Decreto Delegato nr 22 del 23Febbraio 2022 – Disposizioni transitorie per la presentazione del bilancio degli operatori economici

4 Marzo 2022

Si informano tutti gli interessati che,  in via transitoria, è ancora possibile redigere ed inoltrare per l’anno 2022 in formato PDF o PDF/A  la Nota Integrativa da presentarsi in sede di redazione del Bilancio Civile.

DD22-2022

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Circolare 21 gennaio 2021 Prot. n.6785 Ufficio Tributario – Proroga termini di pagamento di sanzioni relative agli obblighi dichiarativi di cui allegato “M” della dichiarazione dei redditi

7 Febbraio 2022

Per opportuna conoscenza si allega la Circolare Prot nr 6785 dell’Ufficio Tributario che proroga di 60gg il pagamento delle sanzioni già irrogate relative al quadro M della dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta 2017 2018 e 2019.

Circolare Prot 6785-2022

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Decreto Delegato 17 gennaio 2022 nr 4 – Intervento di sostegno in favore di agenzie di viaggio e turismo e di tour operator in seguito all’emergenza sanitaria da Covid-19

7 Febbraio 2022

Il Decreto Delegato nr 4 prevede un intervento di sostegno a favore delle Agenzie  Viaggi e di Tour Operator consistente in un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di € 20.000,00  a operatore. Sul sito www.finanze.sm nella Sezione Aree tematiche è disponibile il modulo per la presentazione della relativa istanza da parte degli operatori economici interessati da inoltrarsi a mezzo raccomandata elettronica T-Notice al Dipartimento Finanze e Bilancio entro il 31 marzo 2022.

DD4-2022

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Decreto Legge 14 gennaio 2022 nr 3 – Rafforzamento delle disposizioni per il contrasto alla diffusione del contagio da COVID -19

7 Febbraio 2022

Si allega il testo completo dell’ultimo Decreto Legge in tema di COVID  segnalando che l’Allegato 2 presenta un’utile tabella riassuntiva delle disposizioni con i riferimenti temporali.

DL3-2022+All

Si evidenziano i seguenti punti:

Viene introdotta la certificazione base (green pass base) e quella rafforzata (green pass rafforzato).

GREEN PASS BASE: La certificazione base (green pass base) viene rilasciata nei seguenti casi: avvenuta vaccinazione che ha validità 270 giorni a far data dal completamento del ciclo vaccinale (seconda dose); ulteriori 270 giorni dopo la somministrazione della dose booster; avvenuta guarigione da meno di 180 giorni; il tampone antigenico rapido nelle ultime 48 ore o molecolare nelle ultime 72 ore. Non è più valida ai fini della certificazione la conta anticorpale.

GREEN PASS RAFFORZATO: La certificazione rafforzata (green pass rafforzato) viene rilasciata nei seguenti casi: avvenuta vaccinazione o guarigione nei 150 giorni precedenti. Tale validità entra il vigore il 1 febbraio 2022 (art. 6 comma 1).

Ai soggetti che in seguito a vaccinazione o a guarigione sia scaduta la validità delle certificazioni, la presentazione di documento attestante la prenotazione per la somministrazione della dose vaccinale è considerata equivalente alla proroga della validità degli stessi documenti fintanto che la Direzione Generale ISS non abbia dichiarato esaurite le code di prenotazioni vaccinali (art. 9 comma 3).

USO DELLA MASCHERINA: La mascherina è obbligatoria in tutti i locali chiusi aperti al pubblico. È obbligatoria la mascherina FFP2 sui mezzi di trasporto pubblico, nei luoghi chiusi (inclusi i posti di lavoro) in cui non sia possibile garantire posti a sedere per tutti i presenti e comunque ogni qualvolta non sia possibile mantenere un distanziamento di almeno 1,5 metri, a tutti gli operatori a contatto con il pubblico dei supermercati e delle attività di vendita di generi alimentari e delle attività di somministrazione di cibi e bevande. È consigliato utilizzare la mascherina anche all’aperto, ed è obbligatoria qualora non sia possibile rispettare il distanziamento (art. 3).

LOCALI CHIUSI APERTI AL PUBBLICO: Ogni locale aperto al pubblico deve rispettare il limite di accesso tale da assicurare il mantenimento di almeno 1,5 metri di distanza interpersonale e costante ed è vietata la messa a disposizione di quotidiani e riviste. Le medie e grandi strutture hanno come numero massimo 1 persona ogni 15 metri quadrati di superficie di vendita (art. 4).

ACCESSO AL LUOGO DI LAVORO: L’accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati, ad esclusione dei lavoratori delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e strutture ricettive che devono avere la certificazione base, è consentito senza la presentazione di alcuna documentazione (art. 11).

I datori di lavoro privati devono riorganizzare la propria attività prevedendo, in ogni caso possibile e compatibile con l’attività aziendale, modalità di lavoro dal domicilio per almeno il 20% del personale o altre misure ovvero la fruizione di ferie, congedi retribuiti o altri strumenti previsti dai Contratti Collettivi.  Sono altresì obbligati a prevedere un adeguato distanziamento fra i dipendenti rimasti in azienda e l’utilizzo continuo della mascherina FFP2 nel caso non sia possibile mantenere un distanziamento interpersonale continuo di almeno 1,5 metri. 

Il datore di lavoro è autorizzato, qualora lo ritenga utile ad esempio in seguito a contagi interni alla struttura a richiedere ai propri dipendenti l’effettuazione di un tampone (a spese dell’azienda) per evitare il rischio di contagi. Il lavoratore impossibilitato ad accedere al posto di lavoro causa mancanza di tale documento ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e l’assenza può essere coperta tramite ferie o altri congedi retribuiti previsti dai Contratti Collettivi oppure da permessi non retribuiti.

Art.24, 25, 28 : Viene identificata la modalità di remunerazione del genitore che assiste il minore o disabile non autosufficiente in quarantena; vengono stabilite le misure a tutela della maternità; viene stabilito un permesso parentale straordinario per nuclei conviventi.

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Trust. Attesa da 30 anni una norma nazionale

7 Febbraio 2022

Il Sole 24 Ore 29 gennaio 2022 di Lucilla Incorvati

Boom di contenziosi, in arrivo nel 2023 la disciplina elvetica che aiuterà gli italiani

Sono trascorsi 30 anni (1/01/1992) dall’arrivo della Legge con la quale l’Italia recepì la convenzione de l’Aja sul riconoscimento giuridico del trust. Ad oggi in mancanza di una legislazione nazionale, ci si appella ancora ad altre normative straniere (Malta, Jersey e San Marino) ma presto le cose potrebbero cambiare con l’arrivo della legge svizzera sul trust nel 2023. «Redatta nelle tre lingue della confederazione, tra cui l’italiano, la legge agevolerà professionisti e clienti italiani – sottolinea Andrea Baroni, Partner di Capital Trustees AG – che avranno a disposizione un’alternativa semplice che, pur mantenendo le caratteristiche essenziali del trust di tradizione anglosassone, prende a riferimento modelli di civil law». In questo arco temporale molte cose sono successe sul piano giuridico, fiscale, antiriciclaggio. Il trust si è diffuso, andando a coprire ambiti molto importanti non riguardanti solo la sfera patrimoniale. Si pensi alla legge sul “Dopo di noi” e di come il trust ben funzioni a protezione di soggetti fragili.

È in itinere anche il registro dei trust che darà un’esatta dimensione della diffusione. «Al momento possiamo prudentemente stimarli tra i 7mila e i 15mila – spiega Fabrizio Vedana, amministratore di Across Group – ed è ipotizzabile una fotografia puntuale solo nel 2023 in quanto all’iscrizione nel registro (ndr dopo il benestare del Consiglio di Stato ora spetta al Mef istituirlo) saranno da subito obbligati i nuovi trust, mentre per quelli già operativi si dovrà definire una modalità». Certo è che in questi 30 anni non tutto ha funzionato. A testimonianza del contenzioso in materia tributaria, civile e penale ci sono 1.427 documenti di cui 1.365 sono provvedimenti giudiziali. «Il 50% delle cause civili sono azioni revocatorie, quindi avviate da un soggetto per il quale la costituzione di un trust ha leso un diritto di credito – sottolinea Vedana- e questo mette in luce un tema di grande attenzione, vale a dire che il trust non dovrebbe essere creato per sottrarre un patrimonio. Anche sul fronte penale un terzo delle cause è legato alla sottrazione di patrimoni ricorrendo a comportamenti delittuosi. Mentre quello tributario è figlio di una normativa fiscale cambiata molto negli ultimi 20 anni e che ha avuto un’impennata con un intervento dell’Agenzia delle entrate che imponeva il versamento delle imposte di successione e donazione alla nomina dei beneficiari». Ma come spiega l’esperto è in arrivo (forse a giorni), dopo una pronuncia in senso contrario della Cassazione, una nuova circolare dell’Agenzia con la quale si chiarirà che l’imposta sarà dovuta solo quando il Trust devolverà effettivamente il patrimonio ai beneficiari e non alla nomina. «Un chiarimento – conclude Vedana – che potrebbe fare da volano spingendone il ricorso tra le famiglie che hanno ricchezze da trasferire ai propri eredi».

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Corte Ue, alt al modello spagnolo: a rischio il nostro quadro RW

7 Febbraio 2022

Il Sole 24 Ore 31 gennaio 2022 di Stefano Capaccioli  e Dario Deotto

Con sentenza del 27 gennaio 2022, C-788/2019, la Corte di giustizia ha sancito che la normativa spagnola, che obbliga i soggetti residenti in Spagna a dichiarare i loro beni o i loro diritti situati all’estero, è contraria al diritto dell’Unione in quanto non conforme al principio di proporzionalità. Questo può determinare una serie di (indirette) conseguenze anche per il quadro RW “nostrano” (si veda anche Il Sole 24 Ore di venerdì scorso).

La normativa spagnola che obbliga alla presentazione del «Modello 720» è contenuta nella Ley General Tributaria n. 58/2003, la quale prevede la comunicazione delle attività detenute all’estero, con rilevanti penalità in caso di omessa ovvero di infedele dichiarazione.

La Corte di giustizia ha dichiarato che la Spagna è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del principio della libera circolazione dei capitali dato che l’obbligo di presentazione del «Modello 720» e le sanzioni collegate all’inosservanza o all’adempimento inesatto o tardivo di tale obbligo, che non hanno equivalenti per quanto riguarda i beni o i diritti situati nel territorio spagnolo, istituiscono una disparità di trattamento tra i residenti in Spagna.

Secondo la Corte, tale obbligo è idoneo a dissuadere, impedire o limitare le possibilità dei residenti di tale Stato di investire in altri Paesi e, pertanto, costituisce una restrizione alla libertà di circolazione dei capitali.

La Corte sottolinea che gli obiettivi di contrasto all’evasione tributaria non risultano perseguiti con proporzionalità dato che la normativa spagnola eccede quanto necessario in relazione ai termini di prescrizione, alla misura della penalità proporzionale nonché con riguardo alle previste sanzioni forfettarie, il cui importo non è commisurato alle penalità previste per infrazioni simili. In particolare viene stabilito che la presunzione spagnola – la quale prevede che si considerino plusvalenze patrimoniali non dichiarate le somme corrispondenti al valore dei beni non dichiarati nel «Modello 720» (presunzione abbastanza simile a quella italiana del Dl 78/2009) senza fissare un preciso termine prescrizionale (da noi, decadenziale) – eccede quanto necessario per garantire l’efficacia dei controlli fiscali e per contrastare l’evasione e l’elusione.

Parimenti non rispettosa del principio di proporzionalità viene ritenuta la sanzione spagnola del 150 per cento (determinata sull’imposta calcolata sulle somme detenute all’estero) la quale, sommandosi ad altra di carattere forfettario, viene ritenuta che arrechi un pregiudizio sproporzionato alla libera circolazione dei capitali. Lo stesso viene stabilito per le sanzioni formali di carattere forfettario, il cui importo non risulta conforme alle penalità previste per infrazioni simili nel contesto nazionale spagnolo.

I principi che la Corte di giustizia ha elaborato – e che confermano (punto 27) che la mera circostanza che un contribuente detenga beni al di fuori del territorio dello Stato non può legittimare una presunzione legale di evasione – possono mettere a rischio il sistema italiano di monitoraggio tributario del Dl 167/1990, dato che le “conseguenze” sia sotto il profilo sanzionatorio che presuntivo appaiono molto simili a quelle spagnole. Sicché va indagato se l’entità delle sanzioni previste in Italia rispettano davvero il principio di proporzionalità.

Risultano a rischio, sotto tale profilo, le conseguenze che si hanno quando le violazioni sono commesse per più anni, posto che ai fini della definizione a un terzo ex articolo 16 del Dlgs 472/1997 il software delle Entrate si è letteralmente inventato un confronto con un’Irpef che di fatto non esiste. Parimenti sproporzionate risultano le penalità legate alle attività detenute nei paesi cosiddetti black list e non, invece, eventualmente, riferite alle attività detenute in Stati terzi (rispetto alla Ue) che non consentono un adeguato scambio di informazioni. In tal caso, infatti, oltre alla sanzione dal 6 al 30 per cento delle attività non dichiarate, si ha la presunzione (difficilmente sconfessabile) in base alla quale le predette attività si ritengono costituite con redditi sottratti a tassazione in Italia (articolo 12 del Dl 78/2009). Presunzione per la quale i termini decadenziali di accertamento risultano raddoppiati; così come raddoppiate risultano le sanzioni ordinariamente applicabili dell’articolo 1 del Dlgs 471/1997.

In sostanza, le misure sanzionatorie nazionali (dirette e indirette) relative al monitoraggio fiscale sembrano davvero istituire una restrizione sproporzionata alla libera circolazione dei capitali.

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Veicoli con targa estera: altra stretta sui furbetti e arrivano le multe

7 Febbraio 2022

Il Sole 24 Ore 10 gennaio 2022 di M.Cap.

Obbligo di registrazione al Pra entro tre mesi, ma resta il nodo reperibilità

Dopo tre anni controversi, cambia la stretta contro i “furbetti della targa estera”. Ma le novità non sanano tutte le criticità rilevate dalla Corte Ue e toccano solo in parte chi “si organizza” con leasing, noleggio e comodato all’estero. Inoltre, in caso di incidente, si creano problemi non affrontati nemmeno dalla nuova direttiva sulla Rc auto (articolo sotto).

Il fenomeno dei “furbetti”, iniziato negli anni Novanta, era esploso con gli inasprimenti fiscali del 2011 sull’auto: per evitare le tasse di iscrizione al Pra (Ipt) e proprietà (bollo), il caro assicurazione Rc auto, le notifiche delle multe e gli indici di reddito utilizzati dal Fisco, non pochi residenti in Italia hanno iniziato a circolare con targa estera. Alcuni italiani con vetture di lusso in leasing o noleggio, molti altri stranieri con auto più normali e vecchie.

Il Dl 113/2018 ha stroncato molti tra questi ultimi. Ha modificato l’articolo 93 del Codice della strada vietando ai residenti da più di 60 giorni di guidare veicoli immatricolati all’estero. Salvo noleggio o leasing presso operatori Ue o See (Spazio economico europeo) che non abbiano in Italia una sede secondaria o effettiva. L’altra eccezione era per dipendenti o collaboratori di aziende Ue o See che davano loro un veicolo in comodato. Sanzioni: multa di 711 euro e confisca (evitabile immatricolandolo in Italia entro 180 giorni).

La Legge europea 2019-2020 approvata definitivamente dalla Camera il 21 dicembre introduce un articolo 93-bis, con vari correttivi. Includendo anche i rimorchi, modulando le sanzioni e allargando le esenzioni (ai mezzi targati San Marino). Ma soprattutto viene in parte riformulato il divieto: i veicoli con targa estera di proprietà di residenti in Italia possono circolare nel Paese per tre mesi da quando l’interessato ha preso la residenza italiana. Quindi c’è un mese in più per adeguarsi, ma le sanzioni scattano anche se guida un residente all’estero, perché conta chi è il proprietario.

Il conducente resta rilevante quando è persona diversa dal proprietario e risiede in Italia: qui occorre a bordo «un documento, sottoscritto con data certa dall’intestatario», con titolo e durata della disponibilità del veicolo (prima necessario solo per leasing, noleggio o comodato). Quando il residente in Italia (o una persona giuridica con sede nel Paese) dispone del veicolo per più di 30 giorni «anche non continuativi, nell’anno solare», scatta un trattamento analogo a quello previsto dal Codice (articolo 94, comma 4-bis) per i mezzi immatricolati in Italia utilizzati da chi non ne è proprietario: titolo e la durata della disponibilità vanno registrati dall’utilizzatore in un elenco che sarà tenuto dal Pra. La registrazione va aggiornata in caso di cambi di disponibilità o di residenza. Registrazione anche per i mezzi di proprietà di lavoratori subordinati o autonomi che esercitano attività professionale in uno Stato limitrofo o confinante; i loro familiari conviventi residenti in Italia possono guidarli.

In caso di circolazione con targa estera senza documento o registrazione, quest’ultima va effettuata dal conducente «immediatamente».

I mezzi registrati sono soggetti al Codice italiano. Quindi si incide sul problema delle multe, che saranno notificate a chi ha disponibilità del veicolo in Italia, sempreché sia reperibile. Si vedrà se questa “nazionalizzazione” sarà interpretata anche nel senso di consentire la revisione in Italia, finora impossibile. Ma non si incide sull’evasione di Ipt e bollo, che non sono nel Codice: occorrerebbe targare il mezzo in Italia. Certo, la reimmatricolazione è obbligatoria anche col nuovo articolo 93-bis, ma come in passato è evitabile riportando il mezzo all’estero.

L’obbligo di reimmatricolare pare poi confermare una criticità sollevata dalla Corte Ue il 16 dicembre (sentenza sulla causa C-274/20) sulla norma precedente: l’uso temporaneo di veicoli in un altro Stato Ue è qualificabile come movimento di capitali, quindi tutelato dall’articolo 63 del Tfue vietando le misure tali da dissuadere i residenti dal contrarre prestiti in altri Stati membri. Secondo la Corte, l’obbligo di reimmatricolazione in Italia è come una tassa sul comodato d’uso transfrontaliero, che favorisce quello nazionale.

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I costi pubblicitari sproporzionati non sono deducibili

7 Febbraio 2022

Il Sole 24 Ore 29 gennaio 2022 di Dario Deotto e Luigi Lovecchio

Per i giudici occcorre rifarsi alle dimensioni dell’azienda

La spesa di pubblicità di entità abnorme rispetto agli interessi ed alle dimensioni dell’impresa non è inerente e dunque non è deducibile.

Con la sentenza n. 2597 depositata ieri, la Corte di cassazione ridimensiona i suoi precedenti in termini sulla nozione di inerenza, tornando per certi versi alla posizione assunta dalla stessa giurisprudenza prima del 2018.

La vicenda affrontata dalla Corte riguardava una spesa di pubblicità ritenuta incongrua dall’Ufficio e ammessa in deduzione solo in quota minoritaria.

Al riguardo, i giudici hanno preso le mosse dagli ultimi arresti giurisprudenziali sul tema, secondo cui l’inerenza non trova legittimazione nell’articolo 109 comma 5 del tuir, trattandosi di un principio posto a fondamento del reddito d’impresa. In sostanza, l’inerenza dovrebbe essere meglio considerata come un concetto “pre giuridico” che delinea il collegamento tra la spesa e il programma d’impresa del contribuente.

In forza di tale impostazione, si è pertanto affermato che la valutazione dell’inerenza richiede una indagine di tipo essenzialmente qualitativo e non quantitativo, sebbene l’eventuale sostenimento di costi anti economici è stato dalla medesima Corte ritenuto indizio dell’assenza di inerenza degli stessi.

Con la sentenza in commento, la Corte precisa innovativamente che in realtà la nuova e la vecchia impostazione sull’istituto in esame non divergono poi molto. Ciò perché, sebbene l’inerenza richieda non già un giudizio ex post sull’effetto della spesa in termini di ricavi conseguiti – dovendosi tener conto del rischio d’impresa – bensì una valutazione prognostica dell’impatto della stessa sull’attività commerciale, laddove questa evidenzi la sproporzione del costo emergerebbe comunque l’estraneità del componente negativo rispetto al reddito d’impresa. Si afferma in particolare che il concetto di inerenza richiede la prova dell’utilità del servizio remunerato, così di fatto smentendo i precedenti in termini della stessa Corte, a partire dall’ordinanza n. 450/2018.

Non può d’altro canto sottacersi come questo nuovo indirizzo di legittimità si ponga altresì in evidente contrasto con i principi ben delineati dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 262/2020.

In tale pronuncia, la Consulta ha infatti correttamente rilevato che il legislatore ha identificato per gli imprenditori il presupposto dell’imposizione nel possesso di un “reddito complessivo netto”.

Tale indice di capacità contributiva risulta caratterizzato dal principio di inerenza, che giustamente la stessa Consulta individua in quel giudizio di carattere qualitativo, che opera su un livello “preventivo” generale e più alto rispetto alle singole disposizioni del Tuir, essendo volto a cogliere se si realizza quel necessario collegamento, anche in via prospettica, tra il componente economico e l’attività imprenditoriale.

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Patrimoni. Addio Montecarlo, ora è Dubai il paradiso dei tennisti (e Vip)

7 Febbraio 2022

Il Sole 24 Ore 29 gennaio 2022 di Simone Filippetti

Prossimo a trasferirsi Stefanos Tsitsipas

Il legame tra gli Emirati e Londra

Paradisi fiscali.  Il tennista greco Stefanos Tsitsipas sta per trasferire la sua residenza dal Montecarlo a quelle di Dubai

Agli Australian Open, il primo torneo Atp dell’anno che apre il circuito internazionale, l’Italia del tennis vive ancora un momento felice dopo la gloria di Londra dell’estate 2021: il romano Matteo Berrettini ha battuto un altro record: è approdato in semifinale, tra i primi 4 del torneo.

Dal cartellone, però, manca un nome importante. Il grande assente è Novak Djokovic, il pluricampione numero uno al mondo, NoVax conclamato. Mentre il tennista serbo è stato costretto a rinunciare al trofeo, rispedito indietro alla frontiera, un altro tennista faceva uno spostamento dall’altra parte del mondo e di tutt’altro tipo: il greco Stefanos Tsitsipas, numero tre al mondo che ha sconfitto ai quarti di finale l’altro italiano in gara Jannik Sinner, sta perfezionando tutte le pratiche per trasferire la sua residenza dalle palme di Montecarlo a quelle di Dubai. Il tennista di Atene è solo l’ultimo di una serie di atleti che si sono spostati sul Golfo Persico. La “Las Vegas” del Medio Oriente si sta affermando come la nuova “casa” preferita per celebrità e “paperoni”, grazie a un regime di tassazione che è un paradiso, non fiscale ma legale.

Negli Emirati Arabi Uniti non esistono tasse sul reddito personale, equivalente dell’Irpef. Assenti anche tasse sulla proprietà (Imu e simili) e imposte di registro sugli immobili; non pervenute le tasse sui guadagni finanziari e la ritenuta d’acconto. L’odiata Iva è a livelli bassissimi: fino a pochi anni fa non esisteva nemmeno e solo dal 2018 è stata introdotta a un risibile 5%: livello che fa sorridere qualsiasi cittadino europeo, abituato a un’imposta sul valore aggiunto che si aggira attorno al 20%. Questo bengodi era finora stato riservato alla privilegiata cerchia di cittadini EAU o chi aveva un visto, molto difficile da ottenere.

Negli ultimi anni, però, come evidenzia un recente studio di Pwc, Dubai ha abbassato molto la soglia per essere ammessi. Ora è possibile avere un Investor Visa (visto d’affari), applicabile a chi apre società a Dubai e a personalità di spicco. Ecco da dove nasce il fenomeno del trasloco da Montecarlo. Per creare una società negli Emirati, uno straniero può detenere al massimo il 49% del capitale, il 51% deve essere in mano a un cittadino locale. Tuttavia nelle zone franche distribuite in tutto il Paese, uno straniero può costituire una società al 100% di proprietà.

Ciliegina sulla torta, ora è possibile anche aprire Family Office, con un’impalcatura regolatoria mutuata dalla Fca, la Consob inglese: manna dal cielo per atleti e vip. Dubai sta diventando un po’ Londra e allo stesso tempo, Londra si sta Dubaizzando, partendo dai paperoni. «Da Londra notiamo un grande flusso di persone e società verso Dubai» osserva Alessandro Belluzzo dello studio Belluzzo International di Londra. Il nuovo asse Londra-Dubai poggia sul recente accordo per la Doppia Imposizione. Chi sceglie Dubai come residenza, pagherà le (poche) tasse solo lì, senza problemi in Uk. «Il fenomeno – prosegue Belluzzo- non interessa solo gli atleti, che in fondo sono dei globetrotter. Molte persone facoltose stanno scegliendo di basare le proprie famiglie da Londra o da Montecarlo a Dubai». Dalla «Ronaldo Tax» al principato di Monaco, da Londra a Dubai, è sfida globale ad attrarre i ricchi. A suon di sgravi e incentivi.

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Legge 22 dicembre 2021 nr 207 – Bilancio di Previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l’esercizio finanziario 2022 e Bilanci Pluriennali 2022/2024

13 Gennaio 2022

Si allega il testo completo della Legge Finanziaria 2022 e si elencano gli articoli di maggior interesse:

Legge nr 207 

Art. 3Acquisizione di risorse mediante finanziamenti nazionali o internazionali o
emissione di Titoli del debito pubblico
Viene disposto l’ulteriore emissione di titoli del debito pubblico da collocare sul
mercato nazionale o internazionale sino ad un ammontare complessivo di 150
milioni di euro.
Art. 4Imposta per il Riequilibrio delle Attività Finanziarie Estere – IRAFE
Viene istituita con un emendamento in seconda lettura l’imposta per il Riequilibrio
delle Attività Finanziarie Estere (IRAFE) per tutti i residenti da oltre cinque anni
continuativi o per coloro che non sono assoggettati a regimi speciali sui redditi
esteri.
L’aliquota dell’imposta è pari allo 0,2% e si applica alle attività finanziarie detenute
all’estero, direttamente o indirettamente anche per interposta persona fisica o
giuridica, rilevate al termine di ciascun anno solare.
In particolare si considera il valore di mercato o, in mancanza, il valore nominale o
di rimborso, di investimento in titoli o strumenti o prodotti finanziari e le somme
di denaro depositate sui conti o libretti di risparmio.
Sono invece escluse dalla base imponibile:
– attività patrimoniali non finanziarie;
– partecipazioni in società estere non quotate;
– finanziamenti dei soci;
– metalli preziosi allo stato grezzo o monetato;
– valute estere (in banconote o monete);
– polizze di assicurazione sulla vita, infortuni o malattia;
– fondi pensionistici;
– attività finanziarie detenute all’estero sino al valore complessivo di euro
20.000,00;
– attività finanziarie detenute all’estero alla data del 31 dicembre 2021
rimpatriate nei termini della dichiarazione “DAPEF” da presentarsi nell’anno
2022 per l’esercizio fiscale 2021.
L’imposta deve essere autoliquidata mediante il “DAPEF” e l’omesso versamento
anche parziale comporta l’applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative
determinate da 1 a 3 volte l’imposta dovuta (0,2%).
Per il caso di ritardato versamento, anche parziale, dell’imposta viene applicata la
sanzione pecuniaria amministrativa pari al 5% sulla parte d’imposta versata
tardivamente se effettuata entro i 30 giorni di ritardo e pari al 15% se effettuata
successivamente.

Art. 8 – Proroga di disposizioni normative
Al comma 3 viene prorogato al 31 dicembre 2022 il termine – di cui all’art. 4,
comma 4 del Regolamento 3/2019 – per l’adeguamento dell’organico aziendale
con il numero richiesto di lavoratori invalidi assunti a tempo indeterminato al fine
della partecipazione alle gare d’appalto per la fornitura dei beni e servizi alla
Pubblica Amministrazione.
Al comma 5 viene prorogato anche per l’esercizio 2022 il ripianamento del
disavanzo della gestione degli ammortizzatori sociali mediante il prelievo dalla
Cassa Compensazione e, se necessario, utilizzando le risorse che saranno immesse
nel Fondo Straordinario a sostegno dell’economia al fine di mantenere inalterate le
attuali aliquote contributive a carico degli operatori economici e dei lavoratori.
Il comma 7 dispone che anche per tutto il 2022 l’imposta di registro sarà ridotta al
2,5% su tutti gli atti relativi alle compravendite di beni immobili.
Il comma 8 proroga la disposizione che consente di ripianare le perdite di esercizio
conseguite negli esercizi 2019 e 2020 nei 5 esercizi successivi con quote minime
annuali del 20% viene prorogata anche alle perdite conseguite nell’esercizio 2021.
Il comma 9 proroga (per il terzo anno consecutivo) di un altro anno (fino al 31
dicembre 2022) tutte le disposizioni transitorie (in quanto in vigore fino al 31
dicembre 2021) disciplinate dall’art. 148 della L. 166/2013. A titolo esemplificativo
continua anche per il 2022 la tassazione al 17% dei redditi di lavoro autonomo e
d’impresa individuali, così come le altre disposizioni ivi previste.
Analogamente viene prorogata di un altro anno (31 dicembre 2022) la tassazione
della rendita catastale anche sugli immobili utilizzati nell’attività di impresa.
Pertanto la variazione in aumento della rendita catastale che sarebbe dovuta
terminare con l’esercizio 2022 continuerà anche in detto esercizio.
Su nostra istanza è stato altresì nuovamente prorogato al 31 dicembre 2022 il
termine di cui al Decreto Delegato 172/2014, e successive modifiche, relativo alla
ulteriore riduzione di 15 centesimi al litro delle accise sugli acquisti di gasolio.
Ricordiamo che tale riduzione è relativa agli acquisti di carburante destinato al
rifornimento di veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, effettuata
dagli operatori economici esercenti attività di autotrasporto di merci per conto
terzi che abbiano almeno 25 unità lavorative su base media nel periodo di
riferimento, e per gli operatori che effettuano attività di trasporto persone che
abbiano almeno 5 unità lavorative su base media nel periodo di riferimento.
Prorogato al 31 dicembre 2022 anche la disciplina sul prepensionamento a seguito
di riduzione di personale.
Art. 12 – Riorganizzazione e ottimizzazione degli interventi e delle risorse in
materia di politiche occupazionali e politiche attive
Viene conferita apposita delega al Congresso di Stato per l’emanazione, entro il 30
giugno 2022, di una disciplina volta al riassetto degli incentivi occupazionali e degli
interventi per la riqualificazione professionale e le politiche attive.
Ci preme evidenziare che per le assunzioni nominative di personale frontaliero
effettuate optando per il pagamento del 4,5% durante la vigenza dell’art. 2 della L.
115/2017 (cd Legge Sviluppo) permane in capo al datore di lavoro l’obbligo di
versamento di tale contributo (4,5% della retribuzione imponibile previdenziale del
lavoratore assunto), salvo che si tratti di trasferimenti infragruppo svolti con
accordo sindacale durante la vigenza del Decreto Legge 67/2020.
Viene abrogata la norma relativa al “Reddito di sostentamento e inserimento
lavorativo – RESIL” di cui all’articolo 7 della 88/2019.
Sono prorogati altresì fino all’adozione della normativa sopracitata i benefici di cui
alla L. 137/1987. In particolare si tratta degli sgravi contributivi a favore
dell’occupazione femminile per le imprese del settore tessile e dell’abbigliamento e
lo sgravio contributivo del 2% per tutto il personale assunto a tempo parziale per
tutte le aziende industriali.

Art. 34 – Ecobonus per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti e
Sismabonus per la riduzione del rischio sismico
Vengono estesi anche per l’esercizio finanziario 2022, seppur con casistiche e
percentuali diverse rispetto all’anno in corso, l’ecobonus ed il sismabonus.
Art. 35 – Percentuali relative ai contributi relativi all’efficientamento energetico
La suddivisione dei contributi a carico dello Stato relativi ad efficientamento
energetico passano al 70% dello stanziamento per quelli a fondo perduto e del 30%
per quelli a fondo perduto per impianti FER (in precedenza era 80% per i primi e
20% per i secondi).
Viene eliminato il riferimento alla soglia massima di erogazione del 10% dello
stanziamento per i contributi a fondo perduto per opere che prevedano
congiuntamente l’installazione di impianti FER e di impianto termico che benefici
della produzione di energia rinnovabile di tale impianto FER e che non beneficino di
altre forme di incentivazione.

Art. 37 – Proroga dei termini per la presentazione della domanda di concessione
edilizia in sanatoria straordinaria di cui all’articolo n.33 della Legge 7 agosto 2017
n. 94 e successive modifiche
Viene posticipato al 30 settembre del 2022 il termine per la presentazione della
domanda di concessione edilizia in sanatoria straordinaria mentre la data finale per
consegna della documentazione viene fissata al 30 novembre 2022.
È invece prorogato al 30 settembre 2022 il termine per il versamento del 50%
dell’importo della sanzione e del contributo di concessione.
Art. 38 – Definizione agevolata dei crediti scaduti in Esattoria
Viene contemplata la possibilità di definizione delle cartelle esattoriali emesse
dall’Esattoria di Banca Centrale sino al 31 dicembre 2021 senza alcuna
corresponsione di sanzioni con il pagamento della vera sorte, intesa quale somma
complessivamente quantificata in via preventiva alla iscrizione a ruolo determinata
dall’imponibile accertato ed interessi connessi. La analoga previsione contenuta
nella finanziaria dello scorso anno faceva invece salvi anche gli interessi oltre alle
sanzioni. Rimane fermo il requisito del previo assolvimento degli obblighi retributivi
nei confronti dei dipendenti.
La richiesta dovrà essere presentata entro il 31 maggio 2022 e il debito potrà
essere estinto in un’unica soluzione, oppure in tre rate (scadenze 31 maggio, 30
settembre e 30 novembre 2021).
In questo secondo caso, il mancato pagamento anche di una sola rata farà
decadere dai benefici sopra menzionati.
Potranno beneficiare della presente disposizione anche coloro che hanno già in
essere dilazioni di pagamento con l’Esattoria.
Art. 40 – Rivalutazione beni d’impresa
Viene riproposta la norma della rivalutazione dei beni dell’impresa, con le novità
introdotte dall’art. 74 della L. 223/2020 con le quali:
a) la tassazione separata è diventa progressiva a scaglioni senza prevedere un
importo minimo con ciò determinando un aggravio dell’imposta sostitutiva rispetto
a quella prevista nelle normative precedenti;
b) i beni immobili oggetto di rivalutazione mantengono il vincolo di inalienabilità
per i prossimi cinque anni fatta eccezione per le alienazioni, i conferimenti e le
operazioni straordinarie infragruppo;
c) le operazioni di cui al punto precedente sono esenti dal pagamento delle
imposte di registro, bollo e trascrizione.
Ricordiamo che la norma dà la possibilità per le società e gli enti tenuti alla
redazione del bilancio e le persone fisiche operatori economici di rivalutare i beni
strumentali di proprietà iscritti nel registro dei beni ammortizzabili e/o inventari
alla data del 31 dicembre 2022 da effettuarsi entro il 31 ottobre 2022, nonché le
partecipazioni in società controllate e collegate costituenti immobilizzazioni.
La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria
omogenea, non deve superare i valori correnti di mercato ed è consentita anche
alle persone giuridiche partecipanti ad operazioni di fusione, trasformazione e
scissione aziendale.
Gli amministratori ed i sindaci, se nominati, devono indicare e motivare in nota
integrativa i criteri seguiti nella rivalutazione e attestare sotto la loro
responsabilità, salvo che non intervenga idonea perizia giurata di stima da parte di
un professionista sammarinese, che i valori indicati non eccedono i limiti di cui al
punto precedente. La delibera di rivalutazione e le annesse relazioni devono essere
allegate alla copia del bilancio riguardante l’esercizio in cui è avvenuta la
rivalutazione, da depositarsi presso l’ufficio preposto alla tenuta dei registri.
I saldi attivi di rivalutazione al netto dell’imposta sostitutiva confluiscono in
un’apposita riserva da utilizzarsi per la copertura delle perdite oppure per
aumentare il capitale sociale.
L’imposta da corrispondere come sopra indicato è stata modificata nel seguente
modo con il sistema della tassazione separata nella misura progressiva a scaglioni:
– fino ad una rivalutazione di euro 2,5 milioni, aliquota del 5%;
– da euro 2,5 milioni fino ad euro 5 milioni, aliquota del 4%;
– oltre ad euro 5 milioni, aliquota del 3%.
Per tutti gli altri beni ammortizzabili l’aliquota è del 3,5%.
L’ammontare dell’imposta pagata non è deducibile dal reddito d’impresa e deve
essere contabilizzato in diminuzione del fondo di riserva di rivalutazione iscritto in
bilancio.
Il versamento dell’imposta sostitutiva è dovuto anche dai soggetti che usufruiscono
di esenzioni o riduzioni dell’IGR e deve essere effettuato entro il bimestre
successivo a quello in cui si è perfezionata la rivalutazione e non può essere
oggetto di compensazione con altri crediti IGR oppure con l’imposta monofase.
Qualora l’importo da pagare sia superiore ad euro 100.000 è possibile rateizzare il
pagamento in due rate uguali semestrali da versare nei successivi due semestri
rispetto a quello in cui è stata perfezionata la rivalutazione.
Art. 41 – Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni e strumenti
finanziari
Con questa disposizione, il legislatore concede ai contribuenti (persone fisiche
fiscalmente residenti in San Marino) eventualmente soggetti alle disposizioni
dell’articolo 41 (Altri redditi) la facoltà, relativamente alla determinazione delle
plusvalenze e minusvalenze previste al comma 1, lettere b) e c) [azioni, quote e
strumenti finanziari] di rideterminare il valore fiscale di acquisto qualora le
predette attività siano possedute alla data del 1 gennaio 2022. (La tassazione
separata ordinaria prevista dagli artt. 13 e 148 della L. n. 166/2013 è dell’8%).
Le modalità d’adeguamento sono diverse a seconda che l’attività finanziaria
detenuta sia o meno negoziata nei mercati regolamentati; infatti:
a) per quelle non negoziate può essere assunto in luogo del costo o valore di
acquisto il valore alla data del 31 dicembre 2021 della frazione del patrimonio
netto della società o ente determinato sulla base delle risultanze dell’ultimo
bilancio approvato anteriormente alla medesima data. Tuttavia ai sensi del 2°
comma del medesimo art. 75 è data facoltà al contribuente di determinare, in
luogo del valore della frazione del patrimonio netto, il valore di mercato alla
data del 31 dicembre 2021 sulla base di una perizia giurata di stima redatta da
soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
nonché da soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili. Il valore periziato è
riferito all’intero patrimonio sociale.
b) per quelle negoziate nei mercati regolamentati, in luogo del costo o valore di
acquisto, può essere assunto l’ultimo prezzo di mercato disponibile dell’anno
2021 rilevato nei medesimi mercati.
In entrambi i casi per rivalutare l’attività finanziaria detenuta è necessario
corrispondere un’imposta sostitutiva dell’imposta generale sui redditi pari al 2%
sulla variazione intervenuta. (valore rideterminato – costo originario).
L’imposta sostitutiva del 2% come sopra determinata deve essere versata entro il
31 maggio 2022. Qualora le attività finanziarie siano detenute da un intermediario
finanziario sammarinese l’imposta sostitutiva è riscossa mediante ritenuta alla
fonte a titolo d’imposta, previa fornitura da parte del contribuente che intende
optare delle risorse necessarie per far fronte al pagamento.
Il mancato versamento dell’imposta sostitutiva entro il termine di cui sopra
determina la nullità della rideterminazione dei valori di acquisto delle attività
finanziarie interessate.

Art. 42 – Istituzione dell’imposta di soggiorno
Viene istituita a decorrere dall’anno 2022 è un’imposta di soggiorno a carico di
coloro che alloggiano all’interno delle strutture ricettive della Repubblica di San
Marino, rimandando ad un decreto delegato, da adottarsi entro il 31 marzo 2022,
la determinazione della disciplina di dettaglio (individuazione dei soggetti passivi,
delle modalità e delle tempistiche di versamento, della misura dell’imposta ecc).
Art. 48 – Modifiche articolo 24bis Decreto Delegato 27 aprile 2012 n.44 e sue
successive modifiche – Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti – RTGR
Come richiesto dalle associazioni di categoria, è stato eliminato l’obbligo di nomina del Responsabile
Tecnico Gestione Rifiuti per le attività economiche produttrici di rifiuti speciali non
pericolosi che superano il limite di 5.000 chilogrammi 5.000 litri all’anno, venendo
ripristinata la formulazione del comma 1 precedentemente portata dal Decreto
Delegato 22 febbraio 2021 n. 25; tali imprese, quindi, non devono nominare
l’RTGR, indipendentemente dalla quantità di rifiuti speciali non pericolosi
prodotti. Rimane l’obbligo per le attività economiche produttrici di rifiuti speciali
pericolosi che superano il limite di 100 chilogrammi o 100 litri all’anno e per gli
impianti autorizzati allo stoccaggio, trattamento e gestione di rifiuti.
È stata accolta altresì la nostra richiesta di posticipare di quattro mesi la scadenza
per la comunicazione del nominativo del RTGR (dal 31 dicembre 2021 al 30 aprile
2022).
Vengono inoltre modificati i requisiti di ammissione al corso di abilitazione per la
nomina a RTGR venendo aggiunto il corso di laurea in scienze geologiche tra le
lauree scientifiche affini e sostituendo gli specifici diplomi precedentemente
previsti con qualsiasi diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata
quinquennale (permanendo il requisito del conseguimento da almeno cinque anni).

Doing business in San Marino

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