Categoria: In primo piano
Occultamento di scritture con le fatture non annotate
9 Settembre 2025
Il Sole 24 Ore 7 Agosto 2025 di Laura Ambrosi e Antonio Iorio
Le fatture create tramite fogli Excel preimpostati, e successivamente non salvate elettronicamente né annotate nei registri Iva, costituiscono occultamento e non distruzione di scritture contabili, con conseguente differente decorrenza dei termini prescrizionali del reato. A fornire questa interpretazione è la Cassazione, sezione III penale, con la sentenza 28910/2025.
Durante una verifica fiscale a un’impresa individuale, emergeva una discrepanza tra quanto dichiarato e quanto risultante dai dati comunicati dai clienti dell’impresa. Nello specifico veniva accertato che le fatture venivano create tramite fogli Excel preimpostati, consegnate al cliente, ma non salvate elettronicamente né annotate nei registri Iva.
Al titolare della ditta era così contestato il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili finalizzata all’evasione di imposte. L’interessato peraltro ammetteva di non aver salvato i file delle fatture e di non averle contabilizzate. Dopo la condanna nei due gradi di giudizio di merito, l’imputato ricorreva per Cassazione lamentando , in sintesi, che non poteva attribuirsi alcuna condotta attiva di occultamento o di distruzione, in quanto l’interessato per formare le fatture consegnate ai clienti si era servito di un foglio di calcolo predefinito dell’applicazione Excel, limitandosi a stampare il documento così formato e a consegnarlo ai clienti, senza denominare in alcun modo il relativo file. Tali file non erano stati salvati e di conseguenza il reato non poteva configurarsi, non potendo essere distrutto ciò che in realtà non esisteva.
I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso evidenziando innanzitutto che la condotta non era stata omissiva ma attiva, perché consapevolmente il contribuente ha evitato di salvare e conservare i documenti per non dichiarare i ricavi. La condotta di occultamento consegue al mancato rinvenimento presso l’emittente delle fatture a nulla rilevando che alcune siano state trovate presso i clienti.
Secondo i giudici di legittimità il comportamento dell’imputato era consapevolmente volto per far «sparire i documenti fiscali» e occultarne i relativi ricavi. Il ritrovamento presso i clienti dimostrava invece che l’emittente li avevi occultati. La Cassazione ha poi verificato, ai fini della prescrizione, se si trattasse di occultamento o di distruzione. Per la distruzione, infatti, trattandosi di reato istantaneo (si consuma con la soppressione del documento) la prescrizione decorre dalla commissione; per l’occultamento, essendo reato permanente che si protrae sino al momento dell’accertamento fiscale, la prescrizione decorre della sua scoperta (in genere termine dell’attività di controllo).
Nella specie il comportamento dell’emittente non ha integrato il delitto di distruzione, poiché non era stato “soppresso” alcun documento, ma quello di occultamento perché il mancato salvataggio ha di fatto “nascosto” la copia della fattura destinata ad essere conservata dall’emittente.
Iscriviti alla newsletter di HLB San Marino
Bonus esteri tassati nello Stato di residenza
9 Settembre 2025
Il Sole 24 Ore 5 Agosto 2025 di Alessandro Germani
Dietrofront delle Entrate con la risposta a interpello 199/2025 rispetto alla precedente 81/2025 del 25 marzo scorso (si veda «Il Sole 24 Ore» del 26 marzo e 30 aprile). Nella prima risposta l’Agenzia aveva affermato che, a fronte del vesting del bonus sul reddito di lavoro dipendente maturato progressivamente (fra Uk e Italia) la tassazione seguiva tale vesting. Adesso, con la 199/2025 tornano su un sentiero classico, per cui si guarda alla percezione del reddito di lavoro dipendente (che va per cassa) e alla residenza fiscale della persona all’atto di tale percezione. Per cui, essendo il dipendente nuovamente residente in Italia dal 2024, c’è concorrenza alla tassazione anche del nostro Paese, con il meccanismo del credito d’imposta estero che evita la doppia tassazione.
Il dipendente che ha maturato il bonus ha lavorato prima in Uk e poi, dal 18 dicembre 2023, presso la stabile organizzazione italiana del gruppo, essendo quindi dal 2024 residente in Italia:
a febbraio 2024 ha percepito il bonus maturato negli anni 2021-2023 già tassato nel Regno Unito;
a febbraio 2025 gli viene corrisposto il bonus 2022-2024 che è di competenza 2/3 Uk e 1/3 Italia;
a febbraio 2026 gli verrà corrisposto il bonus 2023-2025, di competenza 1/3 Uk e 2/3 Italia;
a febbraio 2027 gli verrà corrisposto il bonus 2024-2026 tutto di competenza italiana.
Con la risposta 199/2025 l’Agenzia rettifica il tiro rispetto alla 81/2025. Ricorda che per il reddito di lavoro dipendente si guarda all’anno della percezione anche per la componente variabile dei bonus. Poiché all’atto della percezione il dipendente è residente in Italia (lo è dal 2024), di fatto i bonus vanno assoggettati a tassazione nel nostro Paese. Poi entra in gioco la convenzione Italia Regno Unito per i bonus percepiti nel 2024 e riferiti a un vesting che è stato tutto inglese e per quelli percepiti nel 2025 e 2026 in cui i bonus sono maturati parte all’estero e parte in Italia. La regola, sancita dall’articolo 15 della convenzione, prevede una potestà impositiva esclusiva dello stato di residenza (l’Italia) e ammette una potestà concorrente dello stato della fonte (Uk) per l’attività lavorativa ivi svolta.
Anche in base al commentario, per i redditi (bonus) maturati in uno Stato che è differente da quello di residenza in cui sono tassati all’atto della percezione, ci sarà tassazione concorrente anche dello Stato in cui è svolta l’attività lavorativa. Il Paese di residenza dovrà poi eliminare la doppia imposizione. Come conseguenza di ciò, la stabile organizzazione dello Stato di residenza, cioè l’Italia, tasserà sia i bonus erogati dal datore Uk sia quelli erogati dalla medesima stabile organizzazione. Se pertanto la branch italiana in base alla precedente risposta 81/2025 non abbia assoggettato a ritenuta i bonus erogati dal datore Uk per il periodo 2021-2023, dovrà farlo, ma senza applicazione di sanzioni e interessi vista quella risposta e il cambio di impostazione odierno.
La rettifica torna quindi a ribadire la centralità dello Stato di residenza all’atto della percezione del reddito di lavoro dipendente, in linea con la risoluzione 92/2009 e l’interpello 783/2021.
Iscriviti alla newsletter di HLB San Marino
Truffa difficile da riconoscere, più tutele per le vittime di phishing
9 Settembre 2025
Il Sole 24 Ore lunedì 4 Agosto 2025 di Marisa Marraffino
Le vittime di phishing sono tutelate se la truffa è sofisticata e difficile da riconoscere. Oggi, anche per l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, sono diventate più elaborate le tecniche di phishing, vale a dire le frodi con cui si cerca di ottenere dalla vittima password o codici di accesso, a partire dalle credenziali bancarie. Tanto che gli istituti di credito sono tenuti ad aggiornare i loro sistemi di sicurezza e a informare i correntisti sulle nuove forme di inganno. Sono questi i principi che stanno emergendo dalla giurisprudenza. Le sentenze stanno però anche confermando che il risarcimento non è riconosciuto quando il danno si sarebbe potuto evitare adottando una diligenza minima. Il phishing è regolato dagli articoli 10 e 11 del Dlgs 11/2010, in base ai quali compete al prestatore dei servizi l’onere di dimostrare la colpa grave del correntista, mentre spetta a quest’ultimo solo la prova del danno.
Correntisti risarciti
La Corte d’appello di Venezia (sentenza 699 del 17 marzo 2025) ha disposto il rimborso di oltre 100mila euro a un correntista che si era visto addebitare bollettini non autorizzati. L’istituto non aveva neppure inviato gli Sms di allerta. Secondo la Corte d’appello la banca è tenuta ad aggiornare le proprie misure di sicurezza in considerazione delle truffe sempre più elaborate.
La Corte di appello di Firenze (sentenza 1386 del 21 luglio scorso) ha confermato la pronuncia di primo grado e disposto il rimborso di oltre 74mila euro a una società di Pistoia che si era vista disporre sei bonifici nell’arco di pochi secondi perché è compito della banca aggiornare i sistemi di sicurezza e accorgersi delle anomalie dovute probabilmente all’intervento di sistemi di intelligenza artificiale. Invece, la banca non aveva inviato gli alert al cliente e non aveva bloccato le operazioni sospette.
Il Tribunale di Milano (sentenza 1514 del 21 febbraio 2025), ha deciso un caso relativo a un correntista a cui erano stati sottratti oltre 200mila euro attraverso sei bonifici bancari disposti a sua insaputa. L’uomo aveva ricevuto via chat dei messaggi apparentemente provenienti dalla propria banca e telefonate da un operatore che lo invitava a seguire la procedura di sicurezza per evitare il blocco del proprio conto. Il correntista non aveva fornito le password al truffatore ma aveva cliccato sui link che gli venivano indicati nella chat, del tutto identica a quella della propria banca. Tanto era bastato per dirottare la somma sui conti del truffatore. Il Tribunale ha escluso la colpa grave dell’utente perché gli Sms erano identici a quelli che riceveva dalla sua banca e anche le telefonate erano riconducibili al vero numero dell’istituto.
Il Tribunale di Viterbo, con la sentenza 17 dell’8 gennaio 2025, ha rimborsato a una donna circa 15mila euro, sottratti da un truffatore che era riuscito ad entrare nel suo home banking modificando il numero di cellulare associato al conto corrente ed effettuando diversi bonifici non autorizzati. La banca aveva provato a difendersi sostenendo di aver avvisato la donna del cambio di cellulare, ma non aveva prodotto i tabulati telefonici che potessero dimostrarlo.
Senza tutela
Non viene invece risarcito il correntista che tiene una condotta imprudente e negligente, come quella di digitare le proprie password dopo aver ricevuto via mail un link dal truffatore. L’orientamento della Corte di cassazione sul punto è pacifico, visto che ormai tutte le banche avvertono i propri clienti di non comunicare mai le password di accesso tramite messaggi di posta elettronica o Sms. In questi casi l’anello debole della truffa è proprio il correntista che ha il dovere di custodire con cura le proprie credenziali ed è pertanto l’unico responsabile dell’addebito. Se la banca dimostra la colpa grave del cliente non sarà tenuta a rimborsare le somme illecitamente sottratte. La cooperazione attiva dell’utente incauto interrompe infatti la responsabilità della banca (Cassazione, sentenza 7214/2023).
Per la stessa ragione non viene rimborsato l’utente che, dopo aver cliccato su un link esca via mail, comunica telefonicamente i propri codici di sicurezza al finto operatore. Anche in questo caso (Tribunale di Taranto, sentenza 589 del 13 marzo 2025,) la banca aveva effettuato numerose campagne informative contro le truffe online e aveva predisposto un codice di autenticazione forte per le operazioni.
La partita si gioca tutta sul livello di accortezza ritenuto necessario da parte del correntista. Se ormai le banche non risarciscono il cliente che “abbocca” alla mail o allo Sms inviato dal criminal-hacker con errori grammaticali o sintattici, come a più riprese ha precisato l’Arbitrato bancario finanziario (ad esempio ABF Torino, 15328/2022), negli altri casi bisogna valutare se l’istituto di credito abbia adottato tutte le misure di sicurezza necessarie e se l’utente cionostante abbia tenuto comportamenti ingenui.
Rileva anche l’età della vittima. Così il Tribunale di Siracusa (sentenza 2084/2023) non ha risarcito a una correntista la somma di 19mila euro, che le era stata sottratta dopo che aveva cliccato su un link neppure lontanamente riconducibile al sito web della banca e aveva fornito al phisher le proprie credenziali. La condotta è stata ritenuta gravemente negligente anche perché la vittima era giovane e avrebbe dovuto riconoscere la truffa.
Né ha ottenuto il rimborso un uomo di Napoli che aveva ricevuto sei messaggi sul cellulare con la richiesta di contattare l’asserito numero verde della banca per ragioni di sicurezza. L’uomo aveva chiamato il finto numero e digitato i codici di sicurezza. Aveva così autorizzato un bonifico di circa 10mila euro che il giorno successivo aveva tentato di bloccare senza esito. Per il Tribunale di Napoli (sentenza 9763/2024) la colpa grave del cliente è lampante, perché il messaggio proveniva da un numero sconosciuto ma aveva inserito i propri codici senza verificare a chi appartenesse.
Iscriviti alla newsletter di HLB San Marino
Legge 25 Luglio 2025 nr 101- Recepimento e attuazione del Regolamento UE 20023/115 (EUDR) relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’esportazione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale
7 Agosto 2025
Le imprese che intendono immettere sul mercato sammarinese o esportare prodotti contenenti determinate materie prime dovranno rispettare il nuovo **Regolamento UE 2023/1115 (EUDR – European Union Deforestation Regulation)
Tutti i prodotti che contengono o che sono stati fabbricati utilizzandolo le seguenti materie prime Bovini – Cacao – Caffè – Palma da olio – Legno – Gomma – Soia dovranno rispettare alcuni requisiti:
* Provenienza da aree a deforestazione zero(no deforestazione dopo il 31/12/2020)
* Conformità alle leggi del Paese di origine, inclusi diritti umani e delle popolazioni indigene
* Obbligo di una dichiarazione di dovuta diligenza
Sono previste semplificazioni per le PMI.
L’UGRAA (Ufficio Gestione Risorse Ambientali e Agricole) è stato incaricato come sportello tecnico di assistenza.
Gli obblighi previsti dalla normativa entreranno in vigore il 30 12 2025 per le grandi imprese e il 30 06 2026 per le Piccole Medie Imprese (PMI)
Iscriviti alla newsletter di HLB San Marino
Decreto Delegato 23 Luglio 2025 nr 99 – Modifica del D.D. 27 09 2023 nr 134 e succ. mod. – Disciplina del commercio dell’oro e degli altri metalli preziosi da investimento
7 Agosto 2025
In tema di commercio dell’oro e altri metalli preziosi da investimento si è modificata con sei articoli la disciplina di riferimento agendo dal marchio di identificazione ai Paesi extra UE sino all’inasprimento delle sanzioni.
Si allega testo completo.
Iscriviti alla newsletter di HLB San Marino
Denaro contante, difesa della Bce: «Mezzo affidabile»
7 Agosto 2025
Il Sole 24 Ore 5 Agosto 2025 di Isabella Bufacchi
FRANCOFORTE
Cash is king, il contante è il re. Ed è qui per restare. La Bce e la Commissione europea non hanno alcuna intenzione di detronizzarlo. Anzi, è vero il contrario: la Bce protegge la circolazione del cash, in forma fisica e digitale, lavora per garantire l’ampio accesso ai contanti e una vasta accettazione dei pagamenti in contanti. È quanto rilancia un post a firma di Piero Cipollone, membro del comitato esecutivo Bce, pubblicato ieri nei blog sul sito della Bce.
«Le banconote e le monete in euro continueranno a svolgere un ruolo cruciale come mezzo di pagamento affidabile e riserva di valore», è la tesi di Cipollone.
La proposta di Regolamento, adottata dalla Commissione europea in consultazione con la Bce (non ancora approvata da Parlamento e Consiglio), ha proprio l’obiettivo di proteggere il cash, ricorda il blog: il contante deve essere ampiamente accessibile ai cittadini tramite bancomat, sportelli bancari e servizi da operatori non finanziari come il cashback. Il Regolamento inoltre obbliga esercenti e commercianti ad accettare i pagamenti in contanti, salvo rarissime eccezioni.
Cipollone scrive: «È essenziale garantire un livello sufficiente di accesso ai servizi di cassa in tutta l’area dell’euro», come bancomat e servizi bancari allo sportello per prelevare e depositare cash. Altrettanto importante è garantire che i contanti siano accettati da esercenti e commercianti.
Nel blog, Cipollone ricorda che la proposta di Regolamento evidenzia «la necessità di una buona distribuzione geografica delle infrastrutture per garantire la disponibilità di banconote e monete in tutta l’area dell’euro». Il calo delle filiali bancarie, dovuto al consolidamento del settore bancario e alla riduzione del numero degli sportelli, «pone sfide significative», in quanto la Bce non può distribuire i contanti direttamente ai cittadini. Le banche sono essenziali. I servizi al dettaglio di operatori non finanziari, del tipo “cashback” o anticipi di contante, sono limitati nel numero e nell’entità delle transazioni. Per Cipollone, «la fornitura di servizi di cassa a livello locale da parte delle banche e la presenza di sportelli automatici restano indispensabili» anche se serve il giusto equilibrio tra la soddisfazione delle esigenze dei consumatori e la possibilità per le banche di migliorare la propria efficienza».
La Bce è anche fermamente contraria a pratiche «come il rifiuto del contante da parte degli esercenti o l’esposizione di cartelli “no cash”, che sono indesiderabili», sostiene Cipollone. La Bce promuove in tal senso l’accettazione del contante nel settore pubblico, nei trasporti.
Per garantire il più ampio uso del contante, la Bce promuove inoltre la creazione dell’euro digitale che è il contante in forma elettronica: «l’euro digitale è un’espressione del cash in forma digitale, è contante digitale» per la presidente della Bce Christine Lagarde. L’euro digitale inoltre consentirà, in forma complementare ai contanti fisici, l’uso del “cash digitale”, contanti in forma elettronica, mette in chiaro Cipollone, aggiungendo che per salvaguardare l’integrità delle banconote, «la Bce ne cambierà il design con caratteristiche di sicurezza molto avanzate per combattere la contraffazione».
Per Cipollone, «essendo un mezzo di pagamento resiliente e affidabile, il contante è indispensabile, soprattutto durante le crisi». E’ avvenuto in passato. «La domanda di contante durante la crisi finanziaria del 2008, la crisi del debito sovrano europeo e la pandemia COVID-19, sottolinea l’importanza dei contanti in tempi di grandi turbolenze», ammonisce Cipollone, sottolineando che la Bce e le banche centrali nazionali «mantengono ampie scorte di banconote e canali di distribuzione efficaci per soddisfare improvvisi picchi di domanda di cash».
A conferma dell’importanza del contante, Cipollone ricorda che attualmente sono in circolazione 30,4 miliardi di banconote, per un valore totale di 1.600 miliardi di euro. E che la circolazione del cash ha ripreso a crescere dopo il rialzo dei tassi.
Iscriviti alla newsletter di HLB San Marino
Agenti di commercio, riconosciuto l’impatto delle vendite online
6 Agosto 2025
Il Sole 24 Ore 23 Luglio 2025 di Paola Grattieri e Alessandro Limatola
L’intesa collettiva. Per il settore del commercio è stato stabilito il diritto alla provvigione sulle vendite di beni e servizi tramite commercio elettronico
Riconoscimento dell’impatto delle vendite online, limitazioni all’utilizzo dei contratti a termine, rafforzamento delle tutele in caso di gravidanza. Sono queste alcune delle principali novità contenute nell’Accordo economico collettivo (Aec) sottoscritto lo scorso 4 giugno per regolare i rapporti tra agenti e aziende preponenti del settore commercio.
L’accordo riconosce e tutela la posizione giuridica degli agenti di commercio, la cui figura non è più quella rigidamente definita dai modelli tradizionali, recependo in tal modo le esigenze di un settore in evoluzione e prevedendo misure di protezione più adeguate e strumenti normativi efficaci per garantire la corretta gestione e regolamentazione dei rapporti di agenzia nel contesto economico attuale.
Per la prima volta l’Aec riconosce formalmente l’impatto delle vendite online sull’attività degli agenti, affrontando le problematiche legate alla concorrenza interna tra canali e alla corretta attribuzione delle provvigioni. È stabilito, in particolare, che l’agente ha diritto alle provvigioni anche sulle vendite di beni e/o servizi eseguite direttamente a favore di privati consumatori nella zona a lui data in esclusiva attraverso il canale aziendale del commercio elettronico. La norma collettiva ha approfittato di questa importante novità per rafforzare anche gli obblighi di comunicazione a carico della preponente e il diritto di informazione dell’agente, prevedendo il dovere di indicare negli estratti conto anche le vendite online ai consumatori privati effettuate nella zona in esclusiva tramite l’e-commerce aziendale.
Viene limitato l’utilizzo del contratto a tempo determinato. L’intesa punta a disincentivare il ricorso a rapporti temporanei, rafforzando le tutele per gli agenti e stabilendo limiti precisi su rinnovi e proroghe, che potranno essere concessi solo con il consenso scritto dell’agente e per un massimo di due volte consecutivi.
L’Aec introduce anche misure di rafforzamento delle tutele in caso di gravidanza, puerperio, adozione e affido, definendo con maggiore precisione i periodi di sospensione e riconoscendo garanzie esplicite, tra cui il diritto alla protezione contro recessi ingiustificati. Prevista una tutela specifica per gli agenti padri, a cui viene riconosciuta la possibilità di astenersi dall’attività per un massimo di 20 giorni nei cinque mesi successivi alla nascita o all’adozione del figlio: durante questo periodo il contratto si intende sospeso e alla mandante è vietato recedere dal rapporto.
Modificata anche la disciplina delle variazioni contrattuali per garantire maggiore trasparenza e tutela economica in caso di modifiche unilaterali della mandante. Il nuovo impianto introduce, infatti, il principio del bilanciamento complessivo tra gli elementi economici soppressi e quelli eventualmente introdotti o modificati: la nozione di variazione in peius può ritenersi integrata solo qualora, all’esito di una valutazione complessiva, il risultato finale comporti un effettivo peggioramento dell’assetto economico del rapporto per l’agente.
Da segnalare, infine, anche la riscrittura della disposizione sulle modifiche unilaterali apportate dalla mandante, con riferimento a zona, prodotti, clientela e provvigioni. La nuova normativa, ora allineata all’Aec del settore industria, stabilisce che ogni variazio ne vada comunicata per iscritto.
Iscriviti alla newsletter di HLB San Marino
Pmi, incentivi all’impiego di temporary manager
6 Agosto 2025
Il Sole 24 Ore 24 Luglio 2025 di Cam. C.
Un credito d’imposta per le imprese che sostengono costi professionali legati all’attività di un dottore commercialista. Questo l’obiettivo della proposta di legge, presentata ieri nella sala stampa della Camera dei deputati, che mira a introdurre incentivi fiscali per l’impiego nelle Pmi del temporary manager, una figura professionale esterna, qualificata e temporanea, che aiuta l’azienda a superare fasi critiche, di riorganizzazione o sviluppo strategico.
L’iniziativa recepisce una proposta dell’Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili (Ungdcec) per la diffusione di una pratica – già consolidata in altri Paesi europei – che consente alle Pmi di rafforzare la struttura organizzativa nei momenti di trasformazione, specialmente i passaggi generazionali, promuovendo la diffusione della figura del temporary manager, che con competenza e flessibilità può supportare l’azienda nel raggiungere gli obiettivi.
«Questa proposta nasce da due esigenze strategiche: sostenere le imprese nei momenti delicati come i passaggi generazionali; valorizzare le competenze dei commercialisti, alleati naturali del tessuto produttivo», spiega Letizia Giorgianni, deputata di Fratelli d’Italia e prima firmataria della proposta, intervenuta alla presentazione ieri insieme a Galeazzo Bignami, capogruppo di FdI alla Camera, i deputati di FdI Ylenja Lucaselli, Marta Schifone e Gianluca Caramanna, e Francesco Cataldi, presidente dell’Ungdcec.
L’agevolazione consiste in un credito d’imposta – riconosciuto per massimo tre periodi d’imposta consecutivi – pari al 30% della retribuzione totale annua per micro e piccole imprese e al 20% per le medie imprese, a condizione che l’incarico abbia durata non inferiore alla metà dell’esercizio sociale più un giorno. La fruizione del beneficio è subordinata al raggiungimento di incrementi minimi di Ebitda, misurati annualmente: +5% al primo esercizio, +10% al secondo, +15% al terzo e asseverati da un dottore commercialista, il cui compenso è incluso ulteriormente in quelli agevolabili.
Iscriviti alla newsletter di HLB San Marino
Decreto Delegato 10 Luglio 2025 nr 93 – Modifiche alle disposizioni in materia di attività economiche
6 Agosto 2025
Si allega ultimo Decreto in materia di disciplina delle attività economiche.
Si segnala la sostituzione dell’art. 8 della Legge 31 10 1990 (Disciplina dell’attività degli agenti di commercio, rappresentanti di commercio, procacciatori
d’affari, mediatori, commissionari) in tema di attività di intermediazione.
Iscriviti alla newsletter di HLB San Marino
Imponibili in Italia i redditi sottoposti a ritenuta tedesca
6 Agosto 2025
Il Sole 24 Ore 7 Luglio 2025 di Fabrizio Cancelliere
Fiscalità internazionale
Una società a responsabilità limitata semplificata (Srls) italiana, esercente l’attività di organizzazione feste ed eventi, emette spesso fatture a un committente tedesco, per eventi tenuti in Germania.
Per la fiscalità tedesca, al superamento di un certo limite di ricavi, viene applicata una ritenuta sugli importi fatturati: di conseguenza, in questi casi, alla società italiana viene bonificato l’importo al netto della ritenuta.
Si chiede se la ritenuta può essere scomputata dall’Ires a debito in sede di dichiarazione dei redditi della Srls.
Nella fattispecie descritta, sembra che l’attività svolta dalla società italiana, remunerata dal cliente residente in Germania, sia svolta in quest’ultimo Stato estero senza la presenza di una stabile organizzazione. In tal caso, occorre evidenziare che, in base alla convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Germania, ratificata in Italia con la legge 459/1992 (e, in particolare, in base all’articolo 7 di tale convenzione, che disciplina il trattamento fiscale degli utili delle imprese), il reddito dovrebbe essere imponibile esclusivamente in Italia, e non anche in Germania.
Partendo da questi presupposti, e in linea, peraltro, con quanto chiarito dall’agenzia delle Entrate nella circolare 9/E/2015, si ritiene che la ritenuta d’imposta subita all’estero non possa essere scomputata dall’imposta dovuta sul medesimo reddito imponibile in Italia, ma debba essere, piuttosto, chiesta a rimborso in Germania, in virtù della disposizione convenzionale citata.