Categoria: In primo piano
Decreto Delegato 13 Gennaio 2026 nr 2 – Regolamentazione dei flussi di migrazione per motivi di lavoro e per esigenze straordinarie per l’anno 2026
10 Febbraio 2026
Si allega il testo completo che aggiorna il numero di permessi di soggiorno rilasciati a stranieri per l’anno 2026 per motivi di lavoro e per esigenze straordinarie:
Il numero massimo di permessi di soggiorno stagionali per motivi di lavoro, è di 300
Il numero massimo di permessi di soggiorno temporanei per motivi di lavoro di cui agli articoli 10 e 4 della Legge 118/2010 è di 680
Il numero massimo di permessi di soggiorno speciale per infermieri in servizio presso l’Ospedale di Stato è di 45, per docenti universitari presso l’Università degli Studi di San Marino è di 25. Il numero massimo di permessi di soggiorno per programmi vacanza/lavoro è di 1.125. Il numero massimo di permessi di soggiorno per imprenditori di cui all’articolo 10- ter della Legge n.118/2020 e successive modifiche è di 120; per i dipendenti di Imprese ad alto contenuto tecnologico invece è di 30. Infine i per dipendenti e giocatori di Imprese Esportive e di permessi di soggiorno speciali per motivi Esportivi è di 50.
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Deforestazione, proroga al 2027
10 Febbraio 2026
Il Sole 24 Ore 29 Gennaio 2026 di Gaetana Rota e Vittorio Santabarbara
Regolamento ad hoc
Imprese piccole e micro con dichiarazione snella
I rappresentanti del Parlamento e la presidenza del Consiglio europeo hanno raggiunto un accordo sulla revisione del regolamento Ue 2023/1115 relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Ue di prodotti legati alla deforestazione e al degrado forestale.
Le parti hanno riconosciuto le difficoltà operative degli operatori nella fase di implementazione, soprattutto per i soggetti di minori dimensioni, e hanno confermato un rinvio dell’entrata in vigore delle disposizioni:
al 30 dicembre 2026 per le grandi imprese e i commercianti:
al 30 giugno 2027 per le piccole e microimprese, che avranno un semestre per adeguarsi alle previsioni regolamentari.
Il rinvio è stato necessario anche alla luce della semplificazione introdotta e relativa all’adempimento di tutti gli obblighi di dovuta diligenza e della relativa dichiarazione. È previsto infatti che saranno obbligati alla dichiarazione e alle relative incombenze di raccolta di informazioni i primi operatori che immetteranno i prodotti oggetto del regolamento sul mercato dell’Unione.
Di particolare pregio è la semplificazione prevista per le piccole e microimprese in tema di dichiarazione. I piccoli e micro operatori potranno presentare una tantum la dichiarazione in maniera semplificata. Tale dichiarazione verrà corredata da un numero identificativo che potrà essere poi utilizzata e ritenuta sufficiente al fine di garantire la corretta tracciabilità dei beni oggetto del regolamento.
Il regolamento così modificato prevede inoltre che gli operatori a valle e i commercianti potranno immettere o rendere disponibili sul mercato i prodotti solo se in possesso di tutte le informazioni necessarie. Gli operatori che non rientrano nella definizione di piccole e medie imprese dovranno essere registrati nell’apposito portale al fine di poter immettere o rendere disponibili sul mercato o esportare tali prodotti.
Verranno esclusi dall’applicazione del regolamento, sempre a seguito delle recenti modifiche, i prodotti stampati come ad esempio i libri o i giornali derivati ovviamente da materie prime come il legno.
Proprio in virtù della volontà del legislatore europeo di semplificare le procedure e rendere più omogeneo il sistema dei controlli, la Commissione europea sarà incaricata di redigere entro la data del 30 di aprile un memorandum al fine di valutare se le semplificazioni proposte abbiano effetti positivi e, se del caso, procedere alla proposta di ulteriori modifiche normative necessarie.
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Se il socio incide sulle scelte risponde in solido con gli amministratori
15 Gennaio 2026
Il Sole 24 Ore 16 Dicembre 2025 di Angelo Busani
La responsabilità del socio di Srl, in solido con gli amministratori della società, prevista dall’articolo 2476, comma 8, del Codice civile, si configura, sul piano oggettivo, con l’accertamento del compimento da parte del socio dell’atto di gestione rivelatosi dannoso (oppure della consapevole autorizzazione o induzione al compimento dell’atto dannoso da parte dell’organo amministrativo); e, sul piano soggettivo, con l’accertamento della piena e preordinata consapevolezza del socio stesso.
Questo principio, affermato dalla Cassazione nell’ordinanza 32545 del 13 dicembre 2025, viene argomentato mediante un’ampia ricostruzione sistematica della disciplina della Srl, quale disegnata dalla riforma del 2003, che ha attribuito al socio un ruolo assai incisivo nella gestione dell’impresa sociale. Da questo contesto discende dunque la norma di cui all’articolo 2476, la quale consente di estendere al socio non amministratore la responsabilità tipica dell’organo gestorio, riconoscendo che l’ingerenza del socio può, in concreto, determinare l’orientamento delle decisioni gestionali. Secondo la Corte, per affermare la responsabilità del socio ai sensi dell’articolo 2476, comma 8, occorre la presenza congiunta di tre presupposti: 1) un comportamento del socio qualificabile come “gestorio”, il quale, cioè, incida direttamente sulle scelte operative della società e travalichi i poteri assembleari; 2) un nesso causale tra tale ingerenza e l’atto dell’amministratore poi rivelatosi dannoso; 3) la dimostrazione dell’intenzionalità, intesa come rappresentazione e volontà consapevole di ingerirsi nella gestione, assumendo un ruolo sostanzialmente equiparabile a quello dell’amministratore.
Particolarmente rilevante è la riflessione della Cassazione sull’avverbio «intenzionalmente», contenuto nell’articolo 2476, che, secondo la Corte, delimita con precisione l’ambito della responsabilità del socio: essa non può fondarsi su condotte colpose, né su semplici omissioni o su atteggiamenti negligenti del socio nell’esercizio dei suoi poteri di controllo. È invece necessario che il socio si sia consapevolmente ingerito nell’attività gestoria, determinando o influenzando in modo diretto le decisioni dell’organo amministrativo. L’intervento del socio deve, dunque, assumere natura di co-gestione sostanziale, anche se non formalmente dichiarata.
Nel caso concreto, la Corte d’appello aveva accertato che il socio ricorrente, divenuto titolare del 66% del capitale, fosse pienamente consapevole della situazione di scioglimento della società, come dimostrato dal prezzo meramente simbolico pagato per l’acquisto della sua quota e dai contenuti di un patto parasociale che è stato ritenuto essere uno strumento di ingerenza nell’operatività della società in quanto si è rivelato come lo strumento mediante il quale il socio aveva indirizzato o autorizzato una serie di operazioni rilevate come antieconomiche: affitti di azienda, cessioni di crediti e vendita del magazzino, tutte operazioni ritenute dalla Corte territoriale espressive di mala gestio e generatrici di danno per la società e per i creditori.
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Legge 22 Dicembre 2025 nr 158 – Bilanci di Previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l’esercizio finanziario 2026 e Bilanci Pluriennali 2026/2028
13 Gennaio 2026
Si segnalano di seguito gli articoli più importanti della Finanziaria 2026
Art. 1 comma 3: la riduzione dell’imposta di registro per la cessione di beni immobili e diritti reali immobiliari di cui all’articolo 18 della Legge n.223/2020 si applica anche agli atti stipulati dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026 ed estesa alle cessioni di quote ereditarie indivise e cessioni di diritti ereditari di cui al numero 3 della Tabella delle Imposte di Registro
comma 4-5: possibilità di rivalutazione dei beni dell’impresa iscritti nel libro dei beni ammortizzabili al 31 12 2025 e rideterminazione dei valori d’acquisto di partecipazioni e strumenti finaziari. Le predette disposizioni si applicano anche alle Cripto attività
comma 6: è prorogata la riduzione delle accise fino a dicembre 2026 per gli operatori economici esercenti attività di autotrasporto di merci per conto terzi, oppure esercenti attività di trasporto di persone, oppure attività di escavazione, trivellazione, movimento terra attraverso mezzi meccanici
comma 7: è concessa la possibilità di redigere anche per l’anno 2026 la nota integrativa in PDF delle società.
comma 10: termine di liquidazione dell’assegno familiare integrativo per domande 2025 e fissato al 30 giugno 2026.
comma 12: gli incentivi per le bici elettriche sono prorogati anche per l’anno 2026 (art. 5-bis della Legge 27 10 2017 n.125, e articolo 56 della Legge n.223/2020)
comma 15 proroga in via straordinaria il termine di presentazione delle dichiarazioni fiscali, degli adempimenti ad esse connessi (allegati e dichiarazione dei sostituti d’imposta) e il pagamento del relativo conguaglio al 31 Luglio 2026
comma 16 fissa la scadenza della Dichiarazione annuale “Mod. Q” al 31 07 di ogni anno indicando anche le sanzioni (1.000,00€ se presentata entro agosto, 2.000,00€ se presentata entro ottobre, 5.000,00€ se presentata entro fine dicembre inteso come termine perentorio dopodiché si perde il rimborso)
comma 19 fissa il termine del conguaglio CONTRIBUTI ISS -FSS- FONDISS al 31 07 di ogni anno e il pag del I ACCONTO dei CONTRIBUTI ISS FSS FONDISS entro il 31 8 di ogni anno (il II ACCONTO degli stessi rimane al 30 11 di ogni anno)
comma 21: il termine di presentazione della dichiarazione delle attività patrimoniali, finanziarie e quote societarie detenute all’estero (DAPEF)di cui all’articolo 3, comma 2, del Decreto Delegato 7 marzo 2022 n.29 è fissato al 30 settembre di ciascun anno
comma 27: il termine per l’archiviazione delle fatture elettroniche è posticipato al 30 giugno 2027.
Art. 8 a decorrere dal 1° ottobre 2026, l’Istituto per la Sicurezza Sociale è tenuto ad effettuare una comunicazione ai lavoratori subordinati in tutti i casi in cui, per tre mensilità anche non consecutive, le imprese non ottemperino per intero al pagamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro o del lavoratore, sia in relazione a quanto dovuto per il primo pilastro previdenziale sia a quanto dovuto per FONDISS.
Si allega il testo completo.
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Decreto Delegato 19 Dicembre 2025 del 156 – Modifica alla Legge 27 11 2015 nr 174 – Cooperazione fiscale internazionale
12 Gennaio 2026
Il Decreto Delegato nr 156 apporta alcune integrazioni e modifiche alla Legge 174/2015 che disciplina la cooperazione fiscale internazionale attuata dalla Repubblica di San Marino con Paesi esteri per lo scambio di informazioni sulla base degli standard e dei modelli definiti dall’OCSE.
In estrema sintesi la normativa prevede una serie di obblighi da parte di ogni Istituzione Finanziaria Segnalante (banche ed intermediari finanziari) per identificare i titolari non residenti e trasmettere i dati dei conti a loro intestati (saldo, interessi, dividendi, etc.) all’Amministrazione Fiscale Sammarinese per lo scambio automatico con le autorità fiscali estere.
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Decreto Delegato 24 Dicembre 2025 nr 159 – Modifica della L 25 07 2025 nr 101 – Recepimento e attuazione del Regolamento UE 2023/1115 (EUDR) relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’esportazione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale
12 Gennaio 2026
E’ stata prorogata di un anno l’entrata in vigore della Legge 101/2025 sul recepimento del Regolamento EUDR (European Union Deforestation Regulation)
Le disposizioni previste dunque si applicheranno a partire dal 30 dicembre 2026, con un’ulteriore proroga al 30 giugno 2027 per micro e piccole imprese.
Le materie interessate sono bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno nonché tutti i prodotti che contengono tali materie prime o che sono stati fabbricati utilizzandole
I requisiti principali includono: essere a deforestazione “zero” (non devono provenire da terreni deforestati dopo il 31 dicembre 2020), essere stati prodotti nel rispetto della normativa del Paese di origine, compresi i diritti umani e quelli delle popolazioni indigene, ed essere accompagnati da una dichiarazione di dovuta diligenza che ne attesti la conformità.
Il regolamento prevede anche semplificazioni specifiche per le PMI.
Si ricorda che il ruolo di sportello tecnico di assistenza è stato affidato all’UGRAA (Ufficio Gestione Risorse Ambientali e Agricole).
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Circolare AIF nr 1 del 29 07 24 – Aggiornamento I in vigore dal 01 01 2026
11 Gennaio 2026
Si allega la Circolare AIF del 29 07 24 nb con aggiornamento in vigore dal 01 01 2026 poiché è stato reintrodotto l’obbligo di conferma annuale del titolare effettivo delle persone giuridiche.
Queste le indicazioni:
- reintroduzione dell’obbligo di conferma annuale, per ciascun anno solare successivo a quello di PRIMA COMUNICAZIONE e/o COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE;
- indicazione che il primo periodo utile per la COMUNICAZIONE DI CONFERMA sarà quello intercorrente dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, nel quale dovrà essere confermata la titolarità effettiva comunicata a registro entro il 31/12/2025;
- indicazione che qualora intervenga un mutamento degli assetti partecipativi, il momento di decorrenza della titolarità effettiva è da individuarsi nella data in cui il trasferimento delle quote o delle azioni nominative ha effetto nei confronti della società, ossia nella data in cui avviene l’iscrizione del trasferimento delle quote o delle azioni nominative all’interno del Registro sulle società (non a libro soci)
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Decreto Consiliare 22 Dicembre 2025 nr 157 – Ratifica del Protocollo di modifica dell’Accordo tra la Repubblica di San Marino e l’Unione Europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale
11 Gennaio 2026
Al fine di migliorare la conformità fiscale internazionale tra la Repubblica di San Marino e l’ UE è stata data piena ed intera esecuzione all’Accordo sullo scambio automatico di informazioni finanziarie firmato a Bruxelles lo scorso 13 Ottobre 2025.
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Transfer pricing, sconti commerciali ammessi sulle forniture infragruppo
11 Gennaio 2026
Il Sole 24 Ore lunedì 15 Dicembre 2025 di Massimo Bellini e Enrico Ceriana
La Cgt Lombardia 1703/14/2025 (presidente Izzi, relatore Gaudino) affronta due temi riguardanti il transfer pricing: la differenza tra sconti commerciali e sconti finanziari e la riqualifica di servizi intercompany e distacco del personale in cessione di beni immateriali.
Sul primo punto l’ufficio aveva contestato l’indeducibilità ai fini Ires e Irap di parte dei costi sostenuti dal contribuente per l’acquisto di prodotti dalla casa madre in base a una rideterminazione in riduzione del margine operativo della società dovuta alla riqualificazione in sconto finanziario dello sconto commerciale concesso dalla casa madre sulle forniture di prodotti. Lo sconto è stato escluso dal computo del margine operativo da confrontare con il margine realizzato da società comparabili. Secondo i verificatori la sussistenza di sconti finalizzati a stimolare l’acquisto di prodotti non era giustificata, poiché la società era distributore esclusivo del gruppo ed emetteva ordini di acquisto alla casa madre solo dopo aver ricevuto le richieste dei clienti. I giudici di secondo grado hanno ritenuto infondata questa tesi e accolto il ricorso. La sentenza sottolinea l’esistenza di un contratto che disciplinava l’applicazione di sconti commerciali non parametrati ai tempi di pagamento e il fatto che i prezzi fossero in linea con le quotazioni di mercato ufficiali. Inoltre, secondo i giudici anche in presenza di un contratto di distribuzione in esclusiva l’applicazione di sconti risponde a logiche commerciali, cioè ampliare le quote di mercato.
In linea di principio, infatti, le parti di gruppi multinazionali che svolgono attività commerciali hanno obiettivi e rischi imprenditoriali propri che vanno considerati nelle verifiche, invece l’ufficio ha presunto deviazioni proprio perché la transazione era intercompany.
In secondo luogo l’ufficio riteneva che i servizi intercompany e il distacco di personale comportassero il trasferimento di competenze tecniche e know-how da parte della società italiana. Per tale motivo il metodo utilizzato dalla contribuente (cost plus) era stato disconosciuto e sostituito con royalties parametrate ai ricavi della casa madre. Secondo la Cgt, i servizi oggetto della contestazione (amministrativi, di rappresentanza, di pubbliche relazioni, reporting, e così via), sono richiamati nelle linee guida Ocse 2017 e descritti come non facenti parte del core business della società o del gruppo, non richiedenti uso di attività immateriali uniche, né l’assunzione di rischi da parte del prestatore. Pertanto il metodo usato era in linea con i valori di mercato, mentre il metodo scelto dai verificatori «conduceva a risultati esorbitanti». Da qui il rigetto della posizione dell’ufficio.
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Niente esterovestizioni se la residenza è effettiva
11 Gennaio 2026
Il Sole 24 Ore 17 Dicembre 2025 di Alessandro Germani
La tematica dell’esterovestizione mostra una chiara situazione di confine fra la libertà del contribuente di localizzarsi dove preferisce e il fatto che ciò sia genuino e non a fini elusivi. Ma se si dimostra, come è il caso di specie, che la residenza della controllante in Lussemburgo risponde a dei criteri effettivi, le Entrate non possono contestare l’esterovestizione della società. Questa la sentenza della Cassazione n. 32743 pubblicata il 16 dicembre riguardante una nota produttrice di orologi.
La contribuente aveva visto confermate le proprie ragioni sia in primo sia in secondo grado. In più nel 2018 c’è stata la sentenza del Tribunale penale di Milano con assoluzione perché il fatto non sussiste dei vertici aziendali.
La Cassazione conferma che il giudice di appello ha correttamente inquadrato la società come residente in Lussemburgo e non in Italia. È interessante come per la Corte la tematica sia di confine fra la libertà di stabilimento e la repressione dell’elusione fiscale. Ciò significa che ciascuno dovrà essere libero di localizzarsi dove preferisce purché in maniera genuina e non mediante operazioni elusive, tese unicamente al vantaggio fiscale. Questa è la sostanza del principio della residenza fiscale effettiva dei soggetti Ires ex articolo 73, comma 3, del Tuir. Da notare che la sentenza riguarda risalenti periodi d’imposta in cui si faceva riferimento ai vecchi tre requisiti della sede legale, della sede dell’amministrazione e dell’oggetto principale, mentre oggi a seguito delle modifiche apportate dal Dlgs 209/2023 il riferimento è alla sede legale, alla sede di direzione effettiva e alla gestione ordinaria in via principale. Ma si ritiene che non cambi la sostanza. La Cassazione ricorda che i criteri dell’articolo 73 servono a delineare la potestà impositiva dello Stato italiano (e di quello estero) a prescindere da situazioni patologiche in cui si tende a voler celare l’effettiva residenza. Indubbiamente vi è la repressione dei fenomeni abusivi. A livello di giurisprudenza comunitaria si guarda al fatto che l’insediamento all’estero sia effettivo. Quindi si devono colpire le costruzioni artificiose, ma quelle genuine sono frutto della libertà di stabilimento. Per la Cassazione la sede dell’amministrazione coincide con il criterio civilistico della sede effettiva, richiamata anche dalla Convenzione Italia Lussemburgo che è in linea col modello Ocse. Così gli indici sintomatici per individuare o meno l’esterovestizione di una società saranno:
il luogo dove si riuniscono gli amministratori e si forma la volontà degli organi collegiali di amministrazione
la residenza e/o la cittadinanza degli amministratori
la reale disponibilità di locali adeguati alle funzioni svolte
la conservazione delle scritture contabili obbligatorie
un fascio di comunicazioni consistenti e continuative che dimostrino il carattere eterodiretto della società estera
il periodo di vita della società estera e l’investimento fatto per costituirla, avviarla e mantenerla.
Tutto ciò punta chiaramente al Lussemburgo, per cui la Cassazione conferma i gradi di merito.