Fisco, «scudo» per chi ha lavorato all’estero

11 Dicembre 2017

Il Sole 24 Ore 15 Novembre 2017 di Carmine Fotina e Marco Mobili

Pagheranno il 3% frontalieri ed ex residenti – Ritirata la riforma delle Agenzie

Un mini-scudo fiscale del 3% per frontalieri ed ex residenti all’estero. Stop alle bollette telefoniche e pay tv a 28 giorni. Bonus fiscali sugli investimenti in campagne pubblicitarie anche per le testate online. Detrazioni più facili sugli affitti per studenti universitari fuori sede e detrazione al 19% per gli alimenti a fini speciali per chi ha malattie metaboliche o genetiche. Sono alcune delle principali modifiche apportate dalla Commissione Bilancio del Senato al decreto fiscale collegato alla manovra. Il voto finale e il mandato al relatore, Silvio Lai (Pd), dovrebbe arrivare in nottata, dopo il via libera ai correttivi del Governo su terremoto e del relatore sull’equo compenso (si vedano i servizi in pagina). Il provvedimento collegato alla manovra di bilancio passa così all’esame dell’Aula, su cui oggi sarà comunque chiesta la fiducia. Domani è atteso il via libera di Palazzo Madama per il passaggio in seconda lettura alla Camera, dove al momento non sono attese ulteriori modifiche.
A sorpresa, nella serata di ieri, il Governo ha ritirato la riforma delle agenzie fiscali. Il confronto tra maggioranza, Palazzo Chigi e la “stampella” di Ala, necessaria al Governo per superare i voti in Commissione (ieri solo con il voto del senatore Milo l’Esecutivo non è andato sotto su una modifica proposta da Forza Italia), ruotava soprattutto sulla durata del mandato del direttore e del comitato di gestione (la proposta presentata lunedì dal relatore la portava da tre a cinque anni), nonché sui concorsi per dirigenti, soprattutto degli ex incaricati. In Commissione, invece, non hanno superato il voto alcuni emendamenti di “peso”: la rottamazione degli avvisi bonari; la possibilità di detrarre l’Iva nell’anno successivo; l’istituzione delle Saf dei commercialisti. Via libera senza ritocchi, invece, all’affidamento diretto della concessione del Gratta e Vinci a Lottomatica, attuale concessionario, con il versamento di 50 milioni entro fine anno e 750 milioni nel 2018. Sull’ipotesi di una gara chiesta dai 5 stelle i pentastellati si sono però divisi. Da registrare il via libera anche a un emendamento di Forza Italia a firma Pellino che autorizza l’Arma dei Carabinieri ad assumere a tempo indeterminato 105 operai in 3 anni.
Tra le novità di maggior rilievo di ieri spicca, certamente lo scudo per frontalieri ed ex residenti all’Estero iscritti all’Aire o che hanno lavorato all’estero in via continuativa. Si potranno regolarizzare le attività e le somme depositate in conti correnti esteri, in violazione degli obblighi di monitoraggio del quadro RW della dichiarazione, pagando il 3% del valore delle attività e delle giacenze al 31 dicembre 2016. Un mini-scudo fiscale con il pagamento di una somma forfettaria su imposte, sanzioni e interessi dovuti ben lontano dalle voluntary disclosure dove, per ottenere uno sconto sulle sanzioni, i contribuenti che avevano capitali e attività finanziarie all’estero non dichiarate venivano chiamati a versare tutte le imposte evase. L’emendamento approvato e che porta la firma del senatore Claudio Micheloni (Pd) si applica anche alle somme e alle attività derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti all’estero dove si è prestata l’attività lavorativa. Sarà sufficiente presentare istanza di regolarizzazione fino al 31 luglio 2018 e poi saldare il conto spontaneamente in un’unica soluzione entro il 30 settembre 2018 o in tre rate mensili consecutive a partire dalla stessa data. Lo scudo al 3% non potrà essere utilizzato per somme già oggetto di collaborazione volontaria.
L’altra novità annunciata è quella sullo stop alle bollette a 28 giorni che riguarderà anche i piani tariffari in modalità prepagata e per la clientela business, grandi clienti affari e partite Iva. L’emendamento approvato ieri, a firma del relatore Lai, stabilisce l’obbligo di fatturazione mensile o con multipli di un mese. Per adeguarsi gli operatori avranno 120 giorni dalla data di conversione in legge del decreto, previsti indennizzi ma solo per il futuro. Sono escluse le promozioni con durata inferiore al mese e non rinnovabile. La misura, inoltre, non riguarda gas ed elettricità in quanto già regolati sul punto da una delibera dell’Autorità per l’energia. Nell’emendamento è stato inserito anche un obbligo di trasparenza per la commercializzazione delle offerte in banda ultralarga con fibra ottica.

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Dividendi black list, conta l’esercizio

11 Dicembre 2017

Il Sole 24 Ore lunedì 6 Novembre 2017 di Francesco Avella e Andrea Iannaccone

Gruppi internazionali. Come applicare correttamente il regime di imposizione parziale degli utili al posto di quella integrale

Va verificata la qualificazione del Paese al momento di formazione e incasso degli utili

Cresce l’attenzione del Fisco per i dividendi “provenienti” da Stati a fiscalità privilegiata (i cosiddetti Stati black list). Sempre più spesso l’amministrazione finanziaria verifica se tali elementi di reddito sono stati assoggettati ad imposizione integrale in capo al socio residente, come previsto dagli articoli 47, 59 e 89 del Tuir, in contrapposizione al regime di esclusione parziale generalmente applicabile ai dividendi.
La ratio della disposizione
L’esclusione parziale dei dividendi ai fini delle imposte sui redditi risponde alla logica di attenuare la doppia imposizione economica che altrimenti si manifesterebbe sugli utili societari, se fossero di nuovo tassati in misura piena in capo al socio quando distribuiti sotto forma di dividendi.
Tale esclusione non si applica se gli utili si qualificano come “provenienti” da soggetti black list e, in tal caso, essi sono soggetti integralmente a tassazione (se non risulta applicabile la normativa Cfc di cui all’articolo 167 del Tuir, nel qual caso la disciplina varia completamente). Ciò nel presupposto concettuale che gli utili societari da cui derivano non hanno scontato una imposizione congrua e non si manifesta quindi una concreta doppia imposizione economica da eliminare.
La tassazione integrale può tuttavia essere evitata facendo valere la circostanza esimente prevista dalla normativa (sulla quale si veda l’altro articolo nella pagina).
Il novero degli Stati black list
I criteri per individuare gli Stati black list sono cambiati nel corso degli anni. Sino a tutto il periodo d’imposta 2014, gli Stati a regime fiscale privilegiato erano individuati su base casistica dal Dm 21 novembre 2001 e alcuni di essi avevano carattere “ibrido”, nel senso che erano considerati black list solo in relazione ad alcuni regimi fiscali (significativo era il caso della Svizzera, considerata black list soltanto per le società non soggette alle imposte cantonali e municipali).
Per tali Stati “ibridi”, dimostrare che la società non ha beneficiato di regimi fiscali privilegiati negli esercizi di maturazione degli utili consente di per sé di escludere la natura black list del dividendo e di evitare, quindi, la sua tassazione integrale (Ctp di Novara, sentenza 145/01/2017 del 6 luglio 2017, commentata sul Quotidiano del Fisco dell’8 settembre 2017).
A decorrere dal periodo d’imposta 2015, la legge di Stabilità 2015 ha definito il livello di tassazione “sensibilmente inferiore” (anche in virtù di regimi speciali) se inferiore di oltre il 50% rispetto a quello applicato in Italia, avendo a mente sia l’Ires che l’Irap, e per l’effetto è stato poi modificato l’elenco di cui al Dm 21 novembre 2001.
Infine, la legge di Stabilità 2016 ha riscritto l’articolo 167 del Tuir con decorrenza 2016, prevedendo che: «I regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia», anche qui avendo a mente sia l’Ires che l’Irap, ed escludendo espressamente dagli Stati black list, anche ai fini della tassazione dei dividendi, gli Stati Ue e See che consentono lo scambio di informazioni (circolare 35/E/2016).
Aspetti temporali
In concreto, è necessario verificare tanto la normativa applicabile al momento dell’incasso, in cui si verifica il presupposto impositivo, quanto al momento di formazione degli utili, in cui possono essersi verificati i presupposti per conseguire il vantaggio tributario che la normativa vuole contrastare (circolare 35/E/2016).
Se, al momento della percezione del dividendo, il soggetto estero si qualifica come a fiscalità privilegiata, i dividendi sono black list e il contribuente avrà la possibilità di dimostrare l’eventuale sussistenza di una circostanza esimente; diversamente, i dividendi non sono black list, a condizione che tale requisito fosse integrato anche nel periodo di loro formazione.
L’esercizio è di una certa complessità, soprattutto se si considera che anche le modifiche del livello di tassazione applicabile in Italia possono incidere sul perimetro degli Stati black list.
La riduzione di tre punti percentuali dell’aliquota Ires a decorrere dal periodo d’imposta 2017 si riverbera sull’aliquota nominale estera di riferimento, rendendo privilegiata, dal 2017, l’aliquota inferiore al 13,95% (50% di 28,9%) rispetto alla precedente 15,7% (50% del 31,4%), così “riabilitando” ad esempio Stati come l’Albania e la Georgia (con aliquota nominale pari al 15%).

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Reati fiscali, confisca non automatica

11 Dicembre 2017

Il Sole 24 Ore 22 Novembre 2017 di Giovanni Negri

Penale. La misura preventiva è possibile perché i delitti tributari sono indice di pericolosità ma va considerata la consapevolezza

Le frodi carosello sono considerate tra i delitti sintomo di abitualità criminale

Nessun automatismo nell’applicazione della misura di prevenzione della confisca nei confronti dell’evasore. La Cassazione, sentenza 53003 della Sesta sezione penale depositata ieri, ha puntualizzato che i reati di natura tributaria possono certamente fare «da presupposto di operatività della cosiddetta pericolosità generica, a condizione,tuttavia, che vi sia consapevolezza dei problemi che il relativo accertamento comporta». E un elemento da tenere presente è l’adesione nei periodi di tempo considerati a meccanismi di conciliazione con l’amministrazione fiscale.
È stato così annullato con rinvio il decreto della Corte d’appello di Roma con il quale era stata disposta la confisca di numerosi beni immobili e del capitale sociale di 3 società nei confronti di un notaio incensurato; decisione presa anche per effetto della rilevantissima e sistematica evasione fiscale posta in essere.
La Corte d’appello aveva messo in luce come la confisca di prevenzione, per sproporzione del reddito, può essere disposta anche nei confronti dei soggetti che hanno compiuto illeciti fiscali in maniera abituale e non solo episodica, vista l’ampiezza della formulazione dell’articolo 1 del Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011).
Per la Cassazione, invece, il lavoro dei giudici di secondo grado poteva essere più accurato, visto che non è stato approfondito il legame tra delitti tributari (con una responsabilità peraltro ancora incerta a carico del notaio) e abituale dedizione, come richiede il Codice antimafia, a «traffici delittuosi». Inoltre, premette ancora la Cassazione, non è vero che le nuove possibilità di aggressione ai patrimoni di origine illecita hanno necessariamente ristretto l’ambito di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali.
Piuttosto, la sentenza prova a dare un po’ più di concretezza a una nozione come quella di evasore fiscale seriale, rilevante per l’applicazione della misura di prevenzione. Infatti, anche restringendo il campo ai soli reati disciplinati dal decreto legislativo n. 74 del 2000, la struttura è molto variegata.
E qual è un reato tributario rilevante in questa prospettiva? La Corte fa l’esempio delle frodi carosello, dove i soggetti coinvolti guadagnano non solo il mancato versamento dell’imposta ma anche maggiori ricavi per effetto delle vendite sottocosto rispetto ai concorrenti. Un caso che, se ripetuto nel tempo, può fare legittimamente pensare a un’abitualità della condotta criminale. Come pure i cosiddetti reati ostacolo, emissione di fatture per operazioni inesistenti oppure occultamento e distruzione di documenti contabili.
Di natura diversa sono, a giudizio della Corte, altri reati come la dichiarazione infedele, ma non fraudolenta, o le omissioni di adempimenti o ancora la sottrazione fraudolenta di beni al pagamento di imposte «in cui la determinazione dell’imposta è già avvenuta e l’autore del reato attua le condotte nell’imminenza o a procedura di riscossione coattiva in corso o in quella di transazione fiscale».
In questa prospettiva va senz’altro tenuto presente se il sospetto evasore fiscale seriale, ha aderito a meccanismi di conciliazione con il Fisco. In questo caso, infatti, «l’eventuale recupero della imposta evasa sottrarre per definizione all’evasore la frazione illecita di redditi con cui ha arricchito il suo patrimonio».

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Scadenziario Dicembre 2017

1 Dicembre 2017

Scadenziario entro il 20 Dicembre

  • Scade il termine per il pagamento dei contributi previdenziali /assistenziali I.S.S.  F.S.S. e FONDISS per lavoratori dipendenti relativi al mese di novembre.

Scadenziario entro il 31 Dicembre

  • Si ricorda che  l’art. 58 c 1 lett. c) della Legge 94/2017 ha abolito l’obbligo di invio della comunicazione all’Ufficio Tributario della movimentazione relativa ai registri di temporanea importazione o esportazione (registro unico, c/lavoro, c/deposito, c/lavorazione ecc.).
  • scade il termine per il versamento della ritenuta del 5% sugli utili  (anche eventualmente accantonati a Riserva) prelevati nel bimestre di settembre e ottobre (ritenuta da applicarsi sulla distribuzione utili formatisi dall’anno 2014  in avanti);
  • il pagamento delle ritenute a titolo d’acconto per lavoro dipendente e autonomo relativi al bimestre di settembre e ottobre dell’ esercizio in corso;
  • il pagamento dell’imposta speciale di bollo sui servizi di agenzia e rappresentanza (3% e 6%) relativi al bimestre di settembre e ottobre dell’ esercizio in corso;
  • il pagamento dell’imposta di bollo 3% su servizi di pubblicità e elaborazione dati relativi a fatture datate settembre e ottobre;
  • il pagamento dei compensi amministratori pena l’indeducibilità del costo;
  • scade il termine per il pagamento dell’imposta speciale sui beni di lusso (imbarcazioni);
  • Infine si ricorda per le aziende di produzione o per le attività di commercio all’ingrosso, di prestare attenzione agli acquisti di fine anno, poiché consistenti incrementi di magazzino al 31/12/2017 rispetto all’anno precedente determinano l’obbligo di pagare la monofase sull’incremento medesimo.

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