Reati fiscali, sequestrabili i beni del legale rappresentante

10 Settembre 2018

Il Sole 24 Ore 25 AGOSTO 2018 di Laura Ambrosi e
Antonio Iorio

EVASIONE

La possibilità sancita dalle Sezioni unite della Corte di cassazione

La misura quando è impossibile aggredire il profitto dell’illecito

I sequestri di beni mobili e immobili in presenza di reati tributari sono sempre più frequenti. In caso di condanna per un delitto fiscale, l’obbligatorietà della confisca di quanto evaso, anche per importi equivalenti, prevista dall’articolo 12 bis del Dlgs 74/2000, comporta che le procure procedano preventivamente al sequestro dei beni stessi.
Così, dinanzi a una contestazione di un reato tributario e in assenza del pagamento del dovuto, la Procura può già nelle more delle indagini, disporre il sequestro preventivo finalizzato a garantire la successiva confisca. Si tratta di una misura che riguarda i beni costituenti il profitto o il prezzo del reato tributario, che non appartengono a persona estranea al reato (cosiddetta confisca diretta) ovvero, quando ciò non sia possibile, dei beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto (confisca per equivalente).
Normalmente avviene nelle forme per equivalente, ed è riferita ad utilità patrimoniali, nella disponibilità del reo, di valore corrispondente all’evasione commessa.
Al riguardo la Cassazione ha precisato (sentenza 35786/ 2017) che non è necessaria per l’applicazione della misura cautelare la sussistenza del pericolo di dispersione del patrimonio: il giudice è così tenuto a verificare semplicemente che i beni rientrino nelle categorie delle cose oggettivamente suscettibili di confisca.
Una delle questioni più dibattute riguarda il soggetto nei cui confronti debba essere disposto il sequestro. La problematica è delicata perché, in presenza di violazioni tributarie costituenti delitto commesse da una società, il beneficio illecito di sovente non è conseguito dal rappresentante legale (in genere l’amministratore) ma dall’impresa e dai soci. Sul punto sono intervenute le Sezioni unite penali (sentenza 10561/2014) secondo cui il sequestro può essere disposto anche sui beni del legale rappresentante della società ma occorre distinguere il caso del sequestro “diretto” da quello per “equivalente”. Nella prima ipotesi la misura cautelare riguarda denaro o beni direttamente riconducibili al profitto del reato. Nella seconda ipotesi, invece, il vincolo “per equivalente” è correlato alla impossibilità di aggredire ciò che presenti un nesso di derivazione qualificata con il reato, con la conseguenza che si aggrediscono beni per un valore corrispondente.
Nei confronti di una società è consentito esclusivamente il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto del reato. È escluso il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente relativo a beni della persona giuridica, salvo che quest’ultima non sia un mero schermo fittizio. Ai danni del rappresentante legale della società (il reo) sono ammesse invece entrambe le misure cautelari.
Per un orientamento più garantista della Corte, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto sui beni personali degli amministratori solo nell’ipotesi in cui il profitto (o i beni a esso riconducibili) non siano più nella disponibilità dell’ente anche in esito ad una valutazione sommaria (Cassazione 6053/2017).
In tale contesto, però la Cassazione (38723/ 2018) ha precisato che se al momento dell’emissione del provvedimento non venga compiuto l’accertamento delle disponibilità costituenti il profitto del reato in capo alla società, occorre disporre il sequestro cautelare in via subordinata sia nei confronti dell’ente sia del legale rappresentante. Solo così viene predisposto il titolo per riservare alla fase dell’esecuzione la ricerca dei beni da sottoporre a sequestro finalizzato alla confisca diretta e in caso di mancato rinvenimento per equivalente.

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L’amministratore appena nominato «paga» per il vecchio

10 Settembre 2018

Il Sole 24 Ore 30 AGOSTO 2018 di Laura Ambrosi

OMESSA DICHIARAZIONE

Nuovo rappresentante legale obbligato a verificare contabilità e bilanci

Il nuovo amministratore risponde del reato di omessa dichiarazione anche per gli anni nei quali il legale rappresentante era diverso: si tratta, infatti, di una violazione facilmente riscontrabile al momento di assunzione dell’incarico. A fornire questo importante principio è la Corte di cassazione, sezione III penale, con la sentenza 39230 depositata ieri.
Il legale rappresentante di una società veniva condannato per il reato di omessa dichiarazione Ires e Iva per il 2011 e per i precedenti periodi di imposta. Si difendeva eccependo che era stato nominato solo il 14 ottobre 2011 e pertanto non poteva rispondere delle omissioni commesse dal precedente amministratore. La Corte di appello confermava la condanna e il legale rappresentante ricorreva in Cassazione. I giudici di legittimità hanno preliminarmente rilevato che ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di omessa dichiarazione occorre il mancato adempimento dichiarativo con il fine di evadere le imposte e il superamento della soglia di punibilità.
Secondo la Cassazione l’amministratore che subentra nella carica ha l’onere di verificare la contabilità, i bilanci e le ultime dichiarazioni dei redditi, in caso contrario, non solo sarà chiamato a rispondere del reato del mancato versamento di imposte in precedenza non versate, ma anche del reato di omessa presentazione della dichiarazione. La responsabilità per i delitti tributari è di norma attribuita all’amministratore pro-tempore che rappresenta e gestisce l’ente e quindi, chi assume la carica di amministratore accetta volontariamente anche le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze. Nel momento in cui si assume la rappresentanza legale di una società di capitali, è indispensabile venga posta in essere un’attività ricognitiva finalizzata a rilevare almeno le più evidenti anomalie contabili e fiscali in modo da evitare, in futuro, contestazioni sull’operato altrui.
La Cassazione, in proposito, ha ritenuto necessario tali controlli in particolar modo per i reati per i quali con un minimo di diligenza, il subentrante sia in condizione di poter facilmente verificare la sussistenza di violazioni. Ad esempio, un omesso versamento di imposte dovute o l’omessa presentazione della dichiarazione, sono riscontrabili fin dal momento di assunzione dell’incarico. Diversamente, la dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture false non è immediatamente riscontrabile, poiché richiederebbe un’analisi difficilmente attuabile in tempi brevi.
La Suprema Corte ha altresì precisato che non poteva escludersi la responsabilità penale per il solo fatto che il nuovo amministratore avesse ripetutamente richiesto la documentazione contabile al precedente tuttavia senza riscontro, infatti, dell’inerzia di quest’ultimo, avrebbe dovuto presentare denuncia nei suoi confronti. La decisione è particolarmente rigorosa e impone, in sostanza, che il nuovo amministratore prima di assumere l’incarico verifichi le violazioni fiscali commesse in precedenza. In tale contesto, potrebbe rivelarsi particolarmente utile il ravvedimento operoso anche per i benefici sotto il profilo penale.

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Furto di dati aziendali, così la stretta dei giudici

3 Agosto 2018

Il Sole 24 Ore lunedì 2 LUGLIO 2018 di Valentina Pomares

Le sentenze ampliano la portata delle sanzioni fino al licenziamento La semplice copia senza divulgazione configura una condotta sleale

Tutela dei dati aziendali rafforzata. Nell’interpretazione dei giudici, infatti, hanno assunto via via rilevanza disciplinare non solo le più classiche ipotesi di divulgazione di informazioni riservate all’esterno del perimetro aziendale, ma anche le condotte che – seppur non si concretizzino in un danno all’attività datoriale – ledono comunque le prerogative di riservatezza del datore di lavoro, il cui perimetro è da interpretarsi in senso ampio ed elastico ricomprendendo anche informazioni e dati non protetti e nella disponibilità del lavoratore.
Nell’ampia giurisprudenza sull’appropriazione dei dati aziendali da parte del lavoratore, particolare importanza assume la pronuncia della Corte di cassazione n.25147 del 20 ottobre 2017 (si veda il Sole 24 Ore del 26 ottobre 2017), relativa a un dipendente che aveva ricopiato su una chiave Usb una mole consistente di documenti aziendali. I giudici hanno stabilito che é legittimo il licenziamento del dipendente e ciò indipendentemente dalla protezione delle informazioni attraverso una password e dalla loro divulgazione a terzi perché questa condotta viola il dovere di fedeltà sancito dall’articolo 2105 del Codice civile.
Questa decisione acquisisce particolare rilevanza alla luce dell’entrata in vigore del Gdpr che ha introdotto più stringenti adempimenti in materia di trattamento e sicurezza dei dati personali, ponendo così una rinnovata attenzione sul tema della riservatezza in ambito aziendale. In particolare, dato l’obbligo in capo alle aziende di porre in essere specifiche misure per garantire la sicurezza dei dati oggetto di trattamento (pena l’applicazione di esose sanzioni) si pone la necessità di individuare puntualmente le condotte dei dipendenti lesive degli obblighi di riservatezza e quindi rilevanti sotto il profilo disciplinare.
Il contesto
La sentenza si pone nell’ambito della giurisprudenza relativa ai casi in cui il lavoratore si appropri di informazioni aziendali; in questo contesto, tuttavia, non sempre è chiaro quando risulti integrata la violazione dell’articolo 2105 Codice civile, in particolar modo con riferimento sia alla natura dei dati/informazioni rilevanti, che alla necessità o meno di una divulgazione degli stessi. Nel caso di specie, il giudice ha interpretato i suddetti requisiti nel senso dell’irrilevanza sia della natura non riservata delle informazioni apprese che della mancata divulgazione delle stesse: la circostanza che per il dipendente l’accesso ai dati fosse libero, infatti, non lo autorizzava ad appropriarsene creandone copie idonee a far uscire le informazioni al di fuori della sfera di controllo del datore di lavoro. Pertanto, la condotta del dipendente integrava violazione del dovere di fedeltà sancito dall’articolo 2105 Codice civile che si sostanzia nell’obbligo del lavoratore di astenersi da attività contrarie agli interessi del datore di lavoro, tali dovendosi considerare anche quelle che, sebbene non attualmente produttive di danno, siano dotate di potenziale lesività.
Il precedente
Nella stessa direzione si pone una pronuncia della Corte di Cassazione (13 febbraio 2017, n. 3739) avente ad oggetto il caso di un lavoratore che si era abusivamente impossessato di appunti contenenti informazioni confidenziali, con la finalità di trasmetterle a un concorrente. In tale ipotesi, chiarivano i giudici, era irrilevante che la divulgazione all’esterno non fosse avvenuta perché impedita dall’intervento del datore di lavoro, dovendo ricondursi al dovere di fedeltà anche situazioni che non presentino tutti i requisiti dell’articolo 2105 Codice civile, atteso che il contenuto del suddetto obbligo è più ampio, dovendosi integrare questa norma con gli articoli 1175 e 1375 Codice civile, che impongono al lavoratore condotte rispettose di canoni generali di correttezza e buona fede.
La giurisprudenza
Con riferimento alla natura delle informazioni violate, un’interessante pronuncia di merito (Corte di appello di Ancona, 9 gennaio 2012, n. 1136) ha specificato come le informazioni la cui apprensione è rilevante ai fini della sussistenza della suddetta violazione sono quelle relative alle modalità produttive e al “know how” dell’azienda che – per il loro apporto e originalità – il datore di lavoro abbia interesse a preservare.
Dinanzi a tale inadempimento, proseguiva la Corte, le eventuali intenzioni del lavoratore, se non corroborate da circostanze obiettive, rilevano ben poco al fine di escludere la sussistenza di una condotta avente rilevanza disciplinare: infatti, seppur la valutazione delle intenzioni del lavoratore non può essere elusa, in quanto necessaria al fine di un corretto esercizio del potere disciplinare, tuttavia la violazione dei canoni di riservatezza costituisce di per sé un inadempimento, indipendente dal possibile esito di un “processo alle intenzioni”.

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Ritenuta sui compensi in Italia del residente a San Marino

3 Agosto 2018

Il Sole 24 Ore 2 LUGLIO 2018 Esperto Risponde di Alfredo Calvano

Un medico dipendente e residente nella Repubblica di San Marino ha ricevuto una Certificazione unica per una prestazione effettuata in Italia, con ritenuta del 30 per cento. È obbligato a fare la dichiarazione dei redditi, perché ha redditi fondiari da immobili in locazione in Italia. È anche tenuto a inserire questa Certificazione unica in dichiarazione? In caso negativo, può inserirla ugualmente, in maniera da recuperare la ritenuta, poiché ha molte detrazioni che derivano da ristrutturazioni sugli immobili?
M.C.SIRACUSA
I compensi professionali conseguiti in Italia da un soggetto fiscalmente residente all’estero sono sottoposti – dal sostituto italiano – a ritenuta del 30% a titolo d’imposta, in base all’articolo 25, comma 2, Dpr 600/73. Questa modalità di tassazione alla fonte esonera il percettore dei compensi da ogni ulteriore incombenza dichiarativa e impositiva. Non c’è dunque la possibilità che egli possa optare, in alternativa, per l’imposizione ordinaria, allo scopo di recuperare la ritenuta a compensazione delle imposte dovute su ulteriori redditi conseguiti in Italia.

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La start–up a San Marino deve essere gestita in loco

3 Agosto 2018

Il Sole 24 Ore del 23 LUGLIO 2018 Esperto Risponde di Gabriele Ferlito

Sto creando una start–up nel settore foodtech e creerò contestualmente un sito e–commerce, per la vendita di prodotti alimentari, solo in Italia. Poiché San Marino dista solo pochi chilometri dalla città in cui vivo, e avendo letto che la Repubblica è stata cancellata dalla black list dell’agenzia delle Entrate, posso aprire la società a San Marino pur mantenendo la residenza in Italia? Mi hanno riferito che, per le aziende italiane che aprono come start–up a San Marino, esiste un’agevolazione quinquennale sulle tasse in loco, ma solo se la società ha sede nella Repubblica. Però non vorrei spostare la residenza. Esiste una normativa aggiornata al riguardo?
M.C.RIMINI
Con il Dm del 12 febbraio 2014 San Marino è stata esclusa dalla cosiddetta black list dei Paesi considerati a fiscalità privilegiata contenuta nel Dm 4 maggio 1999. Inoltre, nel luglio 2013 è stata ratificata la Convenzione sottoscritta tra Italia e San Marino per evitare le doppie imposizioni. A seguito di questi due interventi normativi, oggi San Marino è considerato un Paese trasparente e collaborativo sotto il profilo fiscale ed è pertanto venuta meno l’operatività di alcuni obblighi di comunicazione al Fisco italiano degli investimenti effettuati in loco, nonché di alcune norme fiscali di carattere presuntivo (come quella sulla residenza fiscale in Italia delle persone fisiche che l’hanno trasferita in un Paese della black list). Premesso questo, nulla vieta di costituire una società a San Marino (così come in qualsiasi altro Paese) nonostante i soci siano residenti in Italia ai fini fiscali. La società è in effetti un soggetto giuridico del tutto autonomo dai propri soci. Ad assumere maggiore rilevanza ai fini fiscali è, tuttavia, il fatto che la società sia effettivamente amministrata nel Paese in cui ha sede. In caso contrario, l’agenzia delle Entrate potrebbe considerare la società estera come residente ai fini fiscali in Italia, con conseguente recupero in Italia delle imposte e irrogazione delle relative sanzioni.

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Veto sull’aumento di capitale di Srl con il conferimento di criptovaluta

3 Agosto 2018

Il Sole 24 Ore 31 LUGLIO 2018 di Angelo Busani

TRIBUNALE DI BRESCIA

La moneta sotto esame scambiata in una piattaforma ristretta

Dubbi sul pignoramento: esistono dispositivi che bloccano l’esproprio

Non è legittimo l’aumento di capitale di una Srl mediante il conferimento di criptovaluta, in quanto «una moneta virtuale ancora in fase sostanzialmente embrionale (per il fatto che la sua quotazione «sulle principali piattaforme di conversione sarebbe un progetto» ancora «in cantiere») non presenta i requisiti minimi per essere assimilata a un bene suscettibile in concreto di una valutazione economica attendibile».
Lo decide il tribunale di Brescia (decreto 7556/2018 del 18 luglio 2018 nel procedimento di volontaria giurisdizione rg 2602/2018), respingendo l’istanza di omologazione della società che aveva effettuato l’operazione di aumento del capitale, a fronte del rifiuto di iscrizione opposto dal notaio incaricato di verbalizzare la decisione dei soci.
Il caso
Non si è trattato di un giudizio in astratto sull’idoneità delle criptovalute a essere oggetto di conferimento, bensì di un giudizio sul punto se il bene concretamente fatto oggetto di conferimento rispondesse alle caratteristiche prescritte dalla legge (l’articolo 2464 del Codice civile, per il quale «possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica»).
Nel caso concreto affrontato dal tribunale di Brescia, è stato dunque oggetto di giudizio un aumento di capitale sociale del valore di 1,4 milioni di euro, liberato mediante un conferimento in natura: per metà del valore, in opere d’arte e, per l’altra metà, appunto in una criptovaluta. Nella perizia giurata redatta a servizio del conferimento (articolo 2465 del Codice civile) era stata valorizzata la criptovaluta, era stata individuata la piattaforma sulla quale la criptovaluta era scambiabile ed era stato attestato che, in capo alla società conferitaria, era stata trasferita la disponibilità delle credenziali (transaction password) per l’utilizzo della criptovaluta.
Il tribunale (premettendo che, nel giudizio di omologa, non viene sindacato il merito delle affermazioni del perito, ma la completezza, la logicità, la coerenza e la ragionevolezza della perizia) ha ritenuto le motivazioni contenute nel ricorso per l’omologa «non convincenti» e la perizia dell’esperto non dotata di «un livello di completezza e affidabilità sufficiente» (il tribunale ha rilevato, tra l’altro, che il perito non aveva esplicitato i criteri di determinazione del valore della criptovaluta, essendosi limitato a «prestare una incondizionata adesione» al valore risultante dal sito ove la critpovaluta era utilizzata).
Le piattaforme di scambio
Al riguardo, il tribunale ha rilevato che la criptovaluta in questione non era presente in alcuna piattaforma di scambio tra criptovalute ovvero tra criptovalute e monete aventi corso legale, «con la conseguente impossibilità di fare affidamento su prezzi attendibili in quanto discendenti da dinamiche di mercato».
Inoltre, ha osservato che l’unica piattaforma ove la criptovaluta oggetto di conferimento veniva scambiata era un sito dedicato «alla fornitura di beni e servizi riconducibile ai medesimi soggetti ideatori della criptovaluta», nel cui «ristretto ambito» la criptovaluta fungeva da mezzo di pagamento accettato. Insomma, si sarebbe trattato di una caratteristica autoreferenziale, «incompatibile con il livello di diffusione e pubblicità di cui deve essere dotata una moneta virtuale che aspira a detenere una presenza effettiva sul mercato».
La valutazione
Il tribunale ha anche affermato che, affinché un dato bene sia idoneo a essere conferito nel capitale di una società, deve essere oggetto di valutazione, in un dato momento storico e deve, di conseguenza, esistere un mercato del bene in questione; e, ancora, che il bene deve essere suscettibile di esecuzione forzata da parte dei creditori sociali. Al riguardo, è vero che parte della dottrina giuridica afferma che la funzione di garanzia del capitale sociale andrebbe letta «in senso giuridico-contabile e non già» in senso «materiale», ma è anche vero – secondo il tribunale – che l’osservazione del bene conferito non può prescindere dalla concreta esigenza della sua economica valutabilità.
L’esecuzione

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Decreto Delegato 25 giugno 2018 nr 68 – Settori di attività soggetti al nulla osta del Congresso di Stato

5 Luglio 2018

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Sono inerenti i compensi elevati se il manager è di «qualità»

5 Luglio 2018

Il Sole 24 Ore 27 GIUGNO 2018 di Luca Gaiani

NUOVE PRONUNCE

Per la Cassazione i criteri vanno riferiti alle necessità dell’impresa

Occorre dimostrare la regolarità della nomina e l’effettività dell’incarico

L’inerenza “qualitativa” apre la strada alla deduzione dei compensi agli amministratori, anche se di importo ritenuto non congruo dal Fisco. Il nuovo orientamento della Cassazione, consolidatosi negli ultimi mesi (con alcune eccezioni) a seguito dell’ordinanza 450/2018 (si veda il Sole 24 Ore del 12 febbraio scorso), consente di analizzare sotto una nuova luce le contestazioni che gli Uffici sono soliti effettuare su spese che, seppur indiscutibilmente sostenute nell’ambito dell’attività di impresa, sono ritenute quantitativamente eccessive e dunque antieconomiche.
Inerenza qualitativa
Con alcune pronunce succedutesi negli ultimi mesi, la Cassazione ha in parte mutato orientamento sui presupposti del principio di inerenza, che è uno dei requisiti fondamentali per la deduzione degli oneri nel reddito di impresa.
Con l’ordinanza 450/2018 la Suprema Corte, dopo aver chiarito che l’inerenza non discende dall’articolo 109, comma 5, del Tuir (come erroneamente sostenuto in passato), ma nasce in ambito aziendalistico (e dunque extratributario), ha affermato che essa si pone su un piano strettamente qualitativo, dovendosi disattendere la tesi secondo cui, per essere inerente, un costo dovrebbe porsi in un rapporto di causa ad effetto con i ricavi.
L’inerenza, ha sostenuto la Corte, si apprezza esclusivamente con una valutazione qualitativa e deve essere distinta dalla nozione di congruità del costo. La contestazione circa l’esistenza di un comportamento antieconomico, con le relative conseguenze in termini di indeducibilità dei costi, non può pertanto basarsi sulla sproporzione o incongruità dei componenti reddituali.
Il nuovo orientamento della Cassazione contrasta con la tesi, sostenuta da tempo dagli Uffici e confermata da molte sentenze, secondo cui sarebbero indeducibili (anche solo in parte) per difetto di inerenza (“quantitativa”) quei costi che, pur sostenuti per esclusive finalità imprenditoriali, sono di importo troppo elevato e dunque non strettamente correlati con la generazione di ricavi, sottintendendo l’esistenza di scelte «antieconomiche». L’eccessiva quantificazione del costo può condurre alla sua indeducibilità solo se costituisce un indizio del fatto (da dimostrare) che esso è del tutto estraneo all’ambito dell’attività d’impresa (ordinanza 3170/2018).
Compensi agli amministratori
Dopo le ordinanze 450/2018 e 3170/2018, diverse altre pronunce hanno confermato, seppur con taluni distinguo, la natura esclusivamente qualitativa dell’inerenza (sentenze 13588/2018, 13882/2018 e 15843/2018). Di diverso avviso è invece la sentenza 15856, depositata il 15 giugno scorso, che afferma nuovamente (prendendo esplicitamente le distanze dall’ordinanza 450) che un costo è «inerente nella misura in cui può dirsi congruo», sicché deve escludersi la deduzione di «costi sproporzionati o eccessivi».
La natura qualitativa dell’inerenza, se non verrà ribaltata dalle Sezioni unite, dovrebbe impedire d’ora in poi che il Fisco contesti, come frequentemente avveniva in passato, la deducibilità di compensi agli amministratori in quanto di ammontare troppo elevato rispetto al fatturato o alla dimensione aziendale. Una volta dimostrato che la qualifica di amministratore e il relativo compenso sono stati attribuiti con regolari delibere degli organi sociali, e che l’incarico viene svolto e rispetta le condizioni civilistiche, il costo assume inerenza (qualitativa) in quanto remunera una funzione necessaria per lo svolgimento dell’attività dell’impresa. L’eventuale non congruità del compenso (peraltro tassato sul percipiente) rispetto a parametri di “economicità” e a valori di mercato non potrà comportare problemi di deducibilità, neppure parziale.

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L’antieconomicità non è un dogma

5 Luglio 2018

Il Sole 24 Ore 27 GIUGNO 2018 di L. Gai.

SPONSORIZZAZIONI E CONSULENZE

Rimane censurabile il pagamento dei servizi extraimprenditoriali

Sponsorizzazioni, consulenze strategiche ed altri servizi no-core sono deducibili in quanto inerenti anche se di ammontare troppo elevato rispetto ai ricavi dell’impresa. L’orientamento che si sta consolidando in Cassazione sulla natura qualitativa dell’inerenza dovrebbe consentire di eliminare contestazioni sull’eccessiva onerosità, e dunque l’antieconomicità, di spese sostenute per attività diverse da quelle riguardanti il core business.
Costi sproporzionati per la pubblicità, la comunicazione aziendale o l’organizzazione di eventi vengono spesso disconosciuti – almeno in parte – sostenendo che non vi è una adeguata correlazione con i ricavi dell’impresa e ciò anche quando il plafond delle spese di rappresentanza (se l’onere rientra in tale definizione) risulta capiente. Se, come dice la Cassazione, la deducibilità è legata alla qualità della spesa, questi rilievi non dovrebbero più trovare accoglimento (salvo in caso di sovrafatturazioni fraudolente: basta che il contribuente dimostri che si tratta di attività rese nell’interesse generale dell’impresa e non dei soci o di terzi.
L’antieconomicità, nel senso di costi troppo elevati, è inoltre alla base di contestazioni per servizi strategici, di direzione e pianificazione o per la ricerca di investitori, resi all’interno dei gruppi (spese di regia). In queste situazioni, se i rapporti avvengono solo tra società italiane, dovrebbe ora essere sufficiente dimostrare l’effettività del servizio sottostante, fornendo adeguata documentazione del rapporto (contratti, analisi svolte), e il fatto che esso ha una relazione con l’attività aziendale, anche indiretta.
L’eccessiva onerosità, secondo quanto affermato dalla Cassazione nella ordinanza 450/2018 (si veda l’articolo qui sopra) continua ad avere rilevanza per la contestazione di indeducibilità dei costi ma solo come indizio di estraneità (appunto qualitativa) all’impresa. Quindi continuerà a poter essere censurabile un pagamento per il quale il fisco, partendo dall’incongruenza dell’importo rispetto a parametri di economicità, arrivi a dimostrare che si tratta di servizi extraimprenditoriali, vere e proprie liberalità o di attività a favore di socio o titolare per suoi fini personali.
Nel caso, infine, di riaddebiti intercompany da società estere, dopo la verifica della inerenza qualitativa, resterà sempre applicabile il criterio della valorizzazione secondo regole di libera concorrenza (Dm 14 maggio 2018) e dunque nei limiti – in questo caso sì – di un corrispettivo “congruo” in base alle funzioni svolte e ai rischi assunti dalle parti.

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I dati inviati a fini penali con rogatoria sono utilizzabili per l’accertamento

5 Luglio 2018

Il Sole 24 Ore 25 GIUGNO 2018 di Marcello Maria De Vito

FISCO INTERNAZIONALE

La limitazione dettata dalle autorità di San Marino non blocca il Fisco italiano

Se uno Stato estero limita l’utilizzo di dati trasmessi solo a specifici fini penali, questi possono essere utilizzabili anche a fini tributari. Ciò perché l’osservanza delle convenzioni internazionali non costituisce diritto fondamentale di rango costituzionale e, quindi, la sua violazione non comporta la nullità della pretesa tributaria, mancando in tale campo una disposizione equiparabile all’articolo 191 del Codice di procedura penale. Sono questi i principi statuiti dalla Ctr Emilia Romagna con la sentenza 1045/4/2018 (presidente Gobbi, relatore Ziroldi).
L’agenzia delle Entrate contestava a un contribuente l’omessa indicazione nel quadro RW di investimenti finanziari detenuti a San Marino e l’omessa dichiarazione di redditi, per pari importo, in virtù della presunzione legale relativa secondo la quale le somme detenute in Paesi black list sono alimentate da redditi sottratti a imposizione.
Il contribuente ricorreva deducendo, tra l’altro, l’inutilizzabilità dei dati ai fini tributari, essendo stati dichiarati, per espressa riserva delle autorità sanmarinesi, utilizzabili ai soli fini dell’accertamento dei reati contenuti nella rogatoria.
La Ctp accoglieva il ricorso dichiarando la documentazione inutilizzabile, poiché la materia fiscale non rientrava tra quelle oggetto di rogatoria. L’Agenzia appellava la sentenza.
Secondo la Ctr, non è controverso che le autorità sanmarinesi avessero limitato l’utilizzo dei dati per l’accertamento di reati di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio e all’esercizio abusivo del credito bancario. Tuttavi, ricorda la Ctr, la Cassazione è ferma nel ritenere che una qualsiasi irrituale acquisizione di dati non comporta, di per sé, l’inutilizzabilità degli stessi. Non esiste, infatti, nell’ordinamento tributario, una disposizione equiparabile all’articolo 191 del Codice di procedura penale. La nullità va dichiarata anche in campo tributario, continua la Ctr, solo quando sono violati diritti fondamentali di rango costituzionale.
Pertanto, mentre è indubbio che i dati siano inutilizzabili per altri fini penali, resta da stabilire se lo siano ai fini tributari. La Ctr, conscia dell’oscillante giurisprudenza di merito, ritiene di correlare l’inutilizzabilità solo alla violazione di un divieto attinente a diritti fondamentali di rango costituzionale, quali domicilio, libertà personale, libertà e segretezza delle comunicazioni.
Nel caso di specie, secondo i giudici, la prova acquisita in violazione del divieto ha leso l’interesse all’osservanza delle convenzioni internazionali. Tale diritto, però, non è compreso tra i diritti fondamentali di rango costituzionale, non ricevendo tutela dall’articolo 10 della Costituzione. Infatti, la Consulta ha più volte affermato che il comma 1 dell’articolo 10 si riferisce alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute e non ai singoli impegni assunti in campo internazionale dallo Stato.
Di conseguenza l’interesse all’osservanza delle convenzioni non può assumere valore preminente rispetto a quello dello Stato di assicurare l’acquisizione dei tributi secondo la capacità contributiva dei cittadini. Pertanto, la Ctr ha accolto l’appello dell’ufficio.

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