Categoria: Da San Marino
Legge 22 Dicembre 2025 nr 158 – Bilanci di Previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l’esercizio finanziario 2026 e Bilanci Pluriennali 2026/2028
13 Gennaio 2026
Si segnalano di seguito gli articoli più importanti della Finanziaria 2026
Art. 1 comma 3: la riduzione dell’imposta di registro per la cessione di beni immobili e diritti reali immobiliari di cui all’articolo 18 della Legge n.223/2020 si applica anche agli atti stipulati dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026 ed estesa alle cessioni di quote ereditarie indivise e cessioni di diritti ereditari di cui al numero 3 della Tabella delle Imposte di Registro
comma 4-5: possibilità di rivalutazione dei beni dell’impresa iscritti nel libro dei beni ammortizzabili al 31 12 2025 e rideterminazione dei valori d’acquisto di partecipazioni e strumenti finaziari. Le predette disposizioni si applicano anche alle Cripto attività
comma 6: è prorogata la riduzione delle accise fino a dicembre 2026 per gli operatori economici esercenti attività di autotrasporto di merci per conto terzi, oppure esercenti attività di trasporto di persone, oppure attività di escavazione, trivellazione, movimento terra attraverso mezzi meccanici
comma 7: è concessa la possibilità di redigere anche per l’anno 2026 la nota integrativa in PDF delle società.
comma 10: termine di liquidazione dell’assegno familiare integrativo per domande 2025 e fissato al 30 giugno 2026.
comma 12: gli incentivi per le bici elettriche sono prorogati anche per l’anno 2026 (art. 5-bis della Legge 27 10 2017 n.125, e articolo 56 della Legge n.223/2020)
comma 15 proroga in via straordinaria il termine di presentazione delle dichiarazioni fiscali, degli adempimenti ad esse connessi (allegati e dichiarazione dei sostituti d’imposta) e il pagamento del relativo conguaglio al 31 Luglio 2026
comma 16 fissa la scadenza della Dichiarazione annuale “Mod. Q” al 31 07 di ogni anno indicando anche le sanzioni (1.000,00€ se presentata entro agosto, 2.000,00€ se presentata entro ottobre, 5.000,00€ se presentata entro fine dicembre inteso come termine perentorio dopodiché si perde il rimborso)
comma 19 fissa il termine del conguaglio CONTRIBUTI ISS -FSS- FONDISS al 31 07 di ogni anno e il pag del I ACCONTO dei CONTRIBUTI ISS FSS FONDISS entro il 31 8 di ogni anno (il II ACCONTO degli stessi rimane al 30 11 di ogni anno)
comma 21: il termine di presentazione della dichiarazione delle attività patrimoniali, finanziarie e quote societarie detenute all’estero (DAPEF)di cui all’articolo 3, comma 2, del Decreto Delegato 7 marzo 2022 n.29 è fissato al 30 settembre di ciascun anno
comma 27: il termine per l’archiviazione delle fatture elettroniche è posticipato al 30 giugno 2027.
Art. 8 a decorrere dal 1° ottobre 2026, l’Istituto per la Sicurezza Sociale è tenuto ad effettuare una comunicazione ai lavoratori subordinati in tutti i casi in cui, per tre mensilità anche non consecutive, le imprese non ottemperino per intero al pagamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro o del lavoratore, sia in relazione a quanto dovuto per il primo pilastro previdenziale sia a quanto dovuto per FONDISS.
Si allega il testo completo.
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Decreto Delegato 19 Dicembre 2025 del 156 – Modifica alla Legge 27 11 2015 nr 174 – Cooperazione fiscale internazionale
12 Gennaio 2026
Il Decreto Delegato nr 156 apporta alcune integrazioni e modifiche alla Legge 174/2015 che disciplina la cooperazione fiscale internazionale attuata dalla Repubblica di San Marino con Paesi esteri per lo scambio di informazioni sulla base degli standard e dei modelli definiti dall’OCSE.
In estrema sintesi la normativa prevede una serie di obblighi da parte di ogni Istituzione Finanziaria Segnalante (banche ed intermediari finanziari) per identificare i titolari non residenti e trasmettere i dati dei conti a loro intestati (saldo, interessi, dividendi, etc.) all’Amministrazione Fiscale Sammarinese per lo scambio automatico con le autorità fiscali estere.
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Decreto Delegato 24 Dicembre 2025 nr 159 – Modifica della L 25 07 2025 nr 101 – Recepimento e attuazione del Regolamento UE 2023/1115 (EUDR) relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’esportazione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale
12 Gennaio 2026
E’ stata prorogata di un anno l’entrata in vigore della Legge 101/2025 sul recepimento del Regolamento EUDR (European Union Deforestation Regulation)
Le disposizioni previste dunque si applicheranno a partire dal 30 dicembre 2026, con un’ulteriore proroga al 30 giugno 2027 per micro e piccole imprese.
Le materie interessate sono bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno nonché tutti i prodotti che contengono tali materie prime o che sono stati fabbricati utilizzandole
I requisiti principali includono: essere a deforestazione “zero” (non devono provenire da terreni deforestati dopo il 31 dicembre 2020), essere stati prodotti nel rispetto della normativa del Paese di origine, compresi i diritti umani e quelli delle popolazioni indigene, ed essere accompagnati da una dichiarazione di dovuta diligenza che ne attesti la conformità.
Il regolamento prevede anche semplificazioni specifiche per le PMI.
Si ricorda che il ruolo di sportello tecnico di assistenza è stato affidato all’UGRAA (Ufficio Gestione Risorse Ambientali e Agricole).
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Circolare AIF nr 1 del 29 07 24 – Aggiornamento I in vigore dal 01 01 2026
11 Gennaio 2026
Si allega la Circolare AIF del 29 07 24 nb con aggiornamento in vigore dal 01 01 2026 poiché è stato reintrodotto l’obbligo di conferma annuale del titolare effettivo delle persone giuridiche.
Queste le indicazioni:
- reintroduzione dell’obbligo di conferma annuale, per ciascun anno solare successivo a quello di PRIMA COMUNICAZIONE e/o COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE;
- indicazione che il primo periodo utile per la COMUNICAZIONE DI CONFERMA sarà quello intercorrente dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, nel quale dovrà essere confermata la titolarità effettiva comunicata a registro entro il 31/12/2025;
- indicazione che qualora intervenga un mutamento degli assetti partecipativi, il momento di decorrenza della titolarità effettiva è da individuarsi nella data in cui il trasferimento delle quote o delle azioni nominative ha effetto nei confronti della società, ossia nella data in cui avviene l’iscrizione del trasferimento delle quote o delle azioni nominative all’interno del Registro sulle società (non a libro soci)
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Decreto Consiliare 22 Dicembre 2025 nr 157 – Ratifica del Protocollo di modifica dell’Accordo tra la Repubblica di San Marino e l’Unione Europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale
11 Gennaio 2026
Al fine di migliorare la conformità fiscale internazionale tra la Repubblica di San Marino e l’ UE è stata data piena ed intera esecuzione all’Accordo sullo scambio automatico di informazioni finanziarie firmato a Bruxelles lo scorso 13 Ottobre 2025.
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Legge 12 Novembre 2025 nr 141 – Modifiche alla Legge 16 dicembre 2013 n.166 “Imposta Generale sui Redditi” e successive modifiche
18 Dicembre 2025
La Legge 141/2025, che entrerà in vigore già dal 1° gennaio 2026, dà piena attuazione alla Riforma dell’Imposta Generale sui Redditi (IGR).
Il testo normativo, interviene sul sistema fiscale sammarinese con effetti non solo sulle persone fisiche e i loro nuclei familiari ma anche sulle attività economiche gestite sia in forma individuale che in forma societaria.
In attesa delle Circolari esplicative che saranno emesse dai vari Dipartimenti si riepilogano gli articoli più rilevanti rammentando che lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.
PERSONE FISICHE
Art. 4 – Redditi soggetti a tassazione separata
Riporta i redditi soggetti a tassazione separata aggiornando le casistiche e le aliquote da applicarsi in particolare:
- TFR è tassato al 2,5% fino a € 5.000,00 poi 5%
- Ritenuta sulle plusvalenze patrimoniali viene elevata dall’ 8% al 10% (anche sponsorizzazione atleti di interessa nazionale)
Art. 7 – Detrazioni soggettive
Riporta l’elenco delle detrazioni soggettive aggiungendo (purché pagate con strumenti di pagamento tracciabili o SMaC Card) il:
“a) 18% per cento delle spese per protesi dentarie, sanitarie e quelle per cure ortodontiche e odontoiatriche, in misura complessivamente non superiore a euro 1.600,00 (milleseicento/00), per il titolare del reddito e per ogni membro del nucleo familiare a carico;
b) 15 per cento sul 50 per cento del canone di locazione degli immobili adibiti ad uso di civile abitazione fino ad un importo massimo di euro 6.000,00 (seimila/00), ove il contribuente fiscalmente residente abbia la propria dimora effettiva. La predetta percentuale del canone è elevata all’80 per cento qualora il locatario abbia un’età anagrafica inferiore ai trentacinque anni.”
Si segnala in questo contesto che in seguito all’introduzione dei commi 8 bis, 8 ter e 8 quater
le spese documentate con SMAC diventano ora una detrazione (- imposta dovuta) e non più una deduzione (- reddito imponibile)
Art. 8 – Applicazione dell’imposta
Per i titolari di reddito da lavoro autonomo e d’impresa sarà possibile beneficiare delle detrazioni Smac in base però agli scaglioni indicati e seguendo determinati limiti di spesa.
Art. 10 – Redditi di lavoro dipendente
- si modifica la disciplina dell’indennità di trasferta riducendo a 15€ giornalieri il limite di rimborso non documentato, ed elevato a 30€ euro giornalieri di rimborso per le trasferte all’estero (ad esclusione dell’Italia) purché documentato da strumenti di pagamento elettronici
- viene introdotta la possibilità di riconoscere un fringe – benefit di € 2.000,00 annui per ogni dipendente sulla SMAC che non concorreranno a formare reddito.
- aggiornamento delle modalità di calcolo per i rimborsi km di autoveicoli concessi in uso promiscuo.
Art. 11 – Redditi di lavoro autonomo
Il valore dei beni strumentali interamente deducibili passa da 1.000,00€ a € 500,00
Le spese relative ad auto, moto e servizi utilizzati ad uso promiscuo sono ammortizzabili o deducibili per il 50% calcolato sul valore massimo di € 50.000,00 per le auto e € 10.000,00 per le moto.
L’abbattimento dei compensi percepiti da amministratori, sindaci o revisori, co.co.co (incluse le indennità di cessazione) passa dal 25% al 10%.
Art. 12 – Determinazione del reddito
Le perdite sono riportabili senza limiti di anni ma si possono dedurre fino ad un massimo del 70% del reddito imponibile
Art. 13 – Limiti alla deducibilità dei costi generali per redditi di impresa di persone fisiche
- Spese di pubblicità e sponsorizzazione deducibili fino all’8% dei ricavi.
- Spese per analisi dati e ricerche di mercato deducibili fino al 10% dei ricavi.
- Spese di rappresentanza deducibili fino al 5% dei ricavi.
Rimane sempre la possibilità di superare i limiti se documentata la necessità avanzando richiesta all’Ufficio Tributario entro il 31 Marzo di ogni anno.
Art. 15 – Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite
Le perdite su crediti sono sempre deducibili se il debitore è in procedura concorsuale.
Per i crediti di importo inferiore a € 2.500,00 la deduzione è automatica dopo sei mesi di insoluto.
PERSONE GIURIDICHE
Art. 17 – Limiti alla deducibilità dei costi generali
Viene aggiunto il comma 4 bis che stabilisce intera deducibilità dei costi e minusvalenze relativi ad autovetture e motocicli se inquadrati come beni strumentali
Se invece tali beni sono utilizzati da agenti e rappresentanti o dati ad uso promiscuo ai dipendenti sono deducibili per max € 50.000,00 (autovetture) max € 10.000,00 (motocicli). Tali limiti sono validi anche in caso di locazione finanziaria.
Art. 22 – Incentivi per l’ incremento dell’occupazione
Gli incentivi erogati sotto forma di credito d’imposta vengono sospesi se il tasso di disoccupazione rilevato al 31 dicembre è sotto il 3%.
Art. 23 – Ulteriori incentivi
Per le società di nuova costituzione l’art 73 della Legge 166/2013 viene così rivisto:
- abbattimento del 50% dell’Imposta Generale sui Redditi per i primi 5 anni
- possibilità di posticipo dei benefici di 1 anno
- assunzione di almeno 2 dipendenti (compreso l’amministratore) entro 24 mesi
Art. 24 – Liquidazione volontaria = la data di apertura della liquidazione è quella di accettazione da parte del liquidatore
Art. 25 – Termine presentazione dichiarazione dei redditi = posticipata al 31 luglio di ogni anno
Art. 27 – Obbligo di tenuta di scritture contabili per le imprese = viene eliminato l’obbligo di vidimazione dei libri contabili (libro giornale, inventari, dei sostituti d’imposta, il libro cespiti e il libro delle scritture ausiliarie). Questi si potranno conservare digitalmente secondo quanto verrà indicato dall’Ufficio Tributario
Art. 34 – Altri Redditi = viene aggiunta una nuova ritenuta alla fonte del 10% da applicarsi sui canoni di noleggio e royalties
Art. 42 – Riscossione delle imposte dovute su dichiarazione = gli Acconti IGR saranno così calcolati:
- 35% dell’imposta del periodo precedente da versarsi entro il 31 agosto,
- 55% entro il 30 novembre.
Art 49 – Modifiche all’Allegato A Legge 166/2013 “elenco oneri deducibili”= aggiorna l’elenco degli oneri deducibili.
- premi assicurativi vita e infortuni deducibili entro 1.200 €.
- tasse scolastiche e corsi 4.000 € per ogni figlio.
- donazioni e liberalità max 1.600,00€
- novità: baby-sitter fino a 4.000 € e beni per la prima infanzia per 300 €
Art 51 – Modifiche all’Allegato C Legge 166/2013 “Aliquote e scaglioni d’imposta”
| o a €10.000,00 | 9% |
| da €10.000,01 a €18.000,00 | 13% |
| da €18.000,01 a €28.000,00 | 17% |
| da €28.000,01 a €38.000,00 | 21% |
| da €38.000,01 a €50.000,00 | 25% |
| da €50.000,01 a €65.000,00 | 28% |
| da €65.000,01 a €80.000,00 | 31% |
| Oltre €80.000,00 | 35% |
E’ previsto un adeguamento automatico ogni due anni in base all’indice del costo della vita, (max 6%)
Primo adeguamento previsto nel 2028.
Art 52 – Modifiche all’Allegato D Legge 166/2013 “Disciplina degli ammortamenti e accantonamenti
Viene prevista una deduzione dei canoni di leasing su immobili strumentali per almeno 12 anni elevato a 15 per le società immobiliari.
La deduzione minima per i leasing su altri beni strumentali è fissata in 3 anni.
Passa dal 3% al 2% la percentuale di ammortamento per la categoria “Fabbricati”.
Art 54 – Disposizioni di coordinamento transitorie
La riforma fiscale IGR si applica a partire dal periodo d’imposta 2026 mentre le norme precedenti continuano a valere per gli anni fino al 2025.
In via straordinaria la rendita catastale concorre a formare il reddito con le seguenti %
- 100% 2026
- 75% 2027
- 50% 2028
- 25% 2029
In via straordinaria per i periodi d’imposta 2026 2027 2028 2029 e 2030 l’Imposta Generale sui Redditi è elevata al 18% (al posto del 17%).
Allegato E – Spese SMaC Card
Come accennato all’inizio del presente commento le spese SmaC diventano detrazioni anziché deduzioni con le seguenti esclusioni:
- carburanti oltre 500,00 € (dalle attuali 750,00),
- utenze domestiche, telefonia
- assicurazioni danni
- veicoli motocicli e ciclomotori
- spese per servizi bancari e finanziari.
Per le persone fisiche residenti diventeranno detraibili le bollette AASS e assicurazioni vita, in proporzione al reddito (scaglioni nella norma).Possono essere conteggiate anche le spese effettuate con SmaC da parte dei membri del nucleo famigliare.
La detrazione SmaC sarà proporzionale al reddito e prevede una no tax area (bonus) per i redditi lordi inferiori a € 10.000,00 (per l’importo massimo di € 752,40 di detrazione) che diminuisce proporzionalmente all’aumento del reddito, fino ad azzerarsi per i redditi superiori a € 20.000,00 lordi.
E’ già disponibile sul sito delle Pa l’applicativo online per la simulazione della propria situazione, con indicazione della no tax area e delle spese da documentare con SmaC e relativa detrazione.
Si allega testo completo e Circolare del 16 Dicembre Ufficio Tributario recante alcune precisazioni sulle novità introdotte
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Decreto Delegato 7 Novembre 2025 nr 139 – Modifiche al D.D. 9 Agosto 2024 nr 113 “Regime fiscale semplificato per attività commerciale di impresa estera”
17 Dicembre 2025
Il Decreto Delegato 139 apporta alcune modifiche al regime semplificato applicabile alle imprese estere che intendono effettuare commercio al dettaglio in Repubblica.
In particolare, come indicato dall’Art. 1, per i primi 24 mesi di attività, queste imprese possono usufruire di un regime fiscale agevolato che prevede un’imposta sostitutiva del 12% sul valore delle vendite effettuate. Tale imposta è sostitutiva dell’imposta generale sui redditi e dell’imposta sulle importazioni per quanto riguarda le materie prime.
Trascorsi i primi due anni dall’inizio dell’attività è possibile passare al regime fiscale ordinario mediante costituzione di una società di diritto sammarinese che, come sancito dall’Art. 3 può usufruire degli incentivi di cui all’art. 73 Legge 166/2013 e sue successive modifiche e integrazioni decurtando il biennio già fruito.
Si riporta il testo integrale.
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Decreto Delegato 7 novembre 2025 n.138-Misure straordinarie per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale a favore delle imprese energivore
17 Dicembre 2025
Di seguito l’articolo Unico col quale viene ridotto per le imprese energivore il costo della materia prima luce e gas relativo ai consumi del periodo luglio-settembre 2025.
“Articolo Unico
1.
Gli utenti con tariffa usi diversi del servizio elettrico alimentati in media tensione che abbiano registrato nel corso dell’anno 2024 consumi superiori ad 1 GWh hanno diritto ad una riduzione del costo della materia prima pari a 0,015 €/kWh per i consumi relativi al periodo di competenza 1° luglio 2025 – 30 settembre 2025.
2.
Gli utenti del servizio gas naturale tecnologico primario hanno diritto ad una riduzione del costo della materia prima pari a 0,1 €/Sm3 per i consumi relativi al periodo di competenza 1° luglio 2025 – 30 settembre 2025.”
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Legge 5 novembre 2025 n.137 – Disciplina dei contrassegni “MADE IN SAN MARINO” E “100% MADE IN SAN MARINO” e Registro delle “BOTTEGHE STORICHE”
17 Dicembre 2025
Al fine di valorizzare i prodotti e le eccellenze della Repubblica la Legge 137 /2025 istituisce i contrassegni “Made in San Marino”, “100% Made in San Marino” e il Registro delle “Botteghe Storiche”.
Con questo provvedimento San Marino si dota di un sistema di certificazione che consente alle imprese locali di presentarsi sui mercati internazionali con un marchio distintivo sinonimo di qualità e tracciabilità e si
valorizza il patrimonio storico e culturale delle botteghe storiche, custodi di tradizioni e competenze radicate nel territorio.
Si allega il testo completo.
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Decreto Delegato 31 Ottobre 2025 nr 131 – Disposizioni in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia di cripto-attività
8 Novembre 2025
A partire dal 1° gennaio 2026 i soggetti prestatori di servizi in cripto-attività che effettuano operazioni o negoziazioni su piattaforme digitali per clienti o per conto degli stessi, sono soggetti agli obblighi di adeguata verifica e di comunicazione previsti dagli articoli 3, 4 e 5 del Decreto Delegato nr 131.
I soggetti obbligati sono, come indicato all’art. 3 1. comma:
(…) a) un’entità o una persona fisica residente a fini fiscali a San Marino;
b) un’entità che:
1) è costituita od organizzata a norma della legislazione sammarinese e
2) ha personalità giuridica a San Marino o ha l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi all’UO Ufficio Tributario di San Marino;
c) un’entità gestita da San Marino;
d) un’entità o una persona fisica che ha una sede abituale di attività a San Marino (…)
A decorrere dal periodo d’imposta 2027, chi possiede i requisiti di cui sopra i deve trasmettere una Dichiarazione:
– sia nel caso abbia intrattenuto rapporti con Utenti di Cripto-Attività
– sia che non abbia intrattenuto rapporti (dichiarazione di “nil return”, ovvero di assenza di dati da trasmettere)
– sia nel caso di rapporti con Utenti di cripto-attività non identificati come tali o non classificabili come persone oggetto di comunicazione.
I dati dovranno essere trasmessi nel formato XML con modalità indicate da apposita Circolare.
Il termine di presentazione è fissato al 30 aprile dell’anno successivo a quello cui le informazioni fanno riferimento.
Per tutti gli interessati si allega il testo completo.