Comunicato Stampa del 28 Gennaio 2025 – Proroga straordinaria dei termini di versamento dei contributi di gestione separata

11 Febbraio 2025

In data 28 Gennaio, a mezzo di un Comunicato Stampa, i vari Dipartimenti della Segreteria di Stato hanno informato dell’emissione da parte del Congresso di Stato di una Delibera volta alla proroga della scadenza per il versamento della Gestione Separata, con riferimento all’anno 2024, al 31 marzo 2025.
Si allega dunque per opportuna conoscenza il Decreto Legge 13 del 31 Gennaio 2025 e il Comunicato Stampa di cui sopra.

Comunicato stampa gestione separata  

DL013-2025

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Circ. Uff. Tributario del 6 Febbraio 2025 Prot.12385 – Nuovo Sistema di Gestione Visto Merci Telematico

11 Febbraio 2025

In  seguito dell’entrata in vigore del Decreto Delegato 30 dicembre 2024 n.209 a partire dal 3 Marzo p.v. la procedura relativa al VISTO MERCI dovrà effettuarsi esclusivamente attraverso l’applicativo TRIWEB .

Si allega di seguito  la Circolare emessa dall’Ufficio Tributario e il manuale operativo con le istruzioni per attivare i profili di accesso  (già disponibile nella sezione  DOWNLOAD del proprio profilo PA), ricordando che non ci sono novità  rispetto alla normativa precedente per quanto attiene gli obblighi ed i limiti imposti agli operatori economici:

-il valore minimo dei beni importati rimane di € 5.000,00

-le importazioni temporanee, quelle provenienti da Paesi extra-UE, quelle riguardanti omaggi e conto garanzia, rimangono sempre soggette a visto merci, indipendentemente dal valore del bene.

Unica novità è prevista per  le aziende produttive di grandi dimensioni che utilizzano sistemi automatizzati di gestione del visto merci, si è introdotta
la possibilità, a determinate condizioni, di accedere ad una procedura semplificata di richiesta del controllo.

Circolare_prot12385_06-02-2025

Manuale_Visto_Merci

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Decreto Delegato 30 dicembre 2024 nr 209 – Nuovo sistema di gestione del visto merci telematico

18 Gennaio 2025

A partire dal 3 marzo 2025 entrerà in vigore la nuova procedura del visto telematico che prevede l’invio e la ricezione esclusivamente attraverso apposita funzione da abilitarsi sul TriWeb.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 1

“4.Il valore minimo dei beni importati da sottoporre al controllo di cui all’articolo 6 della Legge n.40/1972 è pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00). Lo stesso valore minimo si applica anche per il conto lavoro e conto riparazione.
 5. Le temporanee importazioni di beni a diverso titolo da quelli del comma 4 devono essere sempre sottoposte al controllo di cui all’articolo 6 della Legge n.40/1972, indipendentemente dal valore dei beni importati.
 6. Le importazioni di beni provenienti da Paesi extra-UE devono essere sempre sottoposte al controllo dell’Autorità competente con le modalità previste dal presente decreto delegato, indipendentemente dal valore delle stesse e dalla causale ovvero del regime di importazione

Viene inoltre introdotto all’art. 4 una procedura semplificata di visto telematico per gli operatori economici in possesso di tutti i requisiti elencati all’art.5 ovvero:

“a) sono costituiti sotto forma di società per azioni;
  b) hanno un volume di ricavi risultante dall’ultimo bilancio superiore a euro 40.000.000,00 (quarantamilioni/00), intendendosi per voce ricavi la voce della dichiarazione dei redditi IGR P di cui al N.Ord.1, della Sezione 2 del quadro A;
 c) sono in possesso di autorizzazione ad operare esclusivamente nel settore industriale ovvero
se titolari di autorizzazione ad operare per l’esercizio di attività industriale ed altresì di autorizzazione per l’esercizio del commercio al dettaglio, tale ultima attività deve rappresentare meno del 2 per cento del fatturato totale;
 d) non hanno pendenze fiscali nei confronti dell’Ecc.ma Camera e del Settore Pubblico Allargato;
 e) hanno un numero di dipendenti superiore a 30 unità;
 f) utilizzano un software gestionale integrato, quale l’Enterprise Resource Planning (ERP) (…)

Di seguito il testo completo raccomandandone un’accurata lettura.

DD209-2024

 

 

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Legge 20 Dicembre 2024 nr 202 – Bilancio di Previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l’esercizio finanziario 2025 e Bilanci Pluriennali 2025/2027

18 Gennaio 2025

Si  segnalano di seguito gli articoli più importanti della Finanziaria 2025

Art. 1 comma 3: la riduzione dell’imposta di registro per la cessione di beni immobili e diritti reali immobiliari di cui all’articolo 18 della Legge n.223/2020 si applica anche agli atti stipulati dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 ed estesa alle cessioni di quote ereditarie indivise e cessioni di diritti ereditari di cui al numero 3 della Tabella delle Imposte di Registro

comma 4: viene prorogata anche per il 2025 la tassazione proporzionale per i soggetti titolari di reddito da lavoro autonomo e d’impresa

comma 5-6: possibilità di rivalutazione dei beni dell’impresa iscritti nel libro dei beni ammortizzabili al 31 12 2024 e rideterminazione dei valori d’acquisto di partecipazioni e strumenti finanziari.

comma 7: è prorogata la riduzione delle accise fino a dicembre 2025 per gli operatori economici esercenti attività di autotrasporto di merci per conto terzi, oppure esercenti attività di trasporto di persone, oppure attività di escavazione, trivellazione, movimento terra attraverso mezzi meccanici

comma 8: è concessa la possibilità di redigere anche per l’anno 2025 la  nota integrativa in PDF delle società.

comma 13: gli incentivi per le bici elettriche sono prorogati anche per l’anno 2025 (art. 5-bis della Legge 27 10 2017 n.125, e articolo 56 della Legge n.223/2020)

comma 16-17-18 prorogano in via straordinaria:

  • il termine di presentazione delle dichiarazioni fiscali e degli adempimenti ad esse connessi al 31 Luglio 2025  posticipando il pagamento del I acconto IGR ISS e FONDISS al 31 Agosto 2025,
  • il termine di presentazione della dichiarazione delle attività patrimoniali, finanziarie e quote societarie detenute all’estero (DAPEF) di cui all’articolo 3, comma 2, del Decreto Delegato 7 marzo 2022 n.29 al 2 ottobre 2025.
  • il termine di versamento dell’imposta per il riequilibrio delle attività finanziarie estere (IRAFE) di cui all’articolo 4 della Legge 22 dicembre 2021 n.207 al 2 ottobre 2025.

comma 19: il termine per l’archiviazione delle fatture elettroniche è posticipato a dicembre 2026.

comma 23: anche per il 2025 sono riconosciuti gli incentivi di cui all’articolo 6 del Decreto Delegato n.27/2024 relativi agli interventi edilizi ed impiantistici di riqualificazione energetica su unità immobiliari.

Art.3  Anche per il 2025 è prevista la possibilità di ottenere prestiti a tasso agevolato per l’agricoltura (avranno priorità all’accesso al convenzionamento agevolato gli agricoltori che utilizzano il metodo dell’agricoltura biologica o comunque escludono l’utilizzo di pesticidi, fertilizzanti e altri prodotti chimici) per gli studenti; per l’eliminazione delle barriere architettoniche; alle imprese per la ricerca, internazionalizzazione, sviluppo dell’impresa e/o ad un suo riposizionamento sul mercato e/o al mantenimento della sua capacità competitiva. Viene inoltre estesa la possibilità di accedere agli interventi anche per le attività di “Bed & Breakfast imprenditoriale”

Si allega il testo completo.

L202-2024

 

 

 

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Decreto Delegato 13 dicembre 2024 nr 198 – Interventi in materia di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni

18 Gennaio 2025

In materia di accesso alla C.I.G. già dal 1 gennaio 2025  il comma 4bis della Legge73/2010 è stato modificato nel modo seguente:

(…)“4 bis. La Commissione per la Cassa Integrazione Guadagni, nell’ambito della propria autonomia per la concessione delle proroghe, deve valutare i seguenti aspetti, i quali devono essere inclusi nella richiesta presentata dal datore di lavoro:
a) la congiuntura negativa o la situazione economico-produttiva del settore o del mercato di riferimento;
b) le azioni intraprese sul piano commerciale ed organizzativo, al fine di evitare o ridurre il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni e le aspettative in merito al risultato delle iniziative adottate ovvero adottande;
c) l’elenco dei dipendenti e le ore di cassa integrazione effettivamente utilizzata ai fini del controllo del principio della rotazione.”(…)

DD198-2024

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Circolare nr 9/2024 del 17 12 24 – Adempimenti necessari per i soli soggetti che prestano servizi in in token diversi da Cripto-attività e servizi in cripto-attività ai sensi del D.D. 29 08 2024 nr 138

18 Gennaio 2025

Si allega la Circolare 9/2024, già inoltrata dall’UAE IL 17 Dicembre 2024, come promemoria ai soli soggetti che prestano servizi in token diversi da cripto-attività e/o servizi in cripto-attività i quali devono seguire alcuni obblighi di notifica e adeguamento.

Circolare 9-2024

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Regolamenti 4 dicembre 2024 nr 20-21-22 Regolamenti per l’applicazione delle Leggi Ipotecarie, di Registro e di Successione

18 Gennaio 2025

Il 4 Dicembre 2024 il Consiglio Grande e Generale ha validato tre singoli Regolamenti, il 20, 21 e 22 che riguardano rispettivamente l’applicazione delle Leggi Ipotecarie, della Legge sulle Imposte di Registro e la Legge sulle Imposte di Successione

In particolare, il Regolamento numero 21, riguardante le Imposte di Registro, ha lo scopo di “aggiornare e di regolare la formalità della registrazione, recependo i cambiamenti avvenuti negli anni con la digitalizzazione e con le norme sul procedimento amministrativo (…)

Ricordiamo infatti che la formalità della registrazione è eseguita tramite l’applicativo informatico RIPO, che garantisce la veridicità, la certezza e la sequenzialità delle operazioni per data e numerazione e distingue, al fine dell’inserimento dei dati degli atti oggetto di tale formalità, la sezione della registrazione dalle sezioni dedicate ad altre attività dell’URC.

L’URC procede subito all’inserimento dei dati dell’atto da sottoporre alla sola formalità di registrazione, ai fini della liquidazione delle imposte, fatto salvo diverso accordo con l’utente o a causa di carichi di lavoro intensi. Sono idonei alla registrazione gli atti che abbiano i seguenti requisiti:

a) presentino firma autografa di almeno un contraente/dichiarante;

b) siano scritti in lingua italiana;

c) siano accompagnati da una copia ad uso registro, dichiarata autentica da Pubblico Ufficiale o dichiarata conforme. Qualora il testo della scrittura privata da sottoporre a registrazione sia in lingua straniera, la stessa deve essere corredata da traduzione sottoscritta in originale da chi l’abbia eseguita, senza altre formalità.

Qualora l’utente non sia in possesso dell’originale ma voglia conferire data certa ad una copia ovvero voglia regolarizzarla fiscalmente, il Conservatore riscuote le imposte di bollo e di registro senza effettuare la formalità di registrazione e appone sulla prima pagina in alto il timbro portante la dicitura “Registrazione Virtuale” in cui sono indicati gli estremi della quietanza. Le copie delle scritture portate alla registrazione devono riprodurre in modo completo ed esatto l’originale e devono essere corredate di tutti gli allegati, che ne fanno parte integrante.

Se ne raccomanda la lettura completa.

R020-2024

R021-2024

R022-2024

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Decreto Delegato 20 Dicembre 2024 nr 203 – Disciplina pe la cessione di bibite ovvero bevande alcoliche verso l’Italia con obbligo di addebito dell’IVA

17 Gennaio 2025

Il Decreto Delegato 203 dispone già dal 1° gennaio 2025 che

Gli operatori economici sammarinesi che cedono bibite ovvero bevande alcoliche ad operatori economici ovvero enti non commerciali muniti di partita IVA anche se agiscono nell’esercizio di attività istituzionali, aventi sede, residenza o domicilio in Italia, devono effettuare le predette cessioni con le modalità previste dall’articolo 7, comma 1 del Decreto Delegato 5 agosto 2021 n.147 qualora gli operatori economici cedenti sammarinesi si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:
a) i ricavi complessivi annui superano l’ammontare di euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) al netto delle cessioni all’esportazione verso l’Italia poste in essere con la modalità di addebito dell’IVA di cui all’articolo 7, comma 1 del Decreto Delegato n.147/2021;
b) le cessioni verso un singolo operatore italiano, e solo nei confronti del medesimo, superano l’ammontare di euro 100.000,00 (centomila/00) su base annua.
2. Qualora l’operatore economico sammarinese abbia alle proprie dipendenze quattro o più lavoratori subordinati l’ammontare di cui al comma 1, lettera a) è elevato ad euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00)” (…)

Come previsto dall’art. 2 la violazione del mancato addebito dell’iva comporta come pena la revoca o il non riconoscimento del rimborso monofase.

DD203-2024

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Decreto Delegato 20 dicembre 2024 nr 205 – Settori di attività soggetti al nulla osta del Congresso di Stato

17 Gennaio 2025

Si aggiorna nuovamente la disciplina riguardante le attività economiche e i settori merceologici soggetti a Nulla Osta del Congresso di Stato:

Art. 1
(Attività economiche e settori merceologici soggetti a nulla osta del Congresso di Stato previsto dall’articolo 16, comma 6 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche)
1. Sono assoggettati a nulla osta del Congresso di Stato, previsto dall’articolo 16, comma 6 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche, le attività economiche e i settori merceologici seguenti:
a) le attività economiche che rientrano nel campo di applicazione dell’Accordo tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana sulla Regolamentazione Reciproca dell’Autotrasporto Internazionale di viaggiatori e merci, fatto a San Marino il 7 maggio 1997 e ratificato e reso esecutivo con Decreto 21 luglio 1997 n.73;
b) le attività economiche di stampa e produzione nel settore merceologico di prodotti e valori numismatici e filatelici;
c) le attività economiche nel settore merceologico di costruzione delle strade, qualora abbiano ad oggetto la formazione delle reti sottostanti inerenti alla opere di urbanizzazione primaria;
d) le attività economiche nel settore merceologico della produzione e distribuzione dell’energia, dell’acqua, del gas, delle telecomunicazioni, del traffico telefonico, e delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica;
e) le attività economiche di smaltimento e trattamento nel settore merceologico dei rifiuti nonché le attività economiche nel settore dei rottami ferrosi;
f) le attività economiche nel settore della vigilanza privata, effettuata anche attraverso l’uso di tecnologie e dell’investigazione privata;
g) le attività economiche nel settore armi di cui agli articoli 36 e 47 della Legge 10 agosto 2012 n.122 e successive modifiche;
h) le attività di commercio all’ingrosso di preziosi, ad esclusione dell’attività di commercio all’ingrosso di orologi;
i) le attività di commercio all’ingrosso di metalli preziosi da investimento;
l) le attività in settori per i quali il nulla osta sia previsto da leggi speciali (…)

DD205-2024

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Decreto Delegato 23 Dicembre 2024 nr 207 – Imposta di trascrizione agevolata per l’immatricolazione di veicoli nuovi ovvero usati acquistati da concessionari o rivenditori sammarinesi e destinati alla vendita

17 Gennaio 2025

Si allega il testo completo del Decreto Delegato nr 207 che tratta dell’imposta di trascrizione agevolata per l’immatricolazione di veicoli.

Articolo Unico
1. Gli acquisti di veicoli nuovi o usati, anche in permuta, effettuati a scopo di vendita da rivenditori o concessionari sammarinesi, presso chiunque effettuati, possono essere soggetti all’iscrizione e alla conseguente immatricolazione, anche temporanea, nel Registro Immatricolazione Veicoli dell’UO Ufficio Registro Automezzi e Trasporti. La finalità di vendita deve essere espressamente dichiarata all’atto della formalità.
2. Per le autovetture nuove o usate, che rispettino le condizioni di cui al comma 1, l’imposta di trascrizione di cui alla Tabella “A” della Legge 25 novembre 1997 n.136 e successive modifiche, come da ultimo sostituita dalla Tabella “A”, dell’Allegato “2” del Decreto Delegato 28 novembre 2013 n.161, è pari ad euro 20,00 (venti/00), nel caso in cui tale trascrizione sia effettuata da operatore economico sammarinese, che eserciti attività di commercio di veicoli.
3. Per le altre categorie di veicoli, differenti da quelli di cui al comma 2 e che rispettino le condizioni di cui al comma 1, l’imposta di trascrizione è pari ad euro 10,00 (dieci/00).
4. I veicoli, a cui si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, non possono circolare su strada, se non per finalità di prova connesse alla vendita.

DD207-2024

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