Assegni per conto altrui, paga chi firma se manca l’indicazione della delega

10 Maggio 2025

Il Sole 24 Ore lunedì 28 Aprile 2025 di Antonino Porracciolo

Il delegato alla firma di un assegno bancario risponde in proprio se al momento della sottoscrizione non aggiunge la dicitura «nella qualità», e dunque non può liberarsi dall’obbligazione cartolare prospettando di aver agito in forza di una delega che gli aveva conferito il potere di emettere il titolo.

Lo afferma la Corte di cassazione nella sentenza 8426/2025 pubblicata lo scorso 31 marzo.

La vicenda giudiziaria prende le mosse dall’opposizione a un precetto del maggio 2002, con il quale il prenditore di diversi assegni bancari aveva intimato il pagamento dei relativi importi sia alla società titolare del conto corrente, sia alla persona che aveva sottoscritto quei titoli. L’opposizione era stata proposta dal sottoscrittore, che aveva affermato che la pretesa creditoria avrebbe potuto essere avanzata solo nei confronti della società titolare del conto corrente, risultato peraltro incapiente, ma non poteva essere diretto nei suoi confronti perché semplice delegato della società.

Il Tribunale aveva accolto l’opposizione, ma la Corte d’appello aveva ribaltato la decisione, ritenendo che la mancanza del timbro della società o comunque dell’inciso «quale delegato» (o «nella qualità» o similari) comportasse l’obbligo di pagamento della persona fisica firmataria degli assegni.

Gli eredi del traente hanno quindi proposto ricorso per cassazione, sostenendo che era incorso in errore il giudice di secondo grado nel ritenere che l’articolo 14 della legge assegni (regio decreto 1736/1933) imponesse al loro dante causa, per andare esente da responsabilità, di specificare di agire in forza di delega. Inoltre, hanno dedotto che lo stesso articolo 14 non richiede che la spendita del nome avvenga mediante una formale dichiarazione di agire in nome e per conto di un terzo, e comunque che la delega all’emissione di assegni in nome altrui non presuppone l’esistenza di un atto scritto o di una procura a favore del delegato.

Nel respingere il ricorso, il giudice di legittimità ricorda che l’essenza dei titoli astratti, qual è l’assegno bancario, sta nel fatto che essi non recano alcuna menzione della causa che ha dato luogo alla loro emissione; aggiunge che il diritto incorporato nel titolo di credito si trasferisce secondo le regole sulla circolazione dei beni mobili, sicché la proprietà del titolo si può acquistare anche a titolo originario in forza del possesso di buona fede, secondo la regola generale dell’articolo 1153 del Codice civile.

Da ciò discendono due (tra loro connesse) conseguenze in tema di assegni bancari tratti da conto corrente intestato a società e risultato sprovvisto di fondi.

La prima: il prenditore ha facoltà di agire esecutivamente in danno del traente che abbia apposto in calce agli assegni la sua personale sottoscrizione, a meno che dal titolo risulti che il firmatario abbia «espressamente e univocamente dichiarato di agire in nome e per conto della società correntista».

La seconda: il sottoscrittore dell’assegno che non abbia agito in nome e per conto del correntista spendendo esplicitamente il nome di quest’ultimo «è cartolarmente obbligato e non può liberarsi né allegando i rapporti causali sottostanti, né prospettando di aver agito in forza di una delega che gli aveva conferito il potere di emettere il titolo nell’interesse del terzo».

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Fisco. Italia appetibile per i ricchi e per l’arte

10 Maggio 2025

Il Sole 24 Ore 5 Aprile 2025 di Marilena Pirrelli

La flat tax attrae i miliardari stranieri, sono collezionisti che amano il bello

Perché ora l’Italia dovrebbe modificare il suo sistema normativo e fiscale legato all’arte? Perché si è a un momento di non ritorno? Il BelPaese e, in particolare, Milano è diventata una destinazione privilegiata per i migranti di lusso grazie alla flat tax sul reddito introdotta nel 2017, che prevede una tassa forfettaria annuale sui redditi esteri per i nuovi residenti, all’inizio fissata a 100mila euro e nel 2024 raddoppiata a 200mila.

Briciole per i ricchi miliardari stranieri in fuga da Londra dopo l’abolizione del regime fiscale dei «non-domiciliati», che permetteva di non pagare tasse britanniche sui redditi esteri. Il governo laburista ha poi posto termine anche all’uso di trust off hore per evitare di pagare la tassa britannica sulle successioni, pari al 40%. Insomma per i miliardari stranieri è la fine del paradiso fiscale britannico.

È aperta la caccia a paesi fiscalmente vantaggiosi. Il magnate indiano dell’acciaio Lakshmi Mittal, potrebbe trasferirsi in Italia, in competizione con destinazioni come Emirati Arabi Uniti e Svizzera. Il nostro Paese si stima abbia già attratto 4.500 Hnwi: è sotto gli occhi di tutti la domanda di immobili di lusso e l’impatto sui prezzi, con effetto domino sino alla periferia a Milano. Questi ricchi signori spessissimo amano l’arte e ne collezionano e sarebbero disposti a trasferire in Italia le loro collezioni. Anche il grande collezionista Bernard Arnault, presidente e ceo di Lvmh, ha acquisito la storica Casa degli Atellani a Milano in Corso Magenta e potrebbe, secondo i ben informati, trasferire qui residenza e domicilio fiscale. Anche la sua collezione? Chissà.

Non a caso diverse gallerie straniere hanno fiutato l’aria e stanno aprendo a Milano, dov’è in corso Miart con l’Iva sulle transazioni al 22% e al 10% sull’import. E se da queste pagine abbiamo sempre sostenuto che l’Iva ridotta sull’arte è una richiesta sacrosanta perché l’arte è un prodotto culturale (i libri hanno l’Iva al 4%), è bene anche non nascondere le evidenze: la flat tax, la nuova politica britannica e l’esercizio della Delega di rimodulazione dell’Iva (dall’ordinaria alla ridotta) che scade ad agosto. Ecco la necessità di rendere subito la circolazione dell’arte più libera in Italia – ne entrerebbe tanta – e di ridurre l’Iva sugli scambi (si chiede il 5%) per essere più competitivi in Europa – la Francia l’ha ridotta al 5,5% e la Germania al 7% – promuovendo valore e volumi delle transazioni e di riflesso del gettito. Il Ministro della Cultura Alessandro Giuli ha dichiarato la scorsa settimana che la riforma si farà, ci sono le copertura e la convergenza con il Mef. La maggioranza al suo interno pare compatta. Si sta cercando il veicolo dove inserire la riforma, sperando sia ampia. Gli operatori del mercato dell’arte sono fiduciosi. Se il governo ha deciso di rendere l’Italia appetibile fiscalmente ai ricchi perché non renderla tale anche per l’arte. Coerenza lo richiederebbe, questo sì che porterebbe lavoro e risorse al sistema dell’arte, artisti e musei compresi.

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Prestazione di servizi, il pagamento determina il termine per versare l’Iva

10 Maggio 2025

Il Sole 24 Ore 25 Aprile 2025 di Anna Abagnale e Benedetto Santacroce

Nelle prestazioni di servizi, il pagamento del corrispettivo non identifica il fatto generatore dell’Iva, che si è già verificato al momento dell’esecuzione, ma determina l’esigibilità dell’imposta, ovvero il termine ultimo entro il quale l’Iva va pagata all’erario e occorre fatturare. Se l’Amministrazione finanziaria contesta al prestatore l’omessa fatturazione dei servizi in questione deve anche provare che il pagamento, pure per equivalente, è avvenuto oppure che il contribuente ha l’intenzione di evadere l’imposta.

Con la sentenza n. 10693 di ieri la Cassazione pone un ulteriore tassello all’interpretazione dell’articolo 6, comma 3, del decreto Iva sulla dicotomia fatto generatore-esigibilità dell’imposta in riferimento ai servizi. La norma secondo cui «le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo» aveva posto un problema di compatibilità con la disciplina unionale che, identificando il fatto generatore dell’imposta con l’esecuzione della prestazione, consente agli Stati membri di stabilire che l’imposta diventi esigibile con l’incasso del corrispettivo. L’interpretazione della giurisprudenza unionale e interna ha fatto salva la norma interna, intendendo la stessa con esclusivo riferimento all’esigibilità dell’imposta, in quanto ove la norma si riferisse al fatto generatore dovrebbe considerarsi incompatibile con il diritto UE (Corte UE, sentenza C-144/94 e Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 8059/16).

In altre parole, sul piano Iva esistono due momenti: i) il fatto generatore dell’imposta (che determina l’imponibilità dell’operazione che è indice di capacità contributiva) da cui scaturisce l’obbligazione tributaria e gli altri obblighi, compreso quello di fatturazione, a essa collegati; ii) l’esigibilità, da intendersi come momento ultimo in cui l’erario ha diritto a riscuotere l’imposta (estremo limite temporale per l’adempimento). Se, in teoria, questi due momenti dovrebbero coincidere, nella pratica, in riferimento alle prestazioni di servizi, il fatto generatore dell’imposta sorge con l’esecuzione della prestazione anche se il versamento dell’imposta, nonché la fatturazione, è possibile fino al pagamento del corrispettivo.

Ma quali effetti sull’obbligo di versamento dell’Iva può avere il mancato pagamento? In questo caso – ed è forse questo il punto che richiede maggiore attenzione della sentenza – se il Fisco non dà prova, anche solo sulla base di elementi presuntivi, che il pagamento in realtà è stato compiuto, anche per equivalente, oppure che esiste un intento del contribuente di sottrarsi all’adempimento dell’obbligo di fatturare e di assolvere l’Iva, non può contestarsi l’omessa fatturazione. Il fatto che dalla contabilità emergano prestazioni di servizi, dapprima in un conto «fatture da emettere» e poi in un conto relativo a crediti da riscuotere, non è un elemento sufficiente per riscuotere l’Iva non versata mancando l’incasso del corrispettivo.

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Se l’assemblea della Srl si è svolta senza convocazione

10 Maggio 2025

Il Sole 24 Ore 26 Aprile 2025 di Cristina Odorizzi

Sono amministratore unico di una Srl. Vorrei sapere se l’assemblea riunitasi lo scorso anno alla presenza di tutti i soci, rappresentanti l’intero capitale sociale, che ha deliberato l’approvazione del bilancio con la maggioranza dei presenti, possa essere considerata regolarmente costituita anche in mancanza dell’invio della comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento, come è previsto dallo statuto.

L’assemblea è valida anche in assenza di convocazione se ha le caratteristiche per essere considerata totalitaria. In particolare, per quanto attiene alle Srl, l’articolo 2479-bis del Codice civile prevede che «in ogni caso la deliberazione s’intende adottata quando ad essa partecipa l’intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell’argomento».
Pertanto, l’assemblea tenutasi lo scorso anno in assenza di convocazione, ma con la presenza dell’intero capitale sociale e dell’organo amministrativo al completo, è validamente tenuta, ex articolo 2479-bis, del Codice civile.

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Imposte all’estero, sì alla detrazione anche se il credito è stato omesso

10 Maggio 2025

Il Sole 24 Ore lunedì 28 Aprile 2025 di Davide Settembre

Il contribuente ha diritto a detrarre l’imposta pagata all’estero anche nel caso in cui il credito non venga indicato nella dichiarazione dei redditi, purché vi sia una convenzione internazionale contro le doppie imposizioni. Lo hanno affermato i giudici della Corte di giustizia tributaria del Lazio con la sentenza n. 7484/13/2024 (presidente e relatore Passero), allineandosi ai principi recentemente espressi dalla Corte di Cassazione.

La vicenda

Nel caso esaminato dai giudici laziali, una società chiedeva il rimborso delle imposte versate sui proventi percepiti all’estero in base alla Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e la Grecia.

Formatosi il silenzio-rifiuto, la società proponeva ricorso dinanzi la Ctp che lo accoglieva, ritenendo, tra l’altro, che il diritto alla detrazione doveva essere riconosciuto anche se il credito non era stato indicato dalla ricorrente nella dichiarazione dei redditi, come richiederebbe l’articolo 165 del Tuir.

L’appello dell’ufficio veniva accolto, ma la società ricorreva in Cassazione.

I giudici di legittimità accoglievano il ricorso e cassavano la sentenza con rinvio, sostenendo che i giudici di appello con una affermazione meramente apodittica si erano limitati a condividere astrattamente l’operato dell’ufficio. La società riassumeva così il giudizio in appello.

La decisione

I giudici di appello hanno accolto il ricorso in riassunzione, ricordando in primis che il diritto alla detrazione delle imposte assolte all’estero trova fondamento sia nell’articolo 165 del Tuir che nell’articolo 24 della Convenzione Italia-Grecia in base al quale, se il contribuente assoggetta a tassazione nel proprio paese gli elementi di reddito percepiti all’estero, deve dedurre dalle imposte così calcolate l’imposta sui redditi pagata in Grecia.

In particolare, i giudici hanno affermato che, sulla base dell’analisi delle clausole dei contratti sottoscritti in relazione ad alcuni progetti, la ricorrente si era impegnata a fornire il know-how necessario alla realizzazione delle opere e servizi previsti. Pertanto, i redditi percepiti dalla ricorrente dovevano essere inquadrati nella categoria delle royalty. Conseguentemente, tali redditi erano stati correttamente assoggettati alla ritenuta convenzionale del 5% dai committenti greci della società e ciò, in virtù del citato articolo 24, dà luogo al riconoscimento di un credito. Peraltro, la qualificazione dei redditi quali royalties era stata ritenuta corretta dallo stesso ufficio in sede di accertamento di adesione con riferimento all’annualità 2008.

Infine, i giudici hanno evidenziato che, sulla base della recente sentenza della Corte di cassazione n. 24160 del 2024, la detrazione delle imposte assolte all’estero deve essere riconosciuta anche nel caso in cui il credito non venga indicato nella dichiarazione dei redditi, purché vi sia, come nel caso esaminato, una convenzione contro le doppie imposizioni. In sostanza gli accordi internazionali prevalgono sulle norme interne, salvo queste siano concretamente più favorevoli al contribuente.

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Credito per imposte estere solo con versamenti definitivi

10 Maggio 2025

Il Sole 24 Ore 29 Aprile 2025 di Emanuele Reich Franco Vernassa

Per i redditi prodotti all’estero da parte dei soggetti Ires e per la recuperabilità delle (eventuali) ritenute subite risulta necessario compilare il quadro CE di Redditi Sc 2025 o, in caso di consolidato fiscale, i quadri NE, NR ed NC del modello Cnm (articoli 165 e 118 del Tuir).

La corretta gestione delle imposte pagate all’estero sui redditi esteri si basa prima di tutto sull’individuazione della tipologia di reddito soggetto a ritenuta (interessi, royalties, dividendi, redditi d’impresa conseguiti tramite stabile organizzazione, management fees, fornitura servizi di ingegneria) e successivamente su una buona compliance procedurale dell’impresa, senza trascurare la contabilizzazione dei redditi esteri, delle ritenute recuperabili quali crediti, e delle ritenute non recuperabili quali costi.

Le tre condizioni

L’articolo 165 del Tuir, commentato ampiamente dalla circolare 9/E/2015 e da prassi recente (principi di diritto 15/2019 e 15/2021 e risposte a interpelli 118/2023, 120/2024, 13/2025, 101/2025 e 116/2025), definisce le tre condizioni necessarie per poter accedere al credito d’imposta per le imposte pagate all’estero, come segue (si veda la circolare 9/E/2015):

1 la produzione di un reddito in un Paese estero;

2 il concorso di quel reddito alla formazione del reddito complessivo del residente;

3 il pagamento di imposte estere a titolo definitivo.

Naturalmente, è necessario che le imposte pagate all’estero siano imposte sul reddito o ad esse assimilabili. Le imposte da indicare devono essere:

divenute definitive entro il termine di presentazione della dichiarazione, oppure, nel caso di opzione in virtù del comma 5 dell’articolo 165 del Tuir, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d’imposta successivo;

irripetibili, pertanto non vanno indicate, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale

Nel caso in cui il reddito prodotto all’estero abbia concorso parzialmente alla formazione del reddito complessivo in Italia (ad esempio, dividendi imponibili per il 5%), in base al comma 10 dell’articolo 165 del Tuir, anche l’imposta estera va ridotta in misura corrispondente. Si deve ricordare che il principio della prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno è, di fatto, pacificamente riconosciuta nell’ordinamento italiano e, in ambito tributario, sancita dall’articolo 169 del Tuir e dall’articolo 75 del Dpr 600 del 1973, oltre ad essere stata affermata dalla giurisprudenza costituzionale.

Un suggerimento operativo consiste nel prevedere nel contratto tra il soggetto Ires ed il cliente estero uno specifico articolo che preveda l’assoggettamento dei pagamenti effettuati a ritenuta alla fonte da Trattato da parte della società estera-committente, con reciproci obblighi documentali.

La composizione

Il quadro CE, così come i quadri NE, NR ed NC del modello Cnm, è piuttosto complesso e quindi deve essere compilato con attenzione sulla base dell’apposita documentazione che dovrà essere conservata a disposizione dell’amministrazione finanziaria. Soffermiamoci sul quadro CE, che è diviso in tre sezioni:

1 la prima è riservata all’indicazione delle informazioni necessarie alla determinazione del credito d’imposta di cui al comma 1 dell’articolo 165 del Tuir e del credito d’imposta indiretto (articolo 86, comma 4-bis e articolo 89, comma 3, del Tuir)

2 la seconda è riservata all’indicazione delle informazioni necessarie per la determinazione delle eccedenze di imposta nazionale e delle eccedenze di imposta estere riportabili per 8 anni, di cui all’articolo 165, comma 6 del Tuir, e dell’eventuale credito spettante;

3 la terza è una sezione di riepilogo dei crediti determinati nelle precedenti sezioni. Ad esempio, l’importo del credito andrà poi riportato nel rigo RN13.

La determinazione del credito va effettuata con riferimento al reddito prodotto in ciascuno Stato estero e al singolo periodo di produzione.

La sezione I si divide in due parti: la sezione I-A individua il credito d’imposta «teoricamente» spettante, mentre la sezione I-B quello «effettivamente» spettante.

Individuate le imposte pagate all’estero a titolo definitivo, è necessario determinarne la parte recuperabile in Italia con il meccanismo previsto dal comma 1 dell’articolo 165 del Tuir secondo il quale esse sono ammesse in detrazione dall’imposta italiana dovuta, fino a concorrenza della quota d’imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra il reddito prodotto all’estero e il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione nel limite dell’imposta netta italiana relativa al periodo di produzione del reddito estero.

Le eccedenze

La sezione II del quadro CE, che si divide in tre parti (A, B, C), individua le eccedenze d’imposta in base all’articolo 165, comma 6, del Tuir; tale norma dispone che l’imposta estera pagata a titolo definitivo nel Paese estero eccedente la quota di imposta italiana relativa al medesimo reddito estero, costituisce:

un credito d’imposta;

fino a concorrenza dell’eccedenza della quota d’imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all’ottavo (carry back).

Se non è possibile fruire del carry back, l’eccedenza dell’imposta estera può essere riportata a nuovo fino all’ottavo esercizio successivo, per essere utilizzata come credito di imposta nei casi previsti (carry forward). Il riporto in avanti dovrà essere monitorato nel tempo, previa eventuale contabilizzazione dell’imposte estera come credito, ove se ne preveda ragionevolmente l’utilizzo.

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Legge 22 aprile 2025 nr 60 – Disposizioni in materia di durata ragionevole del processo ed equa riparazione

10 Maggio 2025

Al fine di tutelare i cittadini dai processi troppo lunghi la Legge 60/2025 prevede termini specifici per ogni grado di giudizio e la possibilità di ottenere un indennizzo per l’eccessiva durata. 

In particolare vengono fissati termini precisi, per i vari procedimenti, che se superati aprono le porte ad un indennizzo, non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 2.000, per ogni anno o frazione di anno, eccedente sei mesi il termine di ragionevole durata del processo.

Per i procedimenti civili e penali la durata massima deve essere di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado e di un anno in terza istanza.

Nei giudizi amministrativi si considera rispettato il termine ragionevole se il processo non eccede la durata di un anno per ogni grado di giudizio. Per aver diritto all’indennizzo i ricorrenti devono aver presentato una istanza di accelerazione del procedimento almeno sei mesi prima della ragionevole durata.

L 60-2025

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Decreto Delegato nr 55 del 16 04 25 – Modifiche alla Legge 16 dicembre 2013 n.166 – Imposta generale sui redditi – e successive modifiche

10 Maggio 2025

Il Decreto Delegato 55 prevede, per le aziende che assumono o che hanno assunto nell’anno 2024   un lavoratore rientrante  nelle liste di avviamento di cui all’art. 3 del DD 105/2022 (di cui in calce l’estratto)

un aumento delle percentuali di abbattimento di un ulteriore 5% per cento per ciascun lavoratore assunto. Viene poi specificato che il credito d’imposta IGR non può superare il 40 per cento dell’imposta dovuta.

Si allega il testo completo

DD055-2025

(…) Art. 3 DD 105/2022
(Incentivi per il reinserimento lavorativo e la riconversione professionale)
1. Possono accedere all’incentivo per il reinserimento lavorativo e la riconversione professionale le seguenti tipologie di lavoratori iscritti alle liste di avviamento al lavoro del settore privato a tempo pieno: a) non occupati continuativamente da almeno 2 mesi, senza calcolare le eventuali prestazioni di lavoro accessorio/occasionale o stagionale, elevati a dodici in caso di lavoratore dimessosi volontariamente dal precedente posto di lavoro, che nella loro vita lavorativa siano stati occupati per un periodo di almeno 12 mesi continuativi, o comunque 24 mesi se non continuativi, e non abbiano adeguata esperienza nell’area o profilo professionale di iscrizione richiesto dal datore di lavoro;
b) che abbiano sottoscritto il Patto di Servizio, che percepiscano l’Indennità economica speciale o l’Indennità di disoccupazione di cui al Capo III e Capo IV della Legge 31 marzo 2010 n.73 e successive modifiche e non abbiano adeguata esperienza nell’area o profilo professionale di iscrizione richiesto dal datore di lavoro; c) disoccupati da almeno 12 mesi;
d) che siano stati licenziati per inidoneità alla mansione ai sensi dell’articolo 30 della Legge n. 73/2010 e successive modifiche; e) che abbiano un’età pari o superiore ai 50 anni e risultino non occupati continuativamente da almeno 2 mesi, senza calcolare le eventuali prestazioni di lavoro accessorio/occasionale o stagionale, elevati a dodici in caso di lavoratore dimessosi volontariamente dal precedente posto di lavoro o siano percettori di ammortizzatori sociali; f) disoccupati che abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o maggiore del 40% così come definita dalla Legge 29 maggio 1991 n.71 e successive modifiche.(…)

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Scadenziario Maggio 2025

4 Maggio 2025

entro il 20 Maggio

  • Scade il termine per il pagamento dei contributi previdenziali /assistenziali I.S.S. F.S.S. E FONDISS per lavoratori dipendenti relativi al mese di aprile

entro il 31 Maggio

  • termine ultimo per la presentazione della richiesta alla Segreteria dell’Ufficio Tributario per il superamento dei limiti di deducibilità dei costi come previsto dall’art. 50 Legge nr 166/2013: spese di pubblicità e sponsorizzazioni max 8% dei ricavi; elaborazione dati e ricerche di mercato max 10% dei ricavi; spese di rappresentanza max 5% dei ricavi.  Prot  146812 art  50_L166-2013
  • Si ricorda la scadenza relativa al Bilancio 2024 (invio nel nuovo formato XBRL tramite pratica OPEC all’Ufficio Attività Economiche, e termine per l’approvazione entro 5 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale). Si fa presente che la mancata approvazione del bilancio societario entro  il termine di legge,  è suscettibile di sanzione pari a € 500,00 (art.56 L 173/2018);

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Legge 3 Marzo 2025 – Misure per il consolidamento, lo sviluppo economico, il contenimento dei costi e disposizioni in materia fiscale

14 Aprile 2025

Si segnalano gli articoli più interessanti della Legge nr 30/2025 che prevede alcune misure  in materia fiscale, per lo sviluppo economico e il contenimento dei costi.

Art 1 comma 3 demanda al Congresso di Stato entro il 31 12 25 di adottare opportuno Decreto Delegato circa la conservazione elettronica della documentazione contabile  e amministrativa.

Art. 6 riguarda il mancato pagamento dei contributi ISS ovvero FONDISS iscritti a ruolo nei confronti di operatori economici per contributi riferiti a tredici mensilità (anche non consecutive): ogni qualvolta il valore delle iscrizioni a ruolo superi la cifra di Euro 100.000,00, si avrà la sospensione ad operare.

Art. 12  prevede alle imprese di poter usufruire anche per i lavoratori frontalieri degli abbattimenti sulla retribuzione, in riferimento all’art. 2 della Legge nr. 105 del 2022 con esclusione dello sgravio contributivo. Sempre in riferimento ai benefici previsti all’art. 2 della Legge 105/2022 possono essere concessi ai dipendenti che risultano essere parenti sino al secondo grado del titolare o dei soci o dell’amministratore.

Art. 28 specifica che i componenti del reddito derivanti da operazioni con società che direttamente o indirettamente controllino l’impresa, ne siano controllate o siano controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, se ne deriva aumento del reddito.

Art. 29  definisce i conferimenti di partecipazioni, fatta salva l’applicazione dell’esecuzione di cui all’art. 56, si considera valore di realizzo, ai fini della determinazione della plusvalenza, quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell’oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario

Art. 31  vengono cambiate le soglie superate le quali diventa obbligatoria la tenuta di scritture ausiliarie di magazzino, in forma sistematica e secondo norme di ordinata contabilità, dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali. Tale obbligo si ha per i soggetti che a decorrere dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui l’impresa per la seconda volta consecutiva ha congiuntamente superato (a) euro 7.000.000,00 di ricavi di cui agli articoli 34 e 51 e (b) euro 1.500.000,00 di rimanenze.

Art. 32  consente il riconoscimento del rimborso dell’eventuale imposta IRAFE versata e non dovuta. La trasmissione della dichiarazione DAPEF con saldo IRAFE a credito equivale a domanda di rimborso ed è corrisposto dall’Ufficio Tributario attraverso accredito sullo strumento di pagamento elettronico San Marino Card.

Art. 33 prevede che ai fini dell’assolvimento dell’imposta sulle importazioni, l’imposta sui beni acquistati e importati per il tramite di Poste San Marino S.p.A. può essere liquidata al momento del ritiro del bene.

Art. 34  specifica che ai fini del rimborso monofase le note di accredito attive e emesse entro un anno dall’operazione imponibile di riferimento, conseguenti ad accordi commerciali con i fornitori, che, in quanto tali, concorrono direttamente alla formazione del prezzo di acquisto di beni importati nonché le note di variazione relative alle operazioni di cui all’articolo 46, comma 4 della Legge n.166/2013 sono portate a diretta diminuzione del volume degli acquisti e devono essere elencate a parte nella modulistica per la dichiarazione annuale con riferimento ai suddetti accordi commerciali. Gli accordi commerciali devono essere tenuti a disposizione dell’UO Ufficio Tributario, che ne può verificare in qualsiasi momento la regolarità. L’imposta monofase relativa a tali note attive, evidenziata anch’essa separatamente nella modulistica per la dichiarazione annuale, è rimborsata integralmente all’operatore, sommandosi così all’imposta da rimborsare calcolata sulle esportazioni con le modalità dei commi precedenti.

Art. 38  il libro di carico e scarico di cui all’articolo 8 della Legge 11 novembre 1975 n.42 “Istituzione di una imposta speciale sulle importazioni di prodotti petroliferi”, è sostituito dal Registro Informatico di carico e scarico tenuto con le modalità definite con circolare dell’Ufficio Tributario.

Art. 41  definisce il reddito familiare pro-capite in cui viene compreso anche il valore delle rendite catastali delle proprietà immobiliari degli appartenenti al nucleo familiare non produttrici di altro reddito, ad esclusione della quota di pertinenza della dimora abituale sino al limite previsto dall’art. 7 comma 1 lettera m) della Legge nr. 166/2013 e successive modifiche.

Art. 42 prevede un importante intervento a sostegno delle piccole imprese: per sostenere le attività di lavoro autonomo e su opzione del soggetto interessato, per i soggetti con un ricavo annuo non superiore ad euro 40.000 l’obbligo contributivo è commisurato sulla base del reddito risultante dalla dichiarazione dei redditi e non sul minimo contributivo.

Art. 43 definisce tramite l’Accordo di Associazione con l’Unione Europea nuovi scenari sia per i cittadini che per le imprese per favorire, 1) l’accesso alle innovazioni in campo giuridico ed economico; 2) incontri e percorsi formativi rivolti ai cittadini, imprese e associazioni sammarinesi per implementare la conoscenza e rendere agevole il percorso di adeguamento alle nuove regole; 3) l’assistenza alle imprese per cogliere le opportunità del mercato europeo compreso l’accesso ai sostegni di natura economica, professionale e bandi; 4) l’accesso ai programmi europei di finanziamento per lo sviluppo, la ricerca, la cultura e la tutela dell’ambiente.

Art. 48  definisce che nelle società la nomina del collegio sindacale è obbligatoria qualora i ricavi delle vendite e delle prestazioni delle società per due esercizi consecutivi abbiano superato il valore di Euro 9.000.000,00.

L030-2025

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