La formazione dei lavoratori designati al pronto soccorso è ripetuta con cadenza triennale, fermo restando che per situazioni di rischio più rilevanti, su indicazione del medico del lavoro, le scadenze possano essere annuali o biennali.
art. 2 la cassetta di primo soccorso e il pacchetto di medicazione devono contenere i presidi sanitari indicati in apposita Circolare emanata dall’ISS entro sei mesi dalla data di promulgazione del presente Decreto Delegato
Il pacchetto di medicazione, in alternativa alla cassetta di primo soccorso, può essere utilizzato nei seguenti casi:
- piccole attività ed attività artigiane classificate a basso rischio, ai sensi dell’Allegato I al Decreto 27 novembre 2001 n.123 e successive modifiche, comprese le sedi distaccate;
- attività con numero di dipendenti non superiore a cinque, comprese le sedi distaccate.
Qualora dalla valutazione dei rischi emergano situazioni particolari in merito alla sicurezza e salute dei lavoratori, il medico del lavoro può richiedere di integrare con altri presidi il contenuto della cassetta di primo soccorso o del pacchetto di medicazione.
Le attività sono tenute ad integrare il contenuto della cassetta di primo soccorso e del pacchetto di medicazione con gli eventuali nuovi presidi introdotti dalla sopra citata circolare, al momento della scadenza dei presidi già in dotazione.