Antiriciclaggio, titolare effettivo anche nel mandato fiduciario

10 Giugno 2026

Il Sole 24 Ore lunedì 1 Giugno 2026 di Gian Luca Proietti Toppi

La Corte di giustizia Ue rafforza il percorso verso la piena operatività del Registro dei titolari effettivi, ma non consegna un via libera privo di condizioni. Con la sentenza del 21 maggio 2026, nelle cause riunite C-684/24 e C-685/24, i giudici europei chiariscono che il diritto dell’Unione non osta a una disciplina nazionale che consideri i mandati fiduciari stipulati da società fiduciarie di diritto italiano come istituti giuridici affini ai trust, soggetti agli obblighi di comunicazione della titolarità effettiva.

Il nodo delle fiduciarie

La decisione nasce dai rinvii pregiudiziali del Consiglio di Stato nei giudizi promossi da alcune fiduciarie contro la disciplina italiana di attuazione del Registro. Il nodo era se il mandato fiduciario potesse rientrare nell’articolo 31 della direttiva 2015/849, pur non comportando necessariamente un trasferimento formale della proprietà dei beni.

La Corte Ue non condivide la tesi delle fiduciarie. Il trasferimento della proprietà non è condizione indispensabile. Conta la funzione sostanziale dell’operazione: la dissociazione tra il soggetto che appare all’esterno e quello che conserva l’interesse economico effettivo. L’effetto di schermatura dell’identità del titolare effettivo assume quindi rilievo centrale ai fini antiriciclaggio.

La sentenza esclude anche che l’articolo 31 violi il principio di certezza del diritto. La nozione di istituti affini ai trust è ampia, ma non incompatibile con il diritto dell’Unione. Spetta agli Stati membri individuare le figure che, per assetto o funzione, presentano caratteristiche analoghe ai trust, purché la scelta resti coerente con gli obiettivi antiriciclaggio.

L’accesso alle informazioni

La seconda parte della pronuncia riguarda l’accesso alle informazioni. Dopo la sentenza Luxembourg Business Registers del 2022, che aveva escluso l’accesso indiscriminato del pubblico ai dati sui titolari effettivi, la Corte valuta il sistema fondato sul legittimo interesse. L’accesso costituisce un’ingerenza nei diritti alla vita privata e alla protezione dei dati personali, ma può essere giustificato dall’obiettivo di prevenire riciclaggio e finanziamento del terrorismo, se proporzionato e non generalizzato.

Il filtro del legittimo interesse diventa così il punto di equilibrio. È compatibile con la direttiva una disciplina nazionale che consenta l’accesso ai privati, inclusi i portatori di interessi diffusi, quando vi sia un interesse giuridico rilevante e differenziato, diretto, concreto e attuale, e quando la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere una situazione giuridicamente tutelata. Non basta una mera curiosità informativa.

Resta un profilo critico. La Corte ammette che le Camere di commercio, pur essendo organi amministrativi e non giurisdizionali, possano decidere sulle deroghe all’accesso quando l’ostensione esponga il titolare effettivo a rischi sproporzionati o quando il titolare sia minore o incapace. Tuttavia, se la deroga viene negata, deve essere garantita una tutela giuridica provvisoria, per evitare che l’accesso renda di fatto inutile la protezione successiva.

L’adeguata verifica

Sul piano pratico, la sentenza non chiude il giudizio nazionale e non riattiva da sola il Registro. Spetterà al Consiglio di Stato definire le controversie interne alla luce dell’interpretazione vincolante della Corte Ue. Tuttavia, la pronuncia rimuove il principale ostacolo interpretativo: i mandati fiduciari stipulati da società fiduciarie di diritto italiano possono rientrare nel perimetro degli obblighi di comunicazione.

Per professionisti, banche, intermediari e altri soggetti obbligati, la piena operatività del Registro potrà offrire uno strumento di riscontro rispetto alle informazioni fornite dal cliente, nei limiti e con le modalità previste dalla disciplina di accesso. Sarà utile soprattutto in presenza di catene partecipative complesse, strutture fiduciarie o assetti multilivello, ma non sostituirà l’adeguata verifica.

Resterà necessario valutare autonomamente la coerenza delle informazioni raccolte, la struttura dell’operazione, la provenienza dei fondi e l’eventuale presenza di indicatori di rischio. La consultazione potrà rafforzare i controlli e agevolare l’individuazione di incoerenze, ma non esonererà il soggetto obbligato dalla propria valutazione professionale.

Il percorso verso la piena operatività del Registro esce rafforzato dal giudizio europeo e il banco di prova sarà ora la gestione concreta dell’accesso, tra prevenzione, tutela dei dati personali, strumenti di tutela provvisoria e responsabilità dei soggetti obbligati.

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Holding e «sub», rileva chi esercita il controllo effettivo

10 Giugno 2026

Il Sole 24 Ore 11 Maggio 2026 di Luigi e Francesco Ferrajoli

Si chiede se una società, controllata al 100% da un’altra società, la quale, a sua volta, è controllata da una capogruppo, deve comunicare la direzione e il coordinamento relativamente alla holding o alla subholding, nel caso il controllo societario e la direzione e il coordinamento non coincidano. Oppure la comunicazione deve riguardare tutte e due le società esercenti direzione e coordinamento?

L’articolo 2497-bis del Codice civile stabilisce che «la società deve indicare la società o l’ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui al comma successivo». L’articolo 2497-sexies prevede che «si presume salvo prova contraria che l’attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi dell’articolo 2359».

Da questo quadro si desume che non sempre il controllo coincide con la direzione e il coordinamento. L’obbligo giuridico concerne l’indicazione della società che effettivamente esercita l’attività di direzione e coordinamento, società che non necessariamente coincide (la legge prevede una presunzione, ma ammette la prova contraria) con la società che esercita il controllo.

Quindi:

– se solo la holding (capogruppo) esercita concretamente attività di direzione e coordinamento, la comunicazione deve riguardare solo la holding;

– se, invece, tale attività è esercitata dalla subholding, si comunica solo la subholding.

Il mero controllo (anche totalitario) non basta: serve l’effettivo esercizio dell’attività di direzione e coordinamento.

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Consulenze infragruppo e costi pubblicitari: inerenza da documentare

10 Giugno 2026

Il Sole 24 Ore lunedì 4 Maggio 2026 di Gianluca Nemec e Sebastiano Sciliberto

CASSAZIONE

Con l’ordinanza 7216/2026, pubblicata il 25 marzo scorso, la Cassazione è intervenuta su alcune questioni di rilievo: la deducibilità delle spese di sponsorizzazione sportiva, l’inerenza nei rapporti infragruppo e la rettifica dei ricavi sulla scorta del valore normale.

La vicenda trae origine da due accertamenti relativi al 2009 e 2010, con cui l’amministrazione finanziaria aveva disconosciuto la deducibilità di costi sostenuti per sponsorizzazioni sportive – in quanto avvenute in violazione della legge 289/2002 – e di costi per servizi infragruppo con soggetti residenti, asseritamente ritenuti non inerenti, e aveva rideterminato i ricavi relativi a operazioni intercorse con il socio sulla base del valore normale. A seguito della sentenza di secondo grado sfavorevole, la società ha proposto ricorso per Cassazione.

Sport e attività promozionale

Sulla deducibilità dei costi sostenuti per sponsorizzazioni sportive, la ricorrente lamentava che la legge 289/2002 prevedesse una presunzione legale assoluta di inerenza in materia di sponsorizzazioni. La Suprema corte ha rigettato tale doglianza, precisando che tale presunzione opera esclusivamente in presenza dei requisiti previsti dalla normativa in esame, tra i quali figura la circostanza che il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente realizzato una specifica attività promozionale. La pronuncia è in linea con l’orientamento maggioritario in giurisprudenza (ex multis, Cassazione 2990/2021 e 6368/2021), in ossequio al quale viene ribadito che la presunzione prevista dalla norma non esonera il contribuente dal provare l’effettivo svolgimento dell’attività promozionale. In particolare, non possono ritenersi sufficienti soltanto la sottoscrizione di un contratto, il pagamento tracciato delle fatture emesse, la corretta contabilizzazione dei movimenti afferenti al rapporto commerciale, ma è altresì necessaria la predisposizione di un dossier con cui documentare la controprestazione offerta mediante, ad esempio, rassegne stampa, video, fotografie , eccetera.

Rapporti infragruppo e costi di consulenza

In tema di deducibilità di costi di consulenza infragruppo, i giudici di legittimità hanno valutato non sufficiente la documentazione prodotta dalla società, ritenuta utile solo a comprovare l’esistenza delle operazioni, mentre è invece necessaria la dimostrazione di un’effettiva utilità obiettivamente determinabile. La Cassazione, sulla scorta di quanto affermato nella sentenza 23164/2017 (in cui veniva considerata insufficiente l’esibizione del contratto infragruppo e la fatturazione dei corrispettivi), ha ribadito l’onere del contribuente di allegare elementi specifici a riprova del reale vantaggio ottenuto, al fine di conclamare l’inerenza del costo infragruppo, sebbene da non correlarsi necessariamente ai ricavi in senso stretto, ma in una prospettiva più ampia all’attività d’impresa.

Rettifica ricavi e valore normale

L’ultimo profilo deciso dalla Corte riguardava la legittimità della rettifica dei ricavi realizzati nei confronti di un socio, rideterminati applicando il criterio del valore normale ex articolo 9 del Tuir. Sul punto, i giudici di legittimità hanno ribadito la possibilità di ricorrere a tale criterio nell’ambito di operazioni tra soggetti residenti non solo nel caso in cui non sia pattuito un corrispettivo, ma anche ove lo stesso sia significativamente inferiore al valore di mercato, configurando un’ipotesi di antieconomicità che il contribuente ha l’onere di giustificare. Difatti, come precisato dalla giurisprudenza più recente (ex multis Cassazione 10422/2023 in materia di accertamento analitico/induttivo), lo scostamento dal valore normale può rappresentare un parametro dell’antieconomicità «manifesta e macroscopica», tale da giustificare l’accertamento con conseguente prova contraria a carico del contribuente. La Suprema corte ha quindi fatto uso di tale principio nel caso di specie, sebbene, tenuto conto della minima differenza tra i ricavi effettivamente fatturati e quelli ritenuti “normali”, l’antieconomicità non apparisse affatto così “manifesta e macroscopica”.

Risulta evidente come la decisione in esame valorizzi il principio di inerenza quale criterio qualitativo di collegamento tra costo e attività d’impresa, ma al contempo richieda una rigorosa dimostrazione dell’effettività delle operazioni e della loro utilità concreta nell’ottica del soggetto che ha sostenuto il costo, assegnando altresì rilevanza al valore normale delle operazioni stesse.

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La residenza a San Marino sbarra l’accesso al forfait

10 Giugno 2026

Il Sole 24 Ore 18 Maggio 2026 di Fabrizio Cancelliere

Fiscalità internazionale

Un cittadino italiano, iscritto all’Aire (anagrafe degli italiani residenti all’estero), risiede da oltre 10 anni nella Repubblica di San Marino.

Questo soggetto avrebbe, ora, intenzione di avviare un’attività di agente di commercio, operando esclusivamente sul territorio italiano. A tal fine, egli aprirebbe una partita Iva italiana, mantenendo, tuttavia, la residenza anagrafica nella Repubblica di San Marino. L’intera attività – per la quale l’unica impresa mandante sarebbe una società italiana, con tutti i clienti in Italia – verrebbe svolta in Italia, producendo, quindi, il 100% del reddito sul territorio dello Stato italiano.

Se tale soggetto acquisisse un domicilio in Italia – in un immobile detenuto in locazione, come sede dell’attività, oppure presso i propri genitori, che risiedono in Italia -, mantenendo, però, la residenza anagrafica a San Marino, potrebbe accedere al regime forfettario?

La risposta è negativa. La normativa sul regime forfettario, introdotta dalla legge 190/2014, di Stabilità per il 2015, prevede, infatti, la possibilità di accedervi anche per i soggetti non residenti in Italia, purché residenti in uno Stato membro dell’Unione europea (o in uno Stato aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo, che assicuri un adeguato scambio di informazioni), e che producano in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.

Nel caso specifico, il 100% del reddito sarebbe prodotto in Italia e, dunque, il secondo requisito, quello reddituale, risulterebbe soddisfatto. Non così il primo. Infatti, la Repubblica di San Marino non fa parte dell’Unione europea né rientra tra gli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.

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Circolare Ufficio Tributario nr 1725 del 29 Aprile 2026 – Evoluzioni operative e di compilazione a seguito di nuove disposizioni fiscali. Allegati obbligatori alla Dichiarazione dei Redditi riferita al periodo d’imposta 2025 (art.94 c.1 L166/2013 e succ. mod. ed int.)

12 Maggio 2026

Si allega la Circolare del 29 Aprile dell’Ufficio Tributario dove vengono riepilogate le principali scadenze fiscali dell’anno 2026 e gli allegati obbligatori alla Dichiarazione dei Redditi aggiornati in seguito all’entrata in vigore di nuove disposizione fiscali e alcuni punti riguardanti gli operatori economici sia persone fisiche che giuridiche.

Di seguito le principali scadenze

IGR G (a cura del datore di lavoro) 15 aprile 2026

Dichiarazioni dei redditi, Modelli IGR P e IGR L, IGR M e N e versamento dell’eventuale conguaglio a debito 31 Luglio 2026
Dichiarazione del sostituto d’imposta di cui all’articolo 92 della Legge 18 dicembre 2013 n.166 e sue successive modifiche 31 Luglio 2026
Allegati relativi a:
a) servizi pubblicitari e di elaborazione dati, assoggettati ad imposta speciale di bollo di cui all’articolo 39 della Legge 13 dicembre 2005 n.179 e sue successive modifiche;
b) servizi di agenzia, rappresentanza, di commercio e similari, assoggettati ad imposta speciale di bollo di cui all’articolo 39 della Legge 13 dicembre 2005 n.179 e sue successive modifiche;
c) prestazioni di servizi assoggettati ad imposta complementare di cui all’articolo 48 della Legge 22 dicembre 2010 n.194 e disposizioni applicative di cui al Decreto Delegato 22 marzo 2011 n.50. 31 Luglio 2026
Dichiarazione delle attività patrimoniali, finanziarie e quote societarie detenute all’estero (DAPEF) di cui al comma 2, dell’articolo 3 del Decreto Delegato 7 marzo 2022 n.29  30 Settembre 2026
Versamento dell’imposta per il riequilibrio delle attività finanziarie estere (IRAFE) di cui all’articolo 4 della Legge 22 dicembre 2021 n.207 30 Settembre 2026
Primo acconto IGR 31 Agosto 2026
Secondo acconto IGR 30 Novembre 2026

I  punti successivi riguardano:

  • gli OPERATORI ECONOMICI (sia persone fisiche che giuridiche) in tema di rivalutazione dei beni d’impresa (entro il 31 12 2026), il regime semplificato per attività commerciale di impresa estera, obbligo delle scritture ausiliare di magazzino
  • le PERSONE FISICHE mod. igr L  in tema di rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni e strumenti finanziari, redditi derivanti da cripto attività o token, l’esonero della dichiarazione e l’ammontare del reddito  per essere a carico nei casi e nelle modalità indicate per redditi inferiori o uguali a € 7.948,72, interventi straordinari per emergenza casa in merito al reddito dei fabbricati, redditi da cessione di oro o metalli preziosi da investimento.
  • le PERSONE GIURIDICHE mod. igr P in tema di plusvalenza su immobili ceduti alle banche,  redditi derivanti da cripto attività o token, rimborso per IRAFE non dovuta, imposta IRAFE nella dichiarazione DAPEF per cripto attività anche tokenizzate

Circ. Prot. 40875_del_29-04-2026

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Decreto Delegato 2 Aprile 2026 nr 46 – Organizzazione del pronto soccorso nelle attività lavorative e aggiornamento del contenuto minimo della cassetta di primo soccorso e dei pacchetti di medicazione

12 Maggio 2026

Il Decreto Delegato nr 46 abroga la precedente normativa del 1998 in tema di primo soccorso nelle  attività lavorative.

In sintesi viene definito che:

art. 1  il lavoratore designato quale addetto al primo soccorso deve essere formato con istruzione teorica e pratica conseguita con almeno un corso di 8 ore. Il contenuto minimo di tali corsi sarà presto oggetto di Regolamento emesso da parte del Congresso di Stato. Il numero degli addetti al primo soccorso (almeno pari a due) devono, comunque, essere rapportati al numero di lavoratori contemporaneamente presenti e alle tipologie di rischi infortunistici a cui essi sono esposti nello svolgimento dell’attività lavorativa.

La formazione dei lavoratori designati al pronto soccorso è ripetuta con cadenza triennale, fermo restando che per situazioni di rischio più rilevanti, su indicazione del medico del lavoro, le scadenze possano essere annuali o biennali.

art. 2 la cassetta di primo soccorso e il pacchetto di medicazione devono contenere i presidi sanitari indicati in apposita Circolare emanata dall’ISS entro sei mesi dalla data di promulgazione del presente Decreto Delegato

Il pacchetto di medicazione, in alternativa alla cassetta di primo soccorso, può essere utilizzato nei seguenti casi:

  • piccole attività ed attività artigiane classificate a basso rischio, ai sensi dell’Allegato I al Decreto 27 novembre 2001 n.123 e successive modifiche, comprese le sedi distaccate;
  • attività con numero di dipendenti non superiore a cinque, comprese le sedi distaccate.

Qualora dalla valutazione dei rischi emergano situazioni particolari in merito alla sicurezza e salute dei lavoratori, il medico del lavoro può richiedere di integrare con altri presidi il contenuto della cassetta di primo soccorso o del pacchetto di medicazione.

Le attività sono tenute ad integrare il contenuto della cassetta di primo soccorso e del pacchetto di medicazione con gli eventuali nuovi presidi introdotti dalla sopra citata circolare, al momento della scadenza dei presidi già in dotazione.

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 La mail «individualizzata» mette a rischio l’azienda

12 Maggio 2026

Il Sole 24 Ore 21 Aprile 2026 di Aldo Bottini

Il Garante della privacy, dopo i controversi interventi degli ultimi due anni in materia di conservazione dei metadati, torna ad occuparsi di posta elettronica aziendale, ancora una volta imponendo una lettura delle norme che, in nome di un’estrema (quanto discutibile) forma di protezione dei dati personali, rischia di compromettere pesantemente l’operatività aziendale. Si tratta di un provvedimento adottato il 12 marzo 2026, sul reclamo di un ex dipendente di una società che, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, ha presentato un’istanza di accesso a tutto il contenuto della casella di posta elettronica aziendale “individualizzata” (ossia nome.cognome@azienda.it) assegnatagli e utilizzata per svolgere l’attività lavorativa (si veda il Sole 24 Ore del 16 aprile scorso). In pratica, ha chiesto che gli venisse consegnata tutta la corrispondenza scambiata attraverso tale account (di proprietà aziendale) durante il rapporto, senza distinzione alcuna. La società ha selezionato le e-mail a contenuto personale e ne ha consegnato copia all’ex dipendente, contestando la richiesta di avere copia di tutte le altre, afferenti l’attività lavorativa e contenenti informazioni di carattere riservato. Il lavoratore, ritenendo che l’ex datore di lavoro non gli avesse consentito di esercitare appieno il diritto di accesso ai dati, si è rivolto al Garante. Quest’ultimo ha (incredibilmente) accolto le prospettazioni dell’ex dipendente e, rilevata sotto vari profili la violazione del Gdpr e del Codice Privacy, ha ordinato alla società di consentire all’ex dipendente «l’accesso integrale al contenuto della corrispondenza presente sull’account di posta elettronica aziendale, di tipo individualizzato, utilizzato nel corso del rapporto di lavoro», irrogando altresì una sanzione amministrativa di 50mila euro. Il ragionamento del Garante muove dal presupposto (errato) che la casella di posta elettronica fornita dall’azienda e utilizzata durante il rapporto di lavoro, in quanto “individualizzata”, rientrerebbe, nella sostanza, nella piena ed esclusiva disponibilità del lavoratore. Di qui il suo diritto ad avere copia di tutti i messaggi scambiati, con l’unica eccezione di quelli in relazione ai quali il datore di lavoro sia eventualmente in grado di fornire la prova (invero diabolica) che contengano segreti industriali e aziendali. E siccome, secondo il Garante, «le comunicazioni in transito su un account individualizzato sono inevitabilmente riconducibili a dati personali dell’assegnatario dell’account», non sarebbe consentito esaminarne il contenuto, neppure per limitare l’accesso, come aveva fatto la società, alle sole comunicazioni di carattere personale. Non è dato di sapere se, nel caso di specie, una policy aziendale vietasse l’utilizzo personale dell’account di posta aziendale. Tuttavia, una disposizione del genere, pur assolutamente raccomandabile ed anzi necessaria, forse non sarebbe stata considerata decisiva dal Garante, posto che nel provvedimento si afferma apoditticamente che «anche le comunicazioni di tipo elettronico scambiate sul luogo di lavoro rientrano …nelle nozioni di “vita privata” di “corrispondenza” di cui all’art. 8 [della Cedu]», in quanto «la linea di confine tra ambito lavorativo/professionale e ambito strettamente privato non sempre può essere tracciata con chiarezza». Certamente, dato il rilievo che il Garante attribuisce al carattere “individualizzato” della casella e-mail, va attentamente considerata l’opportunità, per salvaguardare il patrimonio e il know how aziendale ed impedire la diffusione incontrollata di dati e informazioni di carattere riservato, di adottare caselle e-mail collettive, in cui al nominativo del dipendente si sostituisca la funzione o il team. Il provvedimento del Garante ravvisa poi ulteriori violazioni nella conservazione delle e-mail per un periodo di 5 anni (considerato eccessivo), così come nella conservazione dei log di navigazione in internet per 12 mesi, un arco temporale ritenuto anch’esso incongruo. Infine, il Garante rileva che sia il back up della posta elettronica, sia la conservazione dei log della navigazione in internet, in quanto strumenti che consentono un controllo a distanza dell’attività lavorativa, sarebbero soggetti all’obbligo di preventivo accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro (articolo 4, primo comma dello Statuto dei lavoratori). Si tratta di una posizione, già espressa in altre occasioni dal Garante, che nella sostanza ripropone una lettura dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori che riporta le lancette dell’orologio a prima del 2015, ignorando di fatto che la riforma operata dal Jobs Act ha inteso sottrarre gli strumenti di lavoro (e non si vede come la posta elettronica non possa essere considerata tale) alla procedura di autorizzazione preventiva. Ancora una volta, insomma, le conclusioni del Garante sollevano più di una perplessità, anche rispetto ai limiti del potere di un’autorità che, sempre più, sembra travalicare le proprie prerogative, fornendo interpretazioni che sconfinano in ambiti, come quello del diritto del lavoro, che forse sarebbe più opportuno riservare ad altre sedi.

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Società esterovestita, non basta la sede in Italia

12 Maggio 2026

Il Sole 24 Ore 1 Aprile 2026 di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Per accertare l’esterovestizione, non è sufficiente dimostrare l’esistenza di un vantaggio fiscale o la presenza di un’influenza gestionale dall’Italia. È necessario che l’Amministrazione provi che la società estera costituisca una «costruzione di puro artificio», priva di effettiva sostanza economica e creata al solo scopo di eludere l’imposizione nazionale A fornire questo interessante principio è la Corte di Cassazione con la sentenza 7694 depositata ieri.

L’agenzia delle Entrate riteneva che le prestazioni di servizi rese da una società italiana a una società di diritto portoghese fossero imponibili in Italia. Secondo l’Ufficio, sebbene la società estera avesse sede legale a Madeira (Portogallo), era in realtà esterovestita, poiché la sede effettiva di amministrazione era individuabile in Italia.

Di conseguenza, dovendosi considerare la committente fiscalmente residente in Italia, le prestazioni di servizi ricevute da prestatore italiano andavano assoggettate a Iva in Italia, secondo le regole di territorialità vigenti al tempo. Il provvedimento è stato impugnato dinanzi al giudice tributario. Le ragioni della contribuente hanno trovato accoglimento solo in secondo grado dove i giudici hanno escluso l’esterovestizione nel presupposto che la sede estera non fosse una «costruzione di puro artificio» e che avesse una reale operatività in Portogallo.

In tale contesto, il Collegio ha ritenuto rilevante l’esistenza di un contratto di ship management per l’esternalizzazione di alcune funzioni, e l’esito favorevole di procedimenti penali e fallimentari che avevano già escluso la fittizietà della sede estera.

L’agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione rigettato dalla Corte che ha escluso la sussistenza di una esterovestizione.

Secondo la Cassazione, l’approccio dell’Ufficio è stato carente e atomistico essendosi concentrato quasi esclusivamente sulla figura degli amministratori di fatto italiani e sui contratti di servizio con la società italiana, senza però dimostrare che l’impresa estera fosse una struttura non effettiva.

Peraltro, anche ammettendo il ruolo di amministratori di fatto dei soci della società italiana, secondo i giudici, non si era comunque in presenza di un criterio sufficiente per provare l’esterovestizione, in assenza della prova che la società portoghese fosse una costruzione artificiale.

La mera circostanza che una società svolga la parte principale delle sue attività in uno Stato membro diverso da quello della sua sede non può fondare una presunzione generale di frode o abuso.

A fronte di ciò erano stati invece valorizzati elementi sostanziali che dimostravano l’effettiva operatività in Portogallo dell’impresa: sede sociale, utilizzo di due rimorchiatori, dipendenti non italiani i cui corsi di formazione avvenivano a Lisbona, riunioni del consiglio di amministrazione e assemblee soci si svolgevano a Madeira.

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Valido il licenziamento per un messaggio pubblicato su Whatsapp

12 Maggio 2026

Il Sole 24 Ore 3 Aprile 2026 di Giampiero Falasca

Una comunicazione inserita in una chat privata di Whatsapp può integrare giusta causa di licenziamento quando, per contenuto e destinatari, sia idonea a ledere gravemente gli interessi del datore di lavoro e il vincolo fiduciario. Non è dunque decisiva la natura “chiusa” del mezzo utilizzato, se la dichiarazione è resa consapevolmente davanti a più soggetti e presenta un contenuto oggettivamente lesivo. Con l’affermazione di questo principio, la Corte di cassazione (ordinanza 7982/2026), torna ad affrontare un tema molto dibattuto, con esiti differenti.

Nel caso specifico, una lavoratrice aveva inviato un vocale all’interno di una chat, nel quale riferiva direttive interne sull’obbligo di controllo del green pass, criticava l’organizzazione aziendale con espressioni offensive verso colleghi e superiori e, soprattutto, indicava modalità concrete per eludere tali controlli. Il contenuto del messaggio, successivamente diffuso anche su Facebook, è stato ritenuto particolarmente grave non solo per il linguaggio utilizzato, ma anche per la rivelazione di informazioni riservate e per il potenziale impatto sulle misure di sicurezza adottate dall’azienda.

La Corte, nel confermare la legittimità del licenziamento, costruisce il proprio ragionamento su alcuni passaggi chiave. In primo luogo, esclude che la natura “privata” della chat Whatsapp sia di per sé idonea a neutralizzare la rilevanza disciplinare della condotta: il fatto che la comunicazione avvenga in un gruppo implica comunque la presenza di una pluralità di destinatari, qualificabili come “terzi” rispetto all’autore della dichiarazione.

In secondo luogo, valorizza il contenuto del messaggio, sottolineando come esso fosse connotato da intenzionalità lesiva, sia sotto il profilo delle espressioni offensive, sia sotto quello della diffusione di informazioni aziendali riservate.

Infine, la Corte distingue tra dolo e colpa quanto alla diffusione del messaggio: anche in assenza di volontà di divulgazione all’esterno, la prevedibilità di tale diffusione integra, comunque, un profilo di responsabilità, idoneo a rafforzare il disvalore complessivo della condotta.La decisione si inserisce in un quadro giurisprudenziale tutt’altro che uniforme. In relazione alle chat private, si tende in linea di principio a escludere la giusta causa, valorizzando la tutela della segretezza delle comunicazioni e la limitata diffusività del mezzo, salvo ipotesi eccezionalmente gravi . Diverso è il caso dei social “aperti”, come Facebook, dove la potenziale diffusione indiscriminata dei contenuti può aggravare la condotta, pur restando centrale la verifica di elementi quali verità, continenza e proporzionalità.

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I soli rapporti familiari tra soci non conducono al collegamento esterno

12 Maggio 2026

Il Sole 24 Ore 14 Aprile 2026 di Giovanni Negri

Il collegamento societario esterno esige l’accertamento dell’esercizio effettivo di un’influenza notevole da parte di una delle società sulle decisioni assembleari strategiche dell’altra. Un elemento che non può essere tratto solo dal rapporto di parentela o di affinità tra soggetti soci di società diverse e l’accertamento di questo collegamento societario, comunque, non basta per fare presumere l’esistenza di un gruppo societario che richiede la prova rigorosa dell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento da parte della società capogruppo sulle altre consociate, attraverso la dimostrazione dell’esistenza di ben precisi ed individuati atti di indirizzo della loro gestione.

Questo il principio di diritto scandito dalla Cassazione con la sentenza 9260 depositata ieri. Centrale nelle argomentazioni della Corte è il punto dell’influenza notevole, sul fronte del collegamento, nozione meno incisiva del controllo. L’influenza notevole si distingue da quella dominante tipica del controllo societario per la minore intensità dell’incidenza della società dominante sulle decisioni strategiche dell’assemblea, caratterizzata da minore stabilità temporale o da discontinuità nell’operatività.

Si delinea poi un collegamento societario interno, ogni qualvolta la partecipazione sociale detenuta dalla società che esercita l’influenza è tale da non essere determinante per le decisioni delle strategie di impresa ma da non poter essere ignorata perché magari consente al socio di esprimere componenti nel consiglio di amministrazione o di disporre del diritto di voto determinante per l’approvazione del bilancio.

Di collegamento esterno invece si parla quando relazioni contrattuali o di altro tipo, come, per esempio, la disponibilità di informazioni tecniche essenziali, lo scambio di personale manageriale o operativo specializzato indispensabile all’attività caratteristica, i rapporti familiari fra soggetti che rivestono ruoli o cariche sociali, sono in grado di attribuire a una società un’influenza notevole sull’altra senza la partecipazione al capitale sociale.

Mentre la relazione di collegamento societario interno si presume se una delle società eserciti almeno un quinto dei voti nell’assemblea dell’altra o, comunque, si può desumere dall’assetto statutario della società soggetta all’influenza, il collegamento societario esterno è una situazione di fatto da accertarsi di volta in volta, verificando se in concreto esistono o meno le condizioni di dipendenza economica che generano la possibilità dell’esercizio dell’influenza notevole in assemblea.

Per la Corte «l’accertamento dell’esistenza del collegamento societario non equivale, tuttavia, alla prova anche dell’esistenza del gruppo societario. Il collegamento societario è una relazione unilaterale intercorrente unicamente tra la società che subisce l’influenza e la società che la esercita, operante a livello assembleare e non comporta la presunzione legale relativa di esercizio da parte della società dominante dell’attività di direzione e coordinamento che è l’essenza del gruppo societario nella disciplina codicistica».

La Cassazione sottolinea poi che non è sufficiente la constatazione del rapporto di parentela fra soci di società diverse per concretizzare il collegamento societario. Per l’accertamento di quest’ultimo è necessario verificare non solo il rapporto di parentela ma anche come le dinamiche dei rapporti familiari tra soci di società diverse si siano tradotte in influenza notevole sulle decisioni strategiche dell’assemblea di una specifica società e in intese dirette a realizzare ben precise finalità economiche comuni.

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