Triangolari Ue, facilitazioni Iva anche con un quarto operatore

9 Settembre 2026

Il Sole 24 Ore lunedì 17 Agosto 2026 di Matteo Balzanelli, Massimo Sirri e Riccardo Zavatta

La recente giurisprudenza conferma che il trattamento Iva delle operazioni “complesse” e le correlate semplificazioni dipendono, tra l’altro, dalle modalità con cui avvengono il trasporto o la spedizione dei beni. È il caso, per esempio, delle triangolazioni comunitarie che – come affermato nella sentenza del tribunale Ue relativa alla causa T-646/24 – “resistono”, in costanza dei relativi presupposti, anche alla presenza di un quarto soggetto destinatario finale dei beni nello stesso Stato del secondo cessionario.

Operazione quadrangolare

La situazione analizzata dai giudici riguarda un’operazione quadrangolare che nella pratica commerciale non è poi così infrequente. Si tratta dell’ipotesi in cui, “in coda” a un’operazione che rientra nelle cosiddette triangolari comunitarie semplificate (in cui sono presenti tre soggetti identificati in tre Stati membri diversi UE1-UE2-UE3), s’innesta un’ulteriore cessione “interna” allo Stato di arrivo dei beni, con consegna diretta al cliente finale.

Nella sostanza, viene confermato che la presenza di tale ulteriore operazione non è di per sé idonea a far “cadere” la triangolare, alla quale questa si può semplicemente concatenare subendo un inquadramento autonomo. Per altro verso, potremmo dire che è applicabile una sorta di “proprietà dissociativa” che consente di scomporre l’operazione quadrangolare in una triangolare comunitaria e una successiva cessione interna allo Stato di arrivo dei beni.

Semplificazioni valide

Contestualizzando la situazione, si tratta del caso in cui l’impresa italiana è il primo cedente della catena (secondo lo schema IT-FR-DE1-DE2) o il terzo soggetto (FR-DE-IT1-IT2) e il trasporto a cura del primo cedente o del promotore della (sub)triangolare implica la consegna al cliente finale (quarto soggetto), ovvero ancora quando l’operatore nazionale figura come promotore della (sub)triangolare (FR-IT-DE1-DE2) e il trasporto è a cura di FR o di IT.

Secondo i giudici europei, le semplificazioni previste per le triangolari comunitarie non vengono meno, perché l’articolo 141 della direttiva Iva «non esige che il destinatario di una “cessione successiva” (…) detenga fisicamente il bene materiale ceduto, né che detto bene materiale sia fisicamente trasportato verso tale persona e/o fisicamente ricevuto da quest’ultima. Pertanto, una siffatta cessione può essere effettuata nell’ambito di un trasporto unico a destinazione della persona alla quale detto destinatario rivende il bene materiale».

Resta inteso che è possibile pervenire a tali conclusioni solo laddove siano presenti tutte le condizioni stabilite per le triangolari comunitarie, restando quindi escluso il caso in cui i primi due operatori dovessero effettuare cessioni con resa ex works (Exw). In tale evenienza, il “promotore” dovrebbe assumere una posizione Iva (tramite identificazione diretta o nomina di un rappresentante fiscale) nello Stato membro di partenza dei beni. La prima cessione risulterebbe interna a questo Stato, mentre la seconda costituirebbe una cessione intracomunitaria a partire dal medesimo Stato membro.

Triangolare «impropria»

Anche la Cassazione (ordinanza 8129/26 del 1° aprile) si è recentemente soffermata su un caso di operazione triangolare. Nella fattispecie, si trattava di una cosiddetta triangolare “impropria” in cui una società americana (casa madre) vende a una società olandese, la quale a sua volta rifattura alla filiale italiana, con consegna della merce direttamente in Italia. I giudici osservano che la prima cessione (USA-NL) va considerata fuori campo Iva mentre la seconda (NL-IT) origina un’importazione per la quale l’acquirente italiano, presentando entrambe le fatture in dogana (quella relativa alla prima cessione per dare prova della provenienza dei beni e la seconda per la determinazione degli importi), può esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta in quanto «devono ritenersi indifferenti, ai fini della identificazione dell’importatore, le attività realizzate fuori del territorio dello Stato dovendosi avere riguardo a chi risultando tale abbia provveduto allo sdoganamento».

Nonostante tale posizione appaia condivisibile, è bene non generalizzare. La previsione di diversi termini di resa potrebbe infatti incidere sul luogo di effettuazione delle cessioni, con effetti significativi sull’inquadramento dell’operazione e sulle modalità di assolvimento dell’imposta.

GLI ESEMPI

Triangolare comunitaria

Alfa Srl acquista merce dalla Germania per rivenderla ai propri clienti in Spagna, con consegna diretta dalla Germania alla Spagna gestita da Alfa. Tutti gli attori sono soggetti passivi e risultano iscritti al Vies. Come si deve comportare Alfa?

Alfa Srl integra la fattura ricevuta dalla società tedesca senza applicazione dell’imposta (art. 40, co. 2, Dl 331/1993) ed effettua una cessione non imponibile (art. 41, Dl 331/1993) verso i clienti spagnoli.

Cessioni a catena con resa ex works

Beta Sas (IT1), iscritta al Vies, acquista beni da produttori austriaci (AT) e li rivende a distributori italiani (IT2). I beni vengono ceduti da AT con resa ex works e il trasporto, curato da IT1 per il tramite di vettori incaricati, avviene direttamente da AT a IT2. In base alle pattuizioni, IT2 diviene proprietario dei beni all’atto della consegna, previo pagamento del dovuto.

Non si tratta di una triangolare comunitaria semplificata perché non sono presenti tre soggetti identificati in tre Stati membri diversi. Considerato che IT2 può disporre dei beni come proprietario solo alla consegna degli stessi e previo pagamento del dovuto, la prima operazione (AT-IT1) è da considerarsi intraUe, mentre la seconda (IT1-IT2) è interna e soggetta a Iva nazionale (Cgue, C-430/09 Euro Tyre).

Cessioni a catena con doppia resa ex works

Gamma Srl (IT) vende a una società francese che a sua volta cede a clienti belgi. Tutti gli attori sono soggetti passivi Iva iscritti al Vies. Sia Gamma che il promotore francese cedono con resa ex works, ed è quindi il cliente belga che si occupa del trasporto dei beni dall’Italia al Belgio. Gamma effettua una cessione intraUe nell’ambito di una operazione triangolare?

No, non si tratta di una triangolare comunitaria semplificata, perché l’acquisto effettuato dal promotore rileva nello Stato di partenza del bene (e non in quello di arrivo). La prima cessione è quindi rilevante in Italia, con addebito dell’imposta, mentre la seconda è una cessione intraUe effettuata per il tramite della posizione Iva in Italia che il promotore francese deve assumere (identificazione diretta o rappresentante fiscale).

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Vendite a catena, promotore a rischio

9 Settembre 2026

Il Sole 24 Ore lunedì 17 Agosto 2026 di  Matteo Balzanelli, Massimo Sirri e Riccardo Zavatta

Per costruire un’operazione triangolare comunitaria con tassazione dei beni nello Stato membro d’arrivo, occorre il rispetto di rigorosi requisiti. Lo ricorda la risposta 111/26 del 29 maggio che, trattando di una triangolazione Polonia/Germania/Italia in cui il promotore tedesco aveva omesso di designare il cliente nazionale quale debitore dell’Iva in Italia, conferma l’inapplicabilità della semplificazione dell’articolo 141 della direttiva 2006/112. Trovando spazio le regole delle vendite a catena (articolo 36-bis della direttiva), il promotore deve identificarsi in Italia, dove avrà luogo una cessione interna assoggettata a Iva a cura del cessionario nazionale.

La risposta del Fisco non può pronunciarsi sulle conseguenze sanzionatorie, ma tralascia anche di precisare che l’obbligo di identificazione nello Stato deriva dal fatto che il promotore, in quanto “operatore intermedio” che si occupa del trasporto, realizza qui l’acquisto intracomunitario dei beni forniti dall’operatore polacco: acquisto che rappresenta il naturale “antecedente” della successiva vendita interna.

La tassazione assolta

L’aspetto più interessante riguarda tuttavia un’altra questione. Per coglierne la portata, è bene scambiare i ruoli degli operatori coinvolti. Immaginiamo che sia il soggetto nazionale che, in veste di promotore, acquista i beni in Polonia, rivendendoli e consegnandoli al proprio cessionario tedesco, ma senza designarlo quale debitore dell’imposta. Gli effetti, mutatis mutandis, sarebbero gli stessi individuati dalla risposta.

Ma non è tutto. In forza della presunzione di cui all’articolo 41, paragrafo 1, della direttiva (e dell’articolo 40, comma 2, primo periodo, del Dl 331/93), infatti, l’acquisto intracomunitario si considera effettuato (per presunzione) in Italia se non si dimostra (prova contraria) la tassazione nello Stato membro di arrivo (Germania). Solo quando ciò avverrà, l’articolo 41, paragrafo 2, della direttiva 2006/112 (e l’articolo 43, comma 2, del Dl 331/93) consente di ridurre la base imponibile dell’acquisto intracomunitario presuntivamente assegnato allo Stato del promotore (Italia), al fine di tener conto della tassazione che si provi di aver assolto, previa identificazione, nello Stato Ue di destinazione dei beni.

La detrazione dell’imposta

La giurisprudenza Ue (sentenza nelle cause riunite C-536/08 e C-539/08) completa poi le previsioni normative, con indicazioni che si ritiene valgano anche dopo l’introduzione della disciplina delle vendite a catena, affermando che l’acquisto intracomunitario presuntivamente assegnato allo Stato del promotore quando non sono rispettate le condizioni per la triangolare – fra cui la designazione del debitore – non permette a tale soggetto (il promotore) di detrarre l’imposta dovuta in reverse charge nel proprio Stato.

Se l’Iva dovuta in Italia in forza della “ricollocazione” dell’acquisto fosse detraibile, l’operatore nazionale non avrebbe infatti alcun interesse a provare la tassazione nello Stato d’arrivo dei beni (Germania) conformemente alla regola generale d’imposizione nel Paese del consumo di cui all’articolo 40 della direttiva (tradotta nell’articolo 40, comma 1, del Dl 331/93). Né potrebbe eccepire che l’Iva in tale Stato è stata comunque assolta dal cessionario finale, poiché tale soggetto non avrebbe assolto l’Iva “giusta”, ovvero quella sull’acquisto interno al proprio territorio, avendo applicato il tributo su un acquisto intraUe che tuttavia rileva nello Stato del promotore in forza della presunzione normativa.

Per evitare simili effetti, non resta che attenersi scrupolosamente alle formalità previste.

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Trust, atto di dotazione con imposte fisse anche se ci sono immobili

9 Settembre 2026

Il Sole 24 Ore 24 Agosto 2026 di Fabrizio Dominici Giorgio Gavelli

Con sentenza n. 1045 del marzo 2026 la Cgt di II grado della Puglia, sezione 26 (presidente Lupi, relatore Carra), ha confermato l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (e già condiviso nel primo grado): l’atto istitutivo del trust e gli atti di dotazione patrimoniale sono fiscalmente neutrali e soggetti all’imposta di registro in misura fissa, anche se la dotazione ha ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari. Secondo tale orientamento, anche le imposte ipotecaria e catastale (oggetto di giudizio) trovano applicazione nella misura fissa, essendo la tassazione proporzionale differita al momento dell’effettiva attribuzione dei beni ai beneficiari.

Il trust è un istituto di origine anglosassone introdotto nell’ordinamento italiano attraverso la ratifica della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva con la legge 16 ottobre 1989, n. 364. La Convenzione non disciplina il trust sotto il profilo sostanziale, ma impone agli Stati aderenti di riconoscere gli effetti dei trust validamente istituiti secondo la legge regolatrice prescelta dal disponente. Pur in assenza di una disciplina codicistica, il trust è un istituto riconosciuto dall’ordinamento italiano ed è ampiamente utilizzato quale strumento di protezione patrimoniale, pianificazione successoria, gestione di patrimoni familiari e realizzazione di specifiche finalità meritevoli di tutela. La disciplina tributaria del trust è stata, in passato, caratterizzata da un significativo contrasto interpretativo, dovuto principalmente all’assenza di una disciplina legislativa per le imposte indirette.

Il legislatore ne ha infatti riconosciuto la rilevanza fiscale ai fini dell’imposizione diretta, ma non ha mai disciplinato il trattamento tributario dell’atto istitutivo e dell’atto di dotazione patrimoniale ai fini dell’imposta di registro, delle imposte ipotecaria e catastale e dell’imposta sulle successioni e donazioni. Il problema è sempre stato comprendere se il trasferimento dei beni dal disponente al trustee fosse idoneo a determinare un’effettiva manifestazione di capacità contributiva, o se dovesse essere considerato un trasferimento meramente strumentale.

La Suprema corte ha progressivamente valorizzato la natura del trust quale patrimonio segregato e la funzione strumentale svolta dal trustee. Secondo tale impostazione, il trustee non riceve i beni per acquisirli definitivamente al proprio patrimonio, ma solo per amministrarli nell’interesse dei beneficiari o per il perseguimento dello scopo individuato dal disponente. Perciò il trasferimento iniziale dei beni non realizza un’attribuzione definitiva della ricchezza, ma costituisce solo il presupposto organizzativo necessario per l’attuazione del programma negoziale proprio del trust. La giurisprudenza di legittimità (ex pluribus Cassazione 8082/ 2020) ha così sostituito il criterio del trasferimento formale con quello dell’effettivo arricchimento patrimoniale, ritenendo che soltanto quest’ultimo possa integrare il presupposto dell’imposizione proporzionale.

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Lecito restituire i finanziamenti dei soci se c’è un credito effettivo

9 Settembre 2026

Il Sole 24 Ore 26 Agosto 2026 di Laura Ambrosi Antonio Iorio

La restituzione al socio di somme precedentemente versate alla società, in prossimità dell’insolvenza, richiede particolare attenzione per le sue potenziali conseguenze sotto il profilo penale. Il problema si pone soprattutto nelle società a ristretta base partecipativa, in cui il socio è anche amministratore e può quindi disporre direttamente dei conti sociali.

Assume pertanto un ruolo centrale comprendere quando il prelievo effettuato dal socio-amministratore costituisca la restituzione di un credito effettivamente vantato verso la società e quando, invece, rappresenti una sottrazione di risorse al patrimonio sociale.

La recente sentenza 31401/2026 della Cassazione individua alcuni criteri operativi molto utili.

Secondo i giudici di legittimità occorre verificare, innanzitutto, l’effettiva esistenza del precedente versamento e stabilirne la natura, poiché da tale qualificazione discendono conseguenze diverse sul piano penale.

Finanziamento o apporto

Non tutti i versamenti effettuati dai soci attribuiscono un diritto alla restituzione. Occorre distinguere tra finanziamenti veri e propri, che determinano l’insorgenza di un credito del socio verso la società, e versamenti destinati al patrimonio della società, rispetto ai quali manca invece un ordinario credito restitutorio esigibile durante la vita sociale.

La distinzione assume immediata rilevanza penale in caso di crisi.

Se il socio preleva somme in restituzione di un versamento in conto capitale, la restituzione può integrare una condotta distrattiva, proprio perché il socio non dispone di un credito esigibile che possa giustificare l’uscita delle risorse dal patrimonio sociale.

Diversamente, quando sia dimostrata l’esistenza di un effettivo finanziamento, la restituzione soddisfa un credito del socio. In tale ipotesi, viene meno il presupposto per considerare automaticamente il pagamento come una sottrazione senza titolo del patrimonio sociale.

Al riguardo, la giurisprudenza, ricorrendone naturalmente gli ulteriori presupposti, riconduce piuttosto tale condotta nell’area della bancarotta preferenziale.

Il problema diventa ancora più evidente quando il creditore beneficiato coincide con l’amministratore che dispone il pagamento: il soggetto che conosce la situazione finanziaria della società utilizza infatti le risorse disponibili per soddisfare il proprio credito mentre gli altri creditori rimangono insoddisfatti.

Ovviamente non basta la semplice denominazione «finanziamento soci». La mera presenza in bilancio di una voce «debiti verso soci per finanziamenti» è di certo un elemento rilevante, ma la qualificazione dell’operazione richiede di ricostruire il rapporto sottostante.

Effettivo versamento e natura

La Cassazione nella sentenza 31401/2026 evidenzia l’esigenza di verificare concretamente se il versamento sia effettivamente avvenuto e quale ne sia la natura.

L’accertamento dovrebbe, in concreto, concentrarsi sulla tracciabilità finanziaria del versamento, sulla sua contabilizzazione, sulla documentazione societaria disponibile, sulla permanenza del debito nei bilanci successivi e, più in generale, sulla coerenza tra la rappresentazione contabile e l’effettivo rapporto economico intercorso tra socio e società.

La restituzione non è distrazione

Il diritto alla restituzione da parte del socio esclude che il pagamento possa essere considerato, per ciò solo, una distrazione.

Ma ovviamente, tale circostanza, non rende in automatico penalmente irrilevante il rimborso. In sostanza occorre prima stabilire se il socio sia realmente creditore della società; successivamente se le modalità e il momento del pagamento possano assumere carattere preferenziale.

Le verifiche

In presenza di restituzioni di somme a soci, soprattutto quando la società è in una situazione di tensione finanziaria, è opportuno ricostruire almeno quattro elementi:

origine delle somme;

titolo del versamento;

prova del credito;

situazione della società al momento della restituzione.

La disponibilità di bonifici, estratti conto, bilanci, mastri contabili, eventuali delibere o accordi e altra documentazione contemporanea al finanziamento può assumere un ruolo decisivo.

Allo stesso modo, devono essere valutati l’ammontare del rimborso rispetto al credito residuo, la situazione finanziaria della società e l’esistenza di altri creditori rimasti insoddisfatti.

La qualificazione originaria e la documentazione dei finanziamenti dei soci assumono così una funzione che va ben oltre il piano civilistico e contabile e, in caso di successiva insolvenza, possono rappresentare il discrimine tra un pagamento fondato su un credito effettivo, una condotta preferenziale e una vera e propria distrazione patrimoniale.

CHE COSA VERIFICARE PER EVITARE CHE L’OPERAZIONE ABBIA RISVOLTI PENALI

1 Natura originaria del versamento

Accertare che le somme siano state erogate a titolo di finanziamento e non come versamento in conto capitale o altra forma di apporto patrimoniale

2 Effettività del finanziamento

Verificare che al dato contabile corrisponda un reale trasferimento di denaro dal socio alla società, ricostruibile attraverso bonifici, estratti conto e altra documentazione

3 Coerenza della contabilità

Controllare che il finanziamento sia stato correttamente rappresentato nei bilanci e nelle scritture contabili e che la sua evoluzione negli esercizi successivi sia coerente con i rimborsi effettuati

4 Esistenza e ammontare del credito al momento del rimborso

Ricostruire il saldo effettivamente ancora dovuto al socio ed evitare restituzioni superiori al credito risultante dalla documentazione

5 Tracciabilità del rimborso

Utilizzare modalità di pagamento che consentano di individuare chiaramente beneficiario, importo e causale. Evitare prelievi o trasferimenti difficilmente riconducibili allo specifico finanziamento

6 Situazione economico-finanziaria della società

Prima della restituzione valutare se ci siano già insolvenza, grave tensione finanziaria o significative esposizioni verso altri creditori

7 Possibile carattere preferenziale del pagamento

Se la società è insolvente, verificare se il rimborso determini il soddisfacimento del socio a discapito degli altri creditori. La restituzione di un autentico finanziamento può integrare, ricorrendone i presupposti, la bancarotta preferenziale

8 Particolare cautela quando il socio è anche amministratore

Il rimborso disposto dall’amministratore in proprio favore richiede particolare attenzione soprattutto in prossimità dell’insolvenza, per la coincidenza tra chi decide il pagamento e il creditore beneficiato

9 Conservazione documentazione

Mantenere un fascicolo che permetta di ricostruire, anche a distanza di anni, origine del finanziamento, titolo, contabilizzazione, credito residuo, restituzione

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Decreto Delegato 20 Agosto2026 nr 122 – Modifiche alla Legge 28 01 1981 nr 5 “Regolamentazione del distacco e dei permessi per funzioni politiche” e integrazioni alla Legge 29 11 2022 nr 157 “Riforma del Sistema Previdenziale ” e loro succ. mod.

9 Settembre 2026

Il Decreto Delegato n. 122 del 20 Agosto 2026  aggiorna la disciplina dei permessi lavorativi e dei contributi pensionistici per i titolari di cariche politiche.
Il provvedimento coordina inoltre tali disposizioni con la riforma previdenziale del 2022, definendo le modalità di calcolo e versamento dei contributi durante il mandato.
Si allega il testo completo:

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Decreto Delegato 10 Agosto 2026 nr 116 – Disposizioni in materia di accordi preventivi per imprese a carattere internazionale

9 Settembre 2026

In seguito agli accordi siglati lo  scorso mese di Luglio tra l’Ufficio Tributario di San Marino e l’Agenzia delle Entrate italiana ai fini di contrastare l’erosione delle basi imponibili e il trasferimento elusivo degli utili a livello globale, il Decreto Delegato 116 disciplina e regola le modalità di accesso ai cosiddetti  “accordi preventivi fiscali” dedicati, in particolare, alle imprese che svolgono attività a carattere internazionale.

Gli accordi preventivi (unilaterali, bilaterali o multilaterali) servono a concordare in anticipo con l’Ufficio Tributario i criteri fiscali da applicarsi in determinate casistiche riguardanti come indicato all’Art. 1

  • il calcolo del valore normale delle operazioni tra società sammarinesi e società estere collegate anche nei casi di trasferimento della residenza all’estero
  • stabile organizzazione a San Marino o all’estero e l’attribuzione dei relativi utili e perdite.
  • erogazione o percezione di dividendi, interessi, royalties e altri redditi a o da soggetti non residenti

Possono accedere alla procedura gli operatori economici che svolgono attività con carattere internazionale che soddisfino almeno uno dei requisiti previsti dall’Art. 2 dopo una fase preliminare (pre-filing) con l’Ufficio Tributario per discutere gli aspetti procedurali del caso oggetto di un’eventuale successiva istanza (Art. 4)

L’istanza del contribuente all’Ufficio Tributario prevede una commissione di 10.000,00 30.000,00 o 50.000,00 €, determinata in base al fatturato complessivo del gruppo; per gli accordi unilaterali è dimezzata (art.3)

L’accordo sottoscritto vincola le parti per 5 periodi d’imposta e, a determinate condizioni, il contribuente può chiederne l’efficacia retroattiva (Art. 5)

Le modalità operative e i controlli sul rispetto dell’accordo saranno definiti con una circolare dell’Ufficio Tributario (Art. 6)

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Aire obbligatoria per chi sta all’estero più di 12 mesi

9 Settembre 2026

Il Sole 24 Ore 31 Agosto 2026 di Michela Magnani

Fiscalità internazionale

A partire dalla fine del 2026, sarò in distacco lavorativo nel Regno Unito per circa due anni. Il mio compagno rimarrà in Italia, dove abbiamo una casa di proprietà, che è la nostra dimora abituale, nella quale tornerò periodicamente.

Ho un conto corrente italiano, sul quale accredito lo stipendio ogni mese, e intenderei mantenere la residenza fiscale in Italia, senza iscrivermi all’Aire (Anagrafe degli italiani residenti all’estero), perché ho bisogno di mantenere il mio medico di base per alcune cure che sto facendo.

Posso evitare l’iscrizione all’Aire?

Come si evince dal sito del ministero degli Interni, l’iscrizione all’Aire è un diritto-dovere del cittadino (articolo 6 della legge 470/1988) e costituisce il presupposto per fruire dei servizi consolari forniti dalle rappresentanze all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali il voto per corrispondenza in occasione di elezioni politiche e di referendum. A seguito dell’iscrizione all’Aire, lo Stato italiano può, inoltre, fornire aiuto ai cittadini italiani nell’ipotesi in cui gli stessi si dovessero trovare in stato di bisogno.

Sono tenuti a iscriversi all’Aire i cittadini che trasferiscono la residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi e quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo. L’articolo 1, comma 242, della legge 213/2023 (di Bilancio per il 2024) ha modificato l’articolo 11 della legge 1228/1954, introducendo un nuovo regime sanzionatorio per i cittadini italiani residenti all’estero che non sono iscritti all’Aire, con la previsione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro in caso di omissione della dichiarazione di trasferimento di residenza entro i termini previsti (90 giorni, ex articolo 6 della legge 470/1988).

Inoltre, occorre considerare che, indipendentemente dalle sanzioni che sono ora applicabili nei confronti dei cittadini italiani che non adempiono all’obbligo indicato, l’iscrizione/non iscrizione all’Aire è anche uno degli elementi utilizzati dall’amministrazione finanziaria per accertare la residenza in Italia, ex articolo 2 del Tuir (Dpr 917/1986), di soggetti che non hanno il domicilio o la residenza in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta, e che sono presenti sul territorio italiano per meno di 183 giorni.

A tale proposito, si ritiene che, indipendentemente dall’iscrizione all’Aire della lettrice (iscrizione a cui si ritiene che ella sia comunque tenuta), il fatto che la stessa abbia un’abitazione a disposizione in Italia, dove continua a vivere il suo compagno e nella quale vuole ritornare ogni volta che ciò sia possibile, nonché la presenza di un conto corrente nel nostro Paese, sul quale vengono accreditati i suoi stipendi, siano elementi che potrebbero essere utilizzati dall’agenzia delle Entrate per sostenere che la stessa sia, comunque, residente fiscalmente in Italia (si veda la circolare 20/E/2024).

Sul punto, tuttavia, è comunque necessario tenere conto anche di quanto previsto dalla convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito (ratificata con legge 329/1990), il cui contenuto prevale ai fini della determinazione del Paese di residenza fiscale.

Venendo, infine, più propriamente al tema della mancata iscrizione all’Aire al solo fine di non perdere la possibilità di fruire del Servizio sanitario nazionale (Ssn), si segnala che la legge 111/2026 ha modificato l’articolo 19 della legge 883/1978, riformando l’accesso allo stesso Ssn per i cittadini italiani residenti all’estero. In particolare, la nuova norma riguarda i cittadini italiani iscritti all’Aire che risiedono in Paesi extra-Ue (come è, ora, anche il Regno Unito) e che non aderiscono all’Efta, European free trade association o Associazione europea di libero scambio (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera).

Nei confronti di tali soggetti, adesso, l’accesso alle prestazioni è subordinato al possesso della tessera sanitaria nazionale, rilasciata dietro pagamento di un contributo annuo di 2.000 euro, non frazionabile e aggiornabile annualmente dal ministero della Salute, insieme con il ministero dell’Economia e delle finanze, considerando l’inflazione Istat. I minorenni sono esentati se almeno un genitore o tutore richiede la tessera. In merito all’applicazione di questa nuova norma , si attendono, in ogni caso, gli opportuni chiarimenti ufficiali, anche ai fini dell’applicabilità della stessa alla fattispecie rappresentata nel quesito.

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Esterovestizione, gli indici della sede fiscale

5 Agosto 2026

Il Sole 24 Ore 20 Luglio 2026 di Gianluca Nemec e Sebastiano Sciliberto

Con l’ordinanza 19092 dell’11 giugno 2026, la Cassazione ha ritenuto legittimo un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società alla quale l’agenzia delle Entrate aveva contestato, per il periodo d’imposta 2012, la fittizia residenza fiscale slovacca, con conseguente recupero dell’Ires non assolta in Italia.

La Suprema corte, dopo aver ricordato che per esterovestizione si intende la fittizia localizzazione della residenza di una società all’estero, tipicamente allo scopo di sottrarsi alla tassazione in Italia, ha ritenuto provata l’effettiva residenza fiscale in Italia, ex articolo 73, terzo comma, del Tuir, vigente ratione temporis, e in particolare del criterio della sede dell’amministrazione. Tale disposizione prevedeva, infatti, che fossero residenti in Italia le società che, per la maggior parte del periodo d’imposta, ivi avessero, alternativamente, la sede legale, l’oggetto principale, o la sede dell’amministrazione.

Nel caso in esame, la sede dell’amministrazione si desumeva da una pluralità di elementi, tra cui la residenza italiana degli amministratori (tra loro fratelli), l’insussistenza di atti di gestione dell’impresa in Slovacchia, l’emissione di fatture in lingua italiana mediante strumenti informatici collocati in Italia, i rapporti con società italiane riconducibili al medesimo gruppo, la documentazione rinvenuta presso la sede italiana e le dichiarazioni rese in sede di verifica. Si tratta di elementi che, valutati nel loro complesso, sono stati ritenuti idonei a provare la fittizietà della residenza estera, sulla scorta del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l’esterovestizione può essere dimostrata anche mediante presunzioni, purché gli indici della fittizia localizzazione estera posseggano i requisiti della gravità, precisione e concordanza (si veda Cassazione 4409/2026).

La pronuncia, in linea con il panorama normativo di rango europeo e internazionale, valorizza dunque un approccio sostanzialistico: la residenza fiscale di una società è radicata nel “place of effective management” (come definito dall’articolo 4, paragrafo 3, del Modello Ocse di Convenzione contro le doppie imposizioni).

Difatti, secondo la nozione invalsa anche nella giurisprudenza europea, per “sede dell’amministrazione” si intende il luogo della direzione effettiva, in cui si assumono e si attuano le decisioni gestorie e direttive, anche in presenza di una sede legale formale all’estero.

Vale osservare che gli indici di effettività elaborati in ambito europeo (disponibilità dei locali, residenza degli amministratori, sede delle assemblee, autonomia finanziaria) sono stati sostanzialmente riproposti anche nell’ambito della pronuncia in esame, come griglia valutativa per accertare la sede decisionale effettiva.

Al tempo stesso, la Corte valorizza l’accertamento dell’artificiosità della localizzazione all’estero, richiamando la giurisprudenza europea e di legittimità che inquadra l’esterovestizione come costruzione meramente artificiosa, priva di effettività economica, finalizzata a sfruttare regimi fiscali di maggior favore, da valutare in ogni caso in bilanciamento con la libertà di stabilimento ex articolo 49 del Tfue.

In questo contesto, non può tacersi che la recente riforma in materia di fiscalità internazionale (a opera del Dlgs 209/2023) ha inciso sul testo dell’articolo 73 del Tuir, sostituendo “sede dell’amministrazione” e “oggetto principale” con i nuovi criteri di “sede di direzione effettiva” e “gestione ordinaria in via principale”, definiti come la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche e degli atti di gestione corrente per la società nel suo complesso.

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Perdite su crediti e deduzioni: esame preventivo sulla qualità

5 Agosto 2026

Il Sole 24 Ore lunedì 20 Luglio 2026 di Cristina Odorizzi

La gestione fiscale dei crediti inesigibili passa attraverso il momento della svalutazione (articolo 106 del Tuir) e la fase definitiva della rilevazione della perdita (articolo 101).

Svalutazione dei crediti

Per la svalutazione dei crediti, l’articolo 106 prevede per le imprese diverse dagli intermediari finanziari una deducibilità pari allo 0,5% dei crediti commerciali, intesi come crediti generati da ricavi, al lordo del Fondo svalutazione, non coperti da garanzia assicurativa, con l’avvertenza che la deduzione non è comunque più ammessa dal momento in cui il Fondo diventa pari al 5% dei crediti stessi. Ne consegue che se in un esercizio l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5% del valore dei crediti, l’eccedenza concorre a formare il reddito dell’esercizio stesso. In pratica, la svalutazione si determina secondo un criterio forfettario, senza alcuna indagine sul grado specifico di esigibilità di ciascun credito e quindi generando un fondo fiscale formato da tutti gli accantonamenti dedotti ex articolo 106 del Tuir (circolare 26/E/2013 e risposta 340/2023).

Il concetto di crediti coperti da garanzia assicurativa va interpretato in senso ampio, comprendendo tutte le modalità che garantiscono dal rischio di inadempimento (Cassazione 9433/2014, risposta 340/23). Ai fini quantitativi, i crediti si considerano coperti da garanzia assicurativa sino a concorrenza dei massimali assicurati senza considerare la franchigia.

Perdite su crediti

Le perdite sui crediti commerciali sono deducibili limitatamente alla parte che eccede il Fondo svalutazione crediti in essere. Ma prima della fase di conteggio, occorre un’attenta e rigorosa verifica sulla qualità della perdita. L’articolo 101, comma 5, del Tuir dispone in linea generale la deducibilità delle perdite su crediti solo esse risultano da elementi certi e precisi. Sono poi previste alcune presunzioni che esonerano da ulteriori elementi di prova. Infatti, sono sicuramente deducibili le perdite su crediti interessati da procedure concorsuali o procedure negoziali quali accordi di ristrutturazione o piani di risanamento dei debiti ex articoli 56 e 57 del Codice della crisi d’impresa.

Sono poi deducibili i crediti di modesta entità per cui sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del pagamento. Sono di modesta entità i crediti sino a 5mila euro per le imprese di rilevante dimensione (cioè con ricavi superiori a 100 milioni) e sino a 2.500 euro per le altre imprese. Per il conteggio si assume non il credito complessivo ma le singole fatture che lo hanno determinato, salvo il caso di fatture riferite al medesimo rapporto contrattuale (ad esempio, da un unico contratto di somministrazione). Ai fini della deduzione è comunque necessario rilevare in bilancio la perdita anche come svalutazione (circolare 26/E/2013).

Per i crediti da procedure (ma anche per i mini crediti) la deduzione – ex articolo 101, comma 5, Tuir – è ammessa nel periodo di imputazione in bilancio, anche se successiva rispetto a quella in cui vi sono gli elementi certi e precisi oppure il debitore è assoggettato a procedura concorsuale, purché ciò non avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello in cui – secondo la corretta applicazione dei principi contabili – si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.

Infine gli elementi certi e precisi sussistono quando il credito è prescritto e anche in tutti casi di cancellazione dei crediti operata in applicazione dei principi contabili. La prescrizione, istituto previsto dall’articolo 2934 del Codice civile, è interrotta – come previsto dal successivo articolo 2943 – «dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio (…) [e] dalla domanda proposta nel corso di un giudizio»; è inoltre interrotta «da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore».

La prescrizione del diritto di esecuzione del credito iscritto nel bilancio del creditore ha come effetto quello di cristallizzare la perdita emersa e di renderla definitiva, e quindi legittima la deducibilità a prescindere dall’importo del credito. Si tratta tuttavia di una fattispecie non priva di insidie, in quanto la deducibilità è disconosciuta se dalle circostanze concrete, ad esempio dall’inattività dell’impresa creditrice, si può evincere una volontà liberale della stessa impresa (risposta 197/2019).

In tutti gli altri casi, per dedurre la perdita rimane l’esigenza degli elementi certi e precisi, che vanno provati in modo rigoroso, richiedendo in generale procedure esecutive infruttuose, sempre che tale infruttuosità risulti anche sulla base di una valutazione complessiva della situazione economica e patrimoniale del debitore, assoluta e definitiva. Si ricorda, ad esempio, che l’infruttuosa attivazione delle procedure esecutive nei confronti di un ente pubblico, peraltro non assoggettabile a procedure concorsuali, non è da sola sufficiente a dimostrare l’impossibilità futura di recuperare il credito (risoluzione 16/E/2009). Un altro utile elemento di prova, a corredo di ripetuti tentativi di recupero senza esito, può essere rappresentato dalla documentazione idonea a dimostrare che il debitore si trovi nell’impossibilità di adempiere per un’oggettiva situazione di illiquidità finanziaria e incapienza patrimoniale e che, pertanto, è sconsigliata la procedure esecutiva.

Al riguardo, possono essere tenute in considerazione le lettere di legali incaricati della riscossione del credito (Cassazione, sentenza 3862/2001) o le relazioni negative rilasciate dalle agenzie di recupero crediti di cui all’articolo 115 del Tulps nell’ipotesi di mancato successo nell’attività di recupero, sempre che nelle stesse sia obiettivamente identificabile il credito oggetto dell’attività di recupero, l’attività svolta per recuperare tale credito e le motivazioni per cui l’inesigibilità sia divenuta definitiva a causa di un’oggettiva situazione di illiquidità finanziaria e incapienza patrimoniale del debitore.

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Società serba, niente pex sulle quote cedute

5 Agosto 2026

Il Sole 24 Ore 9 Luglio 2026 di Alessandro Germani

Non beneficia della Pex (participation exemption) la cessione di una partecipazione in una società serba che a certe condizioni dell’investimento in loco gode di una detassazione completa per dieci anni in proporzione all’investimento effettuato. È questa la risposta n. 135 dell’ 8 luglio 2026.

Una società italiana detiene una partecipazione del 25% in una società serba iscritta fra le immobilizzazioni finanziarie fin dalla costituzione della partecipata estera.

Si tratta di un investimento effettivo in loco che occupa circa 220 persone e che gode dell’esenzione in base all’articolo 50 della legge sulla tassazione dell’utile delle persone giuridiche della Repubblica di Serbia.

La risposta delle Entrate è di chiusura. La questione verte sulla specifica condizione dell’articolo 87 comma 1 lettera c) del Tuir per cui la Pex spetta in presenza della residenza fiscale o localizzazione dell’impresa o ente partecipato in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato di cui all’articolo 47-bis del Tuir.

Il comma 2 del predetto articolo 87 fissa anche il cosiddetto periodo di monitoraggio per cui il requisito del comma 1, lettera c), deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso tuttavia, per i rapporti detenuti da più di cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, è sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi d’imposta anteriori al realizzo stesso.

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