Categoria: Dall’Italia
Una sola email dai toni forti può costare il posto al dirigente
4 Marzo 2022
Il Sole 24 Ore lunedì 28 febbraio 2022 di Marcello Floris e Valentina Pomares
La nozione di giustificatezza del recesso è più ampia di quella di giusta causa
Il rapporto di fiducia che lega il dirigente al datore è particolare e accentuato
Basta un solo episodio di intemperanza perchè il licenziamento di un dirigente sia considerato legittimo. Nel caso esaminato dalla Cassazione nell’ordinanza 2246 pubblicata il 26 gennaio scorso, si è trattato di una email in cui il dirigente accusava la proprietà della società datrice di lavoro di aver tradito la propria fiducia e buona fede. Il licenziamento è stato riconosciuto legittimo, a esito dei tre gradi di giudizio. Nel messaggio di posta elettronica che ha causato il recesso, il dirigente licenziato aveva sottolineato così il deteriorarsi del rapporto con la società: «Non so quanto ancora potrò sopportare questo vostro comportamento che giudico inqualificabile».
A fronte di queste esternazioni, il dirigente era stato licenziato per giusta causa. In primo grado la sussistenza della giusta causa era stata esclusa, ma il licenziamento è stato comunque ritenuto giustificato e la pronuncia è stata confermata in appello e in Cassazione. Sono state respinte le domande di risarcimento danni per mobbing e dequalificazione e la domanda di indennità supplementare.
La nozione di giustificatezza applicata dalla Corte non è contenuta nella legge, ma trova origine nella contrattazione collettiva e nella elaborazione giurisprudenziale. Il concetto di giustificatezza non coincide con quello di giusta causa e giustificato motivo oggettivo o soggettivo, ma è molto più ampio ed è applicabile solo al rapporto di lavoro dirigenziale. Fatti o condotte non idonee a integrare la giusta causa o il giustificato motivo possono invece valere a giustificare il licenziamento del dirigente.
In generale, il licenziamento del dirigente, per essere giustificato, deve essere motivato da ragioni non discriminatorie né arbitrarie, ma oggettive e concretamente accertabili o comunque tali da ledere il particolare e accentuato rapporto di fiducia che lega il dirigente al datore di lavoro. Secondo la giurisprudenza della Cassazione alla quale fa riferimento l’ordinanza 2246/2022, «ai fini della “giustificatezza” del licenziamento del dirigente, non è necessaria una analitica verifica di specifiche condizioni, ma è sufficiente una valutazione globale, che escluda l’arbitrarietà del recesso». Assume così rilevanza qualsiasi motivo che sorregga il recesso, con motivazione coerente, fondata su ragioni apprezzabili sul piano del diritto.
Nel caso specifico, la motivazione è stata giudicata idonea a escludere l’arbitrarietà del recesso per effetto della rilevanza del fatto contestato in termini di turbamento del vincolo fiduciario, tanto più intenso quanto più elevato è il ruolo dirigenziale del dipendente. La Corte ha quindi respinto l’assunto difensivo secondo cui un singolo episodio non sarebbe sufficiente a fondare il licenziamento. Parimenti è stato giudicato privo di rilevanza il fatto che il messaggio che ha originato il recesso sia stato una reazione a un preciso accadimento.
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Per il Fisco l’amministratore unico non è dipendente
4 Marzo 2022
Il Sole 24 Ore lunedì 7 febbraio 2022 di Pasquale Dui
Anche per la V sezione incarichi incompatibili Vale anche per il presidente
Se manca la subordinazione il relativo costo è indeducibile dal reddito della società
Assoluta incompatibilità, in tema di imposte sui redditi, tra la qualità di lavoratore dipendente di una società di capitali e la carica di presidenza del consiglio di amministrazione o di amministratore unico della stessa. Sul punto interviene anche la sezione tributaria (la V) della Cassazione con le sentenze del 23 novembre e del 2 dicembre 2021. Questo perché il cumulo nella stessa persona dei poteri di rappresentanza dell’ente sociale, di direzione, di controllo e di disciplina rende impossibile quella diversificazione delle parti del rapporto di lavoro e delle relative distinte attribuzioni, che è necessaria perché sia riscontrabile l’essenziale e indefettibile elemento della subordinazione, con conseguente indeducibilità dal reddito della società del relativo costo da lavoro dipendente.
La subordinazione
La compatibilità della qualità di socio amministratore, membro del Cda di una società di capitali, con quella di lavoratore dipendente della stessa società, ai fini della deducibilità del relativo costo dal reddito d’impresa, non deve essere verificata soltanto in via formale, con riferimento esclusivo allo statuto e alle delibere societarie, occorrendo, invece, accertare in concreto la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione gerarchica, del potere direttivo e di quello disciplinare e, in particolare, lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita.
Tradizionalmente questa problematica è stata affrontata massicciamente dalla giurisprudenza del lavoro e dalla prassi amministrativa Inps, attraverso, rispettivamente, sentenze e circolari amministrative.
La Cassazione
Come detto, due recenti sentenze della sezione tributaria della Cassazione si sono susseguite a breve distanza, affrontando l’annosa questione della compatibilità tra la qualifica di lavoratore subordinato e quella di consigliere di amministrazione, nei suoi profili di impatto sulle tematiche fiscali, direttamente o indirettamente implicate, in tema di deducibilità dal reddito di impresa dei costi per il lavoro subordinato e in tema di onere probatorio sulla dimostrazione della veridicità della posizione di lavoratore subordinato (sentenza 36362/2021 del 23 novembre e sentenza 38017/2021, del 2 dicembre 2021).
L’agenzia delle Entrate ha recuperato a tassazione nei confronti della società istante le spese sostenute dalla stessa nei confronti di due soci e amministratori, a titolo di lavoro subordinato, in assenza delle caratteristiche proprie di tale tipologia di rapporto, quali la sottomissione al potere direttivo, gerarchico e disciplinare. In particolare, per l’Agenzia, con riferimento al socio e amministratore, componente del Cda della società contribuente, questi godeva di autonomia decisionale e, nello svolgimento delle sue mansioni, non rispondeva del suo operato ad alcun superiore gerarchico.
Quanto all’altro amministratore, questo era presidente del consiglio di amministrazione, sicché essendo munito della rappresentanza generale della società, non era ammessa la contemporanea presenza dell’attività di lavoro subordinato, poiché il potere di rappresentanza equivaleva al potere di controllo, con la conseguente incompatibilità delle due cariche. Pertanto, i due soci e amministratori, rispettivamente, oltre al compenso quali componenti del consiglio di amministrazione, e quale presidente del consiglio di amministrazione, hanno percepito dalla società anche compensi da lavoro dipendente.
Secondo la decisione della Suprema Corte, la sentenza del giudice d’appello ha errato nell’applicazione dei principi giurisprudenziali di legittimità in materia, con riferimento alla possibilità del socio amministratore di svolgere anche, in parallelo, una attività di lavoro subordinato.
Invero, per la Corte è del tutto compatibile la posizione di socio di società di capitali con quella di amministratore della stessa, tranne le ipotesi di amministratore unico, presidente del consiglio di amministratore o di socio “sovrano” (Cassazione, sezione 5, 28 aprile 2021, numero 11161).
Serve la subordinazione
La qualifica di amministratore di una società commerciale non è di per sé incompatibile con la condizione di lavoratore subordinato, ma perché sia configurabile un simile rapporto è necessario che colui che intende farlo valere non sia amministratore unico della società e provi in modo certo il requisito della subordinazione che deve consistere nell’effettivo assoggettamento – nonostante la carica di amministratore rivestita – al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società.
Cassazione, sezione V, n. 38017 del 2 dicembre 2021
Ruoli non cumulabili
In tema di imposte sui redditi, sussiste l’assoluta incompatibilità tra la qualità di dipendente di una società di capitali e la carica di presidenza del consiglio di amministrazione o di amministratore unico della stessa, in quanto il cumulo nella stessa persona dei poteri di rappresentanza dell’ente sociale, di direzione, di controllo e di disciplina rende impossibile quella diversificazione delle parti del rapporto di lavoro e delle relative distinte attribuzioni, che è necessaria perché sia riscontrabile l’essenziale ed indefettibile elemento della subordinazione.
Cassazione, sezione V, n. 36362 del 23 novembre 2021
Mansioni diverse
La qualità di amministratore di una società di capitali è, dunque, compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato della stessa, ove sia accertato in concreto lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita, con l’assoggettamento ad effettivo potere di supremazia gerarchica e disciplinare (Cass., sez. L. 26 ottobre 1996, n. 9368; Cass., 25 maggio 1991, n. 5944; Cass., sez. L, 11 novembre 1993, n. 11119).
Cassazione, Ordinanza, sezione V, n.11161 del 28 aprile 2021
Gli organi di controllo
Le qualità di amministratore e di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali sono cumulabili purché si accerti l’attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale ed è altresì necessario che colui che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato fornisca la prova del vincolo di subordinazione e cioè dell’assoggettamento, nonostante la carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo
di amministrazione
della società.
Cassazione, Ordinanza, 3 aprile 2019, n. 9273
Le verifiche
Ai fini della qualificazione come lavoro subordinato del rapporto di lavoro del dirigente, quando questi sia titolare di cariche sociali che ne fanno un “alter ego” dell’imprenditore, è necessario, se non c’è un contratto, verificare se il lavoro dallo stesso svolto possa comunque essere inquadrato all’interno della specifica organizzazione aziendale, individuando la caratterizzazione delle mansioni svolte, e se possa ritenersi assoggettato, anche in forma lieve od attenuata, alle direttive, agli ordini ed ai controlli del datore di lavoro.
Cassazione 19 novembre 2018, n. 29761
Le regole Inps
Il rapporto di lavoro subordinato è ritenuto compatibile con la qualità di amministratore purché esista effettivamente il vincolo della subordinazione, ovvero, per dirla in altri termini, da una diversa prospettiva, la medesima attività non può essere oggetto, nel contempo, del rapporto di lavoro subordinato e del lavoro di amministrazione, essendo, invece, indispensabile individuare una serie di mansioni riconducibili esclusivamente al contratto di lavoro.
Messaggio Inps 17 settembre 2019, n. 3359
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Trust. Attesa da 30 anni una norma nazionale
7 Febbraio 2022
Il Sole 24 Ore 29 gennaio 2022 di Lucilla Incorvati
Boom di contenziosi, in arrivo nel 2023 la disciplina elvetica che aiuterà gli italiani
Sono trascorsi 30 anni (1/01/1992) dall’arrivo della Legge con la quale l’Italia recepì la convenzione de l’Aja sul riconoscimento giuridico del trust. Ad oggi in mancanza di una legislazione nazionale, ci si appella ancora ad altre normative straniere (Malta, Jersey e San Marino) ma presto le cose potrebbero cambiare con l’arrivo della legge svizzera sul trust nel 2023. «Redatta nelle tre lingue della confederazione, tra cui l’italiano, la legge agevolerà professionisti e clienti italiani – sottolinea Andrea Baroni, Partner di Capital Trustees AG – che avranno a disposizione un’alternativa semplice che, pur mantenendo le caratteristiche essenziali del trust di tradizione anglosassone, prende a riferimento modelli di civil law». In questo arco temporale molte cose sono successe sul piano giuridico, fiscale, antiriciclaggio. Il trust si è diffuso, andando a coprire ambiti molto importanti non riguardanti solo la sfera patrimoniale. Si pensi alla legge sul “Dopo di noi” e di come il trust ben funzioni a protezione di soggetti fragili.
È in itinere anche il registro dei trust che darà un’esatta dimensione della diffusione. «Al momento possiamo prudentemente stimarli tra i 7mila e i 15mila – spiega Fabrizio Vedana, amministratore di Across Group – ed è ipotizzabile una fotografia puntuale solo nel 2023 in quanto all’iscrizione nel registro (ndr dopo il benestare del Consiglio di Stato ora spetta al Mef istituirlo) saranno da subito obbligati i nuovi trust, mentre per quelli già operativi si dovrà definire una modalità». Certo è che in questi 30 anni non tutto ha funzionato. A testimonianza del contenzioso in materia tributaria, civile e penale ci sono 1.427 documenti di cui 1.365 sono provvedimenti giudiziali. «Il 50% delle cause civili sono azioni revocatorie, quindi avviate da un soggetto per il quale la costituzione di un trust ha leso un diritto di credito – sottolinea Vedana- e questo mette in luce un tema di grande attenzione, vale a dire che il trust non dovrebbe essere creato per sottrarre un patrimonio. Anche sul fronte penale un terzo delle cause è legato alla sottrazione di patrimoni ricorrendo a comportamenti delittuosi. Mentre quello tributario è figlio di una normativa fiscale cambiata molto negli ultimi 20 anni e che ha avuto un’impennata con un intervento dell’Agenzia delle entrate che imponeva il versamento delle imposte di successione e donazione alla nomina dei beneficiari». Ma come spiega l’esperto è in arrivo (forse a giorni), dopo una pronuncia in senso contrario della Cassazione, una nuova circolare dell’Agenzia con la quale si chiarirà che l’imposta sarà dovuta solo quando il Trust devolverà effettivamente il patrimonio ai beneficiari e non alla nomina. «Un chiarimento – conclude Vedana – che potrebbe fare da volano spingendone il ricorso tra le famiglie che hanno ricchezze da trasferire ai propri eredi».
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Corte Ue, alt al modello spagnolo: a rischio il nostro quadro RW
7 Febbraio 2022
Il Sole 24 Ore 31 gennaio 2022 di Stefano Capaccioli e Dario Deotto
Con sentenza del 27 gennaio 2022, C-788/2019, la Corte di giustizia ha sancito che la normativa spagnola, che obbliga i soggetti residenti in Spagna a dichiarare i loro beni o i loro diritti situati all’estero, è contraria al diritto dell’Unione in quanto non conforme al principio di proporzionalità. Questo può determinare una serie di (indirette) conseguenze anche per il quadro RW “nostrano” (si veda anche Il Sole 24 Ore di venerdì scorso).
La normativa spagnola che obbliga alla presentazione del «Modello 720» è contenuta nella Ley General Tributaria n. 58/2003, la quale prevede la comunicazione delle attività detenute all’estero, con rilevanti penalità in caso di omessa ovvero di infedele dichiarazione.
La Corte di giustizia ha dichiarato che la Spagna è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del principio della libera circolazione dei capitali dato che l’obbligo di presentazione del «Modello 720» e le sanzioni collegate all’inosservanza o all’adempimento inesatto o tardivo di tale obbligo, che non hanno equivalenti per quanto riguarda i beni o i diritti situati nel territorio spagnolo, istituiscono una disparità di trattamento tra i residenti in Spagna.
Secondo la Corte, tale obbligo è idoneo a dissuadere, impedire o limitare le possibilità dei residenti di tale Stato di investire in altri Paesi e, pertanto, costituisce una restrizione alla libertà di circolazione dei capitali.
La Corte sottolinea che gli obiettivi di contrasto all’evasione tributaria non risultano perseguiti con proporzionalità dato che la normativa spagnola eccede quanto necessario in relazione ai termini di prescrizione, alla misura della penalità proporzionale nonché con riguardo alle previste sanzioni forfettarie, il cui importo non è commisurato alle penalità previste per infrazioni simili. In particolare viene stabilito che la presunzione spagnola – la quale prevede che si considerino plusvalenze patrimoniali non dichiarate le somme corrispondenti al valore dei beni non dichiarati nel «Modello 720» (presunzione abbastanza simile a quella italiana del Dl 78/2009) senza fissare un preciso termine prescrizionale (da noi, decadenziale) – eccede quanto necessario per garantire l’efficacia dei controlli fiscali e per contrastare l’evasione e l’elusione.
Parimenti non rispettosa del principio di proporzionalità viene ritenuta la sanzione spagnola del 150 per cento (determinata sull’imposta calcolata sulle somme detenute all’estero) la quale, sommandosi ad altra di carattere forfettario, viene ritenuta che arrechi un pregiudizio sproporzionato alla libera circolazione dei capitali. Lo stesso viene stabilito per le sanzioni formali di carattere forfettario, il cui importo non risulta conforme alle penalità previste per infrazioni simili nel contesto nazionale spagnolo.
I principi che la Corte di giustizia ha elaborato – e che confermano (punto 27) che la mera circostanza che un contribuente detenga beni al di fuori del territorio dello Stato non può legittimare una presunzione legale di evasione – possono mettere a rischio il sistema italiano di monitoraggio tributario del Dl 167/1990, dato che le “conseguenze” sia sotto il profilo sanzionatorio che presuntivo appaiono molto simili a quelle spagnole. Sicché va indagato se l’entità delle sanzioni previste in Italia rispettano davvero il principio di proporzionalità.
Risultano a rischio, sotto tale profilo, le conseguenze che si hanno quando le violazioni sono commesse per più anni, posto che ai fini della definizione a un terzo ex articolo 16 del Dlgs 472/1997 il software delle Entrate si è letteralmente inventato un confronto con un’Irpef che di fatto non esiste. Parimenti sproporzionate risultano le penalità legate alle attività detenute nei paesi cosiddetti black list e non, invece, eventualmente, riferite alle attività detenute in Stati terzi (rispetto alla Ue) che non consentono un adeguato scambio di informazioni. In tal caso, infatti, oltre alla sanzione dal 6 al 30 per cento delle attività non dichiarate, si ha la presunzione (difficilmente sconfessabile) in base alla quale le predette attività si ritengono costituite con redditi sottratti a tassazione in Italia (articolo 12 del Dl 78/2009). Presunzione per la quale i termini decadenziali di accertamento risultano raddoppiati; così come raddoppiate risultano le sanzioni ordinariamente applicabili dell’articolo 1 del Dlgs 471/1997.
In sostanza, le misure sanzionatorie nazionali (dirette e indirette) relative al monitoraggio fiscale sembrano davvero istituire una restrizione sproporzionata alla libera circolazione dei capitali.
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Veicoli con targa estera: altra stretta sui furbetti e arrivano le multe
7 Febbraio 2022
Il Sole 24 Ore 10 gennaio 2022 di M.Cap.
Obbligo di registrazione al Pra entro tre mesi, ma resta il nodo reperibilità
Dopo tre anni controversi, cambia la stretta contro i “furbetti della targa estera”. Ma le novità non sanano tutte le criticità rilevate dalla Corte Ue e toccano solo in parte chi “si organizza” con leasing, noleggio e comodato all’estero. Inoltre, in caso di incidente, si creano problemi non affrontati nemmeno dalla nuova direttiva sulla Rc auto (articolo sotto).
Il fenomeno dei “furbetti”, iniziato negli anni Novanta, era esploso con gli inasprimenti fiscali del 2011 sull’auto: per evitare le tasse di iscrizione al Pra (Ipt) e proprietà (bollo), il caro assicurazione Rc auto, le notifiche delle multe e gli indici di reddito utilizzati dal Fisco, non pochi residenti in Italia hanno iniziato a circolare con targa estera. Alcuni italiani con vetture di lusso in leasing o noleggio, molti altri stranieri con auto più normali e vecchie.
Il Dl 113/2018 ha stroncato molti tra questi ultimi. Ha modificato l’articolo 93 del Codice della strada vietando ai residenti da più di 60 giorni di guidare veicoli immatricolati all’estero. Salvo noleggio o leasing presso operatori Ue o See (Spazio economico europeo) che non abbiano in Italia una sede secondaria o effettiva. L’altra eccezione era per dipendenti o collaboratori di aziende Ue o See che davano loro un veicolo in comodato. Sanzioni: multa di 711 euro e confisca (evitabile immatricolandolo in Italia entro 180 giorni).
La Legge europea 2019-2020 approvata definitivamente dalla Camera il 21 dicembre introduce un articolo 93-bis, con vari correttivi. Includendo anche i rimorchi, modulando le sanzioni e allargando le esenzioni (ai mezzi targati San Marino). Ma soprattutto viene in parte riformulato il divieto: i veicoli con targa estera di proprietà di residenti in Italia possono circolare nel Paese per tre mesi da quando l’interessato ha preso la residenza italiana. Quindi c’è un mese in più per adeguarsi, ma le sanzioni scattano anche se guida un residente all’estero, perché conta chi è il proprietario.
Il conducente resta rilevante quando è persona diversa dal proprietario e risiede in Italia: qui occorre a bordo «un documento, sottoscritto con data certa dall’intestatario», con titolo e durata della disponibilità del veicolo (prima necessario solo per leasing, noleggio o comodato). Quando il residente in Italia (o una persona giuridica con sede nel Paese) dispone del veicolo per più di 30 giorni «anche non continuativi, nell’anno solare», scatta un trattamento analogo a quello previsto dal Codice (articolo 94, comma 4-bis) per i mezzi immatricolati in Italia utilizzati da chi non ne è proprietario: titolo e la durata della disponibilità vanno registrati dall’utilizzatore in un elenco che sarà tenuto dal Pra. La registrazione va aggiornata in caso di cambi di disponibilità o di residenza. Registrazione anche per i mezzi di proprietà di lavoratori subordinati o autonomi che esercitano attività professionale in uno Stato limitrofo o confinante; i loro familiari conviventi residenti in Italia possono guidarli.
In caso di circolazione con targa estera senza documento o registrazione, quest’ultima va effettuata dal conducente «immediatamente».
I mezzi registrati sono soggetti al Codice italiano. Quindi si incide sul problema delle multe, che saranno notificate a chi ha disponibilità del veicolo in Italia, sempreché sia reperibile. Si vedrà se questa “nazionalizzazione” sarà interpretata anche nel senso di consentire la revisione in Italia, finora impossibile. Ma non si incide sull’evasione di Ipt e bollo, che non sono nel Codice: occorrerebbe targare il mezzo in Italia. Certo, la reimmatricolazione è obbligatoria anche col nuovo articolo 93-bis, ma come in passato è evitabile riportando il mezzo all’estero.
L’obbligo di reimmatricolare pare poi confermare una criticità sollevata dalla Corte Ue il 16 dicembre (sentenza sulla causa C-274/20) sulla norma precedente: l’uso temporaneo di veicoli in un altro Stato Ue è qualificabile come movimento di capitali, quindi tutelato dall’articolo 63 del Tfue vietando le misure tali da dissuadere i residenti dal contrarre prestiti in altri Stati membri. Secondo la Corte, l’obbligo di reimmatricolazione in Italia è come una tassa sul comodato d’uso transfrontaliero, che favorisce quello nazionale.
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I costi pubblicitari sproporzionati non sono deducibili
7 Febbraio 2022
Il Sole 24 Ore 29 gennaio 2022 di Dario Deotto e Luigi Lovecchio
Per i giudici occcorre rifarsi alle dimensioni dell’azienda
La spesa di pubblicità di entità abnorme rispetto agli interessi ed alle dimensioni dell’impresa non è inerente e dunque non è deducibile.
Con la sentenza n. 2597 depositata ieri, la Corte di cassazione ridimensiona i suoi precedenti in termini sulla nozione di inerenza, tornando per certi versi alla posizione assunta dalla stessa giurisprudenza prima del 2018.
La vicenda affrontata dalla Corte riguardava una spesa di pubblicità ritenuta incongrua dall’Ufficio e ammessa in deduzione solo in quota minoritaria.
Al riguardo, i giudici hanno preso le mosse dagli ultimi arresti giurisprudenziali sul tema, secondo cui l’inerenza non trova legittimazione nell’articolo 109 comma 5 del tuir, trattandosi di un principio posto a fondamento del reddito d’impresa. In sostanza, l’inerenza dovrebbe essere meglio considerata come un concetto “pre giuridico” che delinea il collegamento tra la spesa e il programma d’impresa del contribuente.
In forza di tale impostazione, si è pertanto affermato che la valutazione dell’inerenza richiede una indagine di tipo essenzialmente qualitativo e non quantitativo, sebbene l’eventuale sostenimento di costi anti economici è stato dalla medesima Corte ritenuto indizio dell’assenza di inerenza degli stessi.
Con la sentenza in commento, la Corte precisa innovativamente che in realtà la nuova e la vecchia impostazione sull’istituto in esame non divergono poi molto. Ciò perché, sebbene l’inerenza richieda non già un giudizio ex post sull’effetto della spesa in termini di ricavi conseguiti – dovendosi tener conto del rischio d’impresa – bensì una valutazione prognostica dell’impatto della stessa sull’attività commerciale, laddove questa evidenzi la sproporzione del costo emergerebbe comunque l’estraneità del componente negativo rispetto al reddito d’impresa. Si afferma in particolare che il concetto di inerenza richiede la prova dell’utilità del servizio remunerato, così di fatto smentendo i precedenti in termini della stessa Corte, a partire dall’ordinanza n. 450/2018.
Non può d’altro canto sottacersi come questo nuovo indirizzo di legittimità si ponga altresì in evidente contrasto con i principi ben delineati dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 262/2020.
In tale pronuncia, la Consulta ha infatti correttamente rilevato che il legislatore ha identificato per gli imprenditori il presupposto dell’imposizione nel possesso di un “reddito complessivo netto”.
Tale indice di capacità contributiva risulta caratterizzato dal principio di inerenza, che giustamente la stessa Consulta individua in quel giudizio di carattere qualitativo, che opera su un livello “preventivo” generale e più alto rispetto alle singole disposizioni del Tuir, essendo volto a cogliere se si realizza quel necessario collegamento, anche in via prospettica, tra il componente economico e l’attività imprenditoriale.
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Patrimoni. Addio Montecarlo, ora è Dubai il paradiso dei tennisti (e Vip)
7 Febbraio 2022
Il Sole 24 Ore 29 gennaio 2022 di Simone Filippetti
Prossimo a trasferirsi Stefanos Tsitsipas
Il legame tra gli Emirati e Londra
Paradisi fiscali. Il tennista greco Stefanos Tsitsipas sta per trasferire la sua residenza dal Montecarlo a quelle di Dubai
Agli Australian Open, il primo torneo Atp dell’anno che apre il circuito internazionale, l’Italia del tennis vive ancora un momento felice dopo la gloria di Londra dell’estate 2021: il romano Matteo Berrettini ha battuto un altro record: è approdato in semifinale, tra i primi 4 del torneo.
Dal cartellone, però, manca un nome importante. Il grande assente è Novak Djokovic, il pluricampione numero uno al mondo, NoVax conclamato. Mentre il tennista serbo è stato costretto a rinunciare al trofeo, rispedito indietro alla frontiera, un altro tennista faceva uno spostamento dall’altra parte del mondo e di tutt’altro tipo: il greco Stefanos Tsitsipas, numero tre al mondo che ha sconfitto ai quarti di finale l’altro italiano in gara Jannik Sinner, sta perfezionando tutte le pratiche per trasferire la sua residenza dalle palme di Montecarlo a quelle di Dubai. Il tennista di Atene è solo l’ultimo di una serie di atleti che si sono spostati sul Golfo Persico. La “Las Vegas” del Medio Oriente si sta affermando come la nuova “casa” preferita per celebrità e “paperoni”, grazie a un regime di tassazione che è un paradiso, non fiscale ma legale.
Negli Emirati Arabi Uniti non esistono tasse sul reddito personale, equivalente dell’Irpef. Assenti anche tasse sulla proprietà (Imu e simili) e imposte di registro sugli immobili; non pervenute le tasse sui guadagni finanziari e la ritenuta d’acconto. L’odiata Iva è a livelli bassissimi: fino a pochi anni fa non esisteva nemmeno e solo dal 2018 è stata introdotta a un risibile 5%: livello che fa sorridere qualsiasi cittadino europeo, abituato a un’imposta sul valore aggiunto che si aggira attorno al 20%. Questo bengodi era finora stato riservato alla privilegiata cerchia di cittadini EAU o chi aveva un visto, molto difficile da ottenere.
Negli ultimi anni, però, come evidenzia un recente studio di Pwc, Dubai ha abbassato molto la soglia per essere ammessi. Ora è possibile avere un Investor Visa (visto d’affari), applicabile a chi apre società a Dubai e a personalità di spicco. Ecco da dove nasce il fenomeno del trasloco da Montecarlo. Per creare una società negli Emirati, uno straniero può detenere al massimo il 49% del capitale, il 51% deve essere in mano a un cittadino locale. Tuttavia nelle zone franche distribuite in tutto il Paese, uno straniero può costituire una società al 100% di proprietà.
Ciliegina sulla torta, ora è possibile anche aprire Family Office, con un’impalcatura regolatoria mutuata dalla Fca, la Consob inglese: manna dal cielo per atleti e vip. Dubai sta diventando un po’ Londra e allo stesso tempo, Londra si sta Dubaizzando, partendo dai paperoni. «Da Londra notiamo un grande flusso di persone e società verso Dubai» osserva Alessandro Belluzzo dello studio Belluzzo International di Londra. Il nuovo asse Londra-Dubai poggia sul recente accordo per la Doppia Imposizione. Chi sceglie Dubai come residenza, pagherà le (poche) tasse solo lì, senza problemi in Uk. «Il fenomeno – prosegue Belluzzo- non interessa solo gli atleti, che in fondo sono dei globetrotter. Molte persone facoltose stanno scegliendo di basare le proprie famiglie da Londra o da Montecarlo a Dubai». Dalla «Ronaldo Tax» al principato di Monaco, da Londra a Dubai, è sfida globale ad attrarre i ricchi. A suon di sgravi e incentivi.
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Le novità previste dal 2022 per gli scambi con San Marino
13 Gennaio 2022
Il Sole 24 Ore 13 dicembre 2021 di Giampaolo Giuliani (L’Esperto Risponde)
Dal 2022, con l’abolizione dell’esterometro, tutte le fatture attive o passive transfrontaliere dovranno adottare il formato elettronico. Questo vale anche per operazioni intrattenute con San Marino?
Il decreto del ministero dell’Economia e delle finanze del 21 giugno 2021 sembra consentire il cartaceo, per certificare gli scambi di beni fino al 30 giugno 2022, esclusivamente con tale Paese. Invece, per i servizi, l’opzione analogica non ha limitazioni temporali. Significa che dal 2022 il Fisco rinuncia, parzialmente, all’informazione derivante dalle fatture estere con San Marino prima fornita con l’esterometro?
Per quel che riguarda i rapporti con San Marino, nel caso si adotti anche nei primi sei mesi del 2022 la fatturazione cartacea, il cedente italiano deve comunque emettere la fattura elettronica. A tale scopo sono previste due procedure.
La prima procedura, stabilita per tutte le cessioni nei confronti di operatori non residenti, prevede di indicare nel codice destinatario la sequenza di sette caratteri «XXXXXXX» specificando nel campo partita Iva del cessionario/committente il codice «OO99999999999» (due volte la lettera O e 11 volte il numero 9). Peraltro, nel caso in cui il cliente sia un privato consumatore, il campo dev’essere compilato con il codice numerico «0000000» (contenente sette volte il numero zero).
La seconda procedura, prevista dal decreto del giugno 2021, citato dal lettore, permette l’emissione della fattura elettronica, riportando il codice destinatario attribuito all’Ufficio tributario di San Marino – 2R4GTO8 – e il codice operativo del committente sammarinese.
Per quanto riguarda gli acquisti, analogamente a quanto avviene nel caso di operazioni di acquisto presso operatori unionali, l’acquirente dovrà inviare allo Sdi (sistema di interscambio) la fattura predisposta sulla base di quella ricevuta dal cedente sammarinese.
Infine, per quanto attiene alle prestazioni di servizi, dal 1° gennaio 2022, anche per le prestazioni di servizi realizzate in favore di committenti residenti nella Repubblica di San Marino, sarà sempre necessario predisporre la fattura in formato elettronico, con la possibilità di utilizzare le due procedure appena indicate. Tuttavia, la seconda procedura, che prevede l’utilizzo del codice destinatario dell’Ufficio tributario sammarinese, è consentita soltanto in presenza di prestazioni non rilevanti territorialmente, commissionate da operatori economici sammarinesi.
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Pagamenti in contanti con tetto a 999,5 euro
13 Gennaio 2022
Il Sole 24 Ore 4 gennaio 2022 di Valerio Vallefuoco
LOTTA AL NERO
Il nuovo limite, operativo dal 1° gennaio, va arrotondato ai 5 centesimi più vicini
Per gli stranieri opera una deroga fino a 15mila euro
Valerio Vallefuoco
L’anno nuovo comporta l’entrata in vigore in Italia dell’ennesima restrizione all’uso del contante. Dal 1° gennaio è infatti vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro (si confronti l’articolo 49 del Dlgs 231/2007). Quindi, sul territorio nazionale per i cittadini italiani sarà possibile eseguire pagamenti in contanti solo fino a 999 euro e 5 centesimi, cifra esatta figlia della circostanza che il divieto scatta dalla soglia di mille euro e dal 1° gennaio 2018, per motivi legati ai costi della produzione delle monetine da 1 e 2 centesimi, l’importo da pagare deve essere arrotondato per eccesso o per difetto ai 5 centesimi più vicini alla cifra dell’importo richiesto (si veda l’articolo 13 quater del Dl 50/2017).
Per gli stranieri che spendono in Italia è prevista invece una deroga disciplinata dall’articolo 3 del Dl 16/2012, convertito nella legge 44/2012. Grazie a essa, per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legati al turismo effettuati da persone con cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato italiano il limite per il trasferimento di denaro contante è infatti elevato a 15mila euro. La deroga dei pagamenti è soggetta, tuttavia, ad alcuni adempimenti posti a carico del venditore del bene o del servizio acquistato, tra cui l’invio di una comunicazione all’agenzia delle Entrate e il deposito dell’incasso il giorno successivo presso un intermediario autorizzato.
I trasferimenti superiori ai limiti, indipendentemente dalla loro causa o dal loro titolo, sono vietati anche quando sono effettuati per mezzo di più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati. I trasferiemnti superiori possono essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane Spa, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento. La normativa antiriciclaggio definisce quale sia un’operazione frazionata, definendo come tale un’operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai limiti, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni. Resta ferma la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.
Per le violazioni delle disposizioni sulla limitazione del contante si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a 50mila euro, con il minimo edittale ridotto anch’esso dal 1° gennaio 2022.
L’unica nota dolente è rappresentata dal fatto che questa restrizione tutta italiana inserita nella normativa antiriciclaggio potrebbe essere in contrasto con le norme dell’Unione europea che prevedono il parere obbligatorio della Bce sulla materia, la quale aveva peraltro sollecitato ufficialmente sia nel dicembre 2019, sia nel maggio 2020 un proprio coinvolgimento: richiesta inascoltata dal Governo dell’epoca.
Infine, una piccola riflessione: ma in un periodo in cui nell’Europa occidentale si è arrivati a un valore complessivo di scambio pari a 46.3 miliardi di dollari di transazioni in criptovalute, noi continuiamo invece a occuparci di limitare i pagamenti in moneta legale e non solo a monitorarli?
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Fattura in esenzione da Iva per la società di San Marino
13 Gennaio 2022
Il Sole 24 Ore 3 gennaio 2022 di Giampaolo Giuliani (L’Esperto Risponde)
Una società, che effettua trasporti per conto terzi, deve emettere una fattura per la prestazione di un servizio di trasporto nei confronti di una società di San Marino?
Si chiede conferma del fatto che l’operazione è esente da Iva e, in caso di risposta affermativa, si chiede altresì qual è l’articolo di legge da richiamare in fattura per l’esenzione. P.O. Pesaro
Quella descritta dal quesito è effettivamente una operazione fuori campo Iva, per carenza del presupposto territoriale, ex articolo 7–ter del Dpr 633/1972.
Pertanto dev’essere emessa fattura a norma dell’articolo 21, comma 6–bis, lettera b, del Dpr 633/1972, con l’indicazione che si tratta di un’operazione non soggetta a imposta sul valore aggiunto.