Decreto Delegato 20 Febbraio 2026 nr 23 – Disposizioni in materia di Registro e disciplina dei Veicoli

13 Marzo 2026

A decorre dal 1° aprile 2026 (eccetto gli art. 6 e 18 comma 2) entreranno in vigore le nuove disposizioni previste dal Decreto Delegato nr. 23 che aggiornano la normativa vigente in tema di commercio e circolazione dei veicoli. Si segnalano i seguenti articoli:

art. 2  per Veicolo  si intendono ciclomotori, motoveicoli, tricicli, autoveicoli, rimorchi, macchine agricole e macchine operatrici.

art. 3 viene istituito in forma digitale il “Registro dei Veicoli” accessibile dai principali Uffici della Pubblica Amministrazione e dalle Forze dell’Ordine

art. 4  al momento del VISTO i dati del veicolo sono automaticamente iscritti nel Registro dei Veicoli e l’operatore economico indica obbligatoriamente marca, modello, nr di telaio, luogo di deposito, se uso  vendita o dimostrativo o sostituitivo o se è bene strumentale e se è un veicolo usato i km percorsi e la data di prima immatricolazione

art. 5 l’Ufficio Automezzi,  al termine delle procedure di immatricolazione, inserisce nel Registro il nr di targa assegnata, la data d’immatricolazione o radiazione

art. 6 è richiesta preventivamente al rilascio dell’autorizzazione ad operare una fidejussione bancaria di 200.000,00€ di  6 anni irrevocabile che deve rimanere valida anche qualora l’impresa cessi l’attività, sia posta in liquidazione, sospesa o revocata

art.7 lo spostamento del veicolo da luogo di deposito è concesso per massimo 30gg previa indicazione e motivazione dello spostamento nel luogo provvisorio

art. 8 le sanzioni applicate qualora il veicolo non sia presente nel luogo di deposito vanno da  €100,00 a € 10.000,00

art.9 gli operatori economici che operano con licenza al dettaglio o all’ingrosso di veicoli sono tenuti ad annotare nel Registro dei Veicoli i veicoli concessi in uso a terzi a titolo dimostrativo o sostitutivo

art.11 sono previsti controlli in caso di vendita inferiore a 6m da persone giuridiche a persone fisiche seguita da ulteriore vendita a persona giuridica o se persona fisica acquisti o venda più di 7 veicoli

art. 13 gli operatori economici al dettaglio o all’ingrosso devono annotare l’importazione o l’esportazione non definitiva  nel Registro dei Veicoli

Si allega testo completo

DD23-2026

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Legge 4 Febbraio 2026 nr 17 – Disposizioni in materia di Sandbox normative

13 Marzo 2026

La Legge 17/2026 regola l’iter procedurale e  autorizzativo che riguarda tutte quelle attività  “pilota” ad alto contenuto innovativo e tecnologico che contribuiscono allo sviluppo del comparto economico sammarinese.

Viene così creato una “sandbox normativa” ovvero un “ambiente di test”  regolato e controllato dalle leggi dello Stato dove sperimentare l’avvio e l’eventuale conclusione positiva di questi particolari iniziative economiche.

In estrema sintesi i “progetti pilota” di elevata matrice  tecnologica o innovativa,  avanzati dai soggetti promotori con specifici requisiti (art. 5) tramite Istanza al Dipartimento Sviluppo Economico (art.7), vengono valutati da un apposito Comitato d’Esame (art.4)  che il Congresso di Stato ha il potere di autorizzare  per un massimo di 36 mesi

I progetti, se autorizzati, entreranno poi in una fase di sperimentazione controllata e monitorata tramite gli Uffici competenti al termine del quale, in caso di Delibera positiva,  vi sarà data attivazione con Decreto o Regolamento ad hoc.

Si allega il testo completo

L17-2026

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Redditi omessi già tassati in Romania: non decade il credito d’imposta

12 Marzo 2026

Il Sole 24 Ore lunedì 9 Febbraio 2026 di Giuseppe D’Amico

In presenza di un obbligo internazionale previsto da una convenzione contro le doppie imposizioni assunto dallo Stato italiano nei confronti di un altro Stato, l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia o l’omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione italiana non opera quale causa di decadenza alla fruizione del credito d’imposta estero. Sono questi i principi espressi dalla sentenza n. 361/1/2025 della Cgt di Teramo (presidente Mazzagreco, relatore Papa) che ha accolto il ricorso del contribuente sia per gli aspetti pregiudiziali che nel merito.

La controversia riguardava un cittadino rumeno che aveva lavorato alle dipendenze di una società rumena e percepito redditi integralmente tassati in Romania. L’ufficio aveva sostenuto che il contribuente fosse fiscalmente residente nel territorio italiano e aveva negato il riconoscimento del credito d’imposta estero sul presupposto dell’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi.

Tuttavia i giudici hanno sostenuto come la documentazione prodotta dimostrasse non solo la residenza fiscale del contribuente in Romania, ma anche l’avvenuta tassazione dei redditi nello Stato estero, con conseguente rischio di doppia imposizione.

In relazione a tale aspetto, la Corte ha richiamato i principi espressi dalla Cassazione (si vedano le sentenze 28801/2024, 24205/2024 e 10642/2025), secondo cui l’agenzia delle Entrate non può limitarsi ad opporre l’inadempimento degli oneri formali di cui all’articolo 165 del Tuir, perché così facendo espone lo Stato italiano ad una violazione del diritto internazionale pattizio.

Lo scopo delle convenzioni bilaterali è, infatti, quello di eliminare la sovrapposizione dei sistemi fiscali nazionali, come affermato dalla Corte di Giustizia europea nella sentenza n. 540 del 19 novembre 2009 (Cassazione n. 10706/2019 relativa alla Convenzione italo-svizzera; Cassazione n. 19571/25).

La Corte di primo grado ha accolto la posizione del contribuente anche per le eccezioni pregiudiziali. In precedenza, l’ufficio aveva notificato uno schema d’atto per la medesima annualità e, a seguito della documentazione prodotta, lo stesso aveva comunicato l’archiviazione della pretesa. Successivamente, senza l’invio di un nuovo schema d’atto, era stato notificato un avviso di accertamento fondato su una diversa valutazione degli stessi documenti già esaminati. In presenza di un cambio di impostazione nella verifica, la notifica di un nuovo schema d’atto è imprescindibile: la sua omissione integra una violazione dell’articolo 6-bis Statuto del contribuente.

Inoltre, nel pronunciarsi anche sul tema dell’accertamento integrativo di cui all’articolo 43, comma 3, del Dpr 600/1973, la Corte si è collocata nel solco della più recente giurisprudenza di legittimità, ribadendo che l’integrazione è consentita solo in presenza di nuovi elementi, intesi come fatti o documenti non conosciuti al momento dell’adozione del primo atto.

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Decreto Delegato 4 Febbraio 2026 nr 18 – Misure straordinarie per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale a favore delle imprese energivore

11 Marzo 2026

Con il Decreto Delegato nr 18/2026 il Congresso di Stato ha esteso per ulteriori tre mesi le misure straordinarie a sostegno delle aziende sammarinesi con elevati consumi di energia elettrica e gas naturale.

In particolare, il provvedimento riconosce  una riduzione del costo della materia prima elettrica pari a 0,015 €/kWh per gli utenti con tariffa “usi diversi” del servizio elettrico alimentati in media tensione che abbiano registrato nel corso del 2024 consumi superiori a 1 GWh e,  al comma 2, una riduzione del costo della materia prima del gas naturale pari a 0,1 €/Sm³ per gli utenti del servizio di gas naturale tecnologico primario.

Il Decreto precisa che le agevolazioni si applicano ai consumi relativi al periodo di competenza 1° luglio – 30 settembre 2025, confermando l’impianto delle misure già introdotte col precedente Decreto nr 138 del 7 Novembre 2025

DD18-2026

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Decreto Delegato 4 Febbraio nr 15 – Modifiche al D.D. 9 agosto 2024 nr 113 “Regime fiscale semplificato per attività commerciale di impresa estera”

11 Marzo 2026

Il Decreto Delegato nr 15 che abroga il precedente D.D. 139 del 7. 11. 25 (mantenendone salvi gli effetti)  interviene nuovamente in merito al regime semplificato rivolto alle imprese estere che intendono effettuare  commercio al dettaglio in Repubblica.

L’attività di commercio al dettaglio con questo regime:

  • può essere svolta solo nei centri commerciali oppure nei centri storici individuati dalla normativa

  • prevede un regime fiscale agevolato con un’imposta del 12% sul valore delle vendite effettuate sostitutiva dell’imposta generale sui redditi e dell’imposta sulle importazioni sulle materie prime
  • trascorsi i primi due anni dall’inizio dell’attività è possibile passare al regime fiscale ordinario regolarizzando la merce importata e non venduta e pagando entro 30gg l’imposta sostitutiva.
  • se dopo il periodo agevolato l’impresa estera apre una società di diritto sammarinese, si  può usufruire degli incentivi di cui all’art. 73 Legge 166/2013 e successive modifiche e integrazioni decurtando però il biennio già fruito.

Si riporta il testo integrale.

DD015-2026

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Decreto Delegato 4 Febbraio 2026 nr 14 – Variazione del costo della vita e relativi coefficienti di cui all’art. 32, nono comma della Legge 11 febbraio 1983 nr 15

11 Marzo 2026

Di seguito un estratto della tabella del Decreto Delegato nr 14 che indica nel  suo Articolo Unico ai commi 1 e 2  le variazioni dell’indice del costo della vita  per l’anno 2025 e i coefficienti per la rivalutazione delle pensioni ordinarie per l’anno 2026.

ANNO INDICE COEFFICIENTE 

2025       277,10      1,000
2024       273,3       1,014
2023       271,1        1,022
2022       265,3      1,045
2021       259,5      1,068
2020      254,7      1,088
2019     255,5        1,085
2018     254,2       1,090
2017     251,4        1,102
2016     248,7       1,114

DD014-2026

 

 

 

 

 

 

DD014-2026

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Decreto Delegato 4 Febbraio 2026 nr 13 – Adeguamento del tetto pensionistico di cui all’art.14 della Legge 29 11 22 nr 157

11 Marzo 2026

Ai fini del calcolo della pensione, il tetto pensionistico per l’anno 2026 è stato fissato ad €  50.294,28.

Il Decreto Delegato 13/2026 prevede con un Articolo Unico che

Al fine di coordinare l’articolo 14 della Legge 29 novembre 2022 n.157 con l’articolo 32 della Legge 11 febbraio 1983 n.15 e successive modifiche, il tetto limite pensionistico per l’anno 2026 è pari ad euro € 50.294,28 (cinquantamiladuecentonovantaquattro/28)”

Si allega il testo completo.

DD13-2026

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Decreto Delegato 28 Gennaio 2026 – Disposizioni in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia di cripto-attività

10 Febbraio 2026

Il Decreto Delegato nr 11/26 (che abroga il precedente D.D.131/25) disciplina gli obblighi di adeguata verifica e di trasmissione annuale delle informazioni a cui devono sottostare i prestatori di servizi in cripto-attività.

A partire dal 1° gennaio 2026 i soggetti (RCASP= prestatore di servizio per le cripto-attività soggetto a comunicazione) sottoposti a questi obblighi sono quelli elencati all’art. 3:

(…) a) un’entità o una persona fisica residente ai fini fiscali a San Marino;
b) un’entità che:
1) è costituita od organizzata a norma della legislazione sammarinese e
2) ha personalità giuridica a San Marino o ha l’obbligo di presentare
la dichiarazione dei redditi all’UO Ufficio Tributario di San Marino;
c) un’entità gestita da San Marino;o
d) un’entità o una persona fisica che ha una sede abituale di attività a San Marino (…)

A decorrere dal periodo d’imposta 2027, chi possiede i requisiti di cui sopra deve trasmettere una Dichiarazione:

– sia nel caso abbia intrattenuto rapporti con Utenti di Cripto-Attività

– sia che non abbia intrattenuto rapporti (dichiarazione di “nil return”, ovvero di assenza di dati da trasmettere)

– sia nel caso di rapporti con Utenti di cripto-attività non identificati come tali o non classificabili come persone oggetto di comunicazione.

I dati dovranno essere trasmessi nel formato XML in conformità allo schema OCSE sul sito web del CLO (Central Liason Office) utilizzando l’apposito applicativo.

Il termine di presentazione è fissato al 30 aprile dell’anno successivo a quello cui le informazioni fanno riferimento.

Per tutti gli interessati si allega il testo completo.

DD011-2026+All

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Decreti Delegati nr 5 e 6 del 22 Gennaio 2026 – Aggiornamento canone di locazione degli Immobili adibiti ad uso abitativo o destinati ad attività professionali, imprenditoriali e sociali

10 Febbraio 2026

In merito alla rivalutazione dei canoni di locazione per l’anno 2026

  • non sono oggetto di rivalutazione  i canoni di locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo
  • sono oggetto di rivalutazione nella misura massima dell’ 1,5% i canoni di locazione degli immobili destinati ad attività professionali, imprenditoriali e sociali

DD005-2026

DD006-2026

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Decreto Delegato 13 Gennaio 2026 nr 2 – Regolamentazione dei flussi di migrazione per motivi di lavoro e per esigenze straordinarie per l’anno 2026

10 Febbraio 2026

Si allega il testo completo che aggiorna il numero di permessi di soggiorno rilasciati a stranieri per l’anno 2026 per motivi di lavoro e per esigenze straordinarie:

Il numero massimo di permessi di soggiorno stagionali per motivi di lavoro, è di 300

Il numero massimo di permessi di soggiorno temporanei per motivi di lavoro di cui agli articoli 10 e 4 della Legge 118/2010 è di 680

Il numero massimo di permessi di soggiorno speciale per infermieri in servizio presso l’Ospedale di Stato è di 45, per docenti universitari presso l’Università degli Studi di San Marino è di 25. Il numero massimo di permessi di soggiorno per programmi vacanza/lavoro è di 1.125. Il numero massimo di permessi di soggiorno per imprenditori di cui all’articolo 10- ter della Legge n.118/2020 e successive modifiche è di 120; per i dipendenti di Imprese ad alto contenuto tecnologico invece è di 30. Infine i per dipendenti e giocatori di Imprese Esportive e di permessi di soggiorno speciali per motivi Esportivi è di 50.

DD02-2026

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