Circolare Ufficio Tributario del 24 03 26/1725 – Precisazioni in merito alle indennità di trasferta, rimborsi spese e fringe benefit – Art. 24 Legge 166/2013 così come modificato dall’art. 10 Legge nr 141/2025

13 Aprile 2026

Si allega Circolare emesse dall’Ufficio Tributario a chiarimento della nuova normativa in vigore dal 1° gennaio 2026 riguardante le indennità di trasferte, i rimborsi spese e i fringe benefit a favore dei dipendenti.

Si informa inoltre che dal 9 Aprile u.s. è attivo il servizio di caricamento dei fringe benefit su Smac Card come da Circolare della Segreteria di Stato Finanze e Bilancio che si riporta insieme al Manuale.

Prot28169-2026_CIRCOLARE_INDENNITA’_RIMBORSI_SPESE_E_FRINGE_BENEFIT

2026-04-02_Circolare  attivazione servizio

2026-04-02_Manuale

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Decreto Delegato 31 Marzo 2026 nr 45 – Disposizioni in materia di Registro e disciplina dei veicoli

13 Aprile 2026

A decorre dal 1° Giugno 2026 (eccetto gli art. 5 e 10 comma 3) entreranno in vigore le nuove disposizioni previste dal Decreto Delegato nr. 31/2026 che riscrive la disciplina dei Veicoli e del relativo Registro abrogando il precedente D.D. nr 23 del 20 02 26.

Si segnalano i seguenti articoli:

art. 2 viene istituito in forma digitale il “Registro degli operatori economici che operano nel settore del commercio dei Veicoli” accessibile dai principali Uffici della Pubblica Amministrazione e dalle Forze dell’Ordine

art. 3  al momento del VISTO i dati del veicolo sono automaticamente iscritti nel Registro di cui sopra e l’operatore economico indica obbligatoriamente marca, modello, nr di telaio, luogo di deposito, se veicolo usato i km percorsi e la data di prima immatricolazione

art. 4 Il Registro in questione acquisisce automaticamente i dati del Registro Immatricolazione  limitatamente agli operatori del commercio al dettaglio o all’ingrosso di veicoli

art. 5 è richiesta preventivamente al rilascio dell’autorizzazione ad operare una fidejussione bancaria di 200.000,00€ di  6 anni irrevocabile che deve rimanere valida anche qualora l’impresa cessi l’attività, sia posta in liquidazione, sospesa o revocata

art.6 l’operatore economico ha facoltà di spostare il veicolo dal luogo di deposito previa indicazione e motivazione dello spostamento nel luogo provvisorio

art. 7 le sanzioni applicate qualora il veicolo non sia presente nel luogo di deposito e non si trovi all’interno del territorio della Repubblica di San Marino in in luogo verificabile ammontano a  € 2.000,00

art.8 gli operatori economici che operano con licenza al dettaglio o all’ingrosso di veicoli sono tenuti ad annotare nel Registro i veicoli concessi in uso a terzi a qualunque titolo

art. 9 gli operatori economici al dettaglio o all’ingrosso devono annotare nel Registro preventivamente  l’esportazione non definitiva e contestualmente l’importazione o concessione in uso”

Si allega testo completo

DD45-2026

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Decreto Delegato 30 Marzo 2026 nr 44 – Modifica del D.D. 21 03 25 nr 44 – Nuovo sistema di gestione del visto merci telematico

13 Aprile 2026

E’ esteso anche alle srl l’accesso al regime semplificato del VISTO telematico purchè in possesso dei requisiti previsti all’art.5 del D.D. 44/2025 che qui si ricordano:

Art. 5
(Ammissione al regime semplificato)
1. Sono ammessi al regime semplificato di cui all’articolo 4 gli operatori economici che sono in
possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti:
a) sono costituiti sotto forma di società per azioni o società a responsabilità limitata;
b) hanno un volume di ricavi risultante dall’ultimo bilancio superiore a euro 40.000.000,00
(quarantamilioni/00), intendendosi per voce ricavi la voce della dichiarazione dei redditi IGR
P di cui al N.Ord.1, della Sezione 2 del quadro A;
c) sono in possesso di autorizzazione ad operare esclusivamente nel settore industriale ovvero
se titolari di autorizzazione ad operare per l’esercizio di attività industriale ed altresì di
autorizzazione per l’esercizio del commercio al dettaglio, tale ultima attività deve
rappresentare meno del 2 per cento del fatturato totale;
d) non hanno pendenze fiscali nei confronti dell’Ecc.ma Camera e del Settore Pubblico
Allargato;
e) hanno un numero di dipendenti superiore a 30 unità;
f) utilizzano un software gestionale integrato, quale l’Enterprise Resource Planning (ERP).
2. Il legale rappresentante della società presenta all’UO Ufficio Tributario una istanza di accesso
al regime semplificato, previo assolvimento dei diritti di pratica di cui al comma 5, contenente una
specifica dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui al comma 1, nonché una sommaria
relazione illustrativa del sistema gestionale adottato con particolare riferimento alla tracciabilità
delle merci. In particolare il sistema dovrà consentire la completa tracciabilità delle merci
introdotte in magazzino fino a completamento del ciclo produttivo e successiva riesportazione
definitiva che comunque non può avvenire prima delle 48 ore dalla relativa introduzione.
3. L’UO Ufficio Tributario autorizza l’accesso al regime semplificato per la durata di un anno,
con possibilità di rinnovo mediante la presentazione di una dichiarazione di mantenimento dei
requisiti richiesti ed all’assolvimento dei diritti di pratica.
4. Qualora l’UO Ufficio Tributario rilevi o riceva, anche da altri uffici del Settore Pubblico
Allargato, segnalazioni di irregolarità nelle procedure di importazione dei beni ovvero di mancanza
dei requisiti, può procedere alla revoca della autorizzazione concessa ed applica la sanzione di cui
all’articolo 27 della Legge n.40/1972.
5. I diritti di pratica di cui al comma 3 sono pari ad euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni
istanza.

DD44-2026

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Decreto Legge 19 Marzo 2026 nr 39 – Modifica temporanea delle aliquote dell’imposta speciale sulle importazioni di prodotti petroliferi

13 Aprile 2026

Anche a San Marino si sono prese misure straordinarie per far fronte allaumento dei prezzi dei carburanti legate all’attuale crisi del mercato internazionale.

In allineamento col taglio delle accise italiano, il Decreto Legge 19 marzo 2026 n.39 stabilisce una diminuzione temporanea ( dal 20 marzo al 30 aprile)  delle aliquote dell’imposta speciale sui carburanti, in particolare:

  • Benzina, Gasolio, Biodiesel e HVO a – 20 centesimi al litro;
  • GPL a – 10 centesimi al chilogrammo e a – 5,5 centesimi al litro.

DL39-2026

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Circolare 4/2026 Ufficio Attività Economiche – Modifiche all’art. 73 della Legge 16 12 2013 nr 166 “Incentivi alla costituzione di nuove imprese” e modalità applicative

13 Aprile 2026

Si allega la Circolare nr 4/2026 Ufficio Attività Economiche  riguardante alcuni chiarimenti in merito agli incentivi alla costituzione di nuove imprese (9% di IGR per i primi 5 anni dal 2026) di cui all’art. 73 della Legge 166/2013 così come modificati dalla Legge 141/25 art. 23 comma 4.

Viene specificato che  per nuove attività s’intendono tutte quelle attività non preesistenti alla data della richiesta di rilascio dell’Autorizzazione ad Operare o Attività libero professionale e si elencano una serie di casistiche specifiche escluse da tale beneficio quali ad esempio le cessioni d’azienda o ramo di azienda, le attività individuali o professionali che si trasformano in società o viceversa, le mere prosecuzioni di attività preesistenti, un’ulteriore Autorizzazione ad operare.

Non rientrano nei benefici i titolari di imprese individuali, professionisti e lavoratori autonomi o società di nuova costituzione dove i soci e/o titolari effettivi hanno svolto attività similari nei 12 mesi precedenti

Per i dettagli del caso si invita ad un’attenta lettura

Prot. 16899 Circolare n.4.2026

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Decreto Delegato 19 Marzo 2026 – Disposizioni per l’utilizzo degli applicativi elettronici in uso all’UO Ufficio di Stato Brevetti e Marchie e mod. al Titolo V della L 25 05 2005 nr 79 e succ. mod.

13 Aprile 2026

Il Decreto Delegato 38 disciplina le regole del Deposito Telematico di Marchi, Brevetti e Disegni Industriali tramite procedura informatica e applicativo elettronico all’ Ufficio di Stato Brevetti e Marchi di San Marino al fine di allinearsi con quanto già avviene in Europa e all’Estero.

Il programma gestionale da utilizzarsi ha l’obiettivo non solo di assicurare una corretta gestione delle procedure di registrazione e rinnovo attribuendo una  numerazione progressiva e  una data di deposito certa e immodificabile, ma permette altresì la tenuta di Registri ben distinti, la creazione di fascicoli documentali da poter consultare e conservare, la  visualizzazione ed estrazione veloce di copie del fascicolo.

L’applicativo elettronico, dotato di un sistema di autenticazione, permette inoltre di dare piena efficacia probatoria dell’avvenuto deposito del marchio, brevetto, disegno industriale.

Si allega testo completo

DD38-2026

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Decreto Legge 5 Marzo 2026 nr 33 – Disposizioni in materia di sostegno al settore dei veicoli

13 Aprile 2026

Il Decreto Delegato 33 introduce misure straordinarie e temporanee di sostegno alle imprese del settore veicoli sia al dettaglio che all’ingrosso in difficoltà economica.

Tale intervento si è reso necessario in seguito alla luce delle nuove procedure internazionali di immatricolazione dei veicoli provenienti da San Marino per fronteggiare gli effetti della crisi sul fatturato, sull’occupazione e sulla stabilità del comparto.

Tra gli strumenti previsti ci sono la moratoria di dodici mesi sui debiti tributari, tutela dei nuovi finanziamenti bancari, possibilità di utilizzare il pegno rotativo sui veicoli destinati alla vendita, agevolazioni contributive e accesso alla cassa integrazione in deroga. Per accedervi ci sono requisiti stringenti. In particolare, le imprese devono dimostrare una riduzione significativa dell’attività economica, con cali fino al 40% del valore della produzione o del 50% del margine operativo nel biennio 2024-2025, avere almeno tre dipendenti, operare da almeno cinque anni sul territorio sammarinese e mantenere i livelli occupazionali previsti.

DL33-2026

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Decreto Delegato 20 Febbraio 2026 nr 23 – Disposizioni in materia di Registro e disciplina dei Veicoli

13 Marzo 2026

A decorre dal 1° aprile 2026 (eccetto gli art. 6 e 18 comma 2) entreranno in vigore le nuove disposizioni previste dal Decreto Delegato nr. 23 che aggiornano la normativa vigente in tema di commercio e circolazione dei veicoli. Si segnalano i seguenti articoli:

art. 2  per Veicolo  si intendono ciclomotori, motoveicoli, tricicli, autoveicoli, rimorchi, macchine agricole e macchine operatrici.

art. 3 viene istituito in forma digitale il “Registro dei Veicoli” accessibile dai principali Uffici della Pubblica Amministrazione e dalle Forze dell’Ordine

art. 4  al momento del VISTO i dati del veicolo sono automaticamente iscritti nel Registro dei Veicoli e l’operatore economico indica obbligatoriamente marca, modello, nr di telaio, luogo di deposito, se uso  vendita o dimostrativo o sostituitivo o se è bene strumentale e se è un veicolo usato i km percorsi e la data di prima immatricolazione

art. 5 l’Ufficio Automezzi,  al termine delle procedure di immatricolazione, inserisce nel Registro il nr di targa assegnata, la data d’immatricolazione o radiazione

art. 6 è richiesta preventivamente al rilascio dell’autorizzazione ad operare una fidejussione bancaria di 200.000,00€ di  6 anni irrevocabile che deve rimanere valida anche qualora l’impresa cessi l’attività, sia posta in liquidazione, sospesa o revocata

art.7 lo spostamento del veicolo da luogo di deposito è concesso per massimo 30gg previa indicazione e motivazione dello spostamento nel luogo provvisorio

art. 8 le sanzioni applicate qualora il veicolo non sia presente nel luogo di deposito vanno da  €100,00 a € 10.000,00

art.9 gli operatori economici che operano con licenza al dettaglio o all’ingrosso di veicoli sono tenuti ad annotare nel Registro dei Veicoli i veicoli concessi in uso a terzi a titolo dimostrativo o sostitutivo

art.11 sono previsti controlli in caso di vendita inferiore a 6m da persone giuridiche a persone fisiche seguita da ulteriore vendita a persona giuridica o se persona fisica acquisti o venda più di 7 veicoli

art. 13 gli operatori economici al dettaglio o all’ingrosso devono annotare l’importazione o l’esportazione non definitiva  nel Registro dei Veicoli

Si allega testo completo

DD23-2026

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Legge 4 Febbraio 2026 nr 17 – Disposizioni in materia di Sandbox normative

13 Marzo 2026

La Legge 17/2026 regola l’iter procedurale e  autorizzativo che riguarda tutte quelle attività  “pilota” ad alto contenuto innovativo e tecnologico che contribuiscono allo sviluppo del comparto economico sammarinese.

Viene così creato una “sandbox normativa” ovvero un “ambiente di test”  regolato e controllato dalle leggi dello Stato dove sperimentare l’avvio e l’eventuale conclusione positiva di questi particolari iniziative economiche.

In estrema sintesi i “progetti pilota” di elevata matrice  tecnologica o innovativa,  avanzati dai soggetti promotori con specifici requisiti (art. 5) tramite Istanza al Dipartimento Sviluppo Economico (art.7), vengono valutati da un apposito Comitato d’Esame (art.4)  che il Congresso di Stato ha il potere di autorizzare  per un massimo di 36 mesi

I progetti, se autorizzati, entreranno poi in una fase di sperimentazione controllata e monitorata tramite gli Uffici competenti al termine del quale, in caso di Delibera positiva,  vi sarà data attivazione con Decreto o Regolamento ad hoc.

Si allega il testo completo

L17-2026

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Redditi omessi già tassati in Romania: non decade il credito d’imposta

12 Marzo 2026

Il Sole 24 Ore lunedì 9 Febbraio 2026 di Giuseppe D’Amico

In presenza di un obbligo internazionale previsto da una convenzione contro le doppie imposizioni assunto dallo Stato italiano nei confronti di un altro Stato, l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia o l’omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione italiana non opera quale causa di decadenza alla fruizione del credito d’imposta estero. Sono questi i principi espressi dalla sentenza n. 361/1/2025 della Cgt di Teramo (presidente Mazzagreco, relatore Papa) che ha accolto il ricorso del contribuente sia per gli aspetti pregiudiziali che nel merito.

La controversia riguardava un cittadino rumeno che aveva lavorato alle dipendenze di una società rumena e percepito redditi integralmente tassati in Romania. L’ufficio aveva sostenuto che il contribuente fosse fiscalmente residente nel territorio italiano e aveva negato il riconoscimento del credito d’imposta estero sul presupposto dell’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi.

Tuttavia i giudici hanno sostenuto come la documentazione prodotta dimostrasse non solo la residenza fiscale del contribuente in Romania, ma anche l’avvenuta tassazione dei redditi nello Stato estero, con conseguente rischio di doppia imposizione.

In relazione a tale aspetto, la Corte ha richiamato i principi espressi dalla Cassazione (si vedano le sentenze 28801/2024, 24205/2024 e 10642/2025), secondo cui l’agenzia delle Entrate non può limitarsi ad opporre l’inadempimento degli oneri formali di cui all’articolo 165 del Tuir, perché così facendo espone lo Stato italiano ad una violazione del diritto internazionale pattizio.

Lo scopo delle convenzioni bilaterali è, infatti, quello di eliminare la sovrapposizione dei sistemi fiscali nazionali, come affermato dalla Corte di Giustizia europea nella sentenza n. 540 del 19 novembre 2009 (Cassazione n. 10706/2019 relativa alla Convenzione italo-svizzera; Cassazione n. 19571/25).

La Corte di primo grado ha accolto la posizione del contribuente anche per le eccezioni pregiudiziali. In precedenza, l’ufficio aveva notificato uno schema d’atto per la medesima annualità e, a seguito della documentazione prodotta, lo stesso aveva comunicato l’archiviazione della pretesa. Successivamente, senza l’invio di un nuovo schema d’atto, era stato notificato un avviso di accertamento fondato su una diversa valutazione degli stessi documenti già esaminati. In presenza di un cambio di impostazione nella verifica, la notifica di un nuovo schema d’atto è imprescindibile: la sua omissione integra una violazione dell’articolo 6-bis Statuto del contribuente.

Inoltre, nel pronunciarsi anche sul tema dell’accertamento integrativo di cui all’articolo 43, comma 3, del Dpr 600/1973, la Corte si è collocata nel solco della più recente giurisprudenza di legittimità, ribadendo che l’integrazione è consentita solo in presenza di nuovi elementi, intesi come fatti o documenti non conosciuti al momento dell’adozione del primo atto.

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