Successioni con beni all’estero: le tasse francesi e il caso Armani

8 Novembre 2025

Il Sole 24 Ore lunedì 20 Ottobre 2025 di Angelo Busani  e Xaviera Favrie *

Agli eredi di una persona residente in Italia può costare cara la scelta del de cuius di intestarsi direttamente (e non, ad esempio, attraverso una “società veicolo” con sede in Italia) beni “esistenti” in uno Stato che applica un prelievo più alto dell’imposta di successione italiana: si pensi al caso degli immobili ubicati in Francia o alle quote di partecipazione in società con sede legale in Francia. È quello che potrebbe accadere nella successione di Giorgio Armani, che era accreditato come titolare di circa il 2% del capitale di Essilor Luxottica (società con sede a Parigi e quotata all’Euronext Paris): un pacchetto che, il 4 settembre, valeva circa 2,4 miliardi di euro.

Il residente con beni all’estero

Nel caso di una persona fisica con residenza in Italia (la cittadinanza è irrilevante), la legge italiana stabilisce che:

a) l’imposta di successione è applicata al valore imponibile di tutti i beni di titolarità del defunto ovunque situati (articolo 3, Dlgs 346/1990 oppure, dal 1° gennaio 2026, articolo 88, Dlgs 123/2025);

b) dall’imposta di successione da pagare in Italia si detraggono le imposte pagate a uno Stato estero, in dipendenza della stessa successione e in relazione a beni esistenti in tale Stato, fino a concorrenza della parte dell’imposta di successione proporzionale al valore dei beni stessi (articolo 26, Dlgs 346/1990, o dal 1° gennaio 2026, articolo 111, Dlgs 123/2025.

In pratica, se un residente in Italia muore avendo la proprietà di un bene (ad esempio, di valore 200) situato in altro Stato, il quale applica a quel bene una tassazione del 40%, mentre l’aliquota italiana è pari al 4%, in Italia non si paga nulla in quanto dagli 8 dovuti al fisco italiano si detraggono gli 80 pagati allo Stato estero, il quale evidentemente… ringrazia.

La convenzione Italia-Francia

In materia di imposta di successione, l’Italia ha stipulato poche convenzioni contro la doppia imposizione e cioè con Stati Uniti, Svezia, Regno Unito, Danimarca, Grecia, Israele e Francia. Quest’ultima (ratificata con legge 708/1994) è senz’altro la più nota, per frequenza di utilizzo: in essa, peraltro, nulla si aggiunge rispetto a quanto si applicherebbe in sua assenza, in quanto, sia con riguardo agli immobili (articolo 5) sia con riguardo alle quote di partecipazioni in società (articolo 8), viene sancito che questi beni sono tassati nello Stato in cui sono situati. In particolare, per “situare” una società, si fa riferimento al suo «domicilio» e, quindi, alla sua sede legale. La convenzione infine ribadisce (articolo 11) che, nello Stato ove era residente il de cuius, si detrae l’imposta pagata nell’altro Stato in relazione a beni situati in quest’ultimo Stato.

Le differenze tra i due Paesi

In Italia le aliquote dell’imposta di successione sono tre: in sintesi, il 4% per le successioni in linea retta (con franchigia esente di 1 milione di euro), il 6% per le successioni tra fratelli (con franchigia di 100mila euro) e l’8% per le successioni tra persone non legate da parentela.

In Francia, le aliquote applicabili variano in base alla parentela e sono sensibilmente più elevate:

in linea retta, le aliquote progressive vanno dal 5% al 45%, dopo una franchigia generale di 100mila euro per ciascun erede;

tra fratelli e sorelle, le aliquote vanno dal 35% al 45%, con una franchigia di 15.932 euro;

tra parenti fino al 4° grado compreso, l’aliquota è del 55%, dopo l’applicazione di un abbattimento di 1.594 euro;

tra persone senza vincolo di parentela, l’aliquota raggiunge il 60%, dopo l’applicazione di un abbattimento di 1.594 euro.

L’imponibile di quote e azioni

In Italia, la base imponibile per le azioni e le quote di partecipazione al capitale sociale di società non quotate si determina applicando la percentuale di capitale appartenuta al defunto al valore del patrimonio netto contabile. Per le azioni quotate, si assume come imponibile la loro quotazione al giorno del decesso.

In Francia, per le partecipazioni non quotate la base imponibile è il valore venale alla data del decesso, determinabile con criteri plurimi (patrimonio netto rettificato, redditività, prospettive e comparabili), con la possibilità di considerare il premio di controllo o lo sconto di minoranza. Per i titoli quotati rileva il valore di mercato alla data del decesso; è ammessa, come metodo di stima, la media dei corsi delle 30 sedute anteriori al decesso.

* Notaio a Parigi

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Esente la vendita di società italiane da holding estere

8 Novembre 2025

Il Sole 24 Ore 10 Ottobre 2025 di Alessandro Germani

La Corte di giustizia tributaria di I grado di Milano (sentenza 3525 depositata il 5 settembre 2025) ha stabilito che non può essere tassata la plusvalenza che un fondo di private equity internazionale ha realizzato dalla vendita di una partecipazione in una target italiana sostenendo che c’è interposizione da parte delle holding lussemburghesi laddove invece la struttura sia genuina.

L’accertamento

L’accertamento, a fronte del quale la contribuente è stata difesa da Tremonti Partners, ha riguardato l’Ires per il 2016 e aveva comminato imposte, sanzioni e interessi a seguito di verifica della Guardia di Finanza.

Veniva contestata l’omessa presentazione della dichiarazione in Italia e il mancato assoggettamento ad imposizione della plusvalenza riveniente dalla vendita di una nota società attiva nella cura degli animali detenuta da due holding lussemburghesi.

I verificatori avevano contestato l’interposizione delle strutture lussemburghesi (articolo 37, comma 3, Dpr 600/73) imputando ad esse i redditi di cui apparivano titolari, dimostrando, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che ne erano gli effettivi possessori per interposta persona.

A tale fine era stata contestata la reviviscenza del fondo ormai liquidato nei cinque anni dalla cancellazione al registro imprese (articolo 28, comma 4, Dlgs 175/2014). A fronte di una corposa difesa approntata dalle ricorrenti, l’Agenzia contestava la mancata tassazione della plusvalenza e la successiva distribuzione di dividendi in esenzione che comportava a suo avviso l’interposizione, con due avvisi di accertamento rispettivamente di circa 25 milioni e 118 milioni di euro.

La Corte di Milano dà ragione al contribuente e si sofferma sulla questione e si concentra sulla presunta interposizione fittizia delle holding Lussemburghesi che avrebbe consentito ai fondi di beneficiare di un regime di esenzione da imposizione.

La tesi delle Entrate

L’agenzia delle Entrate ritiene tassabile in Italia la plusvalenza ai sensi degli articoli del Tuir: 23, comma 1, lettera f) (plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti); 73, comma 1, lettera d) (enti non residenti) e 151, comma 3 (reddito degli enti commerciali non residenti) come redditi di natura finanziaria ex articolo 67, comma 1, lettera c) (plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate). Per essa, infatti, tutta la costruzione sarebbe priva di sostanza economica in quanto esclusivamente finalizzata a non tassare in Italia la plusvalenza.

La sentenza della Cgt

I giudici fanno notare che l’interposizione fittizia è fattispecie che fa scattare l’ipotesi di reato. Ma a loro avviso la realtà è differente in quanto la struttura in Lussemburgo era adeguata alle funzioni da svolgere. Le holding avevano a disposizione, e ne hanno sostenuto i costi, uffici e personale propri, per quanto ridotti ed esigui, adeguati in proporzione alla tipologia dell’attività da svolgere.

Inoltre si sono tenute numerose riunioni dei Consigli di amministrazione composti da numerosi professionisti di comprovata esperienza, in parte residenti proprio in Lussemburgo, oltre diverse riunioni assembleari a comprova della autonomia gestionale e decisionale delle holding.

Le holding non sono fittiziamente interposte, né c’è un meccanismo automatico di trasferimento dei proventi percepiti e la decisione sulle opzioni di investimento dei proventi è stata oggetto di due Consigli di amministrazione. Per cui quelle che per l’Agenzia erano presunzioni gravi, precise e concordanti per stabilire l’interposizione fittizia in realtà sono state sconfessate nei fatti dalle ricorrenti.

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Dal 1°gennaio il grande fratello fiscale Ue

8 Novembre 2025

Il Sole 24 Ore 8 Ottobre 2025 di Alessandro Galimberti

A meno di tre mesi dall’entrata in vigore della direttiva Dac 8 (2226/2023/Ue), approda al Consiglio dei ministri di oggi lo schema di decreto di recepimento legato all’attuazione della legge 91/2025 (legge di delegazione europea 2024).

la Dac 8, in vigore dal 1° gennaio amplia lo scambio automatico di informazioni fiscali ai pochi varchi ancora non presidiati mediante la creazione del Registro unico dell’Ue che riceverà e centralizzerà tutte le informazioni fiscali dei residenti nell’Unione rilevanti per lo scambio «ampliato»: un gigantesco data base in cui ogni Paese potrà consultare la radiografia dei propri contribuenti, ovunque risiedano, e che di fatto segnerà anche il superamento dello scambio automatico stesso.

Il codice fiscale Ue

La grande operazione di armonizzazione delle informazioni fiscali prevede la circolarizzazione del Nif (numero di identificazione fiscale) di ogni cittadino/residente europeo, codice su cui verranno imputate tutte le operazioni fiscalmente rilevanti in ottica transnazionale . Operazioni che, con la nuova direttiva, aumentano di numero e anche di ambito. I redditi da lavoro, già oggetto di scambio automatico dal 2011, diventano «redditi da lavoro dipendente», mentre gli accordi preventivi con il fisco ( ruling) escono dal perimetro delle grandi società e diventano rilevanti – e oggetto di «scambio» – anche se a siglarli è un contribuente persona fisica – ma con il limite soglia di 1,5 milioni di euro, compresi bonus e sottostanti di qualsiasi natura.

Cripto attività

Gli stati Ue hanno adottato molteplici normative in materia di criptoattività, ma la natura e l’utilizzo transnazionale rende spesso difficile l’identificazione, il controllo e la tassazione. È per questo che la Dac8, integrando la direttiva 2011/16/UE, si propone – attraverso l’introduzione dell’obbligo di scambio automatico e periodico di informazioni e la creazione, a partire dal 31 dicembre 2026, di un registro centrale di queste comunicazioni – di fornire agli Stati strumenti efficaci per combattere fenomeni di frode, di elusione o di non tassazione dei proventi da criptoattività.

Le prime informazioni oggetto di scambio automatico saranno quelle relative al periodo d’imposta 2026. Oltre alle informazioni riguardanti i soggetti detentori e i relativi Casp ( Crypto-asset service provider), andrà specificata la tipologia e l’importo lordo aggregato e il numero di transazioni realizzate.

Ruling e persone fisiche

Altro obiettivo della direttiva è estendere l’ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri alle operazioni poste in essere da persone fisiche facoltose.

In particolare, viene previsto dal 1° gennaio 2026 l’ obbligo di scambio automatico di informazione per i ruling transfrontalieri che hanno per oggetto un’operazione o una serie di operazioni che superino l’importo di 1,5 milioni (o una somma equivalente in altra valuta); il ruling preventivo transfrontaliero che determina se una persona è o meno residente ai fini fiscali nello Stato membro che emette il ruling.

Un’attenzione molto particolare è focalizzata sui redditi derivanti dai dividendi su conti non di custodia. La direttiva, infatti, evidenzia che questi redditi spesso sfuggono dalle comunicazioni attualmente obbligatorie.

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Licenziabili se viene meno la fiducia

8 Novembre 2025

Il Sole 24 Ore 8 Ottobre 2025 di Cristina Casadei

MASSIMARIO

Dirigenti

Chiamata a pronunciarsi sul licenziamento disciplinare di un dirigente, la Suprema corte ha evidenziato la differenza tra giustificatezza e giusta causa. «Ai fini della “giustificatezza” del licenziamento del dirigente…non è necessaria una analitica verifica di specifiche condizioni, ma è sufficiente una valutazione globale, che escluda l’arbitrarietà del recesso, in quanto intimato con riferimento a circostanze idonee a turbare il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, nel cui ambito rientra l’ampiezza di poteri attribuiti al dirigente…In tema di licenziamento disciplinare del dirigente, rilevando la giustificatezza del recesso che non si identifica con la giusta causa, a differenza di quanto avviene relativamente ai rapporti con la generalità dei lavoratori, il licenziamento non deve necessariamente costituire una extrema ratio, da attuarsi solo in presenza di situazioni così gravi da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto, e allorquando ogni altra misura si rivelerebbe inefficace, ma può conseguire ad ogni infrazione che incrini l’affidabilità e la fiducia che il datore di lavoro deve riporre sul dirigente».

Corte di cassazione, ordinanza 26609/2025, depositata il 2 ottobre

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Scadenziario Dicembre 2025

4 Novembre 2025

entro il 20 Dicembre

  • Scade il termine per il pagamento dei contributi previdenziali /assistenziali I.S.S.  F.S.S. e FONDISS per lavoratori dipendenti relativi al mese di novembre.

entro il 31 Dicembre

  • scade il termine per il versamento della ritenuta del 5% sugli utili  (anche eventualmente accantonati a Riserva) prelevati nel bimestre di settembre e ottobre (ritenuta da applicarsi sulla distribuzione utili formatisi dall’anno 2014  in avanti);
  • il pagamento delle ritenute a titolo d’acconto per lavoro dipendente e autonomo relativi al bimestre di settembre e ottobre dell’ esercizio in corso;
  • il pagamento dell’imposta speciale di bollo sui servizi di agenzia e rappresentanza (3% e 6%) relativi al bimestre di settembre e ottobre dell’ esercizio in corso;
  • il pagamento dell’imposta di bollo 3% su servizi di pubblicità e elaborazione dati relativi a fatture datate settembre e ottobre;
  • il pagamento dei compensi amministratori pena l’indeducibilità del costo;
  • scade il termine per il pagamento dell’imposta speciale sui beni di lusso (imbarcazioni);

Si ricorda per le aziende di produzione o per le attività di commercio all’ingrosso, di prestare attenzione agli acquisti di fine anno, poiché consistenti incrementi di magazzino al 31/12/25 rispetto all’anno precedente determinano l’obbligo di pagare la monofase sull’incremento medesimo.

Si rammenta che l’art. 58 c 1 lett. c) della Legge 94/2017 ha abolito l’obbligo di invio della comunicazione all’Ufficio Tributario della movimentazione relativa ai registri di temporanea importazione o esportazione (registro unico, c/lavoro, c/deposito, c/lavorazione ecc.).

Si segnala infine che l’art. 17 della Legge 137/2018 ha reso obbligatorio, già dal primo gennaio 2019, per ogni contribuente la registrazione nel conto fiscale delle obbligazioni tributarie ENTRO LA SCADENZA, pena sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 applicata dall’Ufficio Tributario.

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Si avvisa la gentile clientela che lo studio Commerciale del Dott. Antonio Valentini  rimarrà chiuso per le festività natalizie dal 24 Dicembre  al 6 Gennaio compresi.

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La dematerializzazione di quote delle Srl va prevista nello Statuto

8 Ottobre 2025

Il Sole 24 Ore 13 Settembre 2025 di Mario Notari

Due nuove massime della Commissione società del Consiglio notarile di Milano (214 e 215 del 22 luglio 2025) chiariscono i dubbi interpretativi sulle quote dematerializzate di Srl.

La cosiddetta legge Capitali dello scorso anno (legge 21/2024) ha previsto che le quote di Srl Pmi possono esistere in forma scritturale in base all’articolo 83-bis del Tuf (Dlgs 58/1998). È, quindi, consentito assoggettare in via facoltativa le quote allo stesso regime delle azioni delle Spa quotate in borsa.

Sul piano sistematico, la novità è di grande rilevanza. Le quote di Srl, che siano standardizzate e che adottino la forma scritturale, finiscono infatti per sovrapporsi in tutto e per tutto alla nozione delle azioni di Spa con la medesima forma scritturale.

Al di là dei profili generali, la norma pone delicate questioni interpretative, che vengono esaminate dalle massime in questione. Anzitutto si afferma che la decisione volta ad adottare il regime della dematerializzazione deve necessariamente consistere in una modificazione dello statuto, mediante l’introduzione di un’apposita clausola.

La massima 214, inoltre, affronta l’aspetto forse di maggior incertezza interpretativa della novella. Si tratta della portata applicativa della dematerializzazione, al cui riguardo la massima afferma la legittimità di diverse ipotesi, che potrebbero sembrare non direttamente rientranti nella lettera della legge:

in primo luogo, si chiarisce che non può in alcun modo distinguersi tra le categorie speciali e le quote ordinarie: anche queste ultime, infatti, se vi sono altre categorie, costituiscono una categoria, e pertanto non vi sono motivi per negare l’ammissibilità della loro dematerializzazione;

in secondo luogo, si afferma che la dematerializzazione può riguardare tutte le categorie di quote in cui è suddiviso il capitale sociale: non è cioè necessario che vi sia almeno una categoria di quote non dematerializzate, né al limite almeno una sola quota non dematerializzata;

si sostiene inoltre che la dematerializzazione può essere prevista dallo statuto anche in mancanza di categorie di quote e, quindi, indistintamente per tutte le quote in cui è suddiviso il capitale;

infine, si ammette la dematerializzazione anche per le quote prive di indicazione del valore nominale, purché rappresentanti la medesima frazione del capitale sociale, analogamente a quanto dispone, per le azioni, l’articolo 2346, comma 2, Codice civile.

Al di là degli ulteriori problemi interpretativi affrontati dalle massime, vale la pena osservare che questa forma delle quote non riguarda la maggior parte delle Srl, con pochi soci e con ridotta circolazione delle quote. Essa potrebbe invece diventare molto interessante per i casi di società con un alto numero di soci e con loro possibile variabilità, vuoi perché raccolgono capitali con forme di crowdfunding, vuoi perché si aprono a mutevoli forme di partecipazione, come avviene per consorzi in forma di Srl o per società che si ritirano dal mercato pur mantenendo molti soci.

È chiaro che in tutti in questi casi l’aspetto decisivo consisterà nei costi di adesione al sistema multilaterale di negoziazione (a carico della società) e al ricorso agli intermediari autorizzati (a carico dei soci). È su questo terreno che si vedrà se il nuovo istituto rimarrà sulla carta oppure rappresenterà una valida alternativa alle quote iscritte nel registro delle imprese.

Professore di diritto commerciale all’università Bocconi, Notaio in Milano, Coordinatore della Commissione Società

del Consiglio Notarile di Milano

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Sul tabellone turni non indicabili i motivi di assenza dei dipendenti

8 Ottobre 2025

Il Sole 24 Ore 16 Settembre 2025 di Giampiero Falasca

Il datore di lavoro non può diffondere, neppure in forma di sigle o abbreviazioni, i motivi delle assenze dei dipendenti tramite bacheche aziendali o comunicazioni interne, in quanto queste comunicazioni violano il diritto alla riservatezza dei lavoratori. È questo il principio affermato dal Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento 363/2025 del 23 giugno scorso.

La vicenda prende avvio da un reclamo sindacale di alcuni lavoratori del settore trasporto, i quali lamentavano che l’azienda avesse reso conoscibili a tutto il personale le ragioni delle assenze, riportate nei turni affissi nei depositi e inviati via e-mail. Le tabelle indicavano sigle quali “MAL” (malattia), “INF” (infortunio), “104” (permesso legge 104/1992), “PS” (permesso sindacale), rendendo così accessibili informazioni idonee a rivelare lo stato di salute o l’appartenenza sindacale dei colleghi.

La società ha sostenuto che l’uso di sigle garantiva trasparenza e preveniva conflitti tra i lavoratori chiamati a sostituire i colleghi assenti, e ha richiamato l’articolo 10 della legge 138/1958, che impone alle imprese di trasporto di affiggere i turni di servizio. Nel corso del procedimento presso il Garante, ha comunque modificato la prassi, sostituendo le sigle con la sola lettera “A”, a indicare genericamente l’assenza.

Il Garante ha ritenuto tale trattamento illecito, sottolineando che la comunicazione dei motivi dell’assenza integra una violazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c (principio di minimizzazione) e dell’articolo 9, paragrafo 2, del Regolamento Ue 2016/679 (il Gdpr). La normativa consente al datore di trattare dati particolari – come quelli relativi a salute o sindacato – solo se necessario per adempiere a obblighi di legge o contrattuali. Nel caso esaminato, l’indicazione delle cause dell’assenza non era indispensabile alla gestione della turnazione.

Il richiamo all’articolo 10 della legge 138/1958 non è stato ritenuto idoneo a fondare la liceità del trattamento: la disposizione si limita a prevedere l’affissione dei turni di servizio, senza autorizzare la divulgazione dei motivi di assenza. Ne consegue che i colleghi non possono essere considerati soggetti legittimati ad accedere a dati di natura sanitaria o sindacale, che devono rimanere riservati a chi è autorizzato al trattamento.

L’Autorità ha inoltre richiamato i propri precedenti (provvedimenti 341/2014 e 105/2020), nei quali era già stato affermato che i lavoratori non sono legittimati a conoscere i dettagli delle assenze dei colleghi, proprio perché si tratta di dati eccedenti e sensibili. Le linee guida del 2007 sul trattamento dei dati dei dipendenti in ambito pubblico sono state ribadite come parametro interpretativo valido anche per i datori di lavoro privati.

Alla luce di tali rilievi, il Garante ha dichiarato illecito il trattamento e, applicando i criteri del Gdpr, ha comminato una sanzione amministrativa pecuniaria di 10mila euro. È stata altresì disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale, a fini dissuasivi e di trasparenza.

La decisione consolida un orientamento: l’esigenza di informare il personale sull’organizzazione dei turni non legittima la diffusione di dati sensibili eccedenti. La regola resta quella della minimizzazione, cioè l’informazione deve essere limitata a quanto strettamente necessario allo svolgimento del rapporto di lavoro.

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Se si autorizza un pagamento la banca non è tenuta al rimborso

8 Ottobre 2025

Il Sole 24 Ore 27 Settembre 2025 di Antonio Criscione

DECISIONI ABF

Con il bonifico istantaneo è vietato sbagliare. L’Arbitro bancario finanziario (Abf) che si è espresso già alcune volte sul tema del bonifico istantaneo, ha dato torto al titolare del conto, anche quando era stato indotto a fare il bonifico con una truffa. Rincorrere il truffatore è praticamente impossibile, ma quando si fa qualcosa in modo cosciente e deliberato non è possibile neanche rifarsi con la banca.

Andiamo con ordine. Il bonifico istantaneo permette di trasferire denaro sul conto del beneficiario in meno di dieci secondi. Può essere fatto in qualsiasi momento, tutti i giorni dell’anno, 24 ore al giorno. «Non ci sono – afferma l’avvocato Letizia Vescovini – limiti all’importo del bonifico istantaneo ma normalmente è consigliato fissare un importo massimo a garanzia della sicurezza della transazioni: la possibilità di impostare limiti personalizzati, sia a livello giornaliero sia per singola operazione, liberamente modificabili in qualsiasi momento è uno strumento di protezione del titolare del conto».

Per contrastare le truffe dal prossimo 9 ottobre 2025, tutti gli operatori dovranno consentire all’utente di verificare la corrispondenza dell’Iban indicato e del nome del beneficiario, prima di autorizzare l’operazione tramite bonifico istantaneo, senza alcun costo aggiuntivo (meccanismo del “Verification of Payee“). «Questo preventivo controllo – aggiunge Vescovini – potrà limitare gli errori ma non sempre proteggerà i clienti bancari dalle truffe, frodi sempre più diffuse visto che alle tecniche di frode tradizionali si sono affiancate tecniche di cosiddetto social engineering. Le indicazioni che emergono dalle decisioni dell’Abf vanno nel senso che se il cliente è indotto in modo truffaldino a disporre un bonifico a favore di un terzo, con l’inserimento volontario delle credenziali la banca è esonerata da responsabilità».

In questo senso va la decisione 12842 del 13.12.2024 del collegio Abf di Milano nel caso di una truffa denominata “social hacking” che si caratterizza in quanto le istruzioni manipolative vengono impartite telefonicamente dal terzo “truffatore” al titolare del rapporto, lasciando che sia lo stesso titolare a disporre e ad autenticare il pagamento senza che il truffatore venga a conoscenza dei codici di accesso. La tutela del cliente rispetto alla banca c’è se si tratta di operazioni non autorizzate, ma se l’operazione è autorizzata dall’utilizzatore, non ci si può rivalere sull’intermediario. Anche il Collegio di Roma (decisione n. 1907/2021) in una vertenza analoga, ha ritenuto che «per quanto la volontà del cliente di effettuare tale operazione sia stata viziata per effetto del raggiro subìto dal terzo ignoto, il previo consenso autorizzativo dell’istante appare dirimente per escludere la natura indebita del pagamento e, correlativamente, l’esistenza di un obbligo restitutorio in capo alla convenuta».

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Email personale inviolabile anche se sul server aziendale

8 Ottobre 2025

Il Sole 24 Ore 4 Settembre 2025 di Giuseppe Bulgarini d’Elci

L’accesso alla posta elettronica personale dei lavoratori non è consentito al datore di lavoro per finalità difensive, neppure se le email sono state rinvenute sul server aziendale e sul personal computer assegnato ai dipendenti.

È da respingere la tesi per cui, essendo il datore titolare dei sistemi informatici aziendali sui quali erano confluite le comunicazioni personali degli account privati dei lavoratori, si trattava di corrispondenza “aperta” che, come tale, il datore poteva utilizzare in sede giudiziale. Al contrario, si deve ritenere che gli account privati dei dipendenti conservino il carattere di corrispondenza “chiusa” anche se i lavoratori hanno utilizzato il personal computer in dotazione per la posta elettronica personale e le loro comunicazioni sono confluite sul server aziendale.

Per la Cassazione (sentenza 24204/2025), è dirimente che le comunicazioni acquisite dal datore provenissero da account di posta elettronica personali dei lavoratori protetti da una password, perché, sebbene essi fossero inseriti sul server aziendale, si tratta comunque di espressione della vita privata e di diritto di corrispondenza tutelati, tra l’altro, dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (articolo 8).

La causa è stata promossa dal datore di lavoro per atti di concorrenza sleale e violazione dei doveri di fedeltà e diligenza da parte di alcuni dipendenti che, nel frattempo, hanno interrotto il rapporto. Per supportare la domanda risarcitoria, il datore ha prodotto una consulenza tecnica informatica contenente le email private dei lavoratori. In primo grado il ricorso dell’azienda è stato parzialmente accolto e i lavoratori, una volta accertate la concorrenza sleale e le condotte infedeli, condannati a risarcire il danno in misura pari alle retribuzioni ricevute nell’ultima fase dei rapporti di lavoro (incluse le competenze di fine rapporto).

La Corte d’appello di Milano ha riformato la decisione, ritenendo inutilizzabili gli esiti della consulenza informatica, perché l’accesso agli account privati dei lavoratori, benché inseriti sul server aziendale, costituisce violazione del diritto di vita privata e di corrispondenza. La Cassazione conferma la sentenza e rimarca che le comunicazioni dei dipendenti tramite l’account privato ricadono nelle nozioni di “vita privata” e di “corrispondenza” anche se sono trasmesse dai locali aziendali e non sono utilizzabili per un’azione giudiziale risarcitoria.

Nel bilanciamento dei contrapposti interessi, il controllo datoriale soggiace ai limiti della proporzionalità (nel senso di utilizzo della modalità meno intrusiva) e della preventiva informazione ai lavoratori sui possibili controlli. Nel rispetto di questi limiti, cui il datore è tenuto a presidio della riservatezza dei dipendenti, è illegittima la conservazione dei dati personali dei lavoratori relativi alla posta elettronica privata, tanto più se acquisiti mediante sistemi di controllo rispetto ai quali non è stata osservata la procedura dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori e non è stato raccolto il consenso individuale.

Il trattamento dei dati relativi alle email estratte dagli account privati, in assenza di queste condizioni, costituisce, altresì, violazione del divieto di indagini sulle opinioni e sulla vita personale del lavoratore.

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Decreto Consiliare 26 settembre 2025 nr 121 – Ratifica dell’Accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Consiglio Federale Svizzero relativo allo scambio di giovani lavoratori

8 Ottobre 2025

Si allega il testo completo del Decreto Consiliare con allegato l’Accordo tra San Marino e  la Confederazione Elvetica in merito allo scambio di giovani lavoratori dai 18 ai 35 anni.

L’Accordo, nato con l’ obiettivo di creare percorsi professionali e culturali che arricchiscano le competenze dei giovani e rafforzino i legami bilaterali tra i due Paesi, prevede la possibilità per giovani cittadini sammarinesi e svizzeri di lavorare per un periodo determinato nel Paese partner.

Lo scambio, di un numero di giovani non superiore a 20, è regolato da una procedura amministrativa condivisa tra le autorità competenti dei due Stati.

Per tutti gli interessati ai dettagli del caso si rimanda agli articoli 4 e 5 dell’Accordo allegato.

DC121-2025+All

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