Decreto Delegato 20 Luglio 2026 nr 91 – Modifica delle norme per le imprese ad alto contenuto tecnologico

5 Agosto 2026

Il D.D. nr 91 del 20 Luglio modifica la normativa  in tema di  imprese ad alto contenuto tecnologico (IACT) prevedendo alcune novità che di seguito si mettono in evidenza:

  • per lo status IACT il periodo entro cui una società è considerata “di nuova costituzione” passa da 12 a 24 mesi
  • si prevede un divieto di esternalizzazione del nucleo essenziale dell’attività tecnologica, salvo per compiti accessori o altamente specialistici
  • la “Certificazione” del carattere innovativo viene definita “Attestazione”, con validità sempre di 12 mesi rinnovabile di anno in anno.
  • le Start Up Tecnologiche di Primo Livello devono essere in possesso di almeno di uno dei seguenti requisiti alternativi: disponibilità di brevetti o altri diritti di proprietà intellettuale, possesso di titoli di studio tecnico- scientifici coerenti con il progetto imprenditoriale da parte dei soci fondatori o età inferiore ai 30 anni di soci e amministratori.
  • obblighi occupazionali minimi: le Start Up di Secondo Livello dovranno avere almeno 2 dipendenti, le Start Up Avanzate Tecnologiche almeno 3, con la possibilità di sospensione o revoca dello status in caso di mancato rispetto prolungato nel tempo.

Vengono inoltre stabiliti nuovi tetti alla distribuzione degli utili e  rafforzati i poteri di vigilanza di San Marino Innovation.

Le imprese IACT potranno adottare lo smart working come modalità ordinaria di lavoro, e per le imprese di piccole dimensioni viene prevista una procedura di liquidazione semplificata, più rapida rispetto a quella ordinaria, applicabile in presenza di determinate condizioni patrimoniali e in assenza di debiti o contenziosi in corso.

Per le imprese già in possesso dell’attestazione alla data del 19 luglio 2026 è previsto un regime transitorio: mantengono lo status secondo le regole precedenti fino alla scadenza del programma in corso, ma possono già beneficiare delle nuove norme su smart working e liquidazione semplificata, restando comunque soggette ai nuovi criteri di verifica dei requisiti.

DD91-2026

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Regolamenti 20 Luglio 2026 n.19 e 21 – Identificazione e riproduzione del contrassegno “100% MADE IN SAN MARINO” e “MADE IN SAN MARINO”

5 Agosto 2026

I Regolamenti 19 e 21 del 20 Luglio u.s. identificano l’aspetto grafico dei contrassegni “100% Made in San Marino” e “Made in San Marino
Le versioni ufficiali dei contrassegni deve seguire tassativamente le indicazione di proporzione e di pantone definiti dettagliatamente nei rispettivi allegati ai Regolamenti

R19-2026+All

R21-2026+All

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Quote donate, nella holding resta l’esenzione

5 Agosto 2026

Il Sole 24 Ore 1 Agosto 2026 di Angelo Busani

Il conferimento in una holding di quote o di azioni acquistate per donazione e la successiva cessione di una partecipazione di minoranza della holding non comportano la decadenza dall’esenzione di cui il conferente ha beneficiato in sede di donazione (articolo 3, comma 4-ter, Dlgs 346/1990) a condizione che trascorra almeno un quinquennio sommando il periodo di controllo della società donata (da parte del donatario) e il periodo di controllo della società holding (da parte del conferente). È quanto afferma l’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 152 del 31 luglio 2026.

Il caso riguarda un contribuente che, nel 2025, quando già era titolare di una partecipazione del 65 per cento in una società di capitali, ha ricevuto dal padre un’ulteriore quota del 35 per cento, beneficiando dell’agevolazione e impegnandosi a mantenere il controllo fino a giugno 2030. Costui intende ora conferire almeno il 70 per cento delle azioni in una holding di nuova costituzione, in regime di realizzo controllato ai sensi dell’articolo 177, comma 2, Tuir, e cedere poi a terzi una quota compresa tra il 20 e il 30 per cento.

Poiché entrambe le operazioni sarebbero realizzate prima della scadenza del quinquennio relativo all’ultima donazione, il contribuente ha chiesto se il conferimento potesse determinare la perdita del controllo e se fosse possibile scegliere quali partecipazioni conferire. Analoghi dubbi riguardavano la cessione e l’eventuale applicazione dei criteri Fifo o Lifo per individuare le quote trasferite.

L’Agenzia muove dalla norma secondo cui, per le partecipazioni in società di capitali, l’esenzione di cui all’articolo 3, comma 4-ter spetta quando il trasferimento consente di acquisire il controllo previsto dall’articolo 2359, comma 1, numero 1), del Codice civile oppure di integrare un controllo già esistente. La condizione da rispettare nei cinque anni successivi non consiste nel mantenimento della titolarità di tutte le partecipazioni ricevute in esenzione, ma nella conservazione della posizione di controllo.

Il conferimento delle azioni in un’altra società, pertanto, non costituisce di per sé una causa di decadenza. Occorre però che sia lo stesso beneficiario dell’agevolazione a mantenere il controllo nelle società coinvolte. Nel caso esaminato, il contribuente dovrà quindi controllare la holding e, per il tramite di questa, continuare a esercitare il controllo di diritto sulla società operativa fino a giugno 2030.

Lo stesso criterio vale per la cessione della partecipazione di minoranza: la vendita del 20 o del 30% non determina automaticamente la perdita del beneficio, purché, anche dopo l’operazione, resti fermo il controllo diretto o indiretto richiesto dalla norma agevolativa. Non assume quindi rilievo decisivo l’individuazione delle singole quote cedute secondo il criterio Fifo o Lifo, perché l’obbligo del donatario riguarda il mantenimento del controllo, non il divieto di trasferire ciascuna partecipazione ricevuta.

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Ma per il Garante la posta rimane riservata

5 Agosto 2026

Il Sole 24 Ore 30 Luglio 2026 di Aldo Bottini

Il Garante della privacy insiste sulle proprie posizioni, estremamente rigide e assai discutibili, in materia di gestione e controllo della posta elettronica nei luoghi di lavoro, incurante delle opinioni divergenti che iniziano a manifestarsi in alcune sentenze dei giudici del lavoro. Qualche settimana fa abbiamo dato notizia di una sentenza del Tribunale di Pisa che ha dichiarato legittimo il licenziamento per giusta causa di un dipendente il cui comportamento infedele era stato accertato tramite controlli (mirati e successivi all’insorgere di un fondato sospetto) sui messaggi contenuti nella casella di posta elettronica aziendale assegnatagli.

Il Tribunale ha ritenuto irrilevante, ai fini della valutazione della legittimità del licenziamento, il provvedimento del Garante di avvio, nei confronti di Piaggio, società datrice di lavoro, di un procedimento sanzionatorio per illiceità nelle modalità di conservazione dei log di accesso al sistema di posta elettronica e dei messaggi stessi.

Con riferimento a quella stessa vicenda, è stato pubblicato ieri il provvedimento definitivo del Garante (rispetto al quale Piaggio ha preannunciato ricorso al Tribunale competente) con cui si ordina alla società «il divieto dell’accesso al contenuto dei dati raccolti e conservati sui sistemi aziendali relativi alla posta elettronica aziendale» e si infligge una pesante sanzione amministrativa pecuniaria. Il punto di partenza delle argomentazioni del Garante è sempre lo stesso: «l’indirizzo di posta aziendale individualizzato (ovvero assegnato a uno specifico lavoratore), così come il contenuto della posta elettronica presente nell’account, costituiscono dati personali del lavoratore stesso».

Da ciò si fa discendere l’applicazione alla mail aziendale della garanzia di riservatezza della corrispondenza, che si spinge sino ad affermare che andrebbero adottate «misure di tipo organizzativo e tecnologico tali da impedire l’accesso all’archivio da parte di soggetti diversi dall’interessato».

Si tratta di un’impostazione avulsa dalla realtà. Il dipendente che utilizza l’account di posta aziendale (di proprietà del datore di lavoro) non lo fa certo a titolo personale, ma agisce come espressione dell’organizzazione. Tanto più quando, come accade nella stragrande maggioranza dei casi, le policy aziendali chiariscono che della mail aziendale si deve fare un uso esclusivamente lavorativo. Il che dovrebbe essere più che sufficiente, secondo le stesse Linee guida sulla posta elettronica emanate dal Garante nel lontano 2007, a evitare l’insorgere di qualsiasi aspettativa di riservatezza.

Il Garante insiste poi nel non riconoscere natura di strumento di lavoro alla raccolta e conservazione dei dati e dei messaggi di posta elettronica, con la conseguenza che tale conservazione (che il Garante ritiene «non indispensabile» per rendere la prestazione lavorativa) dovrebbe essere sottoposta alla preventiva autorizzazione sindacale o amministrativa prevista dal primo comma dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori. Una simile posizione non considera che oggi, tramite le email, vengono scambiate informazioni, trasmessi documenti, assunte posizioni negoziali, il che ne richiede necessariamente la conservazione negli archivi aziendali per evidenti finalità lavorative. Senza considerare che, nel caso concreto, si trattava di un controllo difensivo diretto all’accertamento di un illecito, come tale sottratto, per giurisprudenza pacifica, all’applicazione dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori.

A quest’ultimo proposito, il Garante, pur affermando che «non rientra nelle competenze di questa Autorità pronunciarsi sulla cd. teoria dei controlli difensivi», entra in realtà nel merito delle modalità applicative di tali controlli, sposando in pieno la tesi secondo cui, per essere legittimo, il controllo deve svolgersi «ex post, ovvero su comportamenti posti in essere successivamente all’insorgenza del sospetto dell’illecito». Una tesi respinta dal Tribunale di Pisa che ha giudicato sulla medesima fattispecie e che porta alla totale impossibilità di accertare condotte illecite verificatesi ed esauritesi al momento dell’insorgere del fondato sospetto, come correttamente ritenuto, in una fattispecie analoga, dalla Corte d’appello di Torino (sentenza 437 del 31 ottobre 2023).

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Trust del Liechtenstein, la riforma amplia i controlli

5 Agosto 2026

Sole 24 Ore 15 Luglio 2026 di Angelo Busani

Una notevole revisione della governance del trust regolato dalla legge del Liechtenstein. È la conseguenza dell’entrata in vigore, il 1° luglio 2026, della riforma del Personen- und Gesellschaftsrecht (il Pgr e cioè la legge sul diritto delle persone e delle società), recata dalla legge del 4 dicembre 2025, pubblicata nel Landesgesetzblatt del Liechtenstein numero 12 del 2026.

Il cuore della riforma è l’introduzione, per i trust privatistici (privatnützige Trusts), dell’Informationsberechtigter (information rights holder), cioè un soggetto titolare per legge di diritti di informazione e controllo, istituito con lo scopo di supervisionare l’attività del trustee.

In particolare, il potere/dovere dell’Informationsberechtigter consiste nel diritto di ottenere dal trustee le informazioni necessarie sulla gestione del trust, nel diritto di ricevere dati e documentazione sull’amministrazione del patrimonio segregato, nel diritto di rendiconto e di verifica annuale per verificare se il trustee abbia amministrato il trust fund secondo l’atto istitutivo e la legge e nel potere di reazione e cioè, se emergono irregolarità, di attivare o sollecitare il procedimento di vigilanza davanti al Landgericht (il tribunale di primo grado del Liechtenstein). In sostanza, non si tratta di un co-trustee né di un protector perché è un soggetto che svolge solo una funzione di controllo e non concorre alla gestione del trust.

Questo nuovo regime si applica ai trust costituiti dopo il 1° luglio 2026 mentre, per i trust già esistenti a tale data, è stabilita una finestra di 18 mesi, sino al 31 dicembre 2027, per adeguarsi. La sequenza è: dapprima la modifica da parte del settlor; se il settlor sia deceduto, incapace o irreperibile, è previsto un intervento sussidiario del trustee, con autorizzazione del Landgericht; in mancanza, si passa a criteri suppletivi coinvolgendo i beneficiari. Sul piano pratico, per i trust privatistici iscritti nel Registro commerciale, al momento dell’iscrizione occorre una conferma sottoscritta dal trustee circa l’avvenuta designazione di almeno un Informationsberechtigter e di un suo successore. Per i trust non iscritti ma con atto depositato presso l’Amt für Justiz, la designazione deve risultare dall’atto di trust o da documento aggiuntivo, con apposita conferma del trustee.

Quanto invece ai trust di pubblica utilità (gemeinnützige Trusts), la legge di riforma va in altra direzione: essi vengono avvicinati al modello delle fondazioni di pubblica utilità, con maggiore coinvolgimento dell’autorità di vigilanza (la Stiftungsaufsichtsbehörde): essa viene ridenominata Stiftungs- und Trustaufsichtsbehörde e per i trust di pubblica utilità assume una funzione di controllo, pur restando al Landgericht il potere di adottare provvedimenti correttivi.

Il punto più interessante della riforma, in chiave comparatistica, è dunque che il Liechtenstein introduce una figura che non coincide perfettamente con categorie classiche del trust di common law: l’Informationsberechtigter si discosta dai modelli dei Paesi ove il trust è disciplinato o praticato e perciò indubbiamente è un soggetto che non è di immediata percezione da parte di disponenti e consulenti stranieri. È tuttavia prevalsa in Liechtenstein l’idea che si tratti di un sistema che serva a colmare un deficit di controllo, rafforzando in tal modo l’affidabilità e quindi la riconoscibilità internazionale dei trust liechtensteinesi.

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Patto di famiglia senza esenzione fiscale

5 Agosto 2026

Il Sole 24 Ore 14 Luglio 2026 di Angelo Busani

Niente esenzione dall’imposta di donazione per il patto di famiglia che trasferisce al figlio la nuda proprietà del 95% delle quote di una holding, anche se al beneficiario sono attribuiti i corrispondenti diritti di voto, quando lo statuto conserva in capo al disponente prerogative capaci di svuotare, in concreto, il controllo societario. È quanto afferma l’agenzia delle Entrate nella risposta n. 143/2026, sull’interpretazione dell’articolo 3, comma 4-ter, dlgs 346/1990 (il Testo unico dell’imposta di donazione), nella quale, tra l’altro, non si nota alcun accenno al fatto che fosse una holding la società le cui quote erano oggetto dell’ipotizzato trasferimento. Il caso nasce da un progetto di passaggio generazionale articolato in un arco temporale di cinque anni, con il progressivo coinvolgimento del figlio negli organi amministrativi delle principali società del gruppo e con l’avvio, sempre progressivo, di attività di direzione e coordinamento delle controllate. L’agevolazione è dunque negata perché in questa operazione, seppur venissero attribuiti al nudo proprietario i diritti di voto relativi alla quota di partecipazione trasferita, si ipotizzava una modifica statutaria destinata a riservare al padre alcuni diritti particolari: il diritto di essere nominato amministratore e presidente del consiglio di amministrazione; il diritto di rappresentare la holding e di votare nelle assemblee delle partecipate su nomina e revoca degli amministratori, trasferimenti di partecipazioni, aziende, rami d’azienda e marchi; nonché il diritto di esprimere o negare il gradimento sui trasferimenti.A ciò si aggiungeva una clausola secondo cui, per modificare lo statuto, sarebbe stato necessario il voto favorevole di almeno il 96% dei diritti di voto complessivi. Il figlio, pur titolare del 95% dei voti, non avrebbe quindi potuto eliminare autonomamente le previsioni che attribuivano al genitore quelle prerogative personali.Secondo l’Agenzia, ai fini dell’esenzione non basta il trasferimento formale della maggioranza dei diritti di voto, ma occorre accertare che il beneficiario acquisisca un effettivo controllo di diritto ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del Codice civile, cioè il potere di determinare l’esito delle deliberazioni dell’assemblea ordinaria nel loro complesso. La risposta richiama la risposta a interpello n. 115 del 4 giugno 2026, secondo cui clausole statutarie o patti parasociali riservati al dante causa possono depotenziare, fino a escluderlo, il controllo formalmente trasferito. Nella ricostruzione dell’Agenzia, quindi, la verifica da compiere non si arresta alla titolarità dei voti, ma investe l’assetto statutario complessivo e la sua capacità di lasciare al beneficiario un potere effettivo sulle decisioni ordinarie dell’assemblea dei soci.

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Scadenziario Settembre 2026

1 Agosto 2026

entro il 20 Settembre

  • Scade il termine per il pagamento dei contributi previdenziali /assistenziali I.S.S.  F.S.S. e FONDISS per lavoratori dipendenti relativi al mese di agosto

entro il 30 Settembre

  • Termine per l’aggiornamento dei libri cartacei vidimati con i dati contabili anno precedente per contabilità ordinaria e semplificata (Art. 96 Legge 166/2013 così come modificato dall’art.27 Legge 141/2025).
  • Termine ultimo per la trasmissione delle scritture ausiliarie di magazzino per i soggetti obbligati.   Circ. Prot nr 82190/2017

Si rammenta a tal proposito di verificare i limiti previsti modificati dall’art 31 della Legge 3 Marzo 2025 nr 30 come riassunto alla pag. 3 della  Circolare UT del 29 04 26 qui di seguito allegata Circ. Prot40875/2026

  • Scade il termine per la presentazione della Dichiarazione delle attività patrimoniali, finanziarie e quote societarie detenute all’estero (DAPEF) (0,2% sulle attività finanziarie  detenute all’estero) di cui al comma 2 art.3 D.D. nr 29 del 7 03 22
  • Versamento dell’imposta per il riequilibrio delle attività finanziarie estere (IRAFE) di cui all’articolo 4 della Legge 22 dicembre 2021 n.207

Si raccomanda di verificare l’avvenuto pagamento della tassa di autorizzazione ad operare dell’anno in corso poiché come indicato nella precedente Newsletter di Luglio  trascorsi 120 gg dalla scadenza + 30 giorni dal sollecito dell’UAE l’autorizzazione ad operare è REVOCATA come previsto dal DD 82/2026.

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Decreto Delegato 19 Giugno 2026 nr 82 – Modifiche al D.D. 14 03 2024 nr 50 “Disciplina delle Attività Economiche” e successive modifiche

9 Luglio 2026

Il Decreto Delegato nr 83 ha per oggetto la sospensione o la revoca dell’autorizzazione ad operare in caso di mancato pagamento della tassa di rinnovo previsto il 31 Marzo di ogni anno.

Per l’anno in corso, in virtù delle disposizioni transitorie previste dell’art. 3,  è possibile procedere alla riattivazione d’ufficio dell’autorizzazione ad operare, a condizione che il pagamento venga effettuato entro il 31/7/2026. Decorso il predetto termine l’autorizzazione ad operare è revocata.

La procedura di riattivazione è da effettuarsi tramite pratica OPEC allegando il pagamento effettuato.

Per gli anni a venire  è previsto che:

  • qualora la tassa di rinnovo non venga corrisposta entro  60gg dalla scadenza della cartella unica delle tasse, l’UAE solleciti l’operatore economico con un’ ulteriore  richiesta il versamento da effettuarsi. Decorso anche tale termine (30gg dalla notifica della relativa richiesta) l’autorizzazione ad operare è  SOSPESA 
  • qualora la tassa di rinnovo non venga corrisposta oltre 120 gg dalla scadenza della cartella unica delle tasse l’UAE solleciti l’operatore economico con un’ulteriore  richiesta di versamento da effettuarsi. Decorso anche tale termine  (30gg dalla notifica della relativa richiesta) l’autorizzazione ad operare è REVOCATA

Si allega testo completo

DD82-2026

 

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Dividendi dall’estero, sì al tax credit se la sostitutiva è obbligatoria

9 Luglio 2026

Il Sole 24 Ore lunedì 15 Giugno 2026 di Nicola Borzomì e Fabrizio Cancelliere

In materia di dividendi di fonte estera percepiti da persona fisica residente in Italia, nell’ipotesi in cui l’imposizione sostitutiva del 26% sia applicata obbligatoriamente – senza possibilità per il contribuente di optare per il regime ordinario – il diritto convenzionale prevale sulla normativa interna e impone il riconoscimento del credito per le imposte pagate all’estero, ai sensi dell’articolo 24 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Svizzera.

L’imposta sostitutiva di cui all’articolo 18, Dpr 917/1986, svolge una funzione equivalente alla ritenuta a titolo d’imposta di cui all’articolo 27, comma 4, Dpr 600/1973, sicché la clausola convenzionale di esclusione del credito – operante solo quando l’imposizione avvenga “su richiesta del beneficiario” – non trova applicazione ove la tassazione sostitutiva sia imposta per legge, senza facoltà di scelta in capo al contribuente. A tali conclusioni è giunta la Cgt di II grado della Lombardia, sentenza 1013/9/2026, depositata l’11 maggio 2026 (presidente Locatelli, relatore Latti), che ha rigettato l’appello delle Entrate.

La vicenda trae origine dalla presentazione, da parte del contribuente, di un’istanza di rimborso per imposte trattenute su dividendi di fonte elvetica, e assoggettati ad applicazione – in Svizzera – di una ritenuta a titolo di imposta preventiva, nella misura del 35%; ritenuta poi parzialmente rimborsata dalla Confederazione elvetica, nella misura del 20%, così da ricondurre la ritenuta effettivamente applicata alla percentuale massima prevista dalla Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni (15%). Su tali dividendi, in linea con la prassi indicata come corretta dalle Entrate, il contribuente liquida in dichiarazione dei redditi l’imposta sostitutiva del 26% ai sensi dell’articolo 18 citato, peraltro calcolata sull’importo lordo, stante l’assenza di un intermediario finanziario, senza il riconoscimento di alcun credito per le imposte pagate all’estero.

Il silenzio rifiuto formatosi sulla successiva istanza di rimborso viene impugnato dinanzi alla Cgt di I grado di Como, che accoglie il ricorso condannando l’ufficio alle spese di lite. L’Agenzia fa appello. L’ufficio sostiene che, sia nella normativa interna sia in quella convenzionale, la concorrenza del reddito estero alla formazione del reddito complessivo costituisce requisito essenziale per il riconoscimento del credito d’imposta. Pertanto, stante l’avvenuta applicazione dell’imposta sostitutiva sui dividendi esteri – e la conseguente mancata concorrenza degli stessi alla formazione del reddito complessivo – il credito non può essere riconosciuto.

La Corte rigetta l’eccezione. Il collegio muove dall’analisi dell’articolo 24 della Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni, che impone all’Italia di eliminare la doppia imposizione, con la sola eccezione del caso in cui la ritenuta italiana sia applicata su richiesta del contribuente. Nel caso di specie, l’imposta sostitutiva del 26% sui redditi da dividendi è stata invece applicata in ottemperanza alla normativa nazionale, che esclude la possibilità di opzione per il regime ordinario: la clausola di esclusione convenzionale non risulta operante e il contribuente ha diritto al rimborso.

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Fisco, controlli boom: triplicate le indagini sui conti correnti

9 Luglio 2026

Il Sole 24 Ore 25 Giugno 2026 di Marco Mobili e Gianni Trovati

Corte dei conti. Nella parifica del rendiconto statale l’accelerata dell’amministrazione finanziaria: verifiche puntuali in aumento del 18%, crescono dell’11,3% quelle sostanziali sugli autonomi

ROMA

Va bene la compliance, sono importanti tutti gli incentivi per spingere l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari. Ma il cuore della lotta all’evasione restano i controlli. E l’amministrazione finanziaria mostra di saperlo bene, anche se spesso il tema si allontana dal cuore del racconto politico.

A rimetterlo al centro della scena sono i numeri. Nella relazione sul rendiconto generale pubblicata ieri con il giudizio di parificazione del bilancio dello Stato, la Corte dei conti ne mette in fila molti. Pesanti.

Primo: crescono in modo netto i «controlli ordinari», cioè le verifiche puntuali (non automatiche come quelle su spese mediche e dichiarazioni) che «consentono di individuare redditi non dichiarati, omissioni, irregolarità e comportamenti elusivi, garantendo il recupero delle imposte dovute e contribuendo all’equità del sistema tributario», come riassumono le sezioni riunite in sede di controllo.

Nel 2025 sono state 223.647, con un salto del 18% rispetto all’anno prima, e hanno permesso di accertare 16,46 miliardi di maggiore imposta (qui l’aumento annuale è dell’11,4%).

L’accelerazione è netta, e le tabelle la mostrano in modo chiaro. Anche se per la Corte si tratta solo di un primo passo, in una strada che «tenuto conto della numerosità dei fenomeni evasivi» dovrebbe portare a «concentrare ulteriormente la frequenza dei controlli, soprattutto per le attività a maggior rischio di evasione, anche attraverso un maggior utilizzo dei dati a disposizione dei sistemi informativi.

Nei database le informazioni da incrociare arrivano da fatture elettroniche emesse e ricevute, corrispettivi telematici (gli scontrini che una volta collegati ai Pos hanno fatto emergere 5,3 miliardi di imponibile in pochi mesi) e dai movimenti risultanti dall’Anagrafe dei rapporti finanziari.

Proprio su quest’ultimo terreno si incontra una delle impennate più ripide nell’attività del Fisco. Le indagini finanziarie, quelle che portano le lenti di Agenzia e Guardia di Finanza a spulciare i dati dei conti correnti, lo scorso anno sono state 6.566, e hanno prodotto accertamenti per 256 milioni di euro. È una goccia nel mare dell’evasione, certo: ma il numero di operazioni è più che triplo rispetto a quello registrato nel 2024, e mostra lo sforzo dell’amministrazione finanziaria di addentrarsi su questo terreno delicato quando le analisi di rischio mostrano che è il caso di farlo.

In crescita sono anche i numeri delle verifiche sulle partite Iva. I controlli sostanziali sugli autonomi soggetti agli indici di affidabilità fiscale (Isa) l’anno scorso sono stati 103.449, con un aumento dell’11,3% sull’anno prima e del 18,1% sul 2023. Ma anche in questo caso il campo da gioco rimane sterminato, e ampi restano i margini per incrementi ulteriori. I nuovi numeri indicano infatti che i controlli hanno riguardato il 3,8% delle partite Iva , con un’intensità che nel tentativo di spegnere il vulcano inestinguibile dei bonus edilizi sale al picco del 4,6% nelle costruzioni e arriva al 4,1% nel settore cugino di imbiancatura e lavori in casa. All’altro capo della graduatoria, fra le attività principali si incontrano gli studi medici (1,6% i controllati), che però sono la categoria meno a rischio secondo gli Isa (80,2% di affidabili nelle dichiarazioni 2025; Sole 24 Ore del 28 maggio).

Più in generale, il rapporto fra controlli e partite Iva a rischio in base alle pagelle fiscali restituirebbe rapporti più alti, prospettando la probabilità reale di essere sottoposti a verifica per chi presenta dichiarazioni zoppicanti. Ma per la Corte «la frequenza dei controlli sostanziali in rapporto alla numerosità dei contribuenti» rimane «un dato di rilievo critico»: e richiede di intensificare ancora il ritmo.

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