Categoria: In primo piano
Dai ricavi al magazzino, gli indicatori che smascherano le imprese filtro
12 Marzo 2026
Il Sole 24 Ore lunedì 23 Febbraio 2026 di Laura Ambrosi e Antonio Iorio
Le imprese filtro – denominate anche buffer company – sono società che svolgono un ruolo intermedio nelle frodi fiscali complesse, soprattutto in quelle legate all’Iva. Non sono imprese fittizie create solo per emettere fatture false, come le “cartiere”, ma nemmeno aziende completamente estranee all’illecito. Sono imprese reali, con una struttura organizzativa, una sede, talvolta dipendenti e rapporti bancari regolari. Proprio questa loro natura ibrida le rende particolarmente difficili da riconoscere.
Il fenomeno è stato approfonditamente analizzato dall’Unità di informazione finanziaria (Uif) della Banca d’Italia nel quaderno antiriciclaggio 28/2025.
All’interno di uno schema di frode, le imprese filtro si collocano tra le cartiere e le imprese operative che beneficiano economicamente dell’illecito. Le cartiere emettono fatture false e spesso spariscono rapidamente; le imprese operative, invece, ottengono il vantaggio finale (ad esempio richiedendo crediti Iva indebiti).
L’impresa filtro serve a collegare questi due soggetti, allungando la catena delle operazioni e rendendo più difficile la ricostruzione del percorso del denaro. In pratica, agisce come uno “schermo”: riceve e riemette fatture, fa transitare flussi finanziari e contribuisce a separare formalmente chi genera la fattura falsa da chi ne trae il beneficio.
Durante il periodo in cui partecipano alla frode, i bilanci delle imprese filtro mostrano ricavi elevati, ma anche costi altrettanto elevati, spesso quasi equivalenti: accanto alle operazioni reali, vengono infatti registrate transazioni fittizie che gonfiano sia le vendite sia gli acquisti. Ne risulta una redditività relativamente bassa rispetto al volume di affari dichiarato. Inoltre, il numero di dipendenti può essere contenuto rispetto al fatturato, generando un valore di ricavi per addetto insolitamente alto. È come se l’azienda muovesse grandi quantità di denaro senza che questo corrisponda a una reale intensità produttiva.
Un altro elemento tipico riguarda i tempi di pagamento. Le fatture – sia in entrata sia in uscita – vengono incassate e pagate molto rapidamente. Questo comportamento riduce la permanenza di crediti, debiti e scorte in bilancio e comporta un capitale circolante insolitamente basso. I flussi finanziari sono veloci e spesso si compensano tra loro, rendendo meno evidente la struttura artificiale di alcune operazioni. A differenza delle società cartiere, però, le imprese filtro mantengono rapporti con il sistema bancario e possono ricorrere a finanziamenti, soprattutto a medio-lungo termine. Nel mondo bancario, quindi, si presentano come clienti apparentemente normali.
Individuare un’impresa filtro non è semplice, perché nessun singolo indicatore è sufficiente. Il riconoscimento avviene piuttosto attraverso l’osservazione congiunta di più segnali. Tra questi vi sono volumi di ricavi e costi molto elevati rispetto alla struttura aziendale, margini di profitto compressi, ricavi per dipendente anomali, tempi di incasso e pagamento molto brevi e un capitale circolante ridotto. Anche il settore di attività può essere rilevante: molte imprese filtro operano nel commercio all’ingrosso o in ambiti con frequenti operazioni Iva, talvolta con controparti estere.
Un ulteriore elemento utile è l’analisi nel tempo. Spesso le anomalie si concentrano in determinati anni e si attenuano dopo controlli fiscali o accertamenti. Questo suggerisce che il comportamento anomalo non sia strutturale, ma legato a un periodo specifico di coinvolgimento nella frode.
In sintesi, le imprese filtro sono aziende reali che, per un certo periodo, partecipano a meccanismi fraudolenti fungendo da intermediari tra soggetti fittizi e beneficiari finali. La loro forza sta nella normalità apparente: hanno forma giuridica regolare, attività economica dichiarata e relazioni bancarie. Tuttavia, quando si analizzano attentamente i loro numeri e i loro flussi finanziari, emergono segnali che, considerati insieme, permettono di distinguerle dalle imprese pienamente lecite e di individuare il loro ruolo nelle frodi fiscali complesse.

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Passaggio generazionale, il conferimento non è abuso
12 Marzo 2026
Il Sole 24 Ore 19 Febbraio 2026 di Alessandro Germani
Non costituisce abuso del diritto un’operazione che prevede il conferimento di controllo da parte di due figli e del papà in una newco per favorire il passaggio generazionale con successiva donazione (tassata) della nuda proprietà delle quote dal padre ai figli. È questa la risposta 42 del 18 febbraio dell’agenzia delle Entrate.
Due fratelli detengono al 50% ognuno una immobiliare e al 25,6% ognuno una società operativa, col restante 48,2% detenuto dal padre. Viene pianificata una riorganizzazione per cui i tre conferiscono le quote delle due società in una holding, il che consente di esercitare una più efficace governance sulle operative, in quanto eventuali dissidi si risolvono al piano superiore. La donazione della quota della holding da parte del padre non essendo di controllo viene tassata, ex articolo 16 del Dlgs 346/90, in base al patrimonio netto della holding conferitaria. Il dubbio riguarda il fatto che, se il padre avesse donato le quote dell’operativa, lo avrebbe fatto in base a un netto di quest’ultima sicuramente superiore a quello (calmierato) della holding che è beneficiaria di un realizzo controllato. E ciò avrebbe portato ad un’incidenza maggiore dell’imposta di donazione. Per cui gli istanti si chiedono se tutto ciò integri una fattispecie di abuso del diritto. La risposta dell’Agenzia è molto interessante nel suo sviluppo interpretativo. Richiamando infatti l’atto di indirizzo del 27 febbraio 2025, l’Agenzia in sostanza conclude che ci può anche essere un vantaggio fiscale indebito per il fatto che l’imposta sulle donazioni, se l’oggetto è la holding, risulta inferiore rispetto al caso in cui l’oggetto sia l’operativa. Ma non si può dire che ci sia assenza di sostanza economica.
Il conferimento di controllo (ex articolo 177 comma 2 del Tuir) che riguarda le due operative nella holding può beneficiare del regime del realizzo controllato e quindi della neutralità indotta sulla base del comportamento contabile adottato (circolare 33/E/10). Se la conferitaria incrementa il proprio netto in linea con il valore fiscale delle quote detenute dai conferenti ciò non determina alcuna tassazione. Per ciò che concerne invece la donazione, la riorganizzazione effettuata fa sì che il padre doni le quote della holding a lui rivenienti dal conferimento dell’operativa in cui era socio. In assenza di conferimento, il padre avrebbe potuto donare le quote dell’operativa ai figli assoggettandole alla maggior imposta sulle donazioni, visto il più elevato patrimonio netto dell’operativa rispetto alla holding.
Sotto questo profilo, il vantaggio fiscale sarebbe indebito, come primo elemento dell’abuso del diritto, perché la donazione delle quote della holding farebbe emergere una base imponibile non corrispondente all’effettiva capacità contributiva di tale donazione perché non coglie il maggior valore del netto patrimoniale dell’operativa.
Differente è la valutazione sul secondo elemento, ovvero l’assenza di sostanza economica ex articolo 10-bis della legge 212/00. Ciò in quanto l’operazione complessiva, ovvero il conferimento delle operative nella holding e la successiva donazione della nuda proprietà dal padre ai figli è idonea a realizzare effetti diversi rispetto al solo risparmio fiscale. La holding, infatti, serve ad ottimizzare la gestione della liquidità e ad evitar che i dissidi fra i soci blocchino l’operatività delle società a valle; in sostanza serve ad avviare il passaggio generazionale.
Quindi la donazione delle quote dell’operativa dal padre ai figli, che è soggetta a maggior tassazione, non consentirebbe di raggiungere i predetti obiettivi societari. Come dimostrano anche le clausole antistallo presenti nello statuto della holding. Ben venga quindi il giudizio delle Entrate, che non si ferma al mero risparmio di imposta, ma guarda alla sostanza complessiva della riorganizzazione familiare dando il via libera.
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Il quadro RW chiede anche le attività indirette
12 Marzo 2026
Il Sole 24 Ore 16 Febbraio 2026 di Gianluca Nemec e Sebastiano Sciliberto
ULTIMO COMMA
Con l’ordinanza 1851 del 27 gennaio 2026, la Corte di cassazione ha confermato un orientamento ormai consolidato in materia di obblighi di monitoraggio fiscale, ribadendo la rilevanza di una nozione ampia e sostanziale di «detenzione» delle attività estere, idonea a ricomprendere le ipotesi di interposizione soggettiva, controllo integrale e titolarità effettiva.
In particolare, l’articolo 4 del Dl 167/1990 impone alle persone fisiche, agli enti non commerciali, alle società semplici e agli enti equiparati residenti in Italia di indicare nella propria dichiarazione dei redditi le attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. La disciplina è finalizzata a garantire la trasparenza dei flussi finanziari internazionali e il controllo delle attività estere fiscalmente rilevanti.
La controversia all’esame della Cassazione trae origine da due atti di contestazione per violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale notificati dalle Entrate per gli anni dal 2007 al 2013: la contribuente, nell’ambito della procedura di voluntary disclosure, aveva riconosciuto di essere titolare dell’intero capitale sociale di una società anonima costituita in Lussemburgo, ma non aveva dichiarato le partecipazioni in società di persone e di capitali italiane detenute indirettamente tramite tale società lussemburghese.
A fronte dell’impugnazione della sentenza di secondo grado sfavorevole, la Suprema corte ha rigettato il ricorso della contribuente, in quanto ha ritenuto sussistenti nel caso di specie gli obblighi di monitoraggio fiscale, affermando che il quadro RW deve essere compilato non solo dall’intestatario formale e diretto delle attività estere, ma anche dal soggetto che ne abbia la disponibilità di fatto o il controllo, anche per il tramite di società estere interposte. In tale prospettiva, il controllo integrale della società estera consente di imputare alla contribuente la detenzione indiretta delle partecipazioni sottostanti, a prescindere dallo schermo societario interposto.
Rilevante è altresì l’affermazione dei giudici di legittimità secondo cui la natura di società di persone non esclude l’applicazione della normativa, in quanto la partecipazione indiretta in tali società costituisce un’attività di natura finanziaria rilevante ai fini del monitoraggio, poiché i redditi dalla stessa prodotti sono imputati per trasparenza al soggetto interposto (nel caso di specie, la società lussemburghese), e come tali devono considerarsi prodotti all’estero e conseguentemente dichiarati secondo le modalità previste in materia di monitoraggio fiscale.
L’ordinanza in esame si pone in linea con molteplici precedenti di prassi e di giurisprudenza, confermando la natura sostanziale del concetto di «detenzione» di attività estere ai fini del monitoraggio fiscale.
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Redditi omessi già tassati in Romania: non decade il credito d’imposta
12 Marzo 2026
Il Sole 24 Ore lunedì 9 Febbraio 2026 di Giuseppe D’Amico
In presenza di un obbligo internazionale previsto da una convenzione contro le doppie imposizioni assunto dallo Stato italiano nei confronti di un altro Stato, l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia o l’omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione italiana non opera quale causa di decadenza alla fruizione del credito d’imposta estero. Sono questi i principi espressi dalla sentenza n. 361/1/2025 della Cgt di Teramo (presidente Mazzagreco, relatore Papa) che ha accolto il ricorso del contribuente sia per gli aspetti pregiudiziali che nel merito.
La controversia riguardava un cittadino rumeno che aveva lavorato alle dipendenze di una società rumena e percepito redditi integralmente tassati in Romania. L’ufficio aveva sostenuto che il contribuente fosse fiscalmente residente nel territorio italiano e aveva negato il riconoscimento del credito d’imposta estero sul presupposto dell’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi.
Tuttavia i giudici hanno sostenuto come la documentazione prodotta dimostrasse non solo la residenza fiscale del contribuente in Romania, ma anche l’avvenuta tassazione dei redditi nello Stato estero, con conseguente rischio di doppia imposizione.
In relazione a tale aspetto, la Corte ha richiamato i principi espressi dalla Cassazione (si vedano le sentenze 28801/2024, 24205/2024 e 10642/2025), secondo cui l’agenzia delle Entrate non può limitarsi ad opporre l’inadempimento degli oneri formali di cui all’articolo 165 del Tuir, perché così facendo espone lo Stato italiano ad una violazione del diritto internazionale pattizio.
Lo scopo delle convenzioni bilaterali è, infatti, quello di eliminare la sovrapposizione dei sistemi fiscali nazionali, come affermato dalla Corte di Giustizia europea nella sentenza n. 540 del 19 novembre 2009 (Cassazione n. 10706/2019 relativa alla Convenzione italo-svizzera; Cassazione n. 19571/25).
La Corte di primo grado ha accolto la posizione del contribuente anche per le eccezioni pregiudiziali. In precedenza, l’ufficio aveva notificato uno schema d’atto per la medesima annualità e, a seguito della documentazione prodotta, lo stesso aveva comunicato l’archiviazione della pretesa. Successivamente, senza l’invio di un nuovo schema d’atto, era stato notificato un avviso di accertamento fondato su una diversa valutazione degli stessi documenti già esaminati. In presenza di un cambio di impostazione nella verifica, la notifica di un nuovo schema d’atto è imprescindibile: la sua omissione integra una violazione dell’articolo 6-bis Statuto del contribuente.
Inoltre, nel pronunciarsi anche sul tema dell’accertamento integrativo di cui all’articolo 43, comma 3, del Dpr 600/1973, la Corte si è collocata nel solco della più recente giurisprudenza di legittimità, ribadendo che l’integrazione è consentita solo in presenza di nuovi elementi, intesi come fatti o documenti non conosciuti al momento dell’adozione del primo atto.
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Contratto di agenzia, patto di non concorrenza valido anche senza corrispettivo
12 Marzo 2026
Il Sole 24 Ore 5 Febbraio 2026 di Alessandro Limatola e Egidio Paolucci
Nel rapporto di agenzia commerciale il patto di non concorrenza post contrattuale è pienamente valido anche in assenza di previsione di uno specifico e separato corrispettivo, ovvero in presenza di una pattuizione che lo esclude.
Così ha deciso la Corte di cassazione con l’ordinanza 1226/2026, la quale si inserisce in un solco giurisprudenziale che ha più volte affrontato il tema.
La decisione interviene sulla validità dell’accordo e conferma il principio che il patto resta valido anche se – per ipotesi – non viene prevista una controprestazione. L’argomento utilizzato dai giudici di legittimità per giungere a tale conclusione è il seguente: l’articolo 1751-bis del Codice civile non prevede la sanzione della nullità in caso di deroga sulla presenza di una controprestazione e ciò basta per dire che all’obbligo di non concorrenza non deve essere necessariamente correlato un corrispettivo, potendo tale sacrificio trovare giustificazione nel più ampio equilibrio economico del rapporto di agenzia.
L’applicazione di tale principio offre, tuttavia, alcuni spunti di riflessione in merito alle ragioni individuate dalla Cassazione. L’articolo 1751-bis del Codice civile è una norma che disciplina obbligazioni caratterizzate da prestazioni corrispettive, delineando uno schema contrattuale in cui alla specifica prestazione richiesta all’agente (l’obbligo di non fare) corrisponde una specifica controprestazione dovuta dalla mandante.
In questo contesto, di fronte a uno schema contrattuale caratterizzato da prestazioni e controprestazioni di contenuto chiaro e determinato, l’affermazione del principio di validità del contratto pur in assenza di controprestazione non convince, specie se giustificata dalla mancanza di una specifica sanzione di nullità. La sanzione, infatti, non andrebbe ricercata nella norma specifica, bensì nei principi generali in tema di obbligazioni contrattuali.
La sanzione da applicare a un contratto a prestazioni corrispettive (o sinallagmatico), che nasce in assenza di sinallagma (cioè privo del nesso di reciprocità tra le prestazioni sin dall’origine), non deve essere rinvenuta nella norma, ma nella mancanza di un elemento essenziale del negozio ossia la cosiddetta “causa concreta”. Quando questo nesso manca originariamente, il contratto è viziato nel suo nucleo causale e, pertanto, un patto che impone un sacrificio significativo alla libertà professionale dell’agente senza alcuna contropartita economica trova la sua sanzione di nullità come conseguenza del difetto di causa concreta, in quanto viene meno lo scambio che ne giustifica la funzione economico-individuale.
In conclusione, la pronuncia, pur garantendo continuità e certezza interpretativa in linea con l’orientamento maggioritario, lascia aperto il dibattito tra chi è portatore di un approccio “formale”, che lega la validità della clausola all’assenza di una sanzione esplicita di nullità nell’articolo 1751-bis del Codice civile e chi, invece, segue un’impostazione più “sostanziale”, che valorizza l’equilibrio sinallagmatico come elemento causale imprescindibile del negozio. Rimane un tema meritevole di ulteriori approfondimenti dottrinali e, forse, di futuri interventi giurisprudenziali.
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Decreto Delegato 4 Febbraio 2026 nr 18 – Misure straordinarie per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale a favore delle imprese energivore
11 Marzo 2026
Con il Decreto Delegato nr 18/2026 il Congresso di Stato ha esteso per ulteriori tre mesi le misure straordinarie a sostegno delle aziende sammarinesi con elevati consumi di energia elettrica e gas naturale.
In particolare, il provvedimento riconosce una riduzione del costo della materia prima elettrica pari a 0,015 €/kWh per gli utenti con tariffa “usi diversi” del servizio elettrico alimentati in media tensione che abbiano registrato nel corso del 2024 consumi superiori a 1 GWh e, al comma 2, una riduzione del costo della materia prima del gas naturale pari a 0,1 €/Sm³ per gli utenti del servizio di gas naturale tecnologico primario.
Il Decreto precisa che le agevolazioni si applicano ai consumi relativi al periodo di competenza 1° luglio – 30 settembre 2025, confermando l’impianto delle misure già introdotte col precedente Decreto nr 138 del 7 Novembre 2025
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Decreto Delegato 4 Febbraio nr 15 – Modifiche al D.D. 9 agosto 2024 nr 113 “Regime fiscale semplificato per attività commerciale di impresa estera”
11 Marzo 2026
Il Decreto Delegato nr 15 che abroga il precedente D.D. 139 del 7. 11. 25 (mantenendone salvi gli effetti) interviene nuovamente in merito al regime semplificato rivolto alle imprese estere che intendono effettuare commercio al dettaglio in Repubblica.
L’attività di commercio al dettaglio con questo regime:
-
può essere svolta solo nei centri commerciali oppure nei centri storici individuati dalla normativa
- prevede un regime fiscale agevolato con un’imposta del 12% sul valore delle vendite effettuate sostitutiva dell’imposta generale sui redditi e dell’imposta sulle importazioni sulle materie prime
- trascorsi i primi due anni dall’inizio dell’attività è possibile passare al regime fiscale ordinario regolarizzando la merce importata e non venduta e pagando entro 30gg l’imposta sostitutiva.
- se dopo il periodo agevolato l’impresa estera apre una società di diritto sammarinese, si può usufruire degli incentivi di cui all’art. 73 Legge 166/2013 e successive modifiche e integrazioni decurtando però il biennio già fruito.
Si riporta il testo integrale.
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Decreto Delegato 4 Febbraio 2026 nr 14 – Variazione del costo della vita e relativi coefficienti di cui all’art. 32, nono comma della Legge 11 febbraio 1983 nr 15
11 Marzo 2026
Di seguito un estratto della tabella del Decreto Delegato nr 14 che indica nel suo Articolo Unico ai commi 1 e 2 le variazioni dell’indice del costo della vita per l’anno 2025 e i coefficienti per la rivalutazione delle pensioni ordinarie per l’anno 2026.
ANNO INDICE COEFFICIENTE
2025 277,10 1,000
2024 273,3 1,014
2023 271,1 1,022
2022 265,3 1,045
2021 259,5 1,068
2020 254,7 1,088
2019 255,5 1,085
2018 254,2 1,090
2017 251,4 1,102
2016 248,7 1,114
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Decreto Delegato 4 Febbraio 2026 nr 13 – Adeguamento del tetto pensionistico di cui all’art.14 della Legge 29 11 22 nr 157
11 Marzo 2026
Ai fini del calcolo della pensione, il tetto pensionistico per l’anno 2026 è stato fissato ad € 50.294,28.
Il Decreto Delegato 13/2026 prevede con un Articolo Unico che
“Al fine di coordinare l’articolo 14 della Legge 29 novembre 2022 n.157 con l’articolo 32 della Legge 11 febbraio 1983 n.15 e successive modifiche, il tetto limite pensionistico per l’anno 2026 è pari ad euro € 50.294,28 (cinquantamiladuecentonovantaquattro/28)”
Si allega il testo completo.
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Scadenziario Marzo 2026
10 Marzo 2026
entro il 20 Marzo
- Scade il termine per il pagamento dei contributi previdenziali /assistenziali I.S.S. F.S.S. e FONDISS per lavoratori dipendenti relativi al mese di febbraio;
entro il 31 Marzo
- pagamento della tassa annuale di licenza e sui provvedimenti societari per le società di capitali;
- presentazione della dichiarazione annuale per prodotti petroliferi (D.A.P.);
- presentazione alla Banca Centrale, da parte degli intermediari assicurativi, della relazione sull’attività svolta nell’esercizio precedente, mediante utilizzo dello schema richiesto dalla stessa autorità
- termine per l’invio della comunicazione che gli amministratori di società immobiliari o di imprese di servizi devono inviare alla Commissione Lavoro affinché vengano considerati ordinari e non operativi come indicato dalla Circolare N.4_/2024
- termine per l’invio della richiesta al Fondo Servizi Sociali finalizzata al rimborso delle spese obbligatorie inerenti la sicurezza per le licenze COMMERCIO/ARTIGIANATO e SERVIZI
La domanda finalizzata al rimborso delle spese obbligatorie inerenti la sicurezza è da effettuarsi esclusivamente via mail all’indirizzo fondoservizisociali@omniway.sm e va corredata dalle relative fatture di spesa e contabili di pagamento. Occorre inoltre indicare il codice IBAN sul quale verrà accreditato il rimborso