Decreto Delegato 28 Gennaio 2026 – Disposizioni in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia di cripto-attività

10 Febbraio 2026

Il Decreto Delegato nr 11/26 (che abroga il precedente D.D.131/25) disciplina gli obblighi di adeguata verifica e di trasmissione annuale delle informazioni a cui devono sottostare i prestatori di servizi in cripto-attività.

A partire dal 1° gennaio 2026 i soggetti (RCASP= prestatore di servizio per le cripto-attività soggetto a comunicazione) sottoposti a questi obblighi sono quelli elencati all’art. 3:

(…) a) un’entità o una persona fisica residente ai fini fiscali a San Marino;
b) un’entità che:
1) è costituita od organizzata a norma della legislazione sammarinese e
2) ha personalità giuridica a San Marino o ha l’obbligo di presentare
la dichiarazione dei redditi all’UO Ufficio Tributario di San Marino;
c) un’entità gestita da San Marino;o
d) un’entità o una persona fisica che ha una sede abituale di attività a San Marino (…)

A decorrere dal periodo d’imposta 2027, chi possiede i requisiti di cui sopra deve trasmettere una Dichiarazione:

– sia nel caso abbia intrattenuto rapporti con Utenti di Cripto-Attività

– sia che non abbia intrattenuto rapporti (dichiarazione di “nil return”, ovvero di assenza di dati da trasmettere)

– sia nel caso di rapporti con Utenti di cripto-attività non identificati come tali o non classificabili come persone oggetto di comunicazione.

I dati dovranno essere trasmessi nel formato XML in conformità allo schema OCSE sul sito web del CLO (Central Liason Office) utilizzando l’apposito applicativo.

Il termine di presentazione è fissato al 30 aprile dell’anno successivo a quello cui le informazioni fanno riferimento.

Per tutti gli interessati si allega il testo completo.

DD011-2026+All

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Decreti Delegati nr 5 e 6 del 22 Gennaio 2026 – Aggiornamento canone di locazione degli Immobili adibiti ad uso abitativo o destinati ad attività professionali, imprenditoriali e sociali

10 Febbraio 2026

In merito alla rivalutazione dei canoni di locazione per l’anno 2026

  • non sono oggetto di rivalutazione  i canoni di locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo
  • sono oggetto di rivalutazione nella misura massima dell’ 1,5% i canoni di locazione degli immobili destinati ad attività professionali, imprenditoriali e sociali

DD005-2026

DD006-2026

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Marchi, azione del titolare e unicità evitano la decadenza per uso generico

10 Febbraio 2026

Il Sole 24 Ore lunedì 26 Gennaio 2026 di Gianluca De Cristofaro e Marina Savio

La decadenza per volgarizzazione può essere esclusa quando il marchio ( nonostante l’uso diffuso come parola comune) conserva la propria capacità distintiva agli occhi del pubblico anche grazie alla sua unicità nel contesto produttivo di riferimento. Lo ha stabilito il Tribunale di Roma con la sentenza del 16 ottobre 2025.

In base alla normativa, può essere dichiarato decaduto il marchio costituito da una parola di fantasia che è nata per distinguere il prodotto e identificarne l’origine imprenditoriale ma che poi (grazie al successo commerciale) è entrata nel linguaggio comune come denominazione generica del prodotto.

La persistente idoneità del marchio a identificare l’origine imprenditoriale dei prodotti che contraddistingue può però impedire la decadenza, così come le strategie di enforcement messe in campo dal titolare del marchio che possono andare dal rafforzamento della percezione come segno distintivo (ad esempio, utilizzando il simbolo “®” di “registrato”) alla reazione all’uso improprio tramite diffide o richieste di rettifica a dizionari ed enciclopedie in cui il marchio figura come nome comune.

La volgarizzazione

Il marchio decade se viene utilizzato come denominazione generica del prodotto (perde cioè la sua capacità distintiva) e il titolare non adotta iniziative sufficienti a contrastare questo fenomeno. L’elemento essenziale affinché possa dirsi “volgarizzato” è, quindi, la generalizzazione del marchio nel linguaggio comune, ossia la sua trasformazione da indicatore di origine a definizione dell’intera categoria merceologica di riferimento.

Un esempio tra tutti: il marchio “cellophane”, in origine utilizzato per contraddistinguere una pellicola brevettata prodotta dall’omonima società parigina, è stato dichiarato decaduto (nullo) nel 1978 in quanto divenuto oramai un nome comune di cosa (ad esempio della pellicola per imballaggi). Altri casi celebri di marchi caduti in pubblico dominio sono: “premaman” per i capi d’abbigliamento indossabili in gravidanza; “biro” per le penne a sfera; “oscar” usato genericamente come sinonimo del primo premio di qualunque manifestazione (salvo nel settore cinematografico, dove il termine è tutt’oggi un marchio registrato), “moka” per la classica caffettiera.

L’unicità

Il Tribunale di Roma ha ritenuto che il marchio “Cinecittà” non si è “volgarizzato”, in quanto ad oggi non si registra un uso massivo del termine per identificare, in generale, i servizi cinematografici, ma solo le produzioni realizzate in quegli specifici studios romani. Un risultato per nulla scontato se si considera che la parola “cinecittà” è addirittura utilizzata per identificare il quartiere di Roma in cui risiedono i noti studi cinematografici, nonché numerosi altri esercizi commerciali lì situati (ad esempio, un centro commerciale). Nell’escludere la volgarizzazione del marchio “Cinecittà”, i giudici romani hanno dato rilievo all’unicità di tale marchio nel settore cinematografico, non ritenendo invece rilevante l’adozione dello stesso nel contesto di servizi che nulla hanno a che fare con il cinema.

Il confine

Nel tempo, la giurisprudenza italiana ha chiarito che la sola diffusione di un marchio nel linguaggio comune (ad esempio, tramite il suo inserimento in dizionari o enciclopedie) non è, di per sé, sufficiente a determinarne la decadenza. Diversamente, ogni marchio divenuto iconico in relazione a un determinato prodotto sarebbe a rischio.

Il titolare del marchio può infatti contrastare il fenomeno della volgarizzazione, reagendo tempestivamente all’uso improprio da parte di terzi (soprattutto se competitor) e rafforzandone la percezione come segno distintivo da parte del pubblico (ad esempio utilizzando il simbolo “®” di “registrato”). Di conseguenza, in numerosi casi i tribunali italiani hanno escluso la decadenza di marchi noti (quali: “Vespa”, “Sottilette”, “Crossfit”, “Disaronno”, “Emmentaler”, “Kamut”, “Champion”) per volgarizzazione, sebbene divenuti negli anni rappresentativi del prodotto che contraddistinguono e usati diffusamente anche nel linguaggio comune.

I CASI DI MAGGIOR RILIEVO

Kamut

Sebbene derivi dall’antica lingua egizia, Kamut è una parola di fantasia che non ha un collegamento diretto con il prodotto che caratterizza (il grano khorasan) ed è utilizzata in funzione distintiva. Non c’è volgarizzazione del marchio.

Tribunale di Venezia, sentenza 28 dicembre 2018

Cubo di Rubik

La presenza sul mercato di prodotti imitativi non è di per sé sufficiente determinare la volgarizzazione del marchio, indica solo la sua rinomanza.

Tribunale di Napoli, sentenza 1° marzo 2022

Lasa

Il segno che contraddistingue un tipo di marmo proveniente dalla località di Lasa, è stato dichiarato decaduto alla luce della sua traduzione in altre lingue (mentre i nomi propri di regola non si traducono).

Tribunale di Bolzano, sentenza 10 ottobre 2017

Sottilette

Il fatto che gli operatori del settore del formaggio fuso a fette non utilizzino il termine per designare i propri prodotti dimostra la perdurante capacità distintiva del marchio.

Tribunale di Milano, sentenza 7 agosto 2023

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Cassazione: il Presidente del CdA non è un dipendente

10 Febbraio 2026

Il Sole 24 Ore lunedì 12 Gennaio 2026 di Giorgio Gavelli

ULTIMO COMMA

Ha destato un certo scalpore l’ordinanza 5318/2025 della Cassazione laddove afferma con molta (troppa) decisione che, ai fini della deducibilità del compenso deliberato, sussiste l’assoluta incompatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente di una società di capitali e la carica di presidenza del Cda o di amministratore unico.

Se nulla quaestio sulla figura dell’amministratore unico, molto c’è da dire su quella – del tutto diversa – del presidente del Cda. Perché, se è vero il principio (affermato nella stessa pronuncia oltre che in tante altre) che la deducibilità necessita di una concreta e distinta attività subordinata diversa da quella propria della carica sociale rivestita, ed è pertanto essenziale accertare l’esistenza di un potere direttivo, gerarchico e disciplinare dell’organo preposto sull’amministratore, è altrettanto evidente che la “latitudine” dei poteri di un presidente del Cda (al di là della mera rappresentanza sociale, che è altra questione) può essere assai diversa da caso a caso, potendo, nei fatti, essere limitatissima (ad esempio, in presenza di amministratori delegati “forti”).

L’orientamento giurisprudenziale prevalente viene correttamente ricostruito, ma l’ordinanza “scivola” quando inserisce una distinzione ben poco spiegabile tra la figura dell’amministratore delegato (nei cui confronti va verificata in concreto la compatibilità della coesistenza del rapporto di lavoro subordinato, in relazione al rapporto tra deleghe assunte e prestazioni lavorative svolte) e quella del presidente del Cda, nei confronti del quale, proprio per la carica rivestita, andrebbe «del tutto esclusa (…) la possibilità di svolgere un’attività di lavoro subordinato in favore della stessa società», quasi si trattasse di un amministratore unico. Questa affermazione si pone in insanabile contrasto non solo con la giurisprudenza del tutto prevalente della stessa Corte, ma anche con quella più volte assunta dall’Inps nell’affrontare (ai fini previdenziali) la medesima questione.

Nel messaggio n. 3359/2019 – dopo aver richiamato proprio la giurisprudenza della Cassazione in base alla quale la carica di presidente, in sé considerata, non è incompatibile con lo status di lavoratore subordinato poiché anche il presidente di società, al pari di qualsiasi membro del Cda, può essere soggetto alle direttive, alle decisioni e al controllo dell’organo collegiale (tra le altre, Cassazione 11978/2004, 1793/1996 e 18414/2013) – l’Inps ha ricordato come tale affermazione non sia «neppure contraddetta dall’eventuale conferimento del potere di rappresentanza al presidente, atteso che tale delega non estende automaticamente allo stesso i diversi poteri deliberativi», in quanto «resta comunque escluso che alla riconoscibilità di un rapporto di lavoro subordinato sia di ostacolo la mera qualità di rappresentante legale della società, come presidente di essa». Anche per il presidente del Cda, quindi, come per l’amministratore delegato, occorre verificare caso per caso.

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L’attività in più Paesi fa scattare il rischio di doppia imposizione

10 Febbraio 2026

Il Sole 24 Ore 25 Gennaio 2026 di Alessandro Germani

FISCALITÀ CROSS BORDER LE REGOLE DA SEGUIRE

Nel contesto di piani di incentivazione dei dipendenti che passano attraverso l’assegnazione di azioni ai medesimi, nei gruppi multinazionali gioca un ruolo fondamentale la tassazione. Che genera elementi di notevole complessità, dati dal fatto che questi dipendenti per definizione sono interessati da fenomeni di mobilità. In quanto maturano il diritto ad un determinato premio in azioni in un certo lasso temporale, in cui possono essere impiegati presso differenti entità di un determinato gruppo collocate in differenti Paesi, quando poi generalmente l’assegnazione dei titoli avviene in uno stadio successivo in cui occorre verificare dove il dipendente sia fiscalmente residente. Altro ruolo fondamentale è giocato dalla circostanza per cui la società italiana del gruppo potrebbe essere interessata all’atto della assegnazione delle azioni al dipendente. E qui dunque scatta anche il ruolo di sostituto di imposta della società. Quindi esiste la doppia tematica, una relativa alla fiscalità della persona fisica, che va considerata secondo i principi interni dell’ordinamento fiscale ma anche alla luce delle convenzioni internazionali (articolo 15 del modello Ocse relativo al reddito di lavoro dipendente) e l’altra come eventuale sostituto di imposta della società italiana del gruppo.

In tale ambito la risposta a interpello 8 del 16 gennaio 2026 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 17 gennaio 2026) nel passare in rassegna questi concetti su di un caso pratico abbastanza frequente coglie l’occasione per ribadire i principi che erano già stati confermati dalla risposta ad interpello n. 199/25 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 5 agosto 2025), che aveva superato le indicazioni della risposta 81/2025 andando a riconfermare quanto a suo tempo chiarito dalla risoluzione 92/E/2009. I principi ribaditi dalle Entrate appaiono chiari:

un soggetto residente è tassato in base ai redditi ovunque prodotti;

un soggetto non residente è tassato invece solo per quelli prodotti in Italia (articolo 23, comma 1, lettera c) che ricomprende il reddito da lavoro dipendente prestato in Italia);

i premi percepiti da un dipendente residente in Italia saranno integralmente tassati anche se prodotti in periodi in cui il dipendente ha svolto la propria attività altrove essendo ivi residente;

i premi percepiti da dipendenti residenti all’estero sono tassati in Italia per la parte ivi maturata.

Quando dunque il premio matura per l’attività svolta in differenti Paesi si genera una potestà impositiva concorrente dello Stato di residenza (del dipendente quando li percepisce) rispetto allo Stato della fonte (in cui il dipendente ha lavorato quando sono maturati). Per componenti a maturazione progressiva e pluriennale come le stock option vale il concetto di tassazione concorrente degli Stati con un criterio di pro-rata temporis. Laddove lo Stato di residenza tassi il dipendente anche per i redditi prodotti all’estero, la doppia imposizione verrà eliminata mediante il credito d’imposta ex articolo 165 del Tuir. A livello poi di obbligo di ritenuta, la società italiana farà da sostituto d’imposta per le assegnazioni di azioni spettanti a soggetti residenti in Italia all’atto della percezione, mentre per soggetti fiscalmente all’estero all’atto della corresponsione (in Italia) l’obbligo di ritenuta scatta solo per l’attività lavorativa svolta nel territorio dello Stato.

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Decreto Delegato 13 Gennaio 2026 nr 2 – Regolamentazione dei flussi di migrazione per motivi di lavoro e per esigenze straordinarie per l’anno 2026

10 Febbraio 2026

Si allega il testo completo che aggiorna il numero di permessi di soggiorno rilasciati a stranieri per l’anno 2026 per motivi di lavoro e per esigenze straordinarie:

Il numero massimo di permessi di soggiorno stagionali per motivi di lavoro, è di 300

Il numero massimo di permessi di soggiorno temporanei per motivi di lavoro di cui agli articoli 10 e 4 della Legge 118/2010 è di 680

Il numero massimo di permessi di soggiorno speciale per infermieri in servizio presso l’Ospedale di Stato è di 45, per docenti universitari presso l’Università degli Studi di San Marino è di 25. Il numero massimo di permessi di soggiorno per programmi vacanza/lavoro è di 1.125. Il numero massimo di permessi di soggiorno per imprenditori di cui all’articolo 10- ter della Legge n.118/2020 e successive modifiche è di 120; per i dipendenti di Imprese ad alto contenuto tecnologico invece è di 30. Infine i per dipendenti e giocatori di Imprese Esportive e di permessi di soggiorno speciali per motivi Esportivi è di 50.

DD02-2026

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Deforestazione, proroga al 2027

10 Febbraio 2026

Il Sole 24 Ore 29 Gennaio 2026 di Gaetana Rota e Vittorio Santabarbara

Regolamento ad hoc

Imprese piccole e micro con dichiarazione snella

I rappresentanti del Parlamento e la presidenza del Consiglio europeo hanno raggiunto un accordo sulla revisione del regolamento Ue 2023/1115 relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Ue di prodotti legati alla deforestazione e al degrado forestale.

Le parti hanno riconosciuto le difficoltà operative degli operatori nella fase di implementazione, soprattutto per i soggetti di minori dimensioni, e hanno confermato un rinvio dell’entrata in vigore delle disposizioni:

al 30 dicembre 2026 per le grandi imprese e i commercianti:

al 30 giugno 2027 per le piccole e microimprese, che avranno un semestre per adeguarsi alle previsioni regolamentari.

Il rinvio è stato necessario anche alla luce della semplificazione introdotta e relativa all’adempimento di tutti gli obblighi di dovuta diligenza e della relativa dichiarazione. È previsto infatti che saranno obbligati alla dichiarazione e alle relative incombenze di raccolta di informazioni i primi operatori che immetteranno i prodotti oggetto del regolamento sul mercato dell’Unione.

Di particolare pregio è la semplificazione prevista per le piccole e microimprese in tema di dichiarazione. I piccoli e micro operatori potranno presentare una tantum la dichiarazione in maniera semplificata. Tale dichiarazione verrà corredata da un numero identificativo che potrà essere poi utilizzata e ritenuta sufficiente al fine di garantire la corretta tracciabilità dei beni oggetto del regolamento.

Il regolamento così modificato prevede inoltre che gli operatori a valle e i commercianti potranno immettere o rendere disponibili sul mercato i prodotti solo se in possesso di tutte le informazioni necessarie. Gli operatori che non rientrano nella definizione di piccole e medie imprese dovranno essere registrati nell’apposito portale al fine di poter immettere o rendere disponibili sul mercato o esportare tali prodotti.

Verranno esclusi dall’applicazione del regolamento, sempre a seguito delle recenti modifiche, i prodotti stampati come ad esempio i libri o i giornali derivati ovviamente da materie prime come il legno.

Proprio in virtù della volontà del legislatore europeo di semplificare le procedure e rendere più omogeneo il sistema dei controlli, la Commissione europea sarà incaricata di redigere entro la data del 30 di aprile un memorandum al fine di valutare se le semplificazioni proposte abbiano effetti positivi e, se del caso, procedere alla proposta di ulteriori modifiche normative necessarie.

 

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Se il socio incide sulle scelte risponde in solido con gli amministratori

15 Gennaio 2026

Il Sole 24 Ore 16 Dicembre 2025 di Angelo Busani

La responsabilità del socio di Srl, in solido con gli amministratori della società, prevista dall’articolo 2476, comma 8, del Codice civile, si configura, sul piano oggettivo, con l’accertamento del compimento da parte del socio dell’atto di gestione rivelatosi dannoso (oppure della consapevole autorizzazione o induzione al compimento dell’atto dannoso da parte dell’organo amministrativo); e, sul piano soggettivo, con l’accertamento della piena e preordinata consapevolezza del socio stesso.

Questo principio, affermato dalla Cassazione nell’ordinanza 32545 del 13 dicembre 2025, viene argomentato mediante un’ampia ricostruzione sistematica della disciplina della Srl, quale disegnata dalla riforma del 2003, che ha attribuito al socio un ruolo assai incisivo nella gestione dell’impresa sociale. Da questo contesto discende dunque la norma di cui all’articolo 2476, la quale consente di estendere al socio non amministratore la responsabilità tipica dell’organo gestorio, riconoscendo che l’ingerenza del socio può, in concreto, determinare l’orientamento delle decisioni gestionali. Secondo la Corte, per affermare la responsabilità del socio ai sensi dell’articolo 2476, comma 8, occorre la presenza congiunta di tre presupposti: 1) un comportamento del socio qualificabile come “gestorio”, il quale, cioè, incida direttamente sulle scelte operative della società e travalichi i poteri assembleari; 2) un nesso causale tra tale ingerenza e l’atto dell’amministratore poi rivelatosi dannoso; 3) la dimostrazione dell’intenzionalità, intesa come rappresentazione e volontà consapevole di ingerirsi nella gestione, assumendo un ruolo sostanzialmente equiparabile a quello dell’amministratore.

Particolarmente rilevante è la riflessione della Cassazione sull’avverbio «intenzionalmente», contenuto nell’articolo 2476, che, secondo la Corte, delimita con precisione l’ambito della responsabilità del socio: essa non può fondarsi su condotte colpose, né su semplici omissioni o su atteggiamenti negligenti del socio nell’esercizio dei suoi poteri di controllo. È invece necessario che il socio si sia consapevolmente ingerito nell’attività gestoria, determinando o influenzando in modo diretto le decisioni dell’organo amministrativo. L’intervento del socio deve, dunque, assumere natura di co-gestione sostanziale, anche se non formalmente dichiarata.

Nel caso concreto, la Corte d’appello aveva accertato che il socio ricorrente, divenuto titolare del 66% del capitale, fosse pienamente consapevole della situazione di scioglimento della società, come dimostrato dal prezzo meramente simbolico pagato per l’acquisto della sua quota e dai contenuti di un patto parasociale che è stato ritenuto essere uno strumento di ingerenza nell’operatività della società in quanto si è rivelato come lo strumento mediante il quale il socio aveva indirizzato o autorizzato una serie di operazioni rilevate come antieconomiche: affitti di azienda, cessioni di crediti e vendita del magazzino, tutte operazioni ritenute dalla Corte territoriale espressive di mala gestio e generatrici di danno per la società e per i creditori.

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Legge 22 Dicembre 2025 nr 158 – Bilanci di Previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l’esercizio finanziario 2026 e Bilanci Pluriennali 2026/2028

13 Gennaio 2026

Si  segnalano di seguito gli articoli più importanti della Finanziaria 2026

Art. 1 comma 3: la riduzione dell’imposta di registro per la cessione di beni immobili e diritti reali immobiliari di cui all’articolo 18 della Legge n.223/2020 si applica anche agli atti stipulati dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026 ed estesa alle cessioni di quote ereditarie indivise e cessioni di diritti ereditari di cui al numero 3 della Tabella delle Imposte di Registro

comma 4-5: possibilità di rivalutazione dei beni dell’impresa iscritti nel libro dei beni ammortizzabili al 31 12 2025 e rideterminazione dei valori d’acquisto di partecipazioni e strumenti finaziari. Le predette disposizioni si applicano anche alle Cripto attività

comma 6: è prorogata la riduzione delle accise fino a dicembre 2026 per gli operatori economici esercenti attività di autotrasporto di merci per conto terzi, oppure esercenti attività di trasporto di persone, oppure attività di escavazione, trivellazione, movimento terra attraverso mezzi meccanici

comma 7: è concessa la possibilità di redigere anche per l’anno 2026 la  nota integrativa in PDF delle società.

comma 10: termine di liquidazione dell’assegno familiare integrativo per domande 2025 e fissato al 30 giugno 2026.

comma 12: gli incentivi per le bici elettriche sono prorogati anche per l’anno 2026 (art. 5-bis della Legge 27 10 2017 n.125, e articolo 56 della Legge n.223/2020)

comma 15 proroga in via straordinaria il termine di presentazione delle dichiarazioni fiscali, degli adempimenti ad esse connessi (allegati e dichiarazione dei sostituti d’imposta) e il pagamento del relativo conguaglio al 31 Luglio 2026

comma 16 fissa la scadenza della Dichiarazione annuale “Mod. Q” al 31 07  di ogni anno indicando anche le sanzioni (1.000,00€ se presentata entro agosto, 2.000,00€ se presentata entro ottobre, 5.000,00€ se presentata entro fine dicembre inteso come termine perentorio dopodiché si perde il rimborso)

comma 19 fissa il termine del conguaglio CONTRIBUTI ISS -FSS- FONDISS al 31 07 di ogni anno e il pag del I ACCONTO dei CONTRIBUTI ISS FSS FONDISS entro il 31 8 di ogni anno (il II ACCONTO degli stessi rimane al 30 11 di ogni anno)

comma 21: il termine di presentazione della dichiarazione delle attività patrimoniali, finanziarie e quote societarie detenute all’estero (DAPEF)di cui all’articolo 3, comma 2, del Decreto Delegato 7 marzo 2022 n.29  è fissato al 30 settembre di ciascun anno

comma 27: il termine per l’archiviazione delle fatture elettroniche è posticipato al 30 giugno 2027.

Art. 8 a decorrere dal 1° ottobre 2026, l’Istituto per la Sicurezza Sociale è tenuto ad effettuare una comunicazione ai lavoratori subordinati in tutti i casi in cui, per tre mensilità anche non consecutive, le imprese non ottemperino per intero al pagamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro o del lavoratore, sia in relazione a quanto dovuto per il primo pilastro previdenziale sia a quanto dovuto per FONDISS.

Si allega il testo completo.

L158-2025

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Decreto Delegato 19 Dicembre 2025 del 156 – Modifica alla Legge 27 11 2015 nr 174 – Cooperazione fiscale internazionale

12 Gennaio 2026

Il Decreto Delegato  nr 156  apporta alcune integrazioni e modifiche alla Legge 174/2015 che disciplina la cooperazione fiscale internazionale attuata dalla Repubblica di San Marino  con Paesi esteri per lo scambio di informazioni sulla base degli standard e dei modelli definiti dall’OCSE.
In estrema sintesi la normativa prevede una serie di obblighi da parte di ogni Istituzione Finanziaria Segnalante (banche ed intermediari finanziari) per identificare i titolari non residenti e trasmettere i dati dei conti a loro intestati (saldo, interessi, dividendi, etc.) all’Amministrazione Fiscale Sammarinese per lo scambio automatico con le autorità fiscali estere.

 

DD156-2025+All.A 

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