Passaggio generazionale tassato se il potere decisionale resta al padre
9 Luglio 2026
Il Sole 24 Ore 5 Giugno 2026 di Angelo Busani
Il passaggio generazionale è soggetto a imposta di successione e donazione se resta solo sulla carta: con le risposte 115 e 116 del 4 giugno 2026 l’agenzia delle Entrate restringe l’accesso al regime dell’articolo 3, comma 4-ter, del Testo unico (Dlgs 346/1990) quando, dietro il trasferimento di partecipazioni ai figli, il disponente conserva poteri tali da impedire un loro effettivo subentro.
Nella risposta 115 si osserva il caso di un patto di famiglia con cui il fondatore di un gruppo imprenditoriale intendeva attribuire ai due figli azioni di una newco pari al 40,75% del capitale, ma rappresentative del 78,36% dei diritti di voto in assemblea ordinaria. In astratto, dunque, il dato numerico sembrava orientare verso l’acquisizione del controllo «di diritto», in base a quanto previsto dall’articolo 2359, comma 1, numero 1 del Codice civile, in quanto veniva superata la soglia del 50,01% dei voti nell’assemblea “ordinaria”.
L’agenzia delle Entrate, però, punta l’obiettivo sulla struttura statutaria complessiva: il disponente avrebbe conservato alcune azioni speciali, pari al 6% del capitale e all’11,5% dei voti. Tra i diritti speciali di queste azioni rientravano il voto favorevole determinante sulle operazioni di maggiore rilievo, il diritto di nominare un componente del consiglio di amministrazione e il voto concorrente dell’amministratore così designato su materie di governance e, infine, il diritto di veto sulla distribuzione di utili oltre la soglia del 15 per cento.
Per l’Agenzia, questi poteri comprimono la possibilità dei figli di determinare l’esito delle delibere assembleari e quindi la conclusione: il controllo trasferito non è effettivo. La norma che dispone la non soggezione all’imposta dei trasferimenti di quote di controllo non può fondarsi su una maggioranza di voti solo formale, quando clausole statutarie o diritti particolari riservati al dante causa svuotano il potere decisionale dei beneficiari.
La risposta 116 affronta lo stesso tema da un diverso angolo visuale: il trasferimento, mediante patti di famiglia, della nuda proprietà di quote di società in nome collettivo, con riserva di usufrutto vitalizio in capo ai genitori. Le Entrate ammettono che l’agevolazione possa riguardare anche la sola nuda proprietà, ma soltanto se il socio nudo proprietario acquisisce una posizione idonea a subentrare nella gestione.
Nel caso osservato, invece, la documentazione esaminata dall’agenzia delle Entrate evidenziava clausole idonee a concentrare nel disponente usufruttuario la rappresentanza e la concreta amministrazione delle società le cui quote erano oggetto di trasferimento.
Anche qui, dunque, il problema non è la categoria civilistica del diritto trasferito, ma l’effettività del passaggio generazionale. Se la separazione tra nuda proprietà e usufrutto lascia al padre il controllo e la gestione, il beneficiario non assume una posizione piena ed effettiva nell’impresa e l’imposta di donazione deve essere applicata in misura ordinaria.