Mese: Settembre 2026
Lecito restituire i finanziamenti dei soci se c’è un credito effettivo
9 Settembre 2026
La restituzione al socio di somme precedentemente versate alla società, in prossimità dell’insolvenza, richiede particolare attenzione per le sue potenziali conseguenze sotto il profilo penale. Il problema si pone soprattutto nelle società a ristretta base partecipativa, in cui il socio è anche amministratore e può quindi disporre direttamente dei conti sociali.
Assume pertanto un ruolo centrale comprendere quando il prelievo effettuato dal socio-amministratore costituisca la restituzione di un credito effettivamente vantato verso la società e quando, invece, rappresenti una sottrazione di risorse al patrimonio sociale.
La recente sentenza 31401/2026 della Cassazione individua alcuni criteri operativi molto utili.
Secondo i giudici di legittimità occorre verificare, innanzitutto, l’effettiva esistenza del precedente versamento e stabilirne la natura, poiché da tale qualificazione discendono conseguenze diverse sul piano penale.
Finanziamento o apporto
Non tutti i versamenti effettuati dai soci attribuiscono un diritto alla restituzione. Occorre distinguere tra finanziamenti veri e propri, che determinano l’insorgenza di un credito del socio verso la società, e versamenti destinati al patrimonio della società, rispetto ai quali manca invece un ordinario credito restitutorio esigibile durante la vita sociale.
La distinzione assume immediata rilevanza penale in caso di crisi.
Se il socio preleva somme in restituzione di un versamento in conto capitale, la restituzione può integrare una condotta distrattiva, proprio perché il socio non dispone di un credito esigibile che possa giustificare l’uscita delle risorse dal patrimonio sociale.
Diversamente, quando sia dimostrata l’esistenza di un effettivo finanziamento, la restituzione soddisfa un credito del socio. In tale ipotesi, viene meno il presupposto per considerare automaticamente il pagamento come una sottrazione senza titolo del patrimonio sociale.
Al riguardo, la giurisprudenza, ricorrendone naturalmente gli ulteriori presupposti, riconduce piuttosto tale condotta nell’area della bancarotta preferenziale.
Il problema diventa ancora più evidente quando il creditore beneficiato coincide con l’amministratore che dispone il pagamento: il soggetto che conosce la situazione finanziaria della società utilizza infatti le risorse disponibili per soddisfare il proprio credito mentre gli altri creditori rimangono insoddisfatti.
Ovviamente non basta la semplice denominazione «finanziamento soci». La mera presenza in bilancio di una voce «debiti verso soci per finanziamenti» è di certo un elemento rilevante, ma la qualificazione dell’operazione richiede di ricostruire il rapporto sottostante.
Effettivo versamento e natura
La Cassazione nella sentenza 31401/2026 evidenzia l’esigenza di verificare concretamente se il versamento sia effettivamente avvenuto e quale ne sia la natura.
L’accertamento dovrebbe, in concreto, concentrarsi sulla tracciabilità finanziaria del versamento, sulla sua contabilizzazione, sulla documentazione societaria disponibile, sulla permanenza del debito nei bilanci successivi e, più in generale, sulla coerenza tra la rappresentazione contabile e l’effettivo rapporto economico intercorso tra socio e società.
La restituzione non è distrazione
Il diritto alla restituzione da parte del socio esclude che il pagamento possa essere considerato, per ciò solo, una distrazione.
Ma ovviamente, tale circostanza, non rende in automatico penalmente irrilevante il rimborso. In sostanza occorre prima stabilire se il socio sia realmente creditore della società; successivamente se le modalità e il momento del pagamento possano assumere carattere preferenziale.
Le verifiche
In presenza di restituzioni di somme a soci, soprattutto quando la società è in una situazione di tensione finanziaria, è opportuno ricostruire almeno quattro elementi:
origine delle somme;
titolo del versamento;
prova del credito;
situazione della società al momento della restituzione.
La disponibilità di bonifici, estratti conto, bilanci, mastri contabili, eventuali delibere o accordi e altra documentazione contemporanea al finanziamento può assumere un ruolo decisivo.
Allo stesso modo, devono essere valutati l’ammontare del rimborso rispetto al credito residuo, la situazione finanziaria della società e l’esistenza di altri creditori rimasti insoddisfatti.
La qualificazione originaria e la documentazione dei finanziamenti dei soci assumono così una funzione che va ben oltre il piano civilistico e contabile e, in caso di successiva insolvenza, possono rappresentare il discrimine tra un pagamento fondato su un credito effettivo, una condotta preferenziale e una vera e propria distrazione patrimoniale.
CHE COSA VERIFICARE PER EVITARE CHE L’OPERAZIONE ABBIA RISVOLTI PENALI
1 Natura originaria del versamento
Accertare che le somme siano state erogate a titolo di finanziamento e non come versamento in conto capitale o altra forma di apporto patrimoniale
2 Effettività del finanziamento
Verificare che al dato contabile corrisponda un reale trasferimento di denaro dal socio alla società, ricostruibile attraverso bonifici, estratti conto e altra documentazione
3 Coerenza della contabilità
Controllare che il finanziamento sia stato correttamente rappresentato nei bilanci e nelle scritture contabili e che la sua evoluzione negli esercizi successivi sia coerente con i rimborsi effettuati
4 Esistenza e ammontare del credito al momento del rimborso
Ricostruire il saldo effettivamente ancora dovuto al socio ed evitare restituzioni superiori al credito risultante dalla documentazione
5 Tracciabilità del rimborso
Utilizzare modalità di pagamento che consentano di individuare chiaramente beneficiario, importo e causale. Evitare prelievi o trasferimenti difficilmente riconducibili allo specifico finanziamento
6 Situazione economico-finanziaria della società
Prima della restituzione valutare se ci siano già insolvenza, grave tensione finanziaria o significative esposizioni verso altri creditori
7 Possibile carattere preferenziale del pagamento
Se la società è insolvente, verificare se il rimborso determini il soddisfacimento del socio a discapito degli altri creditori. La restituzione di un autentico finanziamento può integrare, ricorrendone i presupposti, la bancarotta preferenziale
8 Particolare cautela quando il socio è anche amministratore
Il rimborso disposto dall’amministratore in proprio favore richiede particolare attenzione soprattutto in prossimità dell’insolvenza, per la coincidenza tra chi decide il pagamento e il creditore beneficiato
9 Conservazione documentazione
Mantenere un fascicolo che permetta di ricostruire, anche a distanza di anni, origine del finanziamento, titolo, contabilizzazione, credito residuo, restituzione
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Aire obbligatoria per chi sta all’estero più di 12 mesi
9 Settembre 2026
Il Sole 24 Ore 31 Agosto 2026 di Michela Magnani
Fiscalità internazionale
A partire dalla fine del 2026, sarò in distacco lavorativo nel Regno Unito per circa due anni. Il mio compagno rimarrà in Italia, dove abbiamo una casa di proprietà, che è la nostra dimora abituale, nella quale tornerò periodicamente.
Ho un conto corrente italiano, sul quale accredito lo stipendio ogni mese, e intenderei mantenere la residenza fiscale in Italia, senza iscrivermi all’Aire (Anagrafe degli italiani residenti all’estero), perché ho bisogno di mantenere il mio medico di base per alcune cure che sto facendo.
Posso evitare l’iscrizione all’Aire?
Come si evince dal sito del ministero degli Interni, l’iscrizione all’Aire è un diritto-dovere del cittadino (articolo 6 della legge 470/1988) e costituisce il presupposto per fruire dei servizi consolari forniti dalle rappresentanze all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali il voto per corrispondenza in occasione di elezioni politiche e di referendum. A seguito dell’iscrizione all’Aire, lo Stato italiano può, inoltre, fornire aiuto ai cittadini italiani nell’ipotesi in cui gli stessi si dovessero trovare in stato di bisogno.
Sono tenuti a iscriversi all’Aire i cittadini che trasferiscono la residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi e quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo. L’articolo 1, comma 242, della legge 213/2023 (di Bilancio per il 2024) ha modificato l’articolo 11 della legge 1228/1954, introducendo un nuovo regime sanzionatorio per i cittadini italiani residenti all’estero che non sono iscritti all’Aire, con la previsione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro in caso di omissione della dichiarazione di trasferimento di residenza entro i termini previsti (90 giorni, ex articolo 6 della legge 470/1988).
Inoltre, occorre considerare che, indipendentemente dalle sanzioni che sono ora applicabili nei confronti dei cittadini italiani che non adempiono all’obbligo indicato, l’iscrizione/non iscrizione all’Aire è anche uno degli elementi utilizzati dall’amministrazione finanziaria per accertare la residenza in Italia, ex articolo 2 del Tuir (Dpr 917/1986), di soggetti che non hanno il domicilio o la residenza in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta, e che sono presenti sul territorio italiano per meno di 183 giorni.
A tale proposito, si ritiene che, indipendentemente dall’iscrizione all’Aire della lettrice (iscrizione a cui si ritiene che ella sia comunque tenuta), il fatto che la stessa abbia un’abitazione a disposizione in Italia, dove continua a vivere il suo compagno e nella quale vuole ritornare ogni volta che ciò sia possibile, nonché la presenza di un conto corrente nel nostro Paese, sul quale vengono accreditati i suoi stipendi, siano elementi che potrebbero essere utilizzati dall’agenzia delle Entrate per sostenere che la stessa sia, comunque, residente fiscalmente in Italia (si veda la circolare 20/E/2024).
Sul punto, tuttavia, è comunque necessario tenere conto anche di quanto previsto dalla convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito (ratificata con legge 329/1990), il cui contenuto prevale ai fini della determinazione del Paese di residenza fiscale.
Venendo, infine, più propriamente al tema della mancata iscrizione all’Aire al solo fine di non perdere la possibilità di fruire del Servizio sanitario nazionale (Ssn), si segnala che la legge 111/2026 ha modificato l’articolo 19 della legge 883/1978, riformando l’accesso allo stesso Ssn per i cittadini italiani residenti all’estero. In particolare, la nuova norma riguarda i cittadini italiani iscritti all’Aire che risiedono in Paesi extra-Ue (come è, ora, anche il Regno Unito) e che non aderiscono all’Efta, European free trade association o Associazione europea di libero scambio (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera).
Nei confronti di tali soggetti, adesso, l’accesso alle prestazioni è subordinato al possesso della tessera sanitaria nazionale, rilasciata dietro pagamento di un contributo annuo di 2.000 euro, non frazionabile e aggiornabile annualmente dal ministero della Salute, insieme con il ministero dell’Economia e delle finanze, considerando l’inflazione Istat. I minorenni sono esentati se almeno un genitore o tutore richiede la tessera. In merito all’applicazione di questa nuova norma , si attendono, in ogni caso, gli opportuni chiarimenti ufficiali, anche ai fini dell’applicabilità della stessa alla fattispecie rappresentata nel quesito.