalle Entrate: il 1° gennaio infatti apriva la sanatoria vd/1, che fu invece impedita a molti dei 13 mila “Life Bermuda”.

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Il costo antieconomico non diventa indeducibile

10 Ottobre 2017

Il Sole 24 Ore 16 Settembre 2017 di Antonio Iorio

Cassazione. Le scelte aziendali spettano all’imprenditore

L’opportunità di un costo, e quindi la sua eventuale antieconomicità, non può essere sindacata dall’amministrazione in termini di indeducibilità, perché si tratta di valutazioni della strategia commerciale riservate all’esclusivo giudizio dell’imprenditore.
Ad affermare questo importante principio è la Corte di cassazione con la sentenza 21405 depositata ieri.
L’Agenzia delle entrate disconosceva ad una società la deducibilità di un cospicuo costo perché ritenuto antieconomico. Più precisamente, la contribuente aveva risolto un contratto di servizi con una società del gruppo per fornitura di attività di marketing, sottoscrivendo uno specifico accordo. In base a tale atto l’impresa sottoposta al controllo fiscale si faceva carico di tutte le spese sostenute dalla società di marketing.
L’Agenzia riteneva che la nuova somma concordata fosse superiore al corrispettivo previsto nel contratto iniziale, tanto è che se lo avesse proseguito sino a scadenza avrebbe avuto minori oneri.
Ne conseguiva, così, che secondo l’amministrazione i maggiori costi assunti, seppur giustificabili nell’economia di un gruppo, non potevano considerarsi inerenti, poiché sostenuti in favore di un soggetto che non aveva alcun titolo per pretendere somme ulteriori rispetto al corrispettivo originariamente pattuito. Il provvedimento veniva impugnato dinanzi al giudice tributario che per entrambi i gradi di merito confermava l’illegittimità della rettifica. L’Agenzia ricorreva così in Cassazione lamentando un’errata interpretazione da parte del giudice di appello.
I giudici di legittimità hanno innanzitutto richiamato un orientamento secondo il quale i comportamenti antieconomici rappresentano elementi indiziari gravi, precisi e concordanti che legittimano il recupero a tassazione dei relativi costi. L’amministrazione, però, non può valutare anche la necessità o l’opportunità di tali costi rispetto all’oggetto dell’attività.
Si tratta, infatti, di una valutazione della strategia commerciale riservata all’esclusivo giudizio dell’imprenditore.
Nella specie, l’antieconomicità derivava esclusivamente dalla considerazione da parte dell’Agenzia dell’accordo risolutivo sottoscritto tra le società del gruppo che risultava oggettivamente di valore superiore rispetto alla mera prosecuzione del contratto originario.
Tuttavia, senza ulteriori elementi rilevatori di una finalità estranea alla gestione aziendale, la scelta della società non poteva essere sindacata.
La decisione appare particolarmente importante poiché rimarca il ruolo dell’imprenditore nelle scelte aziendali.
Secondo il principio affermato ora dalla Cassazione l’eventuale comportamento ritenuto antieconomico da parte dell’Ufficio non può di per sé determinare l’indeducibilità di un costo, con la conseguenza che occorrono altri elementi dai quali desumere l’effettivo intento di evadere.

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Associazioni sportive, ok alla deduzione

10 Ottobre 2017

Il Sole 24 Ore 15 Settembre 2017 di Laura Ambrosi

Cassazione. Per i giudici si tratta di spese di pubblicità se i corrispettivi servono alla promozione e c’è stata una vera attività

Non occorre dimostrare l’inerenza delle somme corrisposte fino a 200mila euro

Le somme corrisposte alle associazioni sportive dilettantistiche entro i 200mila euro sono spese di pubblicità deducibili interamente nell’anno: si tratta, infatti, di una presunzione legale assoluta voluta dal legislatore, con la conseguenza che non occorre dimostrare l’inerenza di tali oneri. A confermare questo orientamento è la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 21333 depositata ieri.
L’agenzia delle Entrate aveva notificato a un’impresa un avviso di accertamento con il quale disconosceva la deducibilità di alcune spese di sponsorizzazione a due associazioni dilettantistiche.
Secondo l’ufficio i costi non erano inerenti l’attività, tanto più che le due associazioni erano poco conosciute in ambito territoriale, con la conseguenza che la sponsorizzazione, nonostante l’elevata cifra pagata, era stata verosimilmente inutile. Il provvedimento era stato impugnato dinanzi al giudice tributario che per entrambi i gradi di merito aveva confermato l’illegittimità della pretesa. L’Agenzia si era rivolta alla Cassazione lamentando un’errata interpretazione della norma.
La Suprema Corte, respongendo la pretesa dell’amministrazione, ha confermato l’orientamento ormai costante sul punto.
L’articolo 90 della legge n. 289/2002 ha previsto che il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni che svolgono attività nei settori giovanili riconosciute dalle federazioni sportive o da enti di promozione sportiva, costituisce per il soggetto erogante una spesa di pubblicità, nel limite annuo di 200mila euro.
I giudici di legittimità hanno rilevato che si tratta di una presunzione legale assoluta di qualificazione, nei limiti dei 200mila euro, di spese di pubblicità. È pertanto la norma a classificarle come inerenti e congrue all’esercizio dell’attività commerciale, senza che sia necessario alcun riscontro in tal senso.
La decisione conferma l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (n. 7202/17 e 5720/2016) sulla corretta interpretazione della norma.
Va segnalato che la stessa Agenzia con la circolare n. 21/2003 aveva già condiviso tale interpretazione affermando che la norma ha introdotto una presunzione assoluta circa la natura di tali spese.
In sintesi, quindi, è la legge a prevederne l’integrale deducibilità nell’anno e a tal fine occorre verificare che:
i corrispettivi erogati siano destinati alla promozione dell’immagine/prodotto dell’impresa;
il soggetto ricevente sia una «compagine sportiva dilettantistica» che si impegni a promuovere il marchio/prodotto;
vi sia concretamente stata l’attività promozionale (ad esempio apposizione del marchio sulle divise, esibizione di striscioni e/o tabelloni sul campo).
Va detto che sono numerosi i casi di rettifiche fondate su questa contestazione soprattutto se i verificatori rilevano che l’importo speso per la pubblicità è sproporzionato rispetto all’utile dell’impresa. Viene in genere contestata, a questo riguardo, una antieconomicità del costo. Vi è ora da sperare che, alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, gli uffici rivedano le proprie posizioni e soprattutto abbandonino gli eventuali contenziosi in corso.

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Legge 7 Agosto 2017 nr 94

1 Settembre 2017

Variazione al Bilancio di Previsione dello Stato e degli Enti del Settore Pubblico allargato per l’esercizio finanziario 2017 e modifiche alla Legge 21 Dicembre 2016

Legge-7-Agosto-2017-n.94All.F

 

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Sponsor, non conta la spesa elevata

31 Agosto 2017

Il Sole 24 Ore 28 Agosto 2017 di Marcello Maria De Vito

Reddito d’impresa. Bastano le foto delle gare sportive in cui compare il logo a provare l’effettività dell’investimento effettuato

Non si può presumere l’inesistenza della prestazione solo perché l’importo è sproporzionato

La prova dell’effettività sponsorizzazioni compete al contribuente e, in proposito, sono dirimenti le fotografie delle gare nelle quali compare il logo dello sponsor. D’altro canto, l’agenzia delle Entrate non può presumere la parziale inesistenza delle sponsorizzazioni sulla base del loro elevato ammontare rispetto all’efficacia pubblicitaria degli eventi, poiché resta nell’ambito della discrezionalità imprenditoriale valutare l’adeguatezza del ritorno pubblicitario rispetto agli investimenti effettuati. Sono questi i principi statuiti dalla Ctr Lombardia con la sentenza 1727/11/2017 (presidente Buono, relatore Blandini).
L’Agenzia contestava a una società l’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, emesse da un soggetto operante nel settore delle corse automobilistiche. L’ufficio affermava che tali fatture venivano solo formalmente pagate a mezzo bonifici, dal momento che il soggetto sponsorizzato, ricevuto il bonifico, prelevava contanti che l’Agenzia presumeva restituiti agli sponsor.
La società sponsor ricorreva alla Ctp di Milano, che accoglieva il ricorso affermando che non vi era alcuna prova certa dell’inesistenza delle prestazioni e/o della reale incongruenza tra le prestazioni rese e quelle fatturate.
Il Fisco appellava la sentenza, affermando che l’accertamento si fondava sul meccanismo fraudolento realizzato dal soggetto sponsorizzato, ribadendo il fatto che i prelievi in contanti facevano presumere la restituzione del denaro agli sponsor.
L’ufficio lamentava, altresì, che la Ctp aveva ritenuto provate le sponsorizzazioni grazie alle dichiarazioni di terzi, in violazione del divieto di prova testimoniale.
La Ctr respinge l’appello dell’ufficio, smontando sotto vari profili la ricostruzione e le argomentazioni dell’ufficio:
innanzitutto, va rilevato che il contribuente ha provato l’effettività delle prestazioni, producendo fotografie, filmati delle gare ed estratti di quotidiani nazionali in cui erano ben presenti le vetture con il logo sponsorizzato;
in secondo luogo, le dichiarazioni di terzi, pur non potendo assurgere a testimonianza, hanno pur sempre un rilevante valore indiziario;
infine, la presunzione di restituzione agli sponsor di parte delle sponsorizzazioni, fondata sull’elevato ammontare della spesa rispetto all’efficacia pubblicitaria, non compare negli avvisi di accertamento. E comunque, puntualizza la Ctr, resta nell’ambito della discrezionalità imprenditoriale valutare l’adeguatezza del ritorno pubblicitario rispetto agli investimenti.
È poi corretta, secondo la Ctr, l’affermazione della Ctp seconda la quale è contraddittorio da un lato asserire che le prestazioni siano inesistenti e dall’altra supporre che siano state sovrafatturate.
La commissione di secondo grado, inoltre, sottolinea che gli avvisi di accertamento si fondano su attività ispettive svolte a carico di un soggetto terzo, le cui risultanze non sono state adeguatamente riprodotte nell’atto impugnato, se si eccettuano le mere affermazioni di «sponsorizzazioni mai rese o solo in parte rese» risultanti da un Pvc non portato a conoscenza del contribuente.
A questa decisione è seguita, solo qualche giorno più tardi, una sentenza dello stesso tenore (la 1877 del 18 aprile 2017) pronunciata dalla stessa Ctr della Lombardia.

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Nel gruppo lecito il finanziamento infruttifero

31 Agosto 2017

Il Sole 24 Ore 23 Agosto 2017 di Massimo Romeo

Ctp Milano. Riconosciuto il carattere accessorio delle operazioni compiute ai fini Iva

La Commissione tributaria provinciale di Milano con la sentenza 4656 del 10 luglio 2017 (presidente Ortolani – relatore Moro) accoglie le doglianze della società ricorrente e annulla le riprese dell’Ufficio ai fini Ires riconoscendo la liceità del contratto, in ambito infragruppo, del finanziamento infruttifero di interessi e ai fini Iva, con riferimento al requisito soggettivo, il carattere accessorio delle operazioni compiute.
La società contribuente, operante nel settore industriale della fabbricazione e distribuzione di prodotti per l’agricoltura, impugnava un avviso di accertamento per diverse annualità con il quale l’agenzia delle Entrate, in seguito ad un processo verbale di constatazione, aveva ripreso a tassazione l’omessa contabilizzazione di ricavi per l’antieconomicità di un prestito infruttifero di interessi erogato alla società partecipata e risultante da un regolare contratto sottoscritto. La ricorrente attribuiva l’onerosità degli interessi sostenuti alla inadeguata consistenza patrimoniale della società controllata per ottenere finanziamenti dal sistema creditizio; a supporto richiama giurisprudenza di legittimità (Cassazione 27087/14) e di merito (Ctp Reggio Emilia e Ctr Piemonte/Lombardia) in base alla quale la concessione di finanziamento infruttifero in ambito infragruppo è scelta imprenditoriale legittima equiparabile a conferimento di capitale.
L’Ufficio ribadiva la legittimità del proprio operato e l’evidente antieconomicità dell’operazione in quanto la controllante non aveva ottenuto alcun provento a fronte di oneri finanziari rilevanti sostenuti per l’accesso al credito bancario.
Sul fronte Iva l’Ufficio altresì contestava l’indebita detrazione per il mancato inserimento nel calcolo Prorata di operazioni attive esenti quali le cessioni di partecipazioni che la ricorrente aveva considerato non rientranti nell’attività propria dell’impresa o accessorie ad operazioni imponibili; la motivazione dell’atto impositivo si fondava sull’assenza di occasionalità e accessorietà in quanto emergeva un’attività tipica di una holding che normalmente affianca all’ attività di produzione industriale i finanziamenti, le compravendite di quote di partecipazione, l’accentramento di costi con successivo riaddebito , prestazioni di servizi riferite alle controllate.
Parte ricorrente sosteneva invece che la vendita di partecipazioni era del tutto occasionale e strumentale allo svolgimento dell’attività industriale, non poteva generare prorata come, fra l’altro, aveva affermato l’agenzia delle Entrate in risposta ad una consulenza giuridica (n. 954-49/2014).
I giudici milanesi per risolvere la controversia ai fini Ires si rifanno all’articolo 1815 del Codice civile e all’articolo 89 comma 5 del Testo unico delle imposte sui redditi. In materia civilistica è prevista la corresponsione degli interessi al mutuante salvo diversa volontà delle parti.
In materia fiscale viene lasciata libera autonomia alle parti di determinare la fruttuosità o l’infruttuosità di interessi del finanziamento concesso.
Ai fini Iva, poi, il Collegio richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia della Ue che ha precisato in più occasioni che un’operazione deve considerarsi accessoria ad una principale quando non costituisce per la clientela un fine a se stante ma un mezzo per fruire delle migliori condizioni della fornitura principale resa dal soggetto Iva; precisazioni che i giudici considerano qualificanti del caso in esame.
Le operazioni sotto la lente del fisco si riferivano infatti a cessioni di quote di partecipazione ad altre società con successivo trasferimento del know-how ad altra società del gruppo che si occupava della produzione del prodotto; pertanto, concludono i giudici, non erano state effettuate tipicamente dal soggetto Iva ma solo in via del tutto occasionale e non rientravano nell’attività propriamente ed effettivamente svolta dalla società ricorrente.

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Senza confusione sì all’uso del domain name

31 Agosto 2017

Il Sole 24 Ore 24 Agosto 2017 di Patrizia Maciocchi

Cassazione. Il titolare del marchio registrato prima non può vietare l’utilizzo se i servizi offerti sono diversi

Roma

Il titolare del marchio registrato prima non può vietare l’uso del domain name, se non c’è rischio di confondere i prodotti o i servizi. La Cassazione, con la sentenza 20189 respinge il ricorso di una Spa, attiva nel settore immobiliare, teso a bloccare l’uso di un nome a dominio. Alla base del “veto” e della richiesta di riassegnazione in proprio favore del domain name c’era la titolarità del marchio Etnapolis precedentemente registrato. Un segno troppo simile al domain name, etnapolis.it e etnapolis.com la cui registrazione era stata chiesta da un imprenditore siciliano titolare di una virtual communication agency, che forniva alle imprese servizi gestiti direttamente on line. Il target di riferimento era vario: dallo svago allo sviluppo di software ed hardware.
Per la Corte d’appello l’oggettiva diversità della classi merceologiche non poteva essere superata né dal richiamo all’uso pubblicitario del marchio, fatto dal ricorrente, né dall’affermata, ma non dimostrata, rinomanza del segno preesistente a livello nazionale.
La natura forte o debole del marchio è, infatti, rilevante nel caso di contraffazione tra due marchi non identici, mentre nel caso esaminato vale la legittimità della registrazione del segno come nome a dominio.
Secondo la difesa del ricorrente l’uso del nome a dominio andrebbe invece considerato illecito, anche quando c’è solo la possibilità che il pubblico associ il titolare del domain name al titolare del marchio già registrato, rendendo di fatto impossibile per quest’ultimo utilizzare il brand originario su Internet.
I giudici ricordano che già la legge marchi (929/1942), in seguito alla riforma del ’92 prendeva in considerazione i segni “atipici” in grado di confliggere con quelli già in uso. La norma chiariva che i titolari dei marchi non possono vietare ai terzi l’uso nell’attività economica del loro nome o del loro indirizzo purché l’uso non sia in funzione di marchio ma solo descrittiva. Previsione dalla quale si desume che anche un indirizzo può essere un marchio quando, come nel caso del nome a dominio, ne ricorrono i presupposti. Un’interpretazione che ha trovato conferma nel Codice della proprietà industriale (Dlgs 30/2005) che considera espressamente tra i segni distintivi anche il domain name.
Il titolare del brand originario non può far valere alcun automatismo nel vietare il diritto all’uso del nome a dominio. Sarà il giudice a decidere, basandosi non solo sull’identità dei segni e sulla loro confondibilità ma anche su identità e confondibilità dei prodotti, esclusa nel caso esaminato. La ricorrente non ha provato il rischio confusione e non si può ritenere che ogni marchio sia accompagnato dalla notorietà. Tale interpretazione sarebbe in contrasto con il principio di specialità del marchio e in conflitto con l’articolo 20 del Codice della proprietà industriale che fa scattare l’”esclusiva” solo in caso di segni identici per prodotti uguali o affini.

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Non concorrenza, patto «limitato»

31 Agosto 2017

Il Sole 24 Ore 21 Agosto 2017 di Daniele Colombo

Contratti. Le indicazioni della giurisprudenza stabiliscono i confini dell’accordo tra il dipendente e il suo ex datore di lavoro

Il corrispettivo deve essere congruo e l’oggetto circoscritto all’attività precedente

Corrispettivo congruo, oggetto circoscritto all’attività precedente, clausole che non vincolino troppo la libertà del lavoratore: sono alcuni dei limiti fissati dalla giurisprudenza al patto di non concorrenza. Si tratta di un accordo con cui il lavoratore dipendente si obbliga a non fare concorrenza al suo (ex) datore di lavoro per il periodo successivo alla cessazione del contratto.
In base all’articolo 2125 del Codice civile, il patto con il quale si limita lo svolgimento dell’attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo.
Il patto di non concorrenza, quindi, in primo luogo, per essere valido, deve essere stipulato in forma scritta. La forma richiesta dal Codice civile è a pena di validità con la conseguenza che non saranno ammissibili altre forme (come quella orale). Il patto di non concorrenza, poi, deve prevedere un corrispettivo, oltre che essere limitato nell’oggetto, nel tempo e nello spazio.
Il patto può essere stipulato contestualmente alla conclusione del contratto di lavoro oppure anche durante il rapporto stesso non essendo previsto dalla normativa il momento in cui sottoscrivere il patto. Nella loro valutazione complessiva, in ogni caso, le clausole del patto di non concorrenza (oggetto, territorio, durata e corrispettivo) non devono comprimere «eccessivamente le possibilità di poter dirigere la propria attività lavorativa verso altre occupazioni, ritenute più convenienti» (Cassazione, sentenza 24662 del 19 novembre 2014).
Il corrispettivo da riconoscere per l’assunzione dell’obbligo di non concorrenza, secondo la giurisprudenza, deve essere «congruo» in relazione al sacrificio imposto al lavoratore nel periodo successivo alla conclusione del contratto di lavoro (Cassazione, sentenza 11104 del 15 maggio 2007). In altri termini, la congruità del corrispettivo deve essere valutata caso per caso alla luce delle mansioni espletate e dell’oggetto dell’attività lavorativa. Ad esempio, alcune sentenze di merito hanno ritenuto «congruo» un corrispettivo pari al 40% della retribuzione (Tribunale di Milano, 25 marzo 2011); mentre, in altri casi, è stata ritenuta sufficiente la percentuale del 10% (Cassazione, sentenza 7835 del 4 aprile 2006).
Quanto alle modalità di pagamento, alcune sentenze non ammettono il pagamento del compenso in corso di rapporto in quanto, tra le altre cose, il compenso non risulterebbe determinato, ma sarebbe aleatorio (Tribunale di Milano, 28 settembre 2010); in altre decisioni, invece (uniformi al risalente orientamento della Cassazione), si è ritenuto legittimo il pagamento in corso di rapporto sul presupposto dell’assenza di una disposizione normativa contraria (Tribunale di Roma, 11 aprile 2016).
Anche il limite territoriale e la sua possibile legittima estensione devono essere valutati caso per caso in relazione alle attività e all’oggetto del rapporto di lavoro. In questo senso, ad esempio, è stato ritenuto legittimo il limite del territorio italiano ed europeo (Cassazione, sentenza 13282 del 10 settembre 2003).
L’oggetto del patto di non concorrenza, inoltre, deve essere limitato ai prodotti oggetto dell’attività lavorativa del dipendente, mentre devono essere escluse, in quanto inidonee a integrare concorrenza, attività estranee al settore produttivo o commerciale nel quale opera l’azienda, ovvero al mercato nelle sue oggettive strutture, dove convergono domande e offerte di beni o servizi identici oppure reciprocamente alternativi o fungibili, comunque parimenti idonei a offrire beni o servizi nel medesimo mercato (Cassazione, sentenza 24662 del 19 novembre 2014).
In base all’articolo 2125 del Codice civile, infine, la durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Qualora le parti prevedano una durata superiore questa è automaticamente ridotta al tetto massimo fissato dalla legge.

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Soggetta anche l’attività della società inglese

31 Agosto 2017

Il Sole 24 Ore del 14/08/2017  di Antonio Iovine (L’Esperto Risponde)

Ho una società inglese che possiede due appartamenti in Toscana. Vorrei affittarli saltuariamente a turisti per brevi periodi. Non vorrei comunque aprire partite Iva, per evitare grosse spese amministrative. Devo comunque prendere una licenza base per affittacamere?
D.B.MONTELUPO FIORENTINO
Qualunque attività svolta da una società, prescindendo da ogni altro ulteriore requisito, costituisce per presunzione effettuazione di attività nell’esercizio d’impresa, ex articolo 4, comma 2, lettera b, del Dpr 633/1972, che menziona anche le società straniere. Pertanto, nella situazione in esame, posto che la prestazione è resa da una società, seppure di diritto britannico, essa si ritiene effettuata nell’esercizio d’impresa e, quindi, soggetta a Iva. La società britannica dovrebbe acquisire una posizione Iva in Italia ai fini di regolare l’applicazione dell’imposta sui servizi fatturati, qualora i committenti siano dei privati, come sembra emergere dal quesito.
Si segnala, infine, che nella circolare 12/E/2007 e nella successiva risoluzione 18/E/2012 l’agenzia delle Entrate ha chiarito che la locazione di abitazioni a turisti dev’essere considerata “prestazione alberghiera”, soggetta ad aliquota Iva nella misura del 10% (n. 120 della tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972), con conseguente riconoscimento della detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti.

Il Sole 24 Ore del 14/08/2017  di Antonio Iovine (L’Esperto Risponde)

Ho una società inglese che possiede due appartamenti in Toscana. Vorrei affittarli saltuariamente a turisti per brevi periodi. Non vorrei comunque aprire partite Iva, per evitare grosse spese amministrative. Devo comunque prendere una licenza base per affittacamere?
D.B.MONTELUPO FIORENTINO
Qualunque attività svolta da una società, prescindendo da ogni altro ulteriore requisito, costituisce per presunzione effettuazione di attività nell’esercizio d’impresa, ex articolo 4, comma 2, lettera b, del Dpr 633/1972, che menziona anche le società straniere. Pertanto, nella situazione in esame, posto che la prestazione è resa da una società, seppure di diritto britannico, essa si ritiene effettuata nell’esercizio d’impresa e, quindi, soggetta a Iva. La società britannica dovrebbe acquisire una posizione Iva in Italia ai fini di regolare l’applicazione dell’imposta sui servizi fatturati, qualora i committenti siano dei privati, come sembra emergere dal quesito.
Si segnala, infine, che nella circolare 12/E/2007 e nella successiva risoluzione 18/E/2012 l’agenzia delle Entrate ha chiarito che la locazione di abitazioni a turisti dev’essere considerata “prestazione alberghiera”, soggetta ad aliquota Iva nella misura del 10% (n. 120 della tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972), con conseguente riconoscimento della detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti.

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