Circolare nr 9/2024 del 17 12 24 – Adempimenti necessari per i soli soggetti che prestano servizi in in token diversi da Cripto-attività e servizi in cripto-attività ai sensi del D.D. 29 08 2024 nr 138

18 Gennaio 2025

Si allega la Circolare 9/2024, già inoltrata dall’UAE IL 17 Dicembre 2024, come promemoria ai soli soggetti che prestano servizi in token diversi da cripto-attività e/o servizi in cripto-attività i quali devono seguire alcuni obblighi di notifica e adeguamento.

Circolare 9-2024

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Regolamenti 4 dicembre 2024 nr 20-21-22 Regolamenti per l’applicazione delle Leggi Ipotecarie, di Registro e di Successione

18 Gennaio 2025

Il 4 Dicembre 2024 il Consiglio Grande e Generale ha validato tre singoli Regolamenti, il 20, 21 e 22 che riguardano rispettivamente l’applicazione delle Leggi Ipotecarie, della Legge sulle Imposte di Registro e la Legge sulle Imposte di Successione

In particolare, il Regolamento numero 21, riguardante le Imposte di Registro, ha lo scopo di “aggiornare e di regolare la formalità della registrazione, recependo i cambiamenti avvenuti negli anni con la digitalizzazione e con le norme sul procedimento amministrativo (…)

Ricordiamo infatti che la formalità della registrazione è eseguita tramite l’applicativo informatico RIPO, che garantisce la veridicità, la certezza e la sequenzialità delle operazioni per data e numerazione e distingue, al fine dell’inserimento dei dati degli atti oggetto di tale formalità, la sezione della registrazione dalle sezioni dedicate ad altre attività dell’URC.

L’URC procede subito all’inserimento dei dati dell’atto da sottoporre alla sola formalità di registrazione, ai fini della liquidazione delle imposte, fatto salvo diverso accordo con l’utente o a causa di carichi di lavoro intensi. Sono idonei alla registrazione gli atti che abbiano i seguenti requisiti:

a) presentino firma autografa di almeno un contraente/dichiarante;

b) siano scritti in lingua italiana;

c) siano accompagnati da una copia ad uso registro, dichiarata autentica da Pubblico Ufficiale o dichiarata conforme. Qualora il testo della scrittura privata da sottoporre a registrazione sia in lingua straniera, la stessa deve essere corredata da traduzione sottoscritta in originale da chi l’abbia eseguita, senza altre formalità.

Qualora l’utente non sia in possesso dell’originale ma voglia conferire data certa ad una copia ovvero voglia regolarizzarla fiscalmente, il Conservatore riscuote le imposte di bollo e di registro senza effettuare la formalità di registrazione e appone sulla prima pagina in alto il timbro portante la dicitura “Registrazione Virtuale” in cui sono indicati gli estremi della quietanza. Le copie delle scritture portate alla registrazione devono riprodurre in modo completo ed esatto l’originale e devono essere corredate di tutti gli allegati, che ne fanno parte integrante.

Se ne raccomanda la lettura completa.

R020-2024

R021-2024

R022-2024

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Decreto Delegato 20 Dicembre 2024 nr 203 – Disciplina pe la cessione di bibite ovvero bevande alcoliche verso l’Italia con obbligo di addebito dell’IVA

17 Gennaio 2025

Il Decreto Delegato 203 dispone già dal 1° gennaio 2025 che

Gli operatori economici sammarinesi che cedono bibite ovvero bevande alcoliche ad operatori economici ovvero enti non commerciali muniti di partita IVA anche se agiscono nell’esercizio di attività istituzionali, aventi sede, residenza o domicilio in Italia, devono effettuare le predette cessioni con le modalità previste dall’articolo 7, comma 1 del Decreto Delegato 5 agosto 2021 n.147 qualora gli operatori economici cedenti sammarinesi si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:
a) i ricavi complessivi annui superano l’ammontare di euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) al netto delle cessioni all’esportazione verso l’Italia poste in essere con la modalità di addebito dell’IVA di cui all’articolo 7, comma 1 del Decreto Delegato n.147/2021;
b) le cessioni verso un singolo operatore italiano, e solo nei confronti del medesimo, superano l’ammontare di euro 100.000,00 (centomila/00) su base annua.
2. Qualora l’operatore economico sammarinese abbia alle proprie dipendenze quattro o più lavoratori subordinati l’ammontare di cui al comma 1, lettera a) è elevato ad euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00)” (…)

Come previsto dall’art. 2 la violazione del mancato addebito dell’iva comporta come pena la revoca o il non riconoscimento del rimborso monofase.

DD203-2024

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Decreto Delegato 20 dicembre 2024 nr 205 – Settori di attività soggetti al nulla osta del Congresso di Stato

17 Gennaio 2025

Si aggiorna nuovamente la disciplina riguardante le attività economiche e i settori merceologici soggetti a Nulla Osta del Congresso di Stato:

Art. 1
(Attività economiche e settori merceologici soggetti a nulla osta del Congresso di Stato previsto dall’articolo 16, comma 6 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche)
1. Sono assoggettati a nulla osta del Congresso di Stato, previsto dall’articolo 16, comma 6 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche, le attività economiche e i settori merceologici seguenti:
a) le attività economiche che rientrano nel campo di applicazione dell’Accordo tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana sulla Regolamentazione Reciproca dell’Autotrasporto Internazionale di viaggiatori e merci, fatto a San Marino il 7 maggio 1997 e ratificato e reso esecutivo con Decreto 21 luglio 1997 n.73;
b) le attività economiche di stampa e produzione nel settore merceologico di prodotti e valori numismatici e filatelici;
c) le attività economiche nel settore merceologico di costruzione delle strade, qualora abbiano ad oggetto la formazione delle reti sottostanti inerenti alla opere di urbanizzazione primaria;
d) le attività economiche nel settore merceologico della produzione e distribuzione dell’energia, dell’acqua, del gas, delle telecomunicazioni, del traffico telefonico, e delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica;
e) le attività economiche di smaltimento e trattamento nel settore merceologico dei rifiuti nonché le attività economiche nel settore dei rottami ferrosi;
f) le attività economiche nel settore della vigilanza privata, effettuata anche attraverso l’uso di tecnologie e dell’investigazione privata;
g) le attività economiche nel settore armi di cui agli articoli 36 e 47 della Legge 10 agosto 2012 n.122 e successive modifiche;
h) le attività di commercio all’ingrosso di preziosi, ad esclusione dell’attività di commercio all’ingrosso di orologi;
i) le attività di commercio all’ingrosso di metalli preziosi da investimento;
l) le attività in settori per i quali il nulla osta sia previsto da leggi speciali (…)

DD205-2024

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Decreto Delegato 23 Dicembre 2024 nr 207 – Imposta di trascrizione agevolata per l’immatricolazione di veicoli nuovi ovvero usati acquistati da concessionari o rivenditori sammarinesi e destinati alla vendita

17 Gennaio 2025

Si allega il testo completo del Decreto Delegato nr 207 che tratta dell’imposta di trascrizione agevolata per l’immatricolazione di veicoli.

Articolo Unico
1. Gli acquisti di veicoli nuovi o usati, anche in permuta, effettuati a scopo di vendita da rivenditori o concessionari sammarinesi, presso chiunque effettuati, possono essere soggetti all’iscrizione e alla conseguente immatricolazione, anche temporanea, nel Registro Immatricolazione Veicoli dell’UO Ufficio Registro Automezzi e Trasporti. La finalità di vendita deve essere espressamente dichiarata all’atto della formalità.
2. Per le autovetture nuove o usate, che rispettino le condizioni di cui al comma 1, l’imposta di trascrizione di cui alla Tabella “A” della Legge 25 novembre 1997 n.136 e successive modifiche, come da ultimo sostituita dalla Tabella “A”, dell’Allegato “2” del Decreto Delegato 28 novembre 2013 n.161, è pari ad euro 20,00 (venti/00), nel caso in cui tale trascrizione sia effettuata da operatore economico sammarinese, che eserciti attività di commercio di veicoli.
3. Per le altre categorie di veicoli, differenti da quelli di cui al comma 2 e che rispettino le condizioni di cui al comma 1, l’imposta di trascrizione è pari ad euro 10,00 (dieci/00).
4. I veicoli, a cui si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, non possono circolare su strada, se non per finalità di prova connesse alla vendita.

DD207-2024

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Monte Carlo cambia pelle, non più paradiso fiscale

16 Gennaio 2025

Il Sole 24 Ore 1 Dicembre 2024 di Alessandro Galimberti

Antiriciclaggio. Tra pochi giorni l’Europa giudicherà le azioni del Principato per regolarizzare il sistema finanziario: «Non siamo più off shore». Restano zero tasse e zero debito pubblico

MONTE CARLO

La grande sfida di Mareterra- la penisola che sorge dalle acque, 6 ettari di real estate strappati al Mediterraneo, immobili venduti fino a 100 mila euro al metro quadro, già sold out – è in fondo la metafora del presente del Principato di Monaco: un’enclave on-shore, di terra agganciata saldamente alla rocca con 18 enormi cassoni di cemento armato e sabbia. Dal mare alla terra, come dire, fine dell’epoca off-shore, ricomincia quella on-shore.

A pochi giorni dal termine del quinto ciclo di verifica di Moneyval, che qui tutti si augurano metta presto in soffitta il purgatorio della lista grigia – quella grey-list finanziariache rende tutte le transazioni “sospette”, e tutti i titolari di conto a «rischio medio» di riciclaggio – la vita nel Principato scorre tranquilla e apparentemente sempre uguale. Il via vai di car valet fuori dall’Hermitage, lussuoso palazzo Belle Epoque che resiste nella verticalità di Monte Carlo, alterna uomini d’affari a turisti a sette stelle, ma quasi tutto dietro l’aplomb monegasco è cambiato rispetto ai ruggenti anni d’oro, quando qui si parlava quasi solo in italiano. Oggi dei 39 mila residenti nel Principato “solo” 7.700 sono italiani («residenti veri» sottolinea uno dei consiglieri più stretti di Principe Alberto II, «quelli fittizi non esistono più»), quasi 8.500 francesi, 9 mila i monegaschi di cittadinanza. Il resto una babele di lingue e bandiere, dai mille olandesi ai pochi tedeschi, dai tanti spagnoli ai pochissimi orientali, fino alla popolosa enclave di russi con doppio passaporto (soprattutto cipriota). Oggi il Principato è una città-stato reale, viva anche in un lunedì di fine autunno, con 60mila frontalieri (10 mila dall’Italia, ma altrettanti “paisà” dalla Provenza) che ogni giorno lavorano per una comunità privilegiata, tra cantieri in modalità time-lapse, hotel, ristoranti, boutique e Casinò.

Nessuno dei 39 mila iscritti all’anagrafe paga le imposte dirette – quelle sul reddito, per intenderci – non i cittadini autoctoni e nemmeno i 30 mila a cui è stata principescamente concessa la Carte de séjour. Il prodotto interno lordo della Rocca sfiora i 9 miliardi di euro – moneta che il Principato può battere in forza di accordi con Francia, Ue e Bce, a patto di accettare, come ha accettato, regole di condotta finanziaria trasparenti – e la legge di bilancio che in queste ore l’Assemblea legislativa (24 “parlamentari”) sta discutendo sfiora i 2,4 miliardi. Il bilancio dello Stato genera storicamente eccedenze, versate al Fondo di Riserva Costituzionale (oggi vale 7 miliardi, 2,4 investiti in asset finanziari; il debito pubblico è a zero).

Senza imposte dirette, gli attivi di bilancio vengono dall’Iva (52% delle revenues statali, l’aliquota standard è del 20%), dall’imposta dei registri immobiliari e transazioni (26%), dalle tasse sui redditi commerciali (11%) e solo per il 3% dal leggendario Casinò.«Come vede la quasi totalità delle risorse dello Stato è di natura fiscale – dice a Il Sole 24Ore un alto consigliere ministeriale – ; il Principato ha un’economia basata sull’ onshore: solo le imprese che fatturano almeno il 75% a Monaco godono di un trattamento fiscale agevolato (risultato possibile di fatto solo per ristoranti, bar, hotel e negozi locali, ndr), altrimenti si applica l’aliquota francese del 25%».

Nel corso degli esami di Moneyval (l’organo del Consiglio d’Europa per antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo), la Rocca ha ricordato che dal 1851 Monaco è nello spazio doganale francese – cioè Ue – con aliquote e controllo francesi; il sistema bancario è sotto il duplice controllo delle autorità monegasche e della Banca di Francia; la rinnovata autorità antiriciclaggio è passata da 16 a 80 dipendenti in pochi mesi, con rafforzamento dei servizi Aml anche nella Polizia, l’aumento dei magistrati dedicati all’antiriciclaggio e la nuova «sezione finanziaria» della magistratura di prossima istituzione per perseguire questo tipo di reati.

Basterà tutto questo per lasciarsi alle spalle «grigio» e pregiudizi? «Il sistema bancario oggi è impermeabile al riciclaggio – dice un alto dirigente bancario qui da 25 anni – siamo totalmente compliant, e responsabili penalmente delle miscondotte. Confidiamo che anche altri storici anelli “deboli” della catena del contante siano stati messi così bene in sicurezza».

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Il fisco punta sulle banche dati Stretta su e-commerce e cripto

16 Gennaio 2025

Il Sole 24 Ore 27 Dicembre 2024 di Marco Mobili Giovanni Parente

Lotta all’evasione. Nell’atto di indirizzo per le priorità politiche 2025 del ministro Giorgetti l’obiettivo è l’uso sempre più efficace delle informazioni. Fattura elettronica autorizzata fino al 2027

Linea dura sul contrasto alle frodi puntando sempre più su interoperabilità delle banche dati e scambi di informazioni, comprese quelle sul denaro contante e le criptovalute. Gioco d’anticipo sull’evasione potenziando gli strumenti di adempimento collaborativo con i contribuenti. Una giustizia tributaria più efficiente grazie anche agli strumenti della digitalizzazione. Nell’atto di indirizzo per la definizione delle priorità politiche per l’anno 2025 il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti fissa le direttrici lungo cui tutte le componenti dell’amministrazione si dovranno muovere, anche per completare il percorso avviato nell’ambito degli obiettivi predefiniti per il Pnrr e con l’attuazione della delega fiscale.

Il motore ruota tutto intorno alla valorizzazione e all’ottimizzazione delle informazioni disponibili e di quelle in arrivo. La dorsale informatica gestita da Sogei può contare su 199 banche dati e in cui continueranno ad affluire anche per i prossimi tre anni le fatture elettroniche tra operatori privati, dopo l’autorizzazione concessa dall’Unione europea fino al 31 dicembre 2027 (come reso noto dallo stesso ministero dell’Economia alla vigilia di Natale).

Dati che, già a consuntivo per l’anno in corso, si annunciano in aumento rispetto agli 2,4 miliardi di fatture elettroniche emesse lo scorso anno, considerando che dal 1° gennaio scorso sono obbligate anche tutte le partite Iva in flat tax senza più le deroghe concesse in passato. A migliorare e affinare questo archivio di informazioni darà una mano anche la misura inserita in manovra, ma destinata a entrare a pieno regime nel 2026, che punta a rendere obbligatorio il collegamento tra i Pos, e più in generale i terminali per i pagamenti elettronici, e i registratori di cassa, in modo da evitare il disallineamento e a ridurre forme di sottodichiarazione dei ricavi delle attività che emettono scontrini elettronici.

Non a caso tra le attività strategiche indicate nell’atto firmato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti c’è il «contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale, puntando sull’interoperabilità delle banche dati, sull’analisi del rischio e, in generale, sull’efficacia dei controlli per migliorare il recupero di gettito versato spontaneamente dai contribuenti a seguito delle azioni di prevenzione e controllo anche tramite nuove misure volte a migliorare la compliance nelle transazioni che coinvolgono il consumatore finale». Pezzi di un puzzle che si tengono insieme e destinati a essere ulteriormente implementati. Perché oltre all’evasione e all’elusione le priorità indicano la prevenzione e la repressione delle frodi come un passaggio ineludibile che tutte le componenti dell’amministrazione finanziaria devono perseguire.

Se la strada è segnata, la rotta è sempre più quella di una cooperazione tra le forze in campo a livello interno e in ambito internazionale. In quest’ottica va letto il «potenziamento, sul piano europeo e internazionale, della cooperazione amministrativa e dello scambio di informazioni fiscali anche attraverso l’implementazione dello scambio di informazioni sulle transazioni in crypto asset tra giurisdizioni (in particolare, nell’ambito dell’implementazione del Crypto asset reporting framework, approvato a livello Ocse)». Insomma, al «follow the money» si aggiunge il «follow the crypto» per cercare di individuare e ricostruire i flussi con cui l’economia sommersa o peggio ancora quella criminale sfrutta le criptovalute per nascondere, occultare e poi riemergere in attività all’apparenza totalmente legali.

Il teatro delle frodi in particolar modo quelle Iva è sempre di più comunitario. Per questo tra gli indirizzi destinati alla Guardia di finanza c’è anche la partecipazione alla rete di cooperazione Eurofisc, facendo ricorso anche a strumenti per la collazione automatizzata dei dati e l’analisi del rischio, come i Transaction network analysis (Tna), ma anche a sistemi di data analysis come il Cesop (Central electronic system of payment information) per il settore dell’e-commerce. Anche in questo caso, quindi, diventa strategica la capacità di incrociare le informazioni tra transazioni effettuate e pagamenti digitali per ricostruire tutta la catena delle operazioni e scoprire in quali passaggi si annida l’evasione o peggio ancora le frodi Iva.

 

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Franchigia Iva per le attività dei piccoli in altri Paesi Ue

16 Gennaio 2025

Il Sole 24 Ore 4 Dicembre 2024 di Anna Abagnale Benedetto Santacroce

Dal 1° gennaio 2025 regime di franchigia Iva anche per le attività svolte in altri Stati Ue. Il Dlgs 180/2024, in recepimento della direttiva (UE) 2020/285 e pubblicato il 30 novembre sulla Gazzetta Ufficiale, estende l’esonero dall’Iva ai piccoli contribuenti che compiono cessioni di beni e/o prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in altri Stati Ue.

La novella normativa si compone sostanzialmente in due parti, tra loro speculari (anche se non del tutto): i) la disciplina del regime di franchigia applicato in Italia al «soggetto passivo persona fisica» stabilito in altro Stato Ue; ii) la disciplina del regime di franchigia applicato in altri Stati Ue al «soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato».

La peculiarità che salta subito all’occhio è che il nostro ordinamento consente il regime di esonero, e le connesse semplificazioni, ai contribuenti con fatturato annuo nazionale non superiore a 85mila euro, e non superiore a 100mila euro in tutti gli Stati membri, solo se persone fisiche. Mentre, la norma unionale fa riferimento alle piccole e medie imprese (Pmi) come qualsiasi persona considerata soggetto passivo ai fini Iva, indipendentemente dalla forma giuridica (lavoratore autonomo, libero professionista, start-up, società di capitali, persona fisica che svolge un’attività economica eccetera).

Al netto di tale osservazione, la nuova norma è particolarmente rilevante in termini di parità di trattamento, in quanto consente a un soggetto non stabilito di beneficiare del regime di franchigia in uno Stato Ue, che ha introdotto tale regime, alle medesime condizioni previste per i soggetti stabiliti nel medesimo Stato di esenzione.

Il regime speciale Pmi non vale, invece, per gli operatori extraUe, anche se operano attraverso una stabile organizzazione all’interno dell’Unione.

Un’altra limitazione nell’applicazione del regime riguarda il piano oggettivo: non si applica alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi spediti/trasportati in altro Stato Ue e ad altre operazioni escluse dallo Stato membro di esenzione.

Dunque, rispettate le condizioni di accesso, una Pmi italiana per poter operare in regime di franchigia transfrontaliero, deve darne previa comunicazione all’agenzia delle Entrate , indicando, tra l’altro, il proprio numero di partita Iva con il suffisso EX, non essendo necessaria alcuna autorizzazione dello Stato membro Ue in cui l’impresa opera in esenzione. La Pmi, ammessa al regime, entro l’ultimo giorno del mese successivo a ogni trimestre, dovrà presentare una relazione trimestrale unica in cui comunica all’Agenzia: i) il valore totale delle operazioni effettuate nel corso del trimestre; ii) il valore totale delle operazioni effettuate nel trimestre in ciascuno altro Stato Ue, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione. La comunicazione va presentata anche in assenza di operazioni. Ogni ulteriore variazione – come il superamento delle soglie, la volontà di non avvalersi più del regime, etc. – va comunicata all’Agenzia.

Particolare attenzione va prestata in riferimento al calcolo del volume d’affari, al fine del monitoraggio delle soglie.

Il criterio di calcolo della soglia del regime forfettario domestico (articolo 1, commi 54 e seguenti, della legge 190/2014) non coincide, infatti, con quello previsto per il regime di franchigia Iva transfrontaliero sotto un profilo oggettivo e temporale. Sicché, i forfettari italiani continuano a determinare la soglia secondo le regole interne (criterio per cassa ed inclusione nel volume d’affari delle operazioni esenti e non rilevanti); mentre, per determinare la soglia d’accesso al regime di franchigia Iva in altro Stato Ue, occorrerà far riferimento al criterio di calcolo del volume d’affari previsto dalla direttiva (effettuazione dell’operazione ed esclusione dalle cessioni di beni d’investimento e delle operazioni esenti).

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Scadenziario Gennaio 2025

7 Gennaio 2025

entro il 20 Gennaio

  • Scade il termine per il pagamento dei contributi previdenziali /assistenziali I.S.S. e F.S.S. e FONDISS per lavoratori dipendenti relativi al mese di DICEMBRE e TREDICESIMA 2024.

entro il 31 Gennaio

  • Scade il termine per il pagamento dell’imposta complementare del 3% sui servizi resi a privati nel periodo 01/07/2024 -31/12/2024;
  • Scade il termine per versamento degli importi relativi alla gestione separata e FONDISS per gli amministratori, presidenti  CdA, Amministratori delegati, CO.CO.PRO e soci lavoratori di cui alla Legge 158 del 05/10/2011 art. 4 e succ mod.  (si veda l’art. 4 Decreto Delegato nr 199 del 29/12/2023)

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Sulla residenza la linea sottile di direzione e gestione

12 Dicembre 2024

Il Sole 24 Ore  – Nt Plus- 7 Novembre 2024  di Eugenio Della Valle

Reddito d’impresa

Ci sono almeno un paio di spunti sul tema della residenza fiscale delle società che possono essere rinvenuti nelle istruzioni operative contenute nella circolare 20/E/2024.

Il decreto delegato

Con il Dlgs 209/2023 (attuativo della delega fiscale) sia per le società di persone che per quelle di capitali, accanto al criterio formale della sede legale, onde stabilire se hanno o meno la residenza fiscale italiana, sono stati introdotti i criteri sostanziali della sede di direzione effettiva e della gestione ordinaria in via principale; il primo definito come il luogo della «continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l’ente nel suo complesso», e il secondo quello del «continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l’ente nel suo complesso» (articoli 5 e 73 del Tuir). Ciò, secondo quanto prevede la delega, per rendere coerente la disciplina domestica in punto di residenza fiscale degli enti con la migliore prassi internazionale e con i trattati contro le doppie imposizioni, coordinando la disciplina medesima con quella della stabile organizzazione.

Orbene, in disparte la valutazione circa l’effettiva realizzazione dell’obiettivo di cui alla delega – vi è in effetti chi rileva come, nonostante la modifica, il quadro sul piano interpretativo concernente la residenza fiscale delle società permanga comunque confuso in ragione della disorganicità del contesto internazionale – una prospettiva interessante per testare i nuovi criteri, senza considerare qui i profili convenzionali, è quella che coinvolge il ruolo dell’attività di direzione e coordinamento e in generale i gruppi.

Direzione e coordinamento

Quanto all’attività di direzione e coordinamento, si tratta dell’attività, svolta dalla capogruppo o da altra società a ciò deputata, che inerisce all’organizzazione ed al funzionamento delle attività del gruppo; implica la sottoposizione dei diversi partecipanti al gruppo ad una unità di indirizzo, la cui vincolatività è affidata a relazioni di natura funzionale, che si sviluppa in termini di accentramento e/o coordinamento di uno o più settori di attività e/o funzioni aziendali.

Il nostro ordinamento, che a determinati fini definisce anche giuridicamente il gruppo, ne recepisce in linea di principio la fenomenologia economica, determinando le conseguenze della attività di direzione e coordinamento svolta da una società o ente nei confronti di un’altra società: in particolare, riconduce all’esercizio di attività di direzione e coordinamento taluni effetti, quali, ad esempio, la pubblicità nei confronti dei terzi e (soprattutto) la responsabilità nel caso di esercizio abusivo (articoli 2497 e successivi del Codice civile).

Proprio la regolamentazione circa l’esercizio abusivo dell’attività di direzione e coordinamento evidenzia come il condizionamento, da parte della capogruppo, delle scelte delle consociate sia un fenomeno affatto lecito.

Le subsidiary

Il tema è allora quello dei relativi confini rispetto all’«alta gestione», solo quest’ultima integrante gli estremi della sede di direzione effettiva, appunto uno dei due criteri sostanziali di nuovo conio cui è affidata la residenza fiscale italiana.

Sul punto la circolare, sulla scia della relazione illustrativa che accompagna il Dlgs 209/2023, secondo cui «ai fini della direzione effettiva, non rilevano le decisioni diverse da quelle aventi contenuto di gestione assunte dai soci né le attività di supervisione e l’eventuale attività di monitoraggio della gestione da parte degli stessi», si esprime chiaramente nel senso che «le decisioni assunte dai soci non rilevano per individuare la sede di direzione effettiva, fatta eccezione per quelle aventi contenuto gestorio»: insomma l’attività di direzione e coordinamento, almeno di regola, non dovrebbe rilevare onde attrarre la residenza fiscale delle subisdiary nella giurisdizione del socio di controllo.

Affermazione del tutto condivisibile benché la linea che separa le normali direttive e raccomandazioni del socio di controllo che non usurpano il ruolo dell’organo amministrativo e l’effettiva ingerenza gestoria del socio in questione è talvolta sottilissima e si fa via via evanescente al decrescere delle dimensioni organizzative dell’ente. Senza poi considerare che anche l’individuazione, all’interno dell’ente, di chi siano i soggetti cui è affidata l’alta gestione dipende dal modello di corporate governance in concreto volta a volta adottato (anche alla luce dell’atto costitutivo, dello statuto e di eventuali patti parasociali), tenendo conto delle singole deleghe nonché delle relative modalità di esercizio.

Ed ancora quanto alla possibile ingerenza gestoria del socio, la presenza di professionisti e trust companies ovviamente non la può escludere a priori, dovendosi valutare a tal fine la regolamentazione contrattuale del rapporto con il socio (incluse eventuali clausole di manleva) in una alla sua effettiva esecuzione.

La gestione ordinaria

Quanto al secondo criterio sostanziale cui si è fatto sopra riferimento ossia quello della gestione ordinaria in via principale ossia il luogo del «continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l’ente nel suo complesso», criterio che, a differenza di quello dianzi trattato, si evidenzia in dottrina, riguarda non già il momento volitivo dell’attività sociale, bensì quello meramente esecutivo del day to day management dell’ente, la circolare lo associa al «luogo in cui si esplicano il normale funzionamento della società e gli adempimenti che attengono all’ordinaria amministrazione della stessa»; e ciò prendendo atto che «i fattori di determinazione della gestione ordinaria variano a seconda della conformazione della struttura imprenditoriale, dell’attività caratteristica, nonché dell’organizzazione del complesso aziendale della società o dell’ente».

I servizi a basso valore aggiunto

In tale prospettiva un tema di grande attualità è quello della rilevanza, nei gruppi multinazionali, dei diversi servizi a basso valore aggiunto, si pensi all’assistenza legale, contabile e fiscale, ai servizi di tesoreria, di marketing, It, payroll, eccetera, spesso forniti alle diverse consociate vuoi dalla capogruppo, vuoi dalla consociata a ciò incaricata.

Il complesso di servizi di tal genere può evidentemente assorbire una gran parte del perimetro dell’attività gestoria che caratterizza il day to day management dell’ente, con il rischio che, sulla base di un esame caso per caso, la residenza fiscale del fruitore dei servizi in questione, seppur dotato di una sua “sostanza” organizzativa, possa essere attratta nello Stato del prestatore.

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