Così se il residente in Svizzera cede quote di società in Italia

9 Luglio 2026

Il Sole  24 Ore 22 Giugno 2026 di Fabrizio Cancelliere

Un soggetto, di origine e cittadinanza italiane, fiscalmente residente in Svizzera da oltre 12 anni, ha applicato per circa 10 anni il regime di imposizione forfettaria svizzero (cosiddetta tassazione globale).

In Italia, il medesimo soggetto detiene beni immobili e partecipazioni in società di capitali.

A decorrere dal 2024, il contribuente ha aderito al regime svizzero di “tassazione globale modificata”.

Fatte queste premesse, si chiede di confermare che, in caso di cessione delle partecipazioni detenute in società di capitali italiane, le eventuali plusvalenze da capital gain non sono soggette a imposizione in Italia, in applicazione della convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera.

La risposta è positiva. Le eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni detenute in società di capitali italiane, da parte di un soggetto fiscalmente residente in Svizzera, sono soggette a imposizione solo in quest’ultimo Stato (di residenza); ciò in applicazione della convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera, firmata a Roma il 9 marzo 1976 e ratificata con legge 943/1978.

L’articolo 13, paragrafo 3, della convenzione citata stabilisce, infatti, che i redditi derivanti dall’alienazione di partecipazioni in società residenti in uno Stato contraente sono imponibili solo nello Stato in cui l’alienante è residente. Pertanto, le plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni in società di capitali italiane sono tassabili – nel caso descritto – solo in Svizzera, quale Stato in cui il percettore risulta residente, sempreché questa situazione sia confermata sul piano fattuale.

 

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La Cassazione rilancia: indagini bancarie solo se autorizzate

9 Luglio 2026

Il Sole 24 Ore 20 Giugno 2026 di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Altra ordinanza della Corte di cassazione sull’inutilizzabilità dei dati acquisiti a seguito di indagini bancarie non supportate da un’autorizzazione legittima. A confermare il nuovo orientamento della Corte è l’ordinanza 20694 depositata il 18 giugno scorso.

I giudici di legittimità, pur rilevando che l’autorizzazione per le indagini finanziarie resta, sul piano interno, un atto organizzativo e preparatorio, evidenziano che non può più considerarsi sostanzialmente irrilevante quando costituisce il titolo dell’ingerenza nei dati bancari del contribuente. Per essere legittima, deve preesistere alla richiesta alla banca e deve contenere un minimo contenuto verificabile ex post sui presupposti, sull’oggetto e sui limiti dell’accesso, così da assicurare un controllo di proporzionalità e non arbitrarietà dell’ingerenza

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un professionista per la vendita di due unità immobiliari. L’Ufficio fondava la contestazione su vari indizi: scostamento dai valori Omi, discrepanza tra prezzo dichiarato in atto e valore mutuo, prelievi bancari non giustificati, ritenuti coerenti con un corrispettivo effettivo superiore a quello formalmente dichiarato. I giudici di secondo grado confermavano integralmente la pretesa. In Cassazione, il professionista ha censurato innanzitutto la mancanza di una valida autorizzazione alle indagini bancarie, assumendo che su tali acquisizioni si fosse formato il principale materiale indiziario della rettifica.

La Corte prende atto che l’autorizzazione alle indagini bancarie è stata a lungo qualificata come atto interno, privo di autonoma natura provvedimentale e non soggetto a specifico obbligo di motivazione. Tuttavia, tale costruzione deve essere reinterpretata evolutivamente alla luce della giurisprudenza sovranazionale, in particolare della nota sentenza Cedu «Ferrieri e Bonassisa contro Italia» che ha escluso che il sistema interno assicuri un controllo effettivo ex post sui vizi dell’autorizzazione. La Cassazione valorizza poi la giurisprudenza della Corte di giustizia Ue, secondo cui l’accesso a informazioni bancarie non può risolversi in una ricerca generica o arbitraria: occorre almeno una motivazione sufficiente a dimostrare la prevedibile pertinenza delle informazioni richieste rispetto al contribuente, all’indagine e al soggetto detentore dei dati. Ne consegue che se l’autorizzazione è il titolo dell’ingerenza nei dati bancari, allora non è più sostenibile che sia integralmente sottratta a controllo contenutistico. Essa deve così preesistere alla richiesta di accesso; recare un contenuto minimo idoneo a rendere verificabili ex post i presupposti dell’indagine; delimitare oggetto e limiti dell’accesso, in funzione del sindacato di proporzionalità.

La Corte, richiamando la giurisprudenza in tema di accesso domiciliare, secondo cui l’illegittimità o l’assenza del provvedimento autorizzatorio si riflette sugli atti successivi, conclude che le risultanze delle movimentazioni bancarie non possono entrare nel giudizio; il quadro indiziario quindi deve essere rivalutato espungendo tale materiale probatorio. La questione pertanto non è più solo se l’autorizzazione esiste, ma se sia anteriore, delimitata e controllabile. Ovviamente resta fermo il principio che questo tipo di eccezioni devono essere eccepite dall’interessato nel ricorso introduttivo.

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Congruità delle spese da valutare in base all’impresa o al mercato

9 Luglio 2026

Il Sole 24 Ore 17 Giugno 2026 di Giorgio Gavelli

Regole di deducibilità degli interessi passivi, antieconomicità e inerenza: i temi trattati da cinque sentenze della Cassazione lo scorso 11 giugno, a partire dalla 19140 (tutte caratterizzate dalle stesse parti in causa), sono tra quelli che da decenni fanno scorrere fiumi di inchiostro, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza (per un primo commento si veda «Il Sole 24 Ore» di sabato 13 giugno 2026). E non è un caso che la Corte, prima di ribadire alcuni principi che ormai dobbiamo tutti (contribuenti e agenzia delle Entrate) considerare come consolidati – alla stregua di vero e proprio «diritto vivente» –, operi un approfondito excursus di come si è arrivati a questi approdi.

Il contenzioso aveva a oggetto plurimi avvisi di accertamento emessi nei confronti della stessa società (una sub-holding italiana di un gruppo internazionale), con recupero a tassazione per tutti i periodi d’imposta degli interessi passivi corrisposti ad altra società del gruppo per finanziamenti contratti al fine di acquisire partecipazioni societarie.

La tesi delle Entrate (rigettata in primo grado ma accolta in appello) era che il complessivo finanziamento – formalmente regolare – fosse da qualificare come «operazione intercompany antieconomica» in quanto, nella sostanza, finalizzata a dedurre interessi passivi ingiustificati pur di erogare utili alla capogruppo.

Questo scopo era reso evidente – ad avviso dei verificatori – da tre elementi: la scelta di estinguere con precedenza altri finanziamenti infruttiferi in luogo di quelli (fruttiferi) oggetto di indagine; la contemporanea titolarità di finanziamenti attivi e finanziamenti passivi; la decisione di distribuire utili al socio in luogo di provvedere prioritariamente all’estinzione dei finanziamenti. Non è stato contestato un comportamento elusivo ma, direttamente, l’indeducibilità degli oneri finanziari e ciò non a causa di una errata applicazione dell’articolo 96 del Tuir, ma per una presunta antieconomicità dell’operazione che avrebbe privato i costi del requisito indispensabile dell’inerenza.

In primo luogo, la Cassazione contestualizza il pregresso orientamento (pronunce 10501/2014, 9380/2009 e 22034/2006), secondo cui gli interessi passivi sarebbero deducibili per i soggetti Ires nei limiti dell’articolo 96 del Tuir indipendentemente dal giudizio di inerenza, per effetto di quanto previsto dall’articolo 109, comma 5 del Tuir. In realtà, se è vero che non si deve cercare un collegamento tra finanziamenti contratti e specifici ricavi o una particolare gestione aziendale, è altrettanto ineludibile che la connessione sussista con l’attività esercitata dall’impresa, nel suo essere e progredire (pronunce 2795/2025, 17875/2022 e 23872/2020: si veda Il Sole 24 Ore del 10 marzo 2025).

Viene corretto anche l’orientamento (superato dalla giurisprudenza successiva) secondo cui il concetto di inerenza del costo equivarrebbe a quello della sua congruità (rinvenibile, ad esempio, nelle pronunce 13596/2018 e 15856/2018): è oggi assodato che il giudizio relativo all’inerenza è di carattere qualitativo e non di carattere quantitativo (pronunce 23095/2025, 22664/2024 e 30366/2019), prescindendo da un apprezzamento del costo in termini di congruità o antieconomicità (Corte costituzionale, 262/2020).

Questi principi non aprono la porta alla deducibilità “senza regole” di spese svantaggiose e sproporzionate, le quali vanno valutate (con un giudizio da operare a monte e non a valle della gestione d’impresa) come elementi di un giudizio di estraneità all’attività che deve necessariamente confrontarsi con indici e parametri di riferimento, a pena di un’indebita interferenza nelle scelte imprenditoriali, definita come «limite invalicabile dell’Amministrazione finanziaria».

Se, quindi, l’inerenza non ha una dimensione quantitativa, l’antieconomicità (che può segnalare l’assenza di inerenza) deve per forza misurarsi a livello comparativo nell’ambito dell’impresa o del mercato, e solo laddove la sproporzione sia dimostrata senza profili dubitativi si può pensare di sindacare la deducibilità del costo (pronunce 26312/2025, 26887/2024 e 18904/2018).

Peraltro, conclude la Cassazione, non può esserci alcun automatismo tra il comportamento antieconomico e la non inerenza dei costi, tanto è vero che la dimostrazione di non congruità va comunque valutata, secondo i criteri propri della valutazione presuntiva, insieme agli altri elementi addotti.

L’analisi approfondita della Cassazione nelle sentenze in commento si sofferma anche sull’onere probatorio. Sotto questo aspetto, se è compito del contribuente provare i presupposti di deducibilità dei costi, compresa l’inerenza (da ultimo, pronunce 23095/2025 e 1239/2025), spetta all’Amministrazione dimostrare la presenza dell’anti-economicità (pronunce 11999/2025, 34772/2023 e 33568/2022), con indici precisi riferiti all’impresa o al mercato, evidenziando una sproporzione ancor più macroscopica se sotto osservazione è la detrazione Iva.

Nel caso oggetto di giudizio, gli elementi riportati negli avvisi di accertamento per contestare la deducibilità degli interessi passivi non avevano questa dimensione quantitativa, per cui sono stati ritenuti insufficienti.

Risulta evidente, dunque, che questi principi, espressi dalla Suprema corte con riferimento agli oneri finanziari, sono suscettibili di applicazione per tutte i componenti negativi del reddito d’impresa: dai compensi amministratori alle spese di pubblicità, dai costi per consulenze a quelli per altre tipologie di servizio. In questo senso, contribuenti, verificatori e giudici di merito hanno ora una guida più sicura a cui fare riferimento per evitare inutili (e onerosi) contenziosi.

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