Trasferimento in Svizzera, per l’anno fiscale rileva il cambio di domicilio

8 Febbraio 2023

Il Sole 24 Ore 19 gennaio 2023 di Marco Strafile

Per l’Agenzia è irrilevante che l’iscrizione all’Aire sia avvenuta in data diversa

Con la risposta a interpello 73 di ieri, le Entrate affrontano il caso di una contribuente che afferma di aver trasferito il domicilio dall’Italia alla Svizzera il 1° giugno e di essere iscritta all’Aire dall’agosto dello stesso anno. L’istante chiede quindi, in applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni siglata tra il nostro Stato e quello elvetico, quale tra le due date assuma rilievo ai fini della decorrenza della residenza fiscale in Svizzera.

L’Agenzia evidenzia che in base all’articolo 2, comma 2 del Tuir le persone fisiche si qualificano fiscalmente residenti in Italia se, per la maggior parte del periodo d’imposta, risultano iscritte nelle anagrafi della popolazione residente, oppure hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi dell’articolo 43 del Codice civiel; si tratta di tre requisiti alternativi, per cui è sufficiente che uno solo di essi si realizzi per la maggior parte dell’anno affinché un soggetto si qualifichi fiscalmente residente in Italia.

In base al comma 2-bis si considerano comunque residenti, salvo prova contraria, anche i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, tra cui rientra ai fini in questione anche la Svizzera.

Le disposizioni interne vanno poi coordinate con le norme della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera, che all’articolo 4 fissa criteri specifici per dirimere i conflitti di residenza tra gli Stati contraenti (cosiddetti tie breaker rules); si tratta di regole «che fanno prevalere il criterio dell’abitazione permanente cui seguono, in ordine gerarchico, il centro degli interessi vitali, il soggiorno abituale e la nazionalità del Contribuente».

Il paragrafo 4 dell’ articolo 4 prevede inoltre, per la soluzione delle situazioni di doppia residenza, il frazionamento del periodo d’imposta nei casi di trasferimento da uno Stato all’altro nel corso d’anno, come quello esaminato dall’Agenzia. Detta norma prevede, infatti, che «la persona fisica che ha trasferito definitivamente il suo domicilio da uno Stato contraente all’altro Stato contraente cessa di essere assoggettata nel primo Stato contraente alle imposte per le quali il domicilio è determinante non appena trascorso il giorno del trasferimento del domicilio. L’assoggettamento alle imposte per le quali il domicilio è determinante inizia nell’altro Stato a decorrere dalla stessa data».

Sulla base di tale disposizione convenzionale le Entrate ritengono che nel caso di specie per il frazionamento del periodo di imposta si debba considerare il giorno del trasferimento del domicilio (inteso ai sensi dell’articolo 43 del Codice civile) dall’Italia alla Svizzera, a nulla rilevando la data di iscrizione della contribuente all’Aire, in quanto tale aspetto, avendo validità ai fini della normativa interna, «non ha alcun effetto sull’applicazione delle disposizioni contenute nel citato Trattato internazionale».

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Società estera, escluso lo schermo se le mail non impongono direttive

8 Febbraio 2023

Il Sole 24 Ore 18 gennaio 2023 di Enrico Holzmiller

Messaggi infragruppo sono fisiologici se non ci sono condotte obbligate

La sentenza n. 4093/22 della Cgt Lombardia torna sull’esterovestizione. E decide su un’ordinanza di rinvio della Cassazione, finalizzata a valutare la corrispondenza via mail tra una società italiana e la propria consociata lussemburghese.

Oggetto del contendere è l’esterovestizione della società lussemburghese Lux proprietaria di un brand di rilevanza internazionale. La società estera, risultava controllata da una subholding anch’essa lussemburghese, posseduta da una holding italiana.

I giudici, muovendo dalla sentenza di Cassazione n. 33235/2018, ricordano che il criterio è quello della sede effettiva ovvero di individuazione del luogo ove in concreto si svolgono le attività amministrative e direzione dell’ente. Tenendo conto che in caso di controllata estera e controllante italiana, il criterio non può coincidere con la mera individuazione del luogo da cui partono gli impulsi decisionali o le direttive amministrative, dovendosi verificare che la società estera non sia una costruzione di mero artificio.

La Corte valuta i documenti agli atti, rilevando quanto segue.

La società Lux è divenuta effettiva proprietaria del brand, acquistato da persone fisiche italiane. Trasferimento mai messo in discussione dall’Ufficio. La Lux ha detto di essere una “passive income company”: una società che, incassando le royalties, ritrae redditi di natura solo finanziaria dallo sfruttamento degli intangibles di cui è proprietaria. Attività, risultata reale.

A fronte della contestazione dell’Ufficio che argomentava l’artificiosità della Lux per l’unica attività (passive income) senza aver dato attuazione alle altre indicate nello statuto, i giudici precisano che non é obbligatorio sviluppare tutti gli ambiti previsti: bastano alcuni. La società aveva un ufficio in Lussemburgo, con personale assunto stabilmente ed esperto nella gestione dei marchi.

Quanto alla concretezza dell’attività svolta, i dipendenti risultano aver effettivamente operato una ricognizione delle mansioni dell’Ufficio marchi a loro delegabili.

Una dipendente aveva manifestato perplessità rispetto all’ipotesi di fatturare l’attività di anti-contraffazione ad una società italiana del gruppo, confermando il suo ruolo operativo. In particolare, c’erano scambi di documentazione in cui il personale aveva redatto lettere per autorizzare all’uso del brand note catene commerciali. In generale lo scambio, fisiologico tra società di uno stesso gruppo, di messaggi e documenti confermava la concreta attività svolta dai dipendenti. Scambi dai quali non emerge però l’imposizione di una precisa condotta, da parte dei soggetti apicali italiani, all’amministratore della società Lux.

È dunque provata la presenza fisica e reale della società Lux, ed esclusa la natura di schermo fittizio.

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Decadenza dei benefici di cui all’art.73 della Legge 16/12/2013 nr 166 e succ. modifiche

8 Febbraio 2023

Come da mail dell’Ufficio Attività Economiche inoltrata a ciascun operatore  il 27 gennaio u.s., si rammenta a tutti gli interessati che in data 31 Dicembre 2022, SONO DECADUTI gli effetti del Decreto Legge 11/02/2022 nr 18 “CONSERVAZIONE BENEFICI DI CUI ALL’ARTICOLO 73 DELLA LEGGE 16 DICEMBRE 2013 N. 166 E SUCCESSIVE MODIFICHE”

 

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Decreto Delegato 30 dicembre nr 173 – Rilascio dell’autorizzazione alla coltivazione, trasformazione, commercio, semilavorati, infiorescenze e medicinali derivati di cannabis

10 Gennaio 2023

I 13 articoli del Decreto Delegato nr 173 definiscono  i criteri per l’autorizzazione (sarà la stessa Agenzia di Controllo a rilasciarla) per la coltivazione, la trasformazione, il commercio di canapa, semilavorati, infiorescenze e medicinali derivati. Si va dalle norme sulla coltivazione, con l’obbligo di descrizione della varietà consentita dalle direttive UE; la quantità annua che si vorrà produrre; la tenuta di un manuale di coltivazione conforme alle direttive europee sulle “buone pratiche di coltivazione e di raccolta delle piante medicinali”. Ancora, le caratteristiche degli impianti, con tanto di indicazione dei sistemi di sicurezza autorizzati dalla Gendarmeria. Impianti, che saranno in serra con aero, idro o acquaponica.

Per la trasformazione: si chiede, tra le altre cose, conformità alle direttive UE sulle norme di buona fabbricazione, oltre alla presenza di un accordo di conferimento per la fornitura del materiale vegetale di partenza, nonché l’autorizzazione ad officina farmaceutica rilasciata da una agenzia regolatoria del farmaco dell’Unione. Per il commercio all’ingrosso di farmaci a base di cannabis servirà il parere alla vendita fornito dall’Authority Sanitaria. Monitorato tutto il processo produttivo che dovrà essere tracciabile, fino alla vendita, con l’obbligo di etichettatura e codifica sulle confezioni dei prodotti. Definiti anche i requisiti di onorabilità personale e professionale per il titolare dell’impresa, il Direttore tecnico, ma anche ai dipendenti, con particolare riguardo ad eventuali reati a carico, in materia di sostanze stupefacenti.

DD173-2022+All

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Legge 23 dicembre 2022 nr 171 – Bilanci di Previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l’esercizio finanziario 2023 e Bilanci Pluriennali 2023/2025

10 Gennaio 2023

Si allega il testo completo della Legge di Bilancio segnalando gli articoli più interessanti:

L171-2022

art. 4 – Proroga di disposizioni normative – vengono prorogate alcune scadenze tra le quali  la variazione dell’imposta di registro per il trasferimento di beni immobili prorogata per tutti gli atti stipulati fino al 31 12 23

art. 13 – Disposizioni in materia di imposta sulle importazioni – in materia di sanzioni monofase e rimborso sui resi su acquisti

art. 14 – Modifiche alla Legge 166/2013 – imposta generale sui redditi circa la ritenuta su prestazioni artistiche del 3%

art. 16 – Rivalutazione dei beni dell’impresa – possibilità di rivalutazione dei beni strumentali iscritti al 31/12/2022, per le società, enti e persone fisiche operatori economici entro il 31/10/2023

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Legge 9 dicembre 2022 nr 164 – Riforma delle norme relative all’occupazione

10 Gennaio 2023

Si allega il testo completo della nuova Legge sul Lavoro ricordando che alcuni temi importanti come il lavoro a tempo determinato, interinali e distacchi verranno disciplinati con apposito Decreto Delegato entro i prossimi 6 mesi.

Poiché ci potrebbero essere  interpretazioni diverse a seguito di Circolari e Decreti da emanarsi raccomandiamo di contattare preventivamente il nostro ufficio paghe per qualsiasi chiarimento.

Di seguito si evidenziano i seguenti punti principali:

L164-2022

Capo I: Norme generali

Riguarda regole sul lavoratore subordinato, la commissione lavoro, l’anagrafe e l’avviamento al lavoro, le liste speciali (frontalieri) e obblighi per chi è iscritto alle liste di avviamento al lavoro.

In particolare nell’art. 6, tutti i datori di lavoro sono tenuti a comunicare all’ULPA/CFP ogni variazione relative ai dati di rapporto di lavoro.

Capo II: Procedure e modalità di assunzione

Riguarda le procedure ordinarie per l’avviamento al lavoro, le disposizione speciali per assunzione di personale non iscritto, per i lavoratori residente in paesi extra UE.

In particolare nell’art. 14, in cui il datore di lavoro deve comunicare immediatamente e entro 60 giorni all’ULPA/CFP ogni modifica del rapporto di lavoro.

Art. 15 (Passaggio di lavoratori subordinati tra operatori economici sammarinesi), il passaggio dei lavoratori può avvenire tramite un accordo firmato sindacati e datori di lavoro e il contratto di lavoro, mansioni e retribuzioni devono essere identiche a quelle precedenti. Inoltre il trasferimento può avvenire tramite un impegno occupazionale dichiarato in sede di sottoscrizione del verbale di riduzione personale.

Titolo II: Forme e tipologie contrattuali di lavoro subordinato

Art. 18 (Norme relative al Tempo Parziale, l’assunzione a tempo parziale è ammessa a tutti i lavoratori (compreso i frontalieri). Può avvenire mediante l’assunzione diretta o attraverso la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale.

In caso di non accettazione da parte del dipendente alla trasformazione dell’orario parziale o al tempo pieno non costituisce licenziamento per giusta causa.

Titolo III: Interventi per la flessibilità

Art. 23 (Variazioni dell’orario di lavoro), il datore di lavoro deve comunicare le variazioni di lavoro a tempo parziale e le ore straordinarie all’ULPA/CFP almeno tre giorni prima. Le variazioni urgenti potranno essere comunicate all’ULPA/CFP/sezione ispettorato prima dell’inizio della prestazione lavorativo. La prima sanzione ammonta a Euro 1.000,00.

Titolo IV: Rapporti e prestazioni di lavoro non subordinato

Art. 25 (Attività lavorativa per percettori di pensione), l’attività lavorativa per i percettori di pensione è rivolta solo alle persone residenti e potrà avvenire attraverso la stipula di un contratto di collaborazione o tramite il lavoro occasionale. Sul reddito del lavoratore pensionato, il pensionato e il datore di lavoro sono tenuti al versamento dei contributi a fondo perduto. I contributi dovranno essere maggiori rispetto ai contratti di lavoro subordinati tranne per le attività lavorative entro le 20 ore.

Art. 26 (Solidarietà familiare), potranno accedere alla solidarietà familiare i parenti fino al secondo grado anche se percettori di pensione di vecchiaia, di titolari di impresa o società di nome collettivo o liberi professionisti. Il contributo mensile è fissato nella percentuale del 10% della retribuzione media territoriale (dettata dalla circolare ISS che per l’anno 2023 uscirà nel mese di gennaio).

Art. 27 (Lavoro prestato da amministratori), l’amministratore ordinario è colui che non fa parte del ciclo produttivo ma che ha solo compiti gestionali. Amministratore operativo è colui che fa parte del ciclo produttivo, può essere regolarizzato o tramite un contratto di collaborazione o tramite contratto di lavoro subordinato a tempo pieno a livello dirigenziale (7 livello). In caso di contratto di collaborazione, i versamenti contributivi saranno calcolati sul compenso dichiarato e, comunque se inferiore, al reddito minimo previsto per i lavoratori autonomi. Eventuali riduzioni potranno essere previste qualora il soggetto interessato abbia altre posizioni contributive attive. E’ sempre considerato amministratore operativo per le società che non abbiano rapporti di lavoro subordinato a tempo pieno.

Art. 28 (Lavoro prestato da soci di società di capitali), i soci di società con quote pari o superiori al 10% possono svolgere attività operative tramite contratto di collaborazione. I soci con quote pari o superiore al 50% possono essere assunti con contratto di lavoro subordinato con inquadramento dirigenziale (7 livello) a tempo pieno. In caso di contratto di collaborazione, i versamenti contributivi e assicurativi saranno calcolati sul compenso dichiarato e, comunque se inferiore, sul reddito minimo previsto per i lavoratori autonomi.

Art. 29 (Contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto), la durata massima è di 36 mesi, la commissione lavoro potrà definire eventuali proroghe. E’ vietato il contratto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa a progetto con lavoratori pensionati.

Si potrà avere un contratto di collaborazione con almeno un rapporto di lavoro subordinato indeterminato o un collaboratore aggiuntivo ogni 10 lavoratori a tempo indeterminato.

Titolo VI: Norme finali e di coordinamento 

Art. 36 (Ricorsi), sono ammessi i ricorsi ai provvedimenti dell’ULPA/CFP entro 10 giorni dal provvedimento e l’ULPA/CFP dovrà rispondere entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 38 (Norme di coordinamento), per tutti i lavoratori frontalieri che versavano un contributi di 4,5% dovranno continuare a versare tale percentuale.

Le modifiche per amministratori e soci indicate negli art. precedenti con contratto di lavoro subordinato dovranno avvenire entro il 31 marzo 2023.

Art. 41 (Entrata in vigore), l’entrata in vigore di tale Legge è partita dal 1° gennaio 2023.

 

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Il segreto dell’avvocato vale più dell’antielusione

10 Gennaio 2023

Il Sole 24 Ore 9 dicembre 2022 di Alessandro Galimberti

La Corte Ue invalida l’obbligo di notifica dei legali agli intermediari

La tutela del segreto professionale dell’avvocato – in particolare nei rapporti confidenziali con il cliente – prevale anche sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale tra gli Stati dell’Ue.

La Corte di giustizia dell’Unione – sentenza emessa ieri nella causa C-694/20 – intervenendo sul ricorso sottoscritto, tra gli altri, dall’Ordine degli avvocati fiamminghi e dall’Associazione belga degli avvocati tributaristi, ha invalidato l’articolo 8 bis ter, paragrafo 5, della direttiva 2011/16, nella parte in cui obbliga gli avvocati, quando garantiti dal segreto professionale, a notificare agli altri consulenti e intermediari il rischio di pianificazione fiscale aggressiva da parte del cliente/azienda assistita. Con tale notifica, ritiene la Corte, il legale non solo svela a terzi il rapporto professionale fiduciario con il proprio cliente ma addirittura rischia di danneggiarlo preventivamente nei rapporti con le amministrazioni fiscali interessate.

Secondo la direttiva comunitaria che regola lo scambio automatico di informazioni fiscali, quando un avvocato coinvolto in una pianificazione fiscale transfrontaliera è tenuto al segreto professionale, deve subito informare gli altri intermediari di non poter provvedere egli stesso alla comunicazione. Le due organizzazioni professionali di avvocati hanno adito la Corte costituzionale belga sostenendo che è impossibile rispettare l’obbligo di informare gli altri intermediari senza violare il segreto professionale cui sono tenuti gli avvocati. La Corte Ue, investita in via pregiudiziale, ha ritenuto che l’obbligo di notifica in capo all’avvocato intermediario tenuto al segreto professionale non è necessario per realizzare l’obiettivo antielusivo perseguito dalla Direttiva. Questo perché, anche a voler prescindere dallo status degli avvocati – che tutelano diritti rilevantissimi della persona – tutti gli intermediari sono tenuti dalle regole Ue a trasmettere le informazioni richieste alle autorità fiscali competenti, e non è per nulla necessario che sia un avvocato – tra l’altro in una posizione delicata – a doverlo ricordare loro. I clienti, argomenta la Corte Ue, devono poter legittimamente confidare nel fatto che, senza il loro consenso, il loro avvocato non renderà noto a nessuno che esse lo consultano e che si fanno consigliare.

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Registro titolari effettivi ad accesso limitato

10 Gennaio 2023

Il Sole 24 Ore 20 dicembre 2022 di Valerio Vallefuoco

Dopo la sentenza Ue Olanda, Lussemburgo e Malta hanno reso stringenti le regole

Efficacia diretta della sentenza della Corte di giustizia dell’Ue, del 22 novembre, sulla illegittimità della disposizione della direttiva antiriciclaggio nel punto in cui prevede che l’accesso al registro dei titolari effettivi sia consentito a chiunque senza alcuna limitazione. Come evidenziato all’indomani della pubblicazione della sentenza (si veda «Il Sole 24 Ore» del 23 novembre) la giurisprudenza avrebbe costretto gli Stati che avevano già reso operativo il registro a un ripensamento delle procedure di accesso e registrazione dei soggetti abilitati. Si era ipotizzato che la soluzione al vuoto normativo sarebbe stata una seria limitazione dei soggetti con accesso alle informazioni del registro dei titolari effettivi. Limitando l’accesso alle Fiu (ossia le Unità nazionali di informazioni finanziarie), alle autorità competenti ed ai soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio, così come già previsto dal Sistema europeo di interconnessione “Boris”, che prevede una rigida autenticazione dei cosiddetti “utenti qualificati” che rispettano scrupolosamente la sicurezza ed il trattamento dei dati.

La risposta di alcuni Stati non si è fatta attendere: già il Lussemburgo, coinvolto nella decisione, ha deciso di sospendere temporaneamente l’accesso al registro per trovare una soluzione tecnica che consenta l’acceso solo ai soggetti professionali obbligati alla normativa antiriciclaggio (e alle autorità pubbliche previste).

Il ministero delle Finanze olandese ha chiesto alle Camere di commercio di bloccare l’accesso indiscriminato al registro e di recente anche il registro maltese, con una decisione pragmatica, ha stabilito che poiché la sentenza della Corte Ue ha l’effetto di invalidare la parte pertinente della direttiva citata, l’accesso al registro dei titolari effettivi sarà limitato solo alle autorità competenti ed ai soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio. Tali soggetti dovranno registrarsi sul portale Registro maltese (Mbr) per poter accedere al registro dei beneficiari effettivi accettando le nuove condizioni d’uso. Anche l’Italia dovrà adeguarsi alla decisione della Corte anche se già riguardo alla sezione dedicata ai trust, recependo alcune osservazioni associazioni di categoria , era previsto un filtro iniziale alle richieste con relativo diritto alla opposizione in alcuni casi per tutelare la sicurezza dei titolari effettivi. Tuttavia i decreti attuativi dovranno recepire l’interpretazione della Corte di giustizia che per giurisprudenza consolidata ha efficacia ultra partes. Alle sentenze emanate dalla Corte Ue va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto eurounitario, pertanto anche in Italia l’accesso al registro non sarà più indiscriminato ma limitato ai soli soggetti obbligati all’ antiriciclaggio, oltre ovviamente alle autorità pubbliche e alla Uif.

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Decreto Legge 30 dicembre 2022 nr 172 – Interventi straordinari in ambito di lavoro a supporto dell’emergenza energetica

10 Gennaio 2023

Il Decreto Legge n. 172/2022 aiuta le imprese e i lavoratori dipendenti, con interventi di sostegno temporanei rivolti agli operatori in difficoltà a causa dell’aumento dei prezzi delle materie prime sui mercati internazionali.

Tali misure saranno in vigore fino al 31 dicembre 2023 e puntano in particolare sulla Cassa Integrazione Guadagni, regolamentandone l’accesso ma anche i casi in cui ammortizzatori e tutele sociali non possano essere concessi; quindi l’aspetto sanzionatorio; e poi disposizioni straordinarie in materia di contratto di lavoro a tempo determinato e distacchi.

DL172-2022

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Decreto Delegato 2 dicembre 2022 nr 159 Regolamentazione dei flussi di migrazione per motivi di lavoro e per esigenze straordinarie per l’anno 2023

10 Gennaio 2023

Il Decreto Delegato n.159 del 2022, stabilisce  il numero dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro e per esigenze straordinarie che potranno essere rilasciati a stranieri per l’anno 2023 ripartendoli nelle seguenti tipologie: permessi di lavoro stagionali, permessi di lavoro temporanei per migranti lavoratori in specifici settori, permessi di lavoro per l’equipaggio di natanti, per infermieri, per docenti universitari, per imprenditori e, infine,  per dipendenti di imprese ad alto contenuto tecnologico.

Si rimanda a tutti gli interessati la lettura completa del  decreto qui di seguito allegato.

DD159-2022

 

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