I trust di gestione scontano la tassazione solo all’uscita
10 Giugno 2026
Il Sole 24 Ore 6 Maggio 2026 di Andrea Vasapolli
Anche i trust di gestione sono tassati solo all’uscita. Con una recente ordinanza (n. 7161/2026) la Corte di cassazione ha affrontato un caso che si presenta in modo ricorrente nella pratica dei trust. Per quello che è possibile desumere dal provvedimento, ciò che caratterizzava il caso era rappresentato dal fatto che il trust, sulle cui vicende si era instaurato il contenzioso, aveva una finalità sostanzialmente gestoria del patrimonio trasferito al trustee, in una prospettiva quindi dinamica e non statica di gestione dello stesso. Erano inoltre previste progressive attribuzioni patrimoniali ai beneficiari durante la vita del trust e non solo al termine finale dello stesso.
Tale configurazione è in verità assolutamente normale. Uno degli aspetti che caratterizza l’istituto del trust è che esso rappresenta una modalità dinamica di gestione fiduciaria del patrimonio destinato al servizio del disegno programmatico voluto dal disponente. Il trustee non solo deve cercare di gestire al meglio tale patrimonio, facendone crescere il valore nel tempo, ma è anche chiamato a porre in essere quegli atti di dismissione e di reinvestimento che si rendono nel tempo necessari per meglio servire le esigenze dei beneficiari. Analogamente, non vi è alcuna ragione per cui la destinazione a questi ultimi del patrimonio in trust possa avvenire solo al termine dello stesso. Al contrario, i poteri di anticipazione usualmente attribuiti al trustee hanno proprio la funzione di consentirgli di attribuire man mano parti del patrimonio ai vari beneficiari secondo le loro esigenze, per come nel tempo mutevolmente si presentano e in conformità alle previsioni dell’atto istitutivo.
L’agenzia delle Entrate sosteneva che tale configurazione dinamica del trust era incompatibile con il regime di tassazione all’uscita e che, pertanto, dovesse scontare l’imposta l’atto di dotazione patrimoniale del trust. Tale tesi era sostenuta con vigore dall’Amministrazione finanziaria ricorrente, al punto di rigettare la definizione del giudizio ex articolo 380-bis cpc., che è la proposta che viene formulata dal Presidente di sezione o da un consigliere da questo delegato quando ravvisa la inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso.
Con l’ordinanza in commento la Suprema corte ha riaffermato il principio secondo il quale l’istituzione di un trust e il conferimento in esso di beni che ne costituiscano la dotazione sono atti fiscalmente neutri, in quanto non danno luogo ad un passaggio effettivo e stabile di ricchezza, ad un incremento del patrimonio del trustee, che acquista solo formalmente la titolarità dei beni, per poi trasferirla al beneficiario finale.
La finalità sostanzialmente gestoria del trust, così come il fatto che siano previste attribuzioni patrimoniali ai beneficiari durante la vita dello stesso, non modifica il quadro interpretativo oramai stabilmente definito dalla corte di Cassazione su questa materia, peraltro anche recepito dalla recente riforma normativa con l’introduzione del nuovo articolo 4-bis del Tus. Al momento dell’istituzione dei beni in trust, infatti, l’unica utilità che si realizza è rappresentata dalla mera segregazione di essi. Solo al ricorre del trasferimento attuale ed effettivo, stabile e definitivo, dei beni ai beneficiari, si realizza quel reale arricchimento degli stessi che rappresenta il presupposto legittimante l’imposizione, ex articolo 53 Costituzione. La tassazione deve quindi essere man mano declinata a fronte dei singoli atti di attribuzione ai beneficiari, i quali rappresentano modalità di realizzazione del disegno programmatico voluto dal disponente.
Una ulteriore ragione di interesse dell’ordinanza in commento è rappresentata dal fatto che i giudici della suprema Corte chiariscono che è assolutamente normale che il trustee compia atti di gestione del patrimonio istituito in trust, per cui ai beneficiari possono essere attribuiti sia i medesimi beni in origine trasferiti dal disponente, sia beni diversi ed ulteriori, frutto della gestione del trustee. Tale ulteriore e diverso patrimonio che consegue alla gestione è assoggettabile, al ricorrere dei presupposti di legge, «ad un’imposizione che potrebbe avere anche altra natura rispetto a quella» inerente all’imposta di donazione, «come quella diretta, gravante sui redditi», applicabile al trust o ai beneficiari in basa alla natura fiscale – opaca o trasparente – di quest’ultimo.